Proc. n. 31/2006 R.G. - Sentenza del 9.2.2007 – Presidente Mancino – Estensore Carrelli Palombi.
Doveri del magistrato – Inattività processuale nelle funzioni di G.I.P. – Effetto: prescrizione del reato – Nuova disciplina dettata in materia di diligenza e operosità dal D. L.vo n.109/2006 – Qualificazione necessaria del ritardo come reiterato e ingiustificato - Illecito disciplinare - Insussistenza.
Al fine di valutare la configurabilità di un illecito disciplinare nella condotta di inattività processuale posta in essere dal magistrato anche in epoca previgente al D. Lg.vo n 109/2006, valgono i criteri dettati dall’art. 2 comma primo, lett. q) che qualifica il ritardo come “reiterato, grave ed ingiustificato nel compimento di atti relativi all’esercizio delle funzioni” (da intendersi applicabile nel caso in esame in quanto più favorevole rispetto al previgente art.18 R.D.L. n. 511/1946 ex art. 32bis D.Lg.vo n. 109/2006),
Di conseguenza va esclusa la rilevanza disciplinare dell’inattività posta in essere dal g.i.p. che abbia omesso di (ri)fissare la data dell’udienza preliminare di un procedimento penale, a seguito di retrocessione di fase conseguente a declaratoria di nullità operata in sede dibattimentale, limitandosi a richiedere la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica dopo circa ventitre mesi, senza poi svolgere altra attività per i successivi diciannove mesi.
Tanto sia perché trattasi di ritardo non”reiterato”, sia in presenza della giustificazione relativa all’effettivo reperimento in cancelleria del fascicolo solo circa trenta mesi dopo la richiesta.
i n c o l p a t o
della violazione dell’art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per aver gravemente mancato ai propri doveri di diligenza ed operosità, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato.
In particolare, nella sua qualità di magistrato addetto alle funzioni di GIP del Tribunale di °°°°°°°°°, malgrado avesse ricevuto in assegnazione in data 28.4.1999 il fascicolo relativo al procedimento a carico di ……….. relativo a reati commessi durante la ricostruzione del Comune di ……. – fascicolo che era già pervenuto una prima volta alla fase dibattimentale ma che aveva visto dichiarata la nullità dell’udienza preliminare con retrocessione del procedimento a tale fase – ometteva di adottare alcuna iniziativa tesa alla fissazione della data della nuova udienza preliminare limitandosi (dopo quasi due anni) in data 12.3.2001 a richiedere alla locale Procura della Repubblica il fascicolo di ufficio ed omettendo per i successivi 19 mesi, fino alla data del 9.10.2002 in cui prendeva possesso presso altro ufficio, di adottare alcun altra iniziativa di guisa che una volta celebrata ad opera del successivo GIP l’udienza preliminare tutti i reati dovevano venire dichiarati prescritti.
1. Svolgimento del procedimento
In data 10.3.2006 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione esercitava l’azione disciplinare nei confronti del dott. XXXXXX, consigliere della Corte d’Appello di …….., per la violazione dell’art. 18 R.D.L. 31.5.1946, n. 511 come meglio illustrato nel capo di incolpazione sopra riportato. Con decreto del 5.4.2006, ritualmente comunicato all’incolpato, veniva fissata per il 22.9.2006 l’udienza di discussione orale, udienza poi rinviata al 9.2.2007 per impedimento del difensore dell’incolpato.
Al dibattimento, svoltosi in presenza dell’incolpato, il Procuratore Generale chiedeva l’applicazione della sanzione disciplinare della censura; il difensore dell’incolpato chiedeva l’assoluzione del suo assistito da tutti i fatti contestati, per essere esclusi gli addebiti.
2. La ricostruzione dei fatti.
I fatti che hanno dato origine al presente giudizio disciplinare, alla luce delle sopra riportate risultanze dell’istruttoria dibattimentale e della documentazione acquisita agli atti del fascicolo, possono essere riassunti nei termini che seguono.
L’iniziativa disciplinare intrapresa dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione nei confronti del dott. XXXXXX è scaturita da un esposto indirizzato da °°°°. al C.S.M. nell’ambito del quale lo stesso denunciava, sulla base anche di notizie apparse sulla stampa locale di °°°°°°°°°, presunte irregolarità nell’ambito di un processo penale a carico di n. 26 imputati per fatti concernenti la ricostruzione del Comune di ----, processo conclusosi con il proscioglimento di tutti gli imputati per intervenuta prescrizione dei reati contestati. In seguito alla trasmissione dell’esposto al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione venivano attivate indagini preliminari consistite nell’acquisizione di documenti e nell’assunzione di informazioni presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di °°°°°°°°°, all’esito delle quali si accertava quanto segue:
in data 12.6.1996 veniva depositata presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di °°°°°°°°° la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di YYYY ed altri 38 imputati per i reati di cui agli artt. 416, 81 cpv., 110, 479, 323 cpv., 640 bis c.p.
Si trattava di un procedimento comprendente ben 73 faldoni di atti processuali e copiosa documentazione sequestrata. Il procedimento veniva assegnato al dott. §§§§§§, il quale in data 20.6.1996 fissava per il giorno 30.10.1996 l’udienza preliminare. La trattazione del processo subiva vari rinvii; quindi in data del 21.7.1998 l’udienza preliminare si concludeva con l’emissione di una sentenza di proscioglimento nei confronti di alcuni imputati e limitatamente ad alcuni capi di imputazione, alcuni dei quali risultavano già prescritti al momento del deposito in cancelleria della richiesta di rinvio a giudizio, e con l’emissione del decreto che dispone il giudizio relativamente alle rimanenti imputazioni. All’udienza del 27.4.1999 il Tribunale penale di °°°°°°°°°, II sezione, dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata partecipazione del P.M. all’udienza preliminare tenutasi il 21.7.1998, disponendo la regressione del procedimento nella fase dell’udienza preliminare.
Il procedimento, quindi, veniva assegnato dal dirigente ad un altro giudice individuato nella persona del dott. XXXXXX, attuale incolpato.
Quest’ultimo solo in data 12.3.2001 richiedeva alla Procura della Repubblica il fascicolo, ai sensi dell’art. 433 c.p.p., per la fissazione della nuova udienza preliminare.
Quindi, senza avere svolto nel frattempo alcuna attività processuale, il dott. XXXXXX, in data 8.10.2002, veniva trasferito a domanda presso la Corte d’appello di ……..
Il nuovo giudice, assegnatario del procedimento in questione, dott. ******* (il quale aveva preso possesso nell’ufficio in data 10.2.2003) affermava di avere rinvenuto casualmente solo in data 12.9.2003 il fascicolo per il dibattimento; non risultava invece ancora trasmesso da parte della Procura il fascicolo del P.M. indispensabile per procedere alla fissazione dell’udienza preliminare; il dott. ******* inoltrava, quindi, in data 12.9.2003 apposita richiesta alla Procura della Repubblica, alla quale veniva data risposta nel senso che il fascicolo era già in possesso della cancelleria del giudice per l’udienza preliminare.
Ed effettivamente il fascicolo veniva rinvenuto dal personale di cancelleria e messo a disposizione del giudice solo in data 23.9.2003. Conseguentemente il dott. ******* fissava la nuova udienza preliminare per il 4.2.2004, udienza poi rinviata al 7.7.2004 per omessa notifica del decreto ad alcuni imputati, udienza ancora rinviata per analogo motivo al 15.12.2004.
In tale data il procedimento si concludeva con l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati per essere la maggior parte dei reati contestati estinti per prescrizione; limitatamente ad alcune imputazione (capi h ed i) gli imputati venivano prosciolti, perché il fatto non sussiste.
Al dott. XXXXXX, sulla base della relazione dell’Ispettorato Generale, veniva addebitata l’assoluta assenza di attività processuale nel periodo che va dal 28.4.1999, data in cui il Tribunale, dichiarando la nullità dell’udienza preliminare, restituiva gli atti al G.U.P., al 12.3.2001, data in cui l’incolpato chiedeva alla Procura la trasmissione del fascicolo.
3. La contestazione e la vigenza del D. Lgs. 109/2006.
Occorre in via preliminare stabilire quale sia la normativa applicabile al presente procedimento.
Il R.D.Lgs 31 maggio 1946, n. 511 (che va sotto il nome di Legge sulle Guarentigia della Magistratura) trattava la responsabilità disciplinare nell’art. 18 il quale prevedendo con assoluta genericità la figura dell’illecito (il Magistrato che manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio o fuori una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che compromette il prestigio dell’ordine giudiziario è soggetto a sanzioni disciplinari) attribuiva al Giudice disciplinare il potere di individuare le condotte sanzionabili.
Ed in forza di tale articolo il comportamento tenuto dal Dott. XXXXXX è stato ritenuto deontologicamente scorretto, in quanto commesso in violazione dei doveri di diligenza ed operosità, come tale lesivo del prestigio dell’ordine giudiziario e di conseguenza meritevole di sanzione disciplinare.
Il legislatore, in applicazione del principio di legalità, ha ritenuto di procedere alla elaborazione di fattispecie paradigmatiche che esplicitamente identificassero i doveri la cui violazione configurasse illeciti disciplinari, introducendo altresì una clausola di chiusura in base alla quale costituisce illecito disciplinare ogni altro comportamento non espressamente previsto che sia tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza (art. 3 1° lett. l D. Lgs. 109/2006). In tale direzione con il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 sono stati elencati all’art. 1 i doveri del Magistrato e ai n. 2 e 3 di detta norma i comportamenti integranti la violazione di quei doveri, oltre naturalmente alle numerose e specifiche ipotesi di illeciti disciplinari previste dall’art. 2 ( commessi nell’esercizio delle funzioni) e dall’art. 3 ( commessi fuori dell’esercizio delle funzioni ).
Secondo il sopramenzionato decreto legislativo il comportamento contestato al Dott. XXXXXX potrebbe apparire astrattamente sussumibile sotto l’ipotesi prevista alla lettera q di cui all’art. 2 (che prevede il reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento di atti relativi all’esercizio delle funzioni) o nella norma di chiusura sopra menzionata.
Detta ultima norma – art. 3 1°co. lett. l - è stata abrogata dalla L. 269/2006. Ed un attenta analisi dei fatti contestati all’incolpato consente di escludere anche l’integrazione della violazione dell’art. 2 1°co. lett. q sopra citata.
Difatti il comportamento omissivo ascritto al magistrato incolpato non è stato mai reiterato, ma si è concretizzato in un limitato lasso di tempo, compatibile con i carichi di lavoro di un ufficio giudiziario particolarmente oberato come quello di °°°°°°°°°, durante il quale non sono state svolte attività processuali.
Del resto gli atti acquisiti hanno consentito di accertare che il fascicolo del P.M., indispensabile per la fissazione dell’udienza preliminare, è stato reso disponibile al nuovo Giudice per l’udienza preliminare subentrato al dott. XXXXXX solo in data 23.9.2003 e tale circostanza consente di escludere la sussistenza dell’ulteriore requisito richiesto dalla citata disposizione per l’integrazione dell’illecito disciplinare consistente nella mancanza di giustificazioni alla base del ritardato compimento di attività processuali.
Non da ultimo deve osservarsi che i fatti oggetto del procedimento penale in questione, molto risalenti nel tempo, difficilmente avrebbero potuto raggiungere la soglia del dibattimento di primo grado prima dell’intervento della prescrizione anche in presenza di una più sollecita attività di fissazione dell’udienza preliminare da parte del dott. XXXXXX.
Premesso questo excursus in fatto ed in diritto, occorre decidere quale di queste norme è applicabile all’incolpazione contestata al dott. XXXXXX.
A tal fine occorre ricorrere alla disposizione transitoria di cui all’art. 32 bis D. Lgs. 109/2006. Secondo la stessa per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli art. 17, 18, 19, 20, 21,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 31.5.1946,n. 511.
In virtù di tale disposizione all’incolpazione ascritta al al Dott. XXXXXX potrebbe applicarsi l’art. 18 solo se più favorevole. Il che non è, atteso che il D. Lgs. 109/2006, così come modificato dalla L. 206/2006, non prevede che il fatto attribuito al dott. XXXXXX costituisca illecito disciplinare.
P. Q .M.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18 e 19 del D.Lvo. 23.2.2006 n. 109
assolve
il dott. XXXXXX, perché il fatto non è previsto dalla legge come illecito disciplinare.
Roma, 9 febbraio 2007
Il Relatore ed Estensore Il Presidente
(Roberto Maria Carrelli Palombi Di Montrone) (Nicola Mancino)