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IRRETROATTIVITA’ E CONDOMINI

di Antonio SCARPA

 

 

 

 

 

La Riforma della disciplina del condominio negli edifici, entrata in vigore il 18 giugno 2013, introducendo l’art. 71-bis delle disp. att, c.c., ha stabilito che non possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che siano stati condannati per delitti contro la PA, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio ed ogni altro delitto non colposo punito con reclusione non inferiore nel minimo a due anni e ne massimo a cinque anni. La perdita in corso di incarico di questo requisito di incensuratezza comporta la cessazione dell’incarico. Ma questa ineleggibilità/decadenza opera anche in relazione a reati commessi prima del 18 giugno 2013 dagli amministratori di condominio, o aspiranti tali? Nessuno dei primi innumerevoli commentatori della Riforma del condominio aveva pensato a tale grave profilo di irretroattività di norma avente sicuro contenuto afflittivo; tuttavia, i dibattiti di questi ultimi giorni potrebbero dischiudere le menti occluse.

                                                                      

                                                                                                                                                                    Antonio Scarpa

 

 

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