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Consiglio Superiore della Magistratura Risposta a quesito su assegnazione tabellare degli uditori giudiziari Nuova pagina 1

6) - 107/VV/2003 –

Quesiti posti dalla dott.ssa Flora CISTULLI, giudice del Tribunale di Castrovillari.

Il Consiglio,

- vista la nota pervenuta al Consiglio in data 1/4/2003 con la quale la dott.ssa Flora CISTULLI, GIP/GUP presso il Tribunale di Castrovillari, formula al Consiglio i seguenti quesiti:

1) se, per il combinato disposto dei paragrafi 39, 43 e 45 del capo V della circolare n. 24710 del 21.12.2001, sia necessario che il dirigente dell'ufficio, al fine di individuare il posto che

dovrà essere ricoperto dal magistrato di nuova destinazione (paragrafo 43) o dall'uditore giudiziario (paragrafo 45), debba procedere all'espletamento di concorso interno o se, viceversa, il ricorso a tale procedura sia discrezionale, nel senso che il dirigente possa direttamente assegnare il posto vacante al magistrato di nuova destinazione o all'uditore giudiziario senza espletare il concorso interno;

2) se vada disattesa la richiesta di tramutamento del GIP/GUP o giudice penale monocratico, allorquando, in occasione di assegnazione di un uditore giudiziario all'ufficio (paragrafo 45), venga espletato concorso interno e l'unico aspirante (o comunque quello più titolato) a ricoprire il posto vacante sia un magistrato avente funzioni di GIP/GUP o svolgente funzione di giudice penale monocratico (competenze queste non attribuibili all'uditore);

3) se, al fine di accogliere la richiesta di tramutamento del GIP/GUP o giudice penale monocratico nell'ipotesi prevista al quesito 2, il dirigente debba o possa disporre un ulteriore concorso interno per ricoprire il posto di GIP/GUP o di giudice penale monocratico e se, in mancanza di aspiranti, debba o possa assegnare d'ufficio tali ruoli ad altro giudice individuato in base ai criteri previsti nelle tabelle;

- considerato che con riferimento ai quesiti sopra formulati i paragrafi 38, 39, 43 e 45 della circolare consiliare prevedono espressamente quanto segue:

"38. - Mobilità interna.

38.1. - Nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni penali deve tenersi conto che coloro i quali abbiano svolto la funzione giurisdizionale per meno di tre anni non possono esercitare funzioni monocratiche, salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei succitati requisiti.

38.2. - I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio diversi da quello al quale sono assegnati, salvo per gravi e comprovate esigenze di funzionalità dell'ufficio.

39.- Concorsi interni. Legittimazione

39.1. - In tutti i casi in cui, per esigenze di servizio, si renda necessario il tramutamento di magistrati da una sezione o da un settore ad un altro, il dirigente dell'ufficio deve dare comunicazione dei posti da coprire a tutti i magistrati addetti all'ufficio ed a quelli allo stesso destinati dal Consiglio con delibera pubblicata sul bollettino, assegnando un congruo termine per proporre domanda.

39.2. - La comunicazione deve essere effettuata in periodi prestabiliti, di regola una o due volte l'anno, possibilmente coincidenti con le nuove assegnazioni di magistrati all'ufficio. Qualora nell'individuazione dei posti da coprire non sia seguito il mero criterio cronologico rispetto alla data della vacanza, il dirigente dell'ufficio, elencati i posti per i quali non si procede a concorso, indicherà le ragioni della scelta operata. 39.3. - Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell'ufficio deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento anche per posti diversi da quelli indicati nel bando, pur se attualmente non vacanti; in tal caso le domande potranno essere accolte limitatamente alla copertura dei posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti e non mantengono efficacia per i successivi concorsi.

39.4. - Il magistrato destinato, per assegnazione o tramutamento, ad una sezione o ad un settore di servizio da lui richiesto non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio, se non per gravi e comprovate esigenze di servizio, da motivarsi specificamente.

39.5. - Il termine deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decide di provvedere alla copertura del posto.

39.6 - Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l'assegnazione di altro magistrato. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi. 39.7. - I dirigenti degli uffici dovranno in ogni caso agevolare la partecipazione a corsi di formazione professionale di riconversione dei magistrati da tramutare ad altre funzioni.

43. - Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.

43.1. - I criteri di cui al paragrafo 40 saranno adottati anche in caso di destinazione di nuovi magistrati all'ufficio, tenendo conto che gli stessi sono ammessi a partecipare ai concorsi interni anche prima che abbiano preso effettivamente possesso dell'ufficio (vedi paragrafo 39.1)

43.2. - Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire si farà fronte mediante l'istituto della supplenza.

43.3. - Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato con successo ad un concorso per la copertura di posti vacanti dev'essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare; nel tempo necessario per l'espletamento della relativa procedura, può essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti.

45. - Assegnazione di uditori giudiziari.

45.1. - L'elenco delle sedi da assegnare agli uditori giudiziari deve essere comunicato, almeno un mese prima della data fissata per la scelta, ai dirigenti degli uffici giudiziari interessati, i quali disporranno i concorsi interni e formuleranno le conseguenti proposte di variazione tabellare. I posti che risulteranno vacanti all'esito di tali procedure saranno destinati agli uditori giudiziari.

45.2. - L'identificazione delle funzioni penali assegnate agli uditori deve essere effettuata nel rispetto delle norme di cui ai commi 2 bis e 2 quater dell'art. 7 bis dell'Ordinamento Giudiziario come novellato dall'art. 57 della legge n. 479/99. La deroga di tale norma è permessa esclusivamente qualora ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei succitati requisiti.

45.3. - Gli uditori giudiziari, in occasione del conferimento delle funzioni, non possono comunque essere assegnati alle sezioni stralcio.

45.4. - Le proposte di variazione tabellare conseguenti all'assegnazione di uditori all'ufficio devono essere formulate senza indugio, subito dopo la comunicazione dell'assegnazione, e devono essere comunicate immediatamente al Consiglio Superiore della Magistratura ed agli uditori interessati; l'efficacia delle relative delibere è differita alla data in cui l'uditore, completato il periodo di tirocinio c.d. mirato, prenderà possesso dell'ufficio assegnatogli.

45.5. - Tali proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata alla Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari ed al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustifica, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell'azione disciplinare"; - considerato che alla luce di quanto sopra esposto è sempre necessario procedere al concorso interno per l'assegnazione del magistrato di nuova destinazione e per l'individuazione dei posti da assegnare agli uditori che residuano all'esito del concorso interno; - considerato che con riferimento al secondo quesito gli uditori non possono svolgere funzioni monocratiche penali né le funzioni di GIP/GUP per cui l'uditore giudiziario dovrà essere preferito nell'assegnazione del posto al magistrato che esercita le funzioni di monocratico penale o svolge le funzioni di GIP/GUP; - che con riferimento al terzo quesito occorre osservare che nella comunicazione dei posti da coprire il dirigente dell'ufficio deve invitare gli interessati a proporre domanda di assegnazione o tramutamento anche per posti diversi da quelli indicati nel bando pur se non vacanti per cui non è necessario un nuovo concorso per la copertura dei posti rimasti scoperti per effetto dei trasferimenti in presenza di domande di tramutamento; delibera di rispondere come in parte motiva.






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