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Una lezione di storia contro il revisionismo. Sulla giustizia contro i crimini nazisti.

Intervista a Enzo Santoro, a cura di Lucia Olini

L’intervista è stata pubblicata su “Chichibio” n. 65, anno XIII, novembre-dicembre 2011, p. 3. Questo numero è uscito nella primavera 2013. È una rivista bimestrale di didattica della letteratura, diretta da Romano Luperini, Franco Marchese, Cinzia Spingola. È pubblicata dalla casa editrice Palumbo di Palermo. Si rivolge principalmente a docenti di scuola.

Una lezione di storia contro il revisionismo. Sulla giustizia contro i crimini nazisti.

Intervista a Enzo Santoro, a cura di Lucia Olini

L’intervista è stata pubblicata su “Chichibio” n. 65, anno XIII, novembre-dicembre 2011, p. 3.
Questo numero è uscito nella primavera 2013. È una rivista bimestrale di didattica della letteratura, diretta da Romano Luperini, Franco Marchese, Cinzia Spingola. È pubblicata dalla casa editrice Palumbo di Palermo. Si rivolge principalmente a docenti di scuola.

 

Nell’immediato dopoguerra vennero istruiti, dalla magistratura militare italiana, quasi 700 fascicoli relativi a crimini compiuti dalle truppe naziste di occupazione tra il settembre ’43 e l’aprile ’45. L’autorità giudiziaria aveva probabilmente l’intento di dar vita ad una “Norimberga” italiana. Come si spiega che questi fascicoli vennero invece dimenticati per quasi 50 anni? Nessuna forza politica italiana sollevò il problema? Dalle comunità locali non vennero richieste in tal senso?

 

Le ragioni di un così lungo silenzio fanno parte della cronaca di questi ultimi decenni e hanno trovato una efficace ed icastica riprovazione nel sottotitolo del libro Le Stragi nascoste (Mondadori, Milano, 2002) di Mimmo Franzinelli: L’armadio della vergogna: impunità e rimozione di crimini di guerra nazifascisti.

Tutti abbiamo sentito parlare di questo armadio della vergogna ed è ben comprensibile che ci si chieda come mai tutto ciò sia stato possibile. La atrocità dei crimini era eclatante ed era stata efficace e preziosa l’attività investigativa svolta nella immediatezza della fine del conflitto mondiale.

Alle radici di questo “armadio della vergogna” vi era, credo sia doveroso segnalarlo, il nobile ed impegnativo intento di far affluire tutte le denunce agli Uffici della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo militare e di creare le condizioni di una “Norimberga italiana”.

Ma l’immediato dopoguerra fece prevalere altre esigenze, conformandosi alla nuova storia che si andava formando ed assecondando la necessità di non ostacolare la Germania nel suo faticoso cammino di rinascita democratica, che reclamava una attiva opera di sostegno da parte di quegli stati che condividevano la medesima posizione e si ponevano, allora, come baluardi della libertà dell’Occidente. Prevalse quindi la ragione di Stato, per la quale non era opportuno chiamare sul banco degli imputati persone che avevano un ruolo essenziale nella nuova Germania. Questa ragione di Stato si materializzò sotto forma di archiviazione provvisoria (14 gennaio 1960) dei tanti procedimenti penali per i crimini commessi dai nazisti (695 procedimenti). Gli atti che custodivano una mole enorme di scelleratezze e descrivevano azioni di una paralizzante disumanità finirono sepolti in un anonimo armadio, che tanto tempo dopo venne trovato con le ante rivolte contro la parere. L’archiviazione “provvisoria” dei procedimenti lasciava, almeno formalmente, aperto uno spiraglio; e con esso rimaneva aperta la possibilità che, passata l’emergenza istituzionale, si desse riscontro al desiderio di giustizia delle tante vittime di una spietata guerra contro l’inerme popolazione civile.

 

Quei fascicoli sono stati riaperti a metà degli anni Novanta, e da allora è iniziata la stagione dei processi. Oltre alla diversa situazione politica, quanto ha contato, perché questo potesse avvenire, la maggiore autonomia di cui oggi gode la magistratura?

 

L’autonomia e l’indipendenza della magistratura hanno senza dubbio svolto un ruolo determinante. La Carta costituzionale, frutto dell’impegno e della straordinaria saggezza dei nostri Padri Costituenti, ha restituito voce alle vittime degli eccidi e consentito agli organi giudiziari di ascoltarla, adempiendo al dovere istituzionale di celebrare i processi ed accertare i crimini commessi. I tempi erano cambiati e con essi la sensibilità di tutti coloro che, in vario modo, erano coinvolti nell’opera di accertamento della verità. Ed è stata unanime la volontà di fare giustizia, restituendo gli atti ai competenti organi giudiziari e verificando le ragioni e le responsabilità di un silenzio protratto per così lungo tempo.

 

Ha un senso celebrare dei processi a 50 o 60 anni di distanza da quei fatti? Non basterebbe scrivere dei libri per mantenere la memoria storica?

 

Crimini che non si possono né perdonare né punire: è questo il titolo di un toccante e prezioso libro di Antoine Garapon (Il Mulino, Bologna,2002). E di certo si può dubitare della possibilità che esista davvero una pena adeguata per crimini che sfuggono alla dimensione dell’umano e sono di una paralizzante abnormità. Ma le aule di giustizia hanno compiti diversi e non possono tollerare che vi siano crimini che “non si possono punire”. La mia prima esperienza processuale con questi abnormi crimini risale al 1988 e riguarda la strage di civili compiuta il 20 agosto 1944 in alcuni paesi della provincia di Belluno, ove vennero sterminati decine di civili da un reparto di polizia SS al comando del maggiore Schintlholzer. Tra i giudici vi era l’indimenticabile amico e collega Nello Marini, che con straordinaria competenza ed umanità si accostò al processo e perseguì la laboriosa opera di ricostruzione dei fatti. E furono i testimoni a dare la migliore riprova di quanto fosse attuale quel processo e quanto fosse doveroso dare una risposta di giustizia a tutte le vittime delle stragi e degli eccidi commessi durante la parte finale della seconda guerra mondiale.

 

Nei numerosi testimoni da lei ascoltati quali istanze e quali sentimenti le sono apparsi prevalenti?

 

Quel processo dimostrò, con il calvario delle testimonianze rese in aula dai parenti della vittime, che le vite recise in modo così irrazionale e bestiale urlavano il loro bisogno di giustizia e che il trascorrere del tempo non avrebbe mai potuto cancellare o attenuare il crimine commesso e la necessità di punirne i responsabili. E quel processo dimostrò che a partire da un certo momento, dopo l’8 settembre del 1943, la guerra aveva cambiato faccia e si era trasformata nel deliberato ed indiscriminato massacro della popolazione civile. Per i tedeschi, i civili erano da assimilare ai banditi: ed era facile devastare interi centri abitati e massacrare coloro che vi abitavano. I tanti testimoni sentiti hanno parlato con voce unica e non hanno mai confuso tra storia e processo. Hanno chiesto giustizia per i loro cari e non hanno mai chiesto processi sommari. Ed in non poche occasioni hanno accettato con dignità e compostezza i limiti del processo, cercando di comprendere le ragioni per le quali non era stato possibile arrivare a nessuna sentenza di condanna per fatti che, nella loro storica oggettività e nella memoria di ciascuno di loro, erano e rimangono crimini di inaudita e abnorme barbarie.

 

I crimini compiuti dall’esercito nazista di cui lei si è occupato rientrano nella categoria dei “crimini di guerra”: che cosa significa esattamente?

 

L’esordio del concetto di “crimine di guerra” si ha con l’atto di incriminazione, alla fine della prima guerra mondiale, del Kaiser Guglielmo II di Hohenzollern (art. 227 del Trattato di Versailles), ma il processo non fu mai celebrato. Con i processi di Norimberga si attua una radicale svolta, ben espressa dalle parole di Robert Jackson, procuratore generale degli Stati Uniti presso il Tribunale di Norimberga: “atti di per sé criminali non possono essere considerati legittimi”. Lo statuto del Tribunale di Norimberga definisce crimini contro l’umanità l’uccisione, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione o qualsiasi atto disumano commesso ai danni della popolazione civile, nonché le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi. Il concetto di crimine di guerra dunque designa le guerre di aggressione e ogni violazione delle leggi e delle consuetudini di guerra. La storia ed i processi hanno dimostrato che il programma di feroce massacro dei civili non apparteneva alla logica della guerra e non poteva considerarsi un atto di guerra. Era un crimine di guerra e, per le proporzioni assunte, costituiva altresì un crimine contro l’umanità. Era un crimine di guerra perché violava la prima delle regole che presiedono all’uso della violenza bellica: il rispetto della popolazione civile.

 

Come si è evoluta nel corso del Novecento la legislazione riguardante questo tipo di crimini?

 

Il processo di Norimberga ha acquistato il significato di un inestimabile precedente, fungendo da punto di riferimento per tutta la successiva evoluzione della giustizia penale internazionale. In primo luogo va menzionata l’istituzione dei due tribunali internazionali ad hoc per l’ex Iugoslavia (1993) e per il Ruanda (1994). L’istituzione e l’operato di questi due tribunali costituirono memento e monito per i criminali di ogni parte del mondo e crearono le basi per l’istituzione della Corte Penale Internazionale, la cui prima pietra venne gettata a Roma il 10 giugno 1998 e che ha iniziato ad operare il primo luglio del 2002. Accanto ai Tribunali internazionali è maturato e si è progressivamente consolidato un altro importante strumento di repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità: la c.d. “competenza giudiziaria universale”. Questo strumento conferisce a uno Stato la possibilità - e talvolta l’obbligo – di perseguire chiunque sia sospettato di avere commesso un crimine che, per la sua particolare gravità, colpisce ed offende la coscienza dell’umanità. Grazie a tale strumento, che risulta concretamente applicato dal Belgio, dalla Svizzera, dalla Danimarca, dagli Stati Uniti e dalla Francia, i tribunali nazionali possono accertare e punire crimini commessi al di fuori del territorio nazionale, anche nel caso in cui né l’autore presunto né la vittima siano cittadini dello Stato.

 

Che valore si deve dare in un processo alla giustificazione di aver agito in un certo modo “per eseguire degli ordini”?

 

Per lungo tempo si è ritenuto che l’obbedienza agli ordini costituisse un dovere di ogni soldato e, per tale ragione, lo rendesse immune da ogni responsabilità. Si riteneva, in altri termini, che in quei casi dell’eventuale reato dovesse rispondere soltanto il superiore che aveva impartito l’ordine e non colui che lo aveva eseguito. Questa mistica dell’ordine è ormai un relitto di un lontano passato. Sin dall’inizio del ventesimo secolo, infatti, si è fatto strada il principio che nulla può giustificare l’esecuzione di ordini che, in sé e nella loro pratica attuazione, costituiscono “manifestamente reato”. Chiunque esegua ed attui tali scellerati ordini è, di conseguenza, personalmente responsabile e non può trincerarsi dietro lo schermo dell’obbedienza alla volontà del superiore gerarchico. Questo principio è stato costantemente applicato nei recenti processi per crimini di guerra ed i giudici hanno escluso che l’obbedienza agli ordini dei superiori potesse giustificare l’eccidio dei civili o altri comportamenti manifestamente criminali. E’ però doveroso rilevare che nei primi processi celebrati nell’immediato dopoguerra la situazione non era così netta e vi sono stati casi in cui si è ammessa l’efficacia scusante dell’obbedienza agli ordini, soprattutto con riguardo ad atti di rappresaglia.

 

L’attività svolta dalla magistratura militare italiana negli ultimi anni può contribuire a favorire un processo di rafforzamento della tutela dei diritti umani negli organismi internazionali?



I crimini di guerra sono delitti mostruosi, non solo perché rappresentano un affronto inaudito a quanto vi è di umano in ciascuno di noi ma anche perché sfidano le capacità dell’ordinamento giuridico. La giustizia penale, rodata per reprimere comportamenti antisociali e violenze private, è colta di sorpresa nel momento in cui le si chiede di giudicare i crimini commessi da uno Stato ed in attuazione di una precisa politica, spesso con la collaborazione della comunità e la complicità di un diritto delinquenziale. Questi crimini, quindi, non sono e non possono ritenersi il risultato della estemporanea follia omicida di un manipolo di predoni o briganti; sono crimini che coinvolgono lo Stato per la determinante ragione che sono stati commessi in esecuzione di direttive che provengono dai suoi più alti vertici politici ed istituzionali; crimini, in altri termini, che non avrebbero potuto essere commessi senza le risorse messe a disposizione dallo Stato di appartenenza dei soldati che hanno sterminato e devastato. A partire dal processo per l’eccidio di Civitella, celebrato presso il Tribunale militare di La Spezia nel 2006, si apre una fase di enorme importanza nell’opera di tutela delle vittime di ogni guerra: per la prima volta viene citato in giudizio lo Stato tedesco, quale responsabile civile delle uccisioni e devastazione commesse dai militari del terzo Reich messi sotto processo. Viene quindi stabilito un preciso nesso tra le atrocità commesse dai nazisti e la attività di programmazione e sostegno fornita dallo Stato tedesco di allora. Su questa base si è ritenuto che fosse ormai tempo di scardinare l’antico principio per il quale uno Stato estero non può essere citato in giudizio di fronte ai tribunali di un altro Stato (principio dell’immunità da giurisdizione). Per i giudici italiani questo principio ha cessato di avere valore assoluto e non può essere più applicato nel caso in cui, per ordine dello Stato, siano commessi crimini di guerra e crimini contro l’umanità. In queste terribili circostanze assume prevalenza l’opposto principio, progressivamente radicatosi nell’ordinamento internazionale, del primato assoluto dei valori fondamentali della libertà e dignità della persona umana. I crimini di guerra e contro l’umanità, in altri termini, per il fatto di ledere quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità e comportano la responsabilità civile dello Stato per conto del quale sono stati commessi. Lo Stato tedesco ha contestato tale posizione ed ha ritenuto che le decisioni degli organi giudiziari italiani violassero le sue prerogative di sovranità, chiedendo quindi alla Corte internazionale di giustizia di dichiarare la responsabilità dello Stato italiano per non aver rispettato, con le pronunce emesse dai propri organi giurisdizionali, la norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile. La risposta della Corte internazionale di giustizia, con la sentenza del 3 febbraio 2012, è chiaramente a favore della prevalenza della norma sull'immunità: si è infatti statuito che l’Italia, negando l’immunità alla Germania, ha violato le prerogative di sovranità dello Stato tedesco ed il diritto internazionale che ne impone il puntuale rispetto. Nonostante tale epilogo, rimane l’inestimabile valore di ciò che è stato fatto dai giudici italiani e sono certo che il futuro della giurisdizione interna ed internazionale si farà carico di esperire ulteriori sforzi che vadano nella medesima direzione: quella, cioè, di non garantire nessuna immunità ed impunità a uomini e Stati che si rendano responsabili di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità.

 

Enzo Santoro, autore di numerose pubblicazioni nell’ambito del diritto penale, è attualmente Presidente di sezione del Tribunale militare di Verona. Ha celebrato numerosi processi per crimini di guerra commessi dalle Forze armate germaniche durante la seconda guerra mondiale, tra i quali quello per la strage di Marzabotto e ha svolto funzioni inquirenti in procedimenti analoghi. È docente di procedura penale presso la scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Verona e Trento e tra il 2006 e il 2008 ha fatto parte, su designazione del Ministero della Giustizia, del Comitato Internazionale di esperti per il miglioramento delle procedure di attuazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (DH-PR) a Strasburgo. Si è interessato di rapporti tra mandato di arresto europeo e operazioni militari di Peace keeping e Peace enforcing.

 

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