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Disciplinare CSM

Sentenza del 26.6.2009 -  n. 101/2009 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara.

 

Giudizio di rinvio dopo annullamento della Cassazione - Dovere di uniformarsi al principio di diritto statuito – Inottemperanza da parte del giudice – Grave violazione di legge - Illecito disciplinare – Sussistenza.

 

Configura grave violazione di legge la condotta del magistrato che, non uniformandosi quale giudice di rinvio ai principi di diritto enunziati dalla Corte di Cassazione, secondo il disposto dell’art. 627 c.p.p., riproponga pedissequamente il contenuto della (sua) motivazione oggetto di annullamento, determinando così una negligenza inescusabile (fattispecie in tema di annullamento da parte della Cassazione di ordinanza cautelare con rinvio al tribunale del riesame, in cui non è stata ritenuta rilevante la composizione collegiale del’organo giudicante, trattandosi di addebito riferito alla motivazione e quindi solo al suo estensore).

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