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Disciplinare CSM

Proc. n. 31/2006 R.G. - Sentenza del 9.2.2007 – Presidente Mancino – Estensore Carrelli Palombi.
Doveri del magistrato – Inattività processuale nelle funzioni di G.I.P. – Effetto: prescrizione del reato – Nuova disciplina dettata in materia di diligenza e operosità dal D. L.vo n.109/2006 – Qualificazione necessaria del ritardo come reiterato e ingiustificato - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Al fine di valutare la configurabilità di un illecito disciplinare nella condotta di inattività processuale posta in essere dal magistrato anche in epoca previgente al D. Lg.vo n 109/2006, valgono i criteri dettati dall’art. 2 comma primo, lett. q) che qualifica il ritardo come “reiterato, grave ed ingiustificato nel compimento di atti relativi all’esercizio delle funzioni” (da intendersi applicabile nel caso in esame in quanto più favorevole rispetto al previgente art.18 R.D.L. n. 511/1946 ex art. 32bis D.Lg.vo n. 109/2006),
Di conseguenza va esclusa la rilevanza disciplinare dell’inattività posta in essere dal g.i.p. che abbia omesso di (ri)fissare la data dell’udienza preliminare di un procedimento penale, a seguito di retrocessione di fase conseguente a declaratoria di nullità operata in sede dibattimentale, limitandosi a richiedere la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica dopo circa ventitre mesi, senza poi svolgere altra attività per i successivi diciannove mesi.
Tanto sia perché trattasi di ritardo non”reiterato”, sia in presenza della giustificazione relativa all’effettivo reperimento in cancelleria del fascicolo solo circa trenta mesi dopo la richiesta.

 

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