Disciplinare CSM
Proc. n. 136/2009 R.G. - Sentenza del 4.6.2010 – Presidente Mancino – Estensore Fresa.
Doveri del magistrato nell’esercizio delle funzioni – Dirigente di ufficio giudiziario - Uso dell’automobile di servizio - Inosservanza delle norme regolamentari in materia – Utilizzo personale dell’autovettura all’esterno del distretto di appartenenza dell’ufficio – Esigenze di servizio – Sussistenza.
Doveri del magistrato nell’esercizio delle funzioni – Dirigente di ufficio giudiziario - Utilizzo dell’autovettura da parte di congiunti – Esiguità del danno – Illecito disciplinare – Esclusione per scarsa rilevanza.
L’utilizzo di autovetture di servizio da parte di un Procuratore della Repubblica per raggiungere la propria abitazione sita in un distretto diverso rispetto all’ufficio di appartenenza, per quanto operato in violazione delle disposizioni regolamentari dettate con circolare del Ministero della Giustizia e senza un formale provvedimento autorizzatorio derivante da esigenze di protezione, non concreta l’ipotesi disciplinare di cui all’art. 2 comma 1 lett. n) D. Lgs.vo n. 109/2006 quando – in ragione dell’attività requirente espletata dall’ufficio di Procura - il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica abbia in precedenza riconosciuto la sussistenza di ragioni di sicurezza tali da indurre i magistrato a ritenere ragionevolmente che esigenze di ufficio e di sicurezza gli consentissero l’uso dell’autovettura di servizio per i suoi spostamenti quotidiani.
L’utilizzo di autovetture di servizio da parte del predetto magistrato per accompagnare propri congiunti, non imposta da motivi di sicurezza, laddove concreti in ragione dell’esiguità della distanza del percorso e l’episodicità della condotta un minimo aggravio di spesa, non configura alcun rilievo disciplinare, trattandosi di ipotesi di scarsa rilevanza di cui all’art. 3bis D. Lgs.vo n. 109/2006.