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AVVOCATO PARLAMENTARE / 1
La campagna elettorale in corso è occasione opportuna per proporre due riflessioni sul tema dell'AVVOCATO PARLAMENTARE.
Pubblichiamo le 'due voci' che sulle relative problematiche sono inserite nella nostra rivista Giustizia Insieme, del cons. Carlo Citterio e dell'avv. Valerio Spigarelli






 

 

 

GLI AVVOCATI PARLAMENTARI /1

(cons. CARLO CITTERIO)

 

1. Il tema della compatibilità tra esercizio della professione forense e funzione parlamentare è uno di quelli che periodicamente suscitano un’attenzione anche esasperata, per poi essere prontamente accantonati senza alcun serio approfondimento ed intervento, fino alla successiva occasione.

Eppure i termini della questione sono ormai definibili con una certa chiarezza, sicché una scelta consapevole del legislatore ben potrebbe essere deliberata e spiegata. Una scelta tra valori in parte potenzialmente configgenti, tuttavia componibili con un equilibrio ragionato, per una disciplina positiva che ben potrebbe trovare un’articolazione trasparente dei vari punti di tensione del sistema.

2. L’Avvocatura è depositaria, in ragione della storia della propria esperienza e della propria specifica cultura, di princìpi essenziali per una corretta ed efficace azione normativa.

Penso, in particolare, al valore dell’insopprimibile tutela dello specifico diritto della singola ‘persona’ nei confronti dell’‘altro’ o degli ‘altri’, realizzata in condizioni di ‘indipendenza’, ‘autonomia’ e ‘libertà’; tutela per vedere riconosciuto il proprio diritto, come che volta per volta si atteggia: di attore, di convenuto, di sottoposto a procedimento penale, di condannato, di vittima. Si noti: diritto del singolo, ma di ogni singolo e quindi, stante la diversità di posizione dei vari ‘singoli’, anche esigenza di corretta costruzione sistematica. Il tutto pure in una prospettiva di riconoscimento di ‘nuovi’ diritti, che intanto possono essere affermati in quanto siano stati sollecitati.

E’ quindi un bene, anzi è necessario, che questa esperienza e cultura di tutela del diritto del ‘singolo’, nelle sue distinte sfaccettature, pure in divenire, ‘entri’ in Parlamento e cerchi di influenzare positivamente l’opera del legislatore (se mai, ci si potrebbe anzi chiedere se la presenza degli appartenenti all’Avvocatura sia sempre coerente ed efficace rispetto a quei valori ed a quella cultura).

Una prima strada è quella dell’azione di organismi istituzionali (CNF, Ordini) o di esperienze associative nazionali e locali, anche specialistiche. C’è poi la partecipazione individuale di chi ha esercitato la professione forense e dovrebbe essere portatore anche di quei valori e di quella cultura, pur nel rispetto della regola dell’assenza di vincolo di mandato (art. 67 Cost.) che vale certamente oltre che nei confronti dei singoli elettori anche nei confronti della ‘categoria professionale’ di appartenenza. Con la precisazione che ciò su cui qui si vuole riflettere non è l’eventuale attività di ‘lobby’ in favore della categoria di appartenenza ma, appunto e solo, l’apporto alla legislazione generale, specialmente in materia di Giustizia.

3. Il punto della compatibilità di un contemporaneo esercizio dei due impegni, la funzione parlamentare e la libera professione, è certamente comune anche ad altre libere professioni ed alle attività lavorative non dipendenti in generale, ma per la professione forense assume connotati assolutamente peculiari.

E’ stato ricordato in un agile saggio su ‘I professionisti nel Parlamento italiano’ (A. Palumbo, http://www.ceprof.unibo.it/docs/palumbo.pdf) che gli avvocati hanno formato l’ossatura del Parlamento e della classe politica all’inizio del Regno d’Italia, specialmente per il ruolo tipico di comunicazione tra società civile e Stato, mantenendo poi una presenza percentualmente predominante anche quando alla figura del ‘notabile’ si è sostituita, o affiancata, quella del politico di professione reclutato fondamentalmente attraverso l’attività partitica (pur se con diversa incidenza nelle distinte parti politiche), fino alla crisi delle ‘macchine partitiche’ ed all’emergere di realtà capaci di costruire consensi oltre i limiti ideologici e politici dei ‘vecchi’ partiti e mediante reti di relazione e risorse personali, che si caratterizzano per la drastica riduzione anche dei professionisti politici. Tale complessivo contesto ha visto la diminuzione della percentuale assoluta di avvocati, che rimane tuttavia rilevante relativamente alle altre occupazioni dei parlamentari (ad oggi, secondo i dati statistici riportati nei rispettivi siti ufficiali, gli avvocati sono 87 alla Camera dei deputati e 47 al Senato; si veda anche: In nome del popolo sovrano, http://www.tommasonannicini.eu/Portals/0/pres_cortona_PRINT.pdf ).

Del resto, al di là delle contingenze sociali e storiche è indubbio che la ‘costruzione della norma’ sia attività per sé immediatamente consona all’esercizio di una professione legale.

4. Orbene, a volte è stata richiamata la differente disciplina per lavoratori dipendenti (anche magistrati e accademici), per i quali è prevista l’aspettativa obbligatoria e, quindi, l’impossibilità di proseguire contemporaneamente la precedente attività, che può essere ripresa alla cessazione del mandato. Ma l’argomento è forse solo suggestivo. Infatti, l’esercizio della libera professione si caratterizza anche per l’aspetto di ‘avviamento’ dell’attività, che se disperso – come potrebbe essere nel caso estremo della chiusura dello studio professionale per l’intera legislatura – rischia di pregiudicare, pure gravemente, il successivo (auspicabile?!) rientro nella libera professione alla cessazione del mandato parlamentare. La sollecitata partecipazione delle libere professioni (e del contributo di esperienza e pensiero di cui esse sono portatrici) potrebbe pertanto essere drasticamente inibita da una normativa che imponesse ad ogni parlamentare non pensionato o lavoratore dipendente (nelle varie alternative e dizioni possibili) una rigida assoluta incompatibilità quale, ad esempio, quella che è prevista per i componenti non magistrati del CSM dall’ultimo comma dell’art. 104 Cost..

D’altra parte, si è evidenziato che il contemporaneo esercizio della funzione parlamentare e della libera professione rischia di costituire un elemento oggettivo di distorsione delle regole di normale concorrenza proprie delle professioni libere (ne offrono interessante riscontro il recente studio dei prof. Medo, Prat e Boeri, Egea 2010, che dà conto dell’aumento percentuale del reddito extra-parlamentare dei neo-eletti, e quello dei prof. Gagliarducci, Nannicini e Naticchioni, http://www.lavoce.info/articoli/pagina2098.html). In proposito talune intestazioni di atti legali dove viene graficamente esaltata la contemporanea funzione parlamentare svolta (per sé obiettivamente estranea all’ambito forense cui l’atto intende riferirsi) sono prova disarmante della palese e consapevole ‘spendita’ della qualità di parlamentare nell’ambito strettamente professionale (sebbene ciò rilevi per lo più nei confronti della ‘clientela’, alcuni paventano invece l’influenza della funzione pubblica pure sulla ‘capacità di convincimento’ del giudice: L. La Spina, L’anomalia dell’avvocato onorevole, La Stampa 2.12.2009; personalmente ho sempre evitato in udienza anche solo di rivolgermi con il titolo di ‘professore’ ad avvocati che conoscevo essere docenti universitari, essendo ‘ideologicamente convinto’ che nelle aule di udienza vi sono sempre e solo giudici, pubblici ministeri ed avvocati, ciascuno dei quali ‘conta’ per la funzione giudiziaria che esercita e per quello che, in tale esercizio, nel caso concreto fa e dice di specificamente pertinente).

5. Come spesso accade, l’incapacità di gestire autonomamente un problema ‘oggettivo’ anche con autolimitazioni, frutto di un saggio equilibrio (che tragga riferimenti dalla cultura istituzionale e dai principi propri dell’esperienza dell’Avvocatura, quali la libertà, l’autonomia e l’indipendenza dai poteri, pure pubblici) e che consentono di mantenere ‘aperte’ le possibili facoltà alternative (emblematica la scelta di Pietro Ichino di non accettare più nuovi incarichi giudiziali dall’elezione a senatore, http://www.pietroichino.it/?p=15240 ), determina l’inevitabile reazione di proposte ‘esterne’ per discipline positive imposte.

Ed in effetti, situazioni come quella di un sottosegretario agli interni che si rechi, con la scorta del medesimo ministero, a svolgere la propria attività di libero professionista avvocato difensore di imputato di associazione mafiosa (La Repubblica, 19.7.2001) ovvero quella del libero professionista avvocato difensore che preannuncia interrogazioni parlamentari e sollecitazioni per interventi del ministro della Giustizia in relazione a questioni già infruttuosamente proposte al giudice (Corriere della Sera, 29.12.2001), oltre a manifestare il pesante mutamento di ‘comune sentire’ rispetto ai tempi in cui Enrico De Nicola o Giuliano Vassalli cessarono l’esercizio dell’attività forense in occasione dell’assunzione di funzioni pubbliche, o Vittorio Emanuele Orlando avvertì per lettera i clienti che, dopo l’esperienza ministeriale, non avrebbe più patrocinato cause in contrasto con gli interessi dello Stato (S. Rizzo, Corriere della Sera,14.5.2011), rendono impellente affrontare gli aspetti problematici di un tale esercizio contemporaneo di funzioni, che rimangono tra loro del tutto diverse. Ricordava infatti Gaetano Pecorella (15.4.2004, intervista a Sette) che “nel momento in cui l’avvocato sceglie di difendere un imputato, deve rinunciare alle sue idee e deve fare tutto quello che gli è consentito dalle leggi nell’interesse del suo cliente”: ora, a differenza del libero professionista avvocato, il parlamentare è eletto invece perché realizzi le proprie idee in coerenza con le promesse programmatiche, sicché l’eventuale commistione/sovrapposizione/confusione tra l’interesse del singolo (doverosamente, legittimamente e deontologicamente perseguito come libero professionista avvocato difensore) e l’interesse pubblico (sia pure nella prospettiva della specifica proposta politica per cui si è eletti) spiega la posizione di chi, ad esempio, afferma non essere possibile essere contemporaneamente rappresentante di tutti e avvocato di qualcuno (Sergio Romano, Corriere della Sera, 3.11.2010).

E’ in effetti interessante notare che negli ultimi tempi il tema sia stato affrontato anche sulla stampa quotidiana da autorevoli esponenti ‘tecnici’ della pubblica opinione: Franzo Grande Stevens (La Stampa, 13.5.2011), Sergio Romano (Corriere della Sera, 3.11.2010, cit.), il compianto prof. Vittorio Grevi (Corriere della Sera, 26.5.2010). Ed è certamente significativo che all’esito di percorsi argomentativi differenti (Grande Stevens, il confronto con la disciplina e la realtà estera, in Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Stati Uniti; Romano, la comprovata redditività professionale dell’attività parlamentare e l’utilizzo dell’attività parlamentare per la soluzione dei problemi processuali di pur eccellenti clienti; Grevi, il rischio e le esperienze di concreti conflitti di interesse tra l’attività professionale e le contingenti iniziative parlamentari) tutti e tre questi autorevoli ‘opinionisti’, di formazione culturale diversa, abbiano concluso indicando come non ulteriormente procrastinabile una specifica disciplina dell’esercizio, da parte del parlamentare, della professione forense.

E’ anche utile richiamare le riflessioni della relazione al progetto di legge n.3109/XIV legislatura, in critica ragionata al ‘tipo’ di difensore che assicurasse “non la difesa dalle accuse ma la paralisi del processo”: “Tenderà ad essere privilegiato in tal modo quel ruolo ambiguo dell’avvocato-politico, l’avvocato che gioca sul terreno politico i propri interessi professionali e sul terreno giudiziario le proprie relazioni politiche. E’ questo un fenomeno grave ma ancora marginale e del tutto nuovo rispetto alla tradizione italiana di avvocati parlamentari che hanno sempre tenuto distinto il ruolo professionale da quello parlamentare esercitando con dignità ed autorevolezza tanto l’uno quanto l’altro. E tuttavia si tratta di un fenomeno che rischia di espandersi se non viene denunciato e contrastato adeguatamente. Verrebbe infatti lesa in modo gravissimo l’indipendenza della professione di avvocato che costituisce una delle prerogative più irrinunciabili dello Stato di diritto”. Ancora, le riflessioni della relazione al progetto di legge 3781/XVI legislatura/Camera: “Il problema può essere affrontato, ed è stato affrontato in concreto, in maniera differenziata: o contenendo la disciplina nell'ambito della deontologia professionale, ovvero individuando i casi specifici in cui l'attività professionale venga in conflitto con quella di governo o di parlamentare, ovvero negando in via generale la compatibilità tra la prima e le seconde. Riteniamo che la prima strada, che in linea teorica sarebbe la migliore e la più confacente, sia oggi impraticabile per la evidenza del fenomeno che rende difficile mantenere la disciplina e i divieti che ne conseguono nell'ambito di un'autoregolamentazione tanto dignitosa quanto gracile. Propendiamo invece per il ricorso alla identificazione delle singole fattispecie che rendano incompatibile l'esercizio dell'attività difensiva con la funzione legislativa, e che – per quanto gli ambiti di incompatibilità siano di difficile definizione e disciplina e comunque, proprio per l'intrinseca complessità, si prestino a elusioni – garantiscano l'immunità della funzione legislativa da inquinamenti dovuti a interessi particolari. Quanto alla possibilità di coesistenza tra l'attività difensiva e la funzione di governo, nelle sue varie forme, riteniamo necessario sancire un'incompatibilità assoluta, essendovi la necessità, a fronte della attualità e della gravità del fenomeno, di dare all'opinione pubblica una risposta in termini di chiarezza e di fermezza. Ci rendiamo infine conto che le misure possono essere da taluno ritenute eccessivamente pesanti, ma è opportuno dare un segnale deciso, per iniziare una discussione che avrà certamente l'effetto di rendere l'esercizio della funzione sia legislativa che esecutiva più libero, più aperto alla naturale universalità dei destinatari e certamente più vicino ai cittadini”.

Appare indubbia, in definitiva, la complessità del tema, che ha un aspetto astratto/sistematico, suscettibile di argomentate diverse soluzioni, e un suo aspetto concreto, che si confronta con i comportamenti effettivi dei singoli interessati e finisce con l’avere una necessaria influenza sul primo, specialmente quando si assistesse al permanente sostanziale silenzio della cultura e della rappresentanza, istituzionale e associativa, della categoria – l’Avvocatura – che immediatamente è coinvolta dal problema.

6. Una specifica disciplina della problematica è stata oggetto di più progetti di legge, volti ad intervenire o sulla legge professionale n. 36/1934 (ed in particolare sull’art. 3, che prevede le ipotesi di incompatibilità che l’art. 16 del Codice deontologico forense impone di evitare) o sulla legge n. 60/1953, che stabilisce alcune incompatibilità parlamentari.

Possono essere da ultimo ricordati:

- il n. 1630 del 23.6.2009/Senato (Follini e altri), secondo il quale, tra l’altro, “I membri del Parlamento italiano non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato”; è previsto anche il divieto di ricoprire cariche od uffici su designazione governativa. Il progetto risulta, dal sito del Senato, arenato in 1^ Commissione il 3.3.2010;

- il n. 3781 del 18.10.2010/Camera (Pedoto), che (dichiaratamente recependo in ampia parte la precedente, e inevasa, proposta n. 3698/XIV Legislatura/Camera, Fanfani e altri) prevede: l’incompatibilità assoluta tra l’esercizio della professione forense e le cariche di Ministro e Sottosegretario di Stato; per il parlamentare avvocato, la possibilità di scegliere tra la sospensione dall’esercizio della professione durante il mandato (senza pregiudizio previdenziale) e la continuazione, previa comunicazione dell’elezione al Consiglio dell’Ordine di iscrizione, con l’impossibilità, “sotto nessuna forma, individuale o associata, ovvero anche indirettamente o per interposta persona, di assumere incarichi di consulenza, di assistenza o di difesa, in pratiche o in cause dinanzi a qualsiasi giurisdizione, anche speciale, in cui sono persone offese o parti lo Stato, le regioni, le province, i comuni o altri enti pubblici”, nonché, nel settore penale, di assumere la difesa ove si proceda per i reati: nei quali è persona offesa o danneggiato lo Stato, ovvero le regioni, le province, i comuni o altri enti pubblici, e in quelli contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio mediante frode ovvero commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale. La proposta è stata assegnata alla commissione competente e mai discussa;

- il n. 4253 del 1.4.2011/Camera (Di Pietro), che prevede l’incompatibilità del mandato parlamentare con l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione a un albo professionale, e la sospensione del loro esercizio durante il mandato.

7. Diverse possono quindi essere le soluzioni ‘astrattamente’ ritenute più adeguate al problema del contemporaneo esercizio delle funzioni parlamentare/esecutiva e professionale/difensiva: nessuna regolamentazione positiva e rinvio alle singole contingenti scelte degli interessati; assoluta incompatibilità e quindi obbligo di cessare l’esercizio dell’attività forense per la durata del mandato parlamentare; incompatibilità ‘personale’ e quindi possibilità che il proprio studio prosegua l’attività con i soci o i collaboratori; incompatibilità, ‘personale’ e/o ‘di studio’, per singole tipologie di cause, civili e penali.

Personalmente penso essenziale un dibattito serio e in tempi ristretti, tra i cui protagonisti deve essere l’Avvocatura, che tenga conto di alcuni nodi che, quale che sia la soluzione eventualmente prescelta, non possono essere ignorati.

Deve però anche essere estremamente chiaro che il fenomeno degli ‘avvocati/legislatori in propria causa’ – che in tempi recenti ha visto concretizzazioni comunque indifendibili al di fuori dell’interesse contingente di parte – non si elimina certo con la disciplina positiva di cause di incompatibilità; il tema di scelte legislative che siano determinate solo, o prevalentemente, dalla volontà di influire sulla soluzione di una determinata causa giudiziaria costituisce, infatti, un problema istituzionale innanzitutto ‘politico’, che coinvolge direttamente le scelte dell’intero Parlamento e delle contingenti maggioranze (posto che non sono certo i singoli avvocati parlamentari impegnati professionalmente in singoli processi che, da soli, votano o che hanno il potere di imporre di votare le singole leggi).

8. Tre i nodi che a mio parere meritano in ogni caso particolare attenzione.

Il primo. La distinzione tra l’attività politica svolta come componente dell’Esecutivo ovvero come ‘semplice’ Parlamentare mi pare francamente più suggestiva che oggettiva, sotto il profilo che ci interessa. In entrambi i casi infatti vi è concorso nell’esercizio concreto di due poteri ‘strutturali’ dello Stato che, se differiscono per il contenuto, non si differenziano per tale comune natura. Sicché tutte le questioni afferenti la tutela rigorosa dell’autonomia, libertà ed indipendenza dell’Avvocatura non paiono atteggiarsi in modo differente nei due casi (che un presunto camorrista, o un imputato di altro reato, sia difeso da un sottosegretario piuttosto che da un parlamentare senza incarichi di governo, che impersona lo Stato al più alto livello quale è quello del Legislatore, pare distinzione più attinente all’ ‘estetica’ che alla sostanza). Né la concreta formulazione della vigente legge 215/2004 pare allo stato sufficiente, anche solo per i componenti dell’Esecutivo, per l’equivocità della previsione dell’art. 2 lett. d (esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati), e per le incertezze nella sua applicazione (quanto all’impedimento temporaneo all’esercizio della professione, art.4 : si veda la risposta scritta pubblicata come allegato B della seduta della Camera n. 480 del 31 maggio 2011 all’interrogazione 4 – 10608, relativa al sottosegretario avv. Buonfiglio).

Il secondo. Leggendo le cronache ufficiali sorge lo stimolo ad interrogarsi sul senso, oggi, del lavoro del parlamentare: credo non possa più essere elusa la risposta al quesito se quello di parlamentare sia o no un ‘lavoro a tempo pieno’ o, meglio ancora, se ‘possa non essere’ un ‘lavoro a tempo pieno’. Dove, per evitare fraintendimenti, per ‘tempo pieno’ non si intende necessariamente la presenza romana dall’alba del lunedi al venerdi notte, o al sabato, ma la concentrazione e dedizione a fini ‘endoparlamentari’ di tutte le proprie energie lavorative, di pensiero, di contatti ‘politici’ con i colleghi, i tecnici, gli elettori e la società civile.

Già questa strada risolverebbe ogni problema di compatibilità: chi accetta la candidatura al Parlamento e viene eletto dedica poi ogni proprio impegno all’attività politica parlamentare. In effetti, già discutere di compatibilità tra permanente esercizio di altra esperienza lavorativa e mandato parlamentare significa aver accettato l’idea che quello di parlamentare possa essere un incarico ‘a mezzo servizio’, in cui è l’interessato che sceglie se, quanto, quando e come dedicarcisi. Io mi interrogo sempre su quanto potrebbero fare, ad esempio, le commissioni Giustizia di Camera e Senato, anche come autonoma attività di proposta, sugli sterminati problemi che il mondo della Giustizia presenta: ed invece, la lettura dei resoconti delle loro sedute è quanto di più frustrante sia dato leggere. In sostanza, quando il parlamentare-avvocato è in un’aula d’udienza e sostiene le ragioni del singolo cittadino (normalmente pagante) ben ci si potrebbe o dovrebbe chiedere perché mai non stia invece impegnandosi perché il lavoro del Parlamento sia più efficace e più tempestivo, con attività di studio, di preparazione dei testi, di confronto dialettico costruttivo: e la risposta non potrebbe certo essere che in quel giorno o in quell’ora non vi sono impegni di aula o di commissione!

Non stupisce, in proposito, che studi recenti abbiano comprovato come all’aumento del reddito individuale da attività extra-parlamentare corrisponda uno speculare aumento dell’assenteismo parlamentare (http://www.qdrmagazine.it/2011/5/23/15_nannicini.aspx). Che non dovrebbe avere conseguenze sul poco rilevante aspetto della retribuzione del parlamentare, ma sulla stessa sua compatibilità al ruolo! Né la giustificazione che nella prassi attuale tutto è deciso in poche stanze, sicché il ruolo del parlamentare è spesso ridotto a quello di ‘premitore di pulsanti’, pare esauriente. A chi, se non ai parlamentari, spetta infatti la rivendicazione del ruolo che la Costituzione assegna al Parlamento?

9. Il terzo ‘nodo’ riguarda un tema sostanzialmente ignorato dalla trattazione sistematica, nonostante la sua centralità nel problema: se l’adempimento degli incombenti della funzione parlamentare costituisca effettivamente causa di rinvio dei processi penali per legittimo impedimento del difensore.

Che tali incombenti possano costituire legittimo impedimento processuale per il parlamentare-imputato è stato ripetutamente insegnato dalla Corte costituzionale, che ha indicato la via della leale collaborazione quale strada per superare gli obiettivamente configgenti interessi e valori in gioco: le prerogative del Parlamentare e l’efficace funzionamento della Giustizia (tra le altre, sentenze n. 225/2001, 263/2003, 284/2004 e 451/2005). La Corte di cassazione ha ribadito il principio, entrando nel tutt’altro che agevole ‘dettaglio’ volto ad individuare i limiti dell’attività costituente impedimento e gli aspetti probatori (sent. 7015/2011, 33435/2006, 10773/2004, 7798/2002). Quel che non sempre pare infatti esser chiaro, infatti, è che nel momento in cui si riconduce l’esercizio in sé di una funzione ad un istituto tipico del processo, quale è quello del legittimo impedimento a comparire, senza alcuna specifica diversa disciplina, necessariamente deve trovare applicazione la generale normativa di quell’istituto, anche nella sua consolidata interpretazione giurisprudenziale.

La Corte di cassazione si é occupata della diversa situazione del parlamentare-difensore nelle sentenze 5103/1993 (ritenendo correttamente motivata l’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio, corredata da un telegramma della Camera dei deputati, che faceva generico riferimento agli impegni parlamentari del difensore), 16877/2004 (giudicando tardiva l’eccezione di nullità perché il giudice di primo grado aveva disatteso l’impedimento del difensore parlamentare convocato per consultazioni sulla crisi di governo), 43377/2010 (dando conto in motivazione della separazione della posizione di un ricorrente assistito da difensore-parlamentare che aveva allegato impedimento costituito da un impegno presso autorità europea). In definitiva, i diversi casi paiono attestare una convinzione presupposta che, appunto, l’impegno parlamentare possa costituire legittimo impedimento anche per il difensore-parlamentare, oltre che per il parlamentare-imputato.

Ma l’omologazione tra le due situazioni è tutt’altro che scontata: in particolare, va tenuto ben distinto il rinvio ‘per cortesia istituzionale’ dal rinvio imposto dall’affermata sussistenza di un impedimento legittimo, tempestivamente segnalato, che lo impone, determinando altrimenti la nullità pur non assoluta di ordine generale degli atti conseguenti.

Va detto in proposito che la prassi delle condotte della maggioranza dei parlamentari-avvocati nei procedimenti ‘normali’ attesta la comune condivisione degli aspetti peculiari della situazione. Ma anche questo tema va trattato nei suoi termini astratti, in ragione delle possibili condotte strumentali, non ignote alla prassi.

I limiti dell’intervento permettono di indicare solo spunti offerti alla riflessione.

Mentre l’imputato è, nella sua ‘fisicità’, soggetto necessario del processo, la persona fisica del singolo difensore non lo è, almeno in assoluto.

Se è vero che il rapporto fiduciario tra imputato e difensore ha un ruolo essenziale nell’esercizio del diritto di difesa, tuttavia la stessa Corte delle leggi ha precisato che questo viene soddisfatto anche quando la scelta del difensore/persona fisica trovi dei limiti non irragionevoli (sent. 394/2000). Del tutto asistematico sarebbe perciò il riconoscimento di un diritto assoluto del singolo imputato (pagante) alla presenza costante di un professionista/difensore che, di fatto e per propria libera scelta, svolge il proprio ruolo professionale ‘part time’ e, in ragione di tale libera scelta, è anche nelle condizioni di aggiungere alla normale evenienza della pluralità di impegni professionali – cui si applicano le regole interpretative ormai consolidate dalla sentenza delle SU Fogliani 4708/1992 in poi – una pressoché permanente possibilità di ‘interdizione’ allo svolgimento del processo, per gli impegni correlati alla concorrente funzione parlamentare (ricorda G. Ferri che la Corte costituzionale ha insegnato che il legittimo impedimento attiene al diritto di difesa, non alla tutela della funzione pubblica: Riv.it.dir.proc.pen., 2011, 213).

Così, ad esempio (poiché la scelta interpretativa di una soluzione deve sempre utilizzare la regola del confronto con le sue conseguenze ultime, anche paradossali, per coglierne l’insostenibilità, o almeno i limiti che debbono necessariamente essere superati prima di adottarla), il rimedio della trattazione delle udienze solo di sabato (nell’ambito della ‘leale collaborazione’ tra poteri, che pur comporta oneri organizzativi tutt’altro che indifferenti per la struttura giudiziaria nel suo complesso, anche in termini di oggettivi costi economici) può trovare una qualche giustificazione per quel soggetto persona fisica assolutamente indispensabile che è il parlamentare/imputato del singolo processo, ma difficilmente può essere giustificata, tanto più se come unica soluzione imposta, per l’attività libero professionale del singolo parlamentare/difensore. Che a quel punto, ed ecco il paradosso che in modo eclatante segnala l’insostenibilità dell’assunto contrario, potrebbe legittimamente pretendere che ‘tutti’ i suoi processi venissero trattati di sabato, sovrapponendo in tale giornata gli impegni di lavoro ‘privato’, per i quali opererebbe l’impedimento professionale legittimo!

Né potrebbe essere lasciato al singolo parlamentare-difensore interessato la scelta del tutto discrezionale di quali processi pretendere fossero trattati solo in giorni per lui asseritamente possibili – e possibili a sua discrezione stante la parzialmente evanescente nozione di ‘impegno parlamentare’ – così imponendo di fatto pure i tempi della trattazione di uno specifico processo la cui decisione si abbia interesse ad allontanare.

Insomma, pare davvero che proprio la tematica del legittimo impedimento per l’esercizio di contemporanea attività parlamentare costituisca il nodo che fa esplodere le contraddizioni non sostenibili dal sistema: dall’alterazione della concorrenza (se ho il difensore parlamentare posso ritardare i tempi di trattazione del processo), alla disparità di trattamento tra imputati pur in posizioni omogenee, all’ammissibilità di un ‘doppio lavoro’ nel quale si cumulano le distinte garanzie riconosciute per ragioni differenti da quelle per cui vengono utilizzate, alla sostanziale abrogazione del principio generale del sistema processuale per cui è il giudice che ha l’ultima decisione per assicurare i tempi ragionevoli del processo (che, va ricordato, non sono quelli della prescrizione ultima del reato, ma quelli di una risposta tempestiva nel rispetto delle regole).

Insomma: se la scelta dovesse essere quella che legittima senza limiti il contemporaneo esercizio della funzione parlamentare e della libera professione forense (in quella direzione va il contenuto della manovra economica ultima, nel disciplinare con favore il cumulo dei redditi di attività parlamentare e professionale), comunque occorrerebbe una specifica disciplina di raccordo con l’istituto processuale del legittimo impedimento.

Perché le tensioni tra Politica e mondo della Giustizia non hanno bisogno di quotidiane nuove plurime occasioni. E il principio di leale collaborazione ha dimostrato di non ‘reggere’ rispetto a forti interessi contingenti.

 

CARLO CITTERIO

Consigliere della Corte di cassazione

 

 

 

 

 

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