Disciplinare CSM
Proc. n. 32/2004 R.G. - Sentenza del 15.7.2005 n. 92/2005 Reg. dep. - Presidente Buccico - Estensore Riello.
Azione disciplinare - Decadenza - Termine iniziale - Annotazione nel registro di protocollo.
Doveri del magistrato - Qualità di socio in società in accomandita semplice - Partecipazione ad aste giudiziarie nel circondario dell'ufficio di appartenenza - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Al fine dell'individuazione della data della richiesta agli effetti della valutazione della tempestività dell'esercizio dell'azione disciplinare deve farsi riferimento alla data dell'annotazione della stessa nel registro di protocollo che costituisce atto pubblico di rilevanza esterna e fidefaciente fino a querela di falso.
Costituisce per il magistrato illecito disciplinare ricoprire la carica di socio accomandante di società in accomandita semplice e ciò in quanto trattasi di condotta che viola il divieto di cui all'articolo 16 ord. giud..
L'illecito disciplinare derivante da tale violazione è tanto più grave ove la società operi attivamente nella partecipazione di aste giudiziarie in territorio compreso nell'ambito della giurisdizione del Tribunale nel quale il magistrato svolge le sue funzioni.