(dal numero 1-2/2011 della nostra Rivista Giustizia Insieme, in corso di pubblicazione, anticipiamo questo contributo su un tema di particolare delicatezza ordinamentale)
INTERPRETAZIONE ABNORME E RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO
di Sandro De Nardi
(professore associato di Ordinamento giudiziario e forense nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova)
INTERPRETAZIONE ABNORME
E RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO
di Sandro De Nardi
(professore associato di <<Ordinamento giudiziario e forense>>
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova)
<<Compito del giudice è cercare di introdurre nelle formule spietate delle leggi
la comprensione umana della ragione,
illuminata dalla pietà>>
(P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato,
rist., Milano, 2001, XI-XII)
Sommario: 1. Premessa – 2. Il principio della soggezione del giudice “soltanto” alla (Costituzione e alla) legge – 3. Indipendenza e responsabilità (giuridiche) del magistrato: due facce della medesima medaglia – 4. Quando ricorre una <<interpretazione abnorme>>? – 5. L’attività interpretativa abnorme come possibile fonte di responsabilità (giuridiche) – 5.1(segue) L’interpretazione abnorme come possibile fonte di una “responsabilità” nei confronti del legislatore? – 6. Un auspicio conclusivo (in materia di responsabilità disciplinare).
1. Premessa.
Il tema della responsabilità in cui può incorrere un magistrato ordinario qualora fornisca una interpretazione abnorme è a dir poco complesso, per una molteplicità di ragioni tra le quali possono qui essere annoverate le seguenti:
a) in primo luogo perché richiederebbe di indugiare a lungo sul significato giuridico del vocabolo <<interpretazione>>, illustrando le varie teorie che in dottrina sono state prospettate: sia su ciò che l’interpretazione è, sia su ciò che l’interpretazione deve essere;
b) in secondo luogo perché non sono affatto individuabili con certezza ed ex ante i limiti, i confini, che incontra l’attività interpretativa giudiziale che, com’è noto, presenta delle peculiarità di non poco conto rispetto a quella dottrinale: essendo orientata non soltanto “ai testi”, quanto piuttosto “ai fatti” (in tal senso, R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, 342, secondo cui “il punto di partenza dell’interpretazione giudiziale non è tanto il testo normativo, quanto una particolare fattispecie o controversia, di cui si cerca la soluzione”);
c) in terzo luogo perché non è rinvenibile né una definizione legislativa né una definizione giurisprudenziale di <<abnormità>>, né – tanto meno – una (univoca e generale) definizione normativa o pretoria di che cosa debba intendersi per <<interpretazione giudiziale abnorme>>;
d) in quarto luogo perché, a rigore, sarebbe opportuno distinguere la responsabilità che fa capo al giudice da quella che fa capo al pubblico ministero.
Stando così le cose appare doveroso premettere che, in questa sede, ci si limiterà a sviluppare solamente alcune brevi osservazioni, perlopiù di carattere generale, sul predetto tema: da un lato riferendole esclusivamente all’autorità giurisdizionale (intendendo quest’ultima nozione come sinonimo di “giudice”), dall’altro lato considerando l’interpretazione giudiziale non già come attività meramente conoscitiva bensì come attività valutativa e decisoria consistente nella attribuzione di un significato ad un testo, ad una disposizione (con conseguente applicazione concreta della norma ricavata ad una fattispecie sub iudice); inoltre va detto altresì che la prospettiva dell’analisi di seguito condotta sarà, soprattutto, quella costituzionalistica: che, a modesto avviso di chi scrive, è quella che va tenuta in debito (e prioritario) conto se si vuole impostare correttamente un ragionamento sulla tematica in questione.
2. Il principio della soggezione del giudice “soltanto” alla (Costituzione e alla) legge.
Com’è noto, nella previsione che inaugura il Titolo IV della parte seconda della Costituzione è sancito il principio secondo cui “I giudici sono soggetti soltanto alla legge” (art. 101, secondo comma, Cost.): ed al riguardo è appena il caso di aggiungere che, ovviamente, tale disposizione “implica, a maggior ragione (a minori ad maius), la soggezione dei giudici anche alle fonti che sono, alla legge, sovraordinate: i giudici, insomma, sono soggetti (anche) alla Costituzione, sia pure nei limiti in cui è loro compito dare ad essa applicazione” (così R. Guastini, Il giudice e la legge, Torino, 1995, 108; d’altra parte non si dovrebbe nemmeno scordare che, nella formula con cui è stata promulgata la Carta fondamentale della Repubblica si legge testualmente che “La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato”).
Siffatto principio costituzionale (che, a sua volta, è ‘figlio’ del principio della separazione dei poteri), necessita di essere letto secondo una duplice accezione:
a) da un lato come principio che reca la garanzia della indipendenza funzionale del giudice: nella misura in cui postula l’esigenza che sussista un rapporto diretto, immediato ed esclusivo, tra il giudice e la legge da interpretare (e da applicare poi alla fattispecie concreta da decidere); in altri termini l’art. 101, secondo comma, esprime “l’esigenza che il giudice riceva se non dalla legge l’indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che nessuna altra autorità possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto” (così, ex multis, Corte cost. sent. n. 40/1964);
b) dall’altro lato come principio che nel sancire la “soggezione” alla legge, fa sì che quest’ultima rappresenti il fondamento ed il limite per l’esercizio della funzione giurisdizionale: sicché per il giudice sussista il dovere incondizionato di applicarla (a meno che non nutra dubbi sulla sua legittimità costituzionale) e di rispettarla; in altre parole, l’indipendenza funzionale del giudice può esplicarsi solo e soltanto entro i confini (sostanziali, procedimentali e processuali) tracciati dalla legge, vale a dire da quella peculiare fonte normativa che è il frutto dell’attività del Parlamento quale luogo istituzionale della rappresentanza democratica; in tal modo, tra l’altro, la funzione giurisdizionale finisce pure per ricollegarsi incontrovertibilmente alla sovranità popolare, come richiede espressamente anche il primo comma dell’art. 101 Cost.: non a caso, autorevole dottrina – cfr. A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, Torino, 1990, 54-55 – ha affermato che la funzione giurisdizionale “deve essere considerata come una forma di esercizio della sovranità popolare nella quale la Costituzione indica la fondamentale fonte di legittimazione dei pubblici poteri”, con la conseguenza che “l’attività giurisdizionale deve necessariamente esercitare un ruolo subordinato rispetto a quello degli organi rappresentativi” [sostanzialmente nello stesso senso F. Sorrentino, Brevi riflessioni su sovranità popolare e pubblica amministrazione, in L. Carlassare (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, Padova, 2004, 219 e ss.: “la sovranità popolare si manifesta nell’attività giurisdizionale … attraverso la mediazione del principio di legalità (in collegamento anche con il principio di eguaglianza), fondamento e limite dei poteri che in base alla legge vengono esercitati”].
Ai fini che più interessano in questa sede, va da sé che, tra le due, è senz’altro l’accezione indicata sub b) quella che viene maggiormente in rilievo, oltre tutto perché reca molteplici implicazioni che appaiono particolarmente utili anche per poter (tentare di) definire in seguito che cosa si possa intendere per <<interpretazione abnorme>>; nel dettaglio, in dottrina è stato condivisibilmente evidenziato – cfr. R. Guastini, Il giudice e la legge, cit., 115 e ss.) – che i giudici sono soggetti soltanto alle leggi nel senso che:
“ogni provvedimento giurisdizionale deve essere fondato su una specifica norma di legge” espressa o, in mancanza, inespressa “la cui esistenza possa tuttavia essere persuasivamente argomentata a partire da precise disposizioni legali”;
“i provvedimenti giurisdizionali devono essere materialmente conformi alle leggi … vuoi sotto il profilo ‘formale’ (nel duplice senso di esteriore e di procedurale), vuoi sotto il profilo ‘sostanziale’ o ‘materiale’ (nel senso di attinente all’oggetto e al contenuto);
“devono limitarsi ad applicarle: non sono cioè autorizzati a crearne di nuove”; in buona sostanza, “per un verso i giudici non sono autorizzati a creare norme generali e/o astratte (leggi ‘in senso materiale’); anche in presenza di lacune, essi devono comunque fondare le loro decisioni su norme preesistenti (art. 12, II c., disp. prel. cod. civ.)”; “per altro verso, le decisioni giurisdizionali – a differenza della legge (art. 54, I c., cost.) – hanno comunque effetti non erga omnes, ma solo inter partes, ossia circoscritti al caso deciso”;
“hanno l’obbligo di conoscerle, e ciò per l’ovvia ragione che la conoscenza della legge costituisce presupposto della sua applicazione. (…) Si vuol dire insomma che – almeno limitatamente alla legge formale – il principio jura novit curia è un principio (implicito) di rango costituzionale”;
“non sono in alcun caso autorizzati a rifiutarne l’applicazione: salvo – s’intende – che si tratti di leggi abrogate (da leggi successive o da referendum popolare) o di leggi annullate dalla Corte costituzionale”.
Ora è del tutto evidente che il principio costituzionale in questione – di stretta legalità nella giurisdizione, che – fa sì che la Costituzione e la legge alle quali soltanto il giudice è soggetto tracciano altresì il perimetro entro cui può svolgersi quella che è la tipica attività propria di chi esercita la funzione giurisdizionale: vale a dire l’interpretazione e l’applicazione.
Il giudice, proprio perché soggetto alla legge, ha il preciso ed incondizionato dovere di rispettarla allorquando la interpreta (e la applica): egli, per dettato costituzionale, non gode affatto di poteri arbitrari, bensì di poteri discrezionali che il legislatore può ovviamente circoscrivere in maggiore o minore misura (per l’appunto mediante lo strumento legislativo onde far sì che l’esercizio della funzione giudiziaria sia riconducibile alla legge); se dunque il giudice, nella sua attività ermeneutica (ed applicativa), non rispetta la legge (o addirittura la disapplica) si pone il delicato problema delle forme e dei limiti in cui egli possa essere chiamato a risponderne: e proprio a tal riguardo, nel paragrafo che segue appare anzitutto opportuno chiarire che, nella prospettiva fatta propria dalla nostra Carta costituzionale, la garanzia dell’indipendenza funzionale va necessariamente conciliata con la responsabilità (rectius: le responsabilità) del magistrato.
3. Indipendenza e responsabilità (giuridiche) del magistrato: due facce della medesima medaglia.
Il Giudice delle leggi ha condivisibilmente affermato in più occasioni che, nel nostro ordinamento costituzionale, l’indipendenza e le responsabilità (giuridiche) del magistrato rappresentano, in fondo, due facce della medesima medaglia: per la precisione, se è vero che “il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione”, è altrettanto vero però che egli è “«soggetto alla legge»: alla Costituzione innanzitutto, che sancisce, ad un tempo, il principio d’indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28), al fine di assicurare che la posizione super partes del magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione” (così si legge nella sent. n. 18/1989, concernente la responsabilità civile; ma si veda altresì la sent. 100/1981 per ciò che riguarda la responsabilità disciplinare).
In buona sostanza la nostra Carta fondamentale richiede che il legislatore (ex art. 108, primo comma, Cost.) si sforzi di congegnare l’ordinamento giudiziario in modo tale da realizzare un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di salvaguardare l’indipendenza del ‘giudice’ e l’esigenza (non meno importante) di renderlo responsabile – sotto diversi profili – per ciò che fa o non fa (intendendo per “responsabilità” quella “situazione che si verifica quando si sia chiamati a rispondere degli effetti non conformi a quelli che si sarebbero dovuti attendere dall’esplicamento di una attività”: così C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova 1975, 229).
Dal che ne consegue, per un verso, che non tutte le forme di responsabilità astrattamente ipotizzabili sono costituzionalmente ammissibili pure per i magistrati (ad esempio, come insegna autorevole dottrina - cfr. G. Zagrebelsky, La responsabilità del magistrato nell’attuale ordinamento. Prospettive di riforma, in Giur. cost., 1982, I, 780 - non sarebbe consentito prevedere forme di responsabilità del magistrato verso un soggetto, come “strumento conformativo di attività lecite a orientamenti altrui”): e, per altro verso, sempre in considerazione della “singolarità della funzione giurisdizionale”, si dovranno contemplare peculiari “condizioni e limiti” (tanto sostanziali, quanto procedimentali) alla responsabilità del magistrato, proprio per conciliare quest’ultima con la salvaguardia della sua indipendenza (in tal senso cfr. Corte cost., sent. n. 2/1968 e sent. n. 385/1996).
In particolare, è proprio l’eventuale introduzione di un controllo (giuridicamente responsabilizzante) sulle modalità con cui viene concretamente esercitata la funzione giurisdizionale, e dunque sui provvedimenti o comportamenti conseguentemente adottati, che richiede molta (ma molta) prudenza e cautela: per il semplice (ma decisivo) fatto che, suo tramite, c’è il rischio di mettere seriamente in pericolo proprio la c.d. indipendenza funzionale del singolo giudice.
4. Quando ricorre una <<interpretazione abnorme>>?
Secondo Il vocabolario Treccani (Roma, 1997, vol. I, pag. 15) l’aggettivo “abnorme” significa letteralmente “che esce dalla norma, anormale”: il che, risponde né più né meno che all’etimologia latina del termine. Dunque, ai nostri fini, si può affermare, un pochino tautologicamente, che l’interpretazione giudiziaria può essere qualificata come “abnorme” allorquando sia “anormale”, si ponga cioè “fuori dalle regole”: già, ma in concreto quand’è che una interpretazione giudiziale può dirsi “fuori dalle regole”?
La risposta a tale quesito non è per nulla agevole: anzi, è davvero problematica mancando, come si è già accennato supra, sia una definizione legislativa, sia una unitaria definizione di matrice giurisprudenziale.
In effetti, se si analizzano le molteplici decisioni che, nel corso dei decenni, sono state rese in subiecta materia soprattutto da parte delle sezioni penali della Corte di cassazione, nonché da parte della Sezione disciplinare del C.S.M., ci si imbatte in una casistica che è a dir poco variegata e che rende particolarmente arduo (se non impossibile) estrapolare dei chiari connotati definitori della patologia in esame: in ogni caso, dall’esame della predetta giurisprudenza emerge a chiare lettere che il concetto di <<abnormità>> elaborato dalla Corte di cassazione nell’ambito processualpenalistico è ben diverso, sotto molteplici profili, da quello elaborato in sede disciplinare (tanto dal giudice di merito, quanto dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione), fatta eccezione per la nozione di errore che sembra accomunarle entrambe (del resto, non è certo un caso che l’eventuale qualificazione di <<abnormità>> sentenziata dalla Cassazione penale, non faccia stato in sede disciplinare: cfr. in tal senso C.S.M., Sez. disc., sent. 30 maggio/23 luglio 2001, n. 72/2001, proc. n. 63/2001 R.G.). Per la precisione in dottrina si è correttamente osservato (sia pure con riferimento alla disciplina giudiziaria all’epoca applicabile) - cfr. G. Santalucia, L’abnormità dell’atto processuale penale, Padova, 2003, 194-195 - che “l’abnormità in sede disciplinare non si esaurisce nell’anomalia di un atto rispetto agli schemi normativi, ma si estende sino a coinvolgere il complesso di elementi comportamentali, riferibili al magistrato, che rinvengono nell’atto e nella sua patologia la possibilità di una lettura” disciplinarmente rilevante: “l’abnormità, a fini disciplinari, deve significare che il macroscopico errore, in cui si incorre con il compimento di un atto, si traduce nella situazione che, con formula suggestiva, la Sezione disciplinare indica nella <<rottura di giurisdizione>>: solo a queste condizioni è ammissibile un sindacato sul provvedimento giudiziario, altrimenti lesivo del principio di indipendenza e di soggezione soltanto alla legge. L’opinabilità di una decisione non può condurre ad un giudizio di responsabilità, occorrendo relegare la nozione di abnormità alle ipotesi di compimento dell’atto affetto da errore per negligenza professionale o per l’intento di perseguire finalità diverse da quelle di giustizia. Ogni qual volta, invece, l’atto è sostenuto da un’articolata motivazione, seppure le ragioni su cui si fonda siano ‘ritenute dal giudice di legittimità nettamente criticabili e non condivisibili’, non si oltrepassa l’ambito della <<discutibilità giuridica>> e quindi dell’errore incensurabile”.
Ciò detto, se si volesse comunque tentare di fornire una definizione di <<interpretazione abnorme>> si potrebbe sostenere che è sicuramente abnorme quella erronea interpretazione delle disposizioni di legge mediante la quale il giudice, consapevolmente o per negligenza inescusabile, ha gravemente disatteso il suo dovere (costituzionale, ex art. 101, secondo comma) di rispettare e di soggiacere alla legge: il che, ad esempio, si verifica senza ombra di dubbio nell’ipotesi in cui egli finisca addirittura per disapplicare proprio quella legge alla quale dovrebbe, invece, essere soggetto (e come avremo modo di verificare in seguito, tale conclusione è pure condivisa dalla stessa Corte costituzionale). Insomma, può dirsi abnorme quella interpretazione giudiziale che si traduca in una inescusabile e (particolarmente) grave lesione del principio di legalità giurisdizionale.
5. L’attività interpretativa abnorme come possibile fonte di responsabilità (giuridiche).
Tenendo conto di quanto sinteticamente precede, si può giungere ad affermare che il magistrato che sposi una interpretazione abnorme (e ne dia conseguente applicazione in un suo provvedimento) può, a seconda dei casi, incorrere (non in una, ma) in diverse forme di responsabilità giuridica: penale, civile, disciplinare ed amministrativa.
In effetti, sotto il profilo teorico ed astratto è ben possibile che una interpretazione abnorme (alternativamente o cumulativamente): 1) si ricolleghi ad un illecito penale (posto in essere nell’esercizio della funzione giurisdizionale); 2) cagioni un danno ingiusto (e dunque possa far sorgere una responsabilità civile); 3) integri gli estremi di una delle numerose fattispecie contemplate di illecito disciplinare funzionale; 4) cagioni altresì un danno erariale. Sennonché, sotto il profilo pratico, occorre prendere atto del fatto che, per molteplici ragioni sulle quali non è possibile indugiare, è indubbio che la principale forma di responsabilità (anche) da <<interpretazione abnorme>> che sinora è stata fatta valere nei riguardi di esponenti dell’ordine giudiziario è sicuramente quella di natura disciplinare: che se in precedenza veniva ricollegata alla vacua formula recata dall’art. 18 del r.dlgs. n. 511/1946, dal 2006 in avanti viene fatta rientrare in un ventaglio alquanto ampio di fattispecie di illecito (funzionale) che sono contemplate nell’art. 2 del d.lgs. n. 109/2006 (e sul punto, sia concesso rinviare, per tutti, alla ricostruzione contenuta nel pregevole saggio di D. Cavallini, Gli illeciti disciplinari dei magistrati prima e dopo la riforma del 2006, Padova, 2011, 155 e ss.).
A questo punto del discorso ci si dovrebbe interrogare se le forme e condizioni in cui possono essere accertate le eventuali responsabilità giuridiche originabili da una interpretazione abnorme siano conformi oppure no - tanto sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello procedimentale - alla salvaguardia dell’indipendenza funzionale del magistrato ordinario: tuttavia, poiché siffatta indagine esula dall’economia complessiva del presente lavoro, si preferisce richiamare l’attenzione sulla problematica questione che segue (che appare particolarmente degna di nota proprio in una prospettiva costituzionalistica).
5.1 (segue) L’interpretazione abnorme come possibile fonte di una “responsabilità” nei confronti del legislatore?
In dottrina è stata sostenuta la tesi secondo cui la soggezione del giudice alla legge sancita dall’art. 101, secondo comma, Cost., potrebbe addirittura legittimare gli organi legislativi a controllare il concreto esercizio dell’attività giudiziaria da parte degli esponenti dell’ordine giudiziario: “per l’ovvia ragione che, in assenza di controlli (e di sanzioni), l’osservanza dell’obbligo di applicare la legge – come di qualsiasi altro obbligo, del resto – non è garantita, e resta affidata ai sentimenti di <<fedeltà alla legge>> dei suoi destinatari” (così R. Guastini, Art. 101, in G. Branca – A. Pizzorusso, Commentario della Costituzione, Bologna – Roma, 1994, 171). In altri termini, secondo tale orientamento i giudici sarebbero da reputare responsabili nei riguardi del Parlamento per come amministrano la giustizia, ed in particolar modo per le interpretazioni (e le applicazioni) che danno di un determinato testo normativo nei loro provvedimenti (ivi comprese naturalmente quelle “abnormi”): e potrebbero dunque essere sanzionati.
Ora, a modesto avviso dello scrivente, siffatta opinione non appare meritevole di accoglimento: anzitutto perché la Costituzione non sembra legittimare una simile ricostruzione ermeneutica; in secondo luogo perché non è affatto chiaro come, in concreto, il potere legislativo potrebbe far valere una simile responsabilità e soprattutto come potrebbe sanzionare i giudici che adottino delle interpretazioni abnormi.
Con ciò non si vuole affatto dire che il legislatore non possa eventualmente attivarsi (anche) per contrastare una interpretazione giudiziaria che egli - a ragione o a torto -ritenga essere viziata da abnormità: ad esempio, mediante l’approvazione di una nuova legge che riduca pro futuro i margini di discrezionalità interpretativa da parte del giudice, oppure mediante l’approvazione di una legge che fornisca addirittura una interpretazione autentica (ovviamente nel rispetto dei molteplici ‘paletti’ fissati dalla Corte costituzionale); né, a rigore, può tantomeno escludersi che il legislatore possa addirittura sollevare un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Consulta. Ciò che più conta rilevare in proposito è che l’eventuale ricorso ai rimedi appena elencati non appare propriamente configurabile come uno strumento utile per far valere la responsabilità dell’autore dell’interpretazione (ed applicazione) abnorme: e dunque per sanzionarlo.
En passant vale poi la pena di indugiare brevemente sulla problematica concernente le fattispecie in cui il legislatore potrebbe rivolgersi alla Corte costituzionale a fronte di una interpretazione giudiziale abnorme (che comporti l’adozione di una determinata pronuncia giurisdizionale); a tale proposito, si può ipotizzare che il ricorso per conflitto di attribuzioni possa essere utilmente invocato allorquando l’abnormità sia identificabile:
1) vuoi nella disapplicazione tout court della legge;
2) vuoi nella usurpazione della funzione legislativa.
Orbene, in tali peculiari evenienze è senz’altro da ritenere che le Camere, al pari della Regione o della Provincia autonoma eventualmente interessate, sarebbero legittimate a presentare un ricorso, interorganico o intersoggettivo (a seconda dei casi), dinanzi alla Corte costituzionale: sicché spetterebbe ai giudici di Palazzo della Consulta valutare se, ed in che termini, l’organo giudicante abbia effettivamente disapplicato una legge o abbia usurpato la funzione legislativa (con conseguente annullamento, in caso di riscontro positivo, del relativo provvedimento giurisdizionale). In effetti, se è vero che, come si sa, la giurisprudenza costituzionale è alquanto cauta - sia in sede di conflitto tra poteri dello Stato, sia in sede di conflitto tra Stato e Regioni - nel valutare le decisioni giudiziarie (temendo di trasformare il suo sindacato in un improprio strumento di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale), è altrettanto vero però che, proprio allorquando una interpretazione abnorme si traduca nelle peculiari ipotesi indicate sub 1) e sub 2), sussistono gli estremi per un suo “controllo”: d’altra parte, che siffatta conclusione non sia meramente teorica è dimostrato da talune fattispecie concrete che sono state sottoposte al vaglio della Consulta.
In particolare, una significativa – ed invero calzante – esemplificazione concreta concernente l’ipotesi indicata sub 1) è stata decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 285/1990 (in Giur. cost., 1990, 1780). Nel caso di specie – concernente un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione introdotto mediante ricorso dalla Regione Emilia-Romagna, avverso una decisione, passata in giudicato, con cui la Corte di cassazione aveva espressamente disapplicato alcune leggi regionali – i giudici costituzionali hanno potuto constatare che i membri del collegio giudicante di legittimità avevano ritenuto di poter disapplicare le normative regionali “trattandole alla stregua di un atto amministrativo”: “Essi hanno dunque esercitato un potere del tutto abnorme, non previsto nel nostro ordinamento costituzionale, con palese violazione degli artt. 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Ma la motivazione non si ferma qui: i giudici della Cassazione si diffondono a dimostrare, citando anche sentenze di questa Corte, che le regioni non possono interferire con proprie leggi in materia penale, come tale riservata alla sola legislazione statale. A questo punto, gli stessi giudici, anziché pervenire all'unica conclusione ad essi consentita, quella cioè di sollevare questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali, hanno tratto da tale argomento un'ulteriore giustificazione per disapplicare le leggi stesse, in violazione, oltre che degli artt. 101 e 117, anche dell'art. 134 della Costituzione, che attribuisce esclusivamente alla Corte costituzionale il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni. (…) va riaffermato che uno dei principi basilari del nostro sistema costituzionale è quello per cui i giudici sono tenuti ad applicare le leggi, e, ove dubitino della loro legittimità costituzionale, devono adire questa Corte che sola può esercitare tale sindacato, pronunciandosi, ove la questione sia riconosciuta fondata, con sentenze aventi efficacia erga omnes. Questo principio non può soffrire eccezione alcuna” (il corsivo non è testuale). Sulla base di questa motivazione la Corte ha dunque conseguentemente proceduto a sentenziare che non spettava allo Stato – e per esso alla Corte di cassazione – disapplicare le leggi regionali, annullando quindi la decisione oggetto del conflitto.
Per ciò che concerne, invece, la fattispecie sub 2), va detto con franchezza che, per molteplici ragioni (sulle quali non ci si può qui soffermare), è alquanto difficile che la stessa possa inverarsi nella pratica e possa comunque costituire oggetto di un ricorso interorganico o intersoggettivo ammissibile (prima che fondato). Tuttavia, non si può scordare che, pochi anni orsono, i due rami del Parlamento hanno assunto la singolare decisione politica di ricorrere alla Consulta lamentando che taluni provvedimenti giudiziari adottati nell’ambito del c.d. <<caso Englaro>> erano sostanzialmente abnormi, perché frutto di usurpazione di funzioni legislative: in particolare, nel loro ricorso hanno denunciato che la Corte di cassazione aveva “fissato un principio di diritto, debordando verso le attribuzioni del Legislativo e superando, quindi, i limiti che l’ordinamento pone al Potere Giudiziario” (sicché chiedevano alla Corte costituzionale di “«ripristinare l’ordine costituzionale delle attribuzioni», giacché per tale via si sarebbe realizzato «il radicale sovvertimento del principio della divisione dei poteri», in violazione degli artt. 70, 101, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione”). Poiché nel caso di specie non sussistevano proprio i presupposti del conflitto interorganico, i giudici di Palazzo della Consulta hanno pronunciato una decisione – pienamente condivisibile – di inammissibilità (cfr. ord. n. 334/2008, in www.cortecostituzionale.it): e nell’occasione – dopo aver ribadito che “per costante giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali sussiste «solo quando sia contestata la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti, diversi dal generale vincolo del giudice alla legge, anche costituzionale, che essa incontra nell’ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali»” – hanno accertato l’insussistenza di “indici atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati – aventi tutte le caratteristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti efficacia solo per il caso di specie – come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l’esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che ne è sempre e comunque il titolare”; donde – si ripete – la conseguente declaratoria di inammissibilità.
6. Un auspicio conclusivo (in materia di responsabilità disciplinare).
Nella “Relazione della Commissione presidenziale per lo studio dei problemi concernenti la disciplina e le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura” (in Giur. cost., 1991, 986 e ss.) che venne elaborata da un’autorevole Commissione di studio – la cui presidenza era stata affidata al compianto prof. Livio Paladin –, si era, tra le altre cose, testualmente evidenziato “che dovrebbe essere disciplinarmente sanzionata l’adozione dei <<provvedimenti abnormi>>, così denominati dalla giurisprudenza della Cassazione, a patto che se ne offra una definizione più precisa, che venga ad attenuare o eliminare i dubbi di legittimità costituzionale altrimenti concepibili” (ivi, 1006): il tutto muovendo dalla consapevolezza che, sul piano costituzionale, i casi nei quali viene in rilievo l’attività interpretativa del giudice sono assai “delicati”.
Ebbene, a distanza di vent’anni il legislatore non ha ancora provveduto ad introdurre una espressa previsione ad hoc, nonostante abbia medio tempore realizzato la tanto agognata tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari: il che, oltre a destare serie perplessità di ordine costituzionale (ove si considerino le riserve di legge – assolute – esistenti in materia, e ove si rifletta sullo scopo al quale dovrebbe mirare l’intera disciplina giudiziaria), sta facendo emergere una serie di problematiche applicative che la dottrina ha messo in evidenza (cfr. D. Cavallini, Op. cit., 175 e ss.).
Stando così le cose non ci resta dunque che esprimere l’auspicio che il Parlamento voglia finalmente compiere lo sforzo di fornire, finalmente, una definizione di <<interpretazione e provvedimento abnorme>> da annoverare tra le fattispecie di illecito disciplinare : tenendo conto, certo, della copiosa giurisprudenza (pregressa e attuale), ma anche – e soprattutto – del fatto che, anch’esso (al pari del giudice), è soggetto alla Costituzione …