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Pubblichiamo il documento programmatico in tema di separazione delle carriere del giudice e del pubblico ministero redatto dall'Unione Camere Penali (Trento 22 febbraio 2003)

Unione delle Camere penali Documento programmatico in tema di separazione delle carriere del giudice e del pubblico ministero

A) La Scuola di formazione comune per l'accesso alle professioni giudiziarie. La riforma ordinamentale delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri non può prescindere da un intervento efficace e strutturale che riguardi la materia della formazione professionale. Si ritiene, infatti, indispensabile, intervenire nel settore prevedendo un tipo di formazione post-universitaria che abbia le caratteristiche di fornire a coloro che intendono accedere alle professioni giudiziarie (avvocati, giudici, pubblici ministeri) una base formativa comune ed una specializzazione specifica per ciascuna professione. La Scuola di formazione comune per l'accesso alle professioni giudiziarie dovrà essere organizzata e diretta dal Csm e dal Consiglio nazionale forense. Alla stessa potranno accedere i laureati in giurisprudenza. Al termine del corso della durata di due anni, articolato in un periodo di formazione comune di un anno ed in un periodo di specializzazione di un anno, nell'ambito del quale dovrà prevedersi un tirocinio mirato al tipo di professione giudiziaria che si è prescelta, verrà rilasciato a coloro i quali abbiano superato il relativo esame finale un diploma di idoneità. Tale diploma costituirà presupposto per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle professioni di giudice e di Pm ed all'esame per l'accesso alla professione di avvocato.

B) Previsione di due concorsi separati per l'accesso alle professioni di giudice e di Pm. La riforma ordinamentale, sul presupposto di quanto previsto nel punto A) dovrà prevedere due concorsi separati per l'accesso alla carriera di giudice ed a quella di Pm. È ammesso l'accesso da una professione giudiziaria all'altra solo attraverso la partecipazione al relativo concorso od esame. Presupposto per la partecipazione al concorso dovrà essere la frequentazione dell'anno di specializzazione relativo alla nuova carriera (avvocato, giudice, Pm).

C) Il Consiglio superiore della magistratura Ribaditi i principi di indipendenza e di autonomia della magistratura, nonché l'appartenenza del Pm alla stessa, devono essere confermate le prerogative dell'organo di autogoverno. Ciò premesso, proprio al fine di assicurare maggiore organicità ed efficienza alla riforma, si ritiene opportuno prevedere l'articolazione all'interno del Csm di due sezioni relative alla magistratura giudicante e requirente. Delle due sezioni faranno parte rispettivamente i giudici e i pubblici ministeri eletti nonché i membri del Csm eletti dal Parlamento. Le sezioni saranno competenti in materia di assunzione, assegnazioni, trasferimenti, promozioni nei riguardi dei giudici e dei pubblici ministeri. La sezione relativa ai giudici sarà presieduta dal Primo Presidente della Corte di cassazione, quella relativa ai pubblici ministeri dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il Vice Presidente del Csm coordinerà e sovrintenderà ai lavori delle due sezioni, vigilando sul rispetto delle norme dell'ordinamento giudiziario cui è tenuta l'attività delle due sezioni.

Norma transitoria: Con riferimento ai magistrati in servizio occorre prevedere la possibilità degli stessi di optare nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore della riforma per una delle due carriere con salvaguardia dei diritti maturati in ordine alla progressione della carriera.
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