Disciplinare CSM
Cassazione - Sezioni unite civili - sentenza 13 ottobre – 9 novembre 2009, n. 23668 - Presidente Prestipino – Rel. Merone – Ric. T.
Doveri del magistrato – Ufficio giudiziario minorile – Ordine di prelevamento forzoso di minori per assegnarli a un genitore – Interferenza in giudizio pendente presso altra autorità giudiziaria – Provvedimento adottato in caso non consentito dalla legge – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Doveri del magistrato – Ufficio giudiziario minorile – Autoassegnazione di procedimento – Inosservanza grave delle disposizioni sul servizio giudiziario - Illecito disciplinare
Doveri del magistrato – Ufficio giudiziario minorile – Nomina di consulente tecnico con compiti di collaborazione continuativa – Indebito affidamento di attività di ufficio – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Configura illecito disciplinare per violazione del disposto dell’art. 2.1 lett. m) del d.lgs. n. 109 del 2006, per adozione di provvedimento non consentito dalla legge la condotta del magistrato operante presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori che, per negligenza grave e inescusabile disponga a mezzo dei carabinieri il prelievo forzoso di minorenni per assegnarli a un genitore, interferendo nell’attività del giudice competente. Viola l’art. 2.1 lett. n) del d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta del medesimo magistrato che svolga – in esito a denunzia - attività di indagine (informale) senza aver ricevuto regolare assegnazione del procedimento da parte del dirigente dell’ufficio. La reiterata nomina da parte del p.m. minorile del medesimo consulente tecnico, per lo svolgimento di attività di ufficio, anche mediante predisposizione di una postazione all’interno del palazzo di giustizia, instaurando una sorta di collaborazione continuativa, integra l’indebito affidamento ad altri di attività rientrante nei compiti del magistrato, come prevista dall’art. 2.1 lett. o) del d.lgs. n. 109 del 2006.