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Proc. n. 87/2005 R.G. – Sentenza del 29.1.2007 – Presidente Mancino – Estensore Pepino.
Doveri del magistrato – Condotta posta in essere fuori dell’esercizio delle funzioni – Richiesta di intervento dei Carabinieri per doglianza relativa ad accadimento non riconducibile all’esercizio di attività giudiziaria – Reclamo per il servizio in un ristorante di pesce non ritenuto fresco – Utilizzazione indebita della qualifica di magistrato - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non costituisce condotta di rilevanza disciplinare quella posta in essere dal magistrato al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni che, quale avventore di un ristorante, richiede ed ottiene l’intervento delle forze dell’ordine per far rilevare un disservizio (nella specie gli era stato servito del pesce non ritenuto fresco).
Trattasi di comportamento consentito a qualsiasi cittadino, e quindi anche al magistrato che si qualifichi come tale, e che non determina un abuso delle funzioni ove non preordinato (come nella fattispecie) al godimento di un trattamento privilegiato correlato alla qualifica professionale rivestita (non potendosi ritenere tale il mancato pagamento del conto).

 

i n c o l p a t o

della violazione dell’art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per aver gravemente mancato ai propri doveri, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato e compromettendo, altresì, il prestigio delle funzioni esercitate nonché quello dell’intero Ordine Giudiziario.
E’ infatti risultato che il predetto, dopo aver consumato una cena a base di pesce presso il ristorante °°°°°°°°, non ha esitato – ritenendosi insoddisfatto della qualità dei cibi – a prendere contatto telefonico con il locale Comando dei Carabinieri qualificandosi come “magistrato in servizio presso il Tribunale di °°°°°°°° ed ottenendo, in “pochi minuti”, l’invio di una “pattuglia automontata” (cfr. verbale di audizione del magistrato redatto presso il Tribunale di °°°°°°°°), la quale dunque a tutti gli effetti intervenne – in relazione ad una banale questione di fragranza dei cibi serviti presso un ristorante di zona – “a seguito di segnalazione di un giudice”, secondo quanto rilevato dagli operanti, nell’immediatezza dei fatti, nel testo del verbale da essi redatto in occasione del sequestro di 5 Kg. di prodotti ittici rinvenuti all’interno del locale.
Tale condotta appare disciplinarmente rilevante sotto il profilo dell’abuso della propria qualità di magistrato, posto che “nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali” e, comunque, “non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi” (cfr. rispettivamente, artt. 2 e 10 del “codice etico dei magistrati”).
Il dott. XXXXXXX ha, invece, conseguito – per una trascurabile questione di principio (le successive indagini organolettiche e qualitative avevano consentito di appurare che il prodotto ittico consumato era “stantio… ma sicuramente commestibile” e che comunque non aveva subito processi di congelazione) – l’immediato intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto, in sua presenza, al sequestro di tutti i prodotti ittici conservati all’interno del ristorante, dal quale, peraltro, il magistrato, in violazione di regole anche minime di correttezza, si è congedato senza pagare.

1. La sera del 21 marzo 2004 il dottor XXXXXXX, giudice del Tribunale di °°°°°°°, si recò a cena, unitamente alla moglie, presso il ristorante "……." di °°°°°°. Insoddisfatto della qualità del pesce servitogli, il dottor XXXXXXX, se ne lamentò dapprima con il titolare del ristorante e chiese poi telefonicamente, esternando la propria qualifica di magistrato, l'intervento di personale del locale Comando dei Carabinieri che si recò in loco e, ottenuta altresì la presenza e la collaborazione tecnica di un veterinario dell'Asl territorialmente competente, provvide al sequestro di cinque chilogrammi di pesce, rinvenuto nel locale, ritenuto «stantio» ancorché «sicuramente commestibile».
Investito della vicenda con esposto (denominato «atto di querela») del titolare del ristorante, YYYYYY (datato 30 marzo 2004 e pervenuto il successivo 14 aprile) e con segnalazione 8 maggio 2004 del presidente della Corte d'appello di °°°°, il Ministro della giustizia ha promosso l'azione disciplinare per l'illecito riportato in epigrafe, chiedendo al Procuratore generale della Cassazione, con nota 6 aprile 2005, di attivare la conseguente procedura.
In sede di interrogatorio 30 giugno 2005 avanti al Procuratore generale, il dottor XXXXXXX ha prodotto memoria a cui si è integralmente riportato. In detta memoria l'incolpato ha, in sintesi, affermato che: a1) nell'occasione in esame gli vennero serviti, nel ristorante "………", ricci di mare e saraghi all'evidenza non freschi, che vennero per tale ragione rifiutati; a2) alle proprie rimostranze il titolare del ristorante rispose «in modo sgarbato e incivile, tenendo un atteggiamento arrogante»; a3) ciò ingenero la convinzione che «i prodotti ittici (serviti nel locale) fossero deteriorati e quindi pericolosi per la salute»; a4) di qui la decisione di chiamare, con il proprio telefono cellulare, il 112 «dicendo all'operatore chi ero e segnalando sinteticamente quanto accaduto»; a5) l'omesso pagamento della cena fu l'ovvia conseguenza della mancata consumazione del pasto e, del resto, nessuna richiesta in tal senso venne fatta dal titolare del ristorante che, dopo l'arrivo dei carabinieri, modificò il proprio atteggiamento scusandosi per l'accaduto.
All'esito dell'istruttoria il Procuratore generale ha chiesto la fissazione della discussione orale di fronte alla Sezione disciplinare.

2. Nella udienza odierna il difensore dell'incolpato ha proposto tre questioni preliminari concernenti: b1) l'estinzione del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 15, settimo comma, decreto legislativo n. 109/2006, per mancata comunicazione all’incolpato della prescritta comunicazione entro trenta giorni dall’inizio del procedimento (essendo detta comunicazione intervenuta il 18 maggio 2005 e dovendo la data di inizio del procedimento individuarsi nel 14 aprile 2005, allorché il Procuratore generale della Cassazione ne diede notizia al Consiglio superiore); b2) la nullità dell'«interrogatorio» reso dal XXXXXXX al presidente del Tribunale di °°°°°°° il 2 luglio 2004 (in sede di raccolta di informazioni, richieste dal Procuratore generale della Cassazione ai fini delle determinazioni circa l'esistenza dei presupposti per esercitare l'azione disciplinare), per mancanza di assistenza difensiva, e la conseguente nullità della «contestazione», fondata su tale interrogatorio; b3) l'inutilizzabilità dell'«atto di querela» 30 marzo 2004 prodotto da YYYY, trattandosi di atto di cui non è previsto l’inserimento nel fascicolo del dibattimento.
Avendo la Sezione riservato ogni decisione unitamente al merito, le parti hanno proceduto a interrogatorio del dottor XXXXXXX che ha sostanzialmente confermato quanto già esposto nella memoria difensiva, precisando ulteriormente di essersi qualificato, all'atto della richiesta di intervento dei carabinieri, solo a seguito di specifica richiesta del personale che ricevette la telefonata.
All'esito dell'udienza il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'assoluzione dell'incolpato, ai sensi dell'art. 3 bis decreto legislativo n. 109/2006, essendo l'addebito escluso per scarsa rilevanza del fatto. Il difensore ha chiesto l'assoluzione per essere rimasto escluso l'addebito e, in subordine, la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 15 decreto legislativo n. 109 o l'assoluzione con la formula richiesta dal Procuratore generale.

3. La prima eccezione preliminare è ictu oculi infondata, ché, anche a prescindere da ogni considerazione sulla esattezza sistematica dell'interpretazione dell'art. 15, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 109/2007 proposta dalla difesa, risulta per tabulas che i fatti dedotti (comunicazione del Procuratore generale al Consiglio superiore della magistratura e informativa dell'inizio del procedimento al dottor XXXXXXX) sono avvenuti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo che ha modificato il sistema disciplinare e in piena conformità con la normativa in allora vigente (con gli effetti che seguono in applicazione del principio generale tempus regit actum).
In accoglimento delle ulteriori istanze difensive devono, per contro, escludersi dagli atti il verbale delle dichiarazioni rese dal dottor XXXXXXX al presidente del tribunale di °°°°°°° il 2 luglio 2004 (siccome assunte senza rispetto delle garanzie difensive) e l'«atto di querela» prodotta da YYYYY (che non rientra tra gli atti di cui è consentito l'inserimento nel fascicolo del dibattimento). La esclusione dagli atti delle dichiarazioni rese, nella fase delle prime informazioni, dal dottor XXXXXXX non comporta alcuna nullità del capo di incolpazione, essendo i fatti in esso indicati risultanti in toto dall'informativa di reato 24 marzo 2004 della Stazione Carabinieri di …… allegata alla segnalazione 8 maggio 2004 del presidente della Corte d'appello di ….. inviata al Ministro della giustizia e al Procuratore generale della Cassazione.

4. Nel merito, le risultanze processuali impongono l'assoluzione dell'incolpato per insussistenza dell'addebito.
Escluso che il fatto de quo possa rientrare, come ritenuto dal Procuratore generale, nella previsione di cui all'art 3, lett. i, del decreto legislativo n. 109/2006 (non rientrando, all'evidenza, l'attività di controllo e di conciliazione dell'arma dei carabinieri, in ipotesi accusatoria condizionata nel suo regolare esercizio, tra le «funzioni costituzionalmente previste» cui detta norma si riferisce), soccorre, quanto ai residui profili di rilevanza disciplinare, la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui «la legittimazione a sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine, sia per far constare l'avvenuta commissione di illeciti sia per ricercare una bonaria composizione sulla base dei poteri conciliativi previsti dall'art. 1, secondo comma, testo unico pubblica sicurezza, spetta certamente al magistrato come a qualsiasi cittadino, e una responsabilità disciplinare di questo può ravvisarsi solo se e quando la richiesta stessa, per le particolari modalità della relativa formulazione, comporti abuso delle funzioni o si riveli diretta, esplicitamente o implicitamente, a reclamare un trattamento di privilegio correlato alla qualifica professionale rivestita e alle funzioni esercitate» (così Cass., sez. unite, n. 11717/2005 e 15181/2006). Si aggiunga che, anche secondo il codice deontologico dei magistrati (e a prescindere dalla sua non automatica trasferibilità in sede disciplinare), l'«abuso della qualità» rileva solo se finalizzato a conseguire vantaggi, benefici o privilegi nella specie insussistenti, tale non potendo ritenersi il mancato pagamento del conto in una situazione di contestazione circa il carattere «commestibile» del cibo servito (e non consumato) e non risultando esservi stata una specifica richiesta in tal senso.
Alla stregua di quanto sopra, deve ritenersi che la condotta del dottor XXXXXXX non integri la violazione contestata per difetto delle condizioni di legge.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109,
dichiara infondata l’eccezione sollevata dalla difesa di decadenza dell’azione;
dichiara inutilizzabili il verbale delle dichiarazioni rese dal dott. XXXXXXX al Presidente del Tribunale di °°°°°°° il 2.7.2004 e l’esposto querela di YYYYYY in data 30.3.2004.

Assolve

il dott. XXXXXXX dalla incolpazione contestata per essere risultati esclusi gli addebiti.

Roma, 29 Gennaio 2007


L’estensore
(Livio Pepino)

 

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