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Disciplinare CSM

Proc. n. 73/2007 R.G. – Sentenza del 6.7.2007 - Presidente Mancino – Estensore Saponara.

Non è mai stato nostro costume commentare i provvedimenti della sezione disciplinare che riportiamo, ma questa volta non possiamo esimerci dall'esprimere la più viva preoccupazione per l'affermazione di un principio in materia probatoria che ci appare confliggere con gli ordinari e rigorosi canoni che rifuggono dagli schemi della " presunzione di conoscenza", ed in una fattispecie che sembra per di più concretare una responsabilità disciplinare del magistrato derivante dallo stato di (dis)organizzazione dell'ufficio giudiziario in cui lavora.

 

Doveri del magistrato – Diligenza e collaborazione nei confronti di un collega – Richiesta di informazioni al p.m. da parte della p.g. della Cassazione per determinare l’ufficio competente ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p. – Inottemperanza da parte del p.m. - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Costituisce illecito disciplinare che concreta la violazione del dovere di collaborazione nei confronti di un collega la condotta del magistrato che, più volte richiesto dalla Procura Generale presso la Cassazione di fornire documenti utili per la determinazione della competenza ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p., ometteva per quattro mesi di rispondere alle sollecitazioni inoltrate in tal senso al suo ufficio di Procura, dovendosi ritenere il magistrato a conoscenza di tali richieste – pur in assenza di un riscontro in equivoco di personale ricezione delle medesime – in ragione della struttura organizzativa (sia con riferimento al personale addetto che ai mezzi disponibili) dell’ufficio di appartenenza.

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