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Lo scambio elettorale politico-mafioso: da reato “fantasma” a fattispecie concreta? Il nuovo testo dell’art. 416 ter c.p. e le sue possibilità di applicazione

di Ignazio FONZO

 

 

Ne Il Giorno della civetta il Capitano Bellodi chiude il romanzo così:

« [...] si sentiva come un convalescente: sensibilissimo, tenero, affamato. «Al diavolo la Sicilia, al diavolo tutto». Rincasò verso mezzanotte, attraversando tutta la città a piedi. Parma era incantata di neve, silenziosa, deserta. "In Sicilia le nevicate sono rare" pensò: e che forse il carattere delle civiltà era dato dalla neve o dal sole, secondo che neve o sole prevalessero. Si sentiva un po' confuso. Ma prima di arrivare a casa sapeva, lucidamente, di amare la Sicilia e che ci sarebbe tornato. «Mi ci romperò la testa» disse a voce alta. »

 

Calamandrei : il civile è il diritto, il penale il fatto, l’amministrativo il nulla …

 

Premessa.

 

Il 18 aprile 2014, a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 90 del 17 aprile, è entrata in vigore la legge 17 aprile 2014 numero 62 che ha modificato, sostituendo il vecchio testo, la norma di cui all'articolo 416 ter del codice penale.

 

Questo è il testo adesso in vigore: “ Scambio elettorale politico – mafioso. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a 10 anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

 

Il vecchio testo, di contro, recitava: “ La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro”.

 

Si tratta a ben vedere di una particolare fattispecie relativa alla cosiddetta corruzione elettorale e/o costrizione elettorale.

 

I testi normativi di riferimento, al riguardo, sono da individuare nel d.p.r. 361 del 1957, articoli 96 e segg., per quanto riguarda le elezioni politiche, nel d.p.r. 570 del 1960, articolo 86 e segg., per quanto concerne le elezioni comunali, l'articolo 51 della legge numero 18 del 1979 per quanto riguarda le elezioni per il Parlamento europeo, mentre non vi sono norme analoghe per quanto concerne le elezioni regionali e provinciali.

Per queste ultime tipologie di elezioni, proprio per la mancanza di norme specifiche vi sono state difficoltà di applicazione quando a dette competizioni elettorali fossero state “interessate” ben definite organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Il dibattito sul cosiddetto voto di scambio ha attraversato lunghi anni poiché nel 1992, con la legge numero 356 di conversione del decreto legge numero 306 di quello stesso anno, si ebbero due novità:

  • la modifica dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 416 bis del codice penale;

  • l'introduzione dell'articolo 416 ter-scambio elettorale politico mafioso.

 

Come è noto tra l'emanazione del decreto-legge 306 /92 e la conversione in legge si ebbero lunghe discussioni che portarono al all'approvazione di un testo diverso da quello originario: sparì il termine “altra utilità” quale corrispettivo della promessa di voti.

E’ stato sottolineato che il legislatore del 1992, intervenendo su una materia già altrimenti regolata, non intese tanto incidere sulle previgenti disposizioni, quelle sopra richiamate, che vennero mantenute in vigore con accresciuti limiti edittali di pena, quanto operare piuttosto una integrazione della disciplina. Dalla pluralità di norme sostanzialmente convergenti discendeva la necessità di una adeguata interpretazione complessiva, che consentisse il coordinamento.



La scelta di perseguire penalmente mediante l’introduzione di una nuova fattispecie la contiguità politico-mafiosa avvenne a seguito di una travagliata gestazione legislativa, nel corso della quale la maggioranza fu sostanzialmente costretta a recepire alcune delle proposte articolate dall’opposizione, che prevedevano originariamente la tipizzazione e l’inserimento, tra le condotte di partecipazione all’associazione, dello scambio elettorale tra politici e mafiosi avente per oggetto da un lato “il voto elettorale”, dall’altro “la somministrazione di denaro o della promessa di agevolare l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o comunque della realizzazione di profitti”: le pressioni dell’opinione pubblica, da un lato, ed i timori di una eccessiva manipolabilità interpretativa della fattispecie, con il rischio di amplificazione delle possibili incriminazioni per concorso esterno nel reato associativo, dall’altro, determinarono il concepimento della norma nel testo oggi abrogato. Due, quindi, le linee direttrici dell’intervento ricavabili dai lavori preparatori, che condussero al tempo ad una disposizione incriminatrice nella quale l’illiceità del contatto tra politico e mafioso era stata irrazionalmente sterilizzata, perimetrandola sulla promessa di voti contro la erogazione di denaro, vale a dire in primo luogo sanzionando, sia pure per finalità più simboliche e declamatorie, che effettivamente pratiche, il rapporto tra mafiosi e politici; in secondo luogo escludendo che contatti limitati al solo procacciamento di voti potessero refluire nella partecipazione o comunque nel magmatico contenitore del concorso esterno nell’associazione.

Per lunghi anni, oltre un ventennio, si è discusso dell’effettività ed efficacia di questa norma.

Nel lontano 2005, con il collega Puleio, in un articolo pubblicato su Cassazione Penale ci permettemmo di definire lo scambio elettorale politico mafioso “un delitto fantasma”, rilevando come “l’interpretazione prevalente si fosse orientata, per la sussistenza del reato, per la presenza di elementi non previsti dalla fattispecie”.

Si sosteneva, infatti, che – diversamente da quanto previsto dalla norma incriminatrice – fosse necessario che alla effettiva erogazione di denaro conseguisse l’espressione del voto quale esplicitazione del metodo mafioso, ossia l’intimidazione.

Rilevammo che in un ordinamento che, come si diceva sopra, già conosceva fattispecie incriminatrici poste a tutela del regolare svolgimento delle competizioni elettorali e, più ampiamente, dei diritti politici dei cittadini, da una parte della dottrina e della giurisprudenza era stato individuato nel compimento di specifici atti di intimidazione l’in sé del reato: in tale prospettiva, il ricorso alla prevaricazione mafiosa costituiva elemento essenziale ai fini della diversificazione tra il delitto di cui all’art. 416ter c.p. ed i reati elettorali più sopra espressamente indicati, che parimenti sanzionano ( tuttora ) penalmente condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di danaro o di altre utilità finalizzate ad influenzare la libera determinazione del cittadino elettore.

Si rilevò, così, che il richiamo al comma 3 dell’art. 416bis c.p. operato dall’art. 416ter c.p. vecchio testo – pur se prodotto di una pessima tecnica legislativa- in quanto elemento specializzante necessariamente comportasse il riferimento al metodo mafioso descritto nella norma richiamata e che proprio l’utilizzo del metodo mafioso consentiva di differenziare il delitto di scambio elettorale politico-mafioso dai comuni reati elettorali.

Secondo una diversa opzione, di contro, l’uso di modalità mafiose previsto allora dalla norma incriminatrice dell’art. 416ter c.p. mediante rinvio al comma 3 del precedente art. 416bis non richiedeva giocoforza, nello svolgimento delle campagne elettorali, l’esercizio di minacce, il ricorso a comportamenti violenti o comunque l’esternazione in forma cogente e perentoria dell’indicazione di voto. Ciò che rilevava era che la detta indicazione fosse percepita all’esterno come proveniente da una consorteria mafiosa e come tale fosse sorretta dalla capacità potenziale ed intuibile di sopraffazione di questa. Rivestendo mera natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, violenza e minaccia costituivano un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa. Esse ben potevano derivare (anzi, il più delle volte ancora così accade) dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. In questa prospettiva la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti succubi ed omertosi indotti nella popolazione non costituivano l’effetto, per così dire, meccanico e diretto di singoli, individuabili, atti di sopraffazione o di minaccia, ma erano la conseguenza del “prestigio” criminale dell’associazione che, per il solo fatto di esistere, di operare e di incidere nel tessuto politico-sociale, per la sua negativa potenzialità, per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si accreditava sempre come un effettivo, temibile e tutt’ altro che trascurabile centro di potere.

L’ipotesi delittuosa introdotta era stata, poi, modulata come fattispecie autonoma di reato plurisoggettivo, a concorso necessario, rientrante nella categoria dei c.d. reati-contratto. Significativo è però che, a differenza delle altre norme sui reati elettorali, non veniva sanzionata la condotta di colui che prometteva i voti in cambio della erogazione di una somma di denaro. Non potendosi ritenere che il legislatore avesse voluto lasciare impunita la condotta del contraente-mafioso, doveva ritenersi, coerentemente al sistema, che la punibilità di quest’ultimo rientrasse nel dettato della norma di cui all’art. 416bis. Rimaneva, così, assorbita nel delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso la condotta del concorrente necessario che avesse ricevuto la promessa di denaro in cambio di voti elettorali, anticipandosi la punibilità della condotta alla promessa dello scambio, sul disvalore della quale, rispetto al dato associativo, il legislatore aveva concentrato la sua attenzione prevedendo una figura autonoma di reato.

Orbene, il punto nodale della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416ter c.p. vecchio testo, in uno con la sua utilità, si coglieva proprio sotto il profilo della condotta oggetto di punibilità - che veniva anticipata al momento della promessa dei voti da parte del mafioso in favore del candidato politico, in tal modo introducendo nel sistema penale una figura di reato di pericolo presunto a tutela dell’ordine pubblico – e sotto il profilo probatorio poiché, sanzionando già la semplice promessa di voti, non risultava necessario provare né che il mafioso avesse coartato la volontà degli elettori, né, e a più forte ragione, che i voti fossero effettivamente confluiti sul candidato destinatario della promessa.

In presenza di un vero e proprio negozio giuridico con prestazioni corrispettive diverse (l’erogazione di denaro da parte del candidato, la mera promessa di voti da parte degli aderenti ad una consorteria criminosa) l’utilizzo del metodo intimidativo nella pattuita ricerca di voti mal si conciliava con il carattere sinallagmatico dell’accordo. Scopo della norma in esame era, dunque, quello di descrivere e tipizzare una singolare condotta delittuosa che per mero accidente confluiva nel reato associativo in virtù della corresponsione di denaro in favore di una associazione mafiosa.

Occorre, indi, ribadire che, nell’art. 416ter c.p vecchio testo il sinallagma illecito era assai più complesso che nei reati elettorali comuni in ragione dei soggetti attivi del reato. Infatti, se nel voto di scambio e nello scambio elettorale politico – mafioso uno dei contraenti é/era sempre il medesimo, ossia il candidato politico, nell’ipotesi dello scambio elettorale il referente è diverso rispetto alla corruzione elettorale: non un elettore qualunque, ma l’associazione mafiosa. Questo primo, inequivocabile, dato relativo alla diversità di uno dei soggetti attivi, dunque, consentiva di confutare la tesi che sosteneva che per poter differenziare le due fattispecie fosse necessario il riferimento all’utilizzo del metodo mafioso.

Ulteriore riprova di ciò discendeva per consequenzialità logica incontrovertibile dalla collocazione sistematica dell’art. 416ter c.p., dalla sua rubrica ed, in particolare, dal rinvio all’art. 416bis c.p., tanto per la determinazione della pena, quanto per l’esplicazione della controprestazione (la promessa di voti) dell’erogazione di denaro.

L’esponente politico, rivolgendosi all’associazione mafiosa non intendeva corrompere un singolo o singoli elettori, né pretendeva i voti degli esponenti del sodalizio criminoso: manifestava la volontà di fare del clan mafioso fonte procuratrice di voti. All’uopo, con puntuale similitudine civilistica, si definisce compravendita del singolo voto quella che realizza la corruzione elettorale semplice, mentre si definisce un “contratto d’opera” l’incriminazione prevista dall’art. 416ter c.p. vecchio testo.

L’associazione mafiosa, in sostanza, si impegna(va) – dietro corresponsione di denaro – a fornire un servizio: il procacciamento di voti (anche, eventualmente, attraverso l’uso dei metodi che la caratterizzano). Non il politico, dunque, ma (eventualmente) l’organizzazione mafiosa si potrà avvalere dei metodi intimidatori per ottenere la promessa di voti, ma la “ratio” orientatrice del legislatore era, allora, quella di colpire più gravemente di quanto consentissero le fattispecie preesistenti il mercato dei voti con le organizzazioni mafiose, tenuto conto delle peculiari ripercussioni che il connubio mafia - politica potenzialmente comportava e tuttora comporta. Di guisa che, risolti i dubbi sulla possibilità che tra i reati – fine del sodalizio criminoso vi possa essere quello di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali, si era voluto rimarcare che assumeva eguale disvalore penale la condotta di chi (il soggetto individuato come colui che chiede di essere sostenuto per la prima volta, ovvero in maniera del tutto occasionale) potesse trarre giovamento da questa attività. In questa prospettiva interpretativa, dunque, il delitto di cui all’art. 416ter c.p. si consumava nel momento in cui alla erogazione di denaro corrispondeva la promessa di voti; l’apporto concreto dei voti stessi da parte degli esponenti del clan mafioso costituiva un irrilevante, eventuale, “post-fatto” rispetto alla situazione descritta dalla norma.

Alla luce di tali premesse, va rilevato che il concreto attivarsi con metodi intimidatori e violenti diretti al procacciamento di voti da parte dell’associazione mafiosa costituisce un reato – scopo del delitto di cui all’art. 416bis c.p. e, dunque, non va confusa con questa fattispecie l’attività sanzionata dall’art.416ter c.p., che è logicamente e temporalmente anticipata al momento del relativo accordo.

Tanto è ciò vero, che basta dare uno sguardo alle oscillazioni giurisprudenziali anche più recenti per rendersi conto delle difficoltà interpretative e di adesione ad uno tra i due orientamenti sopra prospettati in ordine al vecchio testo dell’art. 416 ter codice penale.

Ancora il 13 giugno 2012 la sezione seconda della Cassazione aveva rilevato che “il reato di scambio elettorale politico mafioso è integrato dalla promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro od altra utilità fatta ad un candidato da un personaggio di spicco di un'organizzazione mafiosa mediante l'assicurazione di intervento dei membri della stessa organizzazione ed era volto a tutelare l'ordine pubblico leso da qualsiasi connubio tra politica e mafia” ( Cass. Pen. Sez. II 13 giugno 2012 n. 23186), ma sempre nello stesso anno altra sezione della Cassazione aveva sostenuto che per la configurabilità del reato non bastava “l'elargizione di denaro in cambio dell'appoggio elettorale a un soggetto non aderente ad una consorteria di tipo mafioso ma anche occorre che quest'ultimo faccia ricorso alle intimidazioni ovvero alla prevaricazione mafiosa con le modalità precisate nel terzo comma dell'articolo 416 bis per impedire ovvero per ostacolare il libero esercizio del voto elettorale, elementi, questi ultimi, da ritenersi determinanti ai fini della distinzione tra figura di reato in questione ed i similari illeciti elettorali di cui al d.p.r. 30 marzo 1957 numero 361” (Cass. Pen. Sez. VI, 11 maggio 2012, n. 18080).

Nel reato o di scambio tra le politico mafioso, secondo altra interpretazione, il corrispettivo della promessa di voti “può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un valore in termini di immediata commisurazione economica, restando esclusa dalla portata precettiva altre utilità, che solo in via mediata possono essere trasformate in utili monetizzabili e dunque economicamente quantificabili” ed in applicazione di questo principio la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la decisione di un Tribunale che aveva individuato nel solo denaro e non anche nella promessa di indebiti favori, ritenuta riferibile al diverso reato di corruzione elettorale ex art. 96 d.p.r. 361 del 1957, il corrispettivo suddetto ( Cass. Pen. Sez. II, 21 dicembre 2011 n. 47405).

Per non dire poi, della pronunzia che aveva ritenuto la configurabilità della ipotesi in esame quando l’oggetto materiale del sinallagma fosse stato “ qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici come ad esempio mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc., restando invece escluse dal precetto normativo le altre “ utilità” che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione” ( Cass. Pen., sez. II, 20 dicembre 2011, n. 46922 ).

Ai fini pratici,concludemmo, l’orientamento, restrittivo prevalente, nel richiedere la necessità del metodo mafioso per la concreta realizzazione del reato di scambio elettorale politico – mafioso di fatto rendeva “la norma in questione praticamente inutile”; e di ciò sembrava essere stato consapevole anche il legislatore posto che sin dalle passate legislature erano stati presentati progetti di riforma, quanto meno con l’inciso “ altra utilità” in ordine al corrispettivo accordo corruttivo.



In particolare, rilevammo in conclusione, che in sede processuale la prova di tali accordi era (ed è di per sé) non agevole: l’ulteriore (diabolica) necessità di provare l’utilizzo del metodo mafioso, che non attiene alla struttura del reato, riconducibile ai delitti di pericolo ovvero a consumazione anticipata, rischiava ed in effetti ha determinato nel tempo di vanificare la portata applicativa della disposizione.

 

 

Le diverse proposte di modifica della norma.

 

Questo dunque era il quadro normativo e, come detto, da subito nelle diverse legislature si erano avanzate una serie di proposte di legge volte a modificare la norma in esame nel senso auspicato.

I progetti di legge di riforma si sono susseguiti sino al 2013. Con la legislatura attuale il primo disegno di legge che viene proposto per la riforma del 416 ter codice penale è quella recante numero 204 che propose questo nuovo testo normativo: “Chiunque, fuori delle previsioni di cui all'articolo 416 bis, terzo comma, anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, in occasione di consultazioni elettorali ottenga, da parte di soggetti appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma del medesimo articolo 416 bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, la promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la pena prevista dal primo comma del citato articolo 416 bis".

 

Nella relazione d'accompagnamento a detta proposta di legge si legge espressamente che “scopo della norma in esame è quello di evitare che le competizioni elettorali siano inquinate dall'azione delle organizzazioni mafiose, le quali (anche solo potenzialmente ), impegnandosi a favore o contro determinati candidati, possono alterare la corretta dialettica democratica cosicché anticipandosi la soglia di punibilità al semplice accordo tra il candidato dell'associazione mafiosa, che riceve dal primo denaro in cambio la promessa di voti, si previene, o meglio, si cerca di prevenire l'intervento dell'organizzazione sul terreno concreto reale indirizzo del consenso verso ben individuati soggetti anche non organici che ne richiedono il sostegno”.

Allo stesso modo, prosegue la relazione di accompagnamento sostenendo che solitamente il politico appoggiato ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori diverse dal denaro, ad esempio appalti posti di lavoro e quant'altro, per cui appariva opportuno estendere l'oggetto della controprestazione anche ad altre utilità.

 

A questa prima proposta di legge di modifica del 416 ter codice penale se ne aggiungono altre, quali la numero 251 la numero 328 e la numero 923.

Tutti testi di modifica vengono riuniti ed approdano in Commissione nel testo unificato nei seguenti termini: “Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a 10 anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma".

 

Le differenze balzano subito gli occhi: rispetto al disegno di legge presentato per primo si introduce l'accettazione consapevole e si rimette in circolo, per così dire, l'utilizzo delle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416 bis, ossia l'utilizzo del metodo mafioso attraverso l'intimidazione; viene anche prevista l'applicazione della medesima pena al procacciatore di voti.

 

ATTENZIONE NON PIU’ PROMESSA DI VOTI MA PROCACCIAMENTO

 

Inizia la discussione alla Camera dei Deputati ed in particolare il 20 giugno 2013 vengono proposti una serie di emendamenti ( si introduce per esempio il concetto di ostacolo al libero esercizio del voto ), fino tuttavia a giungere in data 4 luglio 2013 ad un testo emendato dagli stessi relatori in questi termini: “Chiunque si accordi per il procacciamento di voti, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416 bis, in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di altra utilità economicamente valutabile, è punito con la reclusione da quattro a 10 anni. La stessa pena si applica a chi promette di procacciare voti, con le modalità indicate al periodo precedente.”

 

Anche in questo caso la modifica attiene alla condotta, poiché si introduce rispetto al primo testo e al testo emendato ed unificato la punibilità dell'accordo per il procacciamento di voti, sparisce il termine consapevolmente, permane il riferimento alle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416 bis; si conferma la stessa pena per corrotto e corruttore.

 

Il testo così emendato viene sottoposto dapprima al vaglio della Commissione ove si propongono una serie di ulteriori emendamenti, fino a quando il 12 luglio 2013 il testo va alla discussione in aula.

Nella relazione di accompagnamento, ovvero nel dossier che predispone il testo della discussione, si legge testualmente:

“ l'iniziativa legislativa muove dalla scarsa determinatezza della fattispecie attuale (oltre che dal dalla sua infelice formulazione, in quanto il terzo comma dell'articolo 416 bis non prevede alcuna promessa di voti), nonché dalla definizione del prezzo dello scambio nei suoi termini monetari, vista l'estrema varietà delle prestazioni sinallagmatiche in cui può consistere lo scambio politico mafioso che hanno impedito che il patto scellerato tra il politico e il mafioso potesse essere efficacemente contrastato dall'ordinamento” il testo unificato elaborato dalla Commissione Giustizia, prosegue la relazione,” propone una formulazione dell'articolo 416 ter basata sul presupposto dell'accordo tra le due parti per il procacciamento dei voti(chiunque accetta consapevolmente il procacciamento dei voti), accettazione di un procacciamento che avverrà per mezzo del ricorso alle intimidazione derivante dal vincolo associativo”. Si scrive nella relazione espressamente: “ il delitto pare perfezionarsi al momento dell'impegno reciproco e consapevole delle due controparti dello scambio elettorale politico mafioso(notoriamente per giurisprudenza consolidata per la consumazione del reato non è necessario che l'accordo trovi poi realmente esecuzione né avvenga la materiale erogazione del denaro ) confermando, anche nella nuova fattispecie, l'effetto di anticipare la tutela penale della libertà di voto e dell'ordine pubblico”. Ad integrazione poi della maggiore efficacia per “la fattispecie non si prevede più l'erogazione solo di denaro bensì anche di altre utilità e si prevede poi nel testo unificato la reclusione da quattro a 10 anni identica a quella stabilitaper l’associazione mafiosa e le pene si applicano anche a chi con le indicate modalità procaccia i voti".

Sull'abbrivio di questa relazione la Commissione esprime parere favorevole evidenziando come il concetto di “altra utilità” appaia “sufficientemente determinato alla luce della utilizzazione del nomen juris nella definizione di altre fattispecie delittuose nonché nella definizione civilistica del contratto illecito determinandosi così il suo contenuto di vantaggio e profitto di natura economica e patrimoniale”.

Il testo unificato quindi va in aula e va in aula esattamente il 15 luglio del 2013.

Il relatore Dambrosuo specifica che si propone nel testo elaborato dalla Commissione una formulazione dell’articolo 416 ter basata sul presupposto dell'accordo tra le due parti, precisandosi che si perfeziona il reato al momento dell'impegno reciproco e consapevole delle due controparti dello scambio elettorale politico mafioso, specificando ulteriormente che per giurisprudenza consolidata per la consumazione del reato non è necessario che l'accordo trovi realmente esecuzione, né che avvenga la materiale erogazione del denaro nella nuova fattispecie e si conferma l'intento di anticipare la tutela penale della libertà di voto e dell'ordine pubblico; si sottolinea ulteriormente che il vantaggio è dato anche da altre utilità quali finanziamenti pubblici e privati, informazioni o agevolazioni su appalti, posti di lavoro e provvedimenti amministrativi. Il relatore aggiunge che il testo unificato recepito e che viene posto in quella data all'esame dell'aula è frutto di un consolidato orientamento della giurisprudenza che consentiva di poter perseguire in concreto lo scambio elettorale politico mafioso fissando con sufficiente determinatezza gli elementi soggettivi e oggettivi necessari affinché il reato si possa perfezionare.

L'altro relatore, Mattiello, specifica nel suo intervento che si sarebbe potuto scrivere un testo in questi termini “ chiunque ottenga un successo elettorale grazie ai voti procacciati secondo le modalità del terzo comma eccetera, se sciaguratamente la condotta penalmente rilevarne fosse così descritta in nome delle prudenze interessate, talvolta ostentate, allora sì che si sposterebbe il baricentro della norma dal momento dell'accordo tra le volontà al momento della produzione del risultato per cui questo accordo è stato stipulato, ma non è così e non sarà così. Nessuno può a parere di questo relatore sostenere che si tratta di un testo eversivo”, anch'egli poi insiste sulla estensione del concetto di altra utilità. Iniziano a discutere altri parlamentari che intervengono nel dibattito : chi insiste sulla circostanza che con la riforma del 416 ter si formano vuoti legislativi cui aveva dato risoluzione la giurisprudenza in particolare nella migliore distinzione tra il concorso esterno per 416 bis e le altre figure ipotizzabili di corruzione elettorale; intervengono poi taluni che sottolineano come non fosse necessario distinguere tra chi operasse consapevolmente e chi inconsapevolmente il mero scambio elettorale ( in sintesi: io ti do una certa quantità di denaro tu mi dai un certo numero di voti sapendo che l'ignoranza legis non scusa ) l'avverbio consapevolmente viene individuato come un'attenuante volta a limare quella che dovrà essere sul nascere una nuova pagina della “messa in moto dell'economia italiana”.

Il prosieguo del dibattito, per vero evidenzia, mi sia consentito, una certa confusione. Da una parte per esempio dal Pdl, tanto per chiamare le cose col loro nome, si evidenzia che il requisito della consapevolezza è fondamentale ed importante : i due soggetti devono sapere che stanno stringendo un patto con consapevolezza del reato che si va a commettere.

Non si riesce a capire cosa si voglia intendere con questo consapevolmente: forse che il candidato che si rivolge ad un boss mafioso non ha la consapevolezza di andarsi a rivolgere a costui “ nella qualità” ?.

Il fatto viene giustamente sottolineato da altri parlamentari che ritengono in realtà l'avverbio consapevolmente una superfetazione e si insiste nel rimarcare la punibilità del contratto illecito, non un'attività meramente clientelare perché questo sarebbe ciò di cui ci si doleva e la ragione per cui si introduce il termine consapevolmente: salvaguardare il clientelismo elettorale ( alla fine si finisce anche per ironizzare, perché nel dibattito alcuni sottolineano che il consapevolmente sembra ricordare quel caso del politico che inconsapevolmente divenne proprietario a sua insaputa di un appartamento…).

 

Alla luce delle contrarietà, in particolare di alcuni settori del centro-destra, si giunge alla replica dei due relatori che alla fine danno una liquidazione dell'avverbio consapevolmente un po' riduttiva perché testualmente Mattiello dichiara, a conclusione della discussione, che il termine consapevolmente aggiunge qualcosa ma non modifica il testo del 416 ter voluto “per colpire l'accordo, il momento nel quale il politico corrotto cerca nella mafia e nei mafiosi quel particolare contributo, la raccolta di voti, dispiegando la mafia le modalità previste dal terzo comma del 416 bis. Il 416 ter riformato in questo modo, con l’aggiunta di altra utilità rimane baricentro sanzionando l’accordo tra politico e mafioso”.

La seduta si chiude, si delibera e viene approvato il testo della legge, siamo a luglio 2013, 16 luglio 2013, lo scambio elettorale politico mafioso viene infine rubricato in questi termini: “chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a 10 anni. La stessa pena si applica che procaccia voti con le modalità indicate al primo comma.”

Il dibattito quindi alla camera si chiude, è licenziato il testo che viene trasmesso al Senato, ove prende il numero 948 e non viene inizialmente calendarizzato.

 

Nel frattempo al Parlamento Europeo, la Commissione sulla criminalità organizzata definisce e approva il 23 ottobre un testo molto articolato che si occupa di diverse questioni, ma che in particolare al paragrafo 75 intitolato “Per una politica più responsabile”, ricorda la responsabilità dei partiti politici nella proposta dei candidati e in particolare “nella formazione di liste elettorali a tutti i livelli” ed a seguito di questa raccomandazione la CRIM invita gli Stati membri a “sanzionare il voto di scambio in particolare attraverso la previsione che l'utilità data contro la promessa di voto può consistere non solo in denaro ma anche in altri vantaggi inclusi quelli immateriali e a terze persone non direttamente implicate nell'accordo illecito; raccomanda di vietare tale pratica come illecito che attenta al principio di democrazia e indipendentemente dalla prova di un'intimidazione subita”.

Dunque la commissione europea sembra recepire quell'interpretazione in virtù della quale la necessità dell'intimidazione non è un elemento costitutivo della fattispecie.

Si chiude l’anno 2013 il testo giunge al Senato e un po' si arena salvo poi riprendere l'esame.

Cominciano una serie di nuovi emendamenti al disegno di legge 948, per esempio viene proposto il testo “ chiunque accordandosi con altri che sa essere associati procura per sé i voti di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis o ne ottiene la promessa in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità ovvero si rende disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la pena prevista al primo comma dell'articolo 416 bis diminuita di un terzo. Fuori dei casi di concorso alla stessa pena soggiace chi si intromette procurando i voti di cui al primo comma ovvero ottenendone la promessa in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità ovvero si rende disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione di cui all’articolo 416 bis.”

Perché si giunge a questa modifica ?

Si giunge a questa modifica perché sull'avverbio consapevolmente iniziano sulla stampa specializzata e non una serie di polemiche che mettono a dura prova l'iter parlamentare. Si arriva quindi alla formulazione di altri emendamenti, che vi risparmio per non dilungarmi troppo, si dice tuttavia, è bene rimarcarlo, da parte del relatore Buemi, che la formulazione che predispone la seconda Commissione permanente del Senato si fonda su tre elementi qualificanti che non sovvertono l'impostazione della Camera, ma che appaiono adeguati: innanzitutto la condotta viene qualificata come l'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma 416 bis, si precisa che oggetto dello scambio è l’erogazione o la promessa di erogazione di denaro, ma si conferma che il reato è consumato anche quando oggetto del sinallagma è un’utilità di qualunque altro tipo, in aggiunta a ciò si è inserita quale contropartita dello scambio elettorale la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione con conferma della bilateralità del reato anticipando la soglia della punibilità alla promessa non limitandosi a incriminare soltanto l'effettivo procacciamento di voti. Bisogna tenere conto che occorreva superare l'impasse derivante dal fatto che erano venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'esame del disegno di legge in sede di Commissione Deliberante, per questo si sviluppa un dibattito in Senato assai significativo.

Il senatore D’Ascola, per esempio, avvocato calabrese molto impegnato in processi di criminalità organizzata, interviene nel dibattito evidenziando il problema posto in Commissione, perché si sosteneva che il testo licenziato dalla Camera dei Deputati non aveva persuaso per l'uso dell'avverbio consapevolmente non spiegando cosa fosse l'oggetto della consapevolezza, che sembrava una sorta di inutile replica della natura dolosa del delitto già fissata dall'articolo 42 c.p. Sostanzialmente lo stesso relatore evidenzia che il termine consapevolmente era una inutile ripetizione, a meno che non si fosse specificato quale fosse l'intento del legislatore in ordine all'uso del termine consapevolmente cioè qualcosa che avesse a che fare con le condizioni o qualità soggettive dell'interlocutore politico rimandando tra l'altro all'articolo 76 comma 8 del codice antimafia che punisce la propaganda politica tutte le volte in cui essa sia richiesta ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione, quindi in virtù di una analogia di materia si sostiene che solo in questi termini poteva giustificarsi l'utilizzo del termine consapevolmente licenziato dalla Camera.

Prosegue il dibattito e ovviamente si deve sottolineare che le discussioni maggiori si hanno allorquando si discute sull'espressione procacciamento e sull'avverbio consapevolmente : la prima è stata giudicata troppo restrittiva rispetto alla precedente espressione che era l’erogazione in ottenimento di promessa di voti; l'altra attiene alle modalità dell'approcciarsi con il soggetto con cui si contrae. Occorre tenere conto che, come si diceva, notevoli erano anche sulla stampa specializzata le polemiche in ordine all’ utilizzo del termine consapevolmente.

Il senatore Caliendo, un magistrato, rileva che si stava effettuando una sorta di inserimento degli elementi caratterizzanti il concorso esterno nella fattispecie di 416ter e che l'utilizzo del termine consapevolmente era fuori da qualunque oggettivo riferimento, pur occorrendo comunque la qualificazione dell’ elemento soggettivo (si fa questo esempio, mettiamo - si ipotizza - che ci sia tra un appartenente alla mafia, la camorra, la 'ndrangheta ed un politico lo scambio di una promessa, ma che non vi siano attività successive. Si è d'accordo sul fatto che ciò dev'essere punito, ma non essendo state poste in essere le modalità di cui al 416 bis, non si ha l'elemento che qualifica la promessa, bisogna identificare l’ elemento soggettivo, che va qualificato nel fatto che il soggetto in questione abbia la consapevolezza di trattare con una persona che abbia la qualità di associato alla mafia.)

Sembrano tutte tautologie, tutte le elucubrazioni sembrano dei sofismi: non c'era alcuna difficoltà a recepire il testo di riforma iniziale, invece ci si impantana in una discussione lunga ed estenuante e dopo questo dibattito viene sottolineato alla fine che occorre emendare il testo proveniente dalla Camera e si giunge al 28 gennaio data in cui, con 168 voti a favore 4 voti contrari e 66 astenuti, viene licenziato un testo del seguente tenore, “ chiunque accetta la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi alle esigenze l'associazione è punito con la reclusione da sette a 12 anni.”

Si esulta per questo testo che però deve tornare alla Camera perché bisogna rivotarlo.

Alla Camera il relatore Mattiello dichiara testualmente: “ il testo unificato approvato alla Camera prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque accettasse consapevolmente il procacciamento di voti quindi si evidenziava che il reato si perfezionava al momento dell'impegno reciproco di due controparti; che il presupposto dell'accordo fosse fondato sul procacciamento di voti consapevole in tal modo sottolineando il carattere doloso - secondo l’intenzione – dell’accettazione da parte del politico del procacciamento dei voti mediante il ricorso all’intimidazione connessa al vincolo associativo mafioso; che fosse eliminato il riferimento alla promessa di voti come momento consumativo del reato, ritenendo già opportunamente espressa la consumazione del reato nel momento in cui l’accordo tra le parti è raggiunto; che fosse superato il limite della necessità dell’erogazione di denaro come contenuto dell’accordo ai fini della consumazione del reato mediante il ricorso, come oggetto della contropartita del pactum sceleris, anche ad altra utilità; che sul versante sanzionatorio fosse prevista la pena da 4 a 10 anni …”

La cosa che più sorprende nella relazione alla Camera di Mattiello è quando afferma che il Senato, dopo aver escluso il riferimento alla consapevolezza dell’accettazione, ha confermato la struttura sinallagmatica del reato che si considera consumato con l'accordo tra le volontà, ma si ritiene di rafforzare questa descrizione attraverso l'utilizzo della parola <promessa> applicata sia alla volontà espressa dal politico sia del mafioso, con la conferma della possibilità che oltre alla erogazione di denaro oggetto dello scambio sia altra utilità, ma con l’aggiunta che come contropartita vi è la disponibilità a soddisfare l'interesse o le esigenze dell’associazione : il relatore sostiene e sottolinea che a parere del Governo si rendeva concreta per la prima volta la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa e quindi si impegnava per la approvazione del testo con il nuovo limite di pena edittale da 7 a 12 anni.

Neanche il tempo di leggere le trionfalistiche parole di Mattiello (il concorso esterno tipizzato!), che si scatenano subito una serie di reazioni.

Da destra si sostiene subito che il testo elaborato dal Senato non può essere condiviso. Si grida alla incostituzionalità, testualmente: “la decisione del Senato di eliminare l’avverbio consapevolmente del reato implica che chiunque potrebbe essere perseguito anche se non certamente consapevole di aver avuto a che fare con un soggetto mafioso” (Deputato Sisto).

Però, da sinistra, la stessa capogruppo Ferranti afferma – 25.3.2014 – che le accuse di incostituzionalità sono eccessive, che la norma è sufficientemente determinata, forse è un po’ più critica quella parte dove si legge che in cambio di disponibilità si verifica il reato con l’adoperarsi per l’associazione.

La Ferranti, tuttavia, ammette che la norma crea un po’ di confusione, che poteva essere scritta meglio e che il dibattito deve servire a questo e che bisogna votarla prima delle elezioni europee.

Si tratta di un campanello di allarme.

Alla Ferranti fanno seguito le critiche e le preoccupazioni di alcuni colleghi magistrati.

I quali sottolineano, anch’essi, che il concetto di disponibilità contenuto nel testo approvato dal Senato rischia di essere indeterminato e ambiguo, tale da renderlo incostituzionale.

Ciò perché si tratterebbe di una indagine di tipo psicologico, troppo ampia e difficile sul piano dei riscontri.

Piuttosto, si delegherebbe ancora una volta alla magistratura ciò che la politica non sa o non vuole fare.

Si parla addirittura di processo alle intenzioni.

Ma ad entrare a piedi uniti sul testo approvato al Senato è il prof. Fiandaca.

In un articolo sul Corriere della Sera del 31 marzo 2014, egli testualmente sostiene: “Non è vero che la norma è sufficientemente determinata. È vero il contrario, perché ci troviamo in presenza di una fattispecie per così dire in bianco”.

È prevista la controprestazione della “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze delle associazioni mafiose”.

Lo definisce un curioso novum aggiuntivo, la cui ragione d’essere tecnica sfugge.

Si costringe il giudice ad andare alla ricerca di tutte le più svariate circostanze esterne che possano in qualche modo fungere da elementi sintomatici di un atteggiamento psicologico così sfuggente.

Si creerebbe un groviglio inestricabile tra le rispettive fattispecie del voto di scambio, della partecipazione associativa e del concorso esterno.

Con una stroncatura finale, perché se la proposta dovesse passare senza modifiche, ne deriverebbe un aggravamento dell’incertezza e della confusione normativa.

Altro, dunque, che i toni trionfalistici di Mattiello.

Si incomincia daccapo.

Si giunge allora al testo modificato, alcuni protestano per l’abbassamento dei limiti edittali e infine il 17.4.2014 si approva il testo definitivo.

 

Alcune interpretazioni date nell’immediatezza dai primi commentatori.

 

In particolare, sotto un primo profilo, si è detto ( Giuseppe Amarelli, Diritto Penale Contemporaneo, 5 maggio 2014 ) che “ la nuova formulazione dell’art. 416 ter, comma 1 c.p. descriva per l’estraneo al sodalizio una condotta complementare, ma diversa rispetto a quella punita a titolo di concorso esterno in base al combinato disposto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.”

 

Lo scambio elettorale politico-mafioso nella sua rinnovata fisionomia sembra porsi, dunque, in “un rapporto di sussidiarietà implicita con il concorso esterno, rappresentando una forma di aggressione al medesimo bene giuridico derivante dalla collusione politica-mafiosa di intensità e disvalore minori.”

 

 

 

Sotto un secondo profilo, invece, il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso sembrerebbe solo ad uno sguardo superficiale porsi “in un rapporto di consumazione con quelli significativamente meno gravi di corruzione e coercizione elettorale previsti, rispettivamente, negli artt. 96 e 97, t.u. 361/1957 per le elezioni politiche e artt. 86 e 87 d.p.r. 750/1960, per le elezioni amministrative, dal momento che – prima facie – parrebbe in grado di assorbirli, naturalmente laddove siano commessi.”

 

Nondimeno, però, in un’ottica più rigorosa ma più fedele alla lettera della legge, potrebbe anche “ ravvisarsi un concorso di reati tra le summenzionate fattispecie ed il 416 ter c.p., potendo essere reputati i reati di corruzione e coercizione elettorale come degli autonomi reati – scopo del delitto di scambio elettorale politico-mafioso.”

 

Secondo questa interpretazione il reato di cui all’art. 416 ter c.p. incrimina, infatti, “l’accettazione della promessa di procacciamento di voti tramite il c.d. metodo mafioso da parte (tendenzialmente, ma non esclusivamente) di un appartenente ad una consorteria mafiosa, mentre le figure delittuose di corruzione e coercizione elettorale sanzionano l’effettiva esecuzione dell’accordo. Mentre il primo, cioè, individua il disvalore del fatto oggetto dell’incriminazione nella mera stipula di un accordo tra il candidato ad una competizione elettorale ed un esponente mafioso finalizzato a procurare al primo un numero indeterminato di voti, prescindendo dall’effettiva esecuzione delle prestazioni corrispettive pattuite (rispettivamente il procacciamento reale dei voti al di fuori della cosca, ed il pagamento del prezzo stabilito). Le altre fattispecie al contrario ancorano il loro disvalore al momento successivo della corruzione o coercizione elettorale del singolo elettore, rispettivamente quindi al momento del procacciamento dietro pagamento di un prezzo, o tramite violenza o minaccia, di un voto a sostegno del candidato che l’organizzazione criminale ha deciso di appoggiare.”

 

 

 

 

 

Le cose starebbero diversamente rispetto al delitto di partecipazione in associazione di cui all’art. 416 bis c.p. Diversamente “dal passato, quando – non essendo prevista la punibilità del partecipe anche per la stipula del patto di voto di scambio con il politico, reputando assorbito il suo disvalore nella condotta di partecipazione caratterizzata dal fine specifico descritto nel terzo comma del medesimo articolo di procurare voti a sé o ad altri – per precisa scelta politico-criminale non si poneva un problema di concorso tra le due fattispecie, non essendo disposta la punibilità anche per quella di cui all’art. 416 ter c.p., oggi lo scenario sembra essere mutato.”

 

Questa scelta, secondo un indirizzo interpretativo non costituirebbe un ‘favore alla mafia’, come anche hanno detto alcune parti politiche, ma sembrerebbe rappresentare, invece, “l’esito di una attenta e ponderata valutazione del diverso disvalore dei fatti in questione e di una corretta applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della risposta penale.

Il concorso esterno di un politico in una consorteria mafiosa presenta una carica lesiva maggiore rispetto al mero patto elettorale, essendo necessario per la configurabilità del primo l’accertamento in termini eziologici di un effettivo rafforzamento dell’organizzazione criminale e per quella del secondo la semplice prova del fatto prodromico, costituito dalla stipula del ‘contratto illecito’.”

 

Per Amarelli, infatti, “è esclusa ai sensi dell’art. 84 c.p. l’applicabilità della prima aggravante disciplinata da questo articolo, quella del metodo mafioso, in quanto divenuta elemento costitutivo della novellata ipotesi delittuosa, non altrettanto può dirsi per la seconda, quella appunto della c.d. finalità mafiosa. Se, dunque, le pene edittali per i due reati di cui agli artt. 416 bis e 416 ter c.p. fossero le medesime si rischierebbe di assistere all’irragionevole paradosso di veder punite le condotte degli estranei alle consorterie mafiose estrinsecatesi nella mera accettazione della promessa più gravemente rispetto a quelle, risultate all’esito di un giudizio ex post, di concreto sostegno o aiuto ai clan.”

 

Per questo orientamento la scelta della riduzione della cornice edittale risulta infine apprezzabile anche se “valutata dal nuovo versante delle pene previste per il promittente i voti che, tendenzialmente, ma non necessariamente, come si è visto, deve essere un appartenente alla cosca. Essa, difatti, conferisce ragionevolmente alla condotta del mero patto elettorale stipulato dal mafioso un disvalore sociale autonomo e minore, come per tanti delitti scopo, rispetto a quello attribuito al delitto associativo presupposto, costituito dalla partecipazione di cui all’art. 416 bis c.p.”

 

Il mero scambio elettorale di cui all’art. 416 ter c.p., invece, descrivendo una condotta consistente nella mera promessa ed indipendente da qualunque verifica della sua portata eziologica, “costituisce un’ipotesi di contiguità meno grave, ragionevolmente punita con forbici di pena ridotte, ma più facilmente accertabile all’interno del processo, non richiedendo la dimostrazione ‘diabolica’ del rafforzamento della cosca.

Infine, il politico che addivenga a patti con una persona che gli prometta di procurargli voti avvalendosi del metodo mafioso potrà essere punito a titolo di concorso eventuale anche per gli eventuali delitti di corruzione e coercizione elettorale di cui agli artt. 96 e ss. d.p.r. 1957 commessi dal promittente, con l’ulteriore surplus sanzionatorio derivante dalla probabile configurazione in capo ad entrambi dell’aggravante speciale della c.d. finalità mafiosa di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991. In questa eventualità, infatti, tali successivi comportamenti non potranno ritenersi assorbiti per le ragioni in precedenza evidenziate nell’art. 416 ter c.p., bensì integreranno un concorso materiale con quest’ultimo reato, mitigato dalla continuazione.”

In altri termini, oggi il quadro, a parere di Amarelli, sembra essere il seguente:

“se c’è la prova del mero patto elettorale, si configura la sola fattispecie di cui all’art. 416 ter c.p per il politico e quella di cui al secondo comma per il promittente (se questi è un partecipe, naturalmente si configura il concorso materiale con il 416 bis c.p.).

se si riesce a raggiungere la più difficile (se non impossibile) prova di un accordo elettorale produttivo di un oggettivo rafforzamento per l’associazione, invece, si configura il più grave delitto di concorso esterno di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.;

se si accerta, infine, che l’accordo sia stato realmente eseguito tramite la realizzazione di condotte di corruzione o, più probabilmente (data la genericità delle modalità realizzative di questo secondo reato), di coercizione elettorale dei singoli cittadini aventi diritto al voto, si configura il concorso di reati tra il 416 ter c.p., e i reati di cui agli artt. 96 e ss. per il politico, ed il concorso tra il 416 bis c.p., il 416 ter c.p., secondo comma c.p. e queste fattispecie elettorali per il mafioso; in tutti i casi, si potrà sempre applicare il regime del cumulo giuridico, essendo i reati concretizzazione dei rispettivi medesimi disegni criminosi.”

 

Conclusioni.

L’analisi di Amarelli, pur puntuale ed approfondita, non elimina perplessità e dubbi

Esse riguardano, ancora, la necessità del metodo mafioso come elemento costitutivo della fattispecie, oggi codificato, e la punibilità della promessa.

La domanda rimane questa : se il 416 ter è reato di pericolo, perché tutte queste arzigogolazioni ?

Lo “spaccamento di testa” del Capitano Bellodi:

non bastava a questo punto emendare il vecchio testo del 416 ter, introducendo, sic et simpliciter, le altre utilità quale corrispettivo della promessa di voti da parte dell’organizzazione mafiosa ?

Quali effetti pratici ci saranno dopo l’introduzione del nuovo testo del 416 ter cp ?

Difficile prevederlo, e solo l’esperienza potrà risolvere il problema, ma quid iuris nell’ipotesi – non peregrina e non rara – in cui un candidato si accordi ( attraverso la prima promessa ) con un boss di spessore per l’acquisto di “ un pacchetto di voti” ( dunque corruzione non del singolo elettore, ma dell’organizzazione mafiosa attraverso il “ legale rappresentante “), dietro erogazione o ( seconda ) promessa di erogazione di danaro ( od altro benefit ), senza bisogno né di procacciamento ( si convogliano sul candidato i voti degli affiliati e dei loro familiari, che si possono agevolmente presumere di consistente numero… ), né di intimidazione alcuna, perché di fatto non necessaria ?

Dovrà escludersi la punibilità di detta condotta, che in realtà è quella paradigmatica dello scambio elettorale che si voleva punire e stroncare, perché non si avrebbe promessa di procacciamento di voti ( rectius ricerca di essi, procurare dice la norma ) con atti di intimidazione ?

La sensazione è che la montagna del dibattito parlamentare abbia partorito un topolino giuridico, e che rispetto al testo dell’art. 416 ter cp precedentemente in vigore si sia fatto un passo indietro nella volontà concreta di impedire gli accordi elettorali tra politici senza scrupoli ed accorte organizzazioni criminali.

Probabilmente, se prima si era qualificato il delitto in esame un delitto fantasma forse oggi si può parlare di fantasmino …

Bisogna, dunque, attendere e vedere nel tempo cosa accadrà, anche attraverso l’elaborazione giurisprudenziale, in merito all’applicazione del nuovo testo dell’art. 416 ter cp, ma la sensazione è che il numero di condanne per questa nuova fattispecie non supererà quello del ridotto numero di sentenze relative al vecchio testo della norma in questione.

Con l’auspicio di essere clamorosamente smentiti in questa pessimistica previsione.

Ringrazio per la vostra attenzione.

 

 

Ignazio Fonzo

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