Il ranocchio e i professori, breve "controreplica" sul progetto di riforma del processo civile e sul nuovo rito societario
(Data pubblicazione su Diritto e Giustizia: 19/11/2003)
di
Antonio Didone
Il titolo di questo intervento necessita di una premessa chiarificatrice per fugare eventuali dubbi sul tono polemico il titolo stesso portebbe suscitare e, soprattutto, per rendere merito ad un recente contributo concernente il nuovo processo societario, recante analogo titolo, dal quale ho tratto notevoli spunti per convincermi ulteriormente della fondatezza delle critiche formulate in un precedente intervento (Didone, Dal "rito del gambero" al "rito del ping pong": brevi osservazioni sul Ddl per le modifiche al codice di procedura civile, in "D&G" n. 39 dell'8 novembre 2003, p. 94).
Due illustri processualisti hanno garbatamente replicato agli interventi critici che il disegno di legge delega relativo al codice di procedura civile ha provocato ad opera di "vari (più o meno blasonati) commentatori di cose processuali" e fra questi è stato espressamente menzionato (e di ciò sono immensamente grato) anche chi scrive (Luiso e Sassani, Il progetto Vaccarella: c'è chi preferisce il processo attuale; vedi in arretrati di ieri, ndr. Il testo è stato anticipato sul sito internet www.judicium.it).
Ritenendomi senza dubbio il meno (anzi per nulla) blasonato fra i commentatori chiamati in causa e, dunque, non rischiando alcun blasone, posso permettermi una "controreplica" a caldo alla "replica" degli illustri contraddittori. Allo scopo ritengo di potermi avvalere di un recente contributo, di cui ho ripreso parte del titolo, proveniente proprio da un autorevole componente della Commissione ministeriale che ha redatto il disegno di legge delega in questione (Auletta, Il ranocchio e lo straniero: discutendo con Wolfgang Grunsky della riforma italiana del diritto processuale societario, in www.judicium.it).
Il termine "controreplica", infine, è usato intenzionalmente per ricordare la nuova complessa terminologia della disciplina del processo societario: replica, controreplica e ulteriore replica, che segna le fasi del cosiddetta "ping pong".
Le obiezioni mosse alle critiche al progetto sono raggruppabili in cinque proposizioni:
a) è da stigmatizzare che "la protesta si sia incentrata sull'introduzione della causa";
b) non è vero che il processo avrà una durata ancora maggiore di quella che ha attualmente;
c) il risultato del processo non sarà più "ingiusto" di quanto lo sia attualmente;
d) se è vero che i problemi della giustizia dovrebbero essere curati con interventi di altro tipo, l'unico intervento risolutore, almeno per il problema costituito dal "collo di bottiglia del processo" della redazione della sentenza, andrebbe individuato nel "drastico" aumento dell'organico della magistratura;
e) si ribadisce la validità del principio di sussidiarietà che ispirerebbe la riforma e si sostiene che tale principio "è da sempre il fondamento politico di quei sistemi di common law, il cui trend evolutivo è invocato dai critici della riforma per contrastare le scelte fatte da quest'ultima".
L'imminente entrata in vigore del processo societario
Nel mio intervento ipotizzavo che in ordine alla fase introduttiva del processo di cognizione il criterio direttivo del disegno di legge delega sarebbe stato attuato mediante previsione di un articolato simile a quello del processo societario di cui al D.lgs 17 gennaio 2003 n. 5, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2004.
Siffatta constatazione non ha ricevuto alcuna smentita dai miei illustri contraddittori.
Pertanto, in merito all'obiezione di "singolare riduttività dei commenti" in quanto incentrati soltanto sulla progettata riforma della fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, ammetto la portata effettivamente riduttiva del mio intervento. Esso era riduttivo in relazione al progetto approvato ma in realtà solo in quanto finalizzato a richiamare l'attenzione degli operatori sull'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo processo di cognizione societario (o commerciale, stante l'ampiezza della materia regolata), da cui ci separa poco più di un mese, ad onta della richiesta di rinvio formulata non solo dalla stessa avvocatura e dagli stessi illustri processualisti autori della replica innanzi menzionata ma anche dalla migliore dottrina.
Quanto ai primi, infatti, dal verbale della riunione del 5 Settembre 2003 della Commissione di studio sulla riforma del processo societario costituita dall'Oua si evince, tra l'altro, che nel corso della riunione si è stabilito di presentare e far approvare al Congresso nazionale forense, che si è tenuto in Palermo nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2003, una specifica mozione contenente i principi e le motivazioni che hanno portato alla stesura del documento elaborato e licenziato dalla Commissione di studio, contenente proposte di modifica alla disciplina del processo societario nonché "la richiesta di slittamento dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario, prevista per il 1° gennaio 2004, in attesa che venga portata a compimento, in tutto il suo iter, la riforma del processo civile" (il testo completo del verbale è leggibile in www.judicium.it). È noto, peraltro, che la richiesta di rinvio non è stata inserita nella mozione finale del Congresso, che ha recepito soltanto quella relativa alle modifiche che, a quanto pare, è stata già accolta dal legislatore (vedi la bozza, dello schema di decreto legislativo di modifica del D.lgs 5/2003, leggibile tra i correlati).
Modifiche che, a mio avviso, non elidono l'inconveniente da me segnalato, che ribadisco, relativo all'intreccio di termini previsto dal processo societario, tenuto conto di ciò che, in caso di processo con più parti, il decorso dei termini non è unitario ed è diverso per ciascuna parte in relazione alla scadenza prevista per la notifica dello scritto difensivo di ognuna di esse, sì che difficilmente i cittadini parti del processo civile desiderosi di ottenere una pronuncia sul merito della lite e non soltanto sulla regolarità del processo, potranno essere d'accordo sulla riforma. Soprattutto, la scadenza di termini diversi per replicare a ciascuna parte avversa costringerà gli avvocati a munirsi di sofisticato software capace di segnalare l'epoca di notifica della propria replica all'una o all'altra parte senza incorrere in decadenze, mentre la disciplina "degli incidenti" meramente processuali ci riporta indietro di un secolo nella disciplina del processo.
Quanto alla dottrina, mi limito a segnalare i recentissimi rilievi del Tarzia in merito alla necessità di interventi correttivi della nuova normativa e, soprattutto, il suo invito a riflettere "sull'opportunità di un differimento dell'entrata in vigore" per attuare il coordinamento con la riforma generale del processo civile "e magari anche con le "modifiche al codice di procedura civile"", già approvate dalla Camera nel luglio scorso (Tarzia, Interrogativi sul nuovo processo societario, in Riv. Dir. Proc., 2003, 650).
La durata
La critica relativa all'eccessiva durata del nuovo modello processuale (anche quello societario, dunque) sarebbe, secondo i miei contraddittori, fondata su un equivoco e falserebbe "i dati del problema della imputazione della irragionevole durata del processo". Infatti, "fino all'istanza di fissazione dell'udienza la controversia non impegna alcun giudice e non richiede alcuna spendita di pubblica attività. E poiché l'apparato giudiziario non contribuisce in alcun modo a determinare i tempi del processo (al contrario di quel che accade ora in cui la rigida lunghezza dei tempi è una imposizione del sistema) lo responsabilità dello Stato è fuori gioco".
Si tratta di un'argomentazione che prescinde dal rilievo che da oltre due anni mi affanno a ripetere per dimostrare la non praticabilità della reintroduzione del processo formale del codice del 1865; ossia il rilievo per cui i poteri che il giudice esercita in sede di fissazione dell'udienza con una sorta di "despacho saneador" sono poteri enormemente ridimensionati in quanto vengono esercitati tardivamente e, quando ormai le parti si sono scambiati scritti difensivi, magari per mesi, il giudice stesso può d'ufficio rilevare una questione di competenza o di giurisdizione o di integrità del contraddittorio o una nullità verificatasi precedentemente che comporterà l'azzeramento dell'attività svolta nel mentre oggi sin dalla prima udienza di comparizione può esercitare tale potere.
Infine, quanto alla inesatta conoscenza della giurisprudenza strasburghese, ricordo soltanto una delle ultime decisioni della Cedu nella quale si riafferma che è compito dello Stato quello di organizzare il sistema giudiziario in modo tale che le proprie giurisdizioni possano garantire a ciascuno il diritto di ottenere una decisione definitiva in un termine ragionevole (Corte europea diritti dell'uomo, 16 ottobre 2003, Neves Ferriera Sande ed altri c. Portogallo).
Il risultato del processo non sarà più "ingiusto" di quanto lo sia attualmente
Sarebbe priva di senso - secondo i miei contraddittori - la denuncia di un sistema processuale che "porta con sé il pericolo che la libertà degli avvocati si traduca in un sacrificio del diritto sostanziale della parte privata, tanto più svantaggiata quanto più debole, specie se il confronto la vede opposta ad una parte forte con un avvocato che lo è altrettanto" (in realtà l'argomento è di Carpi, riferito da Querzola, Il convegno nazionale su "Esperienze e prospettive della giustizia italiana", in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2003, pag. 363).
Chiarito che le obiezioni mosse al progetto di riforma sono le stesse che riguardano il processo societario, essendo simile la fase di trattazione della causa "senza giudice", appare evidente perché è possibile rispondere alle obiezioni dei miei contraddittori con gli stessi argomenti sviluppati a difesa del processo societario nello scritto innanzi citato dell'autorevole componente della Commissione ministeriale.
In esso si afferma con sicurezza che il nuovo processo societario "è innanzitutto conforme a un tipo di avvocato diffuso - in misura statisticamente prevalente - nell'assistenza dei soggetti destinati ad assumere la qualità di parte nei giudizi rientranti nel campo di applicazione del D.lgs 5/2003; un avvocato - cioè - dal quale sia "esigibile" (espressione usata da un autorevole studioso in uno scritto privato avente per oggetto la proposta di riforma) la piena assunzione di responsabilità nell'adozione di scelte agonistiche che sono suscettibili di esaltare o compromettere la posizione sostanziale difesa, un avvocato selezionato per l' appartenenza a un circolo più ristretto della classe professionale e del quale siano riconoscibili - come per i membri di un' élite - le abitudini e condivisi gli standard di organizzazione del lavoro" (Auletta, Il ranocchio, cit.).
Non sono i critici del processo societario e di quello previsto dal progetto di riforma, dunque, a definirlo processo d'"élite".
In un fascicolo della Rassegna penale del 1929 - vigente, dunque, il codice di procedura del 1865 - mi è capitato di leggere una puntuale descrizione della situazione della giustizia civile dell'epoca: "Tra le eredità dei vecchi regimi vi è ancora una giustizia lentissima e che è in pieno contrasto con le tendenze del giorno, una giustizia complicata, costosa, cavillosa, snervante e che porta nel pubblico una grande sfiducia".
Eppure si trattava di un processo che "riguardava meno del 10% del contenzioso complessivo" (Verde, Le ideologie del processo in un recente saggio, in Riv. Dir. Proc., 2002, 685).
Opposto il giudizio dell'attuale avvocatura, secondo la quale "la gravità dello stato di dissesto in cui versa la giustizia civile nel nostro Paese - al quale ha di certo contribuito il fallimento delle precedenti riforme del rito che nessuna prassi virtuosa è in grado di rivitalizzare - impone il coraggio di scelte di sistema che affidino ai soggetti della giurisdizione compiti e conseguenti responsabilità nella gestione del processo con la finalità precipua di assicurare l'attuazione dei principi ispiratori del giusto processo [...]. Il nuovo processo in materia societaria, che si ispira ai principi informatori elaborati dalla commissione Vaccarella, costituirà utile occasione per sperimentare la funzionalità del nuovo modello proposto" (mozione finale del Congresso di ottobre 2003; in arretrati del 7 ottobre, ndr).
Forse, rispetto al 1929, il numero delle cause civili pendenti è diminuito, altrimenti non si spiegherebbe perché si spera che un sistema ritenuto inadeguato già alla fine del 1800 nel 2004 possa dare ottimi risultati.
Rimedi
Quanto all'obiezione per cui se è vero che i problemi della giustizia dovrebbero essere curati con interventi di altro tipo, l'unico intervento risolutore, almeno per il problema costituito dal "collo di bottiglia del processo" della redazione della sentenza, andrebbe individuato nel "drastico" aumento dell'organico della magistratura, mi limito a suggerire il miglior utilizzo delle risorse esistenti.
"Dobbiamo avere il coraggio di mettere mano alle circoscrizioni giudiziarie, vincendo campanilismi e corporativismi. In Italia oggi ci sono più di 100 tribunali con meno di 20 giudici, che è ritenuta la soglia minima per consentirne il funzionamento in considerazione del sistema delle incompatibilità. Non si può andare avanti con una geografia giudiziaria disegnata a metà dell'800".
Sono parole dell'onorevole Vietti, non mie, pronunciate al Forum di Firenze organizzato dall'Oua. (vedi in arretrati del 9 maggio 2003).
A ottobre è giunta la risposta dell'avvocatura, con la mozione finale del Congresso, secondo cui "la capillare presenza delle sedi giudiziarie sul territorio è un dato fondamentale per rendere la giustizia visibile ed accessibile".
Va condivisa, peraltro, di quella mozione, la parte in cui ricorda "al Governo … che non è immaginabile alcun serio progetto di riforma in assenza di idonee previsioni di spesa … " e "al Ministro … che l'articolo 110 della Costituzione lo rende responsabile dell'efficienza e dell'organizzazione del servizio Giustizia".
Sussidiarietà della giurisdizione
Da ultimo, quanto all'obiezione con la quale si ribadisce la validità del principio di sussidiarietà che ispirerebbe la riforma e si sostiene che tale principio "è da sempre il fondamento politico di quei sistemi di common law, il cui trend evolutivo è invocato dai critici della riforma per contrastare le scelte fatte da quest'ultima", lascio la risposta al Lord Chancellor il quale, nella prefazione a "The practice directions to the Civil procedure rules" pubblicata nel gennaio 2002, così, tra l'altro, si esprime: "On 26th April 1999, I introduced the most fundamental change to the civil justice system in England and Wales for over 100 years …. In pursuit of the overriding objective enshrined in Part 1 of the Civil Procedure Rules - that all cases should be dealt with justly - the onus for the management of cases was placed on the courts ….It should reduce the adversarial nature of the process and ensure that disputes are settled at the earliest possible just opportunity. ….. Almost 9 months in to the new system, I am pleased to report that the early signs are very good" (in www.open.gov.uk).
A me sembra che se "the onus for the management of cases was placed on the courts", il principio di sussidiarietà della giurisdizione, come non esiste nel nostro sistema costituzionale, non esiste più neppure nel sistema di common law.