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Proc. n. 21/2003 R.G. - Sentenza del 21.2.2003/23.9.2003 n. 20/2003 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Salmè.
Doveri del magistrato: operosità . Fattispecie concreta: ritardo nel deposito di sentenze civili. Illecito disciplinare. Non sussiste.
Non è sanzionabile disciplinarmente il magistrato che, a fronte di una considerevole produttività , ha depositato in ritardo un numero esiguo di sentenze e che, nel periodo interessato dai ritardi, è stato impegnato come giudice a latere nella celebrazione di un processo complesso, per numero di imputati, natura e numero dei reati associativi di criminalità organizzata e reati fini, ed ha redatto la relativa sentenza.
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i n c o l p a t a
in esito ad ispezione ordinaria presso il Tribunale di +++++ relativa al periodo 28.3.95 al 5.4.2001 il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti della dott.ssa ******* per avere violato i doveri di diligenza e di operosità , in particolare per aver depositato con gravi ed ingiustificabili ritardi 15 sentenze civili; rendendosi così immeritevole della fiducia e considerazione di cui un magistrato deve godere e compromettendo il prestigio dell'Ordine giudiziario. Accertato in +++++ il 18.9.2001.
Svolgimento del procedimento
In esito ad ispezione ordinaria presso il Tribunale di ++++++ relativa al periodo dal 28 marzo 1995 al 5 aprile 2001 il ministro della giustizia promuoveva in data 15 marzo 2002 azione disciplinare nei confronti della dott.ssa *******, giudice del tribunale di ++++++, per aver depositato con gravi ed ingiustificabili ritardi quindici sentenze civili.
In sede di interrogatorio l'incolpata, riportandosi a una memoria difensiva, ha osservato che:
- alcune sentenze, contrariamente a quanto affermato nella relazione ispettiva, erano state depositate tempestivamente;
- delle sentenze depositate con effettivo ritardo (per un numero totale di otto) per alcune (cinque) i termini erano venuti a scadere quando era in corso un maxiprocesso (ottanta imputati con oltre cento capi d'imputazione, per reati di criminalità organizzata) concluso con sentenza (di oltre trecentocinquanta pagine) depositata nei termini, mentre per altre (solo due) i termini erano scaduti in un periodo particolarmente impegnativo per la promiscuità delle funzioni esercitate e le carenze di organico;
- l'ispezione non aveva tenuto presente la complessiva produttività del periodo preso in considerazione (deposito di oltre ottocento sentenze oltre agli altri provvedimenti e ai servizi svolti).
In esito all'istruttoria il procuratore generale ha chiesto non farsi luogo alla discussione per essere rimasti esclusi gli addebiti.
Motivi delle decisione
La richiesta del procuratore generale deve essere accolta.
Infatti, dalla certificazione della cancelleria del tribunale di ++++++ è emerso che sette delle 15 sentenze depositate in ritardo, indicate nel capo d'incolpazione, risultano invece depositate in termini molto inferiori a quelli registrati dagli ispettori e contestati alla dott.ssa *******. In particolare le sentenze matrimoniali di cui all'allegato n. 3 dell'incolpazione (la sentenza n. 708/98 è stata depositata dopo 80 giorni invece che 140; la n. 236/94 dopo 18 e non 384 giorni; la n. 976/00 dopo solo 11 giorni e non dopo 264). Analoghi errori sono stati commessi in ordine alle sentenze nn. 977/98 (depositata dopo 4 giorni dalla scadenza dei termini), 329/01 (depositata dopo 14 giorni) e 48 1/01 (depositata dopo 81 giorni).
I ritardi nel deposito delle sentenze n. 438/2001 e n. 135/1999 sono minimi (rispettivamente, 123 e 126 giorni).
In ritardo sono state effettivamente depositate sette sentenze. Ma cinque sono relative a cause introitate nel periodo (dal novembre 1998 al novembre 1999 ) in cui la dott.ssa ******* era impegnata come giudice a latere nella celebrazione di un processo complesso, per numero di imputati (oltre 80), natura e numero dei reati associativi di criminalità organizzata e reati fine, tra cui anche degli omicidi (100 capi di imputazione). La sentenza, prodotta dall'incolpata, è stata redatta dalla dott.ssa ******* e ha comportato notevole impegno.
Per quanto riguarda le due altre sentenze depositate in ritardo, deve tenersi conto del numero esiguo, specie in considerazione del lungo periodo di tempo preso in considerazione (28.3.95?5.4.2001) e nel corso del quale l'incolpata ha dimostrato una considerevole produttività . Tali ritardi, pertanto, non superano i limiti della ragionevolezza e della giustificabilità e non possono quindi essere valutati come violazioni dei doveri di diligenza e laboriosità , secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza dalla sezione disciplinare e delle sezioni unite della corte di cassazione.
P.Q.M.
La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto l'art. 33 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511,
dichiara
non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti della dott.ssa ******* perché sono risultati esclusi gli addebiti.
Roma, 21 febbraio 2003
L'ESTENSORE
(Giuseppe Salmè)
IL PRESIDENTE
(Virginio Rognoni)