Disciplinare CSM
Proc. n. 66/2004 R.G. - Sentenza del 10.12.2004/6.5.2005 n. 138/2004 Reg. dep. Presidente Rognoni - Estensore Riello.
Doveri del magistrato - Diligenza - Provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini - Ritardo - Accertamento sulla disponibilità del fascicolo - Necessità - Illecito disciplinare - Esclusione.
Non sussiste illecito disciplinare nell'ipotesi del magistrato che, dopo aver presieduto in Corte d'Appello il collegio che abbia rigettato un'istanza di scarcerazione di un imputato, abbia provveduto con ritardo in ordine alla cessazione di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine massimo, qualora risulti che l'incolpato abbia perso la disponibilità degli atti per essere stati inviati alla Corte di cassazione ed i rinvii disposti in sede di legittimità non siano stati portati a conoscenza della Corte d'Appello e comunque non siano stati sottoposti all'attenzione del presidente.