Tribunale civile di Milano, sentenza nr. 8037/07 del 5-27.6.2007, est. De Sapia:
"I messaggi di posta elettronica inviati a una mailing list costituiscono corrispondenza privata, la quale realizza una forma di comunicazione che è personale benché priva del requisito dell'unicità, in quanto indirizzata a una pluralità predeterminata di destinatari, costituita dagli iscritti alla mailing list stessa. Tali messaggi sono caratterizzati dalla segretezza e godono della tutela di cui agli artt. 15 Cost., 616 e 618 c.p., 13 l. 547/93.
Al di là della liceità o meno del modo di acquisizione del possesso, integra gli estremi del trattamento illecito di dati personali la pubblicazione su un quotidiano di un messaggio di posta elettronica inviato a una mailing list. Ulteriore profilo di illiceità si realizza qualora, in violazione del principio dell’essenzialità nell’informazione e quindi in assenza del diritto di cronaca, la medesima pubblicazione includa anche generalità complete, posizione e sede lavorativa dell'autore del messaggio.
(In applicazione di tali principi, e in relazione alla pubblicazione di un messaggio di posta elettronica inviato da un magistrato a una mailing list, il Tribunale ha condannato direttore, articolista e editore di un quotidiano a diffusione nazionale al risarcimento del danno e alla pubblicazione integrale della sentenza sul medesimo quotidiano)"
"I messaggi di posta elettronica inviati a una mailing list costituiscono corrispondenza privata, la quale realizza una forma di comunicazione che è personale benché priva del requisito dell'unicità, in quanto indirizzata a una pluralità predeterminata di destinatari, costituita dagli iscritti alla mailing list stessa. Tali messaggi sono caratterizzati dalla segretezza e godono della tutela di cui agli artt. 15 Cost., 616 e 618 c.p., 13 l. 547/93.
Al di là della liceità o meno del modo di acquisizione del possesso, integra gli estremi del trattamento illecito di dati personali la pubblicazione su un quotidiano di un messaggio di posta elettronica inviato a una mailing list. Ulteriore profilo di illiceità si realizza qualora, in violazione del principio dell’essenzialità nell’informazione e quindi in assenza del diritto di cronaca, la medesima pubblicazione includa anche generalità complete, posizione e sede lavorativa dell'autore del messaggio.
(In applicazione di tali principi, e in relazione alla pubblicazione di un messaggio di posta elettronica inviato da un magistrato a una mailing list, il Tribunale ha condannato direttore, articolista e editore di un quotidiano a diffusione nazionale al risarcimento del danno e alla pubblicazione integrale della sentenza sul medesimo quotidiano)"
