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Un altro esempio di legge fotografia che compromette il prestigio del nostro Paese alla vigilia del semestre di presidenza italiana dell' U.E.



E' stato approvato oggi dal Senato, a maggioranza, l'emendamento al disegno di legge n. 2191, sottoscritto dai capigruppo della maggioranza in Senato, Renato Schifani (FI), Francesco D'Onofrio (Udc), Domenico Nania (An) e Francesco Moro (Lega). Il testo è in fondo a questo comunicato.

E' ovvio e scontato il rispetto per le decisioni che verranno assunte dal Parlamento, ma ciò non impedisce ai magistrati ed alle loro associazioni di esprimere la propria opinione.

Il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge già conosce nel nostro sistema alcune eccezioni che nascono dalla necessità di evitare interferenze tra processi penali ed i compiti istituzionali di alcune alte cariche dello Stato. Ad es., l'art.90 Cost. afferma l'irresponsabilità del Capo dello Stato per atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento ed attentato alla Costituzione; l'art. 96 Cost. prevede la necessità di autorizzazione del Senato o della Camera per procedere contro Presidente del Consiglio e contro i Ministri, anche se cessati dalla carica, per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (esiste, però, anche un'aggravante per l'ipotesi di eccezionale gravità di tali reati); l'art. 68, che ora si vuole modificare (anche attraverso gli ingiustificati privilegi contenuti nell'originario ddl Boato!), prevede poi che i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, e che non possono essere arrestati, intercettati, perquisiti e la loro corrispondenza non può essere sequestrata senza autorizzazione della camera di cui fanno parte. E lo stesso, per quel che è dato di sapere, vale ora per i Parlamentari europei.

Ma tutte queste previsioni fanno tassativamente riferimento a fatti o reati commessi nell'esercizio delle funzioni parlamentari, o di governo, o di guida di uno Stato. La singolarità della scelta che il nostro Parlamento si accinge a fare sta invece nel fatto che si prevedono l'impunità (che di questo si tratta, non di immunità) e la sospensione dei processi penali in corso per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione di una delle cinque alte cariche o funzioni indicate nell'emendamento all'art.68. E fino alla cessazioni delle medesime. Si può essere certi, peraltro, che verrà invocata la sospensione anche delle indagini eventualmente in corso, poiché l'ambiguità della formula prevista (.sono sospesi.i processi penali in corso in ogni fase, stato e grado.fino alla cessazione " della carica o della funzione) non precluderà tentativi di interpretazioni estensive.

Sono inaccettabili, poi, le ragioni addotte nel dibattito di questi ultimi mesi per giustificare questa preoccupante scelta: si è detto, infatti, che essa trae origine dalla politicizzazione della magistratura e dalla conseguente necessità di ristabilire l'equilibrio tra giustizia e politica. E si è aggiunto, poi, che appare necessario tutelare il prestigio del premier nel corso del semestre di presidenza italiana dell'U.E., evitandogli l'onta del prolungarsi del processo a suo carico. Sulla politicizzazione della magistratura, non è più il caso di rispondere a quella che è ormai diventata una recita obbligata per molti politici di casa nostra: è accusata di agire con fini politici, infatti, la quasi totalità dei magistrati, dai più giovani tra gli uditori giudiziari ai componenti delle Sezioni Unite della Cassazione.

Quanto al prestigio del premier, esso sarebbe più efficacemente tutelato dalla accettazione piena del contraddittorio e del dibattimento, in modo da giungere prima possibile al verdetto finale. Ma, evidentemente, la visione che di tali questioni hanno i politici italiani è ben diversa da quella della maggioranza dei leaders stranieri.

La verità è che, non essendo noti nè prevedibili problemi con la giustizia del Capo dello Stato, dei Presidenti di Camera, Senato e Corte Costituzionale, questa è, ancor più di quelle sulle rogatorie e sul legittimo sospetto, una legge fotografia per una situazione specifica e serve a risolvere un problema urgentissimo e personale del Presidente del Consiglio: e dunque, prescindendo dalle pur rilevanti questioni di fair play istituzionale rispetto a processi in corso, è possibile prevedere che, prima o dopo, la sua dubbia legittimità sarà sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.

Con legge ordinaria, priva di disposizioni transitorie, infatti, si modica una materia disciplinata dalla Costituzione e si incide pesantemente sui principi di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e della obbligatorietà dell'azione penale.

Queste gravi anomalie della democrazia italiana, unitamente alle altre leggi ad personam approvate negli ultimi due anni, sono ormai oggetto di attenzione anche da parte della comunità internazionale e rischiano di ledere irreparabilmente proprio quel prestigio del paese e del suo premier che, invece, si vorrebbero tutelare.

Milano, 4 giugno 2003

Armando Spataro (Segretario del Movimento per la Giustizia)



Questo l'emendamento della CDL al ddl n. 2191, approvato a maggioranza il 4 giugno 2003 dall'Aula del Senato ;

1.. "Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'art. 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'art. 96 della Costituzione, il Presidente della Corte Costituzionale".
2.. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma uno e salvo quanto previsto dagli artt. 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime,
3.. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 159 c.p..

Per completezza, va ricordato che l'art. 90 della Carta costituzionale stabilisce che "il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri".
L'art. 96 prevede: "il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

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