LA CONTRORIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ED I TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA.
La legge delega per la riforma dell'Ordinamento giudiziario è stata varata. Il Ministro della Giustizia aveva più volte evidenziato, anche nei colloqui intercorsi con la Giunta esecutiva dell'ANM, come il "fattore tempo" fosse fondamentale per l'attuazione della legge, lasciando trasparire qualche problema, tecnico e non, per il completamento dell'iter legislativo con i decreti delegati.
Il Movimento per la Giustizia auspica che il Governo non eserciti la delega nelle parti in cui la legge è incostituzionale e lo invita, quindi, a non adottare decreti delegati in contrasto con la Carta fondamentale. Se così non fosse, spetterà alla Corte delle leggi valutare la legittimità di parti fondamentali della contro-riforma.
Poiché il "fattore tempo" sta diventando sempre più decisivo sembra dunque utile riassumere alcuni termini che l'art. 1 della legge delega pone per il completamento dell'iter:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi …………
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri è ridotto alla metà.
6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Conviene tener presente da ora in poi questo vademecum dei termini di attuazione dell'iter legislativo, anche ai fini delle future strategie.
Ho l'impressione che questo coacervo di termini potrebbe ancora creare qualche problema ai fautori della controriforma.
Mario Fresa