Get Adobe Flash player

Proc. n. 80/2005 R.G. – Sentenza del 17.2.2006/24.3.2006 n. 33/2006 Reg. dep. - Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

Procedimento disciplinare – Rapporto con il procedimento penale – Termine iniziale di decorrenza della decadenza dell’azione disciplinare – Conclusione del processo penale.
Doveri del magistrato – Abuso delle prerogative inerenti alla funzione di pubblico ministero per interessi privati – Simulazione di esercizio dell’iniziativa penale - Illecito disciplinare – Sussistenza.



“Nel caso in cui l’illecito disciplinare abbia dato luogo a processo penale, il momento della conclusione del processo stesso costituisce il termine iniziale per le valutazioni di competenza del titolare dell’azione disciplinare ed è da tale momento che decorre il termine di decadenza di cui all’art. 59, comma V, d.p.R. n. 916 del 1958.
Costituisce illecito disciplinare formulare querela contro il proprio debitore, simulare l’esistenza di un procedimento penale a suo carico e invitarlo a recarsi presso gli uffici della Procura al fine di indurlo a saldare il suo debito prospettandogli il rischio di conseguenze penali.
( Nel caso di specie il magistrato non avendo ottenuto, dalla titolare di una agenzia di viaggi, nel frattempo dichiarata fallita, la restituzione di denaro corrisposto quale prezzo per un viaggio al quale non aveva poi partecipato, formulava querela contro la stessa, ed, in concorso con un brigadiere dei Carabinieri, simulava l’esistenza di un procedimento penale per costringerla a restituirgli la somma di denaro).


i n c o l p a t o

della violazione dell’art. 18 R.D.L. 31.5.1946, n. 511, in ragione dei seguenti comportamenti risultanti dalla sentenza del g.u.p. del Tribunale di ....... in data 15 luglio 2004 divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2004 (così modificata la contestazione originaria comunicata il 5-19 febbraio 2004):
nel marzo del 2002 il dott. XXX XXXXXXXXXXXX, pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica di °°°°°°°, aveva acquistato presso una agenzia di viaggi di °°°°°°° (di fatto gestita da *** ****) i biglietti aerei per una vacanza in Egitto, comprensiva di viaggio a Luxor, per un costo complessivo di circa 1.300 euro. Venuta meno la possibilità di effettuare il viaggio, egli aveva chiesto il rimborso del prezzo dei biglietti tramite e presso la stessa agenzia, e quest’ultima ritirò i biglietti per ottenerne il rimborso dalla compagnia emittente. Trascorsi alcuni mesi il rimborso non era stato ancora effettuato. L’agenzia veniva dichiarata fallita il 29.10.02, e poco dopo iniziavano le indagini nei confronti della **** ed il convivente per bancarotta; di tali indagini e del precedente fallimento il dott. XXXXXXXXXXXX venne messo al corrente dai magistrati che se ne occupavano.
Il 17 luglio del 2003 il XXXXXXXXXXXX redigeva una querela, in cui descriveva sommariamente tali fatti (senza fare menzione del fallimento) e la presentava il giorno prima (così si legge testualmente in calce all’atto) nelle mani del brig. ,,,,,,,, addetto alla P.G. presso l’ufficio della Procura di °°°°°°°, anche se questi non era abilitato a riceverla a sensi della organizzazione interna dell’ufficio. Il procedimento non veniva annotato immediatamente nei registri presso la Procura; in tale omissione, secondo quanto accertato dalla sentenza di assoluzione, il ,,,,,,, aveva agito in accordo con il XXXXXXXXXXXX.
Inoltre, benchè nella intestazione la querela fosse regolarmente indirizzata alla Procura di ....... (a sensi dell’art. 11 c.p.p.), essa veniva trattenuta dal ,,,,,,,, che iniziava una serie di attività di indagine, consistenti nella convocazione, sempre della stessa data 16.7.03, di tre persone informate sui fatti (già dipendenti della agenzia). Il 31 luglio 2003, poi, il dott. XXXXXXXXXXXX e il brig. ,,,,,,, si recavano presso la suddetta agenzia ed ivi gli stessi invitavano *** **** a seguirli presso gli uffici della Procura della Repubblica di °°°°°°° a bordo di un’autovettura di servizio e, una volta giunti nell’ufficio del brig. ,,,,,,,, quest’ultimo provvedeva alla formale identificazione della donna e i due le dicevano – secondo la denunzia poi presentata dalla **** medesima – che l’avrebbero fatta finire in carcere per almeno otto mesi senza che per lei fosse in alcun modo possibile difendersi; che sapevano tutto di lei, anche che aveva tre figli; che se avesse portato i soldi entro tre giorni avrebbero strappato tutto e non sarebbe successo niente; che aveva avuto la sfortuna di aver a che fare con un magistrato. Veniva redatto verbale contenente l’invito alla **** a dichiarare domicilio nel procedimento.
Tali attività venivano compiute al di fuori di qualsiasi delega ed incarico formale, ed erano palesemente viziate per la incompetenza dell’ufficio che (almeno apparentemente) procedeva, e per la inesistenza di un procedimento regolarmente registrato. Sugli inviti a comparire veniva apposta, quale protocollo, la cifra 100/03 (GIA) e cioè un numero di fantasia con le lettere iniziali del cognome del brigadiere.
La sentenza di proscioglimento afferma che si è certamente realizzata nella specie la condotta prevista dai reati di estorsione e di abuso in atto di ufficio, ma mancava l’elemento dell’ingiusto profitto a vantaggio dell’autore della condotta. Nel caso in specie, secondo la sentenza, la pretesa del XXXXXXXXX non eccedeva (se non per un arrotondamento di poche decine di euro in più) quanto gli era dovuto, “e dunque i reati contestati non sussistono, semplicemente perché fa difetto l’evento che ne costituisce componente essenziale”. La sentenza ha inoltre precisato che non rilevava appurare se nella condotta consumata in quella occasione si fosse realizzata una violenza o minaccia, atta ad integrare la ipotesi criminosa di cui all’art. 393 c.p., per la ragione che la **** non aveva presentato querela. Né poteva ritenersi sussistente il reato di falso: era infatti pacifico, secondo la sentenza, che una forma, sia pure limitata, di immutazione della realtà era stata consumata, quanto alla implicita identificazione di un procedimento penale, ma si trattava di un falso innocuo, irrilevante nei suoi effetti e prima ancora nel suo contenuto. Nel caso in specie, infatti, il falso atteneva solo ad una parte del contenuto del documento, e questa non interessava il destinatario di esso, e cioè le persone intimate a comparire.
Con tali comportamenti il dott. XXXXXXXXXXXX ha gravemente mancato ai propri doveri d’ufficio e al generale dovere di correttezza, abusando della propria qualità di magistrato per propri interessi privati e consentendo gravi abusi di funzione posti in essere dal brigadiere ,,,,,,, così rendendosi immeritevole della fiducia, della credibilità e della considerazione di cui deve godere il magistrato.


Svolgimento del procedimento

Con una relazione del 25.8.03 il Procuratore della Repubblica di °°°°°°° segnalava al titolare del potere di sorveglianza il comportamento tenuto dal sostituto XXX XXXXXXXXXXXX, il quale nel contesto di una sua privata vertenza per il recupero di un credito aveva presentato una denunzia-querela nei confronti di tale **** Gabriella, indirizzandola alla Procura della Repubblica di ....... e consegnandola al sottufficiale della Guardia di Finanza brig. ,,,,,,,, addetto alla locale sezione di polizia giudiziaria ma non abilitato alla ricezione. Detto magistrato, proseguiva il Procuratore, aveva incaricato l’ufficiale di p.g. di indagare nei confronti della persona denunziata e si era recato successivamente assieme allo stesso presso il domicilio della querelata.
A seguito di una memoria depositata il 2.9.03 dalla querelata ****, con cui la stessa denunziava di essere stata invitata personalmente dal dott. XXXXXXXXXXXX e dal brig. ,,,,,,, a recarsi presso gli uffici della Procura ove detto magistrato l’aveva invitata a saldare il suo debito per non incorrere in conseguenze penali, lo stesso Procuratore di °°°°°°° iscriveva nei confronti del dott. XXXXXXXXXXXX e del brig. ,,,,,,, un procedimento penale per abuso di ufficio e tentata estorsione, disponendone l’invio alla Procura della Repubblica di ....... competente ex art. 11 c.p.p.
Ricevuta anche una relazione dell’Ispettorato ministeriale, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione in data 22.12.03 promuoveva l’azione disciplinare inviando al C.S.M. la comunicazione di cui all’art. 59 del d.P.R. 16.9.58 n. 916 e contestando al dott. XXXXXXXXXXXX di essere indagato presso l’A.g. di ....... per i reati sopra detti abusando delle sue funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica.
Richiesto dalla Procura il rinvio a giudizio del magistrato e del militare per tentata estorsione, abuso di ufficio e falso aggravato, in concorso tra di loro, il Giudice dell’udienza preliminare di ......., con sentenza pronunziata il 15.7.04 all’esito di rito abbreviato, assolveva i due imputati perché il fatto non sussiste per i due primi capi e perché il fatto non costituisce reato per il terzo.
Ricevuta anche copia degli atti pendenti dinanzi alla Prima Commissione del CSM, il Procuratore generale in data 29.11.04 dichiarava la sospensione del procedimento disciplinare con effetto dal 15.3.04, data della richiesta di rinvio a giudizio. Il procedimento riprendeva il 6.6.05 quando, divenuta irrevocabile detta sentenza penale, lo stesso P.g. modificava l’originaria incolpazione, contestando i comportamenti risultanti dalla sentenza del G.u.p. di ......., così come riportati in epigrafe.
Il dott. XXXXXXXXXXXX, che nel corso del procedimento aveva ottenuto il trasferimento alla Procura della Repubblica di ---------- con funzioni di sostituto, compariva dinanzi al Procuratore generale il 23.6.05 e, dopo aver depositato una memoria difensiva ed aver dichiarato il suo nuovo domicilio, negava l’addebito. Il credito nasceva dal mancato rimborso di biglietti aerei non utilizzati da lui consegnati all’agenzia di viaggio che la **** gestiva e che successivamente era stata dichiarata fallita. La denunzia-querela era indirizzata alla Procura di ....... e fu il brig. ,,,,,,, a compiere di sua iniziativa gli accertamenti di rito per anticipare la richiesta che gli sarebbe pervenuta dall’ufficio giudiziario in indirizzo. Il 31.7.03 egli si era recato presso un centro di servizi telefonici, ove la querelata aveva trovato occupazione, al solo scopo di identificarla, in compagnia e su richiesta dello stesso ,,,,,,,, il quale parimenti aveva preso l’iniziativa di invitare la donna presso i locali della Sezione di p.g. della Procura. Una volta giunti presso detti locali alla donna non era stata rivolta alcuna minaccia essendosi il militare limitato a precisare lo scopo della convocazione e a rivelare che il presentatore della querela era un magistrato che si identificava nella persona presente al colloquio. Egli aveva insistito per il rimborso della somma dovutagli e, a richiesta della **** aveva quantificato l’importo complessivo, comprendente anche le spese legali fino a quel momento sostenute.
Richiesta dal Procuratore generale la fissazione del dibattimento, all’udienza odierna il difensore dell’incolpato ha proposto preliminarmente l’eccezione di estinzione del procedimento per decorso del termine di cui all’art. 59, c. 9, del d.P.R. 16.9.58 n. 916. Rinviato al merito l’esame della questione, all’esito della discussione e della camera di consiglio il Presidente del Collegio ha dato lettura del dispositivo di sentenza.

Motivi della decisione

§ 1. La questione preliminare – Per prima deve essere esaminata la questione di carattere preliminare dedotta dalla difesa dell’incolpato e deve accertarsi se fosse decorso il termine annuale di decadenza dal promovimento dell’azione disciplinare previsto dall’art. 59, c. 9, del d.P.R. 16.9.58 n. 916 al momento della notifica del decreto di citazione al dott. XXXXXXXXXXXX.
In fatto deve rilevarsi che l’ufficiale giudiziario si recò in data 20.7.05 presso il domicilio dichiarato all’atto dell’interrogatorio per notificare all’incolpato il decreto di citazione per l’odierna udienza. Non avendo trovato presso detto indirizzo né l’incolpato in persona né altra persona idonea a ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario depositò il decreto nella casa comunale, dando notizia delle formalità compiute mediante avviso affisso alla porta dell’abitazione e raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Questa raccomandata non fu consegnata dal servizio postale per assenza del destinatario e di altro soggetto idoneo e fu depositata dall’agente postale presso il suo ufficio il 22.7.05, ove non fu richiesta entro il prescritto termine di giacenza.
Tale notifica, nonostante la qualificazione giuridica datane dall’ufficiale giudiziario (che nella sua relazione ha dichiarato di aver applicato le forme del codice di procedura civile), deve essere valutata ai sensi del codice di procedura penale del 1930, la cui applicazione è esplicitamente imposta sia dagli artt. 32-33 e 34 del r.d.l. n. 511 del 1946 per le singole fasi processuali ivi indicate, sia – più in generale – perché deriva dall’assimilazione del procedimento disciplinare al procedimento penale, risultante come regola dalle citate norme del r.d.l. n. 511 del 1946 (Cass., sez. un., 5.7.84 n. 3951).
L’incolpato ritiene che l’art. 169, c. 5, del c.p.p. del 1930 ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione e della decorrenza dei suoi effetti (secondo l’interpretazione costituzionalmente legittima datane da Corte cost. 4.5.72 n. 77) prevede che, ove il destinatario dell’atto non sia stato rinvenuto dall’ufficiale giudiziario, la notificazione si intende eseguita alla data della compiuta giacenza della lettera raccomandata, che ai sensi dell’art. 8, c. 3, della legge n. 890 del 1982 deve appunto ritenersi realizzata dieci giorni dopo il deposito presso l’ufficio postale. Nel caso di specie, pertanto, la notifica sarebbe realizzata solamente in data 1.8.05, quando era ormai scaduto il termine annuale previsto da detto art. 59, c. 9.
Ritiene il Collegio, richiamando giurisprudenza propria (sentenza 22.7.05, reg. dep. 96/05 in proc. 117/04) e della Corte di legittimità (sentenze a Sezioni unite 3.4.03 n. 10384 e 8.8.97 n. 7406), che detta eccezione sia infondata.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione con la richiamata sentenza n. 10834 del 2003 affermano che “L’ordinamento giuridico, riguardo alla responsabilità disciplinare dei magistrati, pone due gruppi di norme. Il primo regola tempi e modi per l’esercizio dell’azione disciplinare e per l’adozione di misure cautelari, quando questi prescindano dall’adozione di un procedimento penale a carico dell’incolpato; il secondo disciplina gli effetti dell’azione penale e della successiva sentenza. Le norme che regolano la responsabilità disciplinare sono contenute, oltre che nella legge 24 marzo 1958, n.195 (costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), e dal suo regolamento di attuazione (d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), anche nelle disposizioni dell’ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1942, n. 12 e in ogni altra normativa che non sia incompatibile con la legge n. 195 del 1958. In questa sono compresi gli articoli 29 e 31 del r.d.lvo 31 maggio 1946, n. 511, che disciplinano i rapporti tra provvedimenti cautelari e definitivi di natura disciplinare e procedimento penale.
Dall’esame complessivo di queste due norme emerge che la decadenza stabilita dall’art. 59 del d.P.R. n. 916 del 1958 deve essere riferita solo all’ipotesi di procedimento disciplinare non ricollegabile ad un procedimento penale, in corso o esaurito, a carico del magistrato. In questo caso la procedura disciplinare non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, ma è espressamente ricollegata alle differenti scansioni del procedimento penale. Il primo comma del citato art. 29 prevede che, in caso di condanna definitiva per i delitti ivi elencati, la destituzione del magistrato consegua al giudicato penale come ‘effetto disciplinare’, e che, quindi, la sanzione sia automaticamente inflitta indipendentemente dall’osservanza delle forme stabilite per il procedimento disciplinare. Il secondo comma stabilisce che, se il procedimento penale per i delitti previsti nel primo comma si è concluso col proscioglimento, istruttorio o dibattimentale, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell’azione penale, il magistrato ‘deve essere sempre sottoposto al procedimento disciplinare’. Il terzo comma prevede, infine, che ogni altro caso di condanna o di proscioglimento sia rimesso alla valutazione del Ministro o del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione l’apertura del procedimento disciplinare. Da quanto precede deriva che, in tutti quei casi, l’esercizio dell’azione disciplinare è svincolato da termini perentori, restando legato solamente alla pronuncia di condanna o di proscioglimento. In altri termini, è l’esito del procedimento penale che costituisce autonoma base per l’iniziativa disciplinare, che può essere obbligatoria o discrezionale.“.
Tale impostazione è condivisa da questo Collegio ed è applicabile al presente procedimento.
Infatti, nel caso del dott. XXXXXXXXXXXX contemporaneamente al procedimento disciplinare ha effettuato il suo corso il processo penale, di modo che sulla base del terzo comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 511 del 1946 deve ritenersi che il titolare dell’azione ha potuto assumere le sue determinazioni conclusive solo all’esito del procedimento penale.
A nulla rileva che l’azione disciplinare fosse stata già promossa (il 22.12.03) al momento in cui fu richiesto il rinvio a giudizio (il 15.3.04), atteso che l’art. 28 dello stesso r.d.lgs. n. 511 del 1946 pur prevedendo che il procedimento disciplinare possa essere promosso indipendentemente dall’azione civile o penale “od anche se il procedimento civile o penale è in corso” (c. 1), prevede anche che “qualora nei confronti del magistrato sia pronunziata sentenza penale, si applica l’art. 29 del presente decreto” (c. 2, ultima parte). In altre parole, ove sia promosso un processo penale (e nonostante sia già in atto quello disciplinare) è solo il momento della conclusione del processo stesso che per il legislatore costituisce il punto di partenza per le valutazioni di competenza del titolare dell’azione disciplinare.
La riprova immediata della correttezza di tale tesi nel procedimento contro il dott. XXXXXXXXXXXX è del resto costituita proprio dall’atteggiamento processuale del Procuratore generale, il quale dopo aver conosciuto il decisum del giudice penale ha modificato l’originaria formulazione dell’incolpazione, atteso che solo la lettura della motivazione gli ha consentito di avere cognizione dell’accertamento della sentenza passata in giudicato che “fa stato” nel procedimento disciplinare ai sensi del c. 4 dell’art. 29 più volte richiamato.
Potrebbe in questa ottica al più porsi il problema se possa realizzarsi la decadenza ai sensi dell’art. 59, c. 5, del d.P.R. n. 916 del 1958 (per l’esaurimento dell’anno tra la conoscenza della notitia e il promovimento dell’azione disciplinare), atteso che il Ministro o il Procuratore generale (a seconda dei casi) potrebbero promuovere l’azione disciplinare un anno dopo la conclusione del processo penale. Nella specie, tuttavia, il problema non si pone, atteso che lo stesso Procuratore generale venne a conoscenza della irrevocabilità della sentenza di assoluzione il 15.11.04 (v. certificazione a f. 160) e il 3.6.05 effettuò la nuova contestazione (desumendo gli elementi di accusa proprio dal contenuto della sentenza in questione).
A maggior ragione non si pone questione di superamento del termine di cui al c. 9 dell’art. 59, atteso la brevità dello spazio temporale intercorso tra la nuova contestazione e la conoscenza dell’udienza dibattimentale (1.8.05).
Deve, dunque, rigettarsi la dedotta eccezione di estinzione dell’azione disciplinare.

§ 2. La ricostruzione dei fatti – Sulla base di quanto affermato nella sentenza 15.7.04 (divenuta irrevocabile il 15.10.04 per mancata impugnazione) i fatti oggetto del presente procedimento possono essere così ricostruiti.
Il dott. XXXXXXXXXXXX nel marzo 2002 aveva acquistato, al prezzo di circa 600 euri, presso l’agenzia di viaggi gestita (di fatto) dalla **** in °°°°°°°, alcuni biglietti della compagnia aerea Egypt Air per effettuare alcuni spostamenti sul territorio egiziano in occasione di un viaggio ivi programmato. Al ritorno dalla vacanza, non avendo utilizzato i biglietti, egli li consegnò all’agenzia per ottenerne il rimborso. La somma, tuttavia, non fu mai restituita, nonostante le sollecitazioni dell’acquirente, effettuate personalmente e tramite un avvocato, anche perché alla fine del 2002 l’agenzia fu dichiarata fallita e la **** fu indagata per bancarotta fraudolenta. Al riguardo il giudice penale avanza due ipotesi: i biglietti non furono rimborsati al dott. XXXXXXXXXXXX perché la somma ricevuta dalla compagnia aerea fu abusivamente trattenuta da parte dei gestori dell’agenzia; il rimborso non fu mai richiesto in ragione delle gravi irregolarità di gestione dell’agenzia stessa. Il dott. XXXXXXXXXXXX venne al corrente sia del fallimento che delle indagini per bancarotta in un momento non puntualmente determinato ma sicuramente antecedente di alcuni mesi la presentazione della querela nei confronti della ****.
Detta querela fu presentata in data del 16.7.03, come da attestazione apposta in calce (anche se la data scritta prima della sottoscrizione del querelante è quella del 17.7.03), nelle mani del brig. ,,,,,,,, nonostante lo stesso non fosse abilitato a riceverla per l’organizzazione interna della Sezione p.g. della Procura di °°°°°°°. La querela, pur indirizzata alla Procura della Repubblica di ....... competente ex art. 11 c.p.p. per i reati che vedono parte lesa i magistrati del distretto della Corte di appello di ++++, non dette formalmente luogo ad alcun procedimento penale atteso che non fu annotata nei registri della Procura di °°°°°°° e fu trattenuta dal ,,,,,,,, il quale, ciò nonostante, lo stesso giorno 16.7.03 dette luogo ad attività di indagine convocando alcune persone informate dei fatti.
Il G.u.p. di ....... ritiene che questa iniziativa, palesemente irrituale perché adottata senza delega, in assenza di un procedimento penale formalmente iscritto e in situazione di incompetenza dell’ufficio procedente, fu adottata dal ,,,,,,, in accordo con il dott. XXXXXXXXXXXX “perché questi altrimenti lo avrebbe chiamato a rispondere della singolare scelta adottata”.
Il 31.7.03 il brig. ,,,,,,, tra le ore 10 e le ore 12.25 (secondo i verbali a f. 25 e segg. del fascicolo dell’indagine preliminare) verbalizzò le dichiarazioni rese dalle tre persone informate dei fatti convocate il 16.7.03 e successivamente si recò in compagnia del dott. XXXXXXXXXXXX presso un centro di servizi telefonici ove la **** aveva trovato occupazione. Lo stesso ,,,,,,, alla presenza del magistrato invitò la donna a seguirlo presso i locali della Sezione di p.g. della Procura onde compiere gli incombenti necessari per l’elezione di domicilio. Il dott. XXXXXXXXXXXX compì il tragitto tra il locale e lo stabile della Procura a bordo dell’auto della p.g. in compagnia della **** e del ,,,,,,, e presenziò alla verbalizzazione dell’elezione di domicilio e, per sua stessa ammissione, appena arrivato al palazzo di giustizia si presentò e parlò alla donna del suo credito, si alterò ed alzò la voce, parlò del procedimento penale in corso e prospettò la possibilità di una condanna ad una pena anche elevata.
Il giudice penale in proposito ritiene: “…palese che la presenza del magistrato all’operazione di elezione di domicilio non poteva essere stata determinata solo dalla ragione riportata da questi; perché anche ammesso che fosse di reale utilità per l’ufficiale di p.g. il farsi accompagnare dalla parte lesa per l’individuazione dell’indagata, era irragionevole ed inutile a tale fine che poi continuasse a farsi accompagnare da questi nel proprio ufficio, consentendo che le due parti si intrattenessero in un colloquio, che non aveva alcuna ragione di affiancarsi al compimento di un semplice atto di elezione di domicilio. Del resto, quali che siano state le parole effettivamente profferite in quella circostanza dalle parti, tutta la condotta del ,,,,,,,, ed in particolare la mancata registrazione della querela, l’informalità e le numerose irregolarità con cui le indagini furono condotte, e le modalità con cui la donna venne perentoriamente invitata ed accompagnata a palazzo di giustizia per l’elezione di domicilio, fanno ritenere del tutto plausibile la tesi di accusa; e cioè che l’operazione nel suo complesso avesse a scopo quello di creare un clima di coercizione nei confronti della debitrice, per consentire il rimborso alla vittima del risarcimento del danno patito, ad opera personalmente dell’autrice del fatto, al di fuori di una procedura regolare”.
Nel trarre le sue conclusioni lo stesso giudice penale afferma che “… la condotta descritta come estorsione non è altro che una illecita forma di pressione per il pagamento di quanto effettivamente competeva all’autore; egli avrebbe dovuto seguire le vie dell’insinuazione allo stato passivo del fallimento o (se voleva richiedere i biglietti, sul presupposto che fossero nell’inventario della procedura) rivendicare con istanza al giudice delegato i beni mobili di sua proprietà (arrt. 52 e segg. legge fallimentare). Preferì agire per altre vie, e qui non pare necessario stabilire se nella condotta consumata in quell’occasione sia realizzata una violenza o minaccia, atta ad integrare l’ipotesi criminosa di cui all’art. 393 c.p., per la semplice ragione che la **** non ha mai presentato querela …”.

§ 3. Valutazione del comportamento del dott. XXXXXXXXXXXX sul piano disciplinare – Ritiene il Collegio che sussiste la responsabilità dell’incolpato.
Sul piano della ricostruzione materiale dei fatti deve prendersi atto che la cifra di € 1.300 richiesta dal dott. XXXXXXXXXXXX alla **** non è frutto di una esagerazione soggettiva del danno subito, ma costituisce la somma approssimata per difetto del costo dei biglietti (€ 634) e delle spese legali sostenute dall’incolpato nel tentativo di recuperare il credito (€ 684,97).
E’ certa, inoltre, la sussistenza del credito, atteso che pacificamente i biglietti erano (dopo l’acquisto) nella proprietà del dott. XXXXXXXXXXXX, che solo per sua comodità ne chiese il rimborso non direttamente ma tramite l’agenzia, la quale, pertanto era chiamata solo a curare gli adempimenti necessari ed a consegnare l’importo all’avente diritto. La riscossione divenne, però, problematica dopo il fallimento: al riguardo non c’è nulla da aggiungere a quanto affermato dal giudice penale e sopra riportato.
Date per accertate queste circostanze, deve prendersi atto che la successione degli eventi ricostruita dal giudice penale e sopra sintetizzata per quanto rileva ai fini del giudizio disciplinare consta della partecipazione attiva non solo del dott. XXXXXXXXXXXX, ma anche del brig. ,,,,,,,. Come rilevato dal giudice penale, tuttavia, non è verosimile che quest’ultimo adottò le sue scelte investigative senza la condiscendenza del magistrato, atteso che iniziative così palesemente irregolari non avrebbero potuto sfuggire alla attenzione di questi. L’incolpato, invece di dissociarsi e pretendere l’immediata trasmissione della querela all’Autorità giudiziaria in indirizzo previo espletamento dei soli incombenti formali di rito mediante l’iscrizione del procedimento nei registri della Procura, si associò alle iniziative del ,,,,,,,, non solo tollerandole, ma partecipando ad esse.
Il dott. XXXXXXXXXXXX, quindi, deve rispondere sul piano disciplinare non solo per l’atteggiamento direttamente tenuto nei confronti della ****, ma anche per la partecipazione al comportamento del ,,,,,,,.
La condotta in questione, considerata complessivamente oltre che nelle sue singole manifestazioni, assume un grave disvalore deontologico. Non avrebbe dovuto il dott. XXXXXXXXXXXX ignorare il meccanismo di ricezione delle denunzie e delle querele del suo ufficio, né avrebbe dovuto tollerare che a distanza di 15 giorni dalla presentazione della sua denunzia-querela un ufficiale di p.g. palesemente incompetente svolgesse indagini senza aver ricevuto delega alcuna dal pubblico ministero di altro ufficio che, secondo la intestazione da lui stesso data all’istanza di punizione, avrebbe dovuto essere investito del processo.
Nonostante queste evidenti irregolarità processuali e il personale interesse vantato nella vicenda l’incolpato partecipò all’attività processuale compiuta dal ,,,,,,, il 31.7.03, non solo recandosi in sua compagnia presso il luogo di lavoro dell’indagata per procedere alla “identificazione” dell’indagata, ma prendendo posto sull’auto di servizio dell’ufficiale di p.g. in modo da dare alla stessa una immagine di personale confidenza con colui che svolgeva le indagini.
Particolarmente grave si rivelò, infine, l’atteggiamento tenuto dallo stesso incolpato nei confronti della **** nei locali della Sezione della polizia giudiziaria. Egli, che non solo era conosciuto dalla donna e che si era qualificato per sostituto Procuratore della Repubblica, nei locali dell’ufficio, non ebbe esitazione a tenere un atteggiamento particolarmente forte, alzando la voce, minacciando alla donna una condanna a pena detentiva elevata, in un contesto generale definito di intimidazione dal giudice penale; il tutto per convincere la stessa a pagargli senza ulteriori indugi la somma richiesta di € 1.300, nonostante tutte le implicazioni che potevano derivare dalla pendenza della procedura fallimentare, a lui ben nota.
Il Collegio non può non rilevare la gravità di tale comportamento che non solo è caratterizzato dall’utilizzo a fini personali della struttura giudiziaria, ma che denota violazione del principio basilare della terzietà che deve sempre informare la condotta di ogni magistrato. L’incolpato ha violato tale principio dapprima strumentalizzando il suo rapporto con la polizia giudiziaria e successivamente utilizzando il prestigio della funzione istituzionale ricoperta nonché la sua stessa immagine professionale per perseguire l’obiettivo di carattere esclusivamente privato di ottenere il sollecito adempimento del suo credito.
Per questi motivi il Collegio ritiene di dover affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato e, in ragione della gravità del comportamento tenuto, ritiene congruo irrogargli la sanzione della perdita dell’anzianità per mesi due.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visto l’art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511,

dichiara

il dott. XXX XXXXXXXXXXXX responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare della perdita di anzianità di mesi due.
Roma, 17 febbraio 2006


L’Estensore
(Giovanni Mammone)

Il Presidente
(Virginio Rognoni)


Share