Disciplinare CSM
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Proc. n. 21/2003 R.G. - Sentenza del 21.2.2003/23.9.2003 n. 20/2003 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Salmè.
Doveri del magistrato: operosità . Fattispecie concreta: ritardo nel deposito di sentenze civili. Illecito disciplinare. Non sussiste.
Non è sanzionabile disciplinarmente il magistrato che, a fronte di una considerevole produttività , ha depositato in ritardo un numero esiguo di sentenze e che, nel periodo interessato dai ritardi, è stato impegnato come giudice a latere nella celebrazione di un processo complesso, per numero di imputati, natura e numero dei reati associativi di criminalità organizzata e reati fini, ed ha redatto la relativa sentenza.