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REATO D’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E COMPETENZA DEL GIUDICE DI   PACE: QUALI RAGIONI PER UNA SCELTA.

di Carlo SABATINI

 

Intervento al Convegno La frontiera dei diritti e il diritto della frontiera
Lampedusa, 11 - 12 settembre 2009

 

 

 

 

Un aspetto della nuova normativa che colpisce è quello di affidare ai GdP la cognizione sul reato di immigrazione clandestina: scelta che tra l’altro si rivela la più costosa, visto che i GdP sono retribuiti in parte ‘a cottimo’. Se dunque il legislatore ha ritenuto sufficiente, per risolvere il problema dell’immigrazione clandestina, emettere sentenze di condanna a una sanzione da 5000 a 10000 euro (somme evidentemente, mai esigibili, per le intuibili condizioni economiche dei condannati: ma intanto si dovranno attivare le procedure per tentare la riscossione, con aggravi ulteriori per l’Erario....), perchè affidarle a magistrati onorari?

La prima risposta possibile è che tale previsione nasconde una sfiducia (che traspariva già dalla normativa previgente) nei confronti dei giudici togati, il timore che essi possano disapplicare o addirittura boicottare questa disciplina

Ma è sufficiente questo pregiudizio nei confronti dei magistrati professionali, per spiegare il ricorso ai magistrati onorari? Ricordiamo che alla categoria onoraria – assai variegata, e certamente penalizzata da una disciplina lacunosa e contraddittoria che non le attribuisce una collocazione chiara nel sistema giustizia – è stata storicamente attribuita una competenza che, in via sintetica, può definirsi ‘minore’, per fatti ‘bagatellari’ o comunque dotati di minore disvalore: ruolo che risulta definitivamente snaturato dall’attribuzione di una competenza che incide sui diritti primari, colti in un momento di così drammatica esposizione. Questa opzione in realtà non sembra frutto di errore, un inconsapevole incidente di percorso: equiparare i diritti fondamentali di donne, minori e perseguitati politici ai danni da incidente stradale (di valore non superiore 15.500 euro) sembra invece espressione di una scelta ben precisa, quella di considerare questi diritti (forse perchè inconsciamente avvertiti come ‘di altri’....) come diritti degradati, di rango minore: atteggiamento che è particolarmente preoccupante e che va certamente contrastato.

In che modo ? In primo luogo non lasciando soli i GdP: che, è bene ricordarlo, anche nelle ipotesi di riforma vengono sempre più ‘costruiti’ come espressione del territorio, del ‘sentire’ di una specifica comunità: e che pertanto, in virtù di questa sorta di investitura popolare, potrebbero trovarsi particolarmente esposti a forme di condizionamento. Se si ritiene di mantenere ferma questa scelta sul primo grado, va allora rinsaldato il sistema complessivo, al quale devono concorrere pienamente i magistrati professionali, che intervengono in secondo grado e di Cassazione (dato forse sfuggito al legislatore, che avrebbe potuto trovare un sistema anche per eludere tali passaggi....), rendendo efficace questo meccanismo ‘verticale’ di verifica dei diritti: senza dimenticare che in buona misura comune è anche la formazione, che può essere una sede di confronto e verifica di una sensibilità da sviluppare non solo locale ma anche nazionale.

Non si tratta di sfiducia nei confronti dei Giudici di Pace: il sistema deve sapere presentare la risposta più completa e consapevole, perchè al dramma dell’emigrazione non si proponga una sola faccia della giurisdizione, che potrebbe essere più portata ad accontentare questo (presunto) ‘sentire comune’.

Per questo indefettibile è anche il ruolo degli avvocati: anche attraverso un esercizio pieno del diritto di difesa (che consente l’attivazione delle giurisdizioni superiori) si deve garantire la migliore interpretazione della legge, ricordando che, come tutte le norme, anche questa non esiste prima che qualcuno non intervenga a interpretarla, senza appiattirsi su di essa, ma verificando sempre – con i parametri della Costituzione e dei principi internazionali – se essa in realtà vìoli principi più alti, ‘rivestendo’ di legalità fittizia l’arbitrio.

Carlo Sabatini – Tribunale di Roma –

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