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Proc. n. 95/2002 R.G. - Sentenza del 7.2.2003/14.3.2003 n. 9/2003 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Mammone.

Doveri del magistrato: operosità . Fattispecie concreta: ritardo nel deposito di sentenze civili. Cause di giustificazione. Ricorrono. Illecito disciplinare. Non sussiste.

Va assolto per insussistenza dell'illecito disciplinare il magistrato che ha depositato tardivamente un numero di sentenze (39) molto limitato in relazione alla mole complessiva del lavoro espletato e che nel periodo interessato dai ritardi ha svolto una pluralità di funzioni, anche in luoghi diversi.



i n c o l p a t o

della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per avere, quale Pretore Circondariale di ++++++, depositato - nel periodo dal 24.3.97 all'1.6.99- 41 sentenze civili su 66 emesse con un ritardo superiore ai 120 giorni, fino ad un massimo di giorni 371.
Con il comportamento di cui innanzi, il dott. ****** ha reiteratamente violato i doveri di diligenza e laboriosità , così compromettendo la considerazione di cui deve godere il magistrato ed il prestigio dell'Ordine Giudiziario.
(Verifica ispettiva al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di ++++++ svolta tra il dicembre 2000 e l'11 aprile 2001).


Svolgimento del procedimento

A seguito di segnalazione dell'Ispettorato ministeriale, il Procuratore generale della Corte di cassazione ed il Ministro della Giustizia promuovevano l'azione disciplinare nei confronti del dott. ******, giudice del Tribunale di ……., in quanto nel periodo dal 24.3.97 all'1.6.99, quando svolgeva funzioni di Pretore di ++++++, aveva depositato tardivamente 41 sentenze civili, delle 66 emesse, con ritardo massimo di giorni 371 e, comunque, sempre superiore ai 120 giorni.
L'incolpato in sede di interrogatorio, con l'ausilio di una memoria scritta, segnalava che la Pretura di ++++++ era stata per lui la prima sede e che era stato destinato, unico magistrato, alla sede distaccata di °°°°°°°, ove, a causa della difficile situazione strutturale dell'ufficio era stato subito assorbito dai non lievi problemi inerenti la dirigenza. Per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, proseguiva, aveva privilegiato il settore penale - nel quale aveva depositato con tempestività le motivazioni di tutti i provvedimenti adottati - e la volontaria giurisdizione, oltre che le inchieste amministrative per gli infortuni sul lavoro, che nella zona rappresentavano una evenienza molto frequente. Infine, concludeva, durante il periodo di presenza a °°°°°°° era stato applicato sia alla sede centrale che all'altra sede distaccata di #### e, per un periodo di circa cinque mesi, anche al di fuori del distretto, al Tribunale per i minorenni di """""".
Chiesta la fissazione del dibattimento, all'odierna udienza si procedeva
alla discussione orale.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi ad una correzione del capo di incolpazione. Al dott. ****** si contesta di aver depositato 41 sentenze civili, su 66 emesse, con ritardo superiore ai 120 giorni, con punta massima di 371 giorni, nel periodo 24.3.97-1.6.99. Tale contestazione deve essere in parte ridimensionata, in quanto dalla certificazione della Cancelleria prodotta dall'incolpato emerge che le sentenze n. 24 (relativa a r.g. 349/95) e 26 del 1998 (relativa a r.g. 37/97) furono depositate non dopo 228 giorni, come sostenuto nel prospetto allegato al capo di incolpazione, ma dopo 57 giorni, e questo perché, per un errore di rilevazione, in sede ispettiva è stata indicato che le stesse furono emesse in data 1.7.97 e non invece, come nella realtà , in data 7.2.98. Ne consegue che le sentenze depositate oltre il termine di 120 giorni sono 39 e non 41.
Fatta questa correzione, ritiene la Sezione che non sussistano gli addebiti ascritti.
Il dott. ****** fu destinato, quale uditore giudiziario con funzioni, alla Pretura circondariale di ++++++ (che costituì, pertanto, la sua prima sede), ove assunse servizio il 4.12.95 con destinazione alla sede distaccata di °°°°°°°°. Egli, successivamente, fu destinato dapprima in applicazione extradistrettuale al Tribunale per i minorenni di """"" (a decorrere dal 7.1.98) e, infine, fu trasferito al Tribunale di """""", di modo che lasciò definitivamente la Pretura di ++++++ il 5.6.98. Durante il periodo di permanenza continuativa nel Distretto di ++++++ (in pratica dal 4.12.95 al 7.1.98), nel secondo semestre dell'anno 1997 il dott. ****** fu destinato, oltre che alla sezione di °°°°°°°, anche a quella di ###### (ove tenne le udienze penali del 2, del 9 e del 16.10.97, cfr. i provvedimenti del Pretore dirigente allegati alla memoria difensiva depositata il 30.1.03) ed alla sede centrale di ++++++ (ove a decorrere dal 23.10.97 fu addetto settimanalmente alla udienza dei giudizi direttissimi del giovedì, cfr. il provvedimento del Pretore dirigente del 17.10.97, parimenti allegato a detta memoria). In queste udienze (tutte dedicate alla trattazione di procedimenti penali) il magistrato emise svariate sentenze, nel numero di 15 nella Sezione di ###### e in un numero non precisato nella sede centrale di ++++++.
Il dott. ****** era, inoltre, l'unico magistrato della Sezione di °°°°°°°°°, ove svolgeva tutte le funzioni giudicanti (civili, penali e di volontaria giurisdizione) e le attribuzioni inerenti la sorveglianza del personale amministrativo addetto all'ufficio. Nel periodo di permanenza continuativa presso detta Sezione (4.12.95-5.1.98) depositò 311 sentenze penali (143 nel 1996 e 153 nel 1997) e 66 civili, oltre un numero imprecisato di provvedimenti di volontaria giurisdizione e di verbali di espletamento di inchiesta amministrativa per infortunio sul lavoro.
L'incolpato dal 7.1 al 3.6.98 fu destinato in regime di applicazione extradistrettuale al Tribunale per i minorenni di """"""" e, successivamente, fu trasferito al Tribunale di """"""", ove, dal 4.6.98 all'1.6.99 fu addetto al dibattimento penale, pur rimanendo applicato per lo svolgimento di alcuni processi presso il precedente ufficio. Non risultano prodotte statistiche per l'attività svolta al Tribunale per i minorenni (anche se risulta che l'incolpato affrontò con impegno le funzioni affidategli, depositando con puntualità tutti i provvedimenti adottati, si veda la relazione del Presidente del Tribunale, all. 7 alla memoria prodotta il 30.1.03).
Nonostante l'ispezione ordinaria presso il Tribunale di ++++++, da cui è nato il presente procedimento disciplinare, abbia riguardato il periodo 18.1.95-1.6.99, deve rilevarsi che il lasso di tempo in cui si verificarono i ritardi ascritti al dott. ****** - che riguardano unicamente 39 sentenze civili riguardanti cause prese in decisione presso la Sezione distaccata di °°°°°°° - è limitato al solo periodo 24.3.97-4.6.98, atteso che in questa ultima data fu depositata l'ultima delle sentenze oggetto della contestazione (si veda il prospetto allegato al capo di incolpazione).
I dati sopra riferiti testimoniano che l'incolpato, nel periodo ora individuato, fu impegnato in molteplici funzioni, esercitate in luoghi diversi (anche nel Distretto di ++++++, il ******, che viveva a °°°°°°°, doveva spostarsi ora a ++++++, ora a ####### per tenere le udienze penali a lui affidate). Nonostante tale molteplicità di impegni, egli svolse in maniera soddisfacente tutte le funzioni affidate, depositando tardivamente un numero di provvedimenti (39 sentenze, esclusivamente civili) molto limitato in relazione alla mole complessiva del lavoro svolto e temporalmente circoscritto ad un lasso di tempo (soprattutto il terzo quadrimestre dell'anno 1997) caratterizzato dall'accavallarsi di una pluralità di impegni.
Rileva al riguardo il Collegio che nella specie deve trovare applicazione la nota giurisprudenza di questa Sezione (si vedano ex multis le sentenze 25.11.99 n. 102 e 22.7.98 n. 78) e del Giudice di legittimità (si vedano le sentenze a s.u. 29.12.94 n. 11283, 23.11.93 n. 11544) per la quale il ritardo - anche sistematico - nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali è esente da responsabilità disciplinare ove non sia sintomatico di negligenza e mancanza di operosità , ma sia determinato da oggettive condizioni dello svolgimento del servizio. Nel caso di specie deve darsi atto all'incolpato che, in relazione al carico di lavoro espletato, il numero dei provvedimenti interessati dai ritardi di deposito rappresenta una percentuale contenuta, e che i ritardi stessi sono non sintomo di negligenza, ma oggettiva conseguenza di un notevole impegno lavorativo. Inoltre, deve tenersi in dovuta considerazione il fatto che per il dott. ****** la Sezione distaccata di °°°°°° rappresentò la prima sede di lavoro e che ivi egli dovette misurarsi anche con impegnativi problemi di gestione del personale amministrativo.
La Sezione ritiene, in conclusione, che i comportamenti sopra indicati non siano sintomo né di scarsa operosità , né di negligenza e che non abbiano dato luogo a violazione del dovere di correttezza cui ogni magistrato è tenuto, né abbiano procurato perdita di fiducia e considerazione del magistrato interessato.
Debbono, pertanto, essere esclusi gli addebiti disciplinari e l'incolpato deve essere assolto dagli illeciti contestati.


P.Q.M.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto l'art.35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511,

assolve

il dott. ****** dalla incolpazione contestata per essere risultati esclusi gli addebiti.
Roma, 7 febbraio 2003

L'ESTENSORE
( Giovanni Mammone)


IL PRESIDENTE
(Virginio Rognoni)

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