Sentenza disciplinare "De Magistris" 
N. 3/2008 Reg. Dep.
S E N T E N Z A
nei procedimenti riuniti n. 94/2007 R.G. e n.10/97 R.O. nei confronti del
dott. Luigi De Magistris
(nato a Napoli il 20.6.67)
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro,
I N C O L P A T O
A) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° comma, lett. n) del Decr. Legisl. n. 109/2006 modificato con Legge n. 269/2006 per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti ; in particolare nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie, con grave inosservanza delle disposizioni adottate dal capo dell’ufficio che aveva disposto in data 29.3.2007 la revoca della coassegnazione anche al medesimo di un procedimento penale (n. 1217/05-21), ordinava in data 30.3.2007 – malgrado non avesse più alcuna legittimazione a procedere essendo intervenuta la revoca dell’assegnazione – la trasmissione di detto procedimento per competenza ex art. 11 cpp al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, sottraendone la disponibilità ai magistrati rimasti coassegnatari del procedimento.
B) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), g), e u) del D.Lgs. 109/2006 per avere, con grave e inescusabile negligenza , emesso, nell’ambito del procedimento penale N. 3750/0321-N. 444/05-21, denominato “Toghe lucane”, in data 5.6.2007, un decreto di perquisizione locale nei confronti del Dr. Vincenzo Tufano, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, ed altri, eseguito il successivo 7.6.2007, connotato da gravi anomalie, quali l’evidente non pertinenza della motivazione (attestata altresì dal successivo annullamento del Tribunale del riesame con ordinanza in data 3.7.2007) nella parte in cui richiamava procedimenti penali sforniti di qualsivoglia attinenza ai reati ipotizzati, con conseguente illegittima diffusione dei relativi atti di indagine, e violazione del diritto alla riservatezza delle persone impropriamente nominate, tra le quali due magistrati del Tribunale di Potenza, che si ipotizzava avessero una relazione extraconiugale fatto, pur se eventualmente fondato, del tutto indifferente sia ai fini indiziari sia ai fini della motivazione dell’atto;
C) della violazione degli artt. 1, 2, 1° comma, lett. n) del D.Lgs. 109/2006 per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti emettendo il decreto suddetto senza preventiva informazione del Procuratore della Repubblica, capo dell’Ufficio e magistrato codelegato alla trattazione del procedimento; violazione da ritenersi grave per la rilevanza del provvedimento – emesso a carico di un Procuratore Generale della Repubblica, di un ex parlamentare, di un alto funzionario della Polizia di Stato, del Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – per il clamore che avrebbe sicuramente suscitato e per i prevedibili dirompenti effetti che avrebbe avuto sull’amministrazione della giustizia penale in Basilicata.
D)
1. della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), ed n) del D.Lgs. 109/2006, perché,arrecando ingiusto danno e con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, adottava, nell’ambito del procedimento penale N. 949/2006, un decreto di perquisizione locale nei confronti di tre indagati, tra i quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, tacendone l’esistenza al Capo del suo Ufficio, al quale sottoponeva esclusivamente il decreto di sequestro preventivo d’urgenza adottato nell’ambito della stessa indagine, che sarebbe stato poi eseguito contestualmente alla perquisizione; violazione da ritenersi grave per la particolare pregnanza del dovere d’informazione verso il Procuratore, data la rilevanza del provvedimento, la qualità dei suoi destinatari, e le prevedibili conseguenze in termini di pubblico clamore, credibilità della giurisdizione e buon funzionamento dell’Amministrazione della giustizia.
2. della violazione degli artt. 1 e 2, lett. n ) D.L.vo 23/2/2006 n. 109, per avere emesso, con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, nell’ambito del procedimento penale n. 444/05 – 21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro e di cui era co- assegnatario il dott. Mariano Lombardi procuratore della Repubblica, in data 17.2.2007 nei confronti della dott.ssa Felicia GENOVESE ( sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza) e del marito della stessa Michele Cannizzaro entrambi indagati per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., decreto di perquisizione, decreto di sequestro (provvedimenti entrambi annullati dal tribunale del riesame perché adottati dopo la scadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari) ed invito a comparire nei confronti della dott.ssa Genovese, senza previa informazione del Procuratore della Repubblica, anche co-assegnatario del procedimento.
E) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° comma, lett.g) del D.Lgs. 109/2006, perché nell’ambito del procedimento penale n. 2350/03 R.G.N.R., con inescusabile negligenza, dopo l’emissione (in data 23 giugno 2006) ed esecuzione (in data 12 luglio 2006) nei confronti di 26 indagati di un provvedimento di fermo, ometteva di richiederne la convalida al G.I.P. di Catanzaro ai sensi dell’art. 390 c.p.p., determinando la conseguente dichiarazione di inefficacia da parte del G.I.P. in data 14.07.2006.
F) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. d), del D.lgs. 109/2006, perché, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, ponendo in essere più comportamenti gravemente scorretti generava, nei confronti dei superiori e di altri magistrati, sospetti non suffragati da elementi probanti, con conseguente oggettivo discredito per l’istituzione giudiziaria. In particolare :
1. nelle note trasmesse al CSM in data 2 aprile 2007 ed al Procuratore Generale di Catanzaro in data 16 aprile 2007, il dott. De Magistris, nel riferire in merito alla disposta segretazione dell’iscrizione dei nominativi di Pittelli Giancarlo e di Cretella Lombardo Walter, affermava di non aver “…informato il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto dell’iscrizione a mod. 21 dell’Avv. Giancarlo Pittelli per i motivi che ha specificato, non solo nel provvedimento di iscrizione stesso, ma anche nella nota trasmessa alla Procura della Repubblica di Salerno, nella quale si legge :”Per scongiurare, difatti, che l’indagato potesse essere messo a conoscenza dell’iscrizione nei suoi confronti e di attività investigativa che lo riguardava, per quanto di fatti era emerso, ho effettuato un provvedimento – motivato – di iscrizione, disponendo la segretazione dell’atto…” mostrando così di diffidare della riservatezza e della correttezza del Capo dell’ufficio senza, peraltro, addurre circostanze concrete che potessero giustificare tale atteggiamento;
2. nel provvedimento in data 30 marzo 2007, con cui veniva trasmesso il procedimento cosiddetto “Poseidone”, n. 1217/05-21, alla Procura della Repubblica di Salerno, ritenuta competente ex art. 11 c.p.p., esponeva di ritenere che il provvedimento di revoca della coassegnazione disposto dal Procuratore dott. Lombardi fosse “…connotato da profili di illiceità…In particolare, la condotta associativa che vede coinvolto, quale indagato, nel procedimento penale indicato in oggetto, il Sen. Avv. Giancarlo Pittelli sembra essere caratterizzata, a questo punto, anche proprio dalla sua capacità di consumare condotte illecite unitamente a Magistrati…Ritengo a questo punto doveroso trasmettere gli atti a codesto Ufficio sia per valutare, alla luce dei nuovi elementi, la connessione dell’intero fascicolo con gli atti già trasmessi (tenuto conto del coinvolgimento del dr. Lombardi), sia per evitare che Magistrati, nei confronti dei quali ho rappresentato fatti che ritengo gravi, possano contribuire a reiterare condotte di favore nei confronti, quanto meno, dell’indagato Piattelli. Ritengo veramente assai grave e sconcertante che dopo due anni circa di attività di indagine…mentre mi accingevo a richiedere l’applicazione di misure cautelari personali e reali ed avviarmi al deposito degli atti ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., mi venga revocata la coassegnazione con un provvedimento che, tra l’altro, mi pare illegale”, con ciò adombrando una possibile strumentalizzazione dei propri legittimi poteri da parte del Procuratore della Repubblica in vista del raggiungimento di finalità illecite, senza specificare né i moventi né lo scopo del Procuratore;
3. con nota diretta al Procuratore della Repubblica in data 10 luglio 2007, il dott. De Magistris, riferendosi a due richieste che gli provenivano dal Procuratore Aggiunto dott. Murone, volte a conoscere eventuali ipotesi di duplicazione di indagini nei procedimenti 1217/05-21 e 2057/06-21, chiedeva “…direttive sulla necessità – e le eventuali modalità – delle informazioni da fornire al Procuratore Aggiunto richiedente, il quale appare coinvolto in rapporti che appaiono sospetti, per come già rappresentato al Procuratore della Repubblica di Salerno, proprio con il principale indagato, Saladino Antonio”, definendo le richieste del Procuratore Aggiunto “un’oggettiva interferenza sull’attività investigativa in pieno svolgimento” presso il suo Ufficio ed assumendo, altresì, di aver già riferito, “per le vie brevi”, circa il coinvolgimento … del collega Cisterna della Procura Nazionale Antimafia”.
Richiesto dal dott. Lombardi di precisare in cosa consistevano i sospetti che egli aveva nei confronti del Procuratore Aggiunto dott. Murone, riferiva che erano stati acquisiti elementi di collegamento tra quest’ultimo e l’indagato, Saladino Antonio, elementi desumibili dall’esame di alcuni tabulati telefonici, non essendo peraltro in grado di spiegare “secondo quale aspetto la richiesta del dott. Murone gli appariva come una oggettiva interferenza nell’attività investigativa che stava compiendo…”Analogamente, anche con riguardo al dott. Cisterna, il ritenuto “coinvolgimento” veniva desunto da “contatti telefonici che emergevano dai tabulati acquisiti nel procedimento”. In entrambi i casi veniva, quindi, esclusa la sussistenza di elementi tali da determinare l’assunzione della veste di indagato da parte di magistrati asseritamene “coinvolti”, come comprovato dalla mancata iscrizione dei nominativi dei dottori Murone e Cisterna nel registro degli indagati.
G) della violazione degli artt. 1 e 2 lett a), g), m) ed ff) del D.lg.vo n. 109/2006, perché mancava gravemente ai propri doveri di diligenza, di equilibrio e di rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario, e adottava provvedimenti in casi non consentiti dalla legge, in quanto, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopraindicate, violando l’art. 335 c.p.p., eludeva l’obbligo di immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato di CRETELLA LOMBARDO Walter e di PITTELLI Giancarlo attraverso la redazione di un provvedimento di iscrizione – abnorme e comunque inidoneo a determinare effetti giuridici – del seguente testuale tenore.
“OGGETTO: iscrizione di nominativi di indagati nel registro mod. 21.
Il Pubblico Ministero,
letti gli atti del proc. n. 1217/05 mod. 21,
viste, in particolare, le risultanze già inviate dai CTU dr. Pietro SAGONA e dr. Gioacchino GENGHI, dispone iscriversi i seguenti nominativi:
PITTELLI Giancarlo, nato a Catanzaro il 9.2.1953;
CRETTELLA LOMBARDO Walter, nato a Colosimi (CS) il 22.11.1951;
il primo in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416 648 bis c.p. , in Catanzaro, nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale con condotta in atto; il secondo in ordine al reato p. e p. dall’art. 416 c.p., nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale, con condotta in atto;
rilevato che vi sono pressanti ed inderogabili esigenze di assoluta segretezza – desunte anche da attività effettuata in altro procedimento – che impongono che il predetto provvedimento venga immediatamente depositato in armadio blindato e non comunicato, almeno allo stato, a nessuno, nemmeno al R.E.G.E;
rilevato che tali ragioni non debbono, comunque pregiudicare i diritti degli indagati;
dispone che la decorrenza dei termini delle indagini preliminari avvenga alla data odierna;
letti gli artt. 329 e 335 cpp dispone il segreto sul presente provvedimento.
Catanzaro 31.1.2007”
Con postilla autografa a margine veniva aggiunto :
“Si aggiorni inserendosi anche il reato p. e p. dall’art. 2 lg 25.1.1982 n. 17 Cz 15.3.07”
L’atto, quindi, privo di qualsiasi attestazione di deposito e di altro connotato che conferisse certezza alla sua data, contrasta con l’art. 335 c.p.p., che consente una segretazione delle iscrizioni sul registro, ma non una “iscrizione” destinata per ragioni di riservatezza a rimanere nell’armadio blindato dell’ufficio, con una lesione dei diritti delle persone cui è attribuito il reato.
Veniva così formato un atto elusivo delle specifiche finalità cui era destinato (l’iscrizione al Re.Ge.) con fissazione del decorso dei termini per le indagini preliminari con i corrispondenti diritti dei soggetti indagati, ed inoltre gravato dall’apposizione di un segreto non contemplato né dal terzo comma dell’art. 329 c.p.p. (difettando la qualifica di atto d’indagine) né dal terzo comma bis dell’art. 335 c.p.p. (difettando la richiesta di comunicazioni da parte degli aventi diritto)”.
Con lo stesso comportamento, il dott. De Magistris impediva inoltre al Procuratore dott. Lombardi di astenersi in relazione ad un procedimento del quale era coassegnatario, e che vedeva quale indagata persona con cui, come riferito dallo stesso Lombardi, aveva un ventennale rapporto di amicizia e frequentazione.
Inoltre la “ anomala” annotazione della supposta iscrizione ha determinato comunicazioni difformi dal vero ed in contrasto con le testuali previsioni dell’art.110 bis delle disp. di att. del c.p.p..
H) della violazione degli artt. 1 e 2,1° comma, lett. g) ed n) D. Lgs. 109/2006, perché, con grave violazione di legge per negligenza inescusabile e grave inosservanza di norme regolamentari, ordinava in data 1.3.2007 una perquisizione domiciliare (successivamente annullata dal Tribunale del Riesame per carenza di indizi) nei confronti di un ufficiale generale della Guardia di Finanza e l’invio di un’informazione di garanzia nei confronti di un parlamentare senza previamente iscrivere i relativi nominativi nel registro notizie di reato, così come specificamente contestato al capo precedente, e senza previamente informare gli altri magistrati coassegnatari del procedimento che erano all’oscuro di tali iniziative non concordate.
I) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. Lett. u) e aa), del D.lgs 109/2006, perché nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, ponendo scarsa attenzione al profilo della riservatezza nello svolgimento dell’attività investigativa ed omettendo qualsiasi cautela idonea a prevenire la diffusione di notizie attinenti a procedimenti in corso rendeva possibile ripetute ed incontrollate fughe di notizie. In particolare:
1. con riferimento all’informazione di garanzia emessa nei confronti di Bisignani Luigi, il quale riferiva, con esposto datato 10 luglio 2007, di essere stato contattato in data 3 luglio 2007 dal vice direttore del settimanale Panorama che gli chiedeva di commentare l’avviso di garanzia emesso nei suoi confronti dalla Procura di Catanzaro per reati previsti dalla legge Anselmi sulle associazioni segrete nell’ambito di una più ampia inchiesta delegata al dott. De Magistris: avviso di garanzia che gli veniva ritualmente notificato il successivo 5 luglio in occasione della perquisizione disposta nei suoi confronti dal suddetto magistrato;
2. con riferimento all’iscrizione nel registro degli indagati del Presidente del Consiglio dei ministri in carica Romano Prodi, disposta il 13 luglio 2007 sempre nell’ambito del medesimo procedimento penale, la notizia dell’iscrizione veniva diffusa lo stesso giorno attraverso il sito web di Panorama in cui appariva l’articolo a firma di Giacomo Amadori dal titolo “Inchiesta sulla loggia di San Marino: Prodi indagato a Catanzaro”;
3. prima ancora della iscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri nel registro degli indagati, sul settimanale Panorama n. 28 del 12 luglio 2007, distribuito in edicola il 6 luglio 2007, era apparso un articolo dal titolo “Le relazioni pericolose del professore” di Giacomo Amadori in cui veniva riferito di persone indagate vicine al Presidente del Consiglio dei Ministri e dello svolgimento di un’analisi dei tabulati del numero di cellulare utilizzato dal Presidente Prodi. Tali notizie, alla data del 6 luglio, non potevano che provenire da fonti dirette, poiché a quella data non era stato utilizzato in sede processuale o incidentale alcun documento nel quale esse fossero formalizzate;
4. con riferimento al contenuto del decreto di perquisizione locale emesso in data 5 giugno 2007 dal dott. De Magistris in pregiudizio, tra gli altri, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza dott. Vincenzo Tufano, ed eseguito il 7 giugno, il dott. De Magistris risulta aver inviato il successivo 8 giugno, all’indirizzo di posta elettronica del Capitano dei CC Pasquale Zacheo, non delegato allo svolgimento delle indagini, il decreto di perquisizione, che lo stesso Zacheo faceva inviare immediatamente all’indirizzo di posta elettronica del giornalista del Corriere della Sera Carlo Vulpio, il quale si occupava di “Toghe lucane” e intratteneva in quel periodo assidui rapporti personali con dott. De Magistris, testimoniati dalle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito del procedimento penale n. 2751/06-21 dalla Procura della Repubblica di Matera.
L) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), d), v), aa) del D.Lgs. 109/2006, 5, 2° comma, D.Lgs. n. 106/2006 perché manteneva un disinvolto rapporto con la stampa e i mezzi di comunicazione del tutto disattento ai profili di opportunità nonché di riservatezza delle attività d’indagine preliminare, oggettivamente in grado di determinare la divulgazione del contenuto di atti giudiziari sottoposti al segreto d’ufficio, anche quando svincolati dal segreto investigativo, rendendo dichiarazioni senza la delega del Procuratore della Repubblica e suscitando altresì pubblicità sulla propria attività di indagine, anche utilizzando canali informativi personali privilegiati. In particolare:
1. rilasciava un’intervista al quotidiano IL GIORNALE, del 14 agosto 2007,avente per contenuto fatti oggetto di indagini in corso e (sia pure allusivamente) soggetti nelle medesime coinvolti, spesso utilizzando, altresì, espressioni del tutto improprie ed incontinenti, in termini di inammissibili sfoghi, del tenore “vogliono togliermi le inchieste”, “vogliono fermarmi”, ed altre della medesima portata; inoltre, nella medesima intervista, dichiarava che il procuratore della Repubblica aveva disatteso le sue richieste di essere affiancato nelle indagini più delicate ed anzi era stato oggetto di accuse “per convincere il CSM ad allontanarmi per incompatibilità ambientale”.
• rendeva, in più occasioni, dichiarazioni pubbliche o interviste riguardanti gli affari in corso di trattazione, con le quali, in maniera gravemente scorretta nei confronti di altri soggetti –parti,difensori e magistrati – faceva apparire che le iniziative giudiziarie o con finalità di accertamenti deontologici, -adottate nei suoi confronti- fossero in realtà manifestazioni di un complotto per far cessare la sua attività d’indagine anche con il ricorso ad istituti processuali strumentalmente utilizzati per intaccare l’autonomia e il potere diffuso della magistratura (dichiarazioni al Giornale radio Rai 3 trasmessa nell’edizione delle 8.45 del 13 agosto 2007 e ripresa dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 14 agosto 2007; dichiarazione a Tele Reggio in data 19 settembre 2007; dichiarazioni al quotidiano L’UNITA’ del 13 agosto 2007; dichiarazioni al quotidiano UNITA’ del 1 aprile 2007; intervista a TELESPAZIO del 20 maggio 2007, con cui si lamenta che il De Magistris ingenera il convincimento d’essere vittima di persecuzioni da parte di magistrati e di politici di ogni fazione, ponendosi quale unico moralizzatore della vita pubblica calabrese; intervista al quotidiano REPUBBLICA e al quotidiano CORRIERE DELLA SERA del 21 ottobre 2007).
M) della violazione degli artt. 1 e 2,1° comma, lett.u), del D.Lgs. 109/2006, per aver omesso di esercitare la dovuta diligenza al fine di evitare la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione. In particolare
a) in relazione al processo “ Toghe lucane”:
1. divulgazione sul quotidiano Calabria Ora del 25 maggio 2007 del contenuto dell’atto, coperto da segreto, avente ad oggetto il decreto di consegna di documenti emesso il 21 maggio 2007 nei confronti della dott.ssa Genovese.
2. divulgazione sul quotidiano Corriere della Sera del 26 e 27 febbraio e 3 e 17 marzo 2007, a firma di Carlo Macrì e Carlo Vulpio, del contenuto di atti e di alcune intercettazioni relative alle indagini in corso ;
3. divulgazione, sul quotidiano CORRIERE DELLA SERA del 15 aprile 2007, del contenuto delle dichiarazioni del dott. Vincenzo Montemurro, Sostituto Procuratore di Potenza nonché, sullo stesso quotidiano del 14 maggio 2007, delle dichiarazioni del dott. Rocco Pavese, GIP del Tribunale di Potenza, nonché, sullo stesso quotidiano del 25 maggio 2007, delle dichiarazioni del dott. Alberto Iannuzzi, GIP del Tribunale di Potenza, rese tutte nei rispettivi interrogatori davanti al dott. de Magistris; divulgazione di notizie riservate e di attività di indagine sul quotidiano La Stampa del 22 maggio 2007 circa le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria compiuta da de Magistris all’interno del palazzo di giustizia di Potenza.
b) In relazione ai procedimenti Poseidone e Why Not:
• divulgazione al settimanale L’ESPRESSO in edicola il 29 marzo 2007 delle indagini in corso, con diffusione del nome degli indagati, della informazione di garanzia nei confronti del sen. Pittelli del 24 marzo ( notizia apparsa sull’indicato settimanale pur essendo la notifica all’interessato avvenuta solo il giorno precedente 28 marzo) e dell’ampia ricostruzione della attività investigativa in corso sulla “ presunta cupola politico-affaristica” esistente in Calabria, anche con specifici riferimenti alla collaborazione investigativa con l’OLAF ( nonostante la prescritta riservatezza dell’indicata attività di cooperazione giudiziaria) ed ai possibili sviluppi delle indagini su presunte “nomine pilotate” del direttore generale dell’OLAF.
• divulgazione al quotidiano “La Stampa” del 8 aprile 2007 ( a firma di Antonio Massari), Corriere della Sera del 1 aprile 2007 ( a firma di Carlo Macrì) del contenuto e delle ragioni della nota del 30 marzo inviata al Procuratore della Repubblica di Salerno con la quale aveva trasmesso per competenza l’intero fascicolo n. 1217/05 ( come “ corpo di reato” ) in relazione a responsabilità penali a carico del Procuratore Lombardi;
P R E M E S S O
- Che in data 20.9.07 il ministro della giustizia ha promosso, chiedendo al procuratore generale della Corte di Cassazione di procedere alle relative indagini, l’azione disciplinare nei confronti del dott. De Magistris;
- Che in pari data il ministro ha altresì chiesto il trasferimento dell’incolpato ad altra sede e ad altre funzioni ai sensi dell’art.13 comma 2 decreto legislativo 23.2.06 n.109;
- Che il 4.10.07 il ministro ha promosso, chiedendo ancora si procedesse alle conseguenti indagini, l’azione disciplinare nei confronti del dott. De Magistris in relazione ad ulteriori condotte;
- Che sempre il 4.10.07 il predetto ha ribadito la richiesta di trasferimento anche con riguardo alle nuove contestazioni;
- che in data 13.12.07 il procuratore generale ha chiesto la fissazione dell’udienza per la trattazione del procedimento di merito con riguardo alle definitive contestazioni, di cui al capi d’incolpazione riportati in epigrafe;
- che con la medesima nota lo stesso ha inviato, a norma dell’art.17 comma 1 d.l.vo n.109 del 2006 “il fascicolo con tutti gli allegati” che “saranno utilizzati… nel corso della discussione del procedimento relativo alla richiesta di trasferimento d’ufficio”;
- che all’udienza del 17.12.07 relativa alla richiesta cautelare, la difesa ha chiesto un rinvio al fine di essere posta in grado di prendere visione della ampia documentazione prodotta dalla procura generale;
- che in accoglimento della domanda la trattazione è stata rinviata al 11.1.08, data stabilita per il procedimento di merito;
- che il dott. De Magistris il 2.1.08 ha depositato articolata memoria difensiva riferita a tutte le incolpazioni nella loro definitiva formulazione;
- che all’udienza del 11.1.08 è stata disposta la riunione del procedimento n.10/07 R.O., relativo alla richiesta di trasferimento cautelare, a quello n.94/07 R.G., inerente al procedimento di merito;
- che alla medesima udienza è stata respinta la richiesta della difesa di rinvio in attesa dell’esito quanto meno delle indagini preliminari in corso presso la procura della Repubblica di Salerno;
- che al contempo è stata accolta la domanda subordinata di acquisizione dei verbali relativi alle audizioni dei magistrati della detta procura, avvenute il 9.1.08 innanzi alla prima commissione del C.S.M.;
R I L E V A T O
con riferimento al capo A)
- che il 29.3.07 il procuratore della Repubblica di Catanzaro dott. Lombardi ha adottato provvedimento di “termine” della coassegnazione al sostituto, dott. De Magistris, del procedimento n.1217/05 (cfr. doc. pagg. 6 e 7 del fascicolo n.1 del faldone n.2);
- che lo stesso giorno il dott. Lombardi ha successivamente dichiarato di astenersi attesi i suoi rapporti di ventennale amicizia con G. Pittelli (cfr.doc. pagg.79 e 80 del fascicolo n.1 del faldone n.1);
- che il provvedimento di revoca è stato notificato all’interessato alle ore 20,45 dello stesso 29 marzo;
- che nel predetto il dott. Lombardi, premesso che il procedimento era coassegnato anche a lui stesso ed al procuratore aggiunto dott. Murone, che era stata emessa informazione di garanzia nei confronti del Pittelli ma che non ne risultava la iscrizione al RE.GE., che il dott. De Magistris non ne aveva informato i coassegnatari, motiva la decisione rilevando che, a prescindere dall’inosservanza delle disposizioni di ufficio che prescrivono la comunicazione di nuove notizie di reato e che legittima la revoca dell’assegnazione, “appare del tutto irragionevole protrarre una cointestazione in relazione alla quale è venuta a mancare la preventiva completa comunicazione delle emergenze processuali e delle iniziative da intraprendere, fatto che si è già verificato in questo procedimento”;
- che nel medesimo provvedimento si conferma la validità della coassegnazione al procuratore aggiunto dott. Murone;
- che invero con nota del 5 marzo (cfr. doc. pag. 20 del faldone n.1) il dott. Murone, premesso di essere coassegnatario del procedimento n.1217/05, di non essere stato informato dell’esecuzione di un provvedimento di perquisizione domiciliare emesso dal dott. De Magistris nei confronti del generale della Guardia di Finanza L. W. Cretella, di essere così stato pretermesso al momento dell’adozione di significative determinazioni circa la conduzione del procedimento, che non sussistevano più le condizioni per mantenere una codelega meramente formale, aveva dichiarato di rimettere la medesima;
- che dalla relazione ispettiva del 3.10.07 (cfr. faldone n.1) risulta che il decreto di perquisizione nei confronti del Cretella fu eseguito il primo marzo, l’informazione di garanzia nei confronti del senatore Pittelli notificata il 28 marzo, la rituale iscrizione dei nominativi dei predetti eseguita dal dott. S. Curcio, subentrato all’incolpato, il 21 aprile (ed inoltre che presso la procura di Catanzaro “vigevano i criteri organizzativi del preventivo assenso in materia di misure cautelari e del visto sulle richieste di archiviazione e sulle altre determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale”);
- che il 30.3.07, il dott. De Magistris ha disposto la trasmissione, ai sensi dell’art.11 c.p.p., del procedimento n.1217/05 alla procura della Repubblica di Salerno (cfr., anche sulla immediata esecuzione, doc. pagg.10 e 13 del fascicolo n.1 del faldone n.2);
- che il provvedimento, adottato facendo seguito agli atti già depositati (in copia) alla procura della Repubblica di Salerno il 13.3.07, è motivato con la revoca del giorno precedente, che è ritenuta connotata da profili di illiceità in considerazione dei predetti atti già depositati e che potrebbe essere considerata “un corpo di reato o una cosa pertinente a reati”;
- che nel provvedimento si aggiunge che la trasmissione è ritenuta doverosa “sia per valutare, alla luce dei nuovi elementi, la connessione dell’intero fascicolo con gli atti già inviati (tenuto conto del coinvolgimento del dott. Lombardi) sia per evitare che magistrati, nei confronti dei quali ho rappresentato fatti che ritengo gravi, possano contribuire a reiterare condotte di favore nei confronti, quanto meno dell’indagato Pittelli”;
- che il fascicolo viene trasmesso, tenuto conto dell’urgenza nonchè delle esigenze di segretezza, delegando il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Catanzaro;
- che con provvedimento del 4.4.07 il procuratore della Repubblica di Salerno ha disposto la restituzione degli atti del procedimento n.1217/05 al suo omologo di Catanzaro (cfr. doc. pag.20 del fascicolo n.1 del faldone n.2);
- che nel provvedimento si evidenzia che la individuazione della competenza funzionale di Salerno, “oltre che apparentemente irrituale, non poggia su elementi di apprezzabilità procedimentale e procedurale, nemmeno in riferimento alla prospettata connessione con gli accadimenti cui si rimanda nella nota di trasmissione, il cui originale resta incardinato agli atti di questo Ufficio a norma di legge”;
- che con altra missiva dello stesso giorno il detto procuratore ha comunicato alle competenti autorità di aver iscritto il dott. Lombardi nel registro di cui all’art.335 c.p.p. in riferimento al delitto di cui all’art.323 c.p. in relazione al “ritiro della delega” (cfr. doc. pag.11 del fascicolo n.1 del faldone n.2);
- che nella memoria difensiva, non contestati i fatti, si spiega la decisione in considerazione della ritenuta illegalità del provvedimento e del coinvolgimento dei dott.ri Lombardi e Murone in fatti penalmente rilevanti segnalati alla procura della Repubblica di Salerno (cfr. la nota recante “pervenuto” del 13.3.07 in faldone 1 sottofascicolo contrassegnato n.26 e richiamata nella relazione del 25.11.07 della procura della Repubblica di Salerno – foglio 243 del fascicolo n.1 del faldone n.1);
***
- che ai sensi dell’art. 2 comma 1 decreto legislativo 20.2.06 n.106 il procuratore della Repubblica esercita l’azione penale personalmente o mediante assegnazione del procedimento ad uno o più magistrati per la trattazione;
- che il secondo comma del detto articolo stabilisce che se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l’assegnazione ovvero insorge un contrasto, il procuratore può revocare l’assegnazione con decreto motivato; il magistrato ha dieci giorni dalla comunicazione della revoca per presentare osservazioni scritte;
- che pertanto sia l’assegnazione, sia la revoca della stessa, costituiscono provvedimenti con i quali l’organo competente, il procuratore della Repubblica, detta disposizioni sul servizio giudiziario;
- che l’interessato, disponendo la trasmissione degli atti del procedimento n.1217/05 alla procura della Repubblica di Salerno quando ormai non ne aveva più la titolarità, ha posto in essere una violazione riconducibile all’ipotesi di cui alla lett. n) dell’art.2 comma 1 del decreto legislativo 23.2.06 n.109;
- che lo stesso tuttavia in buona sostanza adduce a giustificazione della condotta trasgressiva la necessità sia di consentire all’autorità giudiziaria di Salerno di valutare profili di connessione sia di sottrarre gli atti del procedimento alla disponibilità del procuratore e dell’aggiunto dott. Murone; necessità di cui era indice ultimo, in termini temporali, la revoca ritenuta illecita della sua assegnazione;
- che al fine di verificare l’idoneità della detta giustificazione ad elidere il disvalore della violazione è necessario verificare se quest’ultima fosse senza alternativa, proporzionata ed idonea allo scopo;
- che per detti accertamenti non è necessario attendere, come chiesto dalla difesa, l’esito delle indagini in corso a Salerno, ragione per cui la relativa istanza, secondo quanto indicato in premessa, è stata respinta;
- che quanto al primo aspetto va rilevato che il dott. De Magistris avrebbe potuto procedere alla immediata denuncia della sopravvenuta revoca, rimettendo alla competente autorità inquirente l’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni sia per la valutazione di possibili profili di connessione sia per impedire condotte illecite (provvedimenti che magari avrebbe anche potuto chiedere motivatamente, allegando, come già fatto, copia degli atti ritenuti significativi);
- che ciò sarebbe potuto avvenire sia celermente, con le medesime efficaci modalità di trasmissione adottate per l’invio del fascicolo n.1217/05, sia utilmente, atteso che lo stesso aveva già denunciato il 13.3.07 alla procura della Repubblica di Salerno fatti ritenuti rilevanti (tanto che la trasmissione di atti del 30.3.07 vi fa seguito) motivo per cui, anche in considerazione delle peculiarità del caso, non erano da temere stasi;
- che circa la proporzione, ma anche la necessità di sottrarre con assoluta sollecitudine gli atti al procuratore ed all’aggiunto, va osservato che la perquisizione nei confronti del Cretella aveva già avuto luogo; l’informazione di garanzia nei confronti del parlamentare Pittelli era stata notificata; i dott.ri Lombardi e Murone, in quanto anch’essi coassegnatari del procedimento n.1217/05, ben avrebbero già potuto (il primo sino al 29.3.07, il secondo almeno fino al 5.3.07) prendere del tutto legittimamente visione dei relativi atti; se anche l’incolpato fosse rimasto cotitolare del procedimento comunque le sue iniziative in materia cautelare e di esercizio dell’azione penale sarebbero dovute passare per il vaglio del procuratore o, vista la sua astensione, dell’aggiunto;
- che con riguardo all’idoneità va considerato che, almeno per un magistrato di esperienza pluriennale come l’interessato, era prevedibile che il provvedimento adottato non sarebbe stato utile allo scopo;
- che infatti ad una trasmissione di atti irrituale, in quanto effettuata da magistrato non titolare del procedimento, era più che probabile conseguisse, come immediatamente avvenuto, un provvedimento di restituzione;
- che una negativa valutazione prognostica era possibile anche con riguardo alla competenza funzionale dell’A.G. inquirente di Salerno esclusa in brevissimo tempo (nonostante si trattasse di fascicolo composto da 87 faldoni - cfr. doc. pag.23 del fascicolo n.1 del faldone n.2) per i motivi dalla stessa esposti con poche battute;
- che dunque le ragioni addotte non risultano tali da giustificare la inosservanza posta in essere, la quale appare evidentemente connotata da gravità sia di per sé sia in ragione dell’importanza del provvedimento adottato e delle sue conseguenze;
- che conseguentemente l’interessato va dichiarato responsabile dell’incolpazione ascrittagli;
con riferimento al capo B)
- che in data 5.6.07 il dott. De Magistris ha emesso decreto di perquisizione locale nel procedimento n.3750/03 relativo a V. Tufano, G. Labriola, L. Fasano, F. Bubbico ed altri (cfr. doc. pag.3262 faldone fascicolo generale proc.to n.10/07 R.O.);
- che il Tufano risulta indagato in ordine al reato di cui agli artt.110-323 c.p. mentre il Labriola in ordine ai reati di cui agli artt. 319 ter-321-416 c.p. (cfr. pag.1 del decreto);
- che nella parte iniziale del provvedimento si premette che la procura della Repubblica di Catanzaro sta svolgendo indagini su un sodalizio in grado di condizionare l’attività delle istituzioni attraverso la collusione di intranei alle stesse (magistratura, forze dell’ordine, amministrazioni locali e ministeri);
- che il provvedimento prosegue quanto al Tufano rappresentando che egli appare essere “il punto di riferimento di taluni avvocati e magistrati al fine di esercitare le proprie funzioni per danneggiare altri magistrati ed altri avvocati che, nell’ambito delle loro funzioni si sono trovati ad avere a che fare con i “poteri forti” operanti in modo anche occulto in Basilicata”; quanto al Labriola che lo stesso è in grado attraverso radicate collusioni all’interno della magistratura di influire sull’andamento di procedimenti giudiziari, perseguendo interessi affaristici ed occulti (cfr. pag.2);
- che nella parte relativa agli elementi emersi nei confronti del Tufano (cfr. pag. 2 e ss.) sono riportate le dichiarazioni rese dal dott. A. Iannuzzi, g.i.p. del tribunale di Potenza nell’audizione del 30.3.07 ed in un esposto depositato il 12.5.07;
- che nelle predette dichiarazioni il dott. Iannuzzi riferisce di un accanimento nei suoi confronti del procuratore generale Tufano, autore di rilievi ingiustificati nei confronti del suo modo (ma anche di quello di altri) di esercitare la funzione giurisdizionale (sempre in relazione a vicende giudiziarie contraddistinte dal coinvolgimento di personalità di rilievo) ma inerte rispetto ad altri fatti ritenuti ben più gravi (cfr. pagg.8-18);
- che con specifico riguardo alla parte dell’incolpazione relativa ad una relazione extraconiugale tra magistrati, nel decreto si riporta una affermazione in cui, il dott. Iannuzzi, premesso che “al dott. Tufano sembra essere sfuggita un’altra circostanza” riferisce, premettendo ancora, sia pure come “condizionale d’obbligo”, un “sembra”, di una relazione sentimentale intercorrente tra un giudice ed una pubblico ministero di Potenza impegnati nello stesso processo ed indicati nominativamente;
- che la circostanza appare riferita in quanto ritenuta indicativa della non equanimità del procuratore generale “particolarmente attivo e solerte nel segnalare presunte violazioni” del detto g.i.p., ma non altrettanto pronto ad evidenziare un altro fatto grave in quanto idoneo a compromettere l’immagine di chi esercita la funzione giurisdizionale, che deve essere caratterizzata da terzietà ed indipendenza;
- che il decreto prosegue con la indicazione degli elementi di riscontro alle dichiarazioni del dott. Iannuzzi (cfr. pagg.18 e ss.);
- che tra i predetti elementi non se ne indicano di relativi alla citata relazione sentimentale ed alla conoscenza della medesima da parte del procuratore generale (né alla loro eventuale esistenza si fa cenno nella memoria difensiva);
- che il giudice asseritamente coinvolto nella relazione sentimentale, con missiva del 3.7.07 diretta al CSM ha negato (cfr. foglio 2797 faldone n.3-4 proc. n.10/07 R.O.) di aver avuto alcuna relazione sentimentale con la collega pubblico ministero, nonchè chiarito e documentato (cfr. successivo foglio 2940 relativo a missiva diretta al presidente del tribunale di Potenza recante timbro del 7.2.07) di aver ricevuto a gennaio 2007 una lettera anonima del seguente tenore “si prega astenersi altrimenti foto e registrazioni con dott.ssa (segue cognome). Proc. Basilischi grazie” e di averla trasmessa al presidente del tribunale rappresentandogli la sua assoluta serenità, rimettendo a lui comunque ogni decisione e chiedendo la trasmissione dell’anonimo alla procura della Repubblica di Catanzaro;
- che sia il giudice sia la pubblico ministero hanno rappresentato il (intuibile) nocumento subito a livello sia personale sia professionale, dalle dichiarazioni del dott. Iannuzzi e dalla loro diffusione (cfr. la memoria-esposto del giudice riportata a pag.155 e ss. della relazione ispettiva del 8.9.07 nonchè la richiesta del 23.7.07 di apertura pratica a tutela della pubblico ministero a foglio 5251 faldone n.6 proc. n.10/07 R.O.);
- che ancora, con specifico riferimento alla parte di incolpazione inerente all’avvenuto richiamo di “procedimenti penali sforniti di…attinenza ai reati ipotizzati”, con conseguente impropria indicazione di persone, dalla lettura del decreto è facile individuare la circostanza, richiamata anche dal procuratore generale nella sua requisitoria, relativa alle dichiarazioni del tenente colonnello dei Carabinieri S.P. (cfr. pagg.107 e ss.);
- che infatti nel decreto sono riportate le dichiarazioni rese dall’ufficiale relative ad indagini svolte nel 1994/95 con riguardo ad “orge che a suo dire (della collaboratrice M.T.B.) si sarebbero svolte a Policoro”; dichiarazioni nelle quali si fa espressamente il nome, quali persone che erano state indicate come partecipi, del Labriola e di un altro avvocato (anch’egli parte del procedimento penale come chiarito nell’arringa difensiva) nonchè di un magistrato che “parve…essere descritto e riconoscibile” anch’egli indicato nominativamente e parte nel procedimento (cfr. pag. 14 della relazione della procura di Salerno a foglio 244 del faldone n.1 da cui risulta l’iscrizione nel registro notizie di reato lo stesso 5 giugno 2007);
- che nel rendere le dette dichiarazioni l’ufficiale rappresenta che le indagini relative al magistrato, all’avvocato ed al Labriola, andarono a Salerno (pag.111) che “…concluse archiviando questo procedimento in quanto, sempre che io ricordi, non emergevano ipotesi di reato perché fare orge non è reato, consumare droga non è reato” (pag.109);
- che ancora il predetto, che pur dà conto degli esiti di alcune attività di indagine da lui poste in essere “limitate perché chiaramente non potendo indagare sui professionisti citati”, si esprime in termini dubitativi sui fatti: “…se erano vere queste orge…”, “…posso dare una spiegazione, un motivo per cui sparirono tutte quante queste videocassette, se c’erano” (cfr. pagg. 109-110);
- che il decreto prosegue riportando le dichiarazioni rese all’epoca dalla M.T.B. e relative anche a fatti di evidente rilevanza penale, quelle del suo convivente collaboratore di giustizia (che parla di quello che la donna gli ha riferito) nonché quelle rilasciate al P.M. il 11.5.07 da S.S, detenuto a Melfi, che dichiara (laconicamente): “E’ vero quanto ha raccontato la M.T.B.” per averlo saputo da terza persona;
- che nella detta memoria l’interessato ha rappresentato in sintesi
a) che si tratta di un provvedimento particolarmente motivato in cui tutti gli elementi indicati, oltre a rappresentare i fatti allo stato da contestare nonché le fonti di prova, hanno una valenza indiziaria
b) che ha deciso di effettuare una discovery ampia per consentire agli indagati di conoscere subito le contestazioni e le fonti di prova per garantire loro la difesa
c) che pensava di doversi eventualmente difendere da addebiti riferiti a provvedimenti privi di motivazione e non certo per atti con motivazioni troppo articolate
d) che non vi era stata violazione del diritto alla riservatezza essendosi ritenuto di inserire le dichiarazioni di magistrati che avevano fatto propalazioni che, a loro dire, anche con riferimento alla indicata relazione extraconiugale, servivano a comprendere la ricostruzione dei fatti-reato per cui si procedeva;
***
- che l’art. 1 del vigente decreto legislativo 23.2.06 n.109 sancisce che il magistrato esercita le funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza, riserbo ed equilibrio, rispettando la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni;
- che il successivo art. 2 prevede come illecito disciplinare i comportamenti che violando gli indicati doveri, arrechino ingiusto danno ad una delle parti;
- che nella vigenza dell’abrogato art. 18 R.D.L.vo 31.5.46 n.511 questo giudice ha avuto ripetutamente modo di occuparsi del problema della sindacabilità disciplinare del provvedimento giurisdizionale;
- che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale se il principio di indipendenza della magistratura sancito dagli artt.101 e 104 della Costituzione esclude la sindacabilità degli atti posti in essere dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni - motivo per cui l’inesattezza tecnico-giuridica del provvedimento giudiziario, censurabile con i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, non può di per sé costituire illecito disciplinare - tuttavia detta insindacabilità viene meno qualora il provvedimento per scarso impegno, approssimazione, insufficiente ponderazione, limitata diligenza ovvero per una determinazione arbitraria in quanto determinata da dolo o colpa grave, risulti al di fuori delle finalità che gli sono proprie;
- che con più specifico riguardo al caso di specie la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, 27.5.99 n.318) ha avuto modo di chiarire che:
a) i provvedimenti giudiziari possono richiedere l’indicazione di fatti relativi a soggetti che possono risultare danneggiati dalla diffusione di notizie lesive della riservatezza o dell’onore; diffusione tuttavia lecita ove necessaria per la redazione del provvedimento e per l’esplicazione del potere giurisdizionale
b) la valutazione circa la necessità o meno dell’indicazione di un fatto costituisce oggetto di un giudizio che può essere compiuto solo dal magistrato che emette il provvedimento e non può essere sindacato in sede disciplinare
c) l’insindacabilità viene però meno ove il provvedimento sia basato su una grave o inescusabile negligenza; in questo caso oggetto della censura non è il provvedimento quale risultato dell’attività intellettiva bensì il comportamento del magistrato che nell’adottarlo dia prova di trascuratezza e non esplichi la massima diligenza;
- che dunque il sindacato disciplinare non deve riguardare la scelta del dott. De Magistris di riportare le circostanze descritte in premessa, ma resta da vagliare se egli abbia prima usato la necessaria diligenza nei relativi accertamenti;
- che a tal proposito è indubbio che, quanto più elevata è la capacità lesiva dell’onore e della riservatezza di un fatto, maggiore deve essere la diligenza esplicata nella sua verifica;
- che con riguardo alla circostanza della “relazione sentimentale”, va rilevato che essa è riportata a livello di “sentito dire” e che dal provvedimento non risultano posti in essere ulteriori accertamenti;
- che detta circostanza si presentava in tutta evidenza gravemente lesiva della riservatezza dei due interessati (a livello sia delle relazioni interpersonali di ciascuno di essi sia della dignità professionale);
- che anche con riguardo alla dichiarazione, che sembrerebbe potersi definire “retorico-dubitativa”, circa la conoscenza o meno da parte del dott. Tufano della relazione sentimentale, dal decreto non risulta siano state poste in essere verifiche;
- che tuttavia anch’essa era evidentemente lesiva della dignità e dell’onore del procuratore generale Tufano;
- che infatti o lo stesso non vedeva quello che era evidente (circostanza tutt’altro che commendevole per l’autorità distrettuale requirente di vigilanza) oppure, ancorché vedesse, lasciava correre un fatto lesivo dell’immagine della magistratura;
- che proprio detta capacità lesiva avrebbe dovuto indurre il dott. De Magistris alla massima diligenza nell’effettuare ulteriori accertamenti al fine di ridurre al minimo il rischio di errore nella divulgazione del dato e nella valutazione della sua utilità ai fini motivazionali (dandone poi conto nel provvedimento unitamente alle ragioni delle sue, insindacabili, scelte);
- che se questo fosse avvenuto il predetto avrebbe potuto sia riportare sia vagliare il fatto che il giudice in questione aveva ricevuto un anonimo ricattatorio e di ciò aveva reso edotto il presidente del tribunale con missiva avente data certa anteriore alle dichiarazioni del dott. Iannuzzi e con la quale si chiedeva di informare la competente procura della Repubblica (con conseguente possibilità di una più completa lettura sia delle “notizie” circa la relazione sia dell’adombrato connivente silenzio del procuratore generale);
- che dunque il dott. De Magistris ha riportato nel decreto di perquisizione le affermazioni in questione, lesive della dignità, dell’onore e del decoro delle persone senza porre in essere (o almeno senza darne conto) gli accertamenti necessari;
- che in tal modo lo stesso è venuto meno ai doveri di cui al citato art.1;
- che tale mancanza ha arrecato danno al dott. Tufano, in quanto la circostanza riferita ha gettato sul predetto discredito con riguardo all’esercizio dei compiti di vigilanza di sua precipua spettanza ed, evidentemente grave, danno ai due magistrati indicati come “sentimentalmente uniti”;
- che ancora il danno arrecato sia al procuratore generale sia agli altri due magistrati appare ingiusto;
- che esso infatti sarebbe stato giustificato se, una volta compiuto un accertamento del fatto caratterizzato da adeguata diligenza, il dott. De Magistris, dandone conto, lo avesse giudicato tale da integrare, sia pure unitamente ad altri elementi, il “fondato motivo di ritenere” che l’art. 247 cp.p. indica come presupposto della perquisizione (a differenza dell’art.332 del codice abrogato che utilizzava il verbo “sospettare”);
- che diversamente la sommarietà dell’accertamento e così la violazione del dovere di diligenza - inescusabile in considerazione del rilievo che le affermazioni evidentemente assumevano per tutte le persone coinvolte - incidendo sulla possibilità di vagliare adeguatamente quanto rappresentato, ne rende ingiustificato il richiamo ed ingiusto il danno che ne è conseguito;
- che tuttavia va rilevato che la disposizione incriminatrice di cui alla lett.a) dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo n.109 del 2006 sanziona espressamente solo i comportamenti nei confronti di una delle parti;
- che dunque, ancorché la limitazione appaia di difficile comprensione (meritando i terzi tutela almeno al pari delle parti) il danno arrecato ai due magistrati non assume rilevanza disciplinare;
- che così per tale parte del decreto l’incolpato va ritenuto responsabile della violazione di cui all’art.2 comma 1 lett.a) limitatamente alla persona del dott. Tufano;
- che con riguardo alla seconda delle circostanze richiamate in premessa va rilevato che il dott. De Magistris ha ritenuto di riportare dichiarazioni relative al coinvolgimento di persone in fatti risalenti ad oltre dieci anni fa, omettendo (o perlomeno non dandone conto nella motivazione del provvedimento) accertamenti sull’archiviazione segnalatagli;
- che poiché nelle dichiarazioni rese da M.T.B. la partecipazione a “feste” era evidentemente connessa al compimento di reati, la notizia di un’archiviazione - attesi l’epoca delle originarie dichiarazioni, il carattere prudentemente dubitativo delle dichiarazioni dell’ufficiale dei carabinieri e quello “de relato” delle affermazioni del detenuto, la competenza di autorità giudiziaria del tutto estranea alle vicende - avrebbe imposto il vaglio delle relative risultanze (quanto meno per verificarne la loro insoddisfacente capacità persuasiva in relazione alle informazioni acquisite dall’ufficiale e dal detenuto);
- che dunque anche in questo caso l’interessato ha riportato dichiarazioni da cui sarebbe chiaramente derivata la lesione dell’immagine di più persone, senza porre in essere (o almeno senza darne conto) tutti gli accertamenti possibili che la peculiarità del caso rendeva necessari;
- che in questo modo lo stesso è venuto meno ai doveri indicati nell’art.1 del decreto legislativo n.109 del 2006 incorrendo nei confronti delle parti indicate, per lo stesso ordine di considerazioni già sviluppate, nella medesima violazione;
- che infine, con riguardo alle spiegazioni fornite, oltre a quanto osservato finora, va rilevato che esse non sono dotate di valenza giustificatrice;
- che infatti per un verso appare non conforme al nostro sistema processuale affidare alla perquisizione, mezzo di ricerca della prova caratterizzato dalla sorpresa e destinato a divulgazione (nel caso di specie prevedibilmente molto ampia) prima che l’interessato possa rappresentare le proprie ragioni, la finalità di discovery a fini di difesa; per un altro il sindacato sulla rilevanza disciplinare della condotta del magistrato che abbia adottato un provvedimento va effettuato, nei limiti consentiti, non con riguardo al minore o maggiore “pondus” di quest’ultimo, bensì al rispetto da parte sua dei doveri, in primis quello di diligenza, indicati dalla legge.
con riferimento al capo C)
- che il 15.9.07 con missiva ed il 19.9.07 in sede di audizione presso l’ispettorato, il procuratore della Repubblica di Catanzaro dott. Lombardi ha dichiarato che il dott. De Magistris era coassegnatario con lui stesso dei procedimenti n. 444/05 e 3750/03 (riuniti il 3.5.07 ed in cui il capo dell’ufficio era subentrato al procuratore aggiunto dott. Spagnolo il 10.7.06); che il detto sostituto aveva sempre provveduto a riferirgli della loro evoluzione; che era stato preavvertito dell’iscrizione del procuratore generale di Potenza dott. Tufano ma non dell’emissione del provvedimento di perquisizione nei confronti del medesimo; che secondo le norme interne dell’ufficio il sostituto non aveva l’obbligo di preavvertire della perquisizione; che nel caso di coassegnazione non svolgeva attività di diretta conduzione delle indagini che venivano eseguite invece dal coassegnatario che doveva riferirgli circa tutte le emergenze (cfr. verbale audizione e missiva del 15.9.07 in allegato 6 bis faldone fascicolo generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che sentito dalla procura generale presso la Corte di Cassazione il 20.11.07 il dott. Lombardi ha ulteriormente chiarito che venne a conoscenza del decreto di perquisizione nei confronti del procuratore generale di Potenza dott. Tufano solo la mattina di giovedì 7 giugno quando, mentre il dott. De Magistris era già a Potenza ad eseguire personalmente l’atto, trovò sul tavolo una busta chiusa su cui c’era un post-it con scritto “da dare al procuratore Lombardi giovedì mattina presto!” di mano del dott. De Magistris, nonché di aver qualche giorno dopo espresso al sostituto le sue perplessità sull’opportunità dell’atto, lamentando anche la mancata informazione (cfr. doc. pagg. 209-210 faldone n.1 - dalla verbalizzazione risultano l’esibizione dell’originale della lettera e del post-it e la loro produzione in copia);
- che nel rispondere ad una richiesta circa le disposizioni adottate in ordine alle modalità di collaborazione tra i magistrati coassegnatari di procedimenti, il procuratore Lombardi con missiva del 18.9.07 ha spiegato che la coassegnazione è disposta quando vi è necessità di garantire una sinergia di interventi e che la stretta operatività dei magistrati interessati e la continuità di contatti quasi quotidiani non lo hanno indotto a disciplinare la materia con provvedimenti specifici (cfr. doc. allegato 6 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che all’udienza del 14.1.08 il dott. Lombardi, nel sostanzialmente ripetere quanto già detto, ha precisato che era implicito che i coassegnatari dovessero “procedere di pari passo consultandosi ed affrontando insieme i passaggi più impegnativi”; che il dott. De Magistris gli aveva fornito un supporto informatico sul quale erano riportate le dichiarazioni di parecchi magistrati della procura della Repubblica di Potenza, che non è che si fosse lamentato del fatto di non essere stato avvertito prima ma che aveva parlato con il sostituto della sostanziale inutilità dell’atto;
- che all’udienza del 11.1.08 è stato sentito il maresciallo della G. di F. Luigi Musardo (già ascoltato dalla Procura Generale il 23.11.07 - pag. 226 faldone n.1) che ha riferito che prima del 7 giugno era stata predisposta una copia in più del decreto, messa in una busta e consegnata ad una impiegata perché fosse consegnata al procuratore; che il 6 precedente, mentre si recavano in auto a Potenza il dott. De Magistris telefonò all’impiegata raccomandandole la consegna della busta;
- che nell’occasione il Musardo alla domanda “De Magistris tentò di contattare con un cellulare il procuratore, ma vi riuscì solo dopo alcuni tentativi…conferma?” ha risposto affermativamente;
- che la conferma è evidentemente relativa alla seguente dichiarazione rilasciata il 23.11.07: “ricordo che, poco prima e durante la perquisizione, il dott. De Magistris tentò di contattare con il cellulare il procuratore Lombardi ma vi riuscì solo dopo alcuni tentativi andati a vuoto. Ovviamente poiché stavo procedendo alla perquisizione non sentii quello che disse”;
- che nella memoria l’incolpato ha rappresentato di aver informato il procuratore della Repubblica che si sarebbe recato a Potenza ad espletare le perquisizioni; che gli aveva fatto avere copia del relativo decreto e gli aveva detto di non ritenere necessaria la sua firma in quanto il procedimento era da lui seguito personalmente; che entrambi concordavano sulla necessità che lo tenesse informato degli atti più delicati e che egli intervenisse, formalmente, solo ove necessario; che non erano state sollevate obiezioni;
***
- che il procuratore Lombardi, quando ha riferito circa la condotta del dott. De Magistris nella conduzione del procedimento coassegnato, si è espresso in termini positivi, evidenziando che il sostituto aveva sempre provveduto a riferirgli della sua evoluzione, che era stato preavvertito dell’iscrizione del procuratore generale di Potenza, che secondo le norme interne non vi era un obbligo di avvisarlo della perquisizione;
- che ancora il dott. Lombardi in dibattimento ha sfumato la dichiarazione precedentemente resa, chiarendo che non si era lamentato con il sostituto della mancata informazione ma aveva parlato con lui della sostanziale inutilità dell’atto;
- che in passato, con riguardo ad altro episodio analogo lo stesso aveva rappresentato all’aggiunto Murone, in favore del sostituto, di essere stato informato di una perquisizione (cfr. sub capo d’incolpazione H e, con riguardo al complessivo, positivo atteggiamento del dott. Lombardi nei confronti del sostituto pag. 60 della relazione ispettiva del 3.10.07);
- che dunque il dott. Lombardi appare credibile quando dichiara di non aver saputo del decreto di perquisizione se non la mattina del 7, giorno dell’esecuzione dell’atto;
- che inoltre l’affermazione è verosimile in considerazione dell’appunto scritto nel “post-it” (in ordine al quale il procuratore ha reiteratamente riferito senza contestazioni dell’interessato);
- che invero lo specifico riferimento temporale al giovedì mattina, cioè al giorno stesso della perquisizione - che peraltro ne rende assolutamente improbabile l’apposizione da parte di qualcuno del personale - acquista un senso solo ove del decreto il procuratore non avesse avuto precedentemente notizia;
- che infatti se fosse stato diversamente la busta avrebbe potuto essere consegnata in qualsiasi momento successivo alla sua predisposizione (e certo prima del giorno 7 atteso che il dott. De Magistris ed i suoi collaboratori erano partiti il 6 precedente);
- che d’altra parte dalle dichiarazioni del maresciallo Musardo non emergono circostanze tali da apparire incompatibili con detta ricostruzione;
- che chiarito il fatto, va rilevato che ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo n.106 del 20.2.06 il sostituto procuratore della Repubblica deve richiedere ed ottenere l’assenso del capo dell’ufficio solo per il fermo di indiziato di delitto e per la richiesta di misure cautelari personali o reali e che inoltre il procuratore Lombardo ha rappresentato di non aver disciplinato la materia relativa ai doveri derivanti dalla coassegnazione;
- che dunque è da escludere che la condotta oggetto di addebito sia riconducibile alla lett. n) contestata, la quale riguarda l’inosservanza di norme regolamentari o disposizioni sul servizio giudiziario (e tanto meno a violazione di legge);
- che tuttavia va rilevato che dalla coassegnazione, perché essa abbia un significato ed un’utilità, non può non derivare un generale dovere di leale e corretta collaborazione, che si estrinsechi in primo luogo nella utile, quindi tempestiva, comunicazione delle iniziative investigative tra coassegnatari;
- che in tal senso questo giudice, sia pure nella vigenza dell’abrogato art. 18 del R.D.L.vo 31.5.4.6 n. 511, ha avuto modo di affermare che configura un illecito disciplinare la condotta del sostituto procuratore il quale, con riferimento ad un procedimento penale di particolare delicatezza, abbia avanzato richiesta di rinvio a giudizio omettendo di sottoporla alla sottoscrizione del sostituto coassegnatario (cfr. sentenza n.131/04 reg. dep. nella quale si rappresenta l’importanza di non vanificare la funzione stessa della duplice assegnazione che è “quella di dare quanto meno maggiore ponderazione alle iniziative processuali adottate”);
- che detto dovere di collaborazione è evidentemente maggiore quanto più rilevante è l’atto da compiere;
- che nel caso di specie il dott. De Magistris, non ha dato tempestivo avviso al coassegnatario dott. Lombardi della perquisizione, così ponendo in essere un comportamento in violazione del dovere di correttezza;
- che la non correttezza della condotta appare ancor più chiara ove si consideri che l’incolpato, disponendo la consegna del provvedimento il giovedì mattina, quindi in sostanziale contestualità con il compimento dell’atto, ha posto in essere un comportamento mediante il quale, come detto dal procuratore generale nella requisitoria “l’ha avvertito in modo che non fosse avvertito”;
- che la violazione è certamente grave ove si consideri l’evidente rilievo assoluto della perquisizione, posta in essere nei confronti del procuratore generale della Repubblica di Potenza;
- che dunque l’interessato deve essere ritenuto responsabile del comportamento contestatogli, ricondotto alla fattispecie disciplinare di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) del decreto legislativo n.109 del 2006;
con riferimento al capo D)
- che riguardo alla prima contestazione sono agli atti sia il decreto di sequestro preventivo d’urgenza sia quello di perquisizione emessi dal dott. De Magistris entrambi il 17.2.07 nell’ambito del procedimento n.949/06 R.G. nel quale è indagato, tra gli altri, il procuratore della Repubblica di Matera (cfr. doc. allegati 4 bis fascicolo faldone generale proc. n.10/07 R.O.);
- che mentre il provvedimento di sequestro reca il visto del procuratore della Repubblica quello di perquisizione risulta a firma del solo sostituto;
- che il dott. Lombardi ha dichiarato che il provvedimento di sequestro e quello di perquisizione erano contestuali e che si era lamentato con il dott. De Magistris per avergli sottoposto solo il primo senza parlargli dell’altro (cfr. verbale trascrizione udienza del 14.1.07 nonché verbale audizione del 19.9.07 dell’ispettorato generale del ministero della giustizia - doc. allegato 6 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che nella memoria l’interessato rappresenta invece di aver informato il procuratore della Repubblica non solo del sequestro ma anche delle perquisizioni, di avergli detto che avrebbe seguito personalmente la loro esecuzione onde non era necessaria anche la sua firma, ricevendo apprezzamento e la richiesta di essere tenuto informato;
- che nella requisitoria il procuratore generale ha chiesto l’assoluzione per insussistenza dell’addebito in quanto il procedimento non era coassegnato al dott. Lombardi ed al dott. De Magistris e quindi, a differenza degli altri casi, non vi era stata violazione del dovere di collaborazione;
- che per quanto attiene al secondo addebito il dott. Lombardi (coassegnatario del procedimento - cfr. sub c) all’udienza del 14.1.08 ha dichiarato di essere stato tenuto al corrente della vicenda relativa alla dott.ssa Genovese ma di essere stato informato del decreto di perquisizione (cfr. pag.1903 del faldone n.5) quando “era già avvenuto”, così confermando quanto già detto alla procura generale il 20.11.07 (cfr. pag. 209 faldone n.1 e, sui decreti emessi e su quanto dichiarato dal dott. De Magistris, la relazione della procura della Repubblica di Salerno a fogli 238-239 del faldone n.1);
- che a tal proposito nella memoria, per quanto interessa, si rappresenta che il procuratore era stato informato di tutti gli atti aventi ad oggetto la dott.ssa Genovese e si aggiunge che recentemente la stampa ha riportato una dichiarazione non smentita del dott. Lombardi secondo cui egli non sarebbe stato informato dell’iscrizione nel registro degli indagati del presidente Romano Prodi, mentre l’atto recava la sua firma;
- che in ordine a tale ultima considerazione va rilevato che dal verbale relativo alla citata audizione del 20.11.07 risulta che il dott. Lombardi ha dichiarato: “quanto all’iscrizione nel registro degli indagati dell’on. Prodi…accolsi la sua istanza di vistare personalmente la richiesta…” (cfr. anche la precedente dichiarazione resa all’ispettorato generale il 18.7.07 pag.1736 faldone n.5);
- che con riguardo ai detti episodi, nella nota della procura della Repubblica di Salerno pervenuta il 26.11.07 si segnalano le relazioni di servizio a firma del dott. De Magistris datate 3 marzo 2007 e prodotte in sede di interrogatorio il 9.11.07 (cfr. fogli 238-239 faldone n.1);
- che infatti l’interessato ha prodotto numerosi “pro memoria”a sua firma, alcuni datati 3.3.07 (data non certa) dove riassume fatti e considerazioni ed in uno dei quali scrive: “mercoledì 28 febbraio il procuratore della Repubblica Lombardi è venuto nella mia stanza dicendomi che era rimasto male…che non lo avessi informato dell’iscrizione nel registro degli indagati del sen. Buccico. Ho riferito al procuratore che tale circostanza non corrispondeva al vero in quanto lo avevo informato in occasione della firma che egli aveva apposto al decreto di sequestro. In quella circostanza gli avevo detto che avrei inviato informazioni di garanzia, decreti di perquisizione ed inviti a presentarsi. Non sono entrato nei dettagli…Del resto preferivo non essere particolarmente preciso in quanto stavano emergendo sempre più collegamenti stretti…” (cfr. foglio 415 faldone atti Salerno);
- che dalla detta relazione della autorità giudiziaria di Salerno (fogli 236 e 238) risulta che Nicola Buccico fu iscritto nel proc.to n.3750/03 il 7.2.07 e che il 17.2.07 furono emessi tre diversi decreti di perquisizione, relativi a plurime persone tra le quali magistrati, nei procedimenti n.ri 3750/03, 949/06 e 444/05;
***
- che già sub c), con riguardo ad episodio analogo, si sono vagliate positivamente sia l’attendibilità del dott. Lombardi sia la verosimiglianza del fatto riportato;
- che anche con riguardo alla attuale prima contestazione, la dichiarazione del predetto, secondo la quale non fu informato del decreto di perquisizione, appare verosimile;
- che infatti dato l’evidente rilievo dell’atto e la sua contestualità al decreto di sequestro invece vistato, è da ritenere che se ne fosse stato portato a conoscenza o, condividendolo, l’avrebbe sottoscritto (così fornendo al sostituto un avallo da ritenere benvenuto) oppure avrebbe fatto emergere il suo dissenso;
- che d’altra parte anche nel suo singolare “pro memoria”, l’interessato ammette (contraddittoriamente rispetto alla linea difensiva tenuta) di essere stato volutamente generico, laddove è evidente che una comunicazione relativa ad atti d’indagine (peraltro plurimi e complessi) per potersi considerare tale (e utile) deve specificamente indicare l’atto che si intende compiere, le particolari ragioni a suo fondamento, il destinatario;
- che tuttavia, poiché il dott. Lombardi non era coassegnatario, conformemente a quanto rilevato dal procuratore generale nelle sue richieste, la condotta non appare lesiva del dovere di collaborazione e quindi di rilievo disciplinare;
- che invero questo giudice in passato ha affermato che l’omessa previa comunicazione al procuratore di un provvedimento di particolare importanza rileva disciplinarmente ove disattenda specifica direttiva (nel caso di specie insussistente) che faccia obbligo al sostituto di riferirne;
- che pertanto l’interessato va assolto per essere rimasta esclusa la sussistenza dell’addebito;
- che anche per quanto attiene la seconda contestazione, pur in assenza di ulteriori dati oggettivi, il Collegio ritiene che la credibilità del dott. Lombardi sia da valutare positivamente;
- che infatti, a fronte della sua già verificata attendibilità, non risultano ragioni tali da far ritenere che lo stesso, con riguardo alla specifico episodio, abbia avuto motivo di dichiarare circostanze difformi dalla verità (emergendo casomai dal citato “promemoria” indicazioni in senso opposto);
- che a tal proposito va rilevato che quanto affermato dall’incolpato, circa la dichiarazione giornalistica resa dal dott. Lombardi che ne proverebbe la scarsa affidabilità, appare privo di rilievo atteso che quest’ultimo, sentito dalla procura generale, ha invece dichiarato di aver vistato personalmente l’iscrizione del presidente del consiglio nel registro degli indagati;
- che anche in questo caso si è di fronte ad una condotta che trasgredisce il dovere di correttezza e che va giudicata grave in considerazione del palese rilievo dell’atto;
- che dunque il dott. De Magistris deve essere ritenuto disciplinarmente responsabile della mancata informazione al coassegnatario Lombardi dell’emissione del decreto di perquisizione contestategli, condotta da sussumere nella fattispecie disciplinare di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) del decreto legislativo n.109 del 2006;
con riferimento al capo E)
- che il 23.6.06 il dott. De Magistris nel proc. n.2350/03 ha disposto, unitamente al procuratore Lombardi, il fermo di 80 persone, depositando poi il 13.7.06 al G.I.P. del tribunale di Catanzaro richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per 26 dei fermati nel relativo territorio di competenza (cfr. doc.ti sub allegato 3 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che il 14.7.06 detto G.I.P ha rilevato che la richiesta di misura cautelare non conteneva alcuna determinazione circa il fermo citato (provvedimento di liberazione o richiesta di convalida) il quale perciò, essendo decorso il termine di 48 ore, doveva ritenersi inefficace secondo il disposto dell’artt.390 c.p.p. (cfr. doc. sub allegato 3 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che il dott. De Magistris lo stesso giorno ha risposto che la richiesta di misura cautelare conteneva implicitamente quella di convalida non indicata per mero errore materiale (cfr. doc. sub allegato 3 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che sempre il 14.7.06 il G.I.P. ha dichiarato l’inefficacia del provvedimento di fermo e ordinato la liberazione degli interessati rilevando che nella richiesta di misura cautelare non vi era alcun riferimento, neanche implicito, a determinazioni circa il fermo; che convalida del fermo e misura cautelare erano distinti ed autonomi nonché con finalità diverse, onde non poteva parlarsi di errore materiale, configurabile solo per gli errori e le omissioni non comportanti una modificazione essenziale dell’atto; che il deposito del provvedimento del fermo non comportava necessariamente la richiesta della sua convalida potendo il P.M. anche disporre l’immediata liberazione del fermato ed omettere la richiesta di convalida (cfr. doc. sub allegato 3 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che in sede dibattimentale il procuratore Lombardi ha dichiarato che il dott. De Magistris gli disse che per un errore non era stata inserita la richiesta espressa di convalida del fermo, che bisognava cercare di rimediare e che si poteva proporre al G.I.P. una istanza con la quale si faceva presente che, richiedendo l’emissione di misura cautelare, si intendeva chiedere anche la convalida (a tal proposito il dott. Lombardi nel prosieguo dice: “ne parlammo sicuramente, d’altra parte non c’era altra scappatoia che suggerire questa suggestiva interpretazione”);
- che a riguardo nella memoria difensiva l’incolpato, dove aver evidenziato le ragioni a sostegno della necessità ed urgenza del fermo (pendenza da molto tempo di una richiesta di misura cautelare nei confronti di persone di particolare pericolosità - allarmante informativa suppletiva della polizia del maggio 2006), ha rappresentato che per mero errore materiale, probabilmente per l’immane lavoro che pendeva presso il suo ufficio e non certo per superficialità, aveva dimenticato di indicare la dicitura “richiede la convalida” ma che comunque dal corpo della motivazione era evidente la natura dell’atto emesso anche perché la richiesta di misura cautelare giaceva già da tempo presso l’ufficio del G.I.P.;
***
- che ai sensi dell’art. 2 lett. g) del decreto legislativo n.109 del 2006 costituisce illecito disciplinare la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- che la qualificazione “grave” va posta in relazione sia all’importanza della norma violata sia al carattere evidente, indiscutibile dell’errore, come tale necessariamente conseguenza di una “negligenza inescusabile”;
- che l’art.390 c.p.p. dispone che entro quarantotto ore dal fermo il pubblico ministero, se non deve ordinare l’immediata liberazione dell’arrestato, ne richiede la convalida al G.I.P.;
- che la disposizione ha evidente rilievo assoluto (sostanziale e formale) in quanto finalizzata a sottoporre al vaglio del giudice, entro tassativi limiti temporali, le ragioni per le quali il cittadino è stato privato della libertà personale;
- che lo stesso interessato ha ammesso l’errore, sia pure imputandolo al carico di lavoro;
- che dalle dichiarazioni del dott. Lombardi, credibile in quanto anch’egli firmatario dei provvedimenti di fermo e di richiesta custodiale, risulta la consapevolezza, da parte del dott. De Magistris, della rilevanza dello sbaglio, al quale lo stesso prova a porre rimedio con una nota che il procuratore in dibattimento definisce “scappatoia” e “suggestiva interpretazione” alla quale il G.I.P.:“non ci ha creduto”;
- che nella vigenza dell’abrogato art. 18 del R.D.L.vo 31.5.1946 n. 511 questo giudice ha avuto modo di affermare che l’omessa richiesta della convalida del fermo non configura illecito disciplinare ove addebitabile a disfunzione della segreteria e non al comportamento del magistrato (cfr. sentenza del 6.6.03 n.85/02 R.G.);
- che dunque nel caso di specie l’incolpato ha posto in essere una palese, quindi inescusabile, violazione di legge da ritenersi grave in primis per il rilievo della norma non rispettata;
- che d’altra parte, anche a tener conto del carico di lavoro gravante sul magistrato e della sua laboriosità, va rilevato che proprio secondo l’assunto difensivo l’atto era ormai da ritenersi necessario ed urgente per la pericolosità degli interessati, onde la considerazione che si sarebbe dovuta porre attenzione assoluta anche per evitare qualsivoglia disguido;
- che pertanto anche per questa ragione la violazione deve ritenersi grave e la condotta negligente non scusabile;
- che di conseguenza il dott. De Magistris va ritenuto responsabile dell’incolpazione ascrittagli;
con riferimento al capo F)
- che nella memoria il dott. De Magistris non contesta il contenuto delle note e del provvedimento indicati nel capo di incolpazione bensì di aver sollevato sospetti non suffragati da elementi probanti in quanto “la sede istituzionale deputata per rappresentare compiutamente fatti di rilevanza penale è la procura della Repubblica di Salerno, ove ho compiutamente rappresentato - formalmente sin dal 13.3.07 - circostanze che ritengo di indubbio rilievo penale”;
- che sono agli atti sia la nota pervenuta alla procura della Repubblica di Salerno il 13.3.07 (cfr. faldone 1 sottofascicolo 26) sia la missiva di trasmissione del 30.3.07 già citata (cfr. doc. pag.13 fascicolo n.1 faldone 2) nelle quali il dott. De Magistris in sintesi espone fatti di possibile rilevanza penale, relativi anche a magistrati in servizio nel distretto di Catanzaro, che risultano al vaglio della detta autorità giudiziaria;
- che ancora nella memoria, con riguardo al dott. Cisterna, si rappresenta che “era in corso attività di accertamento preliminare che non imponeva l’iscrizione del collega…non ho parlato, comunque, di interferenze”;
- che a tal proposito in sede di audizione presso l’ispettorato generale del 6.9.07 il procuratore Lombardi ha chiarito che in un provvedimento di perquisizione vi era un riferimento ad un magistrato della D.N.A., che il dott. De Magistris gli aveva riferito trattarsi del dott. Cisterna, che il “coinvolgimento” (sull’uso del termine cfr. pag. 66 e ss. della relazione ispettiva del 3.10.07) era relativo non a conversazioni intercettate ma soltanto a contatti telefonici con indagati che emergevano dai tabulati acquisiti al procedimento, che vi fu una riunione cui era presente un magistrato della D.N.A. e che in quella occasione il dott. De Magistris escluse che nel procedimento risultassero indagati magistrati (cfr. verbale pag.2171 faldone n.5);
***
- che dunque le note di cui all’incolpazione sono state precedute dalla denuncia del 13.3.07 mentre il provvedimento del 30.3.07 costituisce esso stesso denuncia;
- che da dette denunce sono scaturiti procedimenti penali di competenza, ai sensi dell’art.11 c.p.p., della procura della Repubblica di Salerno, che risultano nella fase delle indagini preliminari;
- che dunque l’incolpato, nell’interloquire con il C.S.M., con il procuratore generale di Catanzaro, con il dott. Lombardi e con la procura di Salerno, ha fatto riferimento a fatti già oggetto di denuncia o che denunciava;
- che detta interlocuzione, in quanto avvenuta con soggetti istituzionali e relativa a circostanze oggetto di previa o contemporanea denuncia, appare priva di rilievo disciplinare;
- che per quanto specificamente attiene al dott. Cisterna, va rilevato che il dott. De Magistris risulta essersi limitato a interloquire - sia pure utilizzando in modo probabilmente non proprio, per la sua valenza negativa, il termine coinvolgimento - con il capo del suo ufficio circa il fatto che dai tabulati agli atti risultavano dei contatti telefonici tra il predetto e degli indagati;
- che tale condotta non appare in violazione del dovere di correttezza;
- che dunque, conformemente a quanto richiesto dalla procura generale nella requisitoria, con riguardo a questo capo il dott. De Magistris va assolto per essere rimasta esclusa la sussistenza degli addebiti;
con riferimento ai capi G) ed H)
- che nella memoria il dott. De Magistris riconosce di aver adottato l’atto oggetto di contestazione ma rappresenta che non corrisponde a verità che egli abbia omesso di provvedere all’iscrizione nel registro degli indagati del generale della G.d.F e dell’avv.to Pittelli, essendo esatto invece che abbia proceduto alla “inusuale segretazione” dell’iscrizione senza ledere in alcun modo i diritti degli indagati e delle difese in quanto, venutene meno le ragioni, se non gli fosse stata revocata la designazione, la decorrenza dell’iscrizione con i relativi effetti giuridici sarebbe risalita alla data apposta e verificabile informaticamente del 31.1.07;
- che ancora nella memoria il predetto rappresenta che se avesse agito diversamente e soprattutto se avesse informato il procuratore Lombardi e l’aggiunto Murone, con altissima probabilità il Pittelli (tra l’altro difensore del Cretella) sarebbe stato messo a conoscenza delle indagini pendenti (come già avvenuto nell’ambito dello stesso procedimento “Poseidone” nel 2005);
- che, come si è già detto, il dott. De Magistris ha spiegato (cfr. pag. 7 della memoria) di aver rappresentato alla procura della Repubblica di Salerno “formalmente dal 13.3.07 circostanze che ritengo di indubbio rilievo penale” relative al coinvolgimento di magistrati, fra i quali il dott. Lombardi ed il dott. Murone, in fatti di possibile rilievo penale (cfr. nota e provvedimento già citati);
- che dalla relazione dell’ispettorato generale del 3.10.07 (cfr. pag. 23) il provvedimento risulta “sprovvisto di data certa” (cfr. anche doc. pag. 80 allegati agli atti della prima commissione del CSM inviati dal ministero il 5.10.07);
- che con più specifico riferimento al capo H) dalle note del procuratore aggiunto dott. Murone del 5.3.07 emerge che lo stesso, coassegnatario del procedimento n.1217/05, non era stato previamente informato del provvedimento di perquisizione emesso dal dott. de Magistris ed eseguito nei confronti del generale W. Cretella e che questo, alla detta data, non risultava ancora iscritto nel Re.Ge. (cfr. fogli 19 e 20 faldone n.1);
- che nella nota del 7.3.07, a riscontro delle precedenti, il procuratore Lombardi rappresenta invece di essere stato informato preventivamente della perquisizione dall’ufficiale dei Carabinieri delegato per l’attività ed incaricato dal dott. De Magistris di avvisarlo (cfr. foglio 22 faldone n.1);
- che all’udienza del 14.1.08 il dott. Lombardi ha confermato di essere stato informato dal maggiore Naselli spiegando: “in un ufficio…nel quale l’attività è convulsa, non ci si può formalizzare sulle modalità di comunicazione…in questo caso l’ufficiale dell’Arma mi riferì questa circostanza, ritenni che il magistrato avesse adempiuto all’obbligo della comunicazione anche perché in quel periodo, spessissimo era costretto ad assentarsi per svolgere attività di indagine…per cui quando il procuratore aggiunto mi fece quel rilievo risposi che quel rilievo formalmente era corretto, nella sostanza non lo ritenevo dirompente in quanto che l’avevo appreso…non mi è sembrato un elemento tale, addirittura, da farne oggetto di un rilievo disciplinare…l’avevo saputo.”;
- che nella sua difesa il dott. De Magistris ribadisce quanto già chiarito, vale a dire che l’iscrizione, se pur “segretata” vi era stata e che diversamente, rendendone edotti i coassegnatari avrebbe, con altissima probabilità, informato gli indagati;
***
- che ai sensi dell’art.335 c.p.p. il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito;
- che la disposizione costituisce uno dei cardini del diritto costituzionalmente garantito alla difesa, in quanto dall’iscrizione decorre il termine di durata delle indagini;
- che coerentemente nella detta norma, sia pure con delle eccezioni, è stabilito il principio della conoscibilità da parte dell’interessato dell’iscrizione;
- che perché l’iscrizione possa conseguire le finalità che gli sono proprie sono necessari sia l’atto con il quale il magistrato la dispone sia la conseguente annotazione nel registro;
- che l’interessato ha dichiarato che il suo atto fu posto in essere il 31.1.07, quindi deve ritenersi che lo stesso ha rilevato a quella data la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione;
- che tuttavia, disponendo che il provvedimento non fosse “comunicato, almeno allo stato, a nessuno, nemmeno al R.E.G.E.” il magistrato ha confinato il suo atto nell’ambito della propria sfera privata di attività e conoscenza, impedendogli di conseguire le finalità sue proprie e sottraendolo ad ogni possibilità di controllo;
- che dunque il dott. De Magistris, pur ritenendo sussistenti alla data del 31.1.07 i presupposti per l’iscrizione, adottando un (non)atto che non poteva conseguirne gli effetti e peraltro del tutto estraneo al sistema processuale, ha posto in essere una violazione dell’art.335 c.p.p.;
- che detta violazione, da ritenersi grave anche solo in considerazione della primaria importanza della norma non rispettata, lo è ancor di più in ragione della persuasione - a giudizio del collegio frutto di una riflessione inescusabilmente negligente - che una volta venute meno le ragioni della segretazione, si sarebbe potuto far risalire la data dell’iscrizione al 31.1.07;
- che infatti detta affermazione evidenzia la convinzione, inconciliabile con i principi basilari del sistema processuale penale, che il pubblico ministero possa disporre “privatisticamente” di un istituto finalizzato alla tutela del diritto di difesa e comunque non tiene conto del fatto che, proprio perché confinato unicamente nella personale sfera di conoscenza del magistrato, l’atto avrebbe potuto, anche senza nulla togliere alla sua buona fede, seguire qualsivoglia altro destino (va peraltro osservato che la data di formazione del documento risultante dai computer non dà certezza, dipendendo da impostazioni modificabili senza difficoltà);
- che anche in questo caso l’interessato ha addotto a giustificazione i fatti denunciati a Salerno il 13.3.07 ed ancora in corso di accertamento;
- che anche volendo, a tutto concedere, ritenere possibile una giustificazione alla violazione in questione, le ragioni addotte non appaiono utili;
- che invero a tal proposito occorre valutare la proporzione tra la condotta (violazione dell’art.335 c.p.p.) e il pericolo (che i vertici dell’ufficio sapessero e propalassero la notizia) nonché la possibilità di agire in modo da cagionare il “vulnus” minore possibile al sistema;
- che per simile valutazione non è necessario attendere, come chiesto dalla difesa, l’esito delle indagini in corso a Salerno, motivo per cui la relativa istanza è stata respinta;
- che con riguardo al primo punto va preso atto che il dott. De Magistris ha posto in essere la “inusuale segretazione” il 31.1.07 ma solo il 13.3.07 ha ritenuto di avere a disposizione elementi a carico dei vertici dell’ufficio tali da poter essere formalizzati in una denuncia;
- che dunque deve ritenersi che al 31.1.07 lo stesso non abbia avuto elementi che, andando oltre il sentore o l’intuizione, giustificassero la violazione della cui rilevanza si è già detto;
- che circa il secondo aspetto va rilevato che l’interessato - come detto in modo del tutto inconciliabile con le finalità della norma - ha confinato nella propria sfera di conoscenza privata l’atto, senza neanche informarne il procuratore generale, titolare del potere di sorveglianza sui magistrati requirenti (sul quale dalla denuncia del 13.3.07 non emergono significative ragioni di fondato sospetto) o almeno la procura della Repubblica di Salerno (se la denuncia fosse stata, come sarebbe stato ragionevole aspettarsi, contestuale all’atto);
- che a ciò va aggiunto che la perquisizione al Cretella è del primo marzo (atto emesso il 15 febbraio) e la notifica dell’informazione di garanzia al Pittelli del successivo 28 (data emissione 24 marzo) onde non si comprende perché nemmeno a tali date sia stata posta in essere la “regolarizzazione” dell’iscrizione (avvenuta il 21 aprile ad opera di altro magistrato - cfr. sempre relazione ispettiva del 3.10.07);
- che pertanto deve ritenersi che la condotta tenuta dall’interessato integri la fattispecie di cui all’art. 2 comma 1 lett. g) del decreto legislativo n.109 del 2006 (restando assorbite le altre conseguenze);
- che anche le condotte omissive di cui al capo h) appaiono necessaria conseguenza della “scelta” di cui al capo g) onde il primo deve ritenersi assorbito da quest’ultimo;
- che al riguardo va solo rilevato che la apparente parziale discordanza tra l’assunto dell’incolpato (non aver informato procuratore ed aggiunto) e quanto dichiarato dal procuratore nella missiva del 7.3.07 (essere stato informato) appare risolta in considerazione dei chiarimenti forniti da quest’ultimo all’udienza del 14.1.08;
con riferimento al capo I)
- che nella relazione dell’ispettorato generale del ministero della giustizia del 3.10.07 (cfr. pag. 48 e ss. relazione in fascicolo 3 del faldone 2) quanto all’episodio “Bisignani” si rileva in particolare:
a) che secondo quanto dichiarato dal Bisignani (cfr. pag.49-50) fu il direttore di “Panorama”, P. Madron, a riferirgli nel corso di una telefonata avvenuta il 3 luglio, che aveva saputo dell’avviso di garanzia nei suoi confronti;
b) che gli accertamenti svolti hanno permesso di accertare che il 2.7.07 vennero emessi nei confronti del Bisignani due provvedimenti, un decreto di perquisizione e l’informazione di garanzia, i quali nella stessa mattina di quel giorno entrarono ritualmente nella disponibilità di altre persone per i dovuti adempimenti (personale amministrativo e di polizia);
- che ancora dalla indicata relazione, circa la vicenda relativa al presidente del consiglio dei ministri prof. Romano Prodi risulta:
a) che la dott. ssa Minervini, assistente del dott. De Magistris, ha dichiarato di aver ricevuto dal magistrato il provvedimento di iscrizione, già controfirmato dal procuratore Lombardi, alle 9 circa del 13.7.0.7 e di averlo subito portato all’ufficio RE.GE. ove fu eseguita, sempre subito, l’iscrizione materiale;
b) che nel numero di “Panorama” in edicola il 6.7.07, appaiono riportate notizie poi riferite nella relazione di consulenza tecnica n.8 a firma di G.G.; relazione trasmessa dal dott. De Magistris il 9.7.07 (tre giorni dopo) al locale tribunale del riesame, impegnato in quella data nella decisione relativa a dei ricorsi proposti ai sensi dell’art.324 c.p.p.;
- che nella nota difensiva, nel negare ogni addebito, il dott. De Magistris rappresenta, quanto alle notizie pubblicate sul numero 28 del 12.7.07 di “Panorama”, che vi era stato un decreto di perquisizione eseguito nel giugno in cui erano riportati fatti che coinvolgevano persone vicine al presidente del Consiglio dei Ministri e che comunque delle indagini erano al corrente i consulenti e la polizia giudiziaria;
- che per quanto attiene all’episodio che vede interessato il capitano dei carabinieri P. Zacheo, lo stesso all’udienza del 14.1.08 ha in sintesi dichiarato: che aveva ricevuto delle deleghe d’indagine dal dott. De Magistris nell’ambito del procedimento cd. “toghe lucane”; che il giorno della perquisizione, non essendo stato chiamato a partecipare alle operazioni e temendo di essere stato “sfiduciato”, quando tutto era finito, aveva chiesto spiegazioni al magistrato che gli aveva confermato la sua fiducia; che dunque aveva domandato anche copia del decreto al sostituto procuratore che però “glissò sulla domanda”; che dopo le perquisizioni aveva ottenuto copia cartacea del decreto di perquisizione dal giornalista C. Vulpio che gli aveva richiesto se invece poteva fargli avere lo stesso documento in formato “word”; che dunque aveva chiesto ed ottenuto dal magistrato l’invio tramite posta elettronica di una copia informatica del provvedimento; che per ricambiare la cortesia aveva inviato al giornalista detta copia, peraltro anche a lui più utile perché il provvedimento era voluminoso e la ricerca computerizzata ne facilitava lo studio;
- che a tal riguardo nello scritto difensivo il dott. De Magistris chiarisce di aver effettivamente trasmesso, dopo la sua notifica, il decreto di perquisizione allo Zacheo che aveva svolto indagini nell’ambito del procedimento “toghe lucane”, nulla sapendo di eventuali ulteriori invii a giornalisti;
- che dalla informativa della procura della Repubblica di Salerno del 25.11.07 lo Zacheo, quale responsabile della compagnia dei carabinieri di Policoro, risulta incaricato della vigilanza dell’area “Villaggio di Marinagri” oggetto di sequestro preventivo d’urgenza (nel proc.to n.949/06) e collaboratore di polizia giudiziaria del dott. De Magistris nel proc.to n.3750/03 (al quale il n.949/06 risulta riunito) (cfr. fogli 238 e 250 faldone n.1);
- che nell’audizione del 20.11.07 innanzi alla procura generale il dott. Lombardi ha rappresentato che per le fughe di notizie che si erano verificate aveva sempre inviato gli atti alla procura della Repubblica di Salerno per gli eventuali reati, informandone al contempo il procuratore generale di Catanzaro e che comunque non aveva elementi concreti per imputarle al dott. De Magistris (cfr. doc. pag. 209 faldone n.1);
- che dagli allegati alla nota del procuratore generale della Repubblica di Potenza del 1.10.07 (cfr. la nota della squadra mobile di Matera del 11.9.07) risultano più conversazioni e sms tra il magistrato e C. Vulpio;
***
- che nel capo di incolpazione si contestano genericamente a titolo colposo al dott. De Magistris scarsa attenzione e mancanza di cautela senza tuttavia imputargli alcuno specifico comportamento negligente o imprudente;
- che l’esito degli accertamenti relativi agli episodi “Bisignani” e “Prodi” non consente l’individuazione di uno specifico comportamento negligente ed imprudente addebitabile all’incolpato;
- che per quanto riguarda l’episodio “Zacheo” è pacifico che il dott. De Magistris ha inviato, in epoca successiva alla perquisizione e tramite posta elettronica, copia del decreto di perquisizione al capitano dei Carabinieri che lo ha poi inviato al giornalista C. Vulpio;
- che l’invio in modo del tutto informale dell’atto all’ufficiale appare connotato da poca prudenza e da uno scarso senso di riservatezza;
- che invero alcune circostanze contenute nel decreto, come quelle attinenti alla sfera privata di terzi analizzate sub B), ed il fatto che il documento informatico si presta ad una diffusione telematica particolarmente pervasiva e veloce, avrebbero dovuto sconsigliare l’incolpato dal procedervi (oppure indurlo a provvedere al formale inoltro su supporto informatico con indicazione dei motivi, così da responsabilizzare il destinatario);
- che tuttavia, trattandosi di atto già notificato ed eseguito, apparendo non inverosimile un interesse investigativo del capitano Zacheo ed atteso il contesto di difficoltà relazionale tra i due descritto dal militare, la condotta vagliata, a giudizio del collegio, non assurge a rilievo disciplinare (cfr. art. 2 comma 1 lett. u) contestato);
- che i colloqui De Magistris/Vulpio indicati in premessa, pur indice di assidui rapporti personali tra gli stessi, non appaiono necessariamente riconducibili all’ipotesi di cui alla genericamente contestata lettera aa) art. cit.;
- che dunque l’interessato va assolto dalle incolpazioni ascrittegli;
con riferimento al capo L)
- che dalla pagina del quotidiano “Il Giornale” del 14.8.07 in atti (cfr. all.to 5 bis - pag.5174 allegati alla relazione ispettiva del 8.9.07 in fascicolo faldone generale) risultano, virgolettate e quindi, in assenza di smentite, attribuibili al dott. De Magistris, le seguenti dichiarazioni: “se vogliono liberarsi di me dovranno cacciarmi”; “se vogliono sbarazzarsi di me dovranno cacciarmi”, “ho chiesto più volte di essere affiancato da un collega…credo che sia una prassi consolidata…ma a me inspiegabilmente non vogliono fare avvicinare nessuno”;
- che dalla pagina del quotidiano “La gazzetta del mezzogiorno” del 14.8.07 (cfr. ancora all.to 5 bis) risultano, sempre tra virgolette, le seguenti dichiarazioni: “data l’aggressività e la pericolosità di una serie di attività in atto nei miei confronti, penso che mirino alla mia incompatibilità a svolgere queste funzioni”; “non andrò via dalla Calabria per mia volontà, ho lanciato messaggi anche a chi mi ha dato miti consigli ad allontanarmi da questa terra, cercando di consigliarmi posti più tranquilli. Se vogliono devono esercitare il potere del trasferimento d’ufficio”; “ritengo ci siano singoli casi di magistrati collusi e, quindi, la magistratura per essere credibile, deve fare pulizia al suo interno, senza aspettare che si arrivi alla commissione di reati”;
- che nel medesimo articolo l’autore rileva: “Contro De Magistris anche numerose interrogazioni parlamentari e un’accusa esplicita che etichetta come “bufale” le sue inchieste”;
- che il capo d’incolpazione fa riferimento anche ad altre dichiarazioni riportate dai mezzi d’informazione;
- che nella memoria difensiva l’incolpato, nel negare gli addebiti, riconosce di aver rilasciato più volte dichiarazioni pubbliche ma chiarisce che ciò è avvenuto sempre su tematiche di ordine generale e mai con riferimento a procedimenti penali in corso e che comunque corrisponde a verità che è rimasta senza riscontro la richiesta, rivolta al procuratore ed all’aggiunto, di essere affiancato da altri colleghi per evitare una continua esposizione personale mentre non corrisponde al vero che avrebbe detto che era stato oggetto di accuse per convincere il CSM ad allontanarlo per incompatibilità ambientale;
- che ancora nella memoria l’interessato assume che il magistrato ha non solo il diritto ma anche il dovere di esporre pubblicamente situazioni gravi indicando poi nelle sede istituzionali nomi e fatti;
- che dalla relazione dell’ispettorato generale del 8.3.07 risulta che tra il 2005 ed il 2006 sono state presentate interrogazioni ed interpellanze relative a numerosissime presunte irregolarità poste in essere dal dott. De Magistris nella gestione di indagini (cfr. all.to 3 bis faldone fascicolo generale);
- che la relazione si conclude evidenziando che il magistrato ha svolto una notevole mole di lavoro e che - fatta eccezione per la vicenda di cui all’odierno capo di incolpazione E) - “non possano ravvisarsi elementi suscettibili di valutazione amministrativo-disciplinare”;
- che l’ispettore generale capo evidenzia inoltre che “va considerato che molti dei rilievi avanzati nei confronti del dott. De Magistris nell’interrogazione, nelle interpellanze, o negli esposti sopra esaminati attenevano a procedimenti o a provvedimenti coassegnati o sottoscritti anche da altri magistrati senza che nei confronti di questi ultimi venissero sollevate analoghe lamentele”;
***
- che ai sensi dell’art.2 comma 1 lett.v) costituiscono illecito disciplinare le “pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione…quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui” nonché la violazione del divieto di cui all’art.5 comma 2 del decreto legislativo n.106 del 2006;
- che la prima parte della norma, relativa alle “pubbliche dichiarazioni o interviste” va posta in relazione al diritto tutelato dall’art.21 della Costituzione;
- che a tal proposito, nella vigenza dell’abrogato art. 18 del R.D.L.vo 31.5.1946 n. 511 questo giudice ha avuto modo di affermare che:
a) l’intervista rilasciata da un pubblico ministero, costituendo espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 della Costituzione, non integra un illecito disciplinare qualora non abbia superato il limite della continenza (cfr. sentenza n.70 del 2003);
b) il rispetto del limite della libera manifestazione del pensiero va valutato in considerazione delle modalità, del complessivo contenuto dell’intervista e del contesto in cui è stata resa;
- che dunque le dichiarazioni rese non vanno valutate solo per il loro tenore letterale ma anche in relazione al particolare contesto nelle quali sono state rese;
- che a tal fine non può non tenersi conto che, per come si rileva dagli esiti dell’ispezione di cui in premessa, per lungo tempo l’interessato è stato oggetto di iniziative critiche che si sono verificate quasi del tutto infondate e che lo hanno portato, unitamente all’interesse pubblico di talune attività giudiziarie, ad una particolare, crescente esposizione mediatica;
- che parimenti va preso in considerazione che quel che costituisce il motivo conduttore delle dichiarazioni in questione, vale a dire l’esistenza di condotte illecite a danno del magistrato e della sua attività inquirente, è stato dallo stesso denunciato a marzo scorso (ed è tuttora oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica di Salerno);
- che tali considerazioni inducono il collegio a ritenere che le dichiarazioni rese, pur non sempre misurate, tuttavia non abbiano varcato il limite della continenza, restando così disciplinarmente irrilevanti (anche in relazione ai profili di cui alle contestate lett.re a) - d);
- che resta da chiarire quanto alla utilizzazione di canali informativi privilegiati (lett. aa), che l’incolpazione appare generica e quanto alle dichiarazioni rese senza la delega del procuratore, che esse non rilevano disciplinarmente poichè la norma sanziona la violazione del comma 2 dell’art.5 il quale tuttavia non riguarda il divieto, per i magistrati delle procure, di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio, previsto invece dal successivo terzo comma;
- che dunque anche per questo capo d’incolpazione il dott. De Magistris va assolto;
con riferimento al capo M)
- che al dott. De Magistris viene contestato, in relazione al disposto di cui all’art. 2 comma 1 lett. u) del decreto legislativo n.109 del 2006, di aver omesso di esercitare la dovuta diligenza al fine di evitare la divulgazione di atti;
- che nella memoria l’interessato ha rappresentato di non aver mai omesso di esercitare la dovuta diligenza al fine di evitare la divulgazione di atti coperti dal segreto o per cui era previsto il divieto di pubblicazione e rileva che i fatti di cui alla contestazione erano, prima della propalazione, a conoscenza di più persone;
- che ancora lo stesso pone in risalto che spesso la detta divulgazione lo ha danneggiato e che su ciò sono in corso indagini della procura della Repubblica di Salerno;
***
- che l’incolpazione fa riferimento ad un profilo di negligenza senza tuttavia in alcun modo indicare in cosa essa sarebbe concretamente consistita;
- che dunque la indeterminatezza della contestazione non permette la individuazione dell’addebito che pertanto va dichiarato insussistente;
con riferimento al trattamento sanzionatorio
- che ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.109 del 2006 qualora, come nel caso di specie, siano ritenute le ipotesi di cui al precedente art.2 comma 1 lett. a) e lett. d), va applicata una sanzione non inferiore alla censura;
- che peraltro a giudizio del collegio, la medesima sanzione appare congrua anche in relazione ad ognuna delle altre violazioni di cui si ritiene la sussistenza;
- che invero la circostanza - di particolare significato per un magistrato con oltre dieci anni di esperienza - che le responsabilità accertate siano relative a violazioni di norme e disposizioni, unitamente al loro rilievo, non permette di ritenere adeguata la meno afflittiva sanzione dell’ammonimento;
- che del pari il collegio, in considerazione della accertata laboriosità dell’interessato (pur nelle difficoltà in cui si è oggettivamente trovato ad operare - cfr. anche le “…in generale…evidenti carenze di direzione e gestione” della procura, segnalate a pag.260 della relazione ispettiva del 8.9.07) non ritiene di accedere alla più severa richiesta formulata nella requisitoria;
con riferimento al trasferimento d’ufficio ed ai provvedimenti cautelari
- che l’art.13 comma 1 del decreto legislativo n.109 del 2006 prevede il trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio;
- che in primo luogo va ritenuto che con il riferimento “ad altro ufficio” il Legislatore abbia inteso riferirsi anche al trasferimento “ad altre funzioni”;
- che invero, poiché il comma successivo, relativo alle decisioni cautelari, prevede “la destinazione ad altre funzioni”, opinando diversamente bisognerebbe concludere per la applicabilità in via d’urgenza di un provvedimento al quale non potrebbe far seguito analoga decisione nel merito;
- che peraltro va rilevato che, nella vigenza dell’art.21 R.D.L.vo 31.5.46 n.511 che prevedeva il trasferimento d’ufficio, la disposizione è stata intesa nel senso di consentire “il trasferimento d’ufficio ad altre funzioni ed altra sede giudiziaria”;
- che ancora va osservato che, ancorché la disposizione citata reciti “trasferimento…ad altra sede o ad altro ufficio” deve ritenersi possibile disporre entrambi (la questione infatti è stata già risolta positivamente dalla sezione nelle decisioni, sul punto evidentemente analoghe anche se cautelari, n. 1/07 R.O. e n.6/07 R.O.);
- che ai sensi dell’ultima parte del citato comma 1 qualora, come nel caso di specie, sia ritenuta l’ipotesi di cui al precedente art.2 comma 1 lett. a), il trasferimento “è sempre disposto”;
- che comunque la sezione ritiene ricorrano anche i presupposti per disporre facoltativamente il medesimo;
- che infatti, quanto alle funzioni, va rilevato che la condotta tenuta, poiché rivelatrice di non adeguata attenzione al rispetto di regole di particolare rilievo nonché di insufficienti diligenza, correttezza e rispetto della dignità delle persone, si palesa incompatibile con l’esercizio di quelle di sostituto procuratore della Repubblica, che si caratterizzano per la loro autonoma, immediata incidenza;
- che ancora, quanto alla sede, non può non prendersi atto, come dato meramente oggettivo, che le considerazioni del dott. De Magistris hanno riguardato più magistrati in servizio a Catanzaro in uffici diversi (cfr. verbale audizione dott.ssa G. Nuzzi del 9.1.08 innanzi alla prima commissione e verbale interrogatorio reso innanzi alla predetta il 2.11.07) e che all’udienza del 11.1.07 la dott.ssa M. Minervini, cancelliere B3 presso l’ufficio del dott. De Magistris, ha riferito, sia pur sfumando quanto già dichiarato in istruttoria il 23.11.07, che quest’ultimo “è stato un po’ isolato dai suoi colleghi”;
- che dette circostanze, anche per i rapporti tra magistrati dello stesso ufficio e di uffici diversi che l’esercizio delle funzioni necessariamente comporta, inducono a ritenere che allo stato pure la permanenza dell’interessato in un altro ufficio di Catanzaro non favorisca il buon andamento dell’amministrazione della giustizia (senza tenere conto che la recente riforma dell’ordinamento giudiziario ha sancito il principio - dettato per la mobilità ordinaria ma a fortiori da applicare anche a quella conseguente a sanzione disciplinare - della impossibilità per il magistrato di passare dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti nella stessa sede);
- che dunque va disposto il trasferimento dell’interessato ad altra sede e altre funzioni;
- che diversamente il collegio non ritiene sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di trasferimento in via provvisoria;
- che invero, ancorchè i fatti per i quali si ritiene la responsabilità dell’incolpato siano di sicuro rilievo, tuttavia non paiono ricorrere i motivi di particolare urgenza indicati come presupposto per l’adozione del provvedimento cautelare;
P. Q. M.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 5, 13, 18 e 19 del d. lgs. 23.2.0.6 n. 109;
D I C H I A R A
il dott. Luigi De Magistris responsabile delle incolpazioni di cui ai capi a), b), c), d) n.2, e), g) riqualificate in parte come in motivazione e gli infligge la sanzione disciplinare della censura
A S S O L V E
il predetto dalle incolpazioni di cui ai capi d) n.1, f), i), l), m) per essere rimasta esclusa la sussistenza degli addebiti
D I C H I A R A
Non luogo a provvedere quanto al capo h) assorbito nel capo g)
Dispone il trasferimento del medesimo ad altra sede ed ad altre funzioni
Respinge la richiesta di misura cautelare.
S E N T E N Z A
nei procedimenti riuniti n. 94/2007 R.G. e n.10/97 R.O. nei confronti del
dott. Luigi De Magistris
(nato a Napoli il 20.6.67)
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro,
I N C O L P A T O
A) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° comma, lett. n) del Decr. Legisl. n. 109/2006 modificato con Legge n. 269/2006 per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti ; in particolare nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie, con grave inosservanza delle disposizioni adottate dal capo dell’ufficio che aveva disposto in data 29.3.2007 la revoca della coassegnazione anche al medesimo di un procedimento penale (n. 1217/05-21), ordinava in data 30.3.2007 – malgrado non avesse più alcuna legittimazione a procedere essendo intervenuta la revoca dell’assegnazione – la trasmissione di detto procedimento per competenza ex art. 11 cpp al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, sottraendone la disponibilità ai magistrati rimasti coassegnatari del procedimento.
B) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), g), e u) del D.Lgs. 109/2006 per avere, con grave e inescusabile negligenza , emesso, nell’ambito del procedimento penale N. 3750/0321-N. 444/05-21, denominato “Toghe lucane”, in data 5.6.2007, un decreto di perquisizione locale nei confronti del Dr. Vincenzo Tufano, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, ed altri, eseguito il successivo 7.6.2007, connotato da gravi anomalie, quali l’evidente non pertinenza della motivazione (attestata altresì dal successivo annullamento del Tribunale del riesame con ordinanza in data 3.7.2007) nella parte in cui richiamava procedimenti penali sforniti di qualsivoglia attinenza ai reati ipotizzati, con conseguente illegittima diffusione dei relativi atti di indagine, e violazione del diritto alla riservatezza delle persone impropriamente nominate, tra le quali due magistrati del Tribunale di Potenza, che si ipotizzava avessero una relazione extraconiugale fatto, pur se eventualmente fondato, del tutto indifferente sia ai fini indiziari sia ai fini della motivazione dell’atto;
C) della violazione degli artt. 1, 2, 1° comma, lett. n) del D.Lgs. 109/2006 per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti emettendo il decreto suddetto senza preventiva informazione del Procuratore della Repubblica, capo dell’Ufficio e magistrato codelegato alla trattazione del procedimento; violazione da ritenersi grave per la rilevanza del provvedimento – emesso a carico di un Procuratore Generale della Repubblica, di un ex parlamentare, di un alto funzionario della Polizia di Stato, del Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – per il clamore che avrebbe sicuramente suscitato e per i prevedibili dirompenti effetti che avrebbe avuto sull’amministrazione della giustizia penale in Basilicata.
D)
1. della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), ed n) del D.Lgs. 109/2006, perché,arrecando ingiusto danno e con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, adottava, nell’ambito del procedimento penale N. 949/2006, un decreto di perquisizione locale nei confronti di tre indagati, tra i quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, tacendone l’esistenza al Capo del suo Ufficio, al quale sottoponeva esclusivamente il decreto di sequestro preventivo d’urgenza adottato nell’ambito della stessa indagine, che sarebbe stato poi eseguito contestualmente alla perquisizione; violazione da ritenersi grave per la particolare pregnanza del dovere d’informazione verso il Procuratore, data la rilevanza del provvedimento, la qualità dei suoi destinatari, e le prevedibili conseguenze in termini di pubblico clamore, credibilità della giurisdizione e buon funzionamento dell’Amministrazione della giustizia.
2. della violazione degli artt. 1 e 2, lett. n ) D.L.vo 23/2/2006 n. 109, per avere emesso, con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, nell’ambito del procedimento penale n. 444/05 – 21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro e di cui era co- assegnatario il dott. Mariano Lombardi procuratore della Repubblica, in data 17.2.2007 nei confronti della dott.ssa Felicia GENOVESE ( sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza) e del marito della stessa Michele Cannizzaro entrambi indagati per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., decreto di perquisizione, decreto di sequestro (provvedimenti entrambi annullati dal tribunale del riesame perché adottati dopo la scadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari) ed invito a comparire nei confronti della dott.ssa Genovese, senza previa informazione del Procuratore della Repubblica, anche co-assegnatario del procedimento.
E) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° comma, lett.g) del D.Lgs. 109/2006, perché nell’ambito del procedimento penale n. 2350/03 R.G.N.R., con inescusabile negligenza, dopo l’emissione (in data 23 giugno 2006) ed esecuzione (in data 12 luglio 2006) nei confronti di 26 indagati di un provvedimento di fermo, ometteva di richiederne la convalida al G.I.P. di Catanzaro ai sensi dell’art. 390 c.p.p., determinando la conseguente dichiarazione di inefficacia da parte del G.I.P. in data 14.07.2006.
F) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. d), del D.lgs. 109/2006, perché, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, ponendo in essere più comportamenti gravemente scorretti generava, nei confronti dei superiori e di altri magistrati, sospetti non suffragati da elementi probanti, con conseguente oggettivo discredito per l’istituzione giudiziaria. In particolare :
1. nelle note trasmesse al CSM in data 2 aprile 2007 ed al Procuratore Generale di Catanzaro in data 16 aprile 2007, il dott. De Magistris, nel riferire in merito alla disposta segretazione dell’iscrizione dei nominativi di Pittelli Giancarlo e di Cretella Lombardo Walter, affermava di non aver “…informato il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto dell’iscrizione a mod. 21 dell’Avv. Giancarlo Pittelli per i motivi che ha specificato, non solo nel provvedimento di iscrizione stesso, ma anche nella nota trasmessa alla Procura della Repubblica di Salerno, nella quale si legge :”Per scongiurare, difatti, che l’indagato potesse essere messo a conoscenza dell’iscrizione nei suoi confronti e di attività investigativa che lo riguardava, per quanto di fatti era emerso, ho effettuato un provvedimento – motivato – di iscrizione, disponendo la segretazione dell’atto…” mostrando così di diffidare della riservatezza e della correttezza del Capo dell’ufficio senza, peraltro, addurre circostanze concrete che potessero giustificare tale atteggiamento;
2. nel provvedimento in data 30 marzo 2007, con cui veniva trasmesso il procedimento cosiddetto “Poseidone”, n. 1217/05-21, alla Procura della Repubblica di Salerno, ritenuta competente ex art. 11 c.p.p., esponeva di ritenere che il provvedimento di revoca della coassegnazione disposto dal Procuratore dott. Lombardi fosse “…connotato da profili di illiceità…In particolare, la condotta associativa che vede coinvolto, quale indagato, nel procedimento penale indicato in oggetto, il Sen. Avv. Giancarlo Pittelli sembra essere caratterizzata, a questo punto, anche proprio dalla sua capacità di consumare condotte illecite unitamente a Magistrati…Ritengo a questo punto doveroso trasmettere gli atti a codesto Ufficio sia per valutare, alla luce dei nuovi elementi, la connessione dell’intero fascicolo con gli atti già trasmessi (tenuto conto del coinvolgimento del dr. Lombardi), sia per evitare che Magistrati, nei confronti dei quali ho rappresentato fatti che ritengo gravi, possano contribuire a reiterare condotte di favore nei confronti, quanto meno, dell’indagato Piattelli. Ritengo veramente assai grave e sconcertante che dopo due anni circa di attività di indagine…mentre mi accingevo a richiedere l’applicazione di misure cautelari personali e reali ed avviarmi al deposito degli atti ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., mi venga revocata la coassegnazione con un provvedimento che, tra l’altro, mi pare illegale”, con ciò adombrando una possibile strumentalizzazione dei propri legittimi poteri da parte del Procuratore della Repubblica in vista del raggiungimento di finalità illecite, senza specificare né i moventi né lo scopo del Procuratore;
3. con nota diretta al Procuratore della Repubblica in data 10 luglio 2007, il dott. De Magistris, riferendosi a due richieste che gli provenivano dal Procuratore Aggiunto dott. Murone, volte a conoscere eventuali ipotesi di duplicazione di indagini nei procedimenti 1217/05-21 e 2057/06-21, chiedeva “…direttive sulla necessità – e le eventuali modalità – delle informazioni da fornire al Procuratore Aggiunto richiedente, il quale appare coinvolto in rapporti che appaiono sospetti, per come già rappresentato al Procuratore della Repubblica di Salerno, proprio con il principale indagato, Saladino Antonio”, definendo le richieste del Procuratore Aggiunto “un’oggettiva interferenza sull’attività investigativa in pieno svolgimento” presso il suo Ufficio ed assumendo, altresì, di aver già riferito, “per le vie brevi”, circa il coinvolgimento … del collega Cisterna della Procura Nazionale Antimafia”.
Richiesto dal dott. Lombardi di precisare in cosa consistevano i sospetti che egli aveva nei confronti del Procuratore Aggiunto dott. Murone, riferiva che erano stati acquisiti elementi di collegamento tra quest’ultimo e l’indagato, Saladino Antonio, elementi desumibili dall’esame di alcuni tabulati telefonici, non essendo peraltro in grado di spiegare “secondo quale aspetto la richiesta del dott. Murone gli appariva come una oggettiva interferenza nell’attività investigativa che stava compiendo…”Analogamente, anche con riguardo al dott. Cisterna, il ritenuto “coinvolgimento” veniva desunto da “contatti telefonici che emergevano dai tabulati acquisiti nel procedimento”. In entrambi i casi veniva, quindi, esclusa la sussistenza di elementi tali da determinare l’assunzione della veste di indagato da parte di magistrati asseritamene “coinvolti”, come comprovato dalla mancata iscrizione dei nominativi dei dottori Murone e Cisterna nel registro degli indagati.
G) della violazione degli artt. 1 e 2 lett a), g), m) ed ff) del D.lg.vo n. 109/2006, perché mancava gravemente ai propri doveri di diligenza, di equilibrio e di rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario, e adottava provvedimenti in casi non consentiti dalla legge, in quanto, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopraindicate, violando l’art. 335 c.p.p., eludeva l’obbligo di immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato di CRETELLA LOMBARDO Walter e di PITTELLI Giancarlo attraverso la redazione di un provvedimento di iscrizione – abnorme e comunque inidoneo a determinare effetti giuridici – del seguente testuale tenore.
“OGGETTO: iscrizione di nominativi di indagati nel registro mod. 21.
Il Pubblico Ministero,
letti gli atti del proc. n. 1217/05 mod. 21,
viste, in particolare, le risultanze già inviate dai CTU dr. Pietro SAGONA e dr. Gioacchino GENGHI, dispone iscriversi i seguenti nominativi:
PITTELLI Giancarlo, nato a Catanzaro il 9.2.1953;
CRETTELLA LOMBARDO Walter, nato a Colosimi (CS) il 22.11.1951;
il primo in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416 648 bis c.p. , in Catanzaro, nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale con condotta in atto; il secondo in ordine al reato p. e p. dall’art. 416 c.p., nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale, con condotta in atto;
rilevato che vi sono pressanti ed inderogabili esigenze di assoluta segretezza – desunte anche da attività effettuata in altro procedimento – che impongono che il predetto provvedimento venga immediatamente depositato in armadio blindato e non comunicato, almeno allo stato, a nessuno, nemmeno al R.E.G.E;
rilevato che tali ragioni non debbono, comunque pregiudicare i diritti degli indagati;
dispone che la decorrenza dei termini delle indagini preliminari avvenga alla data odierna;
letti gli artt. 329 e 335 cpp dispone il segreto sul presente provvedimento.
Catanzaro 31.1.2007”
Con postilla autografa a margine veniva aggiunto :
“Si aggiorni inserendosi anche il reato p. e p. dall’art. 2 lg 25.1.1982 n. 17 Cz 15.3.07”
L’atto, quindi, privo di qualsiasi attestazione di deposito e di altro connotato che conferisse certezza alla sua data, contrasta con l’art. 335 c.p.p., che consente una segretazione delle iscrizioni sul registro, ma non una “iscrizione” destinata per ragioni di riservatezza a rimanere nell’armadio blindato dell’ufficio, con una lesione dei diritti delle persone cui è attribuito il reato.
Veniva così formato un atto elusivo delle specifiche finalità cui era destinato (l’iscrizione al Re.Ge.) con fissazione del decorso dei termini per le indagini preliminari con i corrispondenti diritti dei soggetti indagati, ed inoltre gravato dall’apposizione di un segreto non contemplato né dal terzo comma dell’art. 329 c.p.p. (difettando la qualifica di atto d’indagine) né dal terzo comma bis dell’art. 335 c.p.p. (difettando la richiesta di comunicazioni da parte degli aventi diritto)”.
Con lo stesso comportamento, il dott. De Magistris impediva inoltre al Procuratore dott. Lombardi di astenersi in relazione ad un procedimento del quale era coassegnatario, e che vedeva quale indagata persona con cui, come riferito dallo stesso Lombardi, aveva un ventennale rapporto di amicizia e frequentazione.
Inoltre la “ anomala” annotazione della supposta iscrizione ha determinato comunicazioni difformi dal vero ed in contrasto con le testuali previsioni dell’art.110 bis delle disp. di att. del c.p.p..
H) della violazione degli artt. 1 e 2,1° comma, lett. g) ed n) D. Lgs. 109/2006, perché, con grave violazione di legge per negligenza inescusabile e grave inosservanza di norme regolamentari, ordinava in data 1.3.2007 una perquisizione domiciliare (successivamente annullata dal Tribunale del Riesame per carenza di indizi) nei confronti di un ufficiale generale della Guardia di Finanza e l’invio di un’informazione di garanzia nei confronti di un parlamentare senza previamente iscrivere i relativi nominativi nel registro notizie di reato, così come specificamente contestato al capo precedente, e senza previamente informare gli altri magistrati coassegnatari del procedimento che erano all’oscuro di tali iniziative non concordate.
I) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. Lett. u) e aa), del D.lgs 109/2006, perché nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, ponendo scarsa attenzione al profilo della riservatezza nello svolgimento dell’attività investigativa ed omettendo qualsiasi cautela idonea a prevenire la diffusione di notizie attinenti a procedimenti in corso rendeva possibile ripetute ed incontrollate fughe di notizie. In particolare:
1. con riferimento all’informazione di garanzia emessa nei confronti di Bisignani Luigi, il quale riferiva, con esposto datato 10 luglio 2007, di essere stato contattato in data 3 luglio 2007 dal vice direttore del settimanale Panorama che gli chiedeva di commentare l’avviso di garanzia emesso nei suoi confronti dalla Procura di Catanzaro per reati previsti dalla legge Anselmi sulle associazioni segrete nell’ambito di una più ampia inchiesta delegata al dott. De Magistris: avviso di garanzia che gli veniva ritualmente notificato il successivo 5 luglio in occasione della perquisizione disposta nei suoi confronti dal suddetto magistrato;
2. con riferimento all’iscrizione nel registro degli indagati del Presidente del Consiglio dei ministri in carica Romano Prodi, disposta il 13 luglio 2007 sempre nell’ambito del medesimo procedimento penale, la notizia dell’iscrizione veniva diffusa lo stesso giorno attraverso il sito web di Panorama in cui appariva l’articolo a firma di Giacomo Amadori dal titolo “Inchiesta sulla loggia di San Marino: Prodi indagato a Catanzaro”;
3. prima ancora della iscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri nel registro degli indagati, sul settimanale Panorama n. 28 del 12 luglio 2007, distribuito in edicola il 6 luglio 2007, era apparso un articolo dal titolo “Le relazioni pericolose del professore” di Giacomo Amadori in cui veniva riferito di persone indagate vicine al Presidente del Consiglio dei Ministri e dello svolgimento di un’analisi dei tabulati del numero di cellulare utilizzato dal Presidente Prodi. Tali notizie, alla data del 6 luglio, non potevano che provenire da fonti dirette, poiché a quella data non era stato utilizzato in sede processuale o incidentale alcun documento nel quale esse fossero formalizzate;
4. con riferimento al contenuto del decreto di perquisizione locale emesso in data 5 giugno 2007 dal dott. De Magistris in pregiudizio, tra gli altri, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza dott. Vincenzo Tufano, ed eseguito il 7 giugno, il dott. De Magistris risulta aver inviato il successivo 8 giugno, all’indirizzo di posta elettronica del Capitano dei CC Pasquale Zacheo, non delegato allo svolgimento delle indagini, il decreto di perquisizione, che lo stesso Zacheo faceva inviare immediatamente all’indirizzo di posta elettronica del giornalista del Corriere della Sera Carlo Vulpio, il quale si occupava di “Toghe lucane” e intratteneva in quel periodo assidui rapporti personali con dott. De Magistris, testimoniati dalle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito del procedimento penale n. 2751/06-21 dalla Procura della Repubblica di Matera.
L) della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), d), v), aa) del D.Lgs. 109/2006, 5, 2° comma, D.Lgs. n. 106/2006 perché manteneva un disinvolto rapporto con la stampa e i mezzi di comunicazione del tutto disattento ai profili di opportunità nonché di riservatezza delle attività d’indagine preliminare, oggettivamente in grado di determinare la divulgazione del contenuto di atti giudiziari sottoposti al segreto d’ufficio, anche quando svincolati dal segreto investigativo, rendendo dichiarazioni senza la delega del Procuratore della Repubblica e suscitando altresì pubblicità sulla propria attività di indagine, anche utilizzando canali informativi personali privilegiati. In particolare:
1. rilasciava un’intervista al quotidiano IL GIORNALE, del 14 agosto 2007,avente per contenuto fatti oggetto di indagini in corso e (sia pure allusivamente) soggetti nelle medesime coinvolti, spesso utilizzando, altresì, espressioni del tutto improprie ed incontinenti, in termini di inammissibili sfoghi, del tenore “vogliono togliermi le inchieste”, “vogliono fermarmi”, ed altre della medesima portata; inoltre, nella medesima intervista, dichiarava che il procuratore della Repubblica aveva disatteso le sue richieste di essere affiancato nelle indagini più delicate ed anzi era stato oggetto di accuse “per convincere il CSM ad allontanarmi per incompatibilità ambientale”.
• rendeva, in più occasioni, dichiarazioni pubbliche o interviste riguardanti gli affari in corso di trattazione, con le quali, in maniera gravemente scorretta nei confronti di altri soggetti –parti,difensori e magistrati – faceva apparire che le iniziative giudiziarie o con finalità di accertamenti deontologici, -adottate nei suoi confronti- fossero in realtà manifestazioni di un complotto per far cessare la sua attività d’indagine anche con il ricorso ad istituti processuali strumentalmente utilizzati per intaccare l’autonomia e il potere diffuso della magistratura (dichiarazioni al Giornale radio Rai 3 trasmessa nell’edizione delle 8.45 del 13 agosto 2007 e ripresa dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 14 agosto 2007; dichiarazione a Tele Reggio in data 19 settembre 2007; dichiarazioni al quotidiano L’UNITA’ del 13 agosto 2007; dichiarazioni al quotidiano UNITA’ del 1 aprile 2007; intervista a TELESPAZIO del 20 maggio 2007, con cui si lamenta che il De Magistris ingenera il convincimento d’essere vittima di persecuzioni da parte di magistrati e di politici di ogni fazione, ponendosi quale unico moralizzatore della vita pubblica calabrese; intervista al quotidiano REPUBBLICA e al quotidiano CORRIERE DELLA SERA del 21 ottobre 2007).
M) della violazione degli artt. 1 e 2,1° comma, lett.u), del D.Lgs. 109/2006, per aver omesso di esercitare la dovuta diligenza al fine di evitare la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione. In particolare
a) in relazione al processo “ Toghe lucane”:
1. divulgazione sul quotidiano Calabria Ora del 25 maggio 2007 del contenuto dell’atto, coperto da segreto, avente ad oggetto il decreto di consegna di documenti emesso il 21 maggio 2007 nei confronti della dott.ssa Genovese.
2. divulgazione sul quotidiano Corriere della Sera del 26 e 27 febbraio e 3 e 17 marzo 2007, a firma di Carlo Macrì e Carlo Vulpio, del contenuto di atti e di alcune intercettazioni relative alle indagini in corso ;
3. divulgazione, sul quotidiano CORRIERE DELLA SERA del 15 aprile 2007, del contenuto delle dichiarazioni del dott. Vincenzo Montemurro, Sostituto Procuratore di Potenza nonché, sullo stesso quotidiano del 14 maggio 2007, delle dichiarazioni del dott. Rocco Pavese, GIP del Tribunale di Potenza, nonché, sullo stesso quotidiano del 25 maggio 2007, delle dichiarazioni del dott. Alberto Iannuzzi, GIP del Tribunale di Potenza, rese tutte nei rispettivi interrogatori davanti al dott. de Magistris; divulgazione di notizie riservate e di attività di indagine sul quotidiano La Stampa del 22 maggio 2007 circa le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria compiuta da de Magistris all’interno del palazzo di giustizia di Potenza.
b) In relazione ai procedimenti Poseidone e Why Not:
• divulgazione al settimanale L’ESPRESSO in edicola il 29 marzo 2007 delle indagini in corso, con diffusione del nome degli indagati, della informazione di garanzia nei confronti del sen. Pittelli del 24 marzo ( notizia apparsa sull’indicato settimanale pur essendo la notifica all’interessato avvenuta solo il giorno precedente 28 marzo) e dell’ampia ricostruzione della attività investigativa in corso sulla “ presunta cupola politico-affaristica” esistente in Calabria, anche con specifici riferimenti alla collaborazione investigativa con l’OLAF ( nonostante la prescritta riservatezza dell’indicata attività di cooperazione giudiziaria) ed ai possibili sviluppi delle indagini su presunte “nomine pilotate” del direttore generale dell’OLAF.
• divulgazione al quotidiano “La Stampa” del 8 aprile 2007 ( a firma di Antonio Massari), Corriere della Sera del 1 aprile 2007 ( a firma di Carlo Macrì) del contenuto e delle ragioni della nota del 30 marzo inviata al Procuratore della Repubblica di Salerno con la quale aveva trasmesso per competenza l’intero fascicolo n. 1217/05 ( come “ corpo di reato” ) in relazione a responsabilità penali a carico del Procuratore Lombardi;
P R E M E S S O
- Che in data 20.9.07 il ministro della giustizia ha promosso, chiedendo al procuratore generale della Corte di Cassazione di procedere alle relative indagini, l’azione disciplinare nei confronti del dott. De Magistris;
- Che in pari data il ministro ha altresì chiesto il trasferimento dell’incolpato ad altra sede e ad altre funzioni ai sensi dell’art.13 comma 2 decreto legislativo 23.2.06 n.109;
- Che il 4.10.07 il ministro ha promosso, chiedendo ancora si procedesse alle conseguenti indagini, l’azione disciplinare nei confronti del dott. De Magistris in relazione ad ulteriori condotte;
- Che sempre il 4.10.07 il predetto ha ribadito la richiesta di trasferimento anche con riguardo alle nuove contestazioni;
- che in data 13.12.07 il procuratore generale ha chiesto la fissazione dell’udienza per la trattazione del procedimento di merito con riguardo alle definitive contestazioni, di cui al capi d’incolpazione riportati in epigrafe;
- che con la medesima nota lo stesso ha inviato, a norma dell’art.17 comma 1 d.l.vo n.109 del 2006 “il fascicolo con tutti gli allegati” che “saranno utilizzati… nel corso della discussione del procedimento relativo alla richiesta di trasferimento d’ufficio”;
- che all’udienza del 17.12.07 relativa alla richiesta cautelare, la difesa ha chiesto un rinvio al fine di essere posta in grado di prendere visione della ampia documentazione prodotta dalla procura generale;
- che in accoglimento della domanda la trattazione è stata rinviata al 11.1.08, data stabilita per il procedimento di merito;
- che il dott. De Magistris il 2.1.08 ha depositato articolata memoria difensiva riferita a tutte le incolpazioni nella loro definitiva formulazione;
- che all’udienza del 11.1.08 è stata disposta la riunione del procedimento n.10/07 R.O., relativo alla richiesta di trasferimento cautelare, a quello n.94/07 R.G., inerente al procedimento di merito;
- che alla medesima udienza è stata respinta la richiesta della difesa di rinvio in attesa dell’esito quanto meno delle indagini preliminari in corso presso la procura della Repubblica di Salerno;
- che al contempo è stata accolta la domanda subordinata di acquisizione dei verbali relativi alle audizioni dei magistrati della detta procura, avvenute il 9.1.08 innanzi alla prima commissione del C.S.M.;
R I L E V A T O
con riferimento al capo A)
- che il 29.3.07 il procuratore della Repubblica di Catanzaro dott. Lombardi ha adottato provvedimento di “termine” della coassegnazione al sostituto, dott. De Magistris, del procedimento n.1217/05 (cfr. doc. pagg. 6 e 7 del fascicolo n.1 del faldone n.2);
- che lo stesso giorno il dott. Lombardi ha successivamente dichiarato di astenersi attesi i suoi rapporti di ventennale amicizia con G. Pittelli (cfr.doc. pagg.79 e 80 del fascicolo n.1 del faldone n.1);
- che il provvedimento di revoca è stato notificato all’interessato alle ore 20,45 dello stesso 29 marzo;
- che nel predetto il dott. Lombardi, premesso che il procedimento era coassegnato anche a lui stesso ed al procuratore aggiunto dott. Murone, che era stata emessa informazione di garanzia nei confronti del Pittelli ma che non ne risultava la iscrizione al RE.GE., che il dott. De Magistris non ne aveva informato i coassegnatari, motiva la decisione rilevando che, a prescindere dall’inosservanza delle disposizioni di ufficio che prescrivono la comunicazione di nuove notizie di reato e che legittima la revoca dell’assegnazione, “appare del tutto irragionevole protrarre una cointestazione in relazione alla quale è venuta a mancare la preventiva completa comunicazione delle emergenze processuali e delle iniziative da intraprendere, fatto che si è già verificato in questo procedimento”;
- che nel medesimo provvedimento si conferma la validità della coassegnazione al procuratore aggiunto dott. Murone;
- che invero con nota del 5 marzo (cfr. doc. pag. 20 del faldone n.1) il dott. Murone, premesso di essere coassegnatario del procedimento n.1217/05, di non essere stato informato dell’esecuzione di un provvedimento di perquisizione domiciliare emesso dal dott. De Magistris nei confronti del generale della Guardia di Finanza L. W. Cretella, di essere così stato pretermesso al momento dell’adozione di significative determinazioni circa la conduzione del procedimento, che non sussistevano più le condizioni per mantenere una codelega meramente formale, aveva dichiarato di rimettere la medesima;
- che dalla relazione ispettiva del 3.10.07 (cfr. faldone n.1) risulta che il decreto di perquisizione nei confronti del Cretella fu eseguito il primo marzo, l’informazione di garanzia nei confronti del senatore Pittelli notificata il 28 marzo, la rituale iscrizione dei nominativi dei predetti eseguita dal dott. S. Curcio, subentrato all’incolpato, il 21 aprile (ed inoltre che presso la procura di Catanzaro “vigevano i criteri organizzativi del preventivo assenso in materia di misure cautelari e del visto sulle richieste di archiviazione e sulle altre determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale”);
- che il 30.3.07, il dott. De Magistris ha disposto la trasmissione, ai sensi dell’art.11 c.p.p., del procedimento n.1217/05 alla procura della Repubblica di Salerno (cfr., anche sulla immediata esecuzione, doc. pagg.10 e 13 del fascicolo n.1 del faldone n.2);
- che il provvedimento, adottato facendo seguito agli atti già depositati (in copia) alla procura della Repubblica di Salerno il 13.3.07, è motivato con la revoca del giorno precedente, che è ritenuta connotata da profili di illiceità in considerazione dei predetti atti già depositati e che potrebbe essere considerata “un corpo di reato o una cosa pertinente a reati”;
- che nel provvedimento si aggiunge che la trasmissione è ritenuta doverosa “sia per valutare, alla luce dei nuovi elementi, la connessione dell’intero fascicolo con gli atti già inviati (tenuto conto del coinvolgimento del dott. Lombardi) sia per evitare che magistrati, nei confronti dei quali ho rappresentato fatti che ritengo gravi, possano contribuire a reiterare condotte di favore nei confronti, quanto meno dell’indagato Pittelli”;
- che il fascicolo viene trasmesso, tenuto conto dell’urgenza nonchè delle esigenze di segretezza, delegando il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Catanzaro;
- che con provvedimento del 4.4.07 il procuratore della Repubblica di Salerno ha disposto la restituzione degli atti del procedimento n.1217/05 al suo omologo di Catanzaro (cfr. doc. pag.20 del fascicolo n.1 del faldone n.2);
- che nel provvedimento si evidenzia che la individuazione della competenza funzionale di Salerno, “oltre che apparentemente irrituale, non poggia su elementi di apprezzabilità procedimentale e procedurale, nemmeno in riferimento alla prospettata connessione con gli accadimenti cui si rimanda nella nota di trasmissione, il cui originale resta incardinato agli atti di questo Ufficio a norma di legge”;
- che con altra missiva dello stesso giorno il detto procuratore ha comunicato alle competenti autorità di aver iscritto il dott. Lombardi nel registro di cui all’art.335 c.p.p. in riferimento al delitto di cui all’art.323 c.p. in relazione al “ritiro della delega” (cfr. doc. pag.11 del fascicolo n.1 del faldone n.2);
- che nella memoria difensiva, non contestati i fatti, si spiega la decisione in considerazione della ritenuta illegalità del provvedimento e del coinvolgimento dei dott.ri Lombardi e Murone in fatti penalmente rilevanti segnalati alla procura della Repubblica di Salerno (cfr. la nota recante “pervenuto” del 13.3.07 in faldone 1 sottofascicolo contrassegnato n.26 e richiamata nella relazione del 25.11.07 della procura della Repubblica di Salerno – foglio 243 del fascicolo n.1 del faldone n.1);
***
- che ai sensi dell’art. 2 comma 1 decreto legislativo 20.2.06 n.106 il procuratore della Repubblica esercita l’azione penale personalmente o mediante assegnazione del procedimento ad uno o più magistrati per la trattazione;
- che il secondo comma del detto articolo stabilisce che se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l’assegnazione ovvero insorge un contrasto, il procuratore può revocare l’assegnazione con decreto motivato; il magistrato ha dieci giorni dalla comunicazione della revoca per presentare osservazioni scritte;
- che pertanto sia l’assegnazione, sia la revoca della stessa, costituiscono provvedimenti con i quali l’organo competente, il procuratore della Repubblica, detta disposizioni sul servizio giudiziario;
- che l’interessato, disponendo la trasmissione degli atti del procedimento n.1217/05 alla procura della Repubblica di Salerno quando ormai non ne aveva più la titolarità, ha posto in essere una violazione riconducibile all’ipotesi di cui alla lett. n) dell’art.2 comma 1 del decreto legislativo 23.2.06 n.109;
- che lo stesso tuttavia in buona sostanza adduce a giustificazione della condotta trasgressiva la necessità sia di consentire all’autorità giudiziaria di Salerno di valutare profili di connessione sia di sottrarre gli atti del procedimento alla disponibilità del procuratore e dell’aggiunto dott. Murone; necessità di cui era indice ultimo, in termini temporali, la revoca ritenuta illecita della sua assegnazione;
- che al fine di verificare l’idoneità della detta giustificazione ad elidere il disvalore della violazione è necessario verificare se quest’ultima fosse senza alternativa, proporzionata ed idonea allo scopo;
- che per detti accertamenti non è necessario attendere, come chiesto dalla difesa, l’esito delle indagini in corso a Salerno, ragione per cui la relativa istanza, secondo quanto indicato in premessa, è stata respinta;
- che quanto al primo aspetto va rilevato che il dott. De Magistris avrebbe potuto procedere alla immediata denuncia della sopravvenuta revoca, rimettendo alla competente autorità inquirente l’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni sia per la valutazione di possibili profili di connessione sia per impedire condotte illecite (provvedimenti che magari avrebbe anche potuto chiedere motivatamente, allegando, come già fatto, copia degli atti ritenuti significativi);
- che ciò sarebbe potuto avvenire sia celermente, con le medesime efficaci modalità di trasmissione adottate per l’invio del fascicolo n.1217/05, sia utilmente, atteso che lo stesso aveva già denunciato il 13.3.07 alla procura della Repubblica di Salerno fatti ritenuti rilevanti (tanto che la trasmissione di atti del 30.3.07 vi fa seguito) motivo per cui, anche in considerazione delle peculiarità del caso, non erano da temere stasi;
- che circa la proporzione, ma anche la necessità di sottrarre con assoluta sollecitudine gli atti al procuratore ed all’aggiunto, va osservato che la perquisizione nei confronti del Cretella aveva già avuto luogo; l’informazione di garanzia nei confronti del parlamentare Pittelli era stata notificata; i dott.ri Lombardi e Murone, in quanto anch’essi coassegnatari del procedimento n.1217/05, ben avrebbero già potuto (il primo sino al 29.3.07, il secondo almeno fino al 5.3.07) prendere del tutto legittimamente visione dei relativi atti; se anche l’incolpato fosse rimasto cotitolare del procedimento comunque le sue iniziative in materia cautelare e di esercizio dell’azione penale sarebbero dovute passare per il vaglio del procuratore o, vista la sua astensione, dell’aggiunto;
- che con riguardo all’idoneità va considerato che, almeno per un magistrato di esperienza pluriennale come l’interessato, era prevedibile che il provvedimento adottato non sarebbe stato utile allo scopo;
- che infatti ad una trasmissione di atti irrituale, in quanto effettuata da magistrato non titolare del procedimento, era più che probabile conseguisse, come immediatamente avvenuto, un provvedimento di restituzione;
- che una negativa valutazione prognostica era possibile anche con riguardo alla competenza funzionale dell’A.G. inquirente di Salerno esclusa in brevissimo tempo (nonostante si trattasse di fascicolo composto da 87 faldoni - cfr. doc. pag.23 del fascicolo n.1 del faldone n.2) per i motivi dalla stessa esposti con poche battute;
- che dunque le ragioni addotte non risultano tali da giustificare la inosservanza posta in essere, la quale appare evidentemente connotata da gravità sia di per sé sia in ragione dell’importanza del provvedimento adottato e delle sue conseguenze;
- che conseguentemente l’interessato va dichiarato responsabile dell’incolpazione ascrittagli;
con riferimento al capo B)
- che in data 5.6.07 il dott. De Magistris ha emesso decreto di perquisizione locale nel procedimento n.3750/03 relativo a V. Tufano, G. Labriola, L. Fasano, F. Bubbico ed altri (cfr. doc. pag.3262 faldone fascicolo generale proc.to n.10/07 R.O.);
- che il Tufano risulta indagato in ordine al reato di cui agli artt.110-323 c.p. mentre il Labriola in ordine ai reati di cui agli artt. 319 ter-321-416 c.p. (cfr. pag.1 del decreto);
- che nella parte iniziale del provvedimento si premette che la procura della Repubblica di Catanzaro sta svolgendo indagini su un sodalizio in grado di condizionare l’attività delle istituzioni attraverso la collusione di intranei alle stesse (magistratura, forze dell’ordine, amministrazioni locali e ministeri);
- che il provvedimento prosegue quanto al Tufano rappresentando che egli appare essere “il punto di riferimento di taluni avvocati e magistrati al fine di esercitare le proprie funzioni per danneggiare altri magistrati ed altri avvocati che, nell’ambito delle loro funzioni si sono trovati ad avere a che fare con i “poteri forti” operanti in modo anche occulto in Basilicata”; quanto al Labriola che lo stesso è in grado attraverso radicate collusioni all’interno della magistratura di influire sull’andamento di procedimenti giudiziari, perseguendo interessi affaristici ed occulti (cfr. pag.2);
- che nella parte relativa agli elementi emersi nei confronti del Tufano (cfr. pag. 2 e ss.) sono riportate le dichiarazioni rese dal dott. A. Iannuzzi, g.i.p. del tribunale di Potenza nell’audizione del 30.3.07 ed in un esposto depositato il 12.5.07;
- che nelle predette dichiarazioni il dott. Iannuzzi riferisce di un accanimento nei suoi confronti del procuratore generale Tufano, autore di rilievi ingiustificati nei confronti del suo modo (ma anche di quello di altri) di esercitare la funzione giurisdizionale (sempre in relazione a vicende giudiziarie contraddistinte dal coinvolgimento di personalità di rilievo) ma inerte rispetto ad altri fatti ritenuti ben più gravi (cfr. pagg.8-18);
- che con specifico riguardo alla parte dell’incolpazione relativa ad una relazione extraconiugale tra magistrati, nel decreto si riporta una affermazione in cui, il dott. Iannuzzi, premesso che “al dott. Tufano sembra essere sfuggita un’altra circostanza” riferisce, premettendo ancora, sia pure come “condizionale d’obbligo”, un “sembra”, di una relazione sentimentale intercorrente tra un giudice ed una pubblico ministero di Potenza impegnati nello stesso processo ed indicati nominativamente;
- che la circostanza appare riferita in quanto ritenuta indicativa della non equanimità del procuratore generale “particolarmente attivo e solerte nel segnalare presunte violazioni” del detto g.i.p., ma non altrettanto pronto ad evidenziare un altro fatto grave in quanto idoneo a compromettere l’immagine di chi esercita la funzione giurisdizionale, che deve essere caratterizzata da terzietà ed indipendenza;
- che il decreto prosegue con la indicazione degli elementi di riscontro alle dichiarazioni del dott. Iannuzzi (cfr. pagg.18 e ss.);
- che tra i predetti elementi non se ne indicano di relativi alla citata relazione sentimentale ed alla conoscenza della medesima da parte del procuratore generale (né alla loro eventuale esistenza si fa cenno nella memoria difensiva);
- che il giudice asseritamente coinvolto nella relazione sentimentale, con missiva del 3.7.07 diretta al CSM ha negato (cfr. foglio 2797 faldone n.3-4 proc. n.10/07 R.O.) di aver avuto alcuna relazione sentimentale con la collega pubblico ministero, nonchè chiarito e documentato (cfr. successivo foglio 2940 relativo a missiva diretta al presidente del tribunale di Potenza recante timbro del 7.2.07) di aver ricevuto a gennaio 2007 una lettera anonima del seguente tenore “si prega astenersi altrimenti foto e registrazioni con dott.ssa (segue cognome). Proc. Basilischi grazie” e di averla trasmessa al presidente del tribunale rappresentandogli la sua assoluta serenità, rimettendo a lui comunque ogni decisione e chiedendo la trasmissione dell’anonimo alla procura della Repubblica di Catanzaro;
- che sia il giudice sia la pubblico ministero hanno rappresentato il (intuibile) nocumento subito a livello sia personale sia professionale, dalle dichiarazioni del dott. Iannuzzi e dalla loro diffusione (cfr. la memoria-esposto del giudice riportata a pag.155 e ss. della relazione ispettiva del 8.9.07 nonchè la richiesta del 23.7.07 di apertura pratica a tutela della pubblico ministero a foglio 5251 faldone n.6 proc. n.10/07 R.O.);
- che ancora, con specifico riferimento alla parte di incolpazione inerente all’avvenuto richiamo di “procedimenti penali sforniti di…attinenza ai reati ipotizzati”, con conseguente impropria indicazione di persone, dalla lettura del decreto è facile individuare la circostanza, richiamata anche dal procuratore generale nella sua requisitoria, relativa alle dichiarazioni del tenente colonnello dei Carabinieri S.P. (cfr. pagg.107 e ss.);
- che infatti nel decreto sono riportate le dichiarazioni rese dall’ufficiale relative ad indagini svolte nel 1994/95 con riguardo ad “orge che a suo dire (della collaboratrice M.T.B.) si sarebbero svolte a Policoro”; dichiarazioni nelle quali si fa espressamente il nome, quali persone che erano state indicate come partecipi, del Labriola e di un altro avvocato (anch’egli parte del procedimento penale come chiarito nell’arringa difensiva) nonchè di un magistrato che “parve…essere descritto e riconoscibile” anch’egli indicato nominativamente e parte nel procedimento (cfr. pag. 14 della relazione della procura di Salerno a foglio 244 del faldone n.1 da cui risulta l’iscrizione nel registro notizie di reato lo stesso 5 giugno 2007);
- che nel rendere le dette dichiarazioni l’ufficiale rappresenta che le indagini relative al magistrato, all’avvocato ed al Labriola, andarono a Salerno (pag.111) che “…concluse archiviando questo procedimento in quanto, sempre che io ricordi, non emergevano ipotesi di reato perché fare orge non è reato, consumare droga non è reato” (pag.109);
- che ancora il predetto, che pur dà conto degli esiti di alcune attività di indagine da lui poste in essere “limitate perché chiaramente non potendo indagare sui professionisti citati”, si esprime in termini dubitativi sui fatti: “…se erano vere queste orge…”, “…posso dare una spiegazione, un motivo per cui sparirono tutte quante queste videocassette, se c’erano” (cfr. pagg. 109-110);
- che il decreto prosegue riportando le dichiarazioni rese all’epoca dalla M.T.B. e relative anche a fatti di evidente rilevanza penale, quelle del suo convivente collaboratore di giustizia (che parla di quello che la donna gli ha riferito) nonché quelle rilasciate al P.M. il 11.5.07 da S.S, detenuto a Melfi, che dichiara (laconicamente): “E’ vero quanto ha raccontato la M.T.B.” per averlo saputo da terza persona;
- che nella detta memoria l’interessato ha rappresentato in sintesi
a) che si tratta di un provvedimento particolarmente motivato in cui tutti gli elementi indicati, oltre a rappresentare i fatti allo stato da contestare nonché le fonti di prova, hanno una valenza indiziaria
b) che ha deciso di effettuare una discovery ampia per consentire agli indagati di conoscere subito le contestazioni e le fonti di prova per garantire loro la difesa
c) che pensava di doversi eventualmente difendere da addebiti riferiti a provvedimenti privi di motivazione e non certo per atti con motivazioni troppo articolate
d) che non vi era stata violazione del diritto alla riservatezza essendosi ritenuto di inserire le dichiarazioni di magistrati che avevano fatto propalazioni che, a loro dire, anche con riferimento alla indicata relazione extraconiugale, servivano a comprendere la ricostruzione dei fatti-reato per cui si procedeva;
***
- che l’art. 1 del vigente decreto legislativo 23.2.06 n.109 sancisce che il magistrato esercita le funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza, riserbo ed equilibrio, rispettando la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni;
- che il successivo art. 2 prevede come illecito disciplinare i comportamenti che violando gli indicati doveri, arrechino ingiusto danno ad una delle parti;
- che nella vigenza dell’abrogato art. 18 R.D.L.vo 31.5.46 n.511 questo giudice ha avuto ripetutamente modo di occuparsi del problema della sindacabilità disciplinare del provvedimento giurisdizionale;
- che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale se il principio di indipendenza della magistratura sancito dagli artt.101 e 104 della Costituzione esclude la sindacabilità degli atti posti in essere dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni - motivo per cui l’inesattezza tecnico-giuridica del provvedimento giudiziario, censurabile con i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, non può di per sé costituire illecito disciplinare - tuttavia detta insindacabilità viene meno qualora il provvedimento per scarso impegno, approssimazione, insufficiente ponderazione, limitata diligenza ovvero per una determinazione arbitraria in quanto determinata da dolo o colpa grave, risulti al di fuori delle finalità che gli sono proprie;
- che con più specifico riguardo al caso di specie la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, 27.5.99 n.318) ha avuto modo di chiarire che:
a) i provvedimenti giudiziari possono richiedere l’indicazione di fatti relativi a soggetti che possono risultare danneggiati dalla diffusione di notizie lesive della riservatezza o dell’onore; diffusione tuttavia lecita ove necessaria per la redazione del provvedimento e per l’esplicazione del potere giurisdizionale
b) la valutazione circa la necessità o meno dell’indicazione di un fatto costituisce oggetto di un giudizio che può essere compiuto solo dal magistrato che emette il provvedimento e non può essere sindacato in sede disciplinare
c) l’insindacabilità viene però meno ove il provvedimento sia basato su una grave o inescusabile negligenza; in questo caso oggetto della censura non è il provvedimento quale risultato dell’attività intellettiva bensì il comportamento del magistrato che nell’adottarlo dia prova di trascuratezza e non esplichi la massima diligenza;
- che dunque il sindacato disciplinare non deve riguardare la scelta del dott. De Magistris di riportare le circostanze descritte in premessa, ma resta da vagliare se egli abbia prima usato la necessaria diligenza nei relativi accertamenti;
- che a tal proposito è indubbio che, quanto più elevata è la capacità lesiva dell’onore e della riservatezza di un fatto, maggiore deve essere la diligenza esplicata nella sua verifica;
- che con riguardo alla circostanza della “relazione sentimentale”, va rilevato che essa è riportata a livello di “sentito dire” e che dal provvedimento non risultano posti in essere ulteriori accertamenti;
- che detta circostanza si presentava in tutta evidenza gravemente lesiva della riservatezza dei due interessati (a livello sia delle relazioni interpersonali di ciascuno di essi sia della dignità professionale);
- che anche con riguardo alla dichiarazione, che sembrerebbe potersi definire “retorico-dubitativa”, circa la conoscenza o meno da parte del dott. Tufano della relazione sentimentale, dal decreto non risulta siano state poste in essere verifiche;
- che tuttavia anch’essa era evidentemente lesiva della dignità e dell’onore del procuratore generale Tufano;
- che infatti o lo stesso non vedeva quello che era evidente (circostanza tutt’altro che commendevole per l’autorità distrettuale requirente di vigilanza) oppure, ancorché vedesse, lasciava correre un fatto lesivo dell’immagine della magistratura;
- che proprio detta capacità lesiva avrebbe dovuto indurre il dott. De Magistris alla massima diligenza nell’effettuare ulteriori accertamenti al fine di ridurre al minimo il rischio di errore nella divulgazione del dato e nella valutazione della sua utilità ai fini motivazionali (dandone poi conto nel provvedimento unitamente alle ragioni delle sue, insindacabili, scelte);
- che se questo fosse avvenuto il predetto avrebbe potuto sia riportare sia vagliare il fatto che il giudice in questione aveva ricevuto un anonimo ricattatorio e di ciò aveva reso edotto il presidente del tribunale con missiva avente data certa anteriore alle dichiarazioni del dott. Iannuzzi e con la quale si chiedeva di informare la competente procura della Repubblica (con conseguente possibilità di una più completa lettura sia delle “notizie” circa la relazione sia dell’adombrato connivente silenzio del procuratore generale);
- che dunque il dott. De Magistris ha riportato nel decreto di perquisizione le affermazioni in questione, lesive della dignità, dell’onore e del decoro delle persone senza porre in essere (o almeno senza darne conto) gli accertamenti necessari;
- che in tal modo lo stesso è venuto meno ai doveri di cui al citato art.1;
- che tale mancanza ha arrecato danno al dott. Tufano, in quanto la circostanza riferita ha gettato sul predetto discredito con riguardo all’esercizio dei compiti di vigilanza di sua precipua spettanza ed, evidentemente grave, danno ai due magistrati indicati come “sentimentalmente uniti”;
- che ancora il danno arrecato sia al procuratore generale sia agli altri due magistrati appare ingiusto;
- che esso infatti sarebbe stato giustificato se, una volta compiuto un accertamento del fatto caratterizzato da adeguata diligenza, il dott. De Magistris, dandone conto, lo avesse giudicato tale da integrare, sia pure unitamente ad altri elementi, il “fondato motivo di ritenere” che l’art. 247 cp.p. indica come presupposto della perquisizione (a differenza dell’art.332 del codice abrogato che utilizzava il verbo “sospettare”);
- che diversamente la sommarietà dell’accertamento e così la violazione del dovere di diligenza - inescusabile in considerazione del rilievo che le affermazioni evidentemente assumevano per tutte le persone coinvolte - incidendo sulla possibilità di vagliare adeguatamente quanto rappresentato, ne rende ingiustificato il richiamo ed ingiusto il danno che ne è conseguito;
- che tuttavia va rilevato che la disposizione incriminatrice di cui alla lett.a) dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo n.109 del 2006 sanziona espressamente solo i comportamenti nei confronti di una delle parti;
- che dunque, ancorché la limitazione appaia di difficile comprensione (meritando i terzi tutela almeno al pari delle parti) il danno arrecato ai due magistrati non assume rilevanza disciplinare;
- che così per tale parte del decreto l’incolpato va ritenuto responsabile della violazione di cui all’art.2 comma 1 lett.a) limitatamente alla persona del dott. Tufano;
- che con riguardo alla seconda delle circostanze richiamate in premessa va rilevato che il dott. De Magistris ha ritenuto di riportare dichiarazioni relative al coinvolgimento di persone in fatti risalenti ad oltre dieci anni fa, omettendo (o perlomeno non dandone conto nella motivazione del provvedimento) accertamenti sull’archiviazione segnalatagli;
- che poiché nelle dichiarazioni rese da M.T.B. la partecipazione a “feste” era evidentemente connessa al compimento di reati, la notizia di un’archiviazione - attesi l’epoca delle originarie dichiarazioni, il carattere prudentemente dubitativo delle dichiarazioni dell’ufficiale dei carabinieri e quello “de relato” delle affermazioni del detenuto, la competenza di autorità giudiziaria del tutto estranea alle vicende - avrebbe imposto il vaglio delle relative risultanze (quanto meno per verificarne la loro insoddisfacente capacità persuasiva in relazione alle informazioni acquisite dall’ufficiale e dal detenuto);
- che dunque anche in questo caso l’interessato ha riportato dichiarazioni da cui sarebbe chiaramente derivata la lesione dell’immagine di più persone, senza porre in essere (o almeno senza darne conto) tutti gli accertamenti possibili che la peculiarità del caso rendeva necessari;
- che in questo modo lo stesso è venuto meno ai doveri indicati nell’art.1 del decreto legislativo n.109 del 2006 incorrendo nei confronti delle parti indicate, per lo stesso ordine di considerazioni già sviluppate, nella medesima violazione;
- che infine, con riguardo alle spiegazioni fornite, oltre a quanto osservato finora, va rilevato che esse non sono dotate di valenza giustificatrice;
- che infatti per un verso appare non conforme al nostro sistema processuale affidare alla perquisizione, mezzo di ricerca della prova caratterizzato dalla sorpresa e destinato a divulgazione (nel caso di specie prevedibilmente molto ampia) prima che l’interessato possa rappresentare le proprie ragioni, la finalità di discovery a fini di difesa; per un altro il sindacato sulla rilevanza disciplinare della condotta del magistrato che abbia adottato un provvedimento va effettuato, nei limiti consentiti, non con riguardo al minore o maggiore “pondus” di quest’ultimo, bensì al rispetto da parte sua dei doveri, in primis quello di diligenza, indicati dalla legge.
con riferimento al capo C)
- che il 15.9.07 con missiva ed il 19.9.07 in sede di audizione presso l’ispettorato, il procuratore della Repubblica di Catanzaro dott. Lombardi ha dichiarato che il dott. De Magistris era coassegnatario con lui stesso dei procedimenti n. 444/05 e 3750/03 (riuniti il 3.5.07 ed in cui il capo dell’ufficio era subentrato al procuratore aggiunto dott. Spagnolo il 10.7.06); che il detto sostituto aveva sempre provveduto a riferirgli della loro evoluzione; che era stato preavvertito dell’iscrizione del procuratore generale di Potenza dott. Tufano ma non dell’emissione del provvedimento di perquisizione nei confronti del medesimo; che secondo le norme interne dell’ufficio il sostituto non aveva l’obbligo di preavvertire della perquisizione; che nel caso di coassegnazione non svolgeva attività di diretta conduzione delle indagini che venivano eseguite invece dal coassegnatario che doveva riferirgli circa tutte le emergenze (cfr. verbale audizione e missiva del 15.9.07 in allegato 6 bis faldone fascicolo generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che sentito dalla procura generale presso la Corte di Cassazione il 20.11.07 il dott. Lombardi ha ulteriormente chiarito che venne a conoscenza del decreto di perquisizione nei confronti del procuratore generale di Potenza dott. Tufano solo la mattina di giovedì 7 giugno quando, mentre il dott. De Magistris era già a Potenza ad eseguire personalmente l’atto, trovò sul tavolo una busta chiusa su cui c’era un post-it con scritto “da dare al procuratore Lombardi giovedì mattina presto!” di mano del dott. De Magistris, nonché di aver qualche giorno dopo espresso al sostituto le sue perplessità sull’opportunità dell’atto, lamentando anche la mancata informazione (cfr. doc. pagg. 209-210 faldone n.1 - dalla verbalizzazione risultano l’esibizione dell’originale della lettera e del post-it e la loro produzione in copia);
- che nel rispondere ad una richiesta circa le disposizioni adottate in ordine alle modalità di collaborazione tra i magistrati coassegnatari di procedimenti, il procuratore Lombardi con missiva del 18.9.07 ha spiegato che la coassegnazione è disposta quando vi è necessità di garantire una sinergia di interventi e che la stretta operatività dei magistrati interessati e la continuità di contatti quasi quotidiani non lo hanno indotto a disciplinare la materia con provvedimenti specifici (cfr. doc. allegato 6 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che all’udienza del 14.1.08 il dott. Lombardi, nel sostanzialmente ripetere quanto già detto, ha precisato che era implicito che i coassegnatari dovessero “procedere di pari passo consultandosi ed affrontando insieme i passaggi più impegnativi”; che il dott. De Magistris gli aveva fornito un supporto informatico sul quale erano riportate le dichiarazioni di parecchi magistrati della procura della Repubblica di Potenza, che non è che si fosse lamentato del fatto di non essere stato avvertito prima ma che aveva parlato con il sostituto della sostanziale inutilità dell’atto;
- che all’udienza del 11.1.08 è stato sentito il maresciallo della G. di F. Luigi Musardo (già ascoltato dalla Procura Generale il 23.11.07 - pag. 226 faldone n.1) che ha riferito che prima del 7 giugno era stata predisposta una copia in più del decreto, messa in una busta e consegnata ad una impiegata perché fosse consegnata al procuratore; che il 6 precedente, mentre si recavano in auto a Potenza il dott. De Magistris telefonò all’impiegata raccomandandole la consegna della busta;
- che nell’occasione il Musardo alla domanda “De Magistris tentò di contattare con un cellulare il procuratore, ma vi riuscì solo dopo alcuni tentativi…conferma?” ha risposto affermativamente;
- che la conferma è evidentemente relativa alla seguente dichiarazione rilasciata il 23.11.07: “ricordo che, poco prima e durante la perquisizione, il dott. De Magistris tentò di contattare con il cellulare il procuratore Lombardi ma vi riuscì solo dopo alcuni tentativi andati a vuoto. Ovviamente poiché stavo procedendo alla perquisizione non sentii quello che disse”;
- che nella memoria l’incolpato ha rappresentato di aver informato il procuratore della Repubblica che si sarebbe recato a Potenza ad espletare le perquisizioni; che gli aveva fatto avere copia del relativo decreto e gli aveva detto di non ritenere necessaria la sua firma in quanto il procedimento era da lui seguito personalmente; che entrambi concordavano sulla necessità che lo tenesse informato degli atti più delicati e che egli intervenisse, formalmente, solo ove necessario; che non erano state sollevate obiezioni;
***
- che il procuratore Lombardi, quando ha riferito circa la condotta del dott. De Magistris nella conduzione del procedimento coassegnato, si è espresso in termini positivi, evidenziando che il sostituto aveva sempre provveduto a riferirgli della sua evoluzione, che era stato preavvertito dell’iscrizione del procuratore generale di Potenza, che secondo le norme interne non vi era un obbligo di avvisarlo della perquisizione;
- che ancora il dott. Lombardi in dibattimento ha sfumato la dichiarazione precedentemente resa, chiarendo che non si era lamentato con il sostituto della mancata informazione ma aveva parlato con lui della sostanziale inutilità dell’atto;
- che in passato, con riguardo ad altro episodio analogo lo stesso aveva rappresentato all’aggiunto Murone, in favore del sostituto, di essere stato informato di una perquisizione (cfr. sub capo d’incolpazione H e, con riguardo al complessivo, positivo atteggiamento del dott. Lombardi nei confronti del sostituto pag. 60 della relazione ispettiva del 3.10.07);
- che dunque il dott. Lombardi appare credibile quando dichiara di non aver saputo del decreto di perquisizione se non la mattina del 7, giorno dell’esecuzione dell’atto;
- che inoltre l’affermazione è verosimile in considerazione dell’appunto scritto nel “post-it” (in ordine al quale il procuratore ha reiteratamente riferito senza contestazioni dell’interessato);
- che invero lo specifico riferimento temporale al giovedì mattina, cioè al giorno stesso della perquisizione - che peraltro ne rende assolutamente improbabile l’apposizione da parte di qualcuno del personale - acquista un senso solo ove del decreto il procuratore non avesse avuto precedentemente notizia;
- che infatti se fosse stato diversamente la busta avrebbe potuto essere consegnata in qualsiasi momento successivo alla sua predisposizione (e certo prima del giorno 7 atteso che il dott. De Magistris ed i suoi collaboratori erano partiti il 6 precedente);
- che d’altra parte dalle dichiarazioni del maresciallo Musardo non emergono circostanze tali da apparire incompatibili con detta ricostruzione;
- che chiarito il fatto, va rilevato che ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo n.106 del 20.2.06 il sostituto procuratore della Repubblica deve richiedere ed ottenere l’assenso del capo dell’ufficio solo per il fermo di indiziato di delitto e per la richiesta di misure cautelari personali o reali e che inoltre il procuratore Lombardo ha rappresentato di non aver disciplinato la materia relativa ai doveri derivanti dalla coassegnazione;
- che dunque è da escludere che la condotta oggetto di addebito sia riconducibile alla lett. n) contestata, la quale riguarda l’inosservanza di norme regolamentari o disposizioni sul servizio giudiziario (e tanto meno a violazione di legge);
- che tuttavia va rilevato che dalla coassegnazione, perché essa abbia un significato ed un’utilità, non può non derivare un generale dovere di leale e corretta collaborazione, che si estrinsechi in primo luogo nella utile, quindi tempestiva, comunicazione delle iniziative investigative tra coassegnatari;
- che in tal senso questo giudice, sia pure nella vigenza dell’abrogato art. 18 del R.D.L.vo 31.5.4.6 n. 511, ha avuto modo di affermare che configura un illecito disciplinare la condotta del sostituto procuratore il quale, con riferimento ad un procedimento penale di particolare delicatezza, abbia avanzato richiesta di rinvio a giudizio omettendo di sottoporla alla sottoscrizione del sostituto coassegnatario (cfr. sentenza n.131/04 reg. dep. nella quale si rappresenta l’importanza di non vanificare la funzione stessa della duplice assegnazione che è “quella di dare quanto meno maggiore ponderazione alle iniziative processuali adottate”);
- che detto dovere di collaborazione è evidentemente maggiore quanto più rilevante è l’atto da compiere;
- che nel caso di specie il dott. De Magistris, non ha dato tempestivo avviso al coassegnatario dott. Lombardi della perquisizione, così ponendo in essere un comportamento in violazione del dovere di correttezza;
- che la non correttezza della condotta appare ancor più chiara ove si consideri che l’incolpato, disponendo la consegna del provvedimento il giovedì mattina, quindi in sostanziale contestualità con il compimento dell’atto, ha posto in essere un comportamento mediante il quale, come detto dal procuratore generale nella requisitoria “l’ha avvertito in modo che non fosse avvertito”;
- che la violazione è certamente grave ove si consideri l’evidente rilievo assoluto della perquisizione, posta in essere nei confronti del procuratore generale della Repubblica di Potenza;
- che dunque l’interessato deve essere ritenuto responsabile del comportamento contestatogli, ricondotto alla fattispecie disciplinare di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) del decreto legislativo n.109 del 2006;
con riferimento al capo D)
- che riguardo alla prima contestazione sono agli atti sia il decreto di sequestro preventivo d’urgenza sia quello di perquisizione emessi dal dott. De Magistris entrambi il 17.2.07 nell’ambito del procedimento n.949/06 R.G. nel quale è indagato, tra gli altri, il procuratore della Repubblica di Matera (cfr. doc. allegati 4 bis fascicolo faldone generale proc. n.10/07 R.O.);
- che mentre il provvedimento di sequestro reca il visto del procuratore della Repubblica quello di perquisizione risulta a firma del solo sostituto;
- che il dott. Lombardi ha dichiarato che il provvedimento di sequestro e quello di perquisizione erano contestuali e che si era lamentato con il dott. De Magistris per avergli sottoposto solo il primo senza parlargli dell’altro (cfr. verbale trascrizione udienza del 14.1.07 nonché verbale audizione del 19.9.07 dell’ispettorato generale del ministero della giustizia - doc. allegato 6 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che nella memoria l’interessato rappresenta invece di aver informato il procuratore della Repubblica non solo del sequestro ma anche delle perquisizioni, di avergli detto che avrebbe seguito personalmente la loro esecuzione onde non era necessaria anche la sua firma, ricevendo apprezzamento e la richiesta di essere tenuto informato;
- che nella requisitoria il procuratore generale ha chiesto l’assoluzione per insussistenza dell’addebito in quanto il procedimento non era coassegnato al dott. Lombardi ed al dott. De Magistris e quindi, a differenza degli altri casi, non vi era stata violazione del dovere di collaborazione;
- che per quanto attiene al secondo addebito il dott. Lombardi (coassegnatario del procedimento - cfr. sub c) all’udienza del 14.1.08 ha dichiarato di essere stato tenuto al corrente della vicenda relativa alla dott.ssa Genovese ma di essere stato informato del decreto di perquisizione (cfr. pag.1903 del faldone n.5) quando “era già avvenuto”, così confermando quanto già detto alla procura generale il 20.11.07 (cfr. pag. 209 faldone n.1 e, sui decreti emessi e su quanto dichiarato dal dott. De Magistris, la relazione della procura della Repubblica di Salerno a fogli 238-239 del faldone n.1);
- che a tal proposito nella memoria, per quanto interessa, si rappresenta che il procuratore era stato informato di tutti gli atti aventi ad oggetto la dott.ssa Genovese e si aggiunge che recentemente la stampa ha riportato una dichiarazione non smentita del dott. Lombardi secondo cui egli non sarebbe stato informato dell’iscrizione nel registro degli indagati del presidente Romano Prodi, mentre l’atto recava la sua firma;
- che in ordine a tale ultima considerazione va rilevato che dal verbale relativo alla citata audizione del 20.11.07 risulta che il dott. Lombardi ha dichiarato: “quanto all’iscrizione nel registro degli indagati dell’on. Prodi…accolsi la sua istanza di vistare personalmente la richiesta…” (cfr. anche la precedente dichiarazione resa all’ispettorato generale il 18.7.07 pag.1736 faldone n.5);
- che con riguardo ai detti episodi, nella nota della procura della Repubblica di Salerno pervenuta il 26.11.07 si segnalano le relazioni di servizio a firma del dott. De Magistris datate 3 marzo 2007 e prodotte in sede di interrogatorio il 9.11.07 (cfr. fogli 238-239 faldone n.1);
- che infatti l’interessato ha prodotto numerosi “pro memoria”a sua firma, alcuni datati 3.3.07 (data non certa) dove riassume fatti e considerazioni ed in uno dei quali scrive: “mercoledì 28 febbraio il procuratore della Repubblica Lombardi è venuto nella mia stanza dicendomi che era rimasto male…che non lo avessi informato dell’iscrizione nel registro degli indagati del sen. Buccico. Ho riferito al procuratore che tale circostanza non corrispondeva al vero in quanto lo avevo informato in occasione della firma che egli aveva apposto al decreto di sequestro. In quella circostanza gli avevo detto che avrei inviato informazioni di garanzia, decreti di perquisizione ed inviti a presentarsi. Non sono entrato nei dettagli…Del resto preferivo non essere particolarmente preciso in quanto stavano emergendo sempre più collegamenti stretti…” (cfr. foglio 415 faldone atti Salerno);
- che dalla detta relazione della autorità giudiziaria di Salerno (fogli 236 e 238) risulta che Nicola Buccico fu iscritto nel proc.to n.3750/03 il 7.2.07 e che il 17.2.07 furono emessi tre diversi decreti di perquisizione, relativi a plurime persone tra le quali magistrati, nei procedimenti n.ri 3750/03, 949/06 e 444/05;
***
- che già sub c), con riguardo ad episodio analogo, si sono vagliate positivamente sia l’attendibilità del dott. Lombardi sia la verosimiglianza del fatto riportato;
- che anche con riguardo alla attuale prima contestazione, la dichiarazione del predetto, secondo la quale non fu informato del decreto di perquisizione, appare verosimile;
- che infatti dato l’evidente rilievo dell’atto e la sua contestualità al decreto di sequestro invece vistato, è da ritenere che se ne fosse stato portato a conoscenza o, condividendolo, l’avrebbe sottoscritto (così fornendo al sostituto un avallo da ritenere benvenuto) oppure avrebbe fatto emergere il suo dissenso;
- che d’altra parte anche nel suo singolare “pro memoria”, l’interessato ammette (contraddittoriamente rispetto alla linea difensiva tenuta) di essere stato volutamente generico, laddove è evidente che una comunicazione relativa ad atti d’indagine (peraltro plurimi e complessi) per potersi considerare tale (e utile) deve specificamente indicare l’atto che si intende compiere, le particolari ragioni a suo fondamento, il destinatario;
- che tuttavia, poiché il dott. Lombardi non era coassegnatario, conformemente a quanto rilevato dal procuratore generale nelle sue richieste, la condotta non appare lesiva del dovere di collaborazione e quindi di rilievo disciplinare;
- che invero questo giudice in passato ha affermato che l’omessa previa comunicazione al procuratore di un provvedimento di particolare importanza rileva disciplinarmente ove disattenda specifica direttiva (nel caso di specie insussistente) che faccia obbligo al sostituto di riferirne;
- che pertanto l’interessato va assolto per essere rimasta esclusa la sussistenza dell’addebito;
- che anche per quanto attiene la seconda contestazione, pur in assenza di ulteriori dati oggettivi, il Collegio ritiene che la credibilità del dott. Lombardi sia da valutare positivamente;
- che infatti, a fronte della sua già verificata attendibilità, non risultano ragioni tali da far ritenere che lo stesso, con riguardo alla specifico episodio, abbia avuto motivo di dichiarare circostanze difformi dalla verità (emergendo casomai dal citato “promemoria” indicazioni in senso opposto);
- che a tal proposito va rilevato che quanto affermato dall’incolpato, circa la dichiarazione giornalistica resa dal dott. Lombardi che ne proverebbe la scarsa affidabilità, appare privo di rilievo atteso che quest’ultimo, sentito dalla procura generale, ha invece dichiarato di aver vistato personalmente l’iscrizione del presidente del consiglio nel registro degli indagati;
- che anche in questo caso si è di fronte ad una condotta che trasgredisce il dovere di correttezza e che va giudicata grave in considerazione del palese rilievo dell’atto;
- che dunque il dott. De Magistris deve essere ritenuto disciplinarmente responsabile della mancata informazione al coassegnatario Lombardi dell’emissione del decreto di perquisizione contestategli, condotta da sussumere nella fattispecie disciplinare di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) del decreto legislativo n.109 del 2006;
con riferimento al capo E)
- che il 23.6.06 il dott. De Magistris nel proc. n.2350/03 ha disposto, unitamente al procuratore Lombardi, il fermo di 80 persone, depositando poi il 13.7.06 al G.I.P. del tribunale di Catanzaro richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per 26 dei fermati nel relativo territorio di competenza (cfr. doc.ti sub allegato 3 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che il 14.7.06 detto G.I.P ha rilevato che la richiesta di misura cautelare non conteneva alcuna determinazione circa il fermo citato (provvedimento di liberazione o richiesta di convalida) il quale perciò, essendo decorso il termine di 48 ore, doveva ritenersi inefficace secondo il disposto dell’artt.390 c.p.p. (cfr. doc. sub allegato 3 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che il dott. De Magistris lo stesso giorno ha risposto che la richiesta di misura cautelare conteneva implicitamente quella di convalida non indicata per mero errore materiale (cfr. doc. sub allegato 3 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che sempre il 14.7.06 il G.I.P. ha dichiarato l’inefficacia del provvedimento di fermo e ordinato la liberazione degli interessati rilevando che nella richiesta di misura cautelare non vi era alcun riferimento, neanche implicito, a determinazioni circa il fermo; che convalida del fermo e misura cautelare erano distinti ed autonomi nonché con finalità diverse, onde non poteva parlarsi di errore materiale, configurabile solo per gli errori e le omissioni non comportanti una modificazione essenziale dell’atto; che il deposito del provvedimento del fermo non comportava necessariamente la richiesta della sua convalida potendo il P.M. anche disporre l’immediata liberazione del fermato ed omettere la richiesta di convalida (cfr. doc. sub allegato 3 bis fascicolo faldone generale proc. n. 10/07 R.O.);
- che in sede dibattimentale il procuratore Lombardi ha dichiarato che il dott. De Magistris gli disse che per un errore non era stata inserita la richiesta espressa di convalida del fermo, che bisognava cercare di rimediare e che si poteva proporre al G.I.P. una istanza con la quale si faceva presente che, richiedendo l’emissione di misura cautelare, si intendeva chiedere anche la convalida (a tal proposito il dott. Lombardi nel prosieguo dice: “ne parlammo sicuramente, d’altra parte non c’era altra scappatoia che suggerire questa suggestiva interpretazione”);
- che a riguardo nella memoria difensiva l’incolpato, dove aver evidenziato le ragioni a sostegno della necessità ed urgenza del fermo (pendenza da molto tempo di una richiesta di misura cautelare nei confronti di persone di particolare pericolosità - allarmante informativa suppletiva della polizia del maggio 2006), ha rappresentato che per mero errore materiale, probabilmente per l’immane lavoro che pendeva presso il suo ufficio e non certo per superficialità, aveva dimenticato di indicare la dicitura “richiede la convalida” ma che comunque dal corpo della motivazione era evidente la natura dell’atto emesso anche perché la richiesta di misura cautelare giaceva già da tempo presso l’ufficio del G.I.P.;
***
- che ai sensi dell’art. 2 lett. g) del decreto legislativo n.109 del 2006 costituisce illecito disciplinare la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- che la qualificazione “grave” va posta in relazione sia all’importanza della norma violata sia al carattere evidente, indiscutibile dell’errore, come tale necessariamente conseguenza di una “negligenza inescusabile”;
- che l’art.390 c.p.p. dispone che entro quarantotto ore dal fermo il pubblico ministero, se non deve ordinare l’immediata liberazione dell’arrestato, ne richiede la convalida al G.I.P.;
- che la disposizione ha evidente rilievo assoluto (sostanziale e formale) in quanto finalizzata a sottoporre al vaglio del giudice, entro tassativi limiti temporali, le ragioni per le quali il cittadino è stato privato della libertà personale;
- che lo stesso interessato ha ammesso l’errore, sia pure imputandolo al carico di lavoro;
- che dalle dichiarazioni del dott. Lombardi, credibile in quanto anch’egli firmatario dei provvedimenti di fermo e di richiesta custodiale, risulta la consapevolezza, da parte del dott. De Magistris, della rilevanza dello sbaglio, al quale lo stesso prova a porre rimedio con una nota che il procuratore in dibattimento definisce “scappatoia” e “suggestiva interpretazione” alla quale il G.I.P.:“non ci ha creduto”;
- che nella vigenza dell’abrogato art. 18 del R.D.L.vo 31.5.1946 n. 511 questo giudice ha avuto modo di affermare che l’omessa richiesta della convalida del fermo non configura illecito disciplinare ove addebitabile a disfunzione della segreteria e non al comportamento del magistrato (cfr. sentenza del 6.6.03 n.85/02 R.G.);
- che dunque nel caso di specie l’incolpato ha posto in essere una palese, quindi inescusabile, violazione di legge da ritenersi grave in primis per il rilievo della norma non rispettata;
- che d’altra parte, anche a tener conto del carico di lavoro gravante sul magistrato e della sua laboriosità, va rilevato che proprio secondo l’assunto difensivo l’atto era ormai da ritenersi necessario ed urgente per la pericolosità degli interessati, onde la considerazione che si sarebbe dovuta porre attenzione assoluta anche per evitare qualsivoglia disguido;
- che pertanto anche per questa ragione la violazione deve ritenersi grave e la condotta negligente non scusabile;
- che di conseguenza il dott. De Magistris va ritenuto responsabile dell’incolpazione ascrittagli;
con riferimento al capo F)
- che nella memoria il dott. De Magistris non contesta il contenuto delle note e del provvedimento indicati nel capo di incolpazione bensì di aver sollevato sospetti non suffragati da elementi probanti in quanto “la sede istituzionale deputata per rappresentare compiutamente fatti di rilevanza penale è la procura della Repubblica di Salerno, ove ho compiutamente rappresentato - formalmente sin dal 13.3.07 - circostanze che ritengo di indubbio rilievo penale”;
- che sono agli atti sia la nota pervenuta alla procura della Repubblica di Salerno il 13.3.07 (cfr. faldone 1 sottofascicolo 26) sia la missiva di trasmissione del 30.3.07 già citata (cfr. doc. pag.13 fascicolo n.1 faldone 2) nelle quali il dott. De Magistris in sintesi espone fatti di possibile rilevanza penale, relativi anche a magistrati in servizio nel distretto di Catanzaro, che risultano al vaglio della detta autorità giudiziaria;
- che ancora nella memoria, con riguardo al dott. Cisterna, si rappresenta che “era in corso attività di accertamento preliminare che non imponeva l’iscrizione del collega…non ho parlato, comunque, di interferenze”;
- che a tal proposito in sede di audizione presso l’ispettorato generale del 6.9.07 il procuratore Lombardi ha chiarito che in un provvedimento di perquisizione vi era un riferimento ad un magistrato della D.N.A., che il dott. De Magistris gli aveva riferito trattarsi del dott. Cisterna, che il “coinvolgimento” (sull’uso del termine cfr. pag. 66 e ss. della relazione ispettiva del 3.10.07) era relativo non a conversazioni intercettate ma soltanto a contatti telefonici con indagati che emergevano dai tabulati acquisiti al procedimento, che vi fu una riunione cui era presente un magistrato della D.N.A. e che in quella occasione il dott. De Magistris escluse che nel procedimento risultassero indagati magistrati (cfr. verbale pag.2171 faldone n.5);
***
- che dunque le note di cui all’incolpazione sono state precedute dalla denuncia del 13.3.07 mentre il provvedimento del 30.3.07 costituisce esso stesso denuncia;
- che da dette denunce sono scaturiti procedimenti penali di competenza, ai sensi dell’art.11 c.p.p., della procura della Repubblica di Salerno, che risultano nella fase delle indagini preliminari;
- che dunque l’incolpato, nell’interloquire con il C.S.M., con il procuratore generale di Catanzaro, con il dott. Lombardi e con la procura di Salerno, ha fatto riferimento a fatti già oggetto di denuncia o che denunciava;
- che detta interlocuzione, in quanto avvenuta con soggetti istituzionali e relativa a circostanze oggetto di previa o contemporanea denuncia, appare priva di rilievo disciplinare;
- che per quanto specificamente attiene al dott. Cisterna, va rilevato che il dott. De Magistris risulta essersi limitato a interloquire - sia pure utilizzando in modo probabilmente non proprio, per la sua valenza negativa, il termine coinvolgimento - con il capo del suo ufficio circa il fatto che dai tabulati agli atti risultavano dei contatti telefonici tra il predetto e degli indagati;
- che tale condotta non appare in violazione del dovere di correttezza;
- che dunque, conformemente a quanto richiesto dalla procura generale nella requisitoria, con riguardo a questo capo il dott. De Magistris va assolto per essere rimasta esclusa la sussistenza degli addebiti;
con riferimento ai capi G) ed H)
- che nella memoria il dott. De Magistris riconosce di aver adottato l’atto oggetto di contestazione ma rappresenta che non corrisponde a verità che egli abbia omesso di provvedere all’iscrizione nel registro degli indagati del generale della G.d.F e dell’avv.to Pittelli, essendo esatto invece che abbia proceduto alla “inusuale segretazione” dell’iscrizione senza ledere in alcun modo i diritti degli indagati e delle difese in quanto, venutene meno le ragioni, se non gli fosse stata revocata la designazione, la decorrenza dell’iscrizione con i relativi effetti giuridici sarebbe risalita alla data apposta e verificabile informaticamente del 31.1.07;
- che ancora nella memoria il predetto rappresenta che se avesse agito diversamente e soprattutto se avesse informato il procuratore Lombardi e l’aggiunto Murone, con altissima probabilità il Pittelli (tra l’altro difensore del Cretella) sarebbe stato messo a conoscenza delle indagini pendenti (come già avvenuto nell’ambito dello stesso procedimento “Poseidone” nel 2005);
- che, come si è già detto, il dott. De Magistris ha spiegato (cfr. pag. 7 della memoria) di aver rappresentato alla procura della Repubblica di Salerno “formalmente dal 13.3.07 circostanze che ritengo di indubbio rilievo penale” relative al coinvolgimento di magistrati, fra i quali il dott. Lombardi ed il dott. Murone, in fatti di possibile rilievo penale (cfr. nota e provvedimento già citati);
- che dalla relazione dell’ispettorato generale del 3.10.07 (cfr. pag. 23) il provvedimento risulta “sprovvisto di data certa” (cfr. anche doc. pag. 80 allegati agli atti della prima commissione del CSM inviati dal ministero il 5.10.07);
- che con più specifico riferimento al capo H) dalle note del procuratore aggiunto dott. Murone del 5.3.07 emerge che lo stesso, coassegnatario del procedimento n.1217/05, non era stato previamente informato del provvedimento di perquisizione emesso dal dott. de Magistris ed eseguito nei confronti del generale W. Cretella e che questo, alla detta data, non risultava ancora iscritto nel Re.Ge. (cfr. fogli 19 e 20 faldone n.1);
- che nella nota del 7.3.07, a riscontro delle precedenti, il procuratore Lombardi rappresenta invece di essere stato informato preventivamente della perquisizione dall’ufficiale dei Carabinieri delegato per l’attività ed incaricato dal dott. De Magistris di avvisarlo (cfr. foglio 22 faldone n.1);
- che all’udienza del 14.1.08 il dott. Lombardi ha confermato di essere stato informato dal maggiore Naselli spiegando: “in un ufficio…nel quale l’attività è convulsa, non ci si può formalizzare sulle modalità di comunicazione…in questo caso l’ufficiale dell’Arma mi riferì questa circostanza, ritenni che il magistrato avesse adempiuto all’obbligo della comunicazione anche perché in quel periodo, spessissimo era costretto ad assentarsi per svolgere attività di indagine…per cui quando il procuratore aggiunto mi fece quel rilievo risposi che quel rilievo formalmente era corretto, nella sostanza non lo ritenevo dirompente in quanto che l’avevo appreso…non mi è sembrato un elemento tale, addirittura, da farne oggetto di un rilievo disciplinare…l’avevo saputo.”;
- che nella sua difesa il dott. De Magistris ribadisce quanto già chiarito, vale a dire che l’iscrizione, se pur “segretata” vi era stata e che diversamente, rendendone edotti i coassegnatari avrebbe, con altissima probabilità, informato gli indagati;
***
- che ai sensi dell’art.335 c.p.p. il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito;
- che la disposizione costituisce uno dei cardini del diritto costituzionalmente garantito alla difesa, in quanto dall’iscrizione decorre il termine di durata delle indagini;
- che coerentemente nella detta norma, sia pure con delle eccezioni, è stabilito il principio della conoscibilità da parte dell’interessato dell’iscrizione;
- che perché l’iscrizione possa conseguire le finalità che gli sono proprie sono necessari sia l’atto con il quale il magistrato la dispone sia la conseguente annotazione nel registro;
- che l’interessato ha dichiarato che il suo atto fu posto in essere il 31.1.07, quindi deve ritenersi che lo stesso ha rilevato a quella data la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione;
- che tuttavia, disponendo che il provvedimento non fosse “comunicato, almeno allo stato, a nessuno, nemmeno al R.E.G.E.” il magistrato ha confinato il suo atto nell’ambito della propria sfera privata di attività e conoscenza, impedendogli di conseguire le finalità sue proprie e sottraendolo ad ogni possibilità di controllo;
- che dunque il dott. De Magistris, pur ritenendo sussistenti alla data del 31.1.07 i presupposti per l’iscrizione, adottando un (non)atto che non poteva conseguirne gli effetti e peraltro del tutto estraneo al sistema processuale, ha posto in essere una violazione dell’art.335 c.p.p.;
- che detta violazione, da ritenersi grave anche solo in considerazione della primaria importanza della norma non rispettata, lo è ancor di più in ragione della persuasione - a giudizio del collegio frutto di una riflessione inescusabilmente negligente - che una volta venute meno le ragioni della segretazione, si sarebbe potuto far risalire la data dell’iscrizione al 31.1.07;
- che infatti detta affermazione evidenzia la convinzione, inconciliabile con i principi basilari del sistema processuale penale, che il pubblico ministero possa disporre “privatisticamente” di un istituto finalizzato alla tutela del diritto di difesa e comunque non tiene conto del fatto che, proprio perché confinato unicamente nella personale sfera di conoscenza del magistrato, l’atto avrebbe potuto, anche senza nulla togliere alla sua buona fede, seguire qualsivoglia altro destino (va peraltro osservato che la data di formazione del documento risultante dai computer non dà certezza, dipendendo da impostazioni modificabili senza difficoltà);
- che anche in questo caso l’interessato ha addotto a giustificazione i fatti denunciati a Salerno il 13.3.07 ed ancora in corso di accertamento;
- che anche volendo, a tutto concedere, ritenere possibile una giustificazione alla violazione in questione, le ragioni addotte non appaiono utili;
- che invero a tal proposito occorre valutare la proporzione tra la condotta (violazione dell’art.335 c.p.p.) e il pericolo (che i vertici dell’ufficio sapessero e propalassero la notizia) nonché la possibilità di agire in modo da cagionare il “vulnus” minore possibile al sistema;
- che per simile valutazione non è necessario attendere, come chiesto dalla difesa, l’esito delle indagini in corso a Salerno, motivo per cui la relativa istanza è stata respinta;
- che con riguardo al primo punto va preso atto che il dott. De Magistris ha posto in essere la “inusuale segretazione” il 31.1.07 ma solo il 13.3.07 ha ritenuto di avere a disposizione elementi a carico dei vertici dell’ufficio tali da poter essere formalizzati in una denuncia;
- che dunque deve ritenersi che al 31.1.07 lo stesso non abbia avuto elementi che, andando oltre il sentore o l’intuizione, giustificassero la violazione della cui rilevanza si è già detto;
- che circa il secondo aspetto va rilevato che l’interessato - come detto in modo del tutto inconciliabile con le finalità della norma - ha confinato nella propria sfera di conoscenza privata l’atto, senza neanche informarne il procuratore generale, titolare del potere di sorveglianza sui magistrati requirenti (sul quale dalla denuncia del 13.3.07 non emergono significative ragioni di fondato sospetto) o almeno la procura della Repubblica di Salerno (se la denuncia fosse stata, come sarebbe stato ragionevole aspettarsi, contestuale all’atto);
- che a ciò va aggiunto che la perquisizione al Cretella è del primo marzo (atto emesso il 15 febbraio) e la notifica dell’informazione di garanzia al Pittelli del successivo 28 (data emissione 24 marzo) onde non si comprende perché nemmeno a tali date sia stata posta in essere la “regolarizzazione” dell’iscrizione (avvenuta il 21 aprile ad opera di altro magistrato - cfr. sempre relazione ispettiva del 3.10.07);
- che pertanto deve ritenersi che la condotta tenuta dall’interessato integri la fattispecie di cui all’art. 2 comma 1 lett. g) del decreto legislativo n.109 del 2006 (restando assorbite le altre conseguenze);
- che anche le condotte omissive di cui al capo h) appaiono necessaria conseguenza della “scelta” di cui al capo g) onde il primo deve ritenersi assorbito da quest’ultimo;
- che al riguardo va solo rilevato che la apparente parziale discordanza tra l’assunto dell’incolpato (non aver informato procuratore ed aggiunto) e quanto dichiarato dal procuratore nella missiva del 7.3.07 (essere stato informato) appare risolta in considerazione dei chiarimenti forniti da quest’ultimo all’udienza del 14.1.08;
con riferimento al capo I)
- che nella relazione dell’ispettorato generale del ministero della giustizia del 3.10.07 (cfr. pag. 48 e ss. relazione in fascicolo 3 del faldone 2) quanto all’episodio “Bisignani” si rileva in particolare:
a) che secondo quanto dichiarato dal Bisignani (cfr. pag.49-50) fu il direttore di “Panorama”, P. Madron, a riferirgli nel corso di una telefonata avvenuta il 3 luglio, che aveva saputo dell’avviso di garanzia nei suoi confronti;
b) che gli accertamenti svolti hanno permesso di accertare che il 2.7.07 vennero emessi nei confronti del Bisignani due provvedimenti, un decreto di perquisizione e l’informazione di garanzia, i quali nella stessa mattina di quel giorno entrarono ritualmente nella disponibilità di altre persone per i dovuti adempimenti (personale amministrativo e di polizia);
- che ancora dalla indicata relazione, circa la vicenda relativa al presidente del consiglio dei ministri prof. Romano Prodi risulta:
a) che la dott. ssa Minervini, assistente del dott. De Magistris, ha dichiarato di aver ricevuto dal magistrato il provvedimento di iscrizione, già controfirmato dal procuratore Lombardi, alle 9 circa del 13.7.0.7 e di averlo subito portato all’ufficio RE.GE. ove fu eseguita, sempre subito, l’iscrizione materiale;
b) che nel numero di “Panorama” in edicola il 6.7.07, appaiono riportate notizie poi riferite nella relazione di consulenza tecnica n.8 a firma di G.G.; relazione trasmessa dal dott. De Magistris il 9.7.07 (tre giorni dopo) al locale tribunale del riesame, impegnato in quella data nella decisione relativa a dei ricorsi proposti ai sensi dell’art.324 c.p.p.;
- che nella nota difensiva, nel negare ogni addebito, il dott. De Magistris rappresenta, quanto alle notizie pubblicate sul numero 28 del 12.7.07 di “Panorama”, che vi era stato un decreto di perquisizione eseguito nel giugno in cui erano riportati fatti che coinvolgevano persone vicine al presidente del Consiglio dei Ministri e che comunque delle indagini erano al corrente i consulenti e la polizia giudiziaria;
- che per quanto attiene all’episodio che vede interessato il capitano dei carabinieri P. Zacheo, lo stesso all’udienza del 14.1.08 ha in sintesi dichiarato: che aveva ricevuto delle deleghe d’indagine dal dott. De Magistris nell’ambito del procedimento cd. “toghe lucane”; che il giorno della perquisizione, non essendo stato chiamato a partecipare alle operazioni e temendo di essere stato “sfiduciato”, quando tutto era finito, aveva chiesto spiegazioni al magistrato che gli aveva confermato la sua fiducia; che dunque aveva domandato anche copia del decreto al sostituto procuratore che però “glissò sulla domanda”; che dopo le perquisizioni aveva ottenuto copia cartacea del decreto di perquisizione dal giornalista C. Vulpio che gli aveva richiesto se invece poteva fargli avere lo stesso documento in formato “word”; che dunque aveva chiesto ed ottenuto dal magistrato l’invio tramite posta elettronica di una copia informatica del provvedimento; che per ricambiare la cortesia aveva inviato al giornalista detta copia, peraltro anche a lui più utile perché il provvedimento era voluminoso e la ricerca computerizzata ne facilitava lo studio;
- che a tal riguardo nello scritto difensivo il dott. De Magistris chiarisce di aver effettivamente trasmesso, dopo la sua notifica, il decreto di perquisizione allo Zacheo che aveva svolto indagini nell’ambito del procedimento “toghe lucane”, nulla sapendo di eventuali ulteriori invii a giornalisti;
- che dalla informativa della procura della Repubblica di Salerno del 25.11.07 lo Zacheo, quale responsabile della compagnia dei carabinieri di Policoro, risulta incaricato della vigilanza dell’area “Villaggio di Marinagri” oggetto di sequestro preventivo d’urgenza (nel proc.to n.949/06) e collaboratore di polizia giudiziaria del dott. De Magistris nel proc.to n.3750/03 (al quale il n.949/06 risulta riunito) (cfr. fogli 238 e 250 faldone n.1);
- che nell’audizione del 20.11.07 innanzi alla procura generale il dott. Lombardi ha rappresentato che per le fughe di notizie che si erano verificate aveva sempre inviato gli atti alla procura della Repubblica di Salerno per gli eventuali reati, informandone al contempo il procuratore generale di Catanzaro e che comunque non aveva elementi concreti per imputarle al dott. De Magistris (cfr. doc. pag. 209 faldone n.1);
- che dagli allegati alla nota del procuratore generale della Repubblica di Potenza del 1.10.07 (cfr. la nota della squadra mobile di Matera del 11.9.07) risultano più conversazioni e sms tra il magistrato e C. Vulpio;
***
- che nel capo di incolpazione si contestano genericamente a titolo colposo al dott. De Magistris scarsa attenzione e mancanza di cautela senza tuttavia imputargli alcuno specifico comportamento negligente o imprudente;
- che l’esito degli accertamenti relativi agli episodi “Bisignani” e “Prodi” non consente l’individuazione di uno specifico comportamento negligente ed imprudente addebitabile all’incolpato;
- che per quanto riguarda l’episodio “Zacheo” è pacifico che il dott. De Magistris ha inviato, in epoca successiva alla perquisizione e tramite posta elettronica, copia del decreto di perquisizione al capitano dei Carabinieri che lo ha poi inviato al giornalista C. Vulpio;
- che l’invio in modo del tutto informale dell’atto all’ufficiale appare connotato da poca prudenza e da uno scarso senso di riservatezza;
- che invero alcune circostanze contenute nel decreto, come quelle attinenti alla sfera privata di terzi analizzate sub B), ed il fatto che il documento informatico si presta ad una diffusione telematica particolarmente pervasiva e veloce, avrebbero dovuto sconsigliare l’incolpato dal procedervi (oppure indurlo a provvedere al formale inoltro su supporto informatico con indicazione dei motivi, così da responsabilizzare il destinatario);
- che tuttavia, trattandosi di atto già notificato ed eseguito, apparendo non inverosimile un interesse investigativo del capitano Zacheo ed atteso il contesto di difficoltà relazionale tra i due descritto dal militare, la condotta vagliata, a giudizio del collegio, non assurge a rilievo disciplinare (cfr. art. 2 comma 1 lett. u) contestato);
- che i colloqui De Magistris/Vulpio indicati in premessa, pur indice di assidui rapporti personali tra gli stessi, non appaiono necessariamente riconducibili all’ipotesi di cui alla genericamente contestata lettera aa) art. cit.;
- che dunque l’interessato va assolto dalle incolpazioni ascrittegli;
con riferimento al capo L)
- che dalla pagina del quotidiano “Il Giornale” del 14.8.07 in atti (cfr. all.to 5 bis - pag.5174 allegati alla relazione ispettiva del 8.9.07 in fascicolo faldone generale) risultano, virgolettate e quindi, in assenza di smentite, attribuibili al dott. De Magistris, le seguenti dichiarazioni: “se vogliono liberarsi di me dovranno cacciarmi”; “se vogliono sbarazzarsi di me dovranno cacciarmi”, “ho chiesto più volte di essere affiancato da un collega…credo che sia una prassi consolidata…ma a me inspiegabilmente non vogliono fare avvicinare nessuno”;
- che dalla pagina del quotidiano “La gazzetta del mezzogiorno” del 14.8.07 (cfr. ancora all.to 5 bis) risultano, sempre tra virgolette, le seguenti dichiarazioni: “data l’aggressività e la pericolosità di una serie di attività in atto nei miei confronti, penso che mirino alla mia incompatibilità a svolgere queste funzioni”; “non andrò via dalla Calabria per mia volontà, ho lanciato messaggi anche a chi mi ha dato miti consigli ad allontanarmi da questa terra, cercando di consigliarmi posti più tranquilli. Se vogliono devono esercitare il potere del trasferimento d’ufficio”; “ritengo ci siano singoli casi di magistrati collusi e, quindi, la magistratura per essere credibile, deve fare pulizia al suo interno, senza aspettare che si arrivi alla commissione di reati”;
- che nel medesimo articolo l’autore rileva: “Contro De Magistris anche numerose interrogazioni parlamentari e un’accusa esplicita che etichetta come “bufale” le sue inchieste”;
- che il capo d’incolpazione fa riferimento anche ad altre dichiarazioni riportate dai mezzi d’informazione;
- che nella memoria difensiva l’incolpato, nel negare gli addebiti, riconosce di aver rilasciato più volte dichiarazioni pubbliche ma chiarisce che ciò è avvenuto sempre su tematiche di ordine generale e mai con riferimento a procedimenti penali in corso e che comunque corrisponde a verità che è rimasta senza riscontro la richiesta, rivolta al procuratore ed all’aggiunto, di essere affiancato da altri colleghi per evitare una continua esposizione personale mentre non corrisponde al vero che avrebbe detto che era stato oggetto di accuse per convincere il CSM ad allontanarlo per incompatibilità ambientale;
- che ancora nella memoria l’interessato assume che il magistrato ha non solo il diritto ma anche il dovere di esporre pubblicamente situazioni gravi indicando poi nelle sede istituzionali nomi e fatti;
- che dalla relazione dell’ispettorato generale del 8.3.07 risulta che tra il 2005 ed il 2006 sono state presentate interrogazioni ed interpellanze relative a numerosissime presunte irregolarità poste in essere dal dott. De Magistris nella gestione di indagini (cfr. all.to 3 bis faldone fascicolo generale);
- che la relazione si conclude evidenziando che il magistrato ha svolto una notevole mole di lavoro e che - fatta eccezione per la vicenda di cui all’odierno capo di incolpazione E) - “non possano ravvisarsi elementi suscettibili di valutazione amministrativo-disciplinare”;
- che l’ispettore generale capo evidenzia inoltre che “va considerato che molti dei rilievi avanzati nei confronti del dott. De Magistris nell’interrogazione, nelle interpellanze, o negli esposti sopra esaminati attenevano a procedimenti o a provvedimenti coassegnati o sottoscritti anche da altri magistrati senza che nei confronti di questi ultimi venissero sollevate analoghe lamentele”;
***
- che ai sensi dell’art.2 comma 1 lett.v) costituiscono illecito disciplinare le “pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione…quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui” nonché la violazione del divieto di cui all’art.5 comma 2 del decreto legislativo n.106 del 2006;
- che la prima parte della norma, relativa alle “pubbliche dichiarazioni o interviste” va posta in relazione al diritto tutelato dall’art.21 della Costituzione;
- che a tal proposito, nella vigenza dell’abrogato art. 18 del R.D.L.vo 31.5.1946 n. 511 questo giudice ha avuto modo di affermare che:
a) l’intervista rilasciata da un pubblico ministero, costituendo espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 della Costituzione, non integra un illecito disciplinare qualora non abbia superato il limite della continenza (cfr. sentenza n.70 del 2003);
b) il rispetto del limite della libera manifestazione del pensiero va valutato in considerazione delle modalità, del complessivo contenuto dell’intervista e del contesto in cui è stata resa;
- che dunque le dichiarazioni rese non vanno valutate solo per il loro tenore letterale ma anche in relazione al particolare contesto nelle quali sono state rese;
- che a tal fine non può non tenersi conto che, per come si rileva dagli esiti dell’ispezione di cui in premessa, per lungo tempo l’interessato è stato oggetto di iniziative critiche che si sono verificate quasi del tutto infondate e che lo hanno portato, unitamente all’interesse pubblico di talune attività giudiziarie, ad una particolare, crescente esposizione mediatica;
- che parimenti va preso in considerazione che quel che costituisce il motivo conduttore delle dichiarazioni in questione, vale a dire l’esistenza di condotte illecite a danno del magistrato e della sua attività inquirente, è stato dallo stesso denunciato a marzo scorso (ed è tuttora oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica di Salerno);
- che tali considerazioni inducono il collegio a ritenere che le dichiarazioni rese, pur non sempre misurate, tuttavia non abbiano varcato il limite della continenza, restando così disciplinarmente irrilevanti (anche in relazione ai profili di cui alle contestate lett.re a) - d);
- che resta da chiarire quanto alla utilizzazione di canali informativi privilegiati (lett. aa), che l’incolpazione appare generica e quanto alle dichiarazioni rese senza la delega del procuratore, che esse non rilevano disciplinarmente poichè la norma sanziona la violazione del comma 2 dell’art.5 il quale tuttavia non riguarda il divieto, per i magistrati delle procure, di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio, previsto invece dal successivo terzo comma;
- che dunque anche per questo capo d’incolpazione il dott. De Magistris va assolto;
con riferimento al capo M)
- che al dott. De Magistris viene contestato, in relazione al disposto di cui all’art. 2 comma 1 lett. u) del decreto legislativo n.109 del 2006, di aver omesso di esercitare la dovuta diligenza al fine di evitare la divulgazione di atti;
- che nella memoria l’interessato ha rappresentato di non aver mai omesso di esercitare la dovuta diligenza al fine di evitare la divulgazione di atti coperti dal segreto o per cui era previsto il divieto di pubblicazione e rileva che i fatti di cui alla contestazione erano, prima della propalazione, a conoscenza di più persone;
- che ancora lo stesso pone in risalto che spesso la detta divulgazione lo ha danneggiato e che su ciò sono in corso indagini della procura della Repubblica di Salerno;
***
- che l’incolpazione fa riferimento ad un profilo di negligenza senza tuttavia in alcun modo indicare in cosa essa sarebbe concretamente consistita;
- che dunque la indeterminatezza della contestazione non permette la individuazione dell’addebito che pertanto va dichiarato insussistente;
con riferimento al trattamento sanzionatorio
- che ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.109 del 2006 qualora, come nel caso di specie, siano ritenute le ipotesi di cui al precedente art.2 comma 1 lett. a) e lett. d), va applicata una sanzione non inferiore alla censura;
- che peraltro a giudizio del collegio, la medesima sanzione appare congrua anche in relazione ad ognuna delle altre violazioni di cui si ritiene la sussistenza;
- che invero la circostanza - di particolare significato per un magistrato con oltre dieci anni di esperienza - che le responsabilità accertate siano relative a violazioni di norme e disposizioni, unitamente al loro rilievo, non permette di ritenere adeguata la meno afflittiva sanzione dell’ammonimento;
- che del pari il collegio, in considerazione della accertata laboriosità dell’interessato (pur nelle difficoltà in cui si è oggettivamente trovato ad operare - cfr. anche le “…in generale…evidenti carenze di direzione e gestione” della procura, segnalate a pag.260 della relazione ispettiva del 8.9.07) non ritiene di accedere alla più severa richiesta formulata nella requisitoria;
con riferimento al trasferimento d’ufficio ed ai provvedimenti cautelari
- che l’art.13 comma 1 del decreto legislativo n.109 del 2006 prevede il trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio;
- che in primo luogo va ritenuto che con il riferimento “ad altro ufficio” il Legislatore abbia inteso riferirsi anche al trasferimento “ad altre funzioni”;
- che invero, poiché il comma successivo, relativo alle decisioni cautelari, prevede “la destinazione ad altre funzioni”, opinando diversamente bisognerebbe concludere per la applicabilità in via d’urgenza di un provvedimento al quale non potrebbe far seguito analoga decisione nel merito;
- che peraltro va rilevato che, nella vigenza dell’art.21 R.D.L.vo 31.5.46 n.511 che prevedeva il trasferimento d’ufficio, la disposizione è stata intesa nel senso di consentire “il trasferimento d’ufficio ad altre funzioni ed altra sede giudiziaria”;
- che ancora va osservato che, ancorché la disposizione citata reciti “trasferimento…ad altra sede o ad altro ufficio” deve ritenersi possibile disporre entrambi (la questione infatti è stata già risolta positivamente dalla sezione nelle decisioni, sul punto evidentemente analoghe anche se cautelari, n. 1/07 R.O. e n.6/07 R.O.);
- che ai sensi dell’ultima parte del citato comma 1 qualora, come nel caso di specie, sia ritenuta l’ipotesi di cui al precedente art.2 comma 1 lett. a), il trasferimento “è sempre disposto”;
- che comunque la sezione ritiene ricorrano anche i presupposti per disporre facoltativamente il medesimo;
- che infatti, quanto alle funzioni, va rilevato che la condotta tenuta, poiché rivelatrice di non adeguata attenzione al rispetto di regole di particolare rilievo nonché di insufficienti diligenza, correttezza e rispetto della dignità delle persone, si palesa incompatibile con l’esercizio di quelle di sostituto procuratore della Repubblica, che si caratterizzano per la loro autonoma, immediata incidenza;
- che ancora, quanto alla sede, non può non prendersi atto, come dato meramente oggettivo, che le considerazioni del dott. De Magistris hanno riguardato più magistrati in servizio a Catanzaro in uffici diversi (cfr. verbale audizione dott.ssa G. Nuzzi del 9.1.08 innanzi alla prima commissione e verbale interrogatorio reso innanzi alla predetta il 2.11.07) e che all’udienza del 11.1.07 la dott.ssa M. Minervini, cancelliere B3 presso l’ufficio del dott. De Magistris, ha riferito, sia pur sfumando quanto già dichiarato in istruttoria il 23.11.07, che quest’ultimo “è stato un po’ isolato dai suoi colleghi”;
- che dette circostanze, anche per i rapporti tra magistrati dello stesso ufficio e di uffici diversi che l’esercizio delle funzioni necessariamente comporta, inducono a ritenere che allo stato pure la permanenza dell’interessato in un altro ufficio di Catanzaro non favorisca il buon andamento dell’amministrazione della giustizia (senza tenere conto che la recente riforma dell’ordinamento giudiziario ha sancito il principio - dettato per la mobilità ordinaria ma a fortiori da applicare anche a quella conseguente a sanzione disciplinare - della impossibilità per il magistrato di passare dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti nella stessa sede);
- che dunque va disposto il trasferimento dell’interessato ad altra sede e altre funzioni;
- che diversamente il collegio non ritiene sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di trasferimento in via provvisoria;
- che invero, ancorchè i fatti per i quali si ritiene la responsabilità dell’incolpato siano di sicuro rilievo, tuttavia non paiono ricorrere i motivi di particolare urgenza indicati come presupposto per l’adozione del provvedimento cautelare;
P. Q. M.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 5, 13, 18 e 19 del d. lgs. 23.2.0.6 n. 109;
D I C H I A R A
il dott. Luigi De Magistris responsabile delle incolpazioni di cui ai capi a), b), c), d) n.2, e), g) riqualificate in parte come in motivazione e gli infligge la sanzione disciplinare della censura
A S S O L V E
il predetto dalle incolpazioni di cui ai capi d) n.1, f), i), l), m) per essere rimasta esclusa la sussistenza degli addebiti
D I C H I A R A
Non luogo a provvedere quanto al capo h) assorbito nel capo g)
Dispone il trasferimento del medesimo ad altra sede ed ad altre funzioni
Respinge la richiesta di misura cautelare.