Proc. n. 2/2004 R.O. - Ordinanza del 2.7.2004/2.8.2002 n. 65//2004 Reg. dep. - Presidente Rognoni - Estensore Arbasino.
Sospensione cautelare - Richiesta di sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale - Accoglimento.
Va accolta la richiesta di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 31 R.D.Lgs. 31/5/1946, n. 511, qualora ricorra l'attribuibilità - allo stato - all'incolpato dei fatti contestati, denotanti una concezione della funzione distorta e non improntata a connotati di rigore ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni nonché di riserbo e di compostezza nei comportamenti privati, e sussista l'assoluta esigenza di evitare che continui ad esercitare funzioni giurisdizionali in condizioni di prestigio gravemente menomato. (Nella specie la Sezione disciplinare ha ritenuto che il rapporto di fiducia nella magistratura e nell'amministrazione giudiziaria sarebbe stato gravemente compromesso dalla permanenza in servizio di un magistrato che aveva tenuto- tra l'altro - i seguenti comportamenti: aveva sfilato dal polso di un amico un orologio e ringraziato quest'ultimo per il regalo, senza restituirlo; aveva acquistato un numero considerevole di autovetture a condizioni particolarmente vantaggiose; si era rifiutato di adempiere agli impegni assunti con la ditta incaricata di effettuare lavori di ristrutturazione del suo appartamento, affermando che "lui era la legge e lo dovevano rispettare"; aveva indotto un imprenditore ad intestarsi un appartamento in realtà di proprietà del medesimo magistrato e di altra persona, appartamento che, dopo la ristrutturazione, aveva venduto senza comparire formalmente; aveva trattato con decisioni di favore procedure ingiuntive interessanti il predetto imprenditore; non si era astenuto in procedimenti nei quali erano interessate persone a lui legate da rapporti di amicizia o di interesse).
per la richiesta in data 15.4.2004 del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 31, comma terzo, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
In fatto ed in diritto
1. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione in data 2 luglio 2003 ha comunicato al Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 59, 3^ cpv del D.P.R. 16.9.1958 n. 916, di aver intenzione di promuovere azione disciplinare nei confronti del dott. *******, già pretore di ------- e giudice del Tribunale di .........., "per essersi reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere così compromettendo il prestigio dell'Ordine Giudiziario (art. 18 R.D.Lgs. 31.5.1946 n. 511) poiché indagato dalla Procura della Repubblica di °°°°°° dei seguenti reati…" segue elencazione di ventidue capi di incolpazione : nove capi per il delitto di cui all'art. 317 CP (concussione), nove capi per il delitto di cui all'art. 323 CP (abuso d'ufficio), uno per il delitto di cui all'art. 81,646,61.n.7 CP ( appropriazione indebita continuata ed aggravata), uno per delitto ex art. 648 CP (ricettazione), due per delitto ex art.110 CP e 8 D.Lvo 74/00 (concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti). A seguito di formale comunicazione al magistrato si è quindi proceduto al suo interrogatorio delegato al Presidente della Corte di Appello di '''''''''''''' (luogo ove il dott. ******* era stato trasferito a domanda con destinazione alla sezione distaccata di -------) e la difesa dello stesso magistrato ha prodotto ampia memoria difensiva con la quale chiedeva integrazione delle attività di indagine e archiviazione della procedura.
2. Con nota in data 15.4.2004 il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione richiedeva alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura la provvisoria sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del dott. ******* ai sensi dell'art. 31, comma terzo, R.D.Lgs 31 maggio 1946 n. 511.
La richiesta muoveva dal presupposto che la Procura della Repubblica di °°°°°° aveva comunicato, con nota 25 marzo 2004, l'avvenuta conclusione delle indagini preliminari e formulazione di richiesta di rinvio a giudizio al GIP per diciassette degli originari capi di incolpazione con archiviazione per cinque ipotesi di abuso d'ufficio. Rilevava il Procuratore generale che l'avvio dell'azione penale imponeva la sospensione del procedimento disciplinare ma che "la gravità , l'estensione ed il rilievo funzionale degli addebiti - tutti direttamente o in via mediata connessi all'esercizio delle funzioni giudiziarie" imponeva la richiesta cautelare. Sottolineava come la semplice lettura dei capi di imputazione, al di là della sussistenza delle ipotesi delittuose configurate, evidenziava comportamenti che deponevano per "un vero e proprio stravolgimento del ruolo, delle credibilità e dell'immagine che - in ufficio e fuori - devono connotare un magistrato. Rilevava ancora come dagli stessi interrogatori resi nelle varie sedi dal dott. ******* non emergesse una esclusione degli episodi o dei rapporti con personaggi coi quali aveva relazioni ma come anzi, il magistrato li avesse "ritenuti perfettamente normali ed innocenti, con l'aggiunta di un coefficiente di ingenuità , che fa seriamente dubitare del possesso delle doti minime di equilibrio e coscienza del ruolo che un magistrato deve avere per svolgere le sue funzioni e dimostrare all'esterno la dignità che quelle funzioni richiedono". Alla richiesta sono stati allegati alcuni atti del procedimento penale ed in particolare gli interrogatori al PM di ………., l'interrogatorio di ………, l'interrogatorio dello stesso dott. *******, sua memoria difensiva nonché il verbale di perquisizione domiciliare a carico dello stesso.
3. Nella seduta della Sezione Disciplinare del 2.7.04 il dott. ******* ha reso dichiarazioni contestando il fondamento degli addebiti, escludendo compromissioni tra le funzioni svolte e le relazioni personali intrattenute e spiegando, in particolare, le modalità di acquisto di numerose autovetture. Il rappresentante del Procuratore Generale ha insistito nella richiesta producendo attestazione dell'Ufficio GIP presso il Tribunale di °°°°°° dalla quale risulta che in data 25.5.04, all'esito di udienza preliminare, è stato disposto il rinvio a giudizio del dott. ******* per tutte le ipotesi di reato di cui alla richiesta del Pm con la sola eccezione del delitto di appropriazione indebita continata in relazione al quale è stata emessa sentenza ex art. 425 CPP per intervenuta prescrizione del reato. Il difensore del dott. ******* ha sostenuto il rigetto della richiesta cautelare motivando, dopo aver esposto l'impegno professionale e scientifico del magistrato, con la irrilevanza penale delle condotte se ricostruite secondo una corretta valutazione delle risultanze delle attività investigative.
4. Osserva questa sezione disciplinare che sussistono ragioni per ritenere, con ragionevole fondatezza, la sussistenza dei fatti oggetto della incolpazione disciplinare. Posto che è stata acquisita, nel corso della discussione, la certificazione dell'avvenuto rinvio a giudizio del dott. ******* da parte del GIP con riferimento alla maggior parte dei fatti oggetto di incolpazione, va rilevato che, a seguito della modifica di cui alla legge 16 dicembre 1999 n. 479 apportata alla disciplina della udienza preliminare nonché all'art. 425 CPP, la valutazione richiesta al GIP all'esito della udienza preliminare è caratterizzata da una maggior pregnanza, rispetto al regime precedente, dei poteri di integrazione probatoria e della valutazione del merito in ordine alla sussistenza dei fatti. Infatti il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere "quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso" (art. 425 CPP). Consegue che l'apprezzamento dei fatti operato dal giudice dell' udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio costituisce, in sede disciplinare, un elemento sicuramente indicativo della sussistenza di risultanze investigative che portano a ritenere la sussistenza dei fatti. Tale convincimento è confortato dall'esame degli atti del procedimento penale trasmesso dalla procura generale (in particolare dichiarazioni di …….. e ……. nonché esito della perquisizione domiciliare a carico del *******) dai quali emergono le condotte parzialmente riscontrate dall'esito della perquisizione. Va ancora aggiunto che il contenuto degli interrogatori resi dal ******* (ed ancora le dichiarazioni rese in sede di udienza disciplinare) confermano la sussistenza delle condotte che non sono negate ma "spiegate" in termini di penale irrilevanza. La stessa difesa tecnica non ha svolto argomentazioni atte a confutare la materialità dei comportamenti ma ha teso anch'essa a dimostarne la penale irrilevanza.
5. A quanto sopra esposto consegue che la sezione disciplinare è in condizione di apprezzare la rilevanza dei comportamenti del dott. ******* ai fini disciplinari, nei limiti propri del presente procedimento cautelare, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle ipotesi di reato ravvisate nel decreto di rinvio a giudizio del GIP. In particolare è emerso che il dott. *******, ammirato l'orologio dell'amico ………, glielo sfilava dal polso e lo ringraziava per il regalo senza restituirlo; durante la sua permanenza di circa dieci anni prima a ------ e poi a .......... ha acquistato un numero considerevole di autovetture (mediamente una all'anno stando ai capi di incolpazione) ottenendo, per alcune, dal concessionario condizioni particolarmente vantaggiose, per altra facendole acquistare, con prezzo di favore, da persona conosciuta per ragioni di ufficio (un dirigente di una ditta coinvolta in una causa di infortunio sul lavoro trattata dal magistrato stesso); in modo analogo operava relativamente al titolare di un'autoscuola approfittando dello sconto a questi riservato con acquisto di due autovetture che rimanevano intestate all'autoscuola. Otteneva inoltre prezzi di favore per le operazioni connesse all'acquisto e vendita delle autovetture ed otteneva, per la moglie un uso "di cortesia" di una autovettura; rifiutava di adempiere agli impegni assunti con la ditta incaricata di effettuare lavori di ristrutturazione del suo appartamento affermando che lui "era la legge e quindi lo dovevano rispettare" e rappresentando la possibilità di accertamenti della Guardia di Finanza che lui avrebbe potuto sollecitare; acquistava beni ottenendo un prezzo di costo in virtù della sua posizione; induceva un imprenditore edile ad intestarsi appartamento in realtà in comproprietà dello stesso magistrato con terza persona e poi vendeva l'appartamento ristrutturato senza quindi comparire formalmente; trattava con decisioni di favore procedure ingiuntive interessati lo stesso imprenditore di cui prima; ometteva di astenersi in procedimento nel quale era interessato un avvocato col quale aveva uno stretto rapporto di amicizia e col quale aveva discusso del merito del procedimento stesso; ometteva di astenersi in procedimenti nei quali erano interessate persone con le quali aveva rapporti di amicizia o di interesse.
Queste specifiche condotte sono avvenute tutte nell'ambito territoriale ove svolgeva le funzioni giudiziarie e con la consapevolezza, da parte degli altri interessati, del ruolo da lui rivestito. Le stesse appaiono, in tutta evidenza, di sicuro rilievo disciplinare in quanto denotanti un utilizzo della funzione per fini di vantaggio personale e comunque una serie di relazioni con persone comunque interessate a vicende giudiziarie nelle quali egli ha avuto un ruolo. In sostanza si è realizzata una inammissibile commistione tra attività di ufficio e comportamenti privati che ha integrato violazione dei doveri propri del magistrato e determinato risonanza all'esterno in termini di discredito della funzione.
Deve altresì rilevarsi che, come emerge dagli atti allegati dalla Procura Generale, tali condotte si innestano in una ulteriore serie di emergenze che convergono nel confermare quanto piu' sopra esposto. In particolare il ………., amico del magistrato, è persona che era coinvolta in una serie di attività corruttive delle quali il magistrato aveva avuto conoscenza senza assumere le conseguenti iniziative; fruiva dello studio (ove aveva stanza con telefono) di un commercialista per svolgere una attività di occasionale collaborazione con lo stesso; aveva amicizia con il gestore di una discoteca nonché di una pizzeria (persona imputata per violazione della legge stupefacenti e concussione) e frequentava quei locali senza sostenere spese; si presentava in molti esercizio come "il Pretore di -------" ed in un caso convocava un esercente presso il suo ufficio per definire le condizioni di un acquisto.
6. La convinzione della sussistenza di una concreta probabilità che il dott. ******* ponga in essere altre condotte tali da integrare pregiudizio della considerazione e del prestigio che un magistrato deve avere deriva dalla analisi dei fatti sopra sinteticamente esposti che appaiono espressione di una concezione della funzione distorta e non improntata a quei connotati di rigore ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni nonché di riserbo, prudenza e compostezza nei comportamenti privati e nelle relazioni coi terzi che devono sempre essere osservati dal magistrato. Ancor piu' allarmante poi è la stabile commistione, manifestata da una pluralità di episodi, tra il ruolo rivestito e gli interessi economici privati nonché, come ha rilevato la Procura generale, la percezione, emergente dagli interrogatori, della mancanza di autocritica da parte del magistrato che persiste nel ritenere tali condotte, sia pure nei termini riduttivi da lui prospettati, come del tutto naturali e confacenti ad un magistrato.
Questa valutazione è confortata dal rilievo che il dott. ******* ha subito la sanzione disciplinare della censura ( N. 129/2003) per aver richiesto ad alcuni avvocati del foro di .......... e di ------- un "attestato di benemerenza" per contrastare, in occasione della valutazione per la promozione a magistrato di appello, il parere negativo del Consiglio Giudiziario.
A fronte delle valutazioni sopra indicate non possono apprezzarsi, in questa sede, gli aspetti positivi in ordine alla professionalità ed all'impegno scientifico del magistrato proposti dalla difesa dovendosi rilevare che tali connotati, pur presenti al momento delle condotte, non hanno positivamente inciso e sono pertanto ininfluenti in ordine al pericolo di una ripetizione di condotte dello stesso tipo.
In presenza dei presupposti di legge và quindi accolta la richiesta del Procuratore Generale della Cassazione di sospensione provvisoria del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio attribuendo al medesimo un assegno alimentare pari a due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
P.Q.M.
La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura
Visto l'art. 31 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511,
dispone
la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio del dott. ******* attribuendo al medesimo un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
Roma, 2 luglio 2004
L'ESTENSORE
(Paolo Arbasino)