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Delibera dell\'Unione triveneta del Consigli dell\'Ordine

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 sulla partecipazione

dell\'Avvocatura ai nuovi consigli giudiziari

(con premessa di Carlo Citterio)
Ricevo dall\'avv. Rosa, che ringrazio ancora una volta, il testo di una delibera adottata ieri dall\'Unione triveneta del Consigli dell\'Ordine sulla partecipazione dell\'Avvocatura ai nuovi consigli giudiziari, tematica che il Movimento da tempo propone tra le priorità \'culturali\' della propria azione associativa.

La pertinenza delle questioni evidenziate, e lo spirito collaborativo che caratterizza le diverse proposte (apprezzo personalmente in particolare la sollecitazione forte al CSM perchè trovi il modo di orientare secondo parametri di omogeneità le modalità di questa partecipazione dell\'avvocatura sull\'intero territorio nazionale) manifestano la ricchezza e le potenzialità di questa partecipazione.

Lo abbiamo detto in altre occasioni: come Movimento siamo convinti che questa è una grande scommessa innanzitutto per la stessa Avvocatura italiana: il lavoro fecondo dell\'Avvocatura triveneta dimostra che questa scommessa può essere vinta.

carlo citterio segr.gen. del Movimento per la giustizia

Delibera 12.04.2008
 
LAssembleadellUnioneTrivenetadei Consigli dellOrdinedegli

Avvocati riunitasiaVerona il 12.04.2008

 

richiamato il contenuto della delibera di Trento del 23.02.2008, trasmessa al C.S.M., CNF. OUA, A.N.M.

ribadisce

laconvinzionecheilnuovoruoloassegnatodallegislatoreaiConsigliGiudiziarisiaunmomento fondamentale al  fine  di assicurare al cittadino una giustizia più efficiente e per combattere quei fenomeni negativi che in passato hanno talvolta contrassegnato l’autogoverno dellamagistratura edandoopportunorilievoallaqualità e allimpegno professionaledel singolo Magistrato rimuovendo le cadute di professionalità; a tal fine auspica, pur nel rispetto della piena indipendenza  della magistratura, la presenza dell’Avvocatura nei prossimi Consigli  Giudiziari, sia valorizzata e sia considerata come apporto indispensabile, autorevole e costruttivo atal fine

auspica

- che il CSM, nell’ambito dei poteri direttivi che gli sono riconosciuti per lorganizzazione dell’attività dei CG indichi i punti che dovrebbero essere indispensabili in ogni regolamento, suggerendo i possibili indirizzi tenuto conto delle precedenti deliberazioni e decisioni consiliari in materia

- che i regolamenti dei Consigli Giudiziari del Triveneto comunque salvaguardino i seguenti punti, considerati essenziali, prevedendo:

1) che il Consiglio Giudiziarioadotti la prassi di informare i COAterritorialmente competenti della prossima valutazione del magistrato, al fine di acquisire dagli stessi eventuali segnalazioni, nelle modalità che saranno opportunamente determinate dal CSM, ai sensi dell’art. 11 quarto comma o per assumere le informazioni di cui al quinto comma dello stesso art.11, in modo che le valutazioni di professionalità siano reali e approfondite per porre a disposizione del CSM, in modo effettivo gli elementi conoscitivi fondamentali per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; a tal fine i Consigli degli Ordini potranno rendere informazioni anche di contenuto “positivo” illustrandone dettagliatamente le ragioni;

2) che i Consigli Giudiziari adottino, come prassi utile per il raggiungimento delle finalità della riforma, la richiesta al Presidente del COA delle osservazioni di cui all’art. 13, 3°comma;

3) norme che consentano l’allargamento delle fonti cognitive su cui fondare le valutazioni e che vengano prese in considerazione anche le condizioni oggettive di lavoro in cui il magistrato è chiamato a prestare il suo servizio anche acquisendo informazioni eventualmente dalle cancellerie;

4) sistemi di comunicazione anticipata dell\'ordine del giorno ai Magistrati e ai Consigli dell’Ordine del Distretto, attraverso l’utilizzo oltre che delle cancellerie e segreterie, dei mezzi telematici oggi disponibili e adeguate forme che assicurino la pubblicità dei verbali delle riunioni dei Consigli, per le parti non riservate, quanto per i Magistrati del Distretto che per i Consigli dell’Ordine del Distretto; ricordano i Presidenti dei Consigli degli Ordini aderenti all’Unione Triveneta che la pubblicità è stata ritenuta dallo stesso CSM la regola per i lavori dei consigli giudiziari, in considerazione della loro origine elettiva, che richiede la trasparenza delle decisioni adottate, anche per garantire il controllo pubblico sulle modalità con le quali è esercitato il mandato degli eletti; la segretezza costituisce invece l\'eccezione, giustificabile solo per la salvaguardia della riservatezza degli interessati;

5) metodi di lavoro e sistemi di archiviazione informatici, così da favorire la compiuta conoscibilità da parte di tutti i consiglieri (salvaguardando le diverse competenze) delle pratiche all\'esame del consiglio, e un continuo scambio di informazioni;

6) criteri predeterminati per l\'assegnazione degli affari tra i componenti del Consiglio, fissando il principio che non possono essere assegnati a un relatore affari riguardanti componenti il medesimo ufficio giudiziario;

7) che le disposizioni tabellari siano strumento, come previsto dal legislatore, per realizzare la garanzia della precostituzione del giudice e la sua indipendenza interna, in funzione dell\'uguaglianza dei cittadini; a tal fine l’Unione Triveneta auspica che siano perfezionati e rafforzati criteri di assegnazione degli affari - sia alle sezioni che ai relatori - oggettivi, predeterminati e tali da consentire la verifica a posteriori del loro rispetto, al fine di controllarne l’effettiva applicazione.

Nello stesso tempo le tabelle dovranno costituire il vero e proprio progetto organizzativo dell\'ufficio giudiziario al fine di organizzare al meglio l\'esistente, in vista della resa di un servizio il più possibile celere e qualitativamente adeguato. A tal fine sarà indispensabile il supporto della Commissione flussi e pendenze, intesa come strumento prezioso per valutare la correttezza dell\'analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo dell\'ufficio e l\'idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da perseguire. Si ricorda che la circolare del CSM sulle tabelle impone l\'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro, dei flussi delle pendenze, delle cause di disfunzione, della ripartizione dei Magistrati, dei tempi di definizione degli affari, della produttività e del numero di udienze di ciascun magistrato, dell\'andamento dei settori amministrativi; vanno evidenziati i monitoraggi eseguiti e gli obbiettivi raggiunti; vanno indicate le ragioni per cui gli obbiettivi non siano stati conseguiti.

In tal senso, avvalendosi del potere istruttorio dei Consigli Giudiziari e regolamentare sulla Commissione Flussi, e pendenze occorre prevedere che quest’ultima proceda all\'analisi dei dati di ciascun ufficio giudiziario (anche con riferimento alle sezioni distaccate) non soltanto nel momento della proposta tabellare, ma con cadenza annuale, così da poter monitorare in continuazione i flussi dell\'ufficio, anche con riferimento alle frequenti variazioni tabellari proposte.

Con l\'obbiettivo di rafforzare la partecipazione dei Magistrati e dei Consigli dell’Ordine del Distretto al procedimento tabellare, è necessario che l\'esito dei lavori della commissione flussi sia loro comunicato periodicamente al fine di consentire agli stessi di fornire contributi in ordine alla valutazione dei risultati raggiunti con le tabelle in vigore e alla realizzazione del progetto tabellare.

I Presidenti dell’Unione Triveneta auspicano, pertanto, che il progetto organizzativo dell\'ufficio si fondi su queste analisi, e sulla valutazione dei dati dei flussi e delle pendenze. Deve essere un progetto dinamico, non statico, dovendo contenere i programmi di definizione dei procedimenti sulla base delle risorse disponibili, e le previsioni sui tempi di definizione degli affari e, soprattutto effettivo.

Occorre, secondo i Presidenti dell’Unione Triveneta, poi che le previsioni tabellari siano idonee a realizzare compiutamente i seguenti obiettivi:

-         distribuire l\'organico facendo in modo che le sezioni o i gruppi di Magistrati siano dimensionati in modo equilibrato e cioè siano proporzionati alla mole di lavoro destinata a quella sezione o a quel gruppo senza creare squilibri (a cominciare dalla ripartizione dei Magistrati tra i settori civile e penale);

-          assicurare anche al singolo magistrato all\'interno del gruppo o della sezione un\'equa distribuzione quantitativa e qualitativa degli affari rispetto ai colleghi di sezione o gruppo;

-          evitare la possibilità di scelta discrezionale da parte del dirigente dell\'ufficio/sezione/gruppo del Magistrato cui affidare o non affidare un singolo affare;

-          assicurare che la mobilità interna dei Magistrati sia effettivamente rispondente a esigenze di funzionalità dell\'ufficio e sia effettuata nella rigorosa osservanza, mai derogabile per nessuna ragione, dei criteri predeterminati nelle disposizioni tabellari a garanzia del singolo giudice e al tempo stesso dell\'utente

-         assicurare al Magistrato un carico di lavoro sostenibile e rapportato alle strutture logistiche dell’ufficio giudiziario;

8) le modalità di esercizio della vigilanza sull’andamento degli Uffici di cui all’art.15 lett. D del D. lgs. nr. 25/06 (da esercitarsi con l’obiettivo di un miglioramento complessivo dell’organizzazione e della funzionalità degli Uffici) e flussi periodici di informazioni sull\'andamento degli uffici, attraverso:

- l’attività permanente della commissione flussi che proceda all\'analisi dei dati di ciascun ufficio con periodicità annuale

- l\'acquisizione dei verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 del decreto legislativo n. 273/89

- l\'acquisizione dei verbali delle riunioni ex art. 47 quater ord. giud.

- l\'acquisizione dei programmi annuali delle attività di cui all\'art. 4 del decreto legislativo n. 240/06

- la raccolta di tutti i provvedimenti di variazione tabellare inerenti al singolo ufficio

- lo scambio di informazioni tra consiglio giudiziario e il dirigente dell\'ufficio interessato

- periodici incontri con i Magistrati degli Uffici e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto, realizzandosi in tal modo un flusso diretto di informazioni; delegando eventualmente alcuni componenti del consiglio giudiziario

- lo svolgimento - con periodicità annuale - di sedute del consiglio itineranti dedicate all\'andamento di ogni singolo ufficio, assicurando la precedenza a quelle situazioni territoriali che si presentino maggiormente inefficienti o problematiche

- individuando le reali esigenze degli uffici, con lo studio delle statistiche, dei flussi di lavoro, delle sopravvenienze, dell\'entità dell\'organico indispensabile per assicurare il servizio;

9) che nelle valutazioni di professionalità si eviti l\'appiattimento su formule elogiative generiche e non verificabili, a tal fine andrà assicurata la conoscibilità dell’esito dei procedimenti trattati nei successivi gradi di giudizio;

10) che la valutazione del dirigente ai fini della conferma sia costituita essenzialmente dalla verifica del funzionamento dell\'ufficio e dell\'effettività del sistema tabellare con particolare riferimento non solo al progetto organizzativo dell\'ufficio assunto in tabella, ma anche dalla determinazione del programma delle attività annuali di cui all\'art. 4 del decreto legislativo n. 240/06. Spetta al Consiglio Giudiziario attivare ogni fonte di informazione possibile e verificarne continuamente l\'effettività. Il consiglio giudiziario dovrà attivare tutte le fonti possibili per evitare il rischio di valutazioni non aderenti alla realtà. La valutazione di conferma dovrà pertanto essere compiuta, - oltre che sulla base del fascicolo personale e dei rapporti informativi - sulla base delle informazioni emergenti dal sistema tabellare, e soprattutto dalla vigilanza sull\'andamento degli uffici.

In tal senso i Magistrati componenti dell\'ufficio e il locale Consiglio dell’Ordine costituiscono preziose fonti attendibili di conoscenza in ordine al concreto esercizio dell\'incarico direttivo. Occorre, allora, regolamentare, nell\'ambito delle procedure di valutazioni di conferma del dirigente, le modalità e i canali informativi attraverso cui far arrivare al consiglio giudiziario, il contributo conoscitivo dei Magistrati componenti dell\'ufficio e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

11) la raccolta d’ufficio e in tempi ristretti degli elementi utili allo svolgimento dell’istruttoria di ogni pratica al fine di assicurare la semplificazione e accelerazione dei procedimenti avanti il consiglio giudiziario.

auspica altresì

con riferimento alla questione se il Consiglio Giudiziario conservi il potere-dovere di esprimere pareri sulle proposte di organizzazione dell\'Ufficio formulate dal Procuratore della Repubblica e sulle relative modifiche, offrendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della riforma, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati aderenti all’Unione Triveneta ritengono di avanzare una soluzione positiva in forza dell’applicazione dei principi generali in materia per cui il procedimento di formazione delle tabelle e, in particolare, l\'assegnazione degli affari secondo criteri obiettivi e predeterminati oltre a consentire la precostituzione del giudice naturale, consente l’attuazione dei valori di indipendenza interna e di inamovibilità dei Magistrati e, più in generale la disciplina tabellare costituisce l\'attuazione dei principi costituzionali posti dagli artt.104 co.I Cost., 107 ultimo comma Cost. e 97 Cost., principi che da un lato garantiscono l\'indipendenza interna ed esterna anche dei Magistrati del pubblico ministero e, dall\'altro, il buon andamento della pubblica amministrazione, difficilmente tutelato da organizzazioni delle singole Procure svincolate da criteri direttivi uniformi su tutto il territorio nazionale e qualsivoglia controllo. Il CSM nella risoluzione del 12 luglio 2007 con riguardo poi al ruolo dei Consigli Giudiziari in questo contesto, al punto 3.2 d) ha stabilito "che potranno valutare - nell\'ambito del più ampio esame delle tabelle degli uffici giudicanti e in relazione ai profili incidenti su di esse - i criteri adottati per l\'organizzazione degli uffici di Procura, atteso lo stretto rapporto di interdipendenza tra tali uffici, al fine di garantire una funzionalità complessiva del servizio nel settore penale.".

Gli stessi principi sono stati ulteriormente ribaditi nella risoluzione del 10 ottobre 2007 del CSM.

Pertanto, ritengono i Presidenti degli Ordini aderenti all’Unione Triveneta i criteri organizzativi degli Uffici requirenti dovranno essere trasmessi anche ai Consigli giudiziari allo scopo di consentire la verifica se l\'organizzazione del P.M. sia funzionale a quella dell\'ufficio giudicante corrispondente; a tal fine il Consiglio Giudiziario avrà il potere-dovere di emettere il relativo parere in tempi che rendano utile il proprio apporto, anche alla luce della sua funzione come delineata dalla Risoluzione sul Decentramento del 20.10.99 - laddove configura la "compartecipazione dei Consigli Giudiziari nell\'esercizio della funzione valutativa" rimessa per legge al CSM. Il Consiglio Giudiziario, pertanto, dovrà esaminare il progetto organizzativo della Procura, per i profili rilevanti in termini di interdipendenza rispetto alla funzionalità dell\'Ufficio giudicante corrispondente, al fine di garantire una funzionalità complessiva del servizio nel settore penale. Diversamente argomentando - come già sostenuto nel quesito formulato al CSM dal Consiglio giudiziario di Roma- si perverrebbe all’irragionevole conclusione che i progetti organizzativi delle Procure, che pure hanno ricadute significative sui Tribunali, non avrebbero alcun tipo di controllo né sotto il profilo della loro compatibilità con il sistema costituzionale e i principi di imparzialità, efficienza e obbligatorietà dell\'azione penale, né sotto quello della ragionevolezza.

Si auspica che tali progetti organizzativi si possano uniformare ai seguenti criteri:

- che i gruppi specializzati di lavoro in Procura corrispondano per connotazione e numero di componenti alla specializzazione delle Sezioni giudicanti (e possibilmente anche del GIP), tenendo conto dei flussi di lavoro;

- che l\'accusa in dibattimento venga sostenuta dal P.M. titolare del fascicolo, che impone ad esempio un’individuazione preventiva di udienze dedicate ai singoli P.M. o altri criteri di raccordo tra gli assetti organizzativi dei due uffici.

osserva

che è indispensabile, per rendere più incisivo il ruolo del Consiglio Giudiziario, che la Presidenza della Corte di Appello rinforzi le strutture di segreteria a disposizione dell\'organo, adeguandole ai sempre maggiori compiti attribuitigli e, se possibile, assicurando la stenotipia delle sedute e comunque assicurando una verbalizzazione non sintetica;

invita

il CNF ad organizzare un incontro nazionale con gli avvocati designati nei CG (dando la disponibilità del Triveneto ad ospitarlo);

invita altresì

CNF ed OUA a prevedere nel Congresso Forense di Bologna un successivo momento di confronto con Magistrati e CSM;

segnala

l’opportunità che per il futuro si adotti una modifica delle modalità elettiva dei componenti la Magistratura assicurando la maggiore presenza possibile anche secondo criteri di distribuzione geografica evitando, considerato il diritto alla riduzione del carico di lavoro a cui hanno diritto i Magistrati eletti, di creare problemi all’organizzazione degli Uffici giudiziari e sottolinea la necessità che si assicuri per il futuro l’allocazione di seggi in ogni circondario con scrutinio unico distrettuale;

 auspica

l’apertura di un sereno e costruttivo confronto tra gli Organismi forensi e l’ANM e delibera di organizzare un Convegno nel Triveneto in materia di “Ordinamento Giudiziario”; invita gli Ordini, in collaborazione con le locali Sezioni dell’ANM, ad organizzare eventi formativi in materia.

 
 

Si trasmetta a cura della Segreteria al CSM, CNF, all’OUA, alla Cassa Nazionale Forense di Previdenza, ai Presidenti delle Corti d’Appello di Trento, Trieste e Venezia, agli Ordini Forensi e alle Associazioni Forensi.

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