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Disciplinare CSM

CSM Sez. disciplinare Proc. n. 60/2008 R.G. – Sentenza del 9.2.2009 - Presidente Mancino – Estensore Fresa.

 

La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di una procedimento penale (art. 15.8 lett. a) del d.lg.vo n. 109/2006) è limitata agli addebiti correlati a fatti oggetto dell’azione penale, ma non si estende ad incolpazioni relative a fatti diversi per cui non sussiste alcuna pregiudizialità penale.
Nel procedimento disciplinare è ammessa l’utilizzazione di intercettazioni telefoniche salvo che le stesse non siano illegali, acquisite in violazione di diritti fondamentali, in modo lesivo del segreto professionale, fuori dai casi consentiti dalla legge, ovvero disposte in assenza di un provvedimento motivato dell’ A.G.
Costituisce illecito disciplinare, concretando violazione del dovere di correttezza e di riserbo, la condotta del magistrato che si attivi per richiedere ed ottenere informazioni e previsioni sullo stato e l’esito di procedimenti giudiziari, così implicitamente segnalando, direttamente o indirettamente, al magistrato titolare del fascicolo l’interessamento per le sorti processuali dell’una o dell’altra parte.

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