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Elezioni per il rinnovo dei Consigli Giudiziari del 6.4.2002
Programma dei candidati del Movimento per la Giustizia
17 marzo 2003


Il metodo elettorale
Sin dalla sua fondazione, il Movimento per la Giustizia, in presenza di una legge elettorale che prevede il sistema del maggioritario puro, si è battuto per dare ingresso ad un metodo che fosse rispettoso della volontà degli elettori e riuscisse a contemperare le esigenze di rappresentanza proporzionale di tutte le componenti associative. Ha sempre avversato, inoltre, la prassi, tuttora vigente in alcuni distretti, di dar luogo ad una lista concordata da proporre agli elettori, costituita, però, da candidati selezionati dalle segreterie delle correnti, con l'ovvia conseguenza di espropriare l'elettorato attivo del diritto di scelta effettiva e di favorire pratiche clientelari e di dipendenza degli organi istituzionali dalle logiche correntizie.
Nel tempo, e con la progressiva convergenza dell'intera ANM (certo, non dappertutto e non sempre con prassi omogenee), il sistema adottato si è andato affinando, fino a far registrare, con nostra grande soddisfazione, la delibera unanime del CDC dell'ANM che, il 19.1.03, ha auspicato che in ogni Distretto le elezioni per i Consigli Giudiziari, sotto la spinta delle rispettive Giunte Distrettuali dell'ANM, si svolgano con il sistema delle elezioni primarie, con metodo proporzionale, tra liste contrapposte.
In realtà, nei vari distretti sono stati adottati e discussi metodi molto diversi tra loro e solo in poche sedi è stata deliberata l’effettuazione delle “primarie” con sistema proporzionale. In molti distretti, a dire il vero, l'adozione di un diverso metodo elettorale e, in particolare, della lista concordata, è apparsa giustificata o, comunque, in linea con una radicata tradizione di ampia rappresentatività territoriale dei tribunali non aventi sede nel capoluogo di distretto; nei distretti di ridotta dimensione, inoltre, si è dovuto prendere atto della difficoltà di raccogliere candidature in numero adeguato a garantire effettive possibilità di scelte da parte dell’elettore, ma totalmente inaccettabile ci è parso il rifiuto di alcune correnti di adottare il sistema delle primarie in distretti di dimensioni grandi o medio grandi, specie se rapportato alla delibera unanime adottata dal CDC il 9.1.2003. Il Movimento per la Giustizia, che dovunque si è battuto per l’attuazione di tale delibera, ne ha preso atto e non può che auspicare che, per il futuro, si manifestino unanimi sensibilità rispetto all’esigenza di non espropriare gli elettori, neppure in minima parte, del loro diritto di scelta; proprio per rispondere alla esigenza di garantire la più ampia libertà di scelta degli elettori, comunque, il Movimento propone o appoggia in molti distretti, come del resto fa dalla sua nascita, candidati che non sono iscritti al gruppo e che si augura possano guadagnare ampi consensi in virtù della stima professionale di cui godono. Auspica, infine, che i Consigli Giudiziari siano formati in ogni distretto in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le componenti dell'ANM e di ogni altra aggregazione, anche non di tipo tradizionale, che risulti radicata nel distretto di pertinenza.

La raccolta di dati di conoscenza e di suggerimenti per la futura azione dei Consigli Giudiziari
Il Movimento ha promosso un’ampia raccolta di notizie e valutazioni sull’attività dei C.G. negli ultimi due anni, nonché di suggerimenti in vista della loro futura azione. Ringrazia i tanti colleghi che, anche non appartenenti al gruppo, hanno fatto pervenire i loro preziosi contributi.

Il programma per la futura azione dei Consigli Giudiziari nel biennio aprile 2003- aprile 2005:

I candidati per i quali il Movimento per la Giustizia sollecita il voto degli elettori, riconosciuta la crescente importanza che i Consigli Giudiziari sono destinati ad assumere nel contesto della generale organizzazione giudiziaria e delle competenze ad essi attribuite, si impegnano, ove eletti, ad adoperarsi :
1. perchè in tutti i distretti si dia attuazione alle circolari ed alle risoluzioni del C.S.M. in materia, con particolare riguardo alla adozione dei regolamenti (ove non ancora adottati o non adottati in modo soddisfacente), alla pubblicità delle decisioni dei C.G., alla parificazione tra membri supplenti ed effettivi;
2. quanto ai regolamenti, in particolare, perché essi prevedano precisi criteri in ordine alla assegnazione degli affari ed alla designazione dei relatori; in ordine al rapporto tra membri effettivi e supplenti dei C.G. ed alla loro partecipazione alle sedute; in ordine alle “regole di formazione del giudizio” in occasione dei pareri di competenza (prevedendo la possibilità di verifiche istruttorie) ed in ordine al grado di esonero dei consiglieri dalla trattazione degli affari nei rispettivi uffici di provenienza (che deve essere rigorosamente valutato, ma coraggiosamente attuato, se si vogliono C.G. rapidi ed efficaci);
3. quanto alla pubblicità da dare sia all’ordine del giorno delle sedute che agli atti assunti dal consiglio, per l’adozione di una prassi di informazione a tutti i magistrati del distretto (come già spesso avviene per le iniziative organizzate in tema di formazione decentrata), ad opera della segreteria del C.G. e tramite posta elettronica, del contenuto degli ordini del giorno e dei verbali delle delibere assunte (con esclusione di quelle relative a dati personali che non possono essere trattati ai sensi della L. 675/’96);
4. in particolare, per la tempestiva comunicazione ai magistrati del distretto, anche tramite posta elettronica, di ogni delibera riguardante i cd. “interpelli” per raccogliere disponibilità varie (ad es., in tema di conferimento delle funzioni di magistrati affidatari per il tirocinio degli uditori); appare comunque auspicabile, almeno nei distretti di maggiori dimensioni, il potenziamento delle segreterie dei Consigli Giudiziari, onde consentire loro di far fronte con tempestività agli adempimenti di competenza;
5. per il pieno rispetto delle circolari consiliari in tema di redazione dei pareri (da parte dei dirigenti degli Uffici Giudiziari e dei C.G. stessi) in occasione delle varie tappe della progressione in carriera, delle domande di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, richiedendo che essi contengano riferimenti concreti e verificabili all’attività (nel campo penale, civile etc.), alle capacità organizzative, alla disponibilità alla collaborazione negli uffici ed al profilo professionale del magistrato, evitando formule di stile, stimolando la redazione delle autorelazioni e, nei termini oggi consentiti dalle delibere consiliari, l’esame a campione dei provvedimenti giudiziari (per assurdo previsto obbligatoriamente dalla circolare del CSM che disciplina la conferma dei Giudici di Pace – capo III, par.2 – ma non per i magistrati ordinari, salvo che per le minute redatte dagli uditori giudiziari, ai fini del conferimento delle funzioni). Per i pareri relativi ai dirigenti, appare utile stimolare l’acquisizione e valutazione dei risultati delle ispezioni ministeriali ordinarie e degli eventuali progetti organizzativi redatti dai dirigenti stessi: sarebbe così più direttamente valutabile la loro capacità di organizzazione del lavoro e di smaltimento dell’arretrato. Nell’ipotesi di pareri dei dirigenti ritenuti inadeguati, si richiederà motivatamente, ai medesimi, di integrarli, così come li si informerà dei pareri eventualmente difformi adottati dai C.G.;
6. per stimolare l’acquisizione dei pareri parziali, nei termini oggi ammessi dalle circolari consiliari, in occasione dei trasferimenti dei magistrati, onde acquisire elementi di valutazione aggiornati ed affidabili, perché provenienti dal dirigente che meglio conosce il profilo del magistrato trasferito ad altro ufficio ;
7. per stimolare l’attenzione dei dirigenti che redigono i pareri sui profili di natura deontologica della vita professionale del magistrato, ivi compresi cenni non rituali ai rapporti con l’avvocatura, la polizia giudiziaria, il personale amministrativo e l’utenza in generale;
8. per promuovere la predisposizione dei pareri ex art. 190 Ord.Giud. per i tramutamenti di funzione in termini non rituali e fondati, invece, su approfondite valutazioni tecnico-attitudinali sulla base delle fonti disponibili;
9. per promuovere l’adozione di una linea di valutazione delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ex artt. 18 e 19 RD 30.1.41 n.12, da un lato ispirata alla giurisprudenza del CSM (di cui va predisposta una raccolta aggiornata), dall’altro tendenzialmente omogenea all’interno dei distretti e su scala nazionale, con riferimento sia alle dimensioni degli uffici che alla delicatezza del tema: ad evitare, così, di offrire argomenti suggestivi a chi ipotizza riforme ordinamentali di chiaro segno punitivo;
10. per promuovere, nei casi di richiesta di pareri per il conferimento di incarichi extragiudiziari, una effettiva valutazione delle conseguenze per l’ufficio, in termini di eventuale vulnus al suo efficace funzionamento, derivanti dall’espletamento degli incarichi stessi, promuovendo, altresì, una verifica ex post della prognosi favorevole a suo tempo eventualmente formulata. Ciò anche per gli incarichi di insegnamento, quantunque si tratti di attività che vanno valutate favorevolmente perché determinano arricchimento culturale dei magistrati e possibilità proficue di scambio di esperienze con altre qualificate realtà (mondo accademico, polizia giudiziaria, ambiti internazionali etc.). Particolare cautela dovrà invece essere riservata, da un lato, ai pareri per il conferimento di incarichi extragiudiziari che possano appannare l’immagine del magistrato e, dall’altro, di quelli cui aspirino i dirigenti degli uffici, per non distoglierli da compiti caratterizzati da impegno assorbente e tendenzialmente esclusivo;
11. quanto al sistema tabellare, considerata la centralità del tema nell’ambito delle competenze dei C.G. ma anche la lunghezza dei tempi necessari all’esame delle proposte organizzative dei dirigenti, per la individuazione di forme nuove e più snelle di analisi ed approvazione delle proposte stesse (anche attraverso l’audizione dei dirigenti medesimi e dei magistrati autori di osservazioni) e delle eventuali variazioni tabellari; in particolare impegnandosi per il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge e, nel contempo, valorizzando scelte responsabili e motivate dei dirigenti che, specie negli Uffici di Procura, rispondano, oltre che ai principi generali fissati dal CSM, ad esigenze particolari, localmente avvertite e ampiamente condivise; a tal fine, vanno stimolate nei modi possibili la conoscenza da parte dei magistrati del distretto delle proposte tabellari e la loro partecipazione al conseguente dibattito;
12. per promuovere una più intensa collaborazione con l’Avvocatura, attraverso i rappresentanti dei Consigli dell’Ordine Forense, specie nelle tematiche tabellari e della organizzazione degli uffici (ove, tra l’altro, il loro intervento sotto forma di parere consultivo è previsto dalle due ultime circolari consiliari in tema di tabelle), nonché sui temi della formazione comune e della “gestione” della magistratura onoraria (nei termini, in questo caso, previsti attualmente dalla legge); primi passi, questi, per un auspicabile ulteriore intensificarsi del confronto in atto tra le categorie dei magistrati e degli avvocati, che, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, non potrà non rivelarsi utile nell’attuale situazione di crisi del sistema-giustizia;
13. perché sia riservata una più specifica e proficua attenzione all’intera problematica della magistratura onoraria (funzionamento, organizzazione, formazione, sistema disciplinare), anch’essa destinata ad assumere crescente importanza nella giurisdizione penale e civile. A tal fine, i candidati del Movimento per la Giustizia si impegnano a promuovere un ampio monitoraggio nelle varie sedi distrettuali sui risultati qualitativi e quantitativi determinati dall’attribuzione ai giudici di pace della competenza in materia penale;
14. perché sia riservata particolare attenzione alle attività della cd. “formazione decentrata” che, incoraggiata dal CSM, va assumendo sempre maggior rilievo, determinando, rispetto ai corsi centralizzati, minor dispendio di energie materiali; occorre stimolare, in particolare, la collaborazione “con” e “tra” i magistrati referenti per l’informatica e quelli preposti alla formazione decentrata, per le positive sinergie che ne possono all’evidenza derivare;
15. perché, anche a prescindere dalle eventuali iniziative del CSM, si realizzino forme di coordinamento e scambio di informazioni tra i componenti dei vari C.G. onde favorire maggiore uniformità nelle rispettive prassi e nelle modalità di valutazione dei magistrati. E perché si favoriscano le partecipazioni dei componenti dei C.G. ai corsi del CSM riservati alle materie di loro competenza.

Raccordo tra Consigli Giudiziari e Consiglio Superiore della Magistratura
Il Movimento per la Giustizia si fa sin d’ora promotore dell’organizzazione di incontri decentrati tra tutti i suoi candidati eletti nei Consigli Giudiziari ed i consiglieri del CSM del gruppo per discutere delle problematiche connesse alle competenze dei Consigli Giudiziari ed ai loro rapporti con il CSM. Gli incontri, dato il loro riferimento a contenuti istituzionali, saranno ovviamente aperti a tutti i componenti dei futuri Consigli Giudiziari e sarà anche richiesto il contributo degli altri attuali componenti del CSM.

Il Movimento per la Giustizia







[1] Fonti normative utili:
- R.D. Lgs. 31.5.1946 n. 511 (Guarentigie della Magistratura): art. 6 (Costituzione dei Consigli Giudiziari);
- D.Lgs 13.9.1946 n. 264 (norme sulle elezioni dei Consigli Giudiziari) e succ. mod. D.P.R. 4.4.1967 n.214
- Circolare CSM 20.10.1999 sul c.d. decentramento e sui C.G.;
- delibera CSM del 14.3.2002 sull’ esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario dei componenti elettivi dei C.G. (distretti divisi in quattro fasce in base al numero dei magistrati che vi prestano servizio);
- delibera CSM dell’11.9.2000 (criteri per la formazione dei pareri per il conferimento delle funzioni agli uditori giudiziari);
- delibera CSM del 22.2.2001 che disciplina le modalità di redazione dei pareri da parte del consiglio giudiziario

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