Proc. n. 73/2007 R.G. – Sentenza del 6.7.2007 - Presidente Mancino – Estensore Saponara.
Non è mai stato nostro costume commentare i provvedimenti della sezione disciplinare che riportiamo, ma questa volta non possiamo esimerci dall'esprimere la più viva preoccupazione per l'affermazione di un principio in materia probatoria che ci appare confliggere con gli ordinari e rigorosi canoni che rifuggono dagli schemi della " presunzione di conoscenza", ed in una fattispecie che sembra per di più concretare una responsabilità disciplinare del magistrato derivante dallo stato di (dis)organizzazione dell'ufficio giudiziario in cui lavora.
Doveri del magistrato – Diligenza e collaborazione nei confronti di un collega – Richiesta di informazioni al p.m. da parte della p.g. della Cassazione per determinare l’ufficio competente ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p. – Inottemperanza da parte del p.m. - Illecito disciplinare – Insussistenza.
Costituisce illecito disciplinare che concreta la violazione del dovere di collaborazione nei confronti di un collega la condotta del magistrato che, più volte richiesto dalla Procura Generale presso la Cassazione di fornire documenti utili per la determinazione della competenza ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p., ometteva per quattro mesi di rispondere alle sollecitazioni inoltrate in tal senso al suo ufficio di Procura, dovendosi ritenere il magistrato a conoscenza di tali richieste – pur in assenza di un riscontro in equivoco di personale ricezione delle medesime – in ragione della struttura organizzativa (sia con riferimento al personale addetto che ai mezzi disponibili) dell’ufficio di appartenenza.
Costituisce illecito disciplinare che concreta la violazione del dovere di collaborazione nei confronti di un collega la condotta del magistrato che, più volte richiesto dalla Procura Generale presso la Cassazione di fornire documenti utili per la determinazione della competenza ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p., ometteva per quattro mesi di rispondere alle sollecitazioni inoltrate in tal senso al suo ufficio di Procura, dovendosi ritenere il magistrato a conoscenza di tali richieste – pur in assenza di un riscontro in equivoco di personale ricezione delle medesime – in ragione della struttura organizzativa (sia con riferimento al personale addetto che ai mezzi disponibili) dell’ufficio di appartenenza.
Proc. n. 73/2007 R.G. – Sentenza del 6.7.2007 - Presidente Mancino – Estensore Saponara.
Doveri del magistrato – Diligenza e collaborazione nei confronti di un collega – Richiesta di informazioni al p.m. da parte della p.g. della Cassazione per determinare l’ufficio competente ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p. – Inottemperanza da parte del p.m. - Illecito disciplinare – Insussistenza.
Costituisce illecito disciplinare che concreta la violazione del dovere di collaborazione nei confronti di un collega la condotta del magistrato che, più volte richiesto dalla Procura Generale presso la Cassazione di fornire documenti utili per la determinazione della competenza ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p., ometteva per quattro mesi di rispondere alle sollecitazioni inoltrate in tal senso al suo ufficio di Procura, dovendosi ritenere il magistrato a conoscenza di tali richieste – pur in assenza di un riscontro in equivoco di personale ricezione delle medesime – in ragione della struttura organizzativa (sia con riferimento al personale addetto che ai mezzi disponibili) dell’ufficio di appartenenza.
i n c o l p a t o
della violazione dei doveri di diligenza, di leale doverosa collaborazione, di correttezza e di rispetto del ruolo istituzionale nei confronti di un suo collega, ( artt. 1 e 2 lett. d) D. L.vo 23.2.06 n. 109 ) per avere, nonostante formali richieste e solleciti all’adempimento, totalmente omesso di dare riscontro alle note con cui il Sost. Proc. Generale della Corte di Cassazione chiedeva la trasmissione di copia degli atti necessari per le determinazioni di sua competenza ex art. 54 quater c.p.p. ( richieste tramite fax dell’1.3.06, del 6.3.06 e del 19.6.06, e solleciti telefonici vari, tra cui quelli alla segretaria …. del 5.3.06 ed 20.4.06 ), sì che, dopo quattro mesi di inutili richieste, il detto Sostituto si vedeva costretto ad emettere il suo non più dilazionabile provvedimento determinativo di competenza sulla base dei soli elementi indicati dall’istante.
Con il precisato comportamento – di cui veniva fatta espressa menzione nell’adottato provvedimento onde sottolineare che le determinazioni erano fondate sulle sole prospettazioni di parte – il Dott. ***** si rendeva immeritevole di fiducia e di considerazione, con menomazione anche del prestigio dell’Ordine Giudiziario.
Svolgimento del procedimento
1)-Con nota del 3 luglio 2006 diretta al Procuratore Generale della Cassazione, il Dott. XXXX Sostituto Procuratore Generale presso detta Corte, lamentava che:
assegnatario per la decisione di un’istanza ex art. 54 quarter c.p.p. di trasmissione degli atti ad un diverso Pubblico Ministero ( da quello di .......... a quello di …) aveva tentato, invano, di ricevere, dal P.M. di .........., Dott. *****, copia degli atti necessari per decidere sull’istanza.
Dopo infruttuosi tentativi di parlare con il Dott. ***** riusciva a parlare, il 15.5.06, con il Procuratore Capo della Repubblica Dott. °°°°°, che nonostante le ampie assicurazioni fornitegli e nonostante la richiesta rinnovatagli per fax, nulla gli aveva fatto pervenire.
2)-Con nota del 13.X.2006 il Procuratore Generale procedeva ad azione disciplinare contestando le violazioni di cui al capo di incolpazione sia al Dott. ***** sia al Dott. °°°°°.
A seguito di notifica dello stesso, il Dott. Emilio °°°°° ed il Dott. ***** così si difendevano davanti il Sost. Proc. Gen. Dott. §§§§.
Dott. °°°°°: della questione aveva appreso solo in occasione della telefonata del 15 maggio, intervenuta all’indomani dei funerali della giovane figlia del collega ***** la cui morte aveva provocato grave commozione nell’ambiente giudiziario di ...........
In quanto al fax inviatogli il 19 giugno chiariva che il numero del fax era quello della segreteria generale e non quello personale. Di qui il disguido.
Il Dott. ***** escludeva la volontarietà del mancato riscontro alle richieste del Dott. XXXXX attribuendo il disguido alla circostanza che il fax non era quello personale e che, comunque, trattandosi di un vecchio apparecchio, aveva creato qualche problema di funzionalità.
Accennava anche alla malattia ed alla perdita della figlia minorenne.
Venivano interrogate dal Sost. Proc. Generale le signore X, Y e Z., le cui testimonianze integralmente si trascrivono.
X:
“ A.D.R.: Sono addetta alla Segreteria Penale della Procura Generale della Cassazione e nella qualità curo, tra l’altro, i contrasti ex art. 54 quater c.p.p.. Ricordo che alcuni mesi addietro, su richiesta del Cons. XXXXX, richiesi alla Procura di .........., come di norma, gli atti occorrenti per la definizione di un procedimento del quale il detto magistrato era investito. Dagli appunti in mio possesso, annotati sul foglietto ( che conservo e mostro alla V.S. ), oltre che dal controllo dei fax in atti che V.S. mi consente, risulta che io mi rivolsi alla Procura di ..........: in data 1 marzo 2006, con la spedizione di un primo fax indirizzato al n. -------, di cui ero già in possesso e che normalmente utilizzo per le comunicazioni con quell’ufficio; in data 6 aprile 2006, mediante una telefonata che feci alla segretaria ( da me sicuramente ritenuta tale perché passatami dal centralino dell’ufficio di .......... e di cui però non ho annotato il nome ) del sostituto procuratore titolare del processo: dott. *****. All’esito di tale colloquio, che ricordo essere stato preceduto ( benché non l’abbia annotata nel citato foglietto ) da una telefonata del precedente giorno 5 aprile alla stessa segretaria, rinnovai la spedizione del fax già inoltrato il primo marzo, questa volta indirizzandolo al numero della segreteria dello stesso dott. *****, fornitomi dalla menzionata mia interlocutrice. Infine, poiché non avevamo ricevuto alcuna risposta, in data 20 aprile 2006, ritelefonai alla stessa segretaria del dott. ***** sollecitandola, ancora una volta, alla trasmissione degli atti. Nell’occasione, la mia interlocutrice mi assicurò che la richiesta era stata recapitata al dott. *****, che l’aveva sul tavolo insieme alla posta.
Oltre alle telefonate ed ai fax da me inviati ( utilizzando ovviamente le linee dell’ufficio ), mi risulta che il Cons. XXXXX, da me costantemente informato al riguardo, aveva egli stesso tentato di mettersi in contatto – senza esito – col sostituto procuratore dott. *****, tanto che, infine, aveva parlato col Procuratore °°°°° in data 15.5.06, come da annotazione autografa da lui apposta sul foglietto di cui ho parlato. Infine, in data 19.6.2006, è stato spedito altro fax direttamente al Dott. °°°°°. L’ufficio acquisisce sotto 1 del presente verbale, il foglietto prodotto dalla Sig.ra X”.
Y:
“ Sono addetta alla Segreteria del Sost. Proc. della Repubblica di .........., dott. ***** e, come tale, sono io che curo la ricezione della posta diretta al citato magistrato, provvedendo quindi a recapitargliela. Non ho ricordo della vicenda su cui V.S. mi interroga: in particolare non ricordo di aver parlato con una segretaria della Procura Generale della Corte di Cassazione che mi avrebbe sollecitato l’invio di atti concernenti un procedimento in carico al dott. *****. Pur non avendo specifico ricordo della vicenda, posso tuttavia dire che ordinariamente, quando ricevo una qualsiasi documentazione diretta al dott. *****, provvedo sollecitamente a recapitargliela.
Debbo quindi ritenere che alla stessa maniera mi sarò comportata in relazione alle richieste contenute nei fax che V.S. mi mostra in consultazione ( l’Ufficio dà atto di aver fatto visionare alla teste i fax contenuti nel fascicolo …. in atti ).
D.R.: Io lavoro nella stanza di Segreteria attigua all’Ufficio del dott. *****. Nella stessa stanza, con me, lavora un maresciallo della Guardia di Finanza il quale, però, non cura il recapito della posta di cui ho detto e che ribadisco essere soltanto di mia competenza. In altra stanza lavora la sig.ra Z, pur ella addetta alla Segreteria del dott. ***** ma estranea alle menzionate mie incombenze concernenti la posta”.
Z:
“ Pur essendo addetta insieme alla sig.ra Y ( e in sottordine a lei ) alla Segreteria del dott. *****, fisicamente sono collocata in altra stanza, lontana dall’Ufficio del magistrato. Non sono io a curare il recapito della posta indirizzata a quest’ultimo. A ciò provvede la sig.ra Y. Anche per questo non ho nozione alcuna della vicenda su cui V.S. mi interroga.
3)-Con nota del 14.2.2007 il Dott. ------ Sost. Proc. Gen., a seguito della istruttoria di cui innanzi, chiedeva il rinvio a giudizio del Dott. ***** e non farsi luogo a dibattimento per il Dott. °°°°° con la motivazione che si trascrive: “ Ciò posto, ritiene il P.G. che i rassegnati esiti dell’istruttoria inducano ad una valutazione differenziata della posizione degli incolpati, suggerendo il non luogo a procedere nei confronti del Dott. °°°°°.
Quest’ultimo, infatti, che nella vicenda è stato coinvolto soltanto attraverso la telefonata fattagli dal Dott. XXXXX in data 15.5.06, ha evidenziato (f.32) che proprio in tale giorno si era verificata una tragica circostanza: la morte della figlia quattordicenne del Sostituto Procuratore Dott. *****.
In una così tragica congiuntura, dunque, era fatale che la telefonata fatta dal Dott. XXXXX dovesse “passare in secondo piano”.
Comunque il Dott. ***** (f. 37) , pur declinando ogni assenza di ricordi, sul piano della mera ricostruzione logica si è detto propenso a credere che il Procuratore °°°°° abbia potuto, ad un certo punto, informarlo della telefonata ricevuta: ciò perché il Procuratore, per sua formazione, è particolarmente attento ai rapporti istituzionali”.
E questa situazione di incertezza determinava la richiesta di non luogo a procedere. Richiesta che la Sezione Disciplinare accoglieva in data 20 aprile 2007.
- In quanto al Dott. ***** il Sost. Proc. Gen. chiedeva fissarsi udienza per la discussione orale.
4)-Con nota del 19.2.07 il Sost. Proc. Generale comunicava sia al Procuratore Generale sia al dott. *****, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 23.2.06 n. 109, d’aver richiesto al Presidente della Sezione Disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale del dibattimento: che veniva fissata per il 6 luglio 2007.
Con scritto del 25 giugno il difensore eccepiva la nullità del decreto di citazione a giudizio essendo stata omessa la comunicazione all’incolpato dell’avviso di conclusione delle indagini di cui agli art. 415 bis e 416, applicabile al presente procedimento in virtù del richiamo effettuato dall’art. 18 co. 4 del D. L.vo 23.2.2006 n. 109 e chiedeva l’ammissione dei testi +++++, consulente tecnico della difesa circa il funzionamento del servizio fax.
5)-All’udienza odierna è comparso il Dott. ***** assistito dal Dott. >>>.
Il difensore ha prodotto memoria difensiva e consulenza tecnica a firma ++++ ( Studio di Consulenza Informatica, ..........) ed ha illustrato l’eccezione di nullità del decreto di cui all’istanza 25 giugno.
La Sezione, ritiratasi in camera di Consiglio, ne è uscita respingendo l’eccezione.
Su accordo delle parti si è rinunziato all’audizione dei testi.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’affermazione della responsabilità del Dott. ***** e l’irrogazione allo stesso della sanzione della censura.
Il Difensore ha illustrato gli argomenti già trattati nella memoria difensiva ed ha richiesto l’assoluzione del Dott. ***** per esclusione degli addebiti.
Motivi della decisione
A)-L’eccezione preliminare di nullità del decreto di citazione e degli atti successivi per non essere stati applicati gli art. 415 bis e 416 è infondata e, pertanto, non accoglibile.
Il Decreto Legislativo 23.2.2006 n. 109 prevede la comunicazione al P.G. ed all’incolpato dell’avviso di conclusione delle indagini e la Procura Generale vi ha ottemperato con nota del 25.2.07.
Né la mancata applicazione degli artt. 415 bis e 416 può avere leso i diritti della difesa: che ha avuto tutto il tempo per organizzare e quindi supportare con documenti e consulenza la linea difensiva.
E, nel caso concreto, anche se la consulenza e la memoria difensiva fossero state depositate a seguito dell’avviso di cui all’art. 415 bis non si sarebbe certamente evitato il rinvio a giudizio. Prova ne sia l’affermazione della responsabilità ritenuta dalla Sezione nonostante che quelle produzioni ed argomentazioni siano stati accuratamente esaminati in questa sede.
D’altronde l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale al procedimento disciplinare deve rispondere ad una ratio precisa: quella di garantire all’incolpato il diritto di difesa: il più pieno e completo.
Come in questo caso in cui, peraltro, l’incolpato è stato interrogato in istruttoria ed ha potuto già svolgere la sua difesa.
E l’art. 17 del D. Lgs. 23.2.06 n. 109 nell’avvertire molto tempo prima dell’udienza dell’emanando decreto a giudizio ha messo l’incolpato nella condizione di difendersi al meglio: integrando quanto già esposto in sede di interrogatorio.
B)-Nel merito, la Sezione Disciplinare ritiene di accogliere le richieste del Procuratore Generale: essendo le stesse fondate su documenti, testimonianze ed argomenti logici. Tutti convincenti al di là di ogni ragionevole dubbio.
Né le argomentazioni svolte a supporto della radicale contestazione di tutti gli elementi oggettivi dell’accusa sono riuscite a convincere dell’assenza di responsabilità del Dott. *****. Il quale contesta in toto l’accusa negando ogni sua conoscenza di una situazione che si è protratta per oltre 4 mesi e che ha impegnato non solo i fax ma anche linee telefoniche, testimoni qualificati (Avvocati, Procuratore Generale e Cancellieri ) e che comunque doveva essere conosciuta e decisa dal Dott. ***** a norma dell’art. 54 quater c.p.p..
Il Dott. *****, nella sua difesa ad oltranza, ha cercato di minimizzare il fatto dicendo che la vicenda in questione poteva essere sfuggita atteso che il suo ufficio era impegnato in questioni molto importanti quali ad esempio la questione relativa all’On. ^^^^.
Ed anche la questione di cui ci occupiamo poteva essere importante per il “””””” e pertanto non poteva essere ignorata.
C)-Per meglio comprendere l’incolpazione contestata al Dott. ***** e la decisione circa la sua fondatezza, occorre inquadrarla nella vicenda processuale da cui è originata e precisamente:
- In data 26 e 28 gennaio 2006 l’avv. ….., difensore di “”””””, con raccomandata faceva istanza al P.M. Dott. ***** ( titolare del processo ) ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p. perché inviasse gli atti del procedimento a carico di “””””””” alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di …., competente per territorio.
- In data 14 febbraio, atteso il silenzio del Dott. ***** ( che avrebbe dovuto decidere entro 10 giorni) l’avv. ….. presentava istanza al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ( e ciò entro i successivi dieci giorni ) perché determinasse, con decreto, quale ufficio del Pubblico Ministero dovesse procedere. Il Procuratore Generale avrebbe dovuto decidere entro 20 giorni dalla conoscenza della domanda ( e cioè entro l’8 marzo ).
Di qui la doverosa insistenza del Procuratore Generale nel richiedere gli atti.
E la mancata evasione a detta richiesta ha creato problemi al regolare svolgimento della procedura ed all’immagine professionale del P.G. il quale ha dovuto decidere solo in base agli elementi forniti dalla difesa.
Perché non si sia provveduto da parte del Dott. ***** prima sull’istanza della difesa e poi sulla richiesta del P.G., non si riesce davvero a comprendere. Anche perché l’istanza dell’avvocato era stata inviata con raccomandata e non per fax che poi si è assunto non funzionante.
D)-La difesa ha contestato la legittimità dell’uso del fax nelle comunicazioni tra gli Uffici e, nel ribadire l’assoluta ignoranza da parte del Dott. ***** della richiesta del Sostituto Procuratore Generale Dott. XXXXX, ha sostenuto che comunque la Procura Generale non ha adempiuto all’onere di provare la conoscenza da parte del ***** di quella richiesta.
Onere cui non si sarebbe adempiuto atteso che:
- il fax non funzionava,
- le testimonianze non sono attendibili,
- il Procuratore della Repubblica Dott. °°°°° non gli avrebbe riferito né della telefonata ricevuta il 15 maggio né gli avrebbe rammostrato il fax- diffida del 19 giugno.
Queste argomentazioni difensive sono prive di pregio e destano allarme sul modo in cui gli uffici della Procura della Repubblica di .......... amministrano la Giustizia. Tenendo conto, peraltro, che non si tratta di una grandissima Procura, contando solo 30 sostituti.
E in un momento in cui le comunicazioni e le notifiche si fanno attraverso fax, e-mail e sms è inverosimile che il fax della Procura di .......... non garantisca l’attendibilità delle comunicazioni ed è anche grave ed inverosimile che la segreteria del P.M. Dott. ***** composta da un M.llo della Finanza e due segretarie possa gestire in modo così sciatto le pratiche d’ufficio.
Si sostiene da parte della difesa che dalle prime pagine dei fax di cui c’è prova, non è dato dedurre l’oggetto della richiesta.
Ad avviso della Sezione, la testimonianza della Dott.ssa X può integrare, anche da sola, la prova che l’ufficio del Dott. ***** era stato posto a conoscenza della richiesta del P.G..
Detta testimonianza è articolata e riscontrata. Addirittura la X ha allegato gli appunti relativi al giorno in cui sarebbero state effettuate le telefonate, nonché ai numeri di telefono usati.
E la testimonianza della signora Z ne è conferma indiretta allorché dice che la signora Y è addetta a curare la posta del Dott. *****. Il che fa presumere che anche la posta indirizzata al centralino venga smistata e curata da lei.
C’è poi la testimonianza del Dott. °°°°° il quale, raggiunto telefonicamente, il 15 maggio 2006, dal Dott. XXXXX non ricorda con esattezza di averlo riferito al Dott. *****.
Anche perché la telefonata era intervenuta in un giorno in cui il Dott. ***** aveva subito un grave lutto.
Orbene la Sezione esprime grande comprensione per detto lutto ma esprime incredulità che il Dott. °°°°°, interessato dal P.G. e responsabile della Procura di .......... non abbia ritenuto di riferirla, nei giorni successivi al funerale, al Dott. *****. Anche perché questi ha tenuto a sottolineare la sensibilità istituzionale del Dott. °°°°° che quindi gli imponeva di adoperarsi acchè il Dott. ***** adempisse a quanto gli imponeva l’art. 54 quater c.p.p. ed ai suoi doveri di colleganza e collaborazione con altri Magistrati e nella specie con la Procura Generale della Cassazione.
Così come è inverosimile che il Dott. °°°°°, diffidato con fax del 19.6 non abbia ritenuto di trasmettere anche questo messaggio al Dott. ***** come è altrettanto inverosimile che la segreteria della Procura della Repubblica di .........., il cui fax era funzionante non essendo stato oggetto delle consulenze +++++, non abbia trasmesso al Procuratore Capo un fax contenente un argomento molto delicato.
E)-In quanto alla corposa consulenza depositata dalla difesa in data odierna e redatta dal Sig. ++++++ si è esaminata la parte che dovrebbe supportare l’assunto difensivo dal Dott. *****.
“ Da informazioni assunte dal personale della Segreteria della S.V., lo scrivente ha appreso che si sono più volte manifestate problematiche sulla linea telefonica alla quale è connesso il telefax oggetto della consulenza. Da accertamenti espletati ed a seguito dell’intervento di un tecnico dell’assistenza autorizzata …….. si è appurato, in data 25 giugno 2007, che la linea telefonica ……… era abilitata soltanto in trasmissione e non in ricezione. Il giorno 27 giugno 2007, lo scrivente ha effettuato personalmente un accertamento sulla linea in questione, appurando che il numero chiamato risultava inesistente”.
La Sezione ritiene che dette conclusioni non siano idonee a contrastare validamente l’accusa.
Si tratta infatti di un accertamento effettuato il 25 giugno 2007, laddove i fatti contestati e quindi il mancato funzionamento del fax invocato a difesa, si riferiscono alla primavera del 2006.
Ed è inverosimile, e comunque grave, che in un Ufficio importante come la Procura di .......... ci si accorga solo dopo un anno che il fax aveva presentato problemi.
Non si trascuri inoltre che la consulenza riguarda solo il fax collegato all’utenza telefonica ……… e non anche all’altra utenza @@@@ di cui ha parlato il Procuratore Dott. °°°°°.
Comunque le linee telefoniche funzionavano e pertanto non è credibile che la segreteria del Dott. ***** non avesse mai riferito di telefonate ricevute dalla Procura Generale della Cassazione.
F)-Conseguentemente, ad avviso della Sezione è stata raggiunta la prova che il Dott. ***** fosse a conoscenza della richiesta del Sost. Proc. Gen. Dott. XXXXX.
E ci si domanda anche per quale motivo il Dott. ***** non abbia provveduto sull’istanza dell’Avv. ….. provocando così l’intervento del Dott. XXXXX.
L’illecito disciplinare contestato al Dott. ***** è quello di cui all’art. 2 lettera d che riguarda “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori.”
Si può ritenere abituale il comportamento contestato al Dott. *****?
Lo si potrebbe sostenere se si considera che il suo rifiuto di evadere le richieste del Dott. XXXXX nonché di evadere l’istanza dell’Avv. ……., si è protratto per cinque mesi. Si potrebbe però ritenere che il tutto sia da riferirsi ad una sola vicenda e quindi difetterebbe l’abitualità.
È indubitabile, comunque, che detto comportamento, anche se non abituale, è stato gravemente scorretto: sia nei confronti delle parti e del difensore che invano hanno atteso una risposta all’istanza del 25-26 gennaio sia nei confronti del Dott. XXXXX, Sostituto Procuratore generale cui ha impedito l’adempimento tempestivo e corretto dei suoi doveri d’ufficio.
Egli avrebbe dovuto provvedere entro venti giorni dall’istanza dopo aver esaminato gli atti processuali.
Laddove ha potuto provvedere solo in data 3 luglio e senza aver potuto esaminare gli atti processuali rischiando così di non decidere correttamente.
Che abbia leso il prestigio della Magistratura è fuor di dubbio.
E ciò sia nell’ambito dell’avvocatura cui, naturalmente, non sfuggono i comportamenti dei Magistrati che non prendono in esame le istanze dimostrando disattenzione e mancanza di rispetto per l’attività difensiva, sia nell’ambito giudiziario: atteso che questi comportamenti sono stati conosciuti nell’ambito dei funzionari della Procura Generale della Cassazione.
In quanto alla sanzione, l’art. 12 del D. Lgs 23.2.2006 n. 109 prevede che per i comportamenti previsti dall’art. 2 comma 1, lettera d si applica una sanzione non inferiore alla censura.
P.Q.M.
La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
visti gli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
dichiara
il dott. ***** responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare della censura.
Roma, 6.7.2007
Il Relatore ed Estensore Il Presidente
(Michele Saponara) (Nicola Mancino)
Doveri del magistrato – Diligenza e collaborazione nei confronti di un collega – Richiesta di informazioni al p.m. da parte della p.g. della Cassazione per determinare l’ufficio competente ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p. – Inottemperanza da parte del p.m. - Illecito disciplinare – Insussistenza.
Costituisce illecito disciplinare che concreta la violazione del dovere di collaborazione nei confronti di un collega la condotta del magistrato che, più volte richiesto dalla Procura Generale presso la Cassazione di fornire documenti utili per la determinazione della competenza ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p., ometteva per quattro mesi di rispondere alle sollecitazioni inoltrate in tal senso al suo ufficio di Procura, dovendosi ritenere il magistrato a conoscenza di tali richieste – pur in assenza di un riscontro in equivoco di personale ricezione delle medesime – in ragione della struttura organizzativa (sia con riferimento al personale addetto che ai mezzi disponibili) dell’ufficio di appartenenza.
i n c o l p a t o
della violazione dei doveri di diligenza, di leale doverosa collaborazione, di correttezza e di rispetto del ruolo istituzionale nei confronti di un suo collega, ( artt. 1 e 2 lett. d) D. L.vo 23.2.06 n. 109 ) per avere, nonostante formali richieste e solleciti all’adempimento, totalmente omesso di dare riscontro alle note con cui il Sost. Proc. Generale della Corte di Cassazione chiedeva la trasmissione di copia degli atti necessari per le determinazioni di sua competenza ex art. 54 quater c.p.p. ( richieste tramite fax dell’1.3.06, del 6.3.06 e del 19.6.06, e solleciti telefonici vari, tra cui quelli alla segretaria …. del 5.3.06 ed 20.4.06 ), sì che, dopo quattro mesi di inutili richieste, il detto Sostituto si vedeva costretto ad emettere il suo non più dilazionabile provvedimento determinativo di competenza sulla base dei soli elementi indicati dall’istante.
Con il precisato comportamento – di cui veniva fatta espressa menzione nell’adottato provvedimento onde sottolineare che le determinazioni erano fondate sulle sole prospettazioni di parte – il Dott. ***** si rendeva immeritevole di fiducia e di considerazione, con menomazione anche del prestigio dell’Ordine Giudiziario.
Svolgimento del procedimento
1)-Con nota del 3 luglio 2006 diretta al Procuratore Generale della Cassazione, il Dott. XXXX Sostituto Procuratore Generale presso detta Corte, lamentava che:
assegnatario per la decisione di un’istanza ex art. 54 quarter c.p.p. di trasmissione degli atti ad un diverso Pubblico Ministero ( da quello di .......... a quello di …) aveva tentato, invano, di ricevere, dal P.M. di .........., Dott. *****, copia degli atti necessari per decidere sull’istanza.
Dopo infruttuosi tentativi di parlare con il Dott. ***** riusciva a parlare, il 15.5.06, con il Procuratore Capo della Repubblica Dott. °°°°°, che nonostante le ampie assicurazioni fornitegli e nonostante la richiesta rinnovatagli per fax, nulla gli aveva fatto pervenire.
2)-Con nota del 13.X.2006 il Procuratore Generale procedeva ad azione disciplinare contestando le violazioni di cui al capo di incolpazione sia al Dott. ***** sia al Dott. °°°°°.
A seguito di notifica dello stesso, il Dott. Emilio °°°°° ed il Dott. ***** così si difendevano davanti il Sost. Proc. Gen. Dott. §§§§.
Dott. °°°°°: della questione aveva appreso solo in occasione della telefonata del 15 maggio, intervenuta all’indomani dei funerali della giovane figlia del collega ***** la cui morte aveva provocato grave commozione nell’ambiente giudiziario di ...........
In quanto al fax inviatogli il 19 giugno chiariva che il numero del fax era quello della segreteria generale e non quello personale. Di qui il disguido.
Il Dott. ***** escludeva la volontarietà del mancato riscontro alle richieste del Dott. XXXXX attribuendo il disguido alla circostanza che il fax non era quello personale e che, comunque, trattandosi di un vecchio apparecchio, aveva creato qualche problema di funzionalità.
Accennava anche alla malattia ed alla perdita della figlia minorenne.
Venivano interrogate dal Sost. Proc. Generale le signore X, Y e Z., le cui testimonianze integralmente si trascrivono.
X:
“ A.D.R.: Sono addetta alla Segreteria Penale della Procura Generale della Cassazione e nella qualità curo, tra l’altro, i contrasti ex art. 54 quater c.p.p.. Ricordo che alcuni mesi addietro, su richiesta del Cons. XXXXX, richiesi alla Procura di .........., come di norma, gli atti occorrenti per la definizione di un procedimento del quale il detto magistrato era investito. Dagli appunti in mio possesso, annotati sul foglietto ( che conservo e mostro alla V.S. ), oltre che dal controllo dei fax in atti che V.S. mi consente, risulta che io mi rivolsi alla Procura di ..........: in data 1 marzo 2006, con la spedizione di un primo fax indirizzato al n. -------, di cui ero già in possesso e che normalmente utilizzo per le comunicazioni con quell’ufficio; in data 6 aprile 2006, mediante una telefonata che feci alla segretaria ( da me sicuramente ritenuta tale perché passatami dal centralino dell’ufficio di .......... e di cui però non ho annotato il nome ) del sostituto procuratore titolare del processo: dott. *****. All’esito di tale colloquio, che ricordo essere stato preceduto ( benché non l’abbia annotata nel citato foglietto ) da una telefonata del precedente giorno 5 aprile alla stessa segretaria, rinnovai la spedizione del fax già inoltrato il primo marzo, questa volta indirizzandolo al numero della segreteria dello stesso dott. *****, fornitomi dalla menzionata mia interlocutrice. Infine, poiché non avevamo ricevuto alcuna risposta, in data 20 aprile 2006, ritelefonai alla stessa segretaria del dott. ***** sollecitandola, ancora una volta, alla trasmissione degli atti. Nell’occasione, la mia interlocutrice mi assicurò che la richiesta era stata recapitata al dott. *****, che l’aveva sul tavolo insieme alla posta.
Oltre alle telefonate ed ai fax da me inviati ( utilizzando ovviamente le linee dell’ufficio ), mi risulta che il Cons. XXXXX, da me costantemente informato al riguardo, aveva egli stesso tentato di mettersi in contatto – senza esito – col sostituto procuratore dott. *****, tanto che, infine, aveva parlato col Procuratore °°°°° in data 15.5.06, come da annotazione autografa da lui apposta sul foglietto di cui ho parlato. Infine, in data 19.6.2006, è stato spedito altro fax direttamente al Dott. °°°°°. L’ufficio acquisisce sotto 1 del presente verbale, il foglietto prodotto dalla Sig.ra X”.
Y:
“ Sono addetta alla Segreteria del Sost. Proc. della Repubblica di .........., dott. ***** e, come tale, sono io che curo la ricezione della posta diretta al citato magistrato, provvedendo quindi a recapitargliela. Non ho ricordo della vicenda su cui V.S. mi interroga: in particolare non ricordo di aver parlato con una segretaria della Procura Generale della Corte di Cassazione che mi avrebbe sollecitato l’invio di atti concernenti un procedimento in carico al dott. *****. Pur non avendo specifico ricordo della vicenda, posso tuttavia dire che ordinariamente, quando ricevo una qualsiasi documentazione diretta al dott. *****, provvedo sollecitamente a recapitargliela.
Debbo quindi ritenere che alla stessa maniera mi sarò comportata in relazione alle richieste contenute nei fax che V.S. mi mostra in consultazione ( l’Ufficio dà atto di aver fatto visionare alla teste i fax contenuti nel fascicolo …. in atti ).
D.R.: Io lavoro nella stanza di Segreteria attigua all’Ufficio del dott. *****. Nella stessa stanza, con me, lavora un maresciallo della Guardia di Finanza il quale, però, non cura il recapito della posta di cui ho detto e che ribadisco essere soltanto di mia competenza. In altra stanza lavora la sig.ra Z, pur ella addetta alla Segreteria del dott. ***** ma estranea alle menzionate mie incombenze concernenti la posta”.
Z:
“ Pur essendo addetta insieme alla sig.ra Y ( e in sottordine a lei ) alla Segreteria del dott. *****, fisicamente sono collocata in altra stanza, lontana dall’Ufficio del magistrato. Non sono io a curare il recapito della posta indirizzata a quest’ultimo. A ciò provvede la sig.ra Y. Anche per questo non ho nozione alcuna della vicenda su cui V.S. mi interroga.
3)-Con nota del 14.2.2007 il Dott. ------ Sost. Proc. Gen., a seguito della istruttoria di cui innanzi, chiedeva il rinvio a giudizio del Dott. ***** e non farsi luogo a dibattimento per il Dott. °°°°° con la motivazione che si trascrive: “ Ciò posto, ritiene il P.G. che i rassegnati esiti dell’istruttoria inducano ad una valutazione differenziata della posizione degli incolpati, suggerendo il non luogo a procedere nei confronti del Dott. °°°°°.
Quest’ultimo, infatti, che nella vicenda è stato coinvolto soltanto attraverso la telefonata fattagli dal Dott. XXXXX in data 15.5.06, ha evidenziato (f.32) che proprio in tale giorno si era verificata una tragica circostanza: la morte della figlia quattordicenne del Sostituto Procuratore Dott. *****.
In una così tragica congiuntura, dunque, era fatale che la telefonata fatta dal Dott. XXXXX dovesse “passare in secondo piano”.
Comunque il Dott. ***** (f. 37) , pur declinando ogni assenza di ricordi, sul piano della mera ricostruzione logica si è detto propenso a credere che il Procuratore °°°°° abbia potuto, ad un certo punto, informarlo della telefonata ricevuta: ciò perché il Procuratore, per sua formazione, è particolarmente attento ai rapporti istituzionali”.
E questa situazione di incertezza determinava la richiesta di non luogo a procedere. Richiesta che la Sezione Disciplinare accoglieva in data 20 aprile 2007.
- In quanto al Dott. ***** il Sost. Proc. Gen. chiedeva fissarsi udienza per la discussione orale.
4)-Con nota del 19.2.07 il Sost. Proc. Generale comunicava sia al Procuratore Generale sia al dott. *****, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 23.2.06 n. 109, d’aver richiesto al Presidente della Sezione Disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale del dibattimento: che veniva fissata per il 6 luglio 2007.
Con scritto del 25 giugno il difensore eccepiva la nullità del decreto di citazione a giudizio essendo stata omessa la comunicazione all’incolpato dell’avviso di conclusione delle indagini di cui agli art. 415 bis e 416, applicabile al presente procedimento in virtù del richiamo effettuato dall’art. 18 co. 4 del D. L.vo 23.2.2006 n. 109 e chiedeva l’ammissione dei testi +++++, consulente tecnico della difesa circa il funzionamento del servizio fax.
5)-All’udienza odierna è comparso il Dott. ***** assistito dal Dott. >>>.
Il difensore ha prodotto memoria difensiva e consulenza tecnica a firma ++++ ( Studio di Consulenza Informatica, ..........) ed ha illustrato l’eccezione di nullità del decreto di cui all’istanza 25 giugno.
La Sezione, ritiratasi in camera di Consiglio, ne è uscita respingendo l’eccezione.
Su accordo delle parti si è rinunziato all’audizione dei testi.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’affermazione della responsabilità del Dott. ***** e l’irrogazione allo stesso della sanzione della censura.
Il Difensore ha illustrato gli argomenti già trattati nella memoria difensiva ed ha richiesto l’assoluzione del Dott. ***** per esclusione degli addebiti.
Motivi della decisione
A)-L’eccezione preliminare di nullità del decreto di citazione e degli atti successivi per non essere stati applicati gli art. 415 bis e 416 è infondata e, pertanto, non accoglibile.
Il Decreto Legislativo 23.2.2006 n. 109 prevede la comunicazione al P.G. ed all’incolpato dell’avviso di conclusione delle indagini e la Procura Generale vi ha ottemperato con nota del 25.2.07.
Né la mancata applicazione degli artt. 415 bis e 416 può avere leso i diritti della difesa: che ha avuto tutto il tempo per organizzare e quindi supportare con documenti e consulenza la linea difensiva.
E, nel caso concreto, anche se la consulenza e la memoria difensiva fossero state depositate a seguito dell’avviso di cui all’art. 415 bis non si sarebbe certamente evitato il rinvio a giudizio. Prova ne sia l’affermazione della responsabilità ritenuta dalla Sezione nonostante che quelle produzioni ed argomentazioni siano stati accuratamente esaminati in questa sede.
D’altronde l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale al procedimento disciplinare deve rispondere ad una ratio precisa: quella di garantire all’incolpato il diritto di difesa: il più pieno e completo.
Come in questo caso in cui, peraltro, l’incolpato è stato interrogato in istruttoria ed ha potuto già svolgere la sua difesa.
E l’art. 17 del D. Lgs. 23.2.06 n. 109 nell’avvertire molto tempo prima dell’udienza dell’emanando decreto a giudizio ha messo l’incolpato nella condizione di difendersi al meglio: integrando quanto già esposto in sede di interrogatorio.
B)-Nel merito, la Sezione Disciplinare ritiene di accogliere le richieste del Procuratore Generale: essendo le stesse fondate su documenti, testimonianze ed argomenti logici. Tutti convincenti al di là di ogni ragionevole dubbio.
Né le argomentazioni svolte a supporto della radicale contestazione di tutti gli elementi oggettivi dell’accusa sono riuscite a convincere dell’assenza di responsabilità del Dott. *****. Il quale contesta in toto l’accusa negando ogni sua conoscenza di una situazione che si è protratta per oltre 4 mesi e che ha impegnato non solo i fax ma anche linee telefoniche, testimoni qualificati (Avvocati, Procuratore Generale e Cancellieri ) e che comunque doveva essere conosciuta e decisa dal Dott. ***** a norma dell’art. 54 quater c.p.p..
Il Dott. *****, nella sua difesa ad oltranza, ha cercato di minimizzare il fatto dicendo che la vicenda in questione poteva essere sfuggita atteso che il suo ufficio era impegnato in questioni molto importanti quali ad esempio la questione relativa all’On. ^^^^.
Ed anche la questione di cui ci occupiamo poteva essere importante per il “””””” e pertanto non poteva essere ignorata.
C)-Per meglio comprendere l’incolpazione contestata al Dott. ***** e la decisione circa la sua fondatezza, occorre inquadrarla nella vicenda processuale da cui è originata e precisamente:
- In data 26 e 28 gennaio 2006 l’avv. ….., difensore di “”””””, con raccomandata faceva istanza al P.M. Dott. ***** ( titolare del processo ) ai sensi dell’art. 54 quater c.p.p. perché inviasse gli atti del procedimento a carico di “””””””” alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di …., competente per territorio.
- In data 14 febbraio, atteso il silenzio del Dott. ***** ( che avrebbe dovuto decidere entro 10 giorni) l’avv. ….. presentava istanza al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ( e ciò entro i successivi dieci giorni ) perché determinasse, con decreto, quale ufficio del Pubblico Ministero dovesse procedere. Il Procuratore Generale avrebbe dovuto decidere entro 20 giorni dalla conoscenza della domanda ( e cioè entro l’8 marzo ).
Di qui la doverosa insistenza del Procuratore Generale nel richiedere gli atti.
E la mancata evasione a detta richiesta ha creato problemi al regolare svolgimento della procedura ed all’immagine professionale del P.G. il quale ha dovuto decidere solo in base agli elementi forniti dalla difesa.
Perché non si sia provveduto da parte del Dott. ***** prima sull’istanza della difesa e poi sulla richiesta del P.G., non si riesce davvero a comprendere. Anche perché l’istanza dell’avvocato era stata inviata con raccomandata e non per fax che poi si è assunto non funzionante.
D)-La difesa ha contestato la legittimità dell’uso del fax nelle comunicazioni tra gli Uffici e, nel ribadire l’assoluta ignoranza da parte del Dott. ***** della richiesta del Sostituto Procuratore Generale Dott. XXXXX, ha sostenuto che comunque la Procura Generale non ha adempiuto all’onere di provare la conoscenza da parte del ***** di quella richiesta.
Onere cui non si sarebbe adempiuto atteso che:
- il fax non funzionava,
- le testimonianze non sono attendibili,
- il Procuratore della Repubblica Dott. °°°°° non gli avrebbe riferito né della telefonata ricevuta il 15 maggio né gli avrebbe rammostrato il fax- diffida del 19 giugno.
Queste argomentazioni difensive sono prive di pregio e destano allarme sul modo in cui gli uffici della Procura della Repubblica di .......... amministrano la Giustizia. Tenendo conto, peraltro, che non si tratta di una grandissima Procura, contando solo 30 sostituti.
E in un momento in cui le comunicazioni e le notifiche si fanno attraverso fax, e-mail e sms è inverosimile che il fax della Procura di .......... non garantisca l’attendibilità delle comunicazioni ed è anche grave ed inverosimile che la segreteria del P.M. Dott. ***** composta da un M.llo della Finanza e due segretarie possa gestire in modo così sciatto le pratiche d’ufficio.
Si sostiene da parte della difesa che dalle prime pagine dei fax di cui c’è prova, non è dato dedurre l’oggetto della richiesta.
Ad avviso della Sezione, la testimonianza della Dott.ssa X può integrare, anche da sola, la prova che l’ufficio del Dott. ***** era stato posto a conoscenza della richiesta del P.G..
Detta testimonianza è articolata e riscontrata. Addirittura la X ha allegato gli appunti relativi al giorno in cui sarebbero state effettuate le telefonate, nonché ai numeri di telefono usati.
E la testimonianza della signora Z ne è conferma indiretta allorché dice che la signora Y è addetta a curare la posta del Dott. *****. Il che fa presumere che anche la posta indirizzata al centralino venga smistata e curata da lei.
C’è poi la testimonianza del Dott. °°°°° il quale, raggiunto telefonicamente, il 15 maggio 2006, dal Dott. XXXXX non ricorda con esattezza di averlo riferito al Dott. *****.
Anche perché la telefonata era intervenuta in un giorno in cui il Dott. ***** aveva subito un grave lutto.
Orbene la Sezione esprime grande comprensione per detto lutto ma esprime incredulità che il Dott. °°°°°, interessato dal P.G. e responsabile della Procura di .......... non abbia ritenuto di riferirla, nei giorni successivi al funerale, al Dott. *****. Anche perché questi ha tenuto a sottolineare la sensibilità istituzionale del Dott. °°°°° che quindi gli imponeva di adoperarsi acchè il Dott. ***** adempisse a quanto gli imponeva l’art. 54 quater c.p.p. ed ai suoi doveri di colleganza e collaborazione con altri Magistrati e nella specie con la Procura Generale della Cassazione.
Così come è inverosimile che il Dott. °°°°°, diffidato con fax del 19.6 non abbia ritenuto di trasmettere anche questo messaggio al Dott. ***** come è altrettanto inverosimile che la segreteria della Procura della Repubblica di .........., il cui fax era funzionante non essendo stato oggetto delle consulenze +++++, non abbia trasmesso al Procuratore Capo un fax contenente un argomento molto delicato.
E)-In quanto alla corposa consulenza depositata dalla difesa in data odierna e redatta dal Sig. ++++++ si è esaminata la parte che dovrebbe supportare l’assunto difensivo dal Dott. *****.
“ Da informazioni assunte dal personale della Segreteria della S.V., lo scrivente ha appreso che si sono più volte manifestate problematiche sulla linea telefonica alla quale è connesso il telefax oggetto della consulenza. Da accertamenti espletati ed a seguito dell’intervento di un tecnico dell’assistenza autorizzata …….. si è appurato, in data 25 giugno 2007, che la linea telefonica ……… era abilitata soltanto in trasmissione e non in ricezione. Il giorno 27 giugno 2007, lo scrivente ha effettuato personalmente un accertamento sulla linea in questione, appurando che il numero chiamato risultava inesistente”.
La Sezione ritiene che dette conclusioni non siano idonee a contrastare validamente l’accusa.
Si tratta infatti di un accertamento effettuato il 25 giugno 2007, laddove i fatti contestati e quindi il mancato funzionamento del fax invocato a difesa, si riferiscono alla primavera del 2006.
Ed è inverosimile, e comunque grave, che in un Ufficio importante come la Procura di .......... ci si accorga solo dopo un anno che il fax aveva presentato problemi.
Non si trascuri inoltre che la consulenza riguarda solo il fax collegato all’utenza telefonica ……… e non anche all’altra utenza @@@@ di cui ha parlato il Procuratore Dott. °°°°°.
Comunque le linee telefoniche funzionavano e pertanto non è credibile che la segreteria del Dott. ***** non avesse mai riferito di telefonate ricevute dalla Procura Generale della Cassazione.
F)-Conseguentemente, ad avviso della Sezione è stata raggiunta la prova che il Dott. ***** fosse a conoscenza della richiesta del Sost. Proc. Gen. Dott. XXXXX.
E ci si domanda anche per quale motivo il Dott. ***** non abbia provveduto sull’istanza dell’Avv. ….. provocando così l’intervento del Dott. XXXXX.
L’illecito disciplinare contestato al Dott. ***** è quello di cui all’art. 2 lettera d che riguarda “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori.”
Si può ritenere abituale il comportamento contestato al Dott. *****?
Lo si potrebbe sostenere se si considera che il suo rifiuto di evadere le richieste del Dott. XXXXX nonché di evadere l’istanza dell’Avv. ……., si è protratto per cinque mesi. Si potrebbe però ritenere che il tutto sia da riferirsi ad una sola vicenda e quindi difetterebbe l’abitualità.
È indubitabile, comunque, che detto comportamento, anche se non abituale, è stato gravemente scorretto: sia nei confronti delle parti e del difensore che invano hanno atteso una risposta all’istanza del 25-26 gennaio sia nei confronti del Dott. XXXXX, Sostituto Procuratore generale cui ha impedito l’adempimento tempestivo e corretto dei suoi doveri d’ufficio.
Egli avrebbe dovuto provvedere entro venti giorni dall’istanza dopo aver esaminato gli atti processuali.
Laddove ha potuto provvedere solo in data 3 luglio e senza aver potuto esaminare gli atti processuali rischiando così di non decidere correttamente.
Che abbia leso il prestigio della Magistratura è fuor di dubbio.
E ciò sia nell’ambito dell’avvocatura cui, naturalmente, non sfuggono i comportamenti dei Magistrati che non prendono in esame le istanze dimostrando disattenzione e mancanza di rispetto per l’attività difensiva, sia nell’ambito giudiziario: atteso che questi comportamenti sono stati conosciuti nell’ambito dei funzionari della Procura Generale della Cassazione.
In quanto alla sanzione, l’art. 12 del D. Lgs 23.2.2006 n. 109 prevede che per i comportamenti previsti dall’art. 2 comma 1, lettera d si applica una sanzione non inferiore alla censura.
P.Q.M.
La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
visti gli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
dichiara
il dott. ***** responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare della censura.
Roma, 6.7.2007
Il Relatore ed Estensore Il Presidente
(Michele Saponara) (Nicola Mancino)