Il Consiglio Superiore della magistratura si occupa, attraverso l’0ttava Commissione referente, di tutte le vicende che attengono alla nomina, conferma, revoca e decadenza delle diverse figure di magistrati onorari. Nell’ambito della espressione “magistratura onoraria” si distinguono figure molto diverse tra loro: - Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: L’art. 70 della legge 26.7.1975 n. 354 ( integrato dall’art. 80 dell’ord.penit.) stabilisce che il Tribunale di sorveglianza è costituito, quanto alla componente non togata, da professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché da docenti di scienze criminalistiche. L’organico previsto di tali magistrati è di 507 in tutta Italia, i posti attualmente coperti sono 398.- Componenti privati dei Tribunali per i Minorenni e delle relative sezioni di Corte d’Appello: l’art. 2 R.D.l. 20 luglio 1934 n. 1404 ( istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) prevedeva, in ogni sede di corte d’appello o di sezione distaccata, un tribunale per i minorenni “ composto da un magistrato, avente grado di consigliere di corte d’appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell’assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia”, successivamente ( l. n. 1441/56 ) è stata prevista anche la “psicologia”. Nel R.D. 30 gennaio 1941 n.12, agli artt. 50 e 50 bis si prevede che il tribunale per i Minorenni sia composto da due esperti, un uomo e una donna, “ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni”. L’organico di questi giudici attualmente è di 1048, i posti coperti sono 1013. - Giudici onorari aggregati, sono previsti dalla legge n. 276/1997 per la definizione del contenzioso civile pendente e la istituzione delle sezioni stralcio.
L’organico è di 1000 posti, sono attualmente coperti 787 posti. - Giudici di pace, previsti dalla l. n. 374/91, profondamente modificata dalla l. n. 468/99, sono in numero di 4700 in organico, attualmente in servizio sono 2355, ma è in corso di espletamento il concorso per la nomina di altri 2345.
- Giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari, la cui disciplina è stata profondamente modificata dal decreto legislativo n. 51/98. L’organico dei giudici è di 2711, mentre dei vice procuratori è di 1416, ma attualmente in servizio vi sono 1556 giudici onorari e 1070 vice procuratori.
Queste categorie di magistrati onorari presentano profonde differenze tra loro non solo per la loro storia, le funzioni rispettivamente attribuite, ma anche per la ratio della loro previsione normativa, che è stata in larga parte disattesa. Veniva concepita dal legislatore, infatti, almeno originariamente, un magistratura onoraria, composta da giudici non tecnici, che si occupasse delle questioni minori e che affiancasse la magistratura professionale tecnica, competente per le questioni più rilevanti.
Nella realtà questo non si è verificato, perlomeno per le principali categorie di magistrati onorari: i giudici onorari aggregati, i giudici di tribunale e i vice procuratori , i giudici di pace.
I giudici onorari aggregati, infatti, se pur concepiti come una “figura a termine” per il tempo necessario a definire l’arretrato delle cause vecchio rito dei tribunali civili, vengono nominati tra avvocati con almeno 15 anni di servizio, professori universitari e notai, sono destinare alle sezioni stralcio per il tempo necessario alla definizione delle cause pendenti o per un tempo massimo previsto in cinque anni e sono giudici tecnici ed infatti sono equiparati, quanto a competenze all’interno delle sezioni stralcio, ai giudici professionali. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori, destinati anch’essi, secondo la previsione contenuta nel decreto legislativo n. 51/98, a svolgere funzioni temporanee ( 5 anni) e di mera “supplenza” della magistratura ordinaria, limitate alla trattazione soltanto di alcune competenze (reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio) , vanno in realtà a sostituire i giudici e i pubblici ministeri professionali in determinate udienze e non pare verosimile ipotizzarne la scomparsa di qui a quattro anni. Dimostrazione di ciò viene anche dalle richieste quotidiane che pervengono al Consiglio da parte dei capi degli uffici, volte ad ottenere un aumento dell’organico fissato dalle circolari del C.S.M. nella misura pari alla metà dei togati per i giudici e di due terzi per i vice procuratori che in molte sedi viene ritenuto insufficiente a far fronte alle esigenze di assicurare la presenza di un magistrato, soprattutto del pubblico ministero, alle udienze che in molti casi sono notevolmente aumentate dopo l’entrata in vigore della riforma del giudice unico . I giudici di pace, infine, inizialmente concepiti come la magistratura onoraria per eccellenza (ad imitazione di altre giurisdizioni, in particolare anglosassoni), che dovevano rappresentare il giudice autorevole, anziano, che dovevano svolgere una funzione di conciliazione nelle liti bagatellari si sono, anche in questo caso , trasformati in giudici cui vengono chieste competenze tecniche; viene infatti indicato tra i requisiti l’aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Inoltre, la previsione normativa della competenza penale (L.n. 468/99) per reati, quali la colpa professionale, tutt’altro che semplici o bagattellari, impone ancora una volta una rivalutazione del ruolo della magistratura onoraria nel nostro ordinamento. Tanto più che con le innovazioni normative, in particolare con il regolamento di attuazione emanato dal Ministero (approvato dal Consiglio dei Ministri il 2.6.2000), è venuto meno persino uno dei requisiti che hanno caratterizzato inizialmente questa figura, e cioè quello dell’anzianità anagrafica : oggi si prevede infatti, che a parità di requisiti, venga preferito per la nomina il più giovane di età.
Orbene tutte queste figure sono sotto il profilo ordinamentale prive di autonomia e indipendenza essendo integralmente amministrate dal Consiglio superiore della Magistratura che da organo di autogoverno delle magistratura ordinaria, diviene organo di eterogoverno di circa 11.000 soggetti i quali – tranne per quello che si preciserà in relazione ai giudici di pace- vedono disciplinare tutte le vicende che li riguardano senza poter interloquire minimamente neppure a livello locale nei consigli giudiziari. Infatti, mentre la normativa relativa ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori prevede una composizione dei consigli giudiziari, competenti ad effettuare le proposte di nomina al CSM, allargata ai rappresentanti degli organi forensi, ma non a quelli delle due categorie di magistrati onorari in questione.
Soltanto per i giudici di pace, la l. 468/99 prevede per la prima volta l’integrazione della composizione dei consigli giudiziari con un rappresentante eletto tra coloro che svolgono le funzioni nell’ambito del distretto di Corte d’Appello. Ma anche questa previsione, fortemente innovativa rispetto al passato, è comunque molto marginale: vi è una profonda disparità numerica tra i rappresentanti dei consigli dell’ordine degli avvocati, presenti all’interno dei consigli giudiziari con cinque rappresentanti, ed i giudici di pace che ne hanno uno solo. Tale presenza interna ai consigli è inoltre limitata alla trattazione delle conferme, delle dispense, delle decadenze e dei procedimenti disciplinari, mentre per la procedura di nomina e di ammissione e organizzazione del tirocinio si prevede ( inspiegabilmente) la presenza degli avvocati ma non del rappresentante dei giudici di pace. Tale omessa possibilità di interloquire per i giudici di pace nell’organizzazione del tirocinio che rappresenta il momento più importante di formazione professionale deve ritenersi particolarmente penalizzante e negativa se valutata sotto il profilo dell’autonomia dell’intera categoria, se è vero che soltanto un elevato livello di professionalità consente al giudice di essere davvero indipendente ed autonomo, consentendogli una scelta consapevole tra le possibili interpretazioni della norma. Soltanto il disegno di legge sui Consigli regionali di giustizia, ancora all’esame del parlamento, prevede una effettiva partecipazione dei magistrati onorari al loro autogoverno. Ma allo stato attuale ci troviamo di fronte ad una larga parte della magistratura che viene governata da soggetti che non ha contribuito a nominare e dove, come sostengono alcuni, “ la magistratura onoraria sembra avere lo stesso ruolo degli immigrati, i quali compiono quei lavori che gli altri non sono disposti a svolgere” ( F.P- Luiso, in Giur.it. 1999, pp.676 ss). L’amministrazione della giustizia in questo momento non può fare a meno della magistratura onoraria anche in considerazione del fatto che le carenze di organico dei togati non saranno colmate a breve, dato che i concorsi per uditore giudiziario sono sostanzialmente bloccati e non si può verosimilmente prevedere che nuovi magistrati professionali siano immessi nelle funzioni prima di 3 anni a partire da ora.
M. Francesca Loy
Magistrato addetto alla segreteria del CSM