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Disciplinare CSM

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 19 aprile – 13 settembre 2011, n. 18696
Presidente Vittoria – Relatore Forte

A) Per la configurabilità della (necessaria) qualificazione del ritardo come disciplinarmente rilevante la nozione di "reiterazione" non coincide com l'abitualità, poichè abituale significa "ripetuto"; da tanto deriva che è punibile un ritardo, se ripetuto, indipendentemente da qualsiasi tendenza personale ai ritardi evidenziata dalla pluralità delle infrazioni.

B)  Per la sussistenza della scriminante idonea a rendere "giustificato" il ritardo (e quindi ad escludere la sua rilevanza disciplinare) occorre che sussista un fatto o una circostanza che rende assolutamente e concretamente inesigibile il tempestivo deposito delle sentenze, ragion per cui l’inesigibilità giustifica il ritardo soltanto in casi eccezionali e per evenienze straordinarie.

C) Quando il deposito di una sentenza intervenga dopo oltre un anno, in violazione del diritto al giusto processo (come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo), il ritardo può presumersi ingiustificato (salvo l'accertamento di fatti eccezionali o straordinari).

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