
In proposito un commento di Ernesto Aghina.
La delega evidenzia discrasie “di sistema”, essenzialmente riconducibili ad una volontà legislativa intesa a differire l’attesa riforma organica della magistratura onoraria, preferendo una sorta di microintervento che può ragionevolmente ascriversi (più che alla volontà di determinare un vulnus al sistema di selezione concorsuale della magistratura) alla finalità di determinare una “territorializzazione” dei rappresentanti della pubblica accusa, almeno nella giustizia di prossimità.
Se difatti i vincoli della delega non prevedono anche stringenti requisiti di residenza, tuttavia il limite di domanda di candidatura in una sola corte d’appello (comma 3 lett. g), rende del tutto ragionevole che l’aspirante vpo finalizzi la sua istanza esclusivamente nel luogo di residenza (le vigenti disposizioni in materia di nomina di v.p.o. consentono per gli avvocati la presentazione fino a quattro domande anche per distretto diverso rispetto a quello di residenza), anche perche è inipotizzabile che il candidato vpo possa procurarsi un consenso elettorale in area diversa rispetto a quella di appartenenza.
In generale le perplessità principali si incentrano sulla volontà di creare un ruolo dei vpo (elettivi) titolari dell’accusa nel procedimento penale del giudice di pace, separato e distinto rispetto a quello dei vpo selezionati con i tradizionali criteri concorsuali.
La lettura delle delega difatti non dovrebbe consentire dubbi sulla coesistenza del ruolo dei vpo attualmente in servizio, sia perché il criterio elettivo di selezione resta confinato nell’ambito della giustizia di pace (e quindi per esclusione consente la parallela sopravvivenza dei vpo impegnati nei compiti loro attribuiti dall’art. 72 ord. giud.), sia perché il comma 3 lett. w) fa riferimento alla necessità di “disciplinare la durata dell’incarico dei vice procuratori onorari in servizio”.
Per il vero il tenore della disposizione normativa non appare del tutto tranquillizzante a tal proposito, atteso che nulla si dice sui criteri di regolamentazione dello status dei vpo attualmente in servizio, ed anche perché il comma 3 lett. a) prevede che l’intera pianta organica vigente dei vpo (peraltro inesistente atteso che l’art. 71 ord. giud. non predetermina limiti numerici, stabiliti solo dalle circolari del CSM, vedi supra sub § 7) possa essere assorbita da quella costituita dai vpo elettivi.
Può ulteriormente osservarsi come:
1) La previsione di due ruoli (e due piante organiche) di vpo all’interno del medesimo ufficio di Procura, determini una rigidità organizzativa (rispetto all’attuale fungibilità di compiti attribuiti al vpo) idonea ad ulteriormente aggravare l’assetto degli uffici del p.m.
2) L’assenza di qualsiasi indicazione relativa allo status ordinamentale dei vpo attualmente in servizio, costringendo ad operare riferimento alle vigenti disposizioni, evidenzi una radicale diversità dei ruoli all’interno della medesima funzione onoraria, per cui si prospetta la convivenza tra due figure distinte, gerarchicamente sottoposte al Procuratore della Repubblica, ma con sostanziali differenziazioni rispetto alla disciplina sin qui vigente che vanno ben oltre la pur rilevante modalità di selezione (concorsuale/elettiva)[2].
3) Difetti qualsiasi disposizione riferita all’ambito applicativo della delega riguardo ai vpo attualmente in servizio (anche ad es. ai fini della successione nel diverso incarico elettivo).
Per quanto attiene infine il sistema elettorale, prescindendo dalle ovvie perplessità legate alla inevitabile necessità di pubblicizzare in forme adeguate la propria candidatura, attesa l’ampiezza (distrettuale) del bacino di riferimento elettorale e la genericità dei requisiti di ammissione delle candidature (che consente di ipotizzare un numero elevato di vocazioni elettive), può rilevarsi che:
I) le generica dizione “magistrati in servizio nel distretto” non consenta con certezza di ritenere ricompresi nel corpo elettorale anche i giudici di pace;
II) manchi qualsiasi indicazione nella delega relativa alle modalità di espressione del voto di preferenza;
III) non appaia chiaro il rapporto tra “elezione” e successiva proposta del consiglio giudiziario, atteso che non è dato comprendere la possibilità dell’organo decentrato di autogoverno di vanificare, ed in quali margini, il risultato elettorale, come si evince dal comma 3 lett. b) laddove consente la proposta di nomina “tra i candidati eletti”;
IV) risulti assente qualsiasi verifica sull’idoneità professionale del vpo in sede di primo mandato, rimessa alla valutazione del corpo elettorale, a differenza del procedimento di valutazione necessariamente prescritto in caso di seconda candidatura;
V) da ultimo, con riferimento alla platea degli elettori, il prevalente numero degli avvocati (rispetto a docenti e magistrati) comporti di fatto che l’elezione dei vpo verrà prevalentemente rimessa al Foro del distretto, che potrà così scegliere i rappresentanti della pubblica accusa nel processo davanti al giudice di pace, con qualche dubbio di compatibilità costituzionale rispetto al principio di “parità” delle parti nel processo, garantito dal comma secondo dell’art. 111 Cost.
Ernesto Aghina
[1] Di seguito il testo dell’art. 32 del d.d.l.:
1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace, nel rispetto della normativa contenuta negli Statuti delle Regioni a statuto speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche mediante l’accorpamento in un unico testo normativo.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, nei limiti dei posti previsti dalla pianta organica vigente, vengano formati un ruolo ed una pianta organica dei vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace ai sensi dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
b) prevedere che i vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a) siano nominati, nell’ambito di ciascun distretto di corte d’appello, dal Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dal Consiglio Giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto, e dai professori in materie giuridiche delle università del distretto;
c) prevedere che in ciascun distretto di corte d’appello il numero dei vice procuratori onorari da nominare sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;
d) prevedere che il procuratore generale presso la Corte d’Appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica di cui alla lettera a), provveda ad indire le relative elezioni, con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità, anche tramite mezzi informatici;
e) prevedere che la candidatura debba essere presentata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera d), presso il Consiglio Giudiziario della corte d’appello nella quale l’aspirante intende esercitare le funzioni, allegando la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dichiarando che non sussistono le cause di incompatibilità previste dalla legge;
f) prevedere criteri oggettivi di composizione dell’ufficio elettorale;
g) prevedere che sia possibile candidarsi in un solo distretto di corte d’appello;
h) prevedere che i candidati debbano possedere i requisiti stabiliti dall’articolo 42 ter del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12;
i) prevedere che si applichino ai vice procuratori onorari di cui alla lettera a) in quanto compatibili, le medesime cause di incompatibilità previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari;
j) prevedere che l’ufficio elettorale, acquisita la documentazione prodotta dal candidato attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera h) e ogni ulteriore elemento di valutazione della idoneità all’esercizio della funzione giurisdizionale, dia pubblicità delle candidature presentate, anche mediante mezzi informatici, provvedendo altresì alla pubblicazione del curriculum di ciascun candidato;
k) prevedere che l’elezione abbia luogo con un’unica votazione e che risultino eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, determinando criteri oggettivi per la formazione di una graduatoria in caso di parità di voti;
l) prevedere che l’ufficio elettorale proceda a convalidare l’elezione, ad approvare la graduatoria degli eletti e ad adottare i provvedimenti di decadenza per l’ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità;
m)prevedere le modalità di ricorso, davanti al giudice amministrativo, avverso le decisioni rese dall’ufficio elettorale;
n) prevedere che i candidati nominati scelgano la sede di servizio nel distretto di corte d’appello in base all’ordine della graduatoria e siano nominati con decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;
o) prevedere che il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di vice procuratore onorario dinanzi al Giudice di Pace assuma il possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina;
p) prevedere che, quando il magistrato cessa dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con altro dei soggetti eletti;
q) prevedere che la carica abbia una durata di cinque anni ed il candidato possa essere rieletto una sola volta;
r) prevede che sei mesi prima del termine del mandato e, in ogni caso, all’esito della cessazione della carica il consiglio giudiziario presso la corte d’appello, integrato da due rappresentanti eletti dai vice procuratori onorari del distretto, rediga una relazione sull’attività giurisdizionale svolta, con la formulazione di una valutazione circa l’idoneità all’espletamento di funzioni giudiziarie basata sulla quantità e qualità del lavoro svolto, sull’aggiornamento professionale, sull’equilibrio e sulla capacità di organizzazione del lavoro dimostrati;
s) prevedere che i vice procuratori onorari che siano stati negativamente valutati ai sensi della lettera r) non possano presentare nuovamente la propria candidatura;
t) prevedere che il vice procuratore onorario previsto dalla lettera a), durante il periodo del mandato, non possa svolgere la professione di avvocato, anche in forma associata, nella sede in cui svolge le funzioni giudiziarie;
u) prevedere che il vice procuratore onorario sia tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed abbia inoltre l’obbligo di astenersi, oltre che nei casi contemplati dal vigente ordinamento processuale, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti o dei loro difensori;
v) prevedere che si applichino al vice procuratore onorario, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, e che l’azione disciplinare possa essere promossa dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la corte d’appello del distretto di appartenenza;
w)disciplinare la durata dell’incarico dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;
x) prevedere che i compensi spettanti ai vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a), siano determinati in misura pari a quella prevista dalla normativa vigente.
[2] Il nuovo ruolo di vpo elettivi si caratterizza per:
- il vincolo di incompatibilità analoghe a quelle dei magistrati professionali;
- un mandato quinquennale (rinnovabile per una sola volta);
- l’amplificazione delle ipotesi di astensione rispetto a quelle vigenti;
- l’estensione delle norme in materia di procedimento e sanzioni disciplinari previste per i magistrati ordinari;.
- una valutazione sull’attività svolta operata dal consiglio giudiziario integrato da due rappresentanti dei vpo, senza contare che appare incomprensibile sul punto: a) la caratteristica genetica dei vpo in questione: se elettivi o meno; b) la singolarità di quest’unica integrazione con vpo del consiglio giudiziario, cui i rappresentanti dei magistrati onorari di tribunale restano esclusi per tutte le altre materie di pari importanza; c) la stessa composizione complessiva del Consiglio Giudiziario, che come è noto oggi si articola in sezioni distinte.
Indipendentemente dalla ragionevolezza delle disposizioni (che anzi potrebbero essere estese alla magistratura onoraria di tribunale), trattasi di una diversità di status che non appare giustificata dall’origine elettiva dell’incarico, ed evidenzia dubbi anche in ordine al rapporto tra selezione elettiva e concorsuale, atteso che la prima seconda risulta meno “onerosa” della prima quanto al saldo costi/benefici.