Disciplinare CSM
Proc. n. 66/2006 R.G. – Sentenza del 16.11.2007 n. 97/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.
Doveri del magistrato – Correttezza - Svolgimento di attività sportiva di particolare impegno fisico durante e subito dopo il periodo di aspettativa per motivi di salute – Illecito disciplinare - Sussistenza.
Costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che, fruendo di un prolungato periodo di aspettativa per motivi di salute per patologie dedotte come incompatibili con l’attività giurisdizionale, partecipi nel contempo prima all’addestramento e poi ad una regata transoceanica, attività incompatibile con le finalità anche riabilitative dei periodi di aspettativa chiesti ed ottenuti, violando così i doveri di correttezza verso l’organo di autogoverno ed i colleghi del proprio ufficio, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere e determinando una compromissione del prestigio dell’ Ordine Giudiziario.
Doveri del magistrato – Correttezza - Svolgimento di attività sportiva di particolare impegno fisico durante e subito dopo il periodo di aspettativa per motivi di salute – Illecito disciplinare - Sussistenza.
Costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che, fruendo di un prolungato periodo di aspettativa per motivi di salute per patologie dedotte come incompatibili con l’attività giurisdizionale, partecipi nel contempo prima all’addestramento e poi ad una regata transoceanica, attività incompatibile con le finalità anche riabilitative dei periodi di aspettativa chiesti ed ottenuti, violando così i doveri di correttezza verso l’organo di autogoverno ed i colleghi del proprio ufficio, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere e determinando una compromissione del prestigio dell’ Ordine Giudiziario.