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Doveri del magistrato – Ritardo nel deposito di provvedimenti – Concentrazione del conferimento di incarichi peritali a medesimi professionisti – Dilazione nella definizione di giudizi civili – Abnorme sostituzione di altro collega nella trattazione di un giudizio civile – Illeciti disciplinare – Sussistenza.

A fronte di una reiterazione di condotte disciplinarmente censurabili, quali il plurimo, costante e grave ritardo nel deposito di provvedimenti civili, il conferimento ad un numero ristretto di professionisti di incarichi peritali per importi complessivi di elevata entità, l’immotivata dilazione nella trattazione del contenzioso, la sostituzione di altro collega nella trattazione di un giudizio in violazione delle regole tabellari, l’interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, unica sanzione disciplinare adeguata per la gravità delle condotte risulta essere quella della rimozione dall’ordine giudiziario.

Proc. n. R.G. 3 – 39 – 55/2007 – Sentenza del 21.4.2008 – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

Doveri del magistrato – Ritardo nel deposito di provvedimenti – Conferimento di incarichi peritali a medesimi professionisti – Dilazione nella definizione di giudizi civili – Abnorme intervento in un giudizio civile assegnato ad altro magistrato– Illeciti disciplinare – Sussistenza.

A fronte di una reiterazione di condotte disciplinarmente censurabili, quali il plurimo, costante e grave ritardo nel deposito di provvedimenti civili, il conferimento ad un numero ristretto di professionisti di incarichi peritali per importi complessivi di elevata entità, l’immotivata dilazione nella trattazione del contenzioso, l’interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato in violazione delle regole iterne, unica sanzione disciplinare adeguata per la gravità delle condotte risulta essere quella della rimozione dall’ordine giudiziario.


i n c o l p a t o

della violazione dell’art. 18 R.D.L. 31.5.1946, n.511, per avere gravemente mancato ai propri doveri, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato sì da compromettere il prestigio e la credibilità dell’Ordine giudiziario.
In particolare il dott. XXXXXXXX, assegnato al settore civile:
1) pur già attinto da procedimento disciplinare per i gravi ritardi nel deposito di sentenze ed ordinanze emersi nel corso dell’ispezione ordinaria eseguita nel novembre del 2003 presso il Tribunale di °°°°°° (ritardi riguardanti 236 sentenze e 193 ordinanze con ampiezze anche pluriennali) e nonostante fosse stato ripetutamente richiamato dal presidente di sezione e dai presidenti del Tribunale e della Corte al rispetto di termini di deposito dei provvedimenti ed all’osservanza delle norme procedurali, persisteva nel comportamento di scarsa operosità e tempestività, omettendo di depositare, alla data del 31 marzo 2005, le 139 sentenze civili monocratiche di cui all’allegato elenco, riservate tra il luglio 2003 ed il 18 febbraio 2005, con ritardi massimi che sfioravano i due anni e destinati inevitabilmente ad aumentare; il tutto in uno scenario di non brillante laboriosità (deposito nel corso dell’intero anno 2004 di sole 57 minute di sentenze);
2) sebbene più volte richiamato dai capi degli uffici ed invitato al rispetto delle esigenze di servizio ed all’osservanza delle norme di procedura, in più occasioni: a) ritardava l’inizio delle udienze; b) fissava ruoli di udienze sovraccarichi ( .... a 200 cause) e tali da trasformare le udienze di trattazione in mere udienze di smistamento e rendendo peraltro ingovernabili gli adempimenti da parte delle cancellerie; c) ometteva di svolgere udienze già fissate, senza adottare alcun provvedimento di rinvio di ufficio; d) in contrasto con gli obblighi di trasparenza nella trattazione degli affari e in violazione dei principi di equa ripartizione degli incarichi peritali (art. 23 disp. att. c.p.c.) concentrava negli anni dal 2002 al 2004 un numero rilevante di remunerativi incarichi di consulenze tecniche d’ufficio a favore di un ristretto numero di professionisti (come da elenco allegato), offrendo adito a critiche di parzialità se non di favoritismo. In particolare conferiva al medico dott……. 35 incarichi nel 2002 (compenso globale di Euro 26.209,45), al geom. …….. 26 incarichi nel 2001 (compenso globale di lire 95.619.831), 28 incarichi nel 2002 (compenso globale Euro 38.898,00), 30 incarichi nel 2003 (compenso di Euro 21.850,84) e 17 incarichi nel 2004 (compenso Euro 30.127,89) (incolpazione così modificata all’udienza del 21.4.2008).
Con i comportamenti di cui sopra il dott. XXXXXXXX manifestava sistematica negligenza e scarsa operosità e laboriosità e violava i doveri di correttezza ed equilibrio nell’adempimento dei doveri professionali (cfr. artt. 1, 2 lett. d), i), q), r) decr. legislativo 23.2.2006, n. 109).
Proc. n. 3/2007 R.G.

della violazione dell’art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, perché, quale giudice del Tribunale di °°°°°°, ha violato i doveri di correttezza, diligenza e laboriosità di cui all’art. 1, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.
In particolare, il dott. XXXXXXXX, dopo aver trattenuto in decisione nel luglio 1997 una causa civile – instaurata dai prossimi congiunti ed eredi del signor ….. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale che aveva cagionato la morte di quest’ultimo – ed aver poi disposto un’ulteriore attività istruttoria, ha nuovamente trattenuto la predetta causa in decisione ma, anziché pronunciare sentenza, ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c., dopo il deposito delle memorie difensive, ha emesso – a distanza di quasi tre anni – un’ordinanza con la quale ha disposto la discussione orale, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.; norma, quest’ultima, inapplicabile nel caso in esame in quanto alternativa rispetto al già applicato art. 281 quinquies c.p.c.
Il dott. XXXXXXXX, poi, disattendendo le richieste degli avvocati, ha rinviato per ben nove volte la causa prima di trattenerla in decisione, nuovamente ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c., il 17 dicembre 2003.
Tra la seconda e la terza riserva per la decisione (26 aprile 1999 – 17 dicembre 2003) sono dunque trascorsi inutilmente circa quattro anni ed otto mesi e, al momento della presentazione dell’esposto (luglio 2005), la sentenza non era stata ancora depositata nonostante il decorso di ulteriori 19 mesi.
Né la durata del procedimento appare giustificata dalla complessità della sentenza, sinteticamente motivata.
Le circostanze di fatto indicate nell’esposto in ordine allo svolgimento della causa in questione corrispondono, secondo quanto viene affermato nella nota in data 3 novembre 2005 a firma del Presidente della 3^ sezione civile dott. ------, a quanto risulta nel fascicolo processuale.
Peraltro il dott. XXXXXXXX ha giustificato il ritardo nella decisione adducendo una circostanza non corrispondente al vero e, in particolare, asserendo che il fascicolo della causa predetta era fuori posto in cancelleria e non era stato possibile reperirlo prontamente. Circostanza, questa, che è stata smentita dalla Dirigente della cancelleria, la quale ha affermato che il fascicolo era stato a suo tempo consegnato al dott. XXXXXXXX ed era rimasto giacente nel suo ufficio.
Inoltre, il dott. XXXXXXXX ha liquidato in favore del dott. …, nell’ambito della causa civile …….. iscritta al n. 237/00 R.G., l’importo di 5.400,00 euro a titolo di onorario per una consulenza medico-legale (oltre alla somma di 200 euro per rimborso spese); onorario di molto superiore a quello massimo previsto dalla tariffa in vigore per gli accertamenti medici riguardanti la persona (290,77 euro), (come sottolineato nella citata nota del 3 novembre 2005 a firma del dott. ------) e ciò pur avendo richiamato nel decreto (immotivato) di liquidazione l’art. 21 della L. 8.7.1980 n. 319 che stabilisce appunto che, per casi quale quello in esame “spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77)”.
Infine, nella causa …. (n. 4131/01 R.G.), a fronte di un’istanza di anticipazione di udienza per acquisire chiarimenti da parte del C.T.U. dott. ….., che aveva già espletato l’incarico e depositato la relazione tecnica, il dott. XXXXXXXX ha anticipato l’udienza ed ha contestualmente, e senza alcuna motivazione, nominato un diverso C.T.U. – rifiutandosi successivamente di revocare o motivare detto provvedimento – procedendo così alla rinnovazione della consulenza con aggravio di spese per le parti.
Le circostanze fin qui riferite evidenziano, da parte del dott. XXXXXXXX, scarsa laboriosità, negligenza, disattenzione e mancanza di correttezza e trasparenza, tali da assumere rilevanza disciplinare “ai sensi anche dell’art. 2, lett. m), q), ff), del D.L.vo 23 febbraio 2006 n. 109”.
Proc. n. 39/2007 R.G.

della violazione dell’art. 2, comma 1, lettere e) e n), del medesimo d.lgs. n. 109/2006, perché, nell’esercizio delle proprie funzioni, in violazione del generale dovere di correttezza e diligenza (art. 1, comma 1, del citato d.lgs. n. 109), arbitrariamente “sostituendosi” ad altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario (dott. yyyy) – assegnatario quale giudice istruttore del relativo procedimento civile, avente a oggetto una causa possessoria – adottava, in data 18 agosto 2006, un provvedimento di liquidazione di compenso a favore del consulente tecnico d’ufficio, geometra ……., per una consulenza depositata nello stesso giorno con contestuale richiesta di liquidazione; e ciò ancorchè il dott. XXXXXXXX, con inequivocabile provvedimento in data 10.8.2006 del Presidente del Tribunale di °°°°°° relativo al periodo feriale (ricevuto dal destinatario in data 11.8), fosse stato incaricato della sostituzione del dott. yyyy esclusivamente (a) per la trattazione di una udienza collegiale in data 24 agosto 2006 e (b) per la trattazione di una udienza monocratica in data 22 agosto 2006 concernente procedimenti di interdizione e inabilitazione; in tal modo ponendo in essere una ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, con grave inosservanza di specifica disposizione sul servizio adottata dal competente Presidente del Tribunale.
Il carattere ingiustificato e grave dell’addebito risulta sottolineato dal rilievo dell’avvenuto esercizio di pregressa azione disciplinare nei confronti del dott. XXXXXXXX, per numerosi affidamenti – e relative liquidazioni – di incarichi peritali effettuati in modo tale da dare adito a critiche di parzialità o favoritismo e tra essi segnatamente di diversi conferimenti a favore del citato geom. …….. (incarichi per oltre 90.000,00 Euro complessivamente negli anni 2001 – 2004) (proc. n. 1/06 SD4-B).
Proc. n. 55/2007 R.G.




Conclusioni delle parti

Procuratore Generale: conclude chiedendo irrogarsi la sanzione disciplinare della rimozione.

Difesa: conclude chiedendo il minimo della sanzione.

Svolgimento del procedimento

Con nota pervenuta alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione il 9 giugno 2005, il Capo dell’Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia segnalava in maniera dettagliata la “grave e stabilizzata sistematicità” con cui il dott. XXXXXXXX, giudice della Terza sezione civile del Tribunale di °°°°°°, “da anni deposita con ritardo i propri provvedimenti”, nonché “radicati e persistenti atteggiamenti antideontologici” del magistrato, consistenti nel ritardo nell’inizio delle udienze, nella concentrazione di incarichi peritali in alcuni professionisti, nella mancata tenuta di udienze già fissate ed altro.
Con nota del 13 gennaio 2006 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione promuoveva l’azione disciplinare nei confronti del dott. XXXXXXXX per sistematica negligenza e scarsa operosità e laboriosità, nonché violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio nell’adempimento dei doveri professionali, come in particolare specificato nel capo di incolpazione di cui in epigrafe.
Ricevuta la contestazione, l\'incolpato rendeva l\'interrogatorio dinanzi al rappresentante della Procura Generale presso la Corte di Cassazione in data 9 novembre 2006, ammettendo i ritardi nel deposito delle sentenze ed ordinanze e precisando che in quel tempo aveva il ruolo più pesante del Tribunale civile. Eccepiva altresì di non aver mai ricevuto alcun richiamo, scritto o orale, da parte dei capi degli uffici, al rispetto delle esigenze di servizio ed all’osservanza delle norme di procedura, di non aver mai ritardato l’inizio delle udienze, sovraccariche proprio a causa dell’enorme carico di lavoro e mai state di mero smistamento. Negava poi di aver concentrato gli incarichi peritali su un ristretto numero di professionisti.
Con successiva nota del 9 dicembre 2006, il dott. XXXXXXXX nominava difensore l’avv. …. con studio in Roma, ribadiva le proprie difese e specificava che gran parte dei provvedimenti in contestazione erano stati depositati.
Richiesta dal Procuratore Generale la fissazione del dibattimento con nota del 5 gennaio 2007, il dott. XXXXXXXX veniva tratto a giudizio con decreto comunicato in data 23 gennaio 2007.
Con nota dell’8 marzo 2007 il Procuratore Generale chiedeva disporsi il rinvio dell’udienza fissata segnalando la pendenza di altro procedimento disciplinare a carico del dott. XXXXXXXX per fatti analoghi.
L’udienza del 23 marzo 2007 veniva quindi rinviata d’ufficio al 13 luglio 2007, su istanza del Procuratore Generale, per consentire la riunione dei procedimenti.
Con nota del 22 giugno 2007 lo stesso difensore dell’incolpato formulava istanza ai sensi dell’art. 17 c.p.p. di riunione del procedimento a quello n. 39/2007 R.G. a carico del dott. XXXXXXXX, per connessione oggettiva e soggettiva.
Detto procedimento, invero, trae origine da un esposto dell’avv. ………., del Foro di °°°°°°, trasmesso al Ministro della Giustizia il 25 luglio 2005, nonché da una nota dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia del 14 febbraio 2006.
A seguito di ciò, il Ministro della Giustizia ha promosso l’azione disciplinare in data 24 luglio 2006 per violazione dei doveri di correttezza, diligenza e laboriosità, per il secondo capo di incolpazione di cui in epigrafe, contenente specifiche contestazioni relative ad un abnorme ritardo nella trattazione e decisione di una causa civile, ad una liquidazione eccessiva in favore di un consulente tecnico ed alla sostituzione ingiustificata di altro consulente tecnico, con inutile aggravio di spese per le parti.
Anche in relazione a questo procedimento, l’incolpato ha reso l’interrogatorio dinanzi al Procuratore Generale in data 9 novembre 2006, affermando di essersi limitato ad istruire la causa degli eredi ……., decisa poi sfavorevolmente all’attore. Quanto alla liquidazione in favore del dott. ….. ha affermato che l’avvocato esponente non ha impugnato il decreto di liquidazione, rendendolo definitivo. Quanto alla causa in cui ha sostituito il consulente, ha affermato che ciò gli era stato richiesto dal procuratore di parte attrice.
L’incolpato ha poi depositato in data 24 gennaio 2007 una memoria in cui ha precisato che i fatti contestati dall’esponente avvocato, “tutti avvenuti e dunque non disconosciuti, sono lo sviluppo del lavoro di ogni giudice che abbia il carico di lavoro che aveva” il medesimo. Ha insistito, con ulteriori specificazioni, sulla difesa già svolta.
La Procura Generale ha chiesto di poter escutere i tre testimoni già sentiti in istruttoria, e cioè il Presidente della Terza sezione civile del Tribunale di °°°°°°, -----, l’avvocato esponente …… e la Dirigente di Cancelleria, dott.ssa …..
Con istanza del 2 luglio 2007 il difensore dell’incolpato ha chiesto il rinvio dell’udienza del 13 luglio 2007, deducendo il suo legittimo impedimento a causa della trattazione in pari data di un processo penale.
Il procedimento è stato quindi rinviato all’udienza del 9 novembre 2007.
Il dott. XXXXXXXX ha chiesto, con nota del 6 novembre 2007, di poter escutere alcuni avvocati del Foro di °°°°°°, il dott. .... ed il geom. ……., oltre i testi già indicati dal P.G. in controesame, in merito anche ad un terzo procedimento pendente.
Il terzo procedimento disciplinare a carico del dott. XXXXXXXX, n. 55/2007 R.G., trae origine, in effetti, da una nota del Presidente della Corte di Appello di °°°°°°, su segnalazione in data 14 novembre 2006 del Presidente del Tribunale reggente ......, trasmessa alla Procura Generale in data 28 novembre 2006.
A seguito di tale nota, il Procuratore Generale ha promosso l’azione disciplinare il 16 maggio 2007, in relazione all’ipotesi di illecito di cui all’art. 2, primo comma, lettere e) e n) del d.lgs. n. 109/2006 per la violazione del generale dovere di correttezza e diligenza, per il terzo capo di incolpazione di cui in epigrafe, concernente una arbitraria “sostituzione” del dott. XXXXXXXX ad altro giudice, il dott....., nella liquidazione del compenso al C.T.U., geom. .......
In relazione a questa contestazione, il dott. XXXXXXXX ha reso l’interrogatorio dinanzi al Procuratore Generale in data 6 luglio 2007 protestandosi innocente, essendo sua convinzione di dover sostituire “in toto” il collega ...., non soltanto per lo svolgimento delle udienze indicate nel decreto del Presidente del Tribunale.
Con istanza dell’8 novembre 2008, il difensore del dott. XXXXXXXX ha chiesto rinvio dell’udienza del 9 novembre per suo impedimento, documentato da un certificato medico in pari data.
L’udienza è stata quindi rinviata all’11 aprile 2008.
Nei confronti del dott. XXXXXXXX sono state, nel frattempo, promosse dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione altre due azioni disciplinari; la prima in data 18 ottobre 2007, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, per tentata concussione, reato che sarebbe stato commesso sino al maggio 2004, in concorso proprio con i consulenti tecnici geom. ...... e dott. ...., nonché con altro magistrato, ******, che per questo fatto è stato sospeso in via facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio.
La seconda, in data 21 febbraio 2008, a seguito della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari, adottata dal G.I.P. di …. nei confronti del dott. XXXXXXXX, per altra tentata concussione e sempre in concorso con il geom. ....... Per questo fatto il dott. XXXXXXXX è stato sospeso in via obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio con ordinanza di questa sezione disciplinare del 14 marzo 2008.
In data 4 marzo 2008, il difensore di fiducia del dott. XXXXXXXX ha rinunciato al mandato.
In data 31 marzo 2008, il dott. XXXXXXXX ha nominato altro difensore di fiducia, l’avv. ……. Morgilio del Foro di .......
Con istanza del 1° aprile 2008, il difensore avv. ….. ha chiesto un rinvio dell’udienza fissata per l’11 aprile, con termine congruo per la difesa.
Con nota in data 3 aprile 2008 la segreteria di questa sezione disciplinare ha ricordato al dott. XXXXXXXX che, ove avesse inteso partecipare all’udienza programmata, atteso il suo stato di detenzione, avrebbe dovuto chiederne l’autorizzazione all’Autorità giudiziaria competente.
Con nota in pari data la segreteria medesima ha chiesto in via preventiva al G.I.P. del Tribunale di … l’autorizzazione per il dott. XXXXXXXX a partecipare all’udienza stessa.
Con ordinanza del 4 aprile 2008 il G.I.P. di …. ha autorizzato il dott. XXXXXXXX “ad allontanarsi dal proprio domicilio dal 10 al 12.4.2008 esclusivamente per potersi recare, da libero, l’11.4.2008 a Roma presso la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura per presenziare alle udienze dei procedimenti disciplinari pendenti a suo carico dinanzi a quella Sezione, e per ivi trattenersi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di quelle udienze, con obbligo di rientrare subito dopo nella sua casa di °°°°°° e con divieto di soste intermedie lungo i percorsi di andata e ritorno;
laddove XXXXXXXX decida di recarsi a Roma per partecipare a quelle udienze dovrà comunicare ai carabinieri delegati ai controlli (i quali tanto daranno notizia a questo ufficio) l’orario di partenza da e di ritorno nella sua abitazione, il luogo ove dovesse eventualmente dimorare a Roma ed il mezzo utilizzato per i viaggi da °°°°°° a Roma e ritorno…”.
Con istanza del 7 aprile 2008, il difensore del dott. XXXXXXXX ha reiterato l’istanza di rinvio dell’udienza “dovendo, nella stessa data, … difendere il Giudice XXXXXXXX presso il Tribunale di ......, Sezione del Riesame, in grado di appello” ed ha allegato il relativo decreto di fissazione dell’udienza del Tribunale di ......, depositato in cancelleria il 28 marzo 2008.
Con ordinanza dell’11 aprile 2008, questa sezione disciplinare ha accolto l’istanza del difensore dell’incolpato ed ha rinviato i procedimenti all’udienza straordinaria del 21 aprile 2008, ore 14,30, disponendo “la trasmissione del presente procedimento al G.I.P. di ...... dott. --------, affinché valuti, preventivamente, l’opportunità di concedere l’autorizzazione al dott. XXXXXXXX, attualmente ristretto agli arresti domiciliari, a partecipare all’udienza…”.
Con ordinanza del 14 aprile 2008 il G.I.P. di ...... ha reiterato la precedente autorizzazione al dott. XXXXXXXX, onde consentire al medesimo di presenziare all’udienza del 21 aprile.
All’udienza ultima del 21 aprile 2008, il difensore del dott. XXXXXXXX ha chiesto il rinvio per impedimento dell’interessato, ricoverato al Policlinico di °°°°°°. Il Procuratore Generale e la difesa hanno comunque insistito per la riunione dei procedimenti e per l’ammissione dei testi citati.
Il rappresentante della Procura Generale ha provveduto ad integrare uno dei capi di incolpazione con la contestazione al dott. XXXXXXXX di aver concentrato un numero rilevante di incarichi di consulenze tecniche di ufficio a favore del geom. ...... anche per l’anno 2001 e per un importo complessivo di lire 95.619.831.
Con ordinanza resa in udienza questa sezione disciplinare ha ritenuto non provato in concreto il legittimo impedimento del dott. XXXXXXXX, “stante l’estrema genericità della certificazione” e “la mancanza di apposito referto medico”; ha conseguentemente riunito i tre procedimenti disciplinari a carico del dott. XXXXXXXX per connessione soggettiva e probatoria e disposto l’audizione dei tre testi indicati dalla Procura Generale, sui quali ha chiesto il controesame la difesa, dichiarando inammissibili le testimonianze degli altri testi citati dalla difesa.
Espletata l’istruttoria testimoniale, dopo ampia discussione, il rappresentante della Procura Generale ha concluso per la condanna dell’incolpato alla sanzione della rimozione, mentre la difesa ne ha chiesto la assoluzione.
La sezione disciplinare ha deciso quindi dando lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

1. L’insussistenza del legittimo impedimento.
Deve essere chiarita preliminarmente la ragione del rigetto della istanza di rinvio dell’udienza formulata dal difensore del dott. XXXXXXXX e della trattazione del dibattimento nella contumacia dell’incolpato ai sensi dell’art. 487 c.p.p. (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 46857 del 23 novembre 2005, dep. 22 dicembre 2005).
Alle 8,32 del 21 aprile 2008 è pervenuto a mezzo fax dal Policlinico di °°°°°°, parzialmente illeggibile, il seguente documento, datato 20 aprile 2008: “Si certifica che il sig. XXXXXXXX è ricoverato in regime di urgenza presso il … Reparto e necessita di ulteriori accertamenti … stante la gravità della diagnosi di ingresso”.
Il timbro e la firma sono risultati illeggibili.
La segreteria di questa sezione disciplinare ha quindi inviato al G.I.P. del Tribunale di ...... la missiva del seguente tenore:
“… La informiamo riguardo al dott. XXXXXXXX, destinatario di provvedimento restrittivo (arresti domiciliari) da parte del Suo Ufficio, che ha trasmesso in data odierna certificazione medica rilasciata dall’Azienda Ospedaliera ……………. – dalla quale emerge che in ragione di una imprecisata patologia lo stesso risulta impossibilitato a presenziare all’odierna udienza…”.
Al riguardo sarebbe opportuno ricevere informazione dalla Autorità giudiziaria competente”.
Alle ore 13,32 del 21 aprile il G.I.P. di ......, dott. …….., ha così risposto:
“… Comunico che questo ufficio non è stato ancora formalmente notiziato dell’avvenuto ricovero in ospedale di XXXXXXXX (indagato per il reato di tentata concussione continuata … e sottoposto agli arresti domiciliari).
Informo, ad ogni buon conto, che con ordinanza del 18.4 u.s. questo giudice aveva autorizzato l’XXXXXXXX ad allontanarsi dal proprio domicilio nella giornata di ieri, domenica 20.4.2008, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, per potersi recare presso il reparto di malattie dell’apparato respiratorio del policlinico di °°°°°°, per fare visita al padre ……., che lì risulta ricoverato”.
In udienza, il difensore dell’incolpato ha insistito per il rinvio del dibattimento, asserendo che la certificazione inviata era volutamente generica in ragione della normativa sulla privacy e non precisando, nemmeno in tale sede, il tipo di malore che avrebbe subito l’interessato se non facendo riferimento, genericamente, a stress per l’incombente giudizio disciplinare, che di per sé non integra un assoluto impedimento dell’incolpato a comparire in dibattimento (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 36221 del 20 settembre 2007, dep. 3 ottobre 2007; in materia disciplinare, Cass. Civ., Sez. Un., n. 3321 dell’8 aprile 1994).
In tema di impedimento a comparire dell’imputato, peraltro, non ignora questa sezione disciplinare il senso e la portata dell’art. 486, primo comma, c.p.p., applicabile al procedimento disciplinare, in quanto compatibile, ai sensi dell’art. 18, quarto comma, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ed anche del previgente art. 34, ult. comma, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511.
Più in particolare, con riferimento ai caratteri che deve presentare l’impedimento a comparire, non ignora questa sezione disciplinare i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, i quali richiedono che l’impedimento sia grave ed assoluto, ed anche attuale, cioè sussistente in relazione all’udienza per la quale il soggetto è stato citato, in quanto l’impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, come non altrimenti superabile (Cass. Pen., Sez. 5, n. 3392 del 14 dicembre 2004, dep. 2 febbraio 2005; Cass. Pen., Sez. Un., n. 36635 del 27 settembre 2005, dep. 11 ottobre 2005; Cass. Pen., Sez. 5, n. 43373 del 6 ottobre 2005, dep. 30 novembre 2005).
Tra l’altro il giudice, nel valutare la certificazione sanitaria, deve attenersi alla natura della infermità dedotta, avvalendosi delle regole di esperienza, senza che sia necessario disporre accertamenti fiscali, ed esporre il proprio convincimento, il quale se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. Pen., Sez. 5, n. 3400 del 15 dicembre 2004, dep. 2 febbraio 2005) e la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha il potere di valutare discrezionalmente le certificazioni mediche prodotte, nei giudizi di sua competenza, a sostegno di un\'istanza di rinvio per motivi di salute dell\'incolpato, la quale è correttamente rigettata ove il certificato medico prodotto non esprima in termini di certezza la sussistenza di un grave impedimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 3321 dell’8 aprile 1994).
Sempre in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il mancato accoglimento, da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, dell\'istanza dell\'incolpato di rinvio dell\'udienza fissata per la discussione, in relazione all\'esclusione di un giustificato impedimento a comparire, configura espressione di un apprezzamento discrezionale, non sindacabile in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte, se correttamente motivato (Cass., Sez. Un. Civ., n. 3282 del 3 giugno 1985).
Nel caso di specie va dunque osservato che la certificazione sanitaria prodotta, attestante il ricovero ospedaliero, non accompagnata da referto medico, è generica nel suo riferimento alle “ragioni di urgenza”, non fa alcun riferimento specifico alla eventuale malattia o specifica patologia in atto, non ne indica la durata, né indica la prevedibile durata del ricovero ospedaliero del dott. XXXXXXXX, avvenuto verosimilmente durante la visita al padre ricoverato, autorizzata dal G.I.P. per il ristretto arco di tempo di due ore nel pomeriggio del 20 aprile 2008.
Difetta quindi ogni prova documentale attestante la gravità, l’assolutezza e l’attualità dell’impedimento del dott. XXXXXXXX, non potendosi ritenere idonea a documentare l’effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la certificazione sanitaria che attesti la mera illustrazione dello stato di fatto della degenza in un reparto specialistico, senza indicazione della specifica patologia in atto e senza attestazione dell’assoluta impossibilità per il paziente di lasciare l’ospedale (Cass. Pen., Sez. 1, n. 38290 del 7 luglio 2004, dep. 28 settembre 2004; Cass. Pen., Sez. 4, n. 21752 del 5 maggio 2006, dep. 22 giugno 2006; Cass. Pen., Sez. 2, n. 22186 del 22 maggio 2007, dep. 6 giugno 2007).
Del resto, è ius receptum che l’onere di provare l’impedimento grava interamente sull’imputato (o, come nella specie, sull’incolpato) e che questi non può invocare la normativa sulla “privacy” che prevede la redazione del certificato medico senza indicazione della patologia e dei tempi di degenza connessi, posto che tale normativa è a tutela della riservatezza del privato e non può pertanto essere invocata da chi abbia interesse a provare la natura della malattia atta ad integrare il legittimo impedimento (Cass. Pen., Sez. 5, n. 43373 del 6 ottobre 2005, dep. 30 novembre 2005).
Per questo profilo, nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti, anche fiscali, al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta “assoluta impossibilità” (Cass. Pen., Sez. 5, n. 48284 del 10 novembre 2004, dep. 15 dicembre 2004; Cass. Pen., Sez. 5, n. 35170 del 20 settembre 2005, dep. 30 settembre 2005).
Va quindi riaffermato il difetto di legittimo impedimento a comparire da parte del dott. XXXXXXXX.

2. L’integrazione del capo di incolpazione.
Il rappresentante della Procura Generale, in udienza dibattimentale, ha provveduto ad integrare uno dei capi di incolpazione con la contestazione al dott. XXXXXXXX di aver concentrato un numero rilevante di incarichi di consulenze tecniche di ufficio a favore del geom. ...... anche per l’anno 2001 e per un importo complessivo di lire 95.619.831.
Si tratta, a giudizio del Collegio, di una integrazione, sulla quale peraltro nulla ha eccepito il difensore, basata sulla documentazione già acquisita in sede di istruttoria e che aveva determinato la medesima contestazione relativamente agli anni 2002/2004. Detta integrazione non viola il principio di correlazione tra imputazione (o incolpazione) contestata e la sentenza di cui all’art. 521 c.p.p., applicabile al procedimento disciplinare in quanto norma compatibile ai sensi dell’art. 18, quarto comma, del d.lgs. n. 109 del 2006.
Del resto, l\'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all\'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell\'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell\'imputato (o incolpato): la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull\'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all\'esigenza di evitare che l\'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Cass. Pen., Sez. 4, n. 10103 del 15 gennaio 2007, dep. 9 marzo 2007).
In casi di questo genere, pertanto, evitato ogni pregiudizio alle garanzie dell’imputato (o incolpato), il pubblico ministero può procedere, nel corso del dibattimento e prima dell’inizio dell’istruzione, alla contestazione suppletiva o modifica dell’imputazione (o incolpazione), utilizzando a tal fine gli elementi che già emergevano nel corso delle indagini (cfr. Cass. Pen., Sez. 6, n. 40249 del 30 novembre 2006, dep. 6 dicembre 2006; Cass. Pen., Sez. 5, n. 32797 del 20 giugno 2006, dep. 3 ottobre 2006).
Correlativamente il giudice, in ogni fase e grado del procedimento, ha il potere-dovere di attribuire al fatto per cui si procede l’esatta qualificazione giuridica, senza che ciò incida sull’autonomo potere - riservato in via esclusiva al pubblico ministero - di modificare il fatto contestato e di procedere alla nuova contestazione quando esso risulti diverso da come è descritto nell’imputazione (o incolpazione) o da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio (ex multis, Cass. Pen., Sez. 6, n. 3658 del 16 novembre 1998, dep. 15 dicembre 1998).

3. La riunione dei tre procedimenti disciplinari e l’ammissione della prova testimoniale.
I tre diversi procedimenti disciplinari a carico del dott. XXXXXXXX, pendenti nello stesso stato e grado dinanzi a questa sezione disciplinare, sono stati riuniti in udienza, sentite le parti, ai sensi dell’art. 17 c.p.p., per ragione di connessione soggettiva e probatoria. In particolare, si è ritenuto che i diversi illeciti disciplinari contestati al medesimo soggetto potessero essere più rapidamente accertati in un’unica sede - secondo principi di economia processuale - essendo peraltro espressione di autonome violazioni riconducibili tutte ai generali doveri di diligenza, laboriosità, correttezza ed equilibrio nell’adempimento dei doveri professionali.
L’istruzione probatoria dibattimentale è consistita nell’esame e controesame testimoniale dei tre soggetti indicati dalla Procura Generale, a conferma delle dichiarazioni rese in sede istruttoria ed ammessi ai sensi dell’art. 495 c.p.p. su circostanze rilevanti ai fini della decisione.
In particolare, il Presidente della sezione civile del Tribunale di °°°°°°, dott. …………, è stato sentito in ordine ai contestati episodi dei ritardi nel deposito dei provvedimenti, delle anomale gestioni delle udienze, della concentrazione degli incarichi ai consulenti tecnici, delle eccessive ed abnormi liquidazioni a taluni consulenti tecnici, nonché dei fatti oggetto dell’esposto dell’avv. …. (ritardo abnorme nella definizione di una controversia, liquidazione abnorme ad un C.T.U. ed aggravi di spese per le parti) e di quelli relativi alla sostituzione del dott..... con il dott. XXXXXXXX nel periodo feriale dell’anno 2006.
L’avv. …… è stato sentito in merito ai fatti oggetto del suo esposto.
La dott.ssa ………… è stata infine escussa in merito alla specifica circostanza del dedotto mancato rinvenimento di un fascicolo di causa.
Non sono state ammesse, invece, le testimonianze indicate dalla difesa in quanto ritenute generiche, irrilevanti o inconferenti ai fini della decisione, oppure inammissibili per legge.
In particolare, le testimonianze degli avvocati del Foro di °°°°°°, ……………… avevano ad oggetto capitoli di prova generici e irrilevanti ai fini della valutazione delle odierne incolpazioni (“vero che il Giudice XXXXXXXX riserva in decisione tutte le cause mature per essere decise e non rinvia di anni l’udienza di precisazione delle conclusioni”; “vero che il Giudice XXXXXXXX, il più anziano della terza sez. civile, quando vi prestava servizio, aveva il carico di lavoro più cospicuo della terza sez., che era, a sua volta, la più gravata di fascicoli”; “vero che le udienze che non venivano mai rinviate ma regolarmente tenute, cominciavano in orario e, se ad ora fissa, alle 11,00”; “vero che la distribuzione degli incarichi non ha mai dato adito a lamentele nel foro poiché il numero dei professionisti officiati era congruo e la loro competenza indiscussa”).
Le testimonianze del dott..... e del geom. ...... sono inammissibili, ai sensi dell’art. 197 c.p.p., in quanto trattasi di coimputati con l’odierno incolpato in appositi procedimenti penali, in relazione ai quali sono state peraltro esercitate - come si è detto - altre due azioni disciplinari nei confronti del dott. XXXXXXXX.
Le testimonianze del dott. …………. sono inammissibili in quanto relative ad un fatto oggetto di apposita testimonianza da parte del funzionario di cancelleria, dott.ssa Zambellini e, comunque, non proprio decisivo ai fini dell’accertamento della responsabilità del dott. XXXXXXXX per il ritardo abnorme nella decisione della causa (“vero che assistetti nella cancelleria del dott. XXXXXXXX ad un colloquio tra il Giudice e la cancelliera durante il quale il Giudice chiese alla cancelliera reiteratamente e con veemenza di trovare il fascicolo della causa eredi ………., riservata per la decisione”; “vero che, dopo laboriose ricerche, il fascicolo fu reperito dalla cancelliera sulla sommità di un armadio ubicato in cancelleria ove giaceva occultato da altri fascicoli”).

4. La normativa applicabile.
Deve premettersi in tema di normativa applicabile che la simultanea contestazione di diverse incolpazioni nell\'ambito di un unico procedimento a carico della stessa persona rappresenta una circostanza meramente accidentale, dovuta al fatto che dalla stessa indagine, o da più indagini comunque confluite - come nella specie - in un unico giudizio, sono emersi più comportamenti di rilevanza disciplinare, che non fa perdere a ciascuno dei capi la propria autonomia, ove non sussistano ragioni di connessione oggettiva.
Pertanto, l\'irrogazione delle sanzioni – nella disciplina abrogata - ben poteva avvenire separatamente, in ragione dell\'inapplicabilità in sede disciplinare dell\'istituto della continuazione (Cass. Civ., Sez. Un., n. 20888 del 27 settembre 2006; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., n. 7035 del 23 dicembre 1988; Cass. Civ., Sez. Un.).
Nella disciplina vigente del d.lgs. n. 109 del 2006, l’art. 5, secondo comma, prevede espressamente che “quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l’infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave.
Nell’uno e nell’altro caso può essere applicata la sanzione immediatamente meno grave se compatibile”.
Questa norma affronta dunque la materia del concorso degli illeciti disciplinari prendendo in esame due ipotesi: quella del concorso materiale, e cioè della commissione di più illeciti con una pluralità di azioni od omissioni (“quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni…”) e quella del concorso formale, e cioè della commissione di più illeciti con una sola azione od omissione (“quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro…”).
La distinzione concettuale è la naturale conseguenza di un sistema di illeciti ormai tipizzato e non v’è dubbio che, nel caso di specie, va applicata la norma vigente sul concorso materiale di illeciti disciplinari, essendo state contestate al dott. XXXXXXXX una pluralità di violazioni deontologiche poste in essere con una pluralità di azioni ed omissioni che si sono perpetrate in un arco temporale assai ampio, che va dal 2001 (concentrazione di incarichi a consulenti tecnici con importi complessivamente elevati) al mese di agosto 2006 (ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato).
Dunque, devono essere valutate le sanzioni da irrogare per ciascuna infrazione deontologica e, conseguentemente, deve applicarsi la sanzione prevista per l’infrazione più grave.
L’applicazione di questa regola non è impedita, nell’odierno procedimento, dalla circostanza che gruppi di diverse infrazioni sono soggetti a diverse discipline intertemporali (art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 ed illeciti tipizzati previsti dal d.lgs. n. 109 del 2006).
Questa circostanza, d’altronde, è la conseguenza dei tre originari e diversi procedimenti disciplinari, instaurati in tempi diversi in relazione a fatti commessi prima o dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 (19 giugno 2006).
Invero, le contestazioni relative ai ritardi, alla gestione delle udienze ed alla concentrazione degli incarichi ai consulenti tecnici (proc. n. 3/2007 R.G.) attengono a fatti commessi sotto il regime della vecchia normativa per i quali l’azione disciplinare è iniziata prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 109/2006 ed esattamente il 13 gennaio 2006.
Conformemente a quanto pacificamente statuito dalle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema (Cass. n. 27172 del 20 dicembre 2006; n. 17 del 4 gennaio 2007; n. 1821 del 29 gennaio 2007; n. 2685 del 7 febbraio 2007; n. 16628 del 27 luglio 2007), qui non si applica la nuova normativa, prevista dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, poiché il procedimento disciplinare in esame è stato promosso in epoca precedente l’entrata in vigore del decreto stesso e resta sottratto anche alla disciplina transitoria di cui all’art. 32 bis, introdotto con legge 24 ottobre 2006, n. 269 la quale, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, ha disposto, con riguardo ai soli procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, l’applicazione della normativa previgente se più favorevole.
La norma applicabile rimane, pertanto, quella di cui all’art. 18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, secondo l’orientamento, di carattere generale, affermato dal Supremo Collegio, per cui le sanzioni disciplinari, sebbene applicate da un organo titolare di poteri giurisdizionali, costituiscono pur sempre sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, e restano invece soggette al principio di legalità e di irretroattività, che comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina successiva più favorevole (cfr., ex multis, Cass. n. 14771 del 13 luglio 2005; n. 9889 dell’11 maggio 2005; n. 11459 del 19 giugno 2004; n. 6769 del 6 aprile 2004).
Deve quindi sgombrarsi il campo da ogni possibile equivoco derivante dalla lettura del capo di incolpazione da ultimo contestato il 12 gennaio 2007. Il riferimento anche agli artt. 1 e 2, primo comma, lett. d), i), q) ed r) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 è ultroneo rispetto alla contestazione ritualmente effettuata ai sensi dell’art. 18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
I procedimenti disciplinari promossi - come nella specie - prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 109/2006 (19 giugno 2006) restano regolati dalle precedenti disposizioni senza applicazione della norma più favorevole.
Diverso ragionamento si impone riguardo alle contestazioni relative ai fatti oggetto dell’esposto dell’avv. ……… (proc. n. 39/2007 R.G.) aventi ad oggetto episodi specifici di ritardi, liquidazione abnorme a consulente tecnico e provvedimenti abnormi, pure commessi nel regime della vecchia normativa. Qui però l’azione disciplinare è iniziata il 24 luglio 2006, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 109 e, quindi, è applicabile l’art. 32 bis.
Dal raffronto, in concreto, tra l’art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 e le norme del d.lgs. n. 109 del 2006 alternativamente contestate al dott. XXXXXXXX, e cioè quelle di cui agli artt. 1 e 2, lett. m), q) ed ff) non emerge un regime di maggior favore della normativa abrogata.
Invero, per un verso le predette norme vigenti non prevedono un trattamento sanzionatorio necessariamente più grave rispetto all’art. 18, per altro verso la discrezionalità nel valutare l’estrema gravità dei fatti addebitati, se accertati, è ampia in entrambi i regimi normativi. Per di più, si tratta di condotte che, se accertate, implicano in re ipsa un fortissimo discredito ed una gravissima lesione del prestigio dell’ordine giudiziario.
Quanto, infine, all’episodio della ingiustificata interferenza nell’attività di altro magistrato, con grave inosservanza di specifica disposizione sul servizio adottata dal competente Presidente del Tribunale, si tratta di un comportamento che è stato tenuto dopo il 19 giugno 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2006.
Si applicano quindi, ratione temporis, per quanto riguarda la configurazione dell’illecito disciplinare, le norme di cui al decreto legislativo n. 109 e, specificamente, quelle contestate di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, lett. e) e n).

5. I ritardi nel deposito di sentenze ed ordinanze.
I ritardi addebitati al magistrato incolpato al punto 1 del capo di incolpazione relativo al proc. n. 3/2007 R.G. sono assai gravi per la loro imponenza e reiterazione nel tempo.
Essi sono stati segnalati nelle competenti sedi con nota del 15 aprile 2005 dal Presidente della Terza sezione civile del Tribunale di °°°°°°, dott. ………. e con nota del 3 maggio 2005 dal Presidente della Corte di Appello di °°°°°°.
Dalla lettura della Relazione Ispettiva del 7 giugno 2005 emerge “un allarmante e generalizzato contegno funzionale del dott. XXXXXXXX che – trascendendo il solo ritardato deposito di provvedimenti decisori (sentenze ed ordinanze riservate) – si caratterizza per la palese e grave inosservanza di elementari canoni di diligenza, operosità e correttezza”.
I ritardi rilevati nella predetta Relazione ispettiva seguono peraltro precedenti ritardi del medesimo magistrato, già sanzionato per la medesima condotta negligente ed inoperosa due volte in sede disciplinare con sentenze passate in giudicato, la prima, di ammonimento, del 31 gennaio 2001, relativa al periodo 95/98 ed a sentenze civili e penali; la seconda, di censura, del 10 marzo 2006, relativa al periodo 98/03 ed a sentenze civili.
Le due sentenze disciplinari, peraltro, sono seguite ad una delibera in data 15 dicembre 1999 del Consiglio superiore della magistratura di non idoneità del dott. XXXXXXXX ad essere ulteriormente valutato per cassazione con decorrenza 30 dicembre 1997, proprio a causa dei ritardi nel deposito di provvedimenti e della scarsa operosità. Successivamente a questa delibera, la c.d. progressione in carriera del dott. XXXXXXXX si è arrestata.
Nello specifico la Relazione ispettiva, dopo aver depurato dall’elenco dei ritardi fornito dal dott. ………., nel rispetto del principio del “ne bis in idem”, quelle sentenze ricadenti nell’addebito già contestato e sanzionato, ha individuato le rimanenti 139 sentenze, non depositate alla data del 31 marzo 2005, quali sentenze i cui ritardi dovevano essere oggetto di nuova ed autonoma contestazione disciplinare, “in ragione del loro rilevante numero nonché soprattutto della ormai grave e stabilizzata sistematicità con cui il dott. XXXXXXXX da anni deposita con ritardo i propri provvedimenti, a nulla essendo valsi e valendo le rinnovate esortazioni dei capi degli uffici ad un tempestivo assolvimento dei suoi doveri istituzionali”.
Ed invero numerose risultano, agli atti del fascicolo processuale, le missive di sollecito al rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti da parte dei dirigenti degli uffici.
Per quanto riguarda le contestazioni effettuate in questa sede al magistrato, va nello specifico evidenziato il quadro emergente dagli allegati alla Relazione Ispettiva, che dimostra di per sé l’entità e l’abnormità dei ritardi nel deposito e nell’emissione di provvedimenti da parte dell’incolpato:

( OMISSIS )

A fronte di questi ritardi, la laboriosità del magistrato non è mai stata particolarmente elevata e neanche ragguardevole, come risulta dalle note dolenti dei capi degli uffici e, in particolare, dalla nota del dott. ……. del 15 aprile 2005, il quale rileva dai prospetti statistici comparati come il dott. XXXXXXXX, abbia depositato nell’intero anno 2004 soltanto 57 sentenze, “un numero ampiamente inferiore a quello conseguito dagli altri magistrati della sezione e del tutto inadeguato alle esigenze di smaltimento del gravoso ruolo di contenzioso ordinario di cui quegli è titolare (n. 1595 giudizi al 31.12.2004)”.
Più in particolare, dai prospetti delle statistiche comparate della sezione civile in atti, emerge che, nel 2004, il dott. XXXXXXXX ha depositato 57 sentenze a fronte delle 180 sentenze depositate dalla dott.ssa A….., delle 105 sentenze della dott.ssa R…. delle 86 sentenze della dott.ssa C…, delle 71 sentenze del pres. B…. e delle 40 sentenze della dott.ssa P….
Nel 2005, il dott. XXXXXXXX ha depositato 72 sentenze a fronte delle 154 sentenze della dott.ssa A….., delle 113 sentenze della dott.ssa C……., delle 95 sentenze della dott.ssa R….., delle 85 sentenze del pres. B…… e delle 67 sentenze della dott.ssa P…..
Nel 2006, infine, il dott. XXXXXXXX (nel frattempo assegnato alla …. sezione civile) ha depositato 76 sentenze a fronte delle 119 della dott.ssa P…, delle 104 della dott.ssa R…., delle 100 della dott.ssa C…, delle 74 della dott.ssa A……, delle 63 del pres. B…. e delle 57 del dott. S…...
Il dott. XXXXXXXX, sebbene in sede di interrogatorio dinanzi al Procuratore Generale si fosse riservato di meglio documentare le statistiche comparate anche per altri periodi in contestazione, nulla ha prodotto salvo - in sede dibattimentale e tramite il suo difensore - un prospetto statistico relativo al quarto trimestre del 2005, dal quale risulta che in tale periodo egli ha depositato soltanto 21 sentenze (a fronte di altri magistrati che hanno depositato, rispettivamente, 26, 25 e 24 sentenze) e che, nel medesimo periodo, il suo ruolo è passato da 1636 cause pendenti a 1700 cause pendenti.
Il dott. XXXXXXXX, quindi, pur tenuto conto degli altri provvedimenti redatti (convalide di sfratto, ecc.) si è sempre posizionato agli ultimi posti per produttività nella sezione di appartenenza. Una laboriosità costantemente bassa, sia in relazione al periodo in contestazione, sia anche in relazione al periodo successivo.
Sempre il dott. XXXXXXXX più volte (in sede di interrogatorio dinanzi al Procuratore Generale e con successiva memoria scritta) ha eccepito come il carico di lavoro gravoso pendente sul suo ruolo (“il più gravato per numero di fascicoli e sopravvenienze”) potesse giustificare i ritardi e, per questa ragione, il suo difensore ha pure articolato apposito capitolo di prova, non ammesso perché ritenuto ininfluente. Invero, il ruolo del dott. XXXXXXXX particolarmente gravoso ha in questa sede scarso significato, anche perché ben si giustifica quale conseguenza dei ritardi pluriannuali via via accumulatisi. Necessariamente il ruolo del dott. XXXXXXXX aumentava, proprio perché non smaltiva l’arretrato.
Del resto, guardando anche ai citati precedenti disciplinari passati in giudicato, emerge che il dott. XXXXXXXX ha accumulato ritardi nel corso di un arco temporale vastissimo, che va dal 1995 al 2005, non restando peraltro chiaro se e quando il medesimo magistrato abbia poi smaltito l’arretrato, come affermato in sede di interrogatorio.
Alla stregua di quanto precede deve essere affermata la responsabilità disciplinare del dott. XXXXXXXX per questa incolpazione.
Gli accertati ritardi nel deposito di sentenze, relativi al periodo 2003/2005 ed alcuni dei quali protrattisi, quanto meno, per circa due anni, sono ictu oculi molteplici e gravi, anche perché ricollegabili ai precedenti ritardi già sanzionati e riguardanti complessivamente un arco temporale di circa un decennio.
Si tratta, dunque, di condotte non occasionali, risalenti nel tempo, recidive e reiterate - oggetto di pregressi richiami ed iniziative disciplinari – e perduranti nonostante i ripetuti solleciti dei capi degli uffici.
Condotte, peraltro, che non sono giustificabili, né degne di attenuanti, a causa di un carico di lavoro certo gravoso, ma che lo stesso magistrato aveva contribuito a determinare accumulando arretrato nel corso degli anni, nonché di una laboriosità al di sotto della media.
Il quadro descritto è indicativo di sistematiche violazioni dei fondamentali doveri del magistrato, tra i quali rientrano, per giurisprudenza costante, l’operosità e l’adempimento sollecito dei propri compiti nel rispetto dei termini fissati dalla normativa processuale. Tali violazioni pluriennali sono senz’altro idonee, di per sé, a compromettere in maniera gravissima il prestigio e la credibilità dell’ordine giudiziario, configurando pienamente la fattispecie disciplinare di cui all’art. 18 del r.d.l. n. 511/1946.
La evidente gravità degli illeciti compiuti dal magistrato, la mancanza di giustificazioni rilevanti, la cronicità del fenomeno e l’esistenza infine di precedenti disciplinari ravvicinati di condanna per analoghi ritardi (un ammonimento ed una censura), rendono per ciò solo incompatibile il magistrato con le funzioni giurisdizionali, proprio per l’obiettiva impossibilità per l\'incolpato, dopo quanto commesso, a svolgere funzioni giudiziarie in una qualsiasi sede ed a qualsiasi livello.
Invero, il dato costante dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali deve ritenersi ormai antropologico e si riverbera in una assoluta ed oggettiva incapacità di organizzare il lavoro, come manifestazione di vera e propria patologia delle condotte funzionali dell’incolpato che ben si concilia – per le sue connotazioni di irreversibilità che non autorizzano neppure la speranza di un ravvedimento e di un\'operosità che si collochi anche solo ai livelli minimi di tollerabilità e di compatibilità col prestigio dell\'ordine giudiziario - con l’adozione della massima sanzione, già prevista nel vigore della vecchia normativa (art. 35 del r.d.l. n. 511/1946), quella della rimozione (cfr. Sez. Disc. CSM, n. 74 del 18 giugno 1993).

6. La gestione delle udienze.
In relazione al punto 2, lett. a), b) e c) del capo di incolpazione di cui al proc. n. 3/2007 R.G. va osservato che, con la medesima nota del 15 aprile 2005, il Presidente della sezione civile del Tribunale di °°°°°°, dott. ……….., ha segnalato anche altri “gravi inconvenienti” riguardanti l’attività giurisdizionale del dott. XXXXXXXX, quali il “ritardo nell’inizio delle udienze”, la “mancata tenuta di udienze già fissate senza alcun provvedimento di rinvio d’ufficio (come avvenuto, ad esempio, alla udienza straordinaria del 16.3.2005)” ed altre “disfunzioni riguardanti la gestione del ruolo”, come quelle segnalate dalla nota della cancelleria della sezione civile, datata 17 marzo 2005, secondo cui “le udienze di tale giudice risultano eccessivamente sovraccariche determinando gravi disagi per l’attività di cancelleria e lo svolgimento delle stesse udienze, nella maggior parte delle quali vengono trattate oltre 200 cause”. Ha segnalato altresì nella stessa nota la cancelleria che “il dott. XXXXXXXX al termine delle udienze non provvede in ordine a quelle cause per le quali le parti non sono comparse e che dovrebbero essere rinviate ai sensi dell’art. 309 c.p.c. o cancellate. Questi fascicoli si trovano privi di provvedimento in cancelleria”.
Per questo profilo, la Relazione ispettiva del 7 giugno 2005 è assai sintetica, rinviando alla nota del dott. ……. ed anche l’istruttoria dibattimentale è risultata lacunosa, essendosi limitato il teste ……… a confermare la relazione ed a riferire che sui ritardi nell’inizio delle udienze del dott. XXXXXXXX aveva ricevuto lamentele sia dalla cancelleria che dagli avvocati.
Va peraltro rilevato che il rappresentante della Procura Generale, in sede dibattimentale, ha dichiarato di voler espungere dal capo di incolpazione la parte relativa alla omissione da parte del magistrato dello svolgimento di udienze già fissate, senza l’adozione di alcun provvedimento di rinvio d’ufficio ed anche sugli altri aspetti contestati dei ritardi nell’inizio delle udienze e dei ruoli delle udienze sovraccarichi non ha insistito in sede di requisitoria.
Queste condotte oggetto di addebito non integrano quindi la violazione dell’art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946.

7. La concentrazione degli incarichi di consulenze tecniche d’ufficio.
A ben diverse conclusioni deve invece giungersi relativamente alla lett. d) del punto 2 del capo di incolpazione di cui al proc. n. 3/2007 R.G., concernente la reiterata condotta del dott. XXXXXXXX in contrasto con gli obblighi di trasparenza nella trattazione degli affari ed in violazione dei principi di equa ripartizione degli incarichi peritali.
Anche in questo caso le note del 7 maggio 2003 e 15 aprile 2005 del dott. ...... hanno determinato l’Ispezione ministeriale conclusasi con la nota del 7 giugno 2005.
Per questo profilo è emerso per tabulas che il dott. XXXXXXXX ha concentrato tra il 2001 ed il 2004 un numero rilevante di remunerativi incarichi di consulenze tecniche d’ufficio a favore di un ristretto numero di professionisti, come emerge dai seguenti prospetti:


( OMISSIS )

Orbene, fermo restando che il provvedimento di incarico al C.T.U. è provvedimento giurisdizionale, che risponde al criterio della ragionevolezza e presuppone d’altra parte un rapporto fiduciario tra il giudice ed il consulente, tale discrezionalità è senza dubbio suscettibile di sindacato quando dia luogo a gravi e rilevanti distorsioni, come nel caso di specie, ove si riscontrano elementi (alto numero di incarichi ed elevati importi complessivamente liquidati) atti a far sorgere, anche al di là di un ragionevole dubbio, che detta concentrazione sia stata ispirata a criteri diversi da quelli di una ricerca della collaborazione tecnica più affidabile.
Invero, tra i conferimenti degni di particolare allarme, per il numero e le somme liquidate, spiccano all’evidenza:
Nell’anno 2001:
26 incarichi al geom. ...... per una somma complessiva di lire 95.619.831;
14 incarichi al dott..... (medico) per una somma complessiva di lire 10.701.000;
20 incarichi al dott. ……… (medico) per una somma complessiva di lire 14.695.000;
consistenti incarichi anche alla dott.ssa ………. (medico), all’ing. ………… ed all’ing. ……….
Nell’anno 2002:
28 incarichi al geom. ...... per una somma complessiva di euro 38898,00;
35 incarichi al dott. ………. una somma complessiva di euro 26109,45;
11 incarichi al dott. …..... per una somma complessiva di euro 7856,34;
consistenti incarichi anche alla dott.ssa …………, all’ing. ……….. ed all’ing. ………..
Nell’anno 2003:
30 incarichi al geom. ...... per una somma complessiva di euro 42830,84;
11 incarichi al dott. ………… per una somma complessiva di euro 7692,47;
14 incarichi al dott. ……. .... per una somma complessiva di euro 8006,49;
consistenti incarichi anche alla dott.ssa ………, all’ing. ………. ed all’ing. ………..
Nell’anno 2004:
17 incarichi al geom. ...... per una somma complessiva di euro 30127,89;
12 incarichi al dott. ……… per una somma complessiva di euro 8960,40;
8 incarichi al dott..... per una somma complessiva di euro 7870,00;
consistenti incarichi anche alla dott.ssa …….., all’ing. ………. ed all’ing. ……….
Davvero inquietante appare il rapporto del dott. XXXXXXXX con questi professionisti ed in particolare con il geom. ...... che in quattro anni ha ricevuto 101 incarichi per una somma complessiva di circa 160000 euro.
Ancor più inquietante se si pensa che il geom. ...... ed il dott. .... sono coimputati con il dott. XXXXXXXX nei procedimenti penali pendenti a loro carico, con accuse collegate proprio al mercimonio della funzione giudiziaria.
In questo quadro, più che giustificate appaiono le critiche di parzialità e di favoritismo riportate nel capo di incolpazione e confermate in sede dibattimentale dalle deposizioni del dott. …… e dell’avv. …….. L’avv. ….. ha in particolare specificato - a conferma del suo esposto - che alcuni professionisti, tra i quali il geom. ......, il dott. .... ed altri, stazionano stabilmente in aula “come vere e proprie parti processuali” pronti ad accettare gli incarichi che puntualmente il dott. XXXXXXXX conferisce loro.
Il dott. XXXXXXXX ha quindi violato ripetutamente il dovere posto dall\'art. 23 disp. att. c.p.c. di "equa ripartizione" degli incarichi conferiti agli iscritti all\'albo dei consulenti, dovere gravante non solo sul presidente del tribunale tenuto alla vigilanza, ma su ogni singolo giudice che, in qualsiasi manifestazione della sua attività, è tenuto sempre a prevenire qualsiasi sospetto di favoritismo che possa pregiudicare anche solo l\'apparenza di una corretta ed imparziale amministrazione della giustizia.
Nel caso di specie, vi è molto di più di un pregiudizio apparente del principio costituzionale di imparziale amministrazione della giustizia, perché queste ripetute, gravissime condotte del dott. XXXXXXXX hanno determinato un irreparabile vulnus nella credibilità del magistrato e nel prestigio dell’ordine giudiziario, irrimediabilmente leso da comportamenti palesemente estranei ai doveri di correttezza, equilibrio ed imparzialità che devono caratterizzare l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Pertanto anche queste condotte, così come quelle che hanno determinato i ripetuti ritardi nel deposito dei provvedimenti, sono la chiara manifestazione di una vera e propria patologia nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dell’incolpato; esse integrano dunque la violazione dell’art. 18 del r.d.l. n. 511/1946 e ben si conciliano - in quanto radicate nell’erroneo modo di essere e di concepire la funzione di magistrato da parte del dott. XXXXXXXX - con l’adozione della massima sanzione, già prevista nel vigore della vecchia normativa (art. 35 del r.d.l. n. 511/1946), quella della rimozione.

8. Il ritardo e la decisione della causa degli eredi De Filippis.
A seguito dell’esposto dell’avv. ……. in data 25 luglio 2005 e della documentazione trasmessa dall’Ispettorato del Ministero della Giustizia con nota del 14 febbraio 2006, sono state addebitate al dott. XXXXXXXX altre tre specifiche condotte, che hanno evidenziato scarsa laboriosità, negligenza, disattenzione e mancanza di correttezza e trasparenza, in violazione degli artt. 1 e 2, lett. m), q) ed ff) del d.lgs. n. 109/2006.
La prima ha riguardato ritardi intollerabili e decisioni singolari assunte dal dott. XXXXXXXX nella trattazione della causa civile, eredi ………….. (n. 3116/96 R.G.), instaurata dai primi per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale, avvenuto il 10 ottobre 1990, che ha cagionato la morte del proprio congiunto.
I fatti oggetto dell’esposto, che hanno trovato puntuale riscontro nella Relazione ispettiva, nell’istruttoria della Procura Generale ed in sede dibattimentale, nelle testimonianze dello stesso avv. ………., nonché del dott. …….. e della dott.ssa …………., possono così riassumersi.
Con citazione notificata il 24 giugno 1996 la causa è stata riassunta a seguito del fallimento della Compagnia assicuratrice …….”.
In data 7 luglio 1997 il dott. XXXXXXXX si è riservato una prima volta per la decisione dopo aver ritenuto superflua ogni istruttoria.
Qualche mese dopo il dott. XXXXXXXX depositava, in luogo della sentenza, un’ordinanza istruttoria.
Il 26 aprile 1999 la causa, dopo la esperita istruttoria, veniva nuovamente riservata per la decisione ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c..
In data 9 febbraio 2002, dopo quasi tre anni di riserva, veniva pronunciata, in luogo della sentenza, altra ordinanza del seguente tenore :
“Il G.I.,
a scioglimento della riserva che precede;
rilevato che ai fini del decidere è opportuna la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
fissa
la discussione orale dinanzi a sé all’udienza del 17 aprile 2002”.
Dal 17 aprile 2002 vi sono state ben otto udienze di mero rinvio (10 giugno 2002; 14 ottobre 2002; 11 novembre 20002; 24 febbraio 2003; 30 giugno 2003; 1° dicembre 2003; 3 dicembre 2003).
In data 17 dicembre 2003 il dott. XXXXXXXX si è di nuovo riservato per la decisione ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c. e, al momento dell’esposto, la sentenza non era stata ancora depositata (tanto che il ritardo nella predetta decisione è stato oggetto di contestazione anche in relazione ai plurimi e reiterati ritardi del dott. XXXXXXXX nel deposito di provvedimenti).
In data 27 ottobre 2005 il giudice ha depositato la sentenza, contestualmente alla nota di chiarimenti diretta al dott. ………… in merito alle doglianze espresse nell’esposto dell’avv………..
Agli atti sono state acquisite sia la nota di giustificazioni del dott. XXXXXXXX, sia la sentenza.
Nella prima, il dott. XXXXXXXX tenta di giustificare genericamente il proprio operato sottolineando lo “sforzo di istruire la causa (…) utilizzando in maniera evoluta tutti gli strumenti che il codice di rito offre”, a fronte della condotta della parte attrice che “non ha colto la necessità di provare la domanda”. Il dott. XXXXXXXX ritiene inoltre di giustificare il ritardo asserendo - come ha successivamente fatto anche in sede di interrogatorio dinanzi alla Procura Generale - che il fascicolo della causa ………… era fuori posto in cancelleria e che non era stato possibile rinvenirlo tempestivamente. L’odierno incolpato non precisa quando il fascicolo si sarebbe perduto, ma tale circostanza è stata più volte recisamente smentita, anche in sede dibattimentale, dal funzionario di cancelleria, dott.ssa ……….., che ha in maniera convincente anche negato che il dott. XXXXXXXX si sia mai lamentato con lei o altri del mancato rinvenimento del fascicolo, di fatto rimasto sempre nella sua disponibilità.
In ogni caso, a fronte di una causa durata circa otto anni tra il momento della prima riserva della decisione ed il deposito della sentenza, la giustificazione del dott. XXXXXXXX appare priva di giuridico significato.
Nessuna giustificazione offre poi il dott. XXXXXXXX in ordine all’applicazione abnorme nel corso del giudizio di due norme alternative ed inconciliabili quali l’art. 281 quinquies c.p.c. (“Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell’art. 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica”) e l’art. 281 sexies c.p.c. (“Se non dispone a norma dell’art. 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisioni”).
Né in particolare del perché, dopo essersi riservato la decisione ex art. 281 quinquies ed aver rimesso la causa sul ruolo per la discussione orale ex art. 281 sexies, ha disposto inutilmente ed ingiustificatamente ben otto rinvii dell’udienza e si è poi riservato per la decisione nuovamente ai sensi dell’art. 281 quinquies.
La sentenza che ha poi posto fine al giudizio dinanzi al dott. XXXXXXXX dopo anni e anni di comportamenti dilatori da parte del giudice medesimo lascia sgomenti, palesandosi come sgrammaticata, contraddittoria, immotivata e sconclusionata.
Dopo una breve ricostruzione del sinistro stradale, che evidenzia come il …….., a bordo di un ciclomotore, sia stato tamponato da tergo dalla vettura investitrice, in meno di una pagina vengono espressi i motivi della decisione. Questi motivi vengono efficacemente sintetizzati ed analizzati nella Relazione ispettiva con le seguenti valutazioni che questa sezione disciplinare condivide appieno:
“Il dott. XXXXXXXX, dopo aver correttamente premesso che la responsabilità del conducente dell’autovettura investitrice non poteva essere desunta dalla sentenza di patteggiamento emessa in sede penale nei suoi confronti, precisa che la dinamica del sinistro sopra descritta trova conferma nel rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto e nella testimonianza resa dal Mar.llo °°°°, Comandante della Stazione CC, il quale ha anche affermato che il ………. era ancora vivo quando fu caricato sull’elicottero che doveva trasportarlo in ospedale. A questo punto il dott. XXXXXXXX (senza aver espresso alcuna valutazione sull’an) rileva che gli attori non hanno chiesto di provare se il lasso di tempo trascorso tra l’investimento ed il decesso fosse apprezzabile al fine di provare che il ………… subì un danno biologico risarcibile. Il magistrato rileva altresì che il conducente dell’autovettura non è comparso a rendere l’interrogatorio formale e non ha, quindi, reso dichiarazioni confessorie ed il Mar.llo °°°°° non ha precisato quanto tempo trascorse tra l’investimento e l’intervento dei Carabinieri; tempo che, secondo il dott. XXXXXXXX, ‘avrebbe rilevato sia sotto il profilo della veridicità di quanto accertato dai verbalizzanti, sia, ritorna il problema, sotto il profilo del residuo di vita del povero ……….. La domanda, quindi, viene respinta senza che il giudice, nella motivazione, fornisca alcuna espressa indicazione circa la prova della responsabilità dell’uno o dell’altro conducente o della concorrente responsabilità di entrambi o, in difetto di prova, della corresponsabilità presunta dalla legge. Vi è però il riferimento al risarcimento del danno biologico della vittima del sinistro, ritenuto non provato, nonché al non meglio precisato ‘stato di disagio’ della vedova della vittima, anch’esso ritenuto non provato. Da tali riferimenti, chiaramente riguardanti il quantum, si potrebbe dedurre che il giudice abbia ritenuto provata la responsabilità del conducente dell’autovettura; tuttavia, come si è già detto, dalle confuse e superficiali argomentazioni esposte nella motivazione non è dato comprendere quale sia il convincimento al quale è pervenuto il giudice in merito alla responsabilità del sinistro e, d’altro canto, non si comprende per quale motivo lo stesso giudice si sia limitato a negare che sia stata provata la sussistenza del danno biologico (della vittima e, sembra, della vedova) e non abbia speso una sola parola in merito al danno economico ed al danno morale eventualmente subiti dai prossimi congiunti della vittima del sinistro”.
Questa sentenza del dott. XXXXXXXX - a prescindere da ogni sindacato di merito, ovviamente riservato al giudice di secondo grado, presso il quale la causa, a distanza di diciotto anni dal decesso del …………, è ancora pendente in conseguenza dei descritti, abnormi ritardi - rappresenta una vergogna per chi l’ha scritta e per l’intero ordine giudiziario.
La superficialità con la quale l’odierno incolpato affronta delicate questioni giuridiche a fronte di un gravissimo episodio che ha portato alla morte di un uomo ed i poco apprezzabili tentativi di giustificazione posti in essere dal medesimo in ogni sede, rendono comprensibile il significato di quel che il teste …………, sotto giuramento, ha riaffermato essersi trattato di un vero e proprio “atto ritorsivo” posto in essere nei suoi confronti.
Sicché, si configura appieno l’illecito disciplinare addebitato, per questo profilo, al dott. XXXXXXXX, il quale, in violazione dei doveri di correttezza, diligenza e laboriosità (art. 1 del d.lgs. n. 109/2006), ha più volte gravemente ed ingiustificatamente ritardato, complessivamente per più di otto anni, il compimento di atti relativi al processo “…………….” (art. 2, lett. q)), adottando infine, per grave ed inescusabile negligenza (art. 2, lett. m) ed ff)) un provvedimento immotivato ed incomprensibile, con conseguente lesione di diritti personali e di rilevanti diritti patrimoniali (art. 2, lett. m)).
Anche in questo caso, il vulnus inflitto all’immagine del magistrato ed al prestigio dell’ordine giudiziario si palesa irreparabile, per l’estrema gravità della condotta, che si è prestata - per tempi e modalità - a sospetti di parzialità. Ne consegue necessariamente, anche in relazione a questo illecito disciplinare, la cessazione del rapporto di servizio attraverso la sanzione della rimozione (artt 5, lett. f) e 11 del d.lgs. n. 109/2006).

9. La liquidazione in favore del dott. .... nella causa …./……….
Altra condotta addebitata al dott. XXXXXXXX a seguito dell’esposto dell’avv. …. è quella consistita nella liquidazione al C.T.U. dott....., nell’ambito della causa civile …/…….. (iscritta al n. 237/00 R.G.), dell’importo di 5400,00 euro a titolo di onorario per una consulenza medico-legale (oltre alla somma di 200 euro a titolo di rimborso spese).
Il decreto di liquidazione è immotivato, è datato 27 dicembre 2004, è relativo all’incarico conferito al dott. .... il 12 maggio 2003 e richiama correttamente la legge 8 luglio 1980, n. 319 e le successive modifiche, nonché il decreto del 30 maggio 2002 in tema di tariffe, adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con quello dell’Economia (“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità in materia civile e penale”).
Ai sensi dell’art. 21 del predetto decreto, “per la consulenza avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77”.
La liquidazione degli onorari al consulente medico-legale è pertanto di gran lunga esorbitante rispetto al massimo previsto dalla tariffa in vigore per accertamenti di tal genere.
Il dott. XXXXXXXX si è difeso sottolineando, per un verso, che l’avv. … non aveva impugnato detto decreto, conseguentemente divenuto esecutivo e, per altro verso, che la consulenza tecnica era assai complessa.
L’avv. ….., in sede testimoniale, ha ammesso la sua distrazione. Del resto, tale aspetto è irrilevante ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare, consistito nella specie nell’aver adottato un provvedimento di liquidazione di onorari al C.T.U. immotivato nella valutazione della complessità dell’accertamento medico-legale sulla persona e, comunque, non previsto dalle norme vigenti in quanto superiore al limite massimo previsto (art. 2, lett. ff) del d.lgs. n. 109/2006).
La gravità della condotta del dott. XXXXXXXX, in questo caso, assume connotazioni particolari in quanto il dott. .... risulta tra i consulenti tecnici che hanno beneficiato di un numero particolarmente rilevante di incarichi conferiti dal magistrato nel corso degli anni.
In particolare, come si è detto, il dott. .... - che era tra quei consulenti che “stazionavano” stabilmente nell’aula di udienza del dott. XXXXXXXX - ha ricevuto dall’odierno incolpato 14 incarichi nel 2001 per complessive lire 10.701.000, 11 incarichi nel 2002 per complessivi euro 7856,34, 14 incarichi nel 2003 per complessivi euro 8006,49 ed 8 incarichi nel 2004 per complessivi euro 7870,00.
Pertanto, l’importo elevatissimo e non giustificato, liquidato in violazione di legge, si pone in un quadro preoccupante di rapporti personali, che desta sospetti di favoritismi del magistrato verso il dott. .....
Ad ogni modo, valutato l’illecito disciplinare isolando la relativa condotta dalle altre condotte addebitate allo stesso magistrato, come prevede il secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2006, si ritiene che in questo caso l’infrazione del dott. XXXXXXXX - pur sintomatica del suo costante atteggiamento non rispettoso delle regole - sia un po’ meno grave di quelle già valutate e ritenute degne della rimozione.

10. La sostituzione del C.T.U. nella causa …../…..
L’ultima condotta addebitata al dott. XXXXXXXX a seguito dell’esposto dell’avv. … è quella consistita, nell’ambito della causa civile …./… (iscritta al n. 4131/01 R.G.) ed a fronte di un’istanza di anticipazione di udienza “per consentire al C.T.U. (dott. …..) di rendere gli opportuni chiarimenti sulle risultanze della relazione medico-legale già depositata”, nell’avere disposto l’anticipazione di udienza, contestualmente nominando altro C.T.U., senza alcuna motivazione, rifiutandosi successivamente di revocare o motivare detto provvedimento e procedendo così alla rinnovazione della consulenza con aggravio di spese per le parti.
In particolare, risulta per tabulas (nota del 3 novembre 2005 del dott. ….., relazione ispettiva del 14 febbraio 2006 e relativi allegati) che il difensore del sig. ….. nel giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, avv. ….., ha chiesto in data 27 settembre 2004 l’anticipazione dell’udienza “essendo opportuno che il medico-legale dott. …. - cioè il designato C.T.U. - venga convocato affinché renda gli opportuni chiarimenti in ordine al quesito sul quale non ha fornito alcuna risposta” e poiché “l’attore, sposato e con prole a carico, a causa delle precarie condizioni economiche, ha necessità di conseguire sollecitamente il risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dal sinistro per cui è causa”.
Il dott. XXXXXXXX, in data 25 ottobre 2004, ha reso il seguente provvedimento in calce all’istanza:
Il G.I.
Letta l’istanza
anticipa
l’udienza del 13 dicembre 2004 disponendo entro il 30 novembre 2004 la notifica a controparte;
nomina C.T.U. la dott.ssa ……”.
All’udienza del 13 dicembre 2004, malgrado le ferme richieste di parte convenuta di revoca del provvedimento, il dott. XXXXXXXX confermava senza alcuna motivazione il precedente provvedimento e procedeva al conferimento dell’incarico al nuovo C.T.U..
La nuova relazione del C.T.U. veniva successivamente depositata e modificava le conclusioni della prima. Veniva quindi liquidato il relativo compenso con ulteriore aggravio di spese per le parti.
Anche in questo caso il dott. XXXXXXXX ha violato i doveri di correttezza verso le parti, con l’adozione e la conferma di un provvedimento immotivato di sostituzione del C.T.U., per grave ed inescusabile negligenza e con aggravio di spese per le parti (art. 2, lett. ff) d.lgs. n. 109/2006).
Anche in questo caso, come per il precedente, valutato l’illecito disciplinare isolando la relativa condotta dalle altre condotte addebitate allo stesso magistrato, come prevede il secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2006, si ritiene che l’infrazione del dott. XXXXXXXX - pur sintomatica del suo costante atteggiamento non rispettoso delle regole - sia meno grave di quelle già valutate e ritenute degne della rimozione.

11. L’interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato.
A seguito della nota del 17 novembre 2006 del Presidente della Corte di Appello di °°°°°° è stata addebitata al dott. XXXXXXXX altra condotta, che ha evidenziato scorrettezza e negligenza, ai sensi degli artt. 1 e 2, primo comma, lett. e) ed n) del d.lgs. n. 109/2006.
E’ infatti emerso, a seguito di segnalazione del 9 ottobre 2006 del Presidente della … sezione civile del Tribunale di °°°°°°, che il dott. XXXXXXXX, durante il periodo di servizio presso la sezione feriale nel periodo dal 16 al 24 agosto 2006, ha proceduto, con provvedimento del 18 agosto 2006, alla liquidazione della consulenza tecnica redatta dal geom. ...... nella causa possessoria …/…. (n. 13644/03 R.G.) e depositata nello stesso giorno. Detta causa era assegnata al dott....., magistrato collocato fuori ruolo e, in relazione ad essa, non era stata disposta alcuna sostituzione.
Invero, con decreto del 10 agosto 2006, il Presidente della sezione feriale, dott. …. aveva disposto il seguente decreto:
“Letta la nota del Consiglio superiore della magistratura, prot. 20282 del 7.8.2006, con la quale si comunica – in ossequio alla delibera del C.S.M. di data 26 luglio 2006 – la destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie del dott....., magistrato di questo Tribunale, previo collocamento dello stesso fuori dal ruolo organico della magistratura;
rilevata, pertanto l’impossibilità dello stesso dott. .... a svolgere attività giurisdizionale e, del pari, a comporre la sezione feriale per l’anno in corso,
dispone
che, in sostituzione del dott. Antonio ...:
- l’udienza civile collegiale del giorno 17 agosto sia tenuta dalla dott.ssa …;
- l’udienza civile collegiale del giorno 24 agosto sia tenuta dal dott. XXXXXXXX;
- l’udienza civile monocratica del giorno 22 agosto (procedimenti per interdizioni e/o inabilitazioni) sia tenuta dal dott. XXXXXXXX”.
Dunque, sebbene il dott. XXXXXXXX si sia giustificato asserendo che era convinto che il provvedimento di sostituzione comprendesse anche il potere di liquidazione della consulenza tecnica predetta, dalla lettura del provvedimento presidenziale deve escludersi ogni possibilità di equivoco.
La sostituzione del dott. XXXXXXXX era limitata alle due udienze, una collegiale ed una monocratica, mentre la C.T.U. – come si evince da una ulteriore nota del Presidente della prima sezione civile in data 31 marzo 2007 - ha riguardato il momento attuativo di un interdetto possessorio emesso con ordinanza del 20 ottobre 2004.
Nessun mandato aveva il dott. XXXXXXXX per poter liquidare in data 18 agosto 2006 il compenso al geom. ....... Tra l’altro, la somma complessiva liquidata, di euro 2800,00 (di cui euro 2775,50 per onorario ed euro 23,50 per rimborso spese), pur inferiore a quella richiesta dal C.T.U., è stata ritenuta dal Presidente della .. sezione civile eccessiva, “tenuto conto dell’impegno richiesto al ctu, quale emerge dal fascicolo e dalla sua stessa relazione, e dei criteri di legge in tema di onorari commisurati al tempo”.
Pertanto, il dott. XXXXXXXX ha posto in essere una ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, sostituendosi arbitrariamente ad esso nell’adozione di un provvedimento di sua competenza (art. 2, lett. e), con grave inosservanza delle disposizioni sul servizio adottate dall’organo competente e, in particolare, del decreto presidenziale del 10 agosto 2006 (art. 2, lett. n).
La specifica condotta del dott. XXXXXXXX, grave ed ingiustificata, va valutata anche tenuto conto dei numerosi affidamenti di incarichi peritali - con relative esose liquidazioni - effettuati in maniera tale da dare adito alle critiche di parzialità e favoritismo, particolarmente nei confronti del geom. ...... che, come detto, è risultato già beneficiario, negli anni 2001-2004, di ben 101 incarichi peritali per una somma complessiva di circa 160000 euro.
Tra l’altro, soltanto al fine di meglio evidenziare i particolari rapporti di frequentazione tra il dott. XXXXXXXX ed il geom. ......, non è privo di significato sottolineare come l’odierno incolpato sia stato successivamente rinviato a giudizio per essere stato imputato “di concorso con ......,.... e … nel delitto di cui agli artt. 110, 56 e 317 c.p. per avere, in concorso con loro, dopo che il Consorzio di ricerca …….. aveva citato in giudizio davanti al Tribunale di °°°°°° l’Amministrazione comunale di +++++ con un’azione per risarcimento di danno legata alla mancata realizzazione di un progetto denominato (…) tentato di costringere e indurre .... (rappresentante legale del Consorzio) a dare o promettere 150.000.000 di lire (…) destinate a …….., giudice istruttore della causa (…).
Come non è privo di significato evidenziare che l’odierno incolpato sia attualmente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio (Sez. Disc. CSM, ord. n. 23 del 14 marzo 2008) per essere agli arresti domiciliari in relazione ad ulteriori fatti commessi sino all’8 giugno 2007 e per il reato di tentata concussione continuata in concorso con altre persone, tra cui il geom. .......
Questi elementi, naturalmente, si evidenziano a prescindere dai loro ulteriori risvolti penali e disciplinari, solo a riscontro dell’intenso e duraturo rapporto di conoscenza tra il giudice ed il consulente tecnico, che va ben al di là di un ordinario rapporto meramente professionale ed è sintomatico di reiterati favoritismi - qual è senza dubbio anche quello qui in esame – compiuti dal magistrato in disprezzo di ogni regola procedurale e - come nella specie – anche attinente al principio del giudice naturale precostituito per legge.
Anche in questo caso, il vulnus inflitto all’immagine del magistrato ed al prestigio dell’ordine giudiziario si palesa irreparabile, per l’estrema gravità della condotta di interferenza nell’attività giudiziaria di altro giudice posta in essere in violazione di un decreto presidenziale. Pure questa condotta si è prestata - per tempi e modalità - a sospetti di parzialità. Ne consegue necessariamente, anche in relazione a questo illecito disciplinare, la cessazione del rapporto di servizio attraverso la sanzione della rimozione (artt 5, lett. f) e 11 del d.lgs. n. 109/2006).

12. Considerazioni conclusive.
L’esame complessivo delle condotte addebitate al dott. XXXXXXXX consente l’applicazione dell’art. 5, secondo comma, del d.lgs. n. 109/2005, con l’irrogazione di un’unica sanzione, quella ritenuta applicabile per le violazioni più gravi, meritevoli della rimozione del magistrato dall’ordine giudiziario.
In relazione al complesso delle violazioni accertate, il dott. XXXXXXXX ha dimostrato di essere un magistrato sprezzante delle regole, che ha dato adito a sospetti di parzialità, favoritismi e mercimonio della funzione giudiziaria e che si è spesso sentito “legibus solutus” nell’esercizio della stessa attività giurisdizionale, come comprovano anche i suoi precedenti disciplinari, costituiti non solo dalle predette sanzioni dell’ammonimento e della censura per ritardi nel deposito dei provvedimenti, ma anche da altra sanzione della censura, relativa ad un fatto specifico del 24 luglio 1998, addebitatogli per aver reso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare senza aver discusso con gli altri componenti del collegio e senza aver concordato la decisione.
Questi continui, gravi e reiterati comportamenti posti in essere dal dott. XXXXXXXX in costante disprezzo delle regole sono una vera contraddizione in termini, se si considera che ogni magistrato è, per dettato costituzionale, soggetto “solo” alla legge e non lasciano nemmeno sperare in un suo possibile ravvedimento.
Conclusivamente, questa sezione disciplinare ritiene che il comportamento tenuto dall\'incolpato debba essere valutato del tutto negativamente sotto il profilo dell\'influenza avuta sulla fiducia e sulla considerazione di cui il magistrato deve godere e sul prestigio dell\'Ordine giudiziario. I fatti ascritti hanno inciso pesantemente sull\'immagine dell\'incolpato e della funzione giudiziaria, compromettendo inevitabilmente ed in maniera totale la credibilità che al singolo magistrato ed alla magistratura tutta deve essere riconosciuta per la attuazione dei compiti affidati.
La delicatezza dei fatti e la risonanza da essi avuta all\'esterno, pur riferibili alle sole condotte oggetto dell’odierno procedimento disciplinare, hanno avuto conseguenze negative di certo non eliminabili, suscitando sfiducia nella condotta del magistrato, nella sua onestà, nella sua leale e rigorosa osservanza della legge, nell\'esempio di correttezza e di rettitudine che egli deve dare. Il vulnus inflitto all\'Ordine giudiziario con la grave e reiterata violazione delle norme poste a presidio della deontologia dei magistrati, si presenta irrecuperabile, non apparendo più sanabile l\'effetto pregiudizievole prodottosi per la stima del magistrato, per il prestigio della funzione esercitata e per la credibilità dell\'intero corpo giudiziario e risultando incrinata in maniera irreparabile la fiducia in questo riposta dai cittadini (cfr. Sez. Disc. CSM, n. 77 del 27 giugno 2002).
Il dott. XXXXXXXX si è reso per molteplici profili incompatibile con l’esercizio di funzioni giurisdizionali. Gli illeciti contestati al magistrato sono invero di tale entità che ogni altra sanzione risulterebbe insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire e che sono costituiti - anche nel nuovo sistema disciplinare, così come nel vecchio - dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere, nonché dal prestigio dell\'Ordine giudiziario. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15399 del 15 ottobre 2003).
Sanzione adeguata si reputa, quindi, la rimozione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12366 del 9 ottobre 2001; n. 6227 del 23 ottobre 1986).


P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109,

dichiara

il dott. XXXXXXXX responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare della rimozione
Roma, 21 aprile 2008


Il Relatore ed Estensore Il Presidente
(Mario Fresa) (Nicola Mancino)



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