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"DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO IN SEDE DI APPELLO - IL PROCEDIMENTO"
del Dott. Luigi LANZA
(relazione tenuta nel convegno: PER UNA GIUSTIZIA PENALE PIÙ SOLLECITA: OSTACOLI E RIMEDI RAGIONEVOLI, organizzato dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale a Lecce il 14-15 ottobre 2005)

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ABSTRACT
L'autore, dopo aver delineato le caratteristiche strutturali e di risposta giudiziaria del sistema penale italiano, ha esaminato le linee di sviluppo e tendenza dell'ultimo decennio sulla base dei dati giudiziari disponibili, ha analizzato il rapporto tra numero dei magistrati, degli avvocati e delle forze di polizia giudiziaria; i reati di maggior frequenza; l'indice di criminalità; i valori della criminalità straniera e la distribuzione della entità delle pene, che sono state inflitte alle 235 mila persone, che sono mediamente condannate ogni anno alla pena di reclusione per delitto.

In tale quadro vengono evidenziati quattro elementi:
(a) negli ultimi dodici anni, il 54% degli imputati di delitto viene assolto oppure prosciolto con sentenza di non doversi procedere, o con dichiarazione di estinzione del reato;
(b) nel periodo considerato, soltanto il 4,5% dei condannati a pena detentiva per delitto (6.787 persone) subisce una sanzione superiore i 3 anni di reclusione;
(c) il beneficio della sospensione condizionale della pena è in continua crescita, in termini di applicazione, e ha raggiunto il 39,74% dei condannati per delitto nel 2002;
(d) anche i proscioglimenti per prescrizione progrediscono con ritmo crescente: ad ogni 100 pronunce di prescrizione del 2001 ne corrispondono ben 170 alla fine del 2004.

In questo scenario, la durata dei processi penali in appello si attesta mediamente sul tempo di 1 anno, 8 mesi ed 8 giorni; mentre la durata media dell'intervallo, tra data del fatto-reato e data della sentenza in appello, è di 5 anni e 4 mesi.

Quanto all'efficacia del sistema penale in II grado, correlato il rapporto tra produttività delle Corti di appello e delle Corti di assise d'appello, rispetto agli affari sopravvenuti e a quelli giacenti, risulta che, fatto convenzionalmente eguale a "100" l'indice medio di produttività e di definizione dei processi penali in tutti i distretti , il valore delle sopravvenienze è pari a "109", e lo stock di giacenza si colloca sul valore indicizzato di "162".

Pertanto, se si ipotizza la permanenza in futuro di un saldo negativo per anno, pari all'indicato valore indice di 9 (109-100), fra circa 4/5 anni, rebus sic stantibus, per definire l'arretrato delle Corti di appello italiane si dovrebbe necessariamente bloccare ogni forma di impugnazione delle sentenze dei giudici di primo grado, quanto meno per un biennio.

Infine, per individuare, dall'interno di un singolo Ufficio giudiziario, i tempi dell'inerzia o del protrarsi della gestione del processo in appello, viene illustrata la ricerca-campione, su tutti i processi portati in udienza in Corte di appello di Venezia, nei mesi di febbraio-marzo-aprile 2005, al fine di puntualizzare le cause ricorrenti della mancata definizione del processo nella I udienza di appello.

Nel campione esaminato, alla I udienza, il 18,5% dei processi viene rinviato.

Le cause del rinvio sono risultate in ordine crescente: l'impedimento del difensore (12,5%); i difetti od invalidità delle notifiche (14,4%); l'impedimento dell'imputato (33,5%); la rinnovazione istruttoria dibattimentale o altre ragioni d'ufficio (39,6%).

Questi sono quindi gli snodi importanti che rallentano il procedere ed il rapido esito dell'impugnazione.

Preso atto della scarsa possibilità di incidere con efficacia, per l'annullamento o la riduzione dei tempi morti del processo, o sui risultati finali della laboriosità del giudice, laddove non si attuino riforme strutturali e di sostegno all'attività giudiziaria che si sostanzia nella "decisione", l'autore propone una serie di micro-rimedi intesi a "misurare e aiutare" l'obiettivo di rendere giustizia trasparente" in tempi ragionevoli.

Tra questi ipotizzabili rimedi, per la sua sicura efficacia e fattibilità, si prospetta l'evenienza, non tanto di un aumento dell'organico dei consiglieri in appello, quanto invece quella di ridurre il collegio decisorio a due soli componenti tutte le volte in cui la sentenza di condanna in primo grado ha concretamente inflitto una pena inferiore alla soglia dei 3 anni di reclusione , ed è appellata dal solo imputato o dal suo difensore, in assenza di gravame del pubblico ministero.

In tutti gli altri casi,rimarrebbe invece inalterata l'attuale normativa.

Per dare una misura pratica al livello di riduzione del lavoro che si determinerebbe passando, per la stragrande maggioranza degli appelli, dal "Collegio a tre consiglieri", dell'attuale composizione della Corte, al "Collegio a due", basti pensare che nel nostro Paese il 95,5% dei condannati-appellanti si duole, in secondo grado, per una affermazione di responsabilità che ha comportato una condanna inferiore ai 3 anni di reclusione.

La modifica ordinamentale e procedimentale prospettata, laddove sia accompagnata dal necessario supporto in termini di aule di udienza e di ausiliari del giudice, potrebbe essere il primo passo verso una risposta giudiziaria accettabile, in termini di ragionevole durata del processo in appello, senza ricorrere a modifiche dell'istituto della prescrizione o ad altri provvedimenti straordinari, che la realtà fredda dei numeri può purtroppo suggerire.

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