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CSM Sez. disciplinare Proc. n. 60/2008 R.G. – Sentenza del 9.2.2009 - Presidente Mancino – Estensore Fresa.

 

La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di una procedimento penale (art. 15.8 lett. a) del d.lg.vo n. 109/2006) è limitata agli addebiti correlati a fatti oggetto dell’azione penale, ma non si estende ad incolpazioni relative a fatti diversi per cui non sussiste alcuna pregiudizialità penale.
Nel procedimento disciplinare è ammessa l’utilizzazione di intercettazioni telefoniche salvo che le stesse non siano illegali, acquisite in violazione di diritti fondamentali, in modo lesivo del segreto professionale, fuori dai casi consentiti dalla legge, ovvero disposte in assenza di un provvedimento motivato dell’ A.G.
Costituisce illecito disciplinare, concretando violazione del dovere di correttezza e di riserbo, la condotta del magistrato che si attivi per richiedere ed ottenere informazioni e previsioni sullo stato e l’esito di procedimenti giudiziari, così implicitamente segnalando, direttamente o indirettamente, al magistrato titolare del fascicolo l’interessamento per le sorti processuali dell’una o dell’altra parte.


 

 

dott. Vincenzo Barbieri
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano
i n c o l p a t o
dei seguenti illeciti disciplinari:
a) OMISSIS
b) OMISSIS
c) Illecito di cui all’art. 18 r.d. 511/1946 e gli artt. 1 e 2 lettera E decr. Lgs. 109/2006 per aver violato – nell’esercizio delle funzioni di Direttore Generale dei Magistrati presso il Ministero della Giustizia – il dovere di correttezza e di riserbo nonché indebitamente interferito nella attività giudiziaria di altri magistrati ed in particolare per avere in più occasioni, sollecitato da conoscenti privati, richiesto e ottenuto informazioni e previsioni sullo stato e l’esito di procedimenti giudiziari, così implicitamente segnalando al magistrato titolare del fascicolo l’interessamento per le sorti processuali dell’una o dell’altra parte; condotte poste in essere nei seguenti casi:
- ricerca di notizie relative al procedimento penale n. 648/2005 nr della Procura della Repubblica di Potenza nell’interesse di Monsignor Francesco Camaldo, soggetto collegato da possibili, ipotizzate cointeressenze con indagati in tale procedimento.
Veicolo per la acquisizione di tali notizie sarebbe stato il Colonnello dei Carabinieri Leonardo Rotondi, al quale, secondo risultanze di intercettazione telefonica, il dottor Barbieri si sarebbe più volte rivolto;
- ricerca di notizie in relazione ad un procedimento penale a carico di tale professor Luigi Chiariello, medico curante di prossimi congiunti del dottor Barbieri. Dalle intercettazioni telefoniche risulta che il magistrato, allo scopo di rendere edotto il clinico circa lo stato e gli sviluppi di un fascicolo concernente il decesso di un paziente, abbia contattato il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, titolare dello stesso, dott.ssa Mirella Cervadoro, ottenendo dalla stessa le notizie richieste;
- ricerca di notizie nell’ambito di una causa civile in appello che vedeva coinvolto tale professore Antonio Pellegrino. Risulterebbe dai brani delle intercettazioni telefoniche riportati che la decisione del Collegio fu invero sfavorevole al Pellegrino e che commentando tale circostanza con questi il dottor Barbieri avrebbe detto: “ho telefonato a chi dovevo telefonare e insomma purtroppo hanno confermato … solo con un …come dire, un voto contrario che ero riuscito, come dire, a conquistare e hanno confermato la sentenza di primo grado “…” …quello che potevo fare l’ho fatto. Io, ecco, questo vorrei che tu lo…lo sapessi, perché proprio in entrambi i fronti che avevo coinvolto, come tu sai il numero uno è il numero…quello che è il relatore, però come dire, non c’è stato…sembra che il Presidente si sia un po’ esposto per dire che non c’erano i presupposti per una modifica sostanziale delle cose”;
- ricerca di notizie in favore di tale Luigi Limongi, coinvolto in una causa presso il tribunale civile di Lagonegro: il dottor Barbieri, per il tramite della cancelleria, avrebbe ottenuto il numero di telefono del giudice procedente dott. Roberto Notaro;
- ricerca di notizie in un procedimento penale pendente avanti alla Procura della Repubblica di Paola (sost. dott. Facciolla). In particolare tale Giampiero colpito da un provvedimento di sequestro avrebbe contattato il dott. Barbieri manifestandogli anche il sospetto che tale provvedimento sarebbe stato posto in essere nell’interesse di un ex compagno di scuola del dott. Facciolla. Il dott. Barbieri avrebbe quindi contattato il Procuratore della Repubblica di Paola dott. Luciano D’Emmanuele, ottenendo tuttavia dallo stesso scarne informazioni. In una successiva conversazione telefonica riportata nella nota dell’ispettorato il dott. Barbieri avrebbe riferito al Giampiero: “bisogna cominciare una nuova battaglia soprattutto bisogna…bisogna…io ci…mi vedo con lui (D’Emmanuele n.d.r.) a fine settimana… e quindi io vengo venerdì mattina…, e quindi, insomma, tra venerdì e sabato lo vedrò”. Successivamente il Giampiero avrebbe poi avuto un diretto colloquio con lo stesso dott. Facciolla che non avrebbe tuttavia sortito per lui alcun esito positivo;
- richiesta di notizie, presso il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dott.ssa Diana De Martino in relazione all’arresto per droga di tale Roberto Belviso, figlio di un magistrato deceduto. In tale occasione il dott. Barbieri avrebbe fatto presente che la madre dell’indagato si era rivolta a lui “con il cuore a pezzi”;
cagionando con tali condotte nocumento al prestigio dell’ordine giudiziario.
Fatti commessi in Roma tra aprile e ottobre 2006.
Conclusioni delle parti
Procuratore Generale: conclude chiedendo irrogarsi la sanzione disciplinare della censura.
Difesa: chiede l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ex art. 270 commi 2 e 3 c.p.p., e l’assoluzione del proprio assistito.
Svolgimento del procedimento
Con relazione del 26 giugno 2007, il Capo dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia segnalava al Ministro alcune condotte poste in essere dal dott. Vincenzo Barbieri, all’epoca Direttore generale della Direzione generale magistrati del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ed oggi Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano.
Con nota del 20 settembre 2007, il Ministro della giustizia promuoveva l’azione disciplinare nei confronti del dott. Barbieri con la richiesta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di voler procedere alle conseguenti indagini ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.
Sospeso il procedimento per pregiudizialità penale con provvedimento del 19 febbraio 2008, limitatamente ai capi a) e b) dell’incolpazione, il Procuratore Generale procedeva per i fatti descritti nel capo c).
In particolare, con nota del 18 marzo 2008, il Procuratore generale contestava all’incolpato la violazione del dovere di correttezza e di riserbo, nonché l’indebita interferenza nell’attività giudiziaria di altri magistrati, per avere in più occasioni, con le condotte puntualmente descritte nel capo di incolpazione, sollecitato da conoscenti privati, richiesto e ottenuto informazioni e previsioni sullo stato e l’esito di procedimenti giudiziari, così segnalando implicitamente al magistrato titolare del fascicolo l’interessamento per le sorti processuali dell’una o dell’altra parte.
L’incolpato dapprima, nell’interrogatorio del 15 maggio 2008, si avvaleva della facoltà di non rispondere, producendo memoria difensiva con la quale eccepiva l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e segnalava la pendenza per gli stessi fatti di procedimenti penali non ancora conclusi; successivamente, nell’interrogatorio del 4 giugno 2008, svolgeva le proprie difese in relazione alle singole condotte contestate.
Venivano inoltre sentiti dal Procuratore generale, quali persone informate dei fatti, i sostituti procuratori della Repubblica di Roma, dott.sse Mirella Cervadoro e Diana De Martino, il procuratore della Repubblica di Paola, dott. Luciano D’Emmanuele, il sostituto presso lo stesso ufficio, dott. Eugenio Facciolla ed il colonnello dei Carabinieri, Leonardo Rotondi.
Richiesta dal Procuratore generale la fissazione del dibattimento con nota dell’11 giugno 2008, il dott. Barbieri veniva tratto a giudizio con decreto dell’11 dicembre 2007, ritualmente comunicato all’interessato ed al suo difensore di fiducia.
Con nota del 16 ottobre 2008, il difensore del dott. Barbieri formulava istanza di rinvio del procedimento disciplinare in considerazione della pendenza di alcuni procedimenti penali per gli stessi fatti, a carico del dott. Barbieri.
All’udienza del 14 novembre 2008 la Sezione disciplinare ha rigettato l’istanza di sospensione del processo per pregiudizialità penale ed ha ammesso i testi indicati dal Procuratore generale e dalla difesa.
All’udienza del 1° dicembre 2008 la Sezione disciplinare ha rigettato l’istanza di declaratoria di illegittimità e inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e, riservando ogni altra decisione all’esito del dibattimento, anche in relazione alla sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 270 c.p.p. e 16 e 18 del d.lgs. n. 109/2006, ha disposto procedersi all’escussione testimoniale.
All’udienza ultima del 9 febbraio 2009, dopo ampia discussione, il Procuratore generale ha chiesto l’irrogazione della sanzione della censura, mentre la difesa dell’incolpato ne ha chiesto l’assoluzione.
La Sezione disciplinare ha quindi deciso dando lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
 
1. I rapporti tra l’azione disciplinare e l’azione penale.
La difesa dell’incolpato ha preliminarmente chiesto la sospensione dell’odierno procedimento disciplinare o, quanto meno, il rinvio dell’udienza, stante la circostanza che i fatti oggetto dell’incolpazione sono i medesimi per i quali il dott. Barbieri è stato iscritto nel registro degli indagati in vari procedimenti penali e che soltanto per due di essi – la ricerca di notizie nell’interesse di Monsignor Francesco Camaldo e la ricerca di notizie relative a tal Giampiero – detti procedimenti sono stati definiti con archiviazione da parte dei competenti GIP di Potenza e Salerno. Per tutti gli altri episodi, invece, sono tuttora pendenti procedimenti penali dinanzi le Procure della Repubblica di Potenza e di Catanzaro e, per la vicenda Limongi, l’interessato ha già ricevuto, in data 22 agosto 2008, la notifica del deposito ex art. 415 bis c.p.p., da parte della Procura della Repubblica di Catanzaro, degli atti relativi al procedimento.
Osserva anzitutto il collegio che, nel nuovo procedimento disciplinare, la disciplina dei termini è caratterizzata da una scansione temporale più rigida che nel vecchio sistema e risponde al principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo (art. 111, terzo comma, Cost.). Il termine di prescrizione di dieci anni dal fatto per promuovere l’azione ed i diversi termini di decadenza (un anno per il Ministro della giustizia ed il Procuratore Generale per iniziare l’azione dalla notizia del fatto, due anni dall’inizio del procedimento per il Procuratore Generale per formulare le richieste conclusive, due anni dalla richiesta di fissazione dell’udienza per la sezione disciplinare per la pronuncia, un anno per la definizione del giudizio di rinvio) rappresentano uno strumento di controllo della durata del processo e rispondono al principio del favor per l’incolpato, il quale può decidere se avvalersene o meno.
Tutti questi termini sono tuttavia sospesi in casi tassativamente e specificamente indicati dalla legge (art. 15, ottavo comma, d.lgs. n. 109).
Sono queste le cause di sospensione dei termini del procedimento disciplinare:
a) l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto, l’arresto, il fermo o l’esecuzione della misura cautelare; in questi casi il termine riprende a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;
b) la proposizione di una questione di legittimità costituzionale; in questo caso, il termine riprende a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;
c) la sottoposizione dell’incolpato o del suo difensore a perizia o ad accertamenti specialistici, per tutto il tempo necessario all’espletamento di tali atti;
d) il rinvio del procedimento disciplinare a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;
d bis) la pendenza di un procedimento civile, penale o amministrativo pregiudiziale all’accertamento del fatto costituente l’illecito disciplinare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (lett. g) dell’art. 2) ovvero del travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile (lett. h) dell’art. 2);
d ter) la sospensione del procedimento disciplinare a seguito di decreto del Procuratore generale dovuto alla segretazione delle indagini in sede penale (art. 16, quarto comma, d.lgs. n. 109).
Soltanto la lett. d) ter fa riferimento anche alla sospensione del procedimento disciplinare mentre in tutte le altre ipotesi si fa riferimento solo alla sospensione dei termini relativi al procedimento stesso. Conseguentemente, deve ritenersi che, fuori della ipotesi di cui alla lett. d) ter, la sospensione prevista lascia aperta la possibilità che, fermo restando che non decorrono più i termini di decadenza e prescrizione, permanga tuttavia la possibilità di attività di ricerca o acquisizione di prove o documenti.
In particolare, la sospensione del processo, intesa come stato di quiescenza del procedimento, già in passato da considerarsi eccezionale, è oggi a maggior ragione eccezionale se si considera che, nella prospettiva di una accelerazione dei tempi del processo, si è avuta la costituzionalizzazione, attuata con la modifica dell’articolo 111 Cost. ai sensi della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, del diritto ad un processo avente durata ragionevole.
Quindi, se la sospensione del procedimento, che deve essere sempre accertata o dichiarata dal giudice procedente, ha come uno degli effetti tipici la sospensione dei termini, questa, che opera viceversa ex lege e nei casi da essa previsti, non comporta automaticamente e necessariamente anche la sospensione del procedimento ed ha effetti che prescindono da uno specifico provvedimento del giudice (Sez. Disc. CSM, n. 40 del 23 febbraio 2006 che, nel sistema abrogato, ha ritenuto, conformemente all’univoco orientamento del giudice di legittimità, che il decorso del termine dell’azione disciplinare è sospeso ipso iure se per il medesimo fatto viene esercitata l’azione penale e che l’eventuale provvedimento del Procuratore generale che disponga tale sospensione è meramente dichiarativo – e non costitutivo – dell’intervenuta sospensione). Tale distinzione concettuale si riscontra espressamente, appunto, nella lett. d) ter dell’art. 15, ottavo comma, nel caso della sospensione del procedimento disciplinare a seguito di decreto del Procuratore generale dovuto alla segretazione delle indagini in sede penale.
Occorre dunque verificare quali sono le cause di sospensione, necessaria o facoltativa, del procedimento disciplinare tenendo presente che, nel nostro ordinamento, è vigente il principio generale di tassatività delle cause di sospensione, codificato nell’art. 50, terzo comma, c.p.p. - applicabile al procedimento disciplinare in quanto compatibile - il quale dispone che “l’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge”. Di qui, la necessità di una interpretazione restrittiva e non analogica delle norme di riferimento, che salvaguardi la connotazione di eccezionalità dell’istituto ed un equo contemperamento tra il principio costituzionale di un processo rapido e giusto (art. 111) e le ragioni che giustificano la stasi processuale e che si identificano in ragioni “esterne” al processo (pregiudizialità, opportunità), oppure “interne” ad esso (le questioni incidentali, che ne impediscono od ostacolano il normale andamento).
Ferme restando le ipotesi di sospensione del decorso dei termini, il nuovo sistema ha sancito la più completa autonomia del procedimento disciplinare rispetto all’azione civile di risarcimento del danno ed all’azione penale relativa al medesimo fatto, ben potendo essere promossa l’azione disciplinare indipendentemente da esse (art. 20, primo comma, d.lgs. n. 109).
Per quanto attiene alla valenza del giudicato, nel giudizio disciplinare hanno autorità di cosa giudicata, la sentenza penale irrevocabile di condanna e quella di patteggiamento quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 20, secondo comma) e la sentenza penale irrevocabile di assoluzione quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso (art. 20, terzo comma).
Fuori di questi limiti, il giudizio disciplinare conserva ogni autonomia. Invero, ferma restando l’immutabilità degli accertamenti sui fatti circa la loro storicità, il giudice disciplinare ben può e deve procedere alla qualificazione dei medesimi sotto il diverso profilo deontologico ed indipendentemente dalla qualificazione o meno come reati dei fatti oggetto di accertamento (da ultimo, Sez. Disc. CSM, n. 117 del 17 ottobre 2008, che ha disposto la rimozione di un magistrato incolpato, pur dopo che questi era stato assolto in sede penale perché il fatto non sussiste; nel sistema abrogato, v. Cass., Sez. Un. Civ., n. 18451 del 19 settembre 2005, secondo la quale “I rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare a carico di magistrati sono regolati in via esclusiva dall'art. 29 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, secondo cui nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti da sentenza passata in giudicato. Tale regola non contrasta con il disposto dell'art. 653 cod. proc. pen., che disciplina l'efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, poiché il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, così come compiuto dal giudice penale, cosicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare”).
Sicché, non solo una assoluzione in sede penale perché “il fatto non costituisce reato” non preclude la possibilità di una condanna in sede disciplinare dell’incolpato che non abbia informato la sua condotta alle regole deontologiche, ma anche un fatto non configurato come reato per difetto dell’elemento oggettivo può essere viceversa configurato come illecito disciplinare e determinare una condanna in questa sede (si pensi al magistrato assolto in sede penale dall’imputazione di associazione per delinquere, che può essere condannato in sede disciplinare per aver frequentato gli associati sottoposti ad altro procedimento penale a lui assegnato; si pensi anche, in relazione ad una fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, al caso affrontato da Cass., Sez. Un. Civ., n. 19659 del 22 dicembre 2003, che ha sancito il seguente principio di diritto: “I beni giuridici offesi dal delitto di diffamazione a mezzo stampa (nella specie: nota a provvedimento giurisdizionale), riguardante la reputazione di altra persona querelante (nella specie: altro magistrato), e dall'illecito disciplinare per violazione di norme deontologiche ravvisabili nello stesso episodio di vita (prestigio dell'ordine giudiziario per un comportamento <non ortodosso> di uno dei suoi appartenenti), hanno contorni fattuali e giuridici non coincidenti e, pertanto, la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che ha prosciolto il magistrato in sede penale per la ravvisata esistenza di una causa di non punibilità (nella specie: ex art. 51 cod. pen.) non vincola il giudice disciplinare”. (Nell'enunciare il principio, la Corte ha anche motivato richiamando l'opinione dottrinale secondo la quale le cause di non punibilità previste dal codice penale, pur dotate di generalizzata portata scriminante nell'ambito del diritto penale, potrebbero lasciar sussistere una residua antigiuridicità del fatto materiale in relazione ad altri rami dell'ordinamento giuridico, come quello civile, amministrativo o disciplinare).
Per altro verso, non sussistono in alcun modo vincoli preclusivi in sede di giudizio disciplinare nelle ipotesi di sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato per qualsiasi causa (anzi, l’art. 4, lett. d) del d.lgs. n. 109 prevede, quale fattispecie tipica di illecito disciplinare ”qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita”), né nell’ipotesi di decreto di archiviazione in sede penale (cfr. Sez. Disc. CSM, n. 97 del 16 novembre 2007).
Ne consegue che le ipotesi di sospensione (necessaria) del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale e, dunque, onde evitare un contrasto tra giudicati, sono limitate ai casi di identità dei fatti, oggetto di accertamento sia in sede disciplinare che in sede penale, quando la relativa azione sia già stata esercitata (Sez. Disc. CSM, n. 36 del 21 febbraio 2006). Questo può senz’altro affermarsi in forza di una interpretazione logico sistematica degli artt. 15, ottavo comma, lett. a) e 20, secondo e terzo comma, del d.lgs. n. 109 del 2006, anche in presenza di una norma che faccia esplicito riferimento ad una sospensione di tal genere, come si riscontrava nella normativa previgente (art. 28, secondo comma, del r.dlgs. n. 511 del 1946, che richiamava espressamente l’art. 3 c.p.p. del 1930).
L’interpretazione restrittiva che in tema di sospensione del procedimento la Sezione disciplinare è tenuta a fare comporta che, nel caso in cui si proceda a carico di un magistrato per una pluralità di fatti, non sussiste l'obbligo della sospensione del procedimento disciplinare per tutti gli addebiti contestati, ma solo dell’addebito correlato (nel senso di identità del fatto contestato) al procedimento penale (cfr. in relazione al sistema abrogato Cass., Sez. Un. Civ., n. 20888 del 27 settembre 2006, che ha dichiarato manifestamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede in questi casi, appunto, la sospensione relativamente anche ai fatti contestati in via disciplinare diversi da quelli per cui vi sia pregiudizialità penale).
Poiché è indubbio che nel caso di specie non sia stata esercitata l’azione penale in relazione ad alcuno dei procedimenti in sede penale relativi ai medesimi fatti per i quali il dott. Barbieri è incolpato, e per i quali il medesimo è iscritto nel registro degli indagati di diverse Procure della Repubblica, deve confermarsi il rigetto - già disposto con ordinanza del 14 novembre 2008 - della istanza di sospensione dell’odierno procedimento disciplinare.
La difesa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 109/2006, con riferimento all’art. 24 Cost., laddove non consente adeguata difesa dell’incolpato contemporaneamente sottoposto ad indagini penali non ancora sfociate nell’esercizio dell’azione penale, ovvero nell’archiviazione. L’interpretazione della norma, così come sopra evidenziata, consente di ritenere manifestamente infondata detta eccezione, che non tiene in debito conto proprio l’ampia autonomia del procedimento disciplinare rispetto ad ogni altro procedimento, né la insindacabile discrezionalità del legislatore nel decidere, secondo criteri di ragionevolezza, entro quali limiti ed attraverso quali eccezioni possa derogarsi al suddetto, generale principio.
Quanto alla prospettata lesione del diritto di difesa, lo stesso può essere adeguatamente esercitato nell'ambito dei diversi procedimenti secondo le regole proprie degli stessi, che garantiscono ampiamente la difesa. Secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, peraltro, il principio contenuto nell'art. 24 Cost. non comporta che le modalità e l’ampiezza della tutela giurisdizionale siano identiche in ogni procedimento.
Deve essere, pertanto, confermata l’ordinanza del 14 novembre 2008 anche nella parte in cui dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 109/2006.
2. L’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
La difesa del dott. Barbieri ha pure eccepito - in questa sede come nelle diverse sedi penali - la illegittimità e la inutilizzabilità dei decreti di intercettazioni telefoniche adottati dal GIP di Potenza nell’ambito del procedimento penale n. 646/05 R.G., originariamente a carico di Vittorio Emanuele di Savoia, ed ha comunque eccepito la inutilizzabilità in sede disciplinare del contenuto delle conversazioni intercettate in sede penale.
Osserva il collegio che, in tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nel sistema abrogato un orientamento della Corte Suprema non più recente era nel senso di ritenere compatibile il generale divieto di inutilizzabilità, in processi diversi da quello penale, sancito dall’art. 270 c.p.p. con l’unica deroga della utilizzabilità in caso di indispensabilità per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Detto uso si riteneva però consentito al Procuratore generale per poter assumere informazioni su circostanze utili ai fini dell’indagine (artt. 326, 358 e 362 c.p.p.), nonché per verificare la credibilità della persona interrogata anche nella fase dibattimentale (Cass., Sez. Un. Civ., n. 1790 del 7 marzo 1996). Prevalentemente nello stesso senso era in passato anche l’orientamento della Sezione disciplinare (da ultimo, Sez. Disc. CSM, n. 149 del 20 ottobre 2006).
Peraltro, in numerose pronunce la Sezione disciplinare ha fatto sic et simpliciter riferimento al contenuto di intercettazioni telefoniche acquisite in sede processuale senza affrontare la questione della loro utilizzabilità, ritenendola in qualche modo scontata quale elemento emergente dalla realtà, alla stregua di ogni altro atto o fatto (v. per tutte Sez. Disc. CSM, ord. n. 75 del 3 agosto 2004, con la quale è stata disposta la sospensione provvisoria dalla funzione e dallo stipendio di due appartenenti all’ordine giudiziario sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche che ne avrebbero dimostrato rapporti di allarmante familiarità con appartenenti ad associazione mafiosa, con ampia e diretta citazione dei brani delle conversazioni dimostrative di tali rapporti).
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione disciplinare, sempre confermata in sede di legittimità (da ultime, Cass., Sez. Un. Civ., n. 2732 del 5 febbraio 2009; Cass., Sez. Un. Civ., n. 17931 del 1° luglio 2008; Cass., Sez. Un. Civ., n. 16870 del 31 luglio 2007), comunque, sono stati esplicitati i motivi di utilizzabilità in sede disciplinare delle intercettazioni telefoniche, telematiche o ambientali disposte in sede penale. Si è in particolare ritenuto che i meccanismi di preclusione all’utilizzazione di determinate fonti di prova, quali le intercettazioni di conversazioni, hanno una peculiare ragion d’essere solo nell’ambito del processo penale, le cui garanzie devono essere massime, secondo i canoni di ragionevolezza ed i principi fondamentali dell’ordinamento, essendo massimo il bene, quello della libertà, sacrificato con l’applicazione della sanzione e massimo il disvalore sociale e le conseguenze giuridiche legate alla condanna, anche quando questa non implica una privazione potenziale od effettiva della libertà personale. Deve ritenersi, quindi, che queste preclusioni non operino quando siano in gioco interessi individuali se non di diverso rango, certamente di diversa natura, come nel giudizio civile o disciplinare. Soltanto nel caso in cui l’acquisizione del contenuto della conversazione sia frutto ab origine di una violazione dei diritti fondamentali, non soltanto l’interesse dell’incolpato non ha più ragione di essere recessivo rispetto all’interesse dell’ordinamento ad accertare l’illecito, ma anzi la rimozione in radice di qualunque effetto diventa esigenza primaria (cfr. Sez. Disc. CSM, ord. n. 84 del 26 settembre 2008; Sez. Disc. CSM, n. 82 del 15 settembre 2007; Sez. Disc. CSM, n. 52 dell’11 maggio 2007; in precedenza, v. anche Sez. Disc. CSM, n. 27 del 14 febbraio 2006).
Tenendo conto delle fattispecie cui tale principio è stato in concreto applicato, esso deve essere inteso nel senso che, ove il contenuto delle intercettazioni divenga oggetto di contestazione e con riferimento ad esso siano dedotti elementi di interpretazione, conferma o smentita, la Sezione disciplinare può fondare su questi la propria decisione.
Questo è quanto normalmente avviene anche nella giurisprudenza amministrativa, ove non sorgono in genere questioni relative alla utilizzabilità del contenuto di intercettazioni telefoniche, sia in sede di impugnazione di provvedimenti disciplinari che di altri atti dell’amministrazione. Il Consiglio di Stato, ad esempio, ha dato per scontato che potessero essere valutati (ritenendoli peraltro nel caso concreto insufficienti) gli elementi emergenti da una intercettazione ai fini del riconoscimento dei requisiti di affidabilità per l’inclusione di un soggetto nell’elenco delle persone abilitate alla custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo (Cons. Stato, Sesta sezione, n. 1426 del 28 marzo 2007) mentre il TAR della Calabria non ha rilevato alcun limite alla valutazione di elementi emersi da intercettazione ai fini della revoca di un finanziamento per infiltrazione mafiosa nell’impresa beneficiaria (TAR Calabria n. 1170/05 Sayonara srl c/ Regione Calabria) o ai fini dello scioglimento di un consiglio comunale per la medesima ragione (TAR Calabria n. 454/05, Adilardi Princivali ed altri c/ Presidente Repubblica ed altri).
In sede di impugnazione di provvedimenti disciplinari, il giudice amministrativo ha parimenti fatto uso de plano degli elementi emergenti dalle intercettazioni (TAR Sicilia, Sezione distaccata di Catania, 4 giugno 2002, Speranza Luciano c. Ministero dell’interno; TAR Piemonte, 22 novembre 2006, Panarella Aldo c. Ministero dell’interno), anche quando vi fosse stata archiviazione da parte dell’Autorità giudiziaria (TAR Campania 7 giugno 2000, Belligerante Francesco c. Amministrazione delle Finanze) o quando il procedimento penale fosse ancora in corso, ma in una fase in cui, non essendo stata ancora esercitata l’azione penale, non operava la sospensiva obbligatoria del procedimento disciplinare (TAR Lazio 10 febbraio 2005, Zanca Francesco c. Ministero dell’interno). In altri casi, il giudice amministrativo si è esplicitamente espresso in ordine alla utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni in sede disciplinare, concludendo in senso affermativo. Il TAR della Sicilia ha, in particolare, espresso il convincimento che l’inutilizzabilità della prova sia categoria esclusivamente processualpenalistica, destinata a dispiegare ed esaurire tutti i suoi effetti nell’ambito del procedimento penale, mostrando di aderire a quell’orientamento dottrinario che intende il riferimento contenuto nell’art. 191 c.p.p., che prevede la inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di divieti stabiliti dalla legge, come riferito esclusivamente alla sola “legge processuale”. Tale tesi - superata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che riconduce alla categoria dell’inutilizzabilità anche le prove assunte contra legem in quanto lesive di diritti costituzionalmente tutelati - esprime un orientamento diffuso nella giustizia amministrativa in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento disciplinare il cui sistema sanzionatorio “sconosce il principio della tipicità delle fonti di prova: ogni dato idoneo a fondare il convincimento è utilizzabile in sede disciplinare, purché esso sia ab intrinseco legittimo”.
L’assunto appare confortato dall’intervento del Garante della privacy che ha ritenuto legittimo l’uso, in un procedimento disciplinare a carico di un appartenente alla Polizia di Stato, delle intercettazioni legittimamente disposte in un procedimento penale, al fine di valutare la correttezza deontologica delle frequentazioni del funzionario stesso affermando che “l'invocata disposizione di cui all'art. 270, comma 1, del c.p.p., concernente l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in determinati procedimenti penali, prevede una limitazione all’uso di tali elementi di prova solo in altri procedimenti penali disciplinati dal codice di rito. La stessa disposizione, invece, non preclude in linea generale l’utilizzazione dei medesimi risultati - se lecitamente acquisiti - in procedimenti diversi da quello penale come quello di tipo disciplinare, nel quale i dati desunti dalle intercettazioni medesime possono valere quale indice di comportamenti valutabili sul piano, appunto, disciplinare, anche se, in ipotesi, i medesimi fatti non abbiano portato al riconoscimento di una responsabilità penale. Ciò con particolare riguardo ad ipotesi, come quella in questione, nella quale il procedimento disciplinare mira a definire la compatibilità, con i compiti, le responsabilità ed il prestigio di un funzionario della Polizia di Stato, delle frequentazioni dallo stesso a vario titolo intrattenute, in particolare con persone pregiudicate, nel medesimo ambito territoriale nel quale il funzionario stesso presta servizio” (decisione del 27 giugno 2001, pubblicata sul bollettino n. 21 del giugno 2001, p.18).
Nessun dubbio è stato posto poi in tema di utilizzabilità delle risultanze investigative emerse dalle intercettazioni nel corso di un giudizio civile. La questione non è mai stata posta in modo diretto, ma è stata risolta alla luce dei principi generali in tema di valutabilità da parte del giudice civile delle risultanze istruttorie di un giudizio penale, anche quando questo si sia svolto nei confronti di soggetti estranei al giudizio civile, che perciò in quella sede non erano né presenti, né in grado di tutelare i propri interessi, ed anche quando il giudizio penale si sia chiuso con una archiviazione o con una dichiarazione di estinzione del reato (Cass., Terza Sez. Civ., n. 14766 del 26 giugno 2007; Cass., Terza Sez. Civ., n. 20335 del 15 ottobre 2004; Cass., Seconda Sez. Civ., n. 18131 del 9 settembre 2004; Cass., Terza Sez. Civ., n. 4118 del 1° marzo 2004; Cass., Seconda Sez. Civ., n. 8585 dell’11 agosto 1999). Con riferimento specifico ai risultati delle intercettazioni, la Corte di cassazione civile ha ritenuto di poter trarre elementi per escludere l’obbligo dell’indennizzo assicurativo dal contenuto di una intercettazione telefonica che dimostrava i pregressi contatti tra i soggetti coinvolti e la conseguentemente dolosa simulazione dell’evento che avrebbe dovuto determinare il risarcimento (Cass., Terza Sez. Civ., n.1670 del 17 febbraio 1998).
La utilizzabilità soltanto in altro procedimento (ovviamente penale) per il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza, ha dunque una valenza squisitamente endo-processualpenalistica e, come si dirà, non si estende neanche al procedimento di prevenzione, che pure si pone certamente all’interno del sistema processuale penale.
Questo collegio ritiene di dover confermare il più recente orientamento espresso dalla Sezione disciplinare, nei limiti e nei termini di cui alla odierna decisione.
Soltanto nel caso in cui l’acquisizione del contenuto della conversazione sia frutto ab origine di una violazione dei diritti fondamentali, non solo l’interesse individuale dell’incolpato non ha più ragione di essere recessivo rispetto all’interesse dell’ordinamento di accertare l’illecito, ma anzi la rimozione in radice di qualunque effetto, ricaduta o indiretta amplificazione dell’accertamento intrinsecamente illegittimo diventa una esigenza primaria, prevalente su quella dell’accertamento della condotta sanzionabile. Questo vale a maggior ragione se la captazione della conversazione sia il risultato di un’attività non solo illegittima, ma illecita, come avviene nel caso di intercettazioni illegali e di violazione degli art. 617 e sg. c.p.. Valgono in proposito le osservazioni contenute nel parere espresso dal CSM, con delibera del 28 settembre 2006, sul d.l. n. 259/06, recante norme di riordino della normativa sulle intercettazioni telefoniche, convertito, con modifiche, nella legge n. 281/06.
Nel caso di intercettazioni legittimamente disposte dall’autorità giudiziaria, il limite all’utilizzabilità in altri procedimenti previsto dall’art. 270 c.p.p. è funzionale alla garanzia di diritti fondamentali, ma non discende da una loro originaria indebita violazione. Sia che si voglia ricondurre il divieto all’esigenza di rafforzare e rendere effettivo l’obbligo di motivazione specifica da parte dell’autorità giudiziaria (v. in proposito Corte Cost. n. 366 del 23 luglio 1991), sia che lo si voglia ricondurre alla esigenza di rafforzare i limiti posti alla possibilità di ricorrere allo strumento dell’intercettazione previsti dall’art. 266 c.p.p. e di evitarne l’elusione, certamente ci si trova di fronte ad un originario legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria rispetto al quale l’emersione di fatti o circostanze rilevanti ai fini disciplinari appare come una conseguenza secondaria ed eventuale.
Che il limite imposto dall’art. 270 c.p.p. sia in misura diretta a contenere, con specifico riferimento alla affermazione di responsabilità penali, l’incidenza ed il ricorso a uno strumento investigativo così invasivo (specie in regime di obbligatorietà dell’azione penale), è indirettamente confermato dalla costante giurisprudenza che non ritiene applicabile la inutilizzabilità al procedimento di prevenzione, nel quale vige “la opposta regola della piena utilizzabilità di qualsiasi documento indiziario, anche tratto da procedimenti penali in corso” (Cass., Seconda Sez. Pen., n. 25919 del 28 maggio 2008; Cass., Prima Sez. Pen., n. 27665 del 13 giugno 2007; Cass., Sesta Sez. Pen., n. 718 del 29 aprile 1999; Cass., Prima Sez. Pen., n. 4967 del 31 ottobre 1994). Se la inutilizzabilità corrispondesse sempre e comunque alla esigenza della tutela del diritto di rango costituzionale enunciato dall’art. 15, è proprio la rilevanza indiziaria che dovrebbe essere esclusa con il maggior rigore.
Ma la Corte Suprema è andata oltre affermando l’utilizzabilità nel procedimento di prevenzione anche delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel procedimento principale, distinguendo tra l’inutilizzabilità determinata dalla violazione “di regola interna al processo penale, che non è in grado di proiettare i suoi effetti nell’ambito delle regole probatorie del regime della prevenzione” (come nel caso di carente motivazione sul ricorso ad impianti esterni alla procura per le intercettazioni ambientali) da quella determinata dalla violazione di diritti fondamentali che comportano un vizio patologico dell’atto (Cass., Sesta Sez. Pen., n. 39953 del 30 settembre 2005).
Infine, deve rilevarsi che anche in tema di procedimento di equa riparazione, la Suprema Corte ha affermato la piena utilizzabilità degli esiti dell’attività di intercettazione dichiarati inutilizzabili nel procedimento di cognizione, per farne discendere la prova della colpa grave dell’interessato, ostativa alla concessione dell’indennizzo (Cass., Quarta Sez. Pen., n. 32367 del 1° luglio 2008; Cass., Quarta Sez. Pen., n. 26674 del 6 maggio 2008; Cass., Quarta Sez. Pen., n. 25574 del 17 aprile 2008; Cass., Quarta Sez. Pen., n. 42708 del 25 settembre 2003).
L’esclusione dell’utilizzabilità delle intercettazioni soltanto nel procedimento disciplinare a carico di magistrati (essendo, come visto, il principio estraneo sia al più ampio ambito della giustizia disciplinare in genere, sia ai procedimenti diversi da quelli di cognizione penale) è stata fatta discendere perciò non dalla natura dell’illecito, ma dal rinvio rispettivamente operato dall’art. 16, secondo comma e dall’art. 18, quarto comma, del d.lgs 109/06 alle norme del codice di procedura penale, che devono trovare applicazione “in quanto compatibili”.
Il rinvio tuttavia non appare sufficiente a pervenire a tale conclusione poiché esso non determina la trasformazione del procedimento disciplinare in procedimento penale, ma implica solamente l’adozione di un modello processuale, sia pure quello più consono alla piena giurisdizionalizzazione del giudizio disciplinare e più adatto alle esigenze di accertamento che gli sono proprie. Permane, come si è detto, la più ampia autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, che ben giustifica l’utilizzazione in sede disciplinare di mezzi di prova non utilizzabili in sede penale.
La possibilità che il procedimento disciplinare si svolga davanti alla Sezione disciplinare secondo i moduli procedimentali del processo penale e in sede di impugnazione davanti alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione (art. 24, secondo comma, del d.lgs. n. 109/2006) conferma la natura funzionale e non sostanziale dell’adozione del modello processuale.
Ritenere che la inutilizzabilità operi soltanto nell’ambito dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati facendola discendere dalla adozione del modello processuale penale determinerebbe peraltro una incomprensibile e ingiustificata diversità di trattamento rispetto a quello riservato a tutte le altre categorie di soggetti sottoposti a procedimenti disciplinari.
La clausola di compatibilità contenuta negli artt. 16 e 18 del d.lgs. consente invece di escludere l’automatica estensione dell’inutilizzabilità, limitandola alle ipotesi in cui essa discenda dalla diretta violazione di diritti fondamentali.
Si intende far riferimento a quella costruzione giurisprudenziale secondo la quale “nella categoria delle prove sanzionate dall’inutilizzabilità, rientrano non solo le ‘prove oggettivamente vietate’, ma le prove formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati dalla ‘legge’, ed a maggior ragione, quindi, quelle acquisite in violazione dei diritti tutelati in modo specifico dalla Costituzione. Ipotesi quest'ultima sussumibile nella previsione dell’art. 191 c.p.p., proprio perché l’antigiuridicità di prove così formate od acquisite attiene alla lesione di diritti fondamentali, riconosciuti cioè come intangibili dalla Costituzione” (Cass., Sez. Un. Pen., n. 26795 del 28 marzo 2006, n. 5021 del 16 maggio 1996; n. 21 del 13 luglio 1998; n. 6 del 23 febbraio 2000). A tale categoria di “prove incostituzionali” possono essere ricondotte quelle prove per le quali la Corte di cassazione parla di “inutilizzabilità patologica”, cioè la cui inutilizzabilità supera gli stessi poteri dispositivi della parte nel momento in cui, chiedendo il giudizio abbreviato, accetta il giudizio sulla base di tutti gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e rinuncia ad ogni eccezione di nullità. Anche in questo caso la Corte di cassazione ha precisato che “deve attribuirsi piena rilevanza nel giudizio abbreviato alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta ‘patologica’, inerente cioè agli atti probatori assunti contra legem, il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l’udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito…, queste Sezioni Unite hanno peraltro sottolineato come nel descritto fenomeno rientrano tanto le prove oggettivamente vietate quanto le prove comunque formate o acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale (C. cost., n. 34 del 1973)” (Cass., Sez. Un. Pen., n. 16 del 21 gennaio 2000). E’ proprio da questa impostazione che discende anche la decisione richiamata in tema di utilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento di prevenzione (Cass., Sesta Sez. Pen., n. 39953 del 30 settembre 2005, cit.).
Deve pertanto ritenersi che non possono avere ingresso nel procedimento disciplinare soltanto i risultati delle intercettazioni telefoniche (telematiche ed ambientali) disposte fuori dai casi consentiti dalla legge, quelle disposte in assenza di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria o lesive del segreto professionale oltre, naturalmente, alle intercettazioni illegali, mentre negli altri casi esse possono essere legittimamente acquisite.
Le intercettazioni così recepite possono dunque essere utilizzate come fonti di prova, da sottoporre a tutte le verifiche necessarie, per la affermazione della responsabilità disciplinare del magistrato. Questo vale non soltanto quando l’illecito disciplinare è connesso o coincide con le condotte oggetto dell’accertamento penale (potendo essere le medesime condotte al tempo stesso fonte di responsabilità penale e di responsabilità disciplinare), ma anche quando l’attività di intercettazione costituisce semplicemente l’occasione che consente la conoscenza di condotte di interesse per il giudice disciplinare. In tale ultimo caso, considerata la piena autonomia della condotta disciplinarmente rilevante, si potrebbe delineare con maggiore evidenza la distinzione tra l’intercettazione come fonte di prova e l’intercettazione come mera notitia dell’illecito disciplinare, ma non sarebbe comunque necessario forzare il dato fattuale o enfatizzare l’autonoma valenza dell’attività di verifica per legittimare il sindacato del giudice disciplinare e l’intervento sanzionatorio. Resta infatti naturalmente ferma la possibilità di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni come spunti per autonomi accertamenti (quelli che nel procedimento penale sono gli “spunti investigativi”) i quali, attraverso acquisizioni testimoniali e documentali, forniscano la prova di eventuali illeciti (secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione per quanto riguarda il processo penale, ripetutamente richiamato in sede disciplinare: v. Corte Cost. n. 366/91; in tema di responsabilità disciplinare: Cass., Sez. Un. Civ., n. 1790 del 7 marzo 1996; in tema di procedimento penale: Cass., Sesta Sez. Pen., n. 2502 del 4 settembre 1996; Quinta Sez. Pen., n. 23894 del 2 maggio 2003; Quarta Sez. Pen., n. 2596 del 3 ottobre 2006).
La difesa dell’incolpato ha formulato all’udienza del 14 novembre 2008 istanza di declaratoria di illegittimità delle intercettazioni telefoniche, a suo dire, illegittimamente acquisite in sede penale, previa valutazione incidentale da parte di questa Sezione disciplinare. Orbene, la Sezione disciplinare può certamente valutare incidentalmente se le intercettazioni telefoniche siano state acquisite legittimamente ovvero ledano diritti fondamentali riconosciuti dalla legge o, a maggior ragione, dalla Costituzione, ma il limite di questa valutazione incidentale è costituito dalla circostanza che gli artt. 266 ss. c.p.p. in tema di intercettazioni telefoniche non sono applicabili tout court al procedimento disciplinare, ma soltanto in quanto compatibili. Orbene, al pari di quanto si è detto a proposito dell’art. 270 c.p.p., la ratio delle norme riguardanti i limiti di ammissibilità delle intercettazioni (art. 266 c.p.p.) ed i divieti di utilizzazione (art. 271 c.p.p.), ispirata a salvaguardare il bene primario della libertà personale da aggressioni alla privacy non strettamente funzionali ad indagini in sede penale concernenti reati particolarmente gravi e causa di allarme sociale, mal si concilia con il sistema disciplinare teso non a limitare la libertà personale, ma a garantire il prestigio dell’ordine giudiziario, nonché il rispetto dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.
Ciò che deve interessare in sede disciplinare è che le intercettazioni acquisite non siano palesemente estranee al paradigma processuale implicante la necessaria autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria competente. Solo in assenza della necessaria autorizzazione del GIP, ovvero di intercettazioni abusive e non sottoposte al vaglio di un giudice possono in sede disciplinare venire in considerazione gli interessi degli incolpati ad evitare eventuali sanzioni disciplinari conseguenti ad intercettazioni di comunicazioni. Altrimenti, i pur legittimi interessi alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche, in un equo bilanciamento dei valori costituzionalmente garantiti, devono necessariamente cedere il passo alla necessaria tutela, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei valori di autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario.
Nella specie, si duole la difesa che nei confronti del dott. Barbieri, sono state illegittimamente utilizzate in sede penale intercettazioni c.d. indirette, anzitutto perché disposte a carico di diverso soggetto, il mons. Camaldo e, poi, perché riguardanti fatti non catalogabili tra le ipotesi di reato di cui all’art. 266 c.p.p.. Sul punto occorre, anzitutto, rilevare che, nel caso in cui le intercettazioni telefoniche siano state disposte nell’ambito di indagini relative a reato rientrante nell’elenco di cui all'art. 266 c.p.p., le stesse possono essere utilizzate nella loro interezza nel procedimento in cui sono state legittimamente disposte, a prescindere dalla posizione processuale delle varie persone imputate, che ben potrebbero anche essere indagate - per fatti diversi da quelli compresi nell’elenco di cui all’art. 266 c.p.p. - sulla base degli elementi raccolti attraverso le intercettazioni medesime (Cass., Terza Sez. Pen., n. 794 del 28 settembre 1995; Cass., Sez. Pen., n. 9822 del 1° luglio 1992).
Osserva peraltro questa Sezione disciplinare che in sede penale le intercettazioni in questione sono state disposte dal GIP del Tribunale di Potenza e sono state già ritenute, almeno implicitamente, legittime sia dallo stesso GIP di Potenza in sede di archiviazione delle posizioni del dott. Barbieri e del mons. Camaldo in data 3 luglio 2008, sia dal GUP del Tribunale di Roma in sede di rinvio a giudizio del dott. Barbieri per i fatti esposti negli originari capi di incolpazione numeri 1 e 2, poi stralciati dall’odierno procedimento per l’intervenuto esercizio dell’azione penale e la conseguente sospensione del procedimento disciplinare limitatamente ai suddetti capi di incolpazione. Le stesse intercettazioni telefoniche sono state poi ritenute utilizzabili in sede penale dal GIP del Tribunale di Salerno in relazione ad uno specifico episodio contestato al dott. Barbieri anche in questa sede disciplinare, quello di Giampiero Di Maria, archiviato per insussistenza del reato ipotizzato.
Osserva inoltre la Sezione che il pubblico ministero di Perugia, in sede di richiesta di archiviazione relativa a procedimento penale pure pendente nei confronti del dott. Barbieri, attinente anche a due episodi contestati in questa sede disciplinare (gli interessamenti in favore dei medici Luigi Chiariello ed Antonio Pellegrino, indagati a Roma), ha così risolto la questione di diritto: “Va necessariamente premesso che, trattandosi, per quanto di competenza di questa Procura, dell’ipotesi di reato di cui agli artt. 326 e (del connesso) 323 c.p., nessun limite – ex art. 270 c.p.p. – si pone alla utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, dovendosi ritenere corpo di reato molte delle conversazioni intercettate, nel senso che il delitto si è consumato, almeno sotto il profilo materiale, interamente con la telefonata (‘In tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, qualora la comunicazione intercettata costituisca essa stessa una condotta delittuosa, la sua acquisizione deve essere inquadrata nelle norme che regolano l’uso processuale del corpo di reato e non si applicano, pertanto, le limitazioni probatorie di cui all’art. 270 c.p.p.’: Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5141 del 18.12.2007. Cfr. anche Cass. Sez. 6, sentenza n. 25128 del 24.5.2005 che, nell’enunciare lo stesso principio di cui sopra, ne esclude l’applicazione alle ipotesi in cui la conversazione ‘non rappresenti solo un frammento della condotta delittuosa, non esaurendosi la fattispecie criminosa con le conversazioni intercettate’)”.
Ritiene il Collegio che, anche nel giudizio disciplinare, deve essere compiuta analoga analisi. Le condotte addebitate all’incolpato sono proprio le numerose telefonate di raccomandazioni, sollecitazioni ed altro, effettuate a vario titolo dal dott. Barbieri con magistrati, cancellieri, ufficiali dei Carabinieri, spesso avvalendosi delle linee telefoniche in sua dotazione e della particolare posizione di potere che gli derivava dall’essere Direttore Generale del Ministero della giustizia. Tali telefonate, anche nel giudizio disciplinare, non sono semplici mezzi di prova, ma costituiscono proprio la condotta disciplinarmente rilevante dell’incolpato (si potrebbe dire, mutuando l’espressione penalistica, che rappresentano il corpo dell’illecito deontologico).
Ne consegue che, a giudizio di questa Sezione disciplinare (ed anche a tacer del fatto che i decreti autorizzatori del GIP di Potenza e le iscrizioni nel registro degli indagati della Procura di quella sede non sono stati acquisiti in atti, con conseguente impossibilità di decisione incidentale secondo i parametri dettati dal rito penale, anche a volerla ritenere possibile), sono pienamente utilizzabili in questa sede i risultati delle disposte intercettazioni.
La difesa dell’incolpato ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 270 c.p.p., 16 e 18 del d.lgs. n. 109/2006, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., se interpretati nel senso della utilizzabilità in sede disciplinare delle intercettazioni telefoniche acquisite in sede penale, contrariamente ad ogni principio di ragionevolezza. La stessa difesa ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale delle stesse norme anche con riferimento agli artt. 15 e 117 Cost. ed alla relativa norma interposta di cui all’art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo, che tutela la riservatezza delle comunicazioni.
Ritiene il collegio che l’ampia disamina delle ragioni che militano nel senso della utilizzabilità in sede disciplinare delle intercettazioni telefoniche acquisite in sede penale dimostra come la scelta del legislatore secondo la quale i limiti di utilizzabilità operano solo nel processo penale, mentre non operano nel procedimento disciplinare ove sono in gioco soltanto interessi individuali, corrisponde a canoni di ragionevolezza e non si appalesa ictu oculi in contrasto né con il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (si versa in situazioni non omogenee dal punto di vista dei valori in gioco), né con il diritto di difesa (che ben può estrinsecarsi anche in relazione al contenuto delle intercettazioni telefoniche). Tale scelta non si pone in contrasto, evidentemente, nemmeno in riferimento alla tutela dei valori di segretezza delle comunicazioni ed ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, che lasciano pur sempre al legislatore ordinario la scelta discrezionale di regolamentare, con riferimento alle diverse tipologie di processi ed alle diverse esigenze ordinamentali, in maniera diversa - più o meno incisiva sui diritti individuali - i limiti relativi alla segretezza delle comunicazioni.
Del resto, la CEDU è più volte intervenuta in materia, riconoscendo la legittimità delle intercettazioni telefoniche ogni qualvolta l’interferenza sulla vita privata fosse stata posta in essere per un fine legittimo e fosse prevista dalla legge (ex multis, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 16 ottobre 2007, Graviano c. Italia).
Entrambi i requisiti ricorrono nel caso di specie. Le intercettazioni sono puntualmente disciplinate dalla normativa vigente ed il contenuto garantistico del procedimento autorizzatorio delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, quale emerge anche dalla prassi giurisdizionale italiana, è stato ritenuto conforme agli standard richiesti dalla Convenzione Europea.
Le predette questioni di legittimità costituzionali, pertanto, devono essere dichiarate manifestamente infondate, potendosi conseguentemente passare all’esame del merito dei singoli episodi contestati.
3. La vicenda del Monsignor Francesco Camaldo.
Il primo degli episodi specificamente contestati al dott. Barbieri riguarda “la ricerca di notizie relative al procedimento penale n. 648/2005 della Procura della Repubblica di Potenza nell’interesse di Monsignor Francesco Camaldo, soggetto collegato da possibili, ipotizzate cointeressenze con indagati in tale procedimento. Veicolo per l’acquisizione di tali notizie sarebbe stato il Colonnello dei Carabinieri Leonardo Rotondi, al quale, secondo le risultanze di intercettazione telefonica, il dottor Barbieri si sarebbe più volte rivolto”.
Secondo quanto risulta dalla nota in data 26 giugno 2007 dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia “il dott. Barbieri si è imposto per la prima volta all’attenzione degli inquirenti quando è stato identificato come la persona che intratteneva rapporti con l’indagato monsignor Francesco Camaldo, influente prelato lucano da molti anni trasferito a Roma presso la Curia vaticana, nell’interesse del quale il Barbieri si era procurato informazioni riservate sull’andamento delle indagini nel procedimento n. 648/05 grazie alle relazioni instaurate con varie figure istituzionali nel periodo in cui era Presidente del Tribunale di Lagonegro. La gravità di detta condotta appare in tutta evidenza ove si consideri che le indagini avevano messo in luce l’esistenza di rilevanti interessi economici illeciti che legavano monsignor Camaldo ad alcuni soggetti (Massimo Pizza, Achille De Luca, Massimiliano Corradetti), membri di un’articolata ed abile organizzazione criminosa dedita alla realizzazione di truffe in grande stile, ammontanti anche a milioni di euro ciascuna. Ebbene, in concomitanza con attività di indagine che direttamente o indirettamente interessano il Camaldo, questi si rivolge al Barbieri, il quale gli manifesta sempre ampia disponibilità ad attivarsi, addirittura anticipando un’eventuale richiesta di aiuto: ‘hai bisogno di me?’ ed accordandosi per un incontro la mattina seguente (… tel. 27.3.06 ore 9,16). Due giorni dopo il Barbieri chiama il Camaldo per comunicargli: ‘Senti, solo per dirti che vedrò quel mio amico il diciannove di aprile’ … ‘e un po’ di pazienza, però … t’ho spiegato la ragione perché … e quindi stai tranquillo insomma’. Poi, accogliendo la richiesta di Camaldo, gli promette una visita a breve (… tel. 29.3.06 ore 19,35). E ancora, il 16.4.06: ‘… poi dopodomani finalmente vedo quel mio amico’ … ‘e poi ti saprò dire insomma’ … ‘non ti preoccupare’ … ‘e vediamo un po’ che notizia riusciamo a sapere insomma’ (… tel. 16.4.06 ore 17,43). E’ significativo, inoltre, che il Camaldo, non appena ricevuta la convocazione della Polizia Giudiziaria (il 24 aprile per il successivo 29), avvisi Barbieri che reagisce con la consueta sollecitudine. Barbieri: ‘C’è qualche novità?’; Camaldo: ‘Eh! Mi ha chiamato adesso, mezz’ora fa, dicendomi che giovedì mattina vengono un’altra volta, vogliono fare un’altra chiacchierata’; Barbieri: ‘Ho capito. E senti io adesso, oh, eee, telefono, telefono a chi devo telefonare’, precisando che una certa persona si trova all’estero. Poi chiede ‘il nominativo’ e Camaldo risponde: ‘Quando uno va a mangiare, si, quando uno mangia si mangia una bella pizza!’ e Barbieri, colto il chiaro riferimento al Pizza, dichiara di aver capito e conclude assicurando al Camaldo di aver capito e fissando un appuntamento per la mattina successiva (… tel. 24.4.06 ore 18,39).
E’ opportuno precisare che da varie conversazioni emerge che la persona che si trovava all’estero, precisamente in Montenegro, è il colonnello dei Carabinieri Leonardo Rotondi (fino all’11.5.06 Ufficiale di collegamento in Montenegro), al quale il Barbieri si rivolge in diverse occasioni per avere informazioni (… tel. 19.6.06 ore 18,12).
Per quanto attiene alle ulteriori telefonate riguardanti il Camaldo si rimanda alle trascrizioni in atti, essendo superfluo riportare il contenuto delle conversazioni dalle quali emerge il costante interessamento di Barbieri per la vicenda processuale nella quale è coinvolto il prelato (…).
Il Rotondi, assunto a s.i.t. il 22.9.06, pur minimizzando la vicenda, ha confermato di essere stato contattato dal Barbieri in relazione alla posizione del Camaldo. La ragione della presa di contatto del Barbieri con Rotondi, tuttavia, è chiaramente rappresentata dal tenore delle frasi pronunciate dal Barbieri, il quale ha espressamente dichiarato al Camaldo che avrebbe potuto acquisire notizie non appena avesse potuto incontrare l’amico che si trovava all’estero (Montenegro). Va aggiunto che lo stesso Rotondi ha ammesso che, in passato, si era occupato del Pizza e di uno dei suoi più stretti sodali, Antonio D’Andrea (…).
Che l’interessamento garantito dal Barbieri fosse in contrasto con i doveri del magistrato, quanto meno con il dovere di correttezza, lo si desume anche dalla particolare cautela usata dallo stesso Barbieri e dai suoi interlocutori nel corso dei loro colloqui telefonici, che si concludevano quasi sempre fissando un appuntamento per parlare di persona di ogni questione”.
In sede dibattimentale il colonnello Rotondi ha confermato quanto dichiarato in sede penale. Il contatto telefonico, secondo l’ufficiale dell’Arma, avvenne per il timore del prelato che la campagna di stampa potesse nuocergli in relazione alla possibilità di divenire cerimoniere del Papa. Su questa vicenda per tre volte il Colonnello si è sentito con il dott. Barbieri ed ha confermato quale teste che l’odierno incolpato gli chiese notizie per il procedimento penale cui il monsignor Camaldo era sottoposto.
In sede di interrogatorio dinanzi al Procuratore generale, il dott. Barbieri ha dichiarato di conoscere il monsignor Camaldo “perché lucano” come la sua famiglia materna e “per essere stato presidente del Tribunale di Lagonegro” ed ha precisato che il Camaldo si rivolse a lui perché temeva “una fuga di notizie” dalla Procura di Potenza, che avrebbe potuto danneggiarlo nelle sue aspirazioni rispetto alla carica di primo cerimoniere Pontificio dell’attuale Papa.
Dalla documentazione acquisita risulta confermato che, alla data dell’11 maggio 2006, il monsignor Camaldo era indagato dalla Procura di Potenza nel proc. n. 648/05, mod. 21, unitamente a Pizza Massimo, Savoia Vittorio Emanuele, Savoia Emanuele Filiberto ed altri. Peraltro, a seguito delle predette intercettazioni, anche il dott. Barbieri è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Potenza, nel medesimo procedimento.
Come detto, per il dott. Barbieri, come per mons. Camaldo, è poi intervenuto il decreto di archiviazione in sede penale del 13 giugno 2008, ma assai rilevante, ai fini disciplinari, risulta l’ampia motivazione sul punto redatta dal pubblico ministero che ha formulato la relativa richiesta di archiviazione. Dagli atti del procedimento penale è invero emerso “piuttosto chiaramente come il Camaldo, consapevole di essere oggetto di attenzione da parte dell’Autorità Giudiziaria, si sia rivolto all’amico magistrato, e cioè al dott. Barbieri, chiedendo ‘una mano’ allo stesso; al riguardo tale conclusione appare - sotto il profilo logico/giuridico - ampiamente supportata e suffragata non solo dal tenore delle conversazioni intercettate ma anche dalla sequenza cronologica delle stesse. Ancora - e sempre sulla base delle risultanze riportate - appare, altresì, più che verosimile ritenere che, a sua volta, il dott. Barbieri, nel tentativo di apprendere notizie ed informazioni sul procedimento in esame, si sia rivolto al colonnello dei CC Rotondi Leonardo, già Comandante Provinciale dei CC di Potenza. A quest’ultimo proposito è doveroso evidenziare come le conversazioni telefoniche intercorse tra il Barbieri e il Rotondi appaiono indubbiamente rilevanti, apparendo, inoltre, altrettanto inverosimile la spiegazione fornita dallo stesso Rotondi, il quale - escusso a S.I. - ha dichiarato che i contatti e le richieste formulategli dal Barbieri avevano riguardato esclusivamente le notizie di stampa riferite, appunto, alla vicenda in esame, ricostruzione questa che, per la verità, risulta poco logica e verosimile, risultando, appunto, inverosimile il fatto che un alto magistrato, per giunta in servizio presso il Ministero della Giustizia, si rivolga ad un ufficiale dei Carabinieri - neanche a farlo apposta già Comandante Provinciale di Potenza - semplicemente per chiedere informazioni su ‘notizie di stampa’.
Le risultanze dell’odierno procedimento disciplinare, per questo profilo, sono in piena sintonia con quelle del corrispondente procedimento penale, apparendo davvero inverosimile quanto dichiarato in sede testimoniale dal Colonnello Rotondi in ordine alle ragioni delle diverse telefonate e dei relativi contatti che, proprio in corrispondenza con lo sviluppo delle indagini di Potenza, il dott. Barbieri effettua con l’ufficiale dell’Arma, da tempo conosciuto. Si va in questi casi ben oltre la mera curiosità, per assumere invece un interessamento diretto alla vicenda dell’altro amico, il mons. Camaldo.
D’altronde, la richiesta di archiviazione mentre, per un verso, ricostruisce con certezza il contenuto della condotta del dott. Barbieri, per altro verso, ne esclude la rilevanza penale, sottolineando che “la questione della configurabilità, nel caso concreto, del reato di favoreggiamento (o meglio la questione della esistenza di elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio per il reato di favoreggiamento) è legata ... al problema squisitamente giuridico del raggiungimento (o meno) della condotta posta in essere dall’indagato di quella ‘soglia di punibilità’ che, in ogni caso, anche nei reati di pericolo a condotta libera (come il favoreggiamento) rappresenta il limite minimo per l’integrazione della fattispecie delittuosa; in altri termini, premesso che il favoreggiamento ... rientra tra i reati di pericolo (a forma libera) - caratterizzati, appunto, da un’anticipazione della suddetta ‘soglia di punibilità’ - il problema è quello di stabilire se e fino a che punto ... la condotta indubbiamente tenuta dal Barbieri sia stata idonea (o meno) ad eludere le indagini, idoneità che - appunto secondo i canoni ed i principi applicabili in materia di pericolo - deve essere valutata sulla scorta di un giudizio ‘prognostico’ (effettuate ex ante). Orbene, a tal proposito, se da una parte ... si può senz’altro ritenere che l’attenzione dell’AG per Camaldo abbia ingenerato nel Camaldo stesso e nelle persone a lui vicine uno stato di ‘fibrillazione’ (anche comprensibile), ‘fibrillazione’ tradottasi poi, in concreto, in un tentativo di ottenere e di procurarsi - tramite l’amico magistrato, e poi ancora tramite l’amico dell’amico carabiniere - notizie, informazioni ed indicazioni più precise, d’altra parte, però, si può, con altrettanta certezza, escludere che vi sia stato, nel caso di specie, alcun atto posto in essere da qualsivoglia soggetto in qualche modo idoneo a turbare l’attività investigativa in corso, e ciò neppure sotto il profilo e a livello di tentativo penalmente rilevante, pure in astratto ipotizzabile anche in relazione al reato di favoreggiamento”.
E’ dunque provato il fatto materiale che il dott. Barbieri si è attivato in via indiretta per assumere notizie riservate in relazione a persona indagata.
4. La vicenda del professor Luigi Chiariello.
Il secondo episodio contestato al dott. Barbieri riguarda la “ricerca di notizie in relazione ad un procedimento penale a carico di tale professor Luigi Chiariello, medico curante di prossimi congiunti del dottor Barbieri. Dalle intercettazioni telefoniche risulta che il magistrato, allo scopo di rendere edotto il clinico circa lo stato e gli sviluppi di un fascicolo concernente il decesso di un paziente, abbia contattato il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, titolare dello stesso, dott.ssa Mirella Cervadoro, ottenendo dalla stessa le notizie richieste”.
Secondo la nota in data 26 giugno 2007 dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia “dalle conversazioni intercettate risulta che il prof. Luigi Chiariello, eminente clinico che ha in cura l’anziano padre del Barbieri, si rivolge a quest’ultimo per ottenere informazioni in merito ad un procedimento penale che ha appena appreso essere pendente a suo carico dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma, riguardante il decesso di un paziente.
Barbieri assicura all’interlocutore che al più presto contatterà il pubblico ministero che conduce le indagini, la collega Mirella Cervadoro, ‘persona abbastanza mite’ (… tel. 16.5.06 ore 9,35).
Nel corso della medesima conversazione il prof. Chiariello fa riferimento ad un altro caso del quale si era evidentemente interessato il Barbieri. Chiariello dichiara di non aver ricevuto ulteriori notizie e manifesta la speranza che il procedimento sia stato archiviato.
A questo punto il Barbieri si associa alla speranza e confida all’interlocutore che il Ministro, nonostante il suo parere contrario, aveva voluto promuovere l’azione disciplinare nei confronti del magistrato titolare del procedimento in questione, dott.ssa Barborini, “per tutta una serie di manchevolezze in passato … alcune delle quali anche in materia che … voglio dire, di natura sanitaria e quindi io lì ho un canale … oggi … bloccato, perché chiaramente …”.
E’ chiaro il riferimento alla dott.ssa Barborini come ad un magistrato che è sempre stato disponibile (Barbieri la definisce un suo ‘canale’) ad assecondare le richieste di Barbieri, ma al quale evidentemente non ci si può più rivolgere a causa delle iniziative disciplinari assunte nei suoi confronti.
Barbieri prosegue precisando di trovarsi in difficoltà a chiamare la collega Cervadoro, con la quale non ha avuto precedenti rapporti, mentre sarebbe ‘preferibile’ la Barborini (tel. 16.5.06 ore 9,35).
Naturalmente, al fine di valutare la condotta del Barbieri, è pressoché irrilevante accertare se la dott.ssa Barborini fosse effettivamente disponibile o se le parole del Barbieri siano una mera millanteria. In entrambi i casi, infatti, emerge con chiarezza l’inquietante disinvoltura con la quale il Barbieri ha violato abitualmente i doveri di correttezza e di riserbo propri dei magistrati.
Barbieri, comunque, prende contatto con la dott.ssa Cervadoro (… tel. 17.5.06 ore 13,20), la quale, dopo aver individuato il procedimento, gli fornisce ogni dettaglio circa l’esito dell’attività investigativa già espletata e precisa come intende proseguire nelle indagini (… tel. 23.5.06 ore 13,57).
Sentita dal Procuratore generale in data 16 aprile 2008, la dott.ssa Cervadoro ha confermato di aver ricevuto una telefonata dal dott. Barbieri che le chiedeva notizie di un procedimento di cui le ha fornito il numero, riguardante una denuncia contro uno o più medici. In sede dibattimentale la dott.ssa Cervadoro ha confermato tutto ciò ed ha specificato che il procedimento in materia di responsabilità professionale medica si stava per definire con richiesta di archiviazione in attesa di memoria difensiva. Il sostituto procuratore romano ha dunque dichiarato di aver ricevuto la telefonata del dott. Barbieri, che conosceva sin dal 1989 per ragioni di lavoro, proprio in quel particolare momento e che l’oggetto della conversazione ha riguardato, appunto, il procedimento in cui era coinvolto il medico, amico dell’interlocutore. La dott.ssa Cervadoro ha anche riferito che il dott. Barbieri gli ha chiesto, in quell’occasione, se potesse riferire le notizie acquisite all’amico medico e che, probabilmente, gli ha risposto di si perché non c’era nulla di segreto; non sarebbe stato comunque un problema, a suo dire, la circostanza che l’indagato fosse stato posto a conoscenza della consulenza tecnica espletata.
Il dott. Barbieri, in sede di interrogatorio dinanzi al Procuratore generale, ha ammesso di aver telefonato alla dott.ssa Cervadoro per avere in particolare la notizia relativa a chi fosse il paziente deceduto. Lo stesso incolpato ha poi riferito che qualche giorno dopo la dott.ssa Cervadoro lo aveva richiamato per dirgli il nome del paziente, la data della morte e qualche altra notizia.
Anche la richiesta di archiviazione in sede penale, formulata dalla Procura di Perugia il 2 dicembre 2008, conferma, con ulteriori particolari, questa ricostruzione dei fatti: “Nel corso di un procedimento a carico, tra gli altri, di Luigi Chiariello per colpa medica, pendente presso la Procura di Roma ed assegnato al sostituto dott.ssa Mirella Cervadoro, risulta dalle intercettazioni telefoniche che il Barbieri chiedeva, ed otteneva dal P.M. procedente, informazioni sull’esito dell’attività istruttoria nei confronti dell’amico medico. In particolare, la Cervadoro indicava, sia pur sommariamente, il fatto per il quale il Chiarielli (cardiochirurgo al Policlinico Tor Vergata) era indagato; anticipava, altrettanto sommariamente, le conclusioni del consulente tecnico da ella nominato e, su insistente richiesta del Barbieri, preannunciava l’interrogatorio degli indagati, nel corso del quale avrebbe contestato le risultanze della consulenza tecnica. Non è dato sapere (perché nell’informativa della Squadra Mobile di Potenza non sono riportate telefonate successive a quella appena riassunta) se le notizie apprese sono state poi trasmesse dal Barbieri all’amico indagato. La Cervadoro sarebbe, pertanto, in ipotesi, l’unica a rispondere del reato ipotizzato di cui all’art. 326 c.p.
Orbene, anche a voler prescindere - nel valutare la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, necessari alla configurabilità del reato - dallo speciale rapporto intercorrente tra i due interlocutori, il primo dei quali a capo della Direzione Generale dei Magistrati del Ministero di Giustizia (dalla quale dipende ogni decisione sullo status giuridico, logistico ed economico dei magistrati), non può tacersi l’elevato grado di rispetto e di fiducia che è naturale (e doveroso?) nutrire nei confronti della persona che riveste tale altissimo incarico e che è, peraltro, egli stesso magistrato. Circostanze che non possono non condizionare l’atteggiamento della collega. Ciò nonostante, la Cervadoro, pur accondiscendendo alle richieste, insistenti e persuasive, del Barbieri, più di una volta rimette alla valutazione di quest’ultimo l’opportunità di riferire all’amico indagato ciò che ella ha appena confidato, dato che certamente rileva ai fini dell’elemento psicologico del reato, potendo ben affermarsi che la Cervadoro intendesse riservare al solo Direttore Generale (e collega) le notizie partecipate”.
Come nella vicenda del mons. Camaldo, anche in questo caso è dunque provato che il dott. Barbieri si è attivato, questa volta in via diretta, con il magistrato titolare dell’indagine, per assumere notizie in relazione a persona indagata.
5. La vicenda del professor Antonio Pellegrino.
Il terzo episodio contestato al dott. Barbieri riguarda la “ricerca di notizie nell’ambito di una causa civile in appello che vedeva coinvolto tale professore Antonio Pellegrino…”.
Secondo la nota in data 26 giugno 2007 dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia “il prof. Antonio Pellegrino, anch’egli illustre medico, parte in una causa civile di prossima definizione in grado di appello, si rivolge a Barbieri per chiedergli il suo interessamento. Gli riferisce il nome di uno dei giudici che compongono il collegio (dott.ssa Mazzacane) e Barbieri assicura che si attiverà.
Infatti, nel corso di una successiva telefonata, dichiara che andrà ‘a controllare chi è che forma tutto il collegio’ e poi contatta anche un tale Vincenzo chiedendogli di preannunciare una sua telefonata alla Mazzacane, che Barbieri non conosce ed alla quale intende ‘segnalare’ la causa Pellegrino affinché sia trattata con la ‘massima attenzione’.
Qualche tempo dopo, Barbieri comunica a Pellegrino che la pronuncia della Corte è stata sfavorevole ed aggiunge: ‘… ho telefonato a chi dovevo telefonare e insomma purtroppo hanno confermato … solo con un … come dire, un voto contrario che ero riuscito, come dire, a conquistare e hanno confermato la sentenza di primo grado’ … ‘… quello che potevo fare l’ho fatto. Io, ecco, questo vorrei che tu lo … lo sapessi, perché proprio in entrambi i fronti che avevo coinvolto, come tu sai il numero uno è il numero … quello che è il relatore, però, come dire, non c’è stato … sembra che il Presidente si sia un po’ esposto per dire che non c’erano i presupposti per una modifica sostanziale delle cose’ … ‘purtroppo non sono cose che dipendono direttamente da me e quindi, sai, non è che puoi … come dire … più di tanto influire, insomma’ (… tel. 3.5.06 ore 17,14; 5.5.06 ore 11,42; 11.5.06 ore 10,47; 8.6.06 ore 15,06; 26.7.06 ore 19,51).
In questo caso è evidente il tentativo di Barbieri di interferire pesantemente nell’attività giurisdizionale di un collegio giudicante. Interferenza riuscita solo in parte, in quanto solamente uno dei membri del collegio ha espresso il proprio voto secondo i ‘desiderata’ di Barbieri e, dunque, non ha potuto impedire una decisione collegiale di segno opposto”.
Il dott. Barbieri, in sede di interrogatorio dinanzi al Procuratore generale, ha chiarito che il prof. Pellegrino era aiuto del prof. Chiariello ed era divenuto suo amico perché assisteva il padre. “Il Pellegrino aveva in corso in Corte di Appello una causa di divorzio e temeva che le sue ragioni fossero mal valutate, perché la moglie era figlia di un noto giurista”. Relatrice della causa era la dott.ssa Mazzacane, di cui egli aveva conosciuto il fratello “per ragioni di giustizia sportiva”. Il dott. Barbieri ha pienamente ammesso di aver contattato il dott. Mazzacane (“Poiché non avevo il numero di telefono di Vincenzo Mazzacane, lo chiesi al collega Maccarone e poi chiamai Vincenzo Mazzacane, chiedendogli di invitare la sorella ad esaminare approfonditamente la causa, trattandosi di vicenda complessa sotto il profilo patrimoniale. Tuttavia, come ho poi appreso, quando ho telefonato a Vincenzo Mazzacane, la decisione era già presa e forse anche depositata, come successivamente mi confermò il dott. Mazzacane”.
Il dott. Mazzacane, in sede testimoniale, ha ricordato la telefonata di diversi anni addietro avuta con il dott. Barbieri, nella quale questi gli aveva fatto presente che un suo conoscente aveva una causa civile in appello e che relatrice era sua sorella, la dott.ssa Mazzacane. Il teste ha ricordato altresì che conosceva il dott. Barbieri perché, insieme a lui, aveva fatto parte della Commissione disciplinare della Federcalcio e che, in ogni caso, la decisione della Corte di appello di Roma fu sfavorevole alla persona segnalata dall’odierno incolpato.
Anche in questo caso, la richiesta di archiviazione in sede penale, formulata dalla Procura di Perugia il 2 dicembre 2008, conferma, con ulteriori particolari, questa ricostruzione dei fatti: “Antonio Pellegrino è un medico specialista che aveva in cura il padre del dott. Barbieri (ciò che si deduce dal tenore di alcune telefonate intercorse tra i due) e che è, come molti altri, in grande confidenza con il dott. Barbieri.
Il Pellegrino si rivolge al Barbieri segnalandogli che il giorno 26.5.2006 si sarebbe tenuta l’udienza in cui la Sezione I Civile della Corte di Appello di Roma avrebbe deciso sull’appello da lui proposto avverso una sfavorevole sentenza di primo grado. Dalle telefonate intercettate dalla Procura di Potenza emerge che il Barbieri chiede ed ottiene di conoscere la composizione del Collegio da parte del collega Lello Pandolfi, giudice della Corte di Appello di Roma. Dopo aver saputo che ne avrebbero fatto parte tre colleghe donne, il Barbieri cerca di contattarne una (tale Mazzacane) attraverso un amico (tale Enzo) del fratello, Vincenzo Mazzacane, con il quale Barbieri lascia intendere di non avere la confidenza necessaria per chiedergli un ‘piacere’. ‘Enzo’ assicura il Barbieri che avrebbe contattato il Mazzacane e poi gli avrebbe fatto sapere. Non è dato conoscere se e con quali modalità il contatto sia avvenuto; né risultano registrate telefonate di riscontro a quella richiesta formulata dal Barbieri. La vicenda, comunque, si conclude con la telefonata del 26 luglio 2006 che il dott. Barbieri fa all’amico Pellegrino per comunicargli che, purtroppo, e nonostante lui fosse riuscito a ‘raggiungere’ proprio il relatore della causa, l’appello era stato rigettato.
Orbene, i fatti sin qui rievocati, se da un lato danno ancor più la misura delle abitudini comportamentali del dott. Barbieri, eventualmente valutabili in sede disciplinare, dall’altro lato non integrano alcuna ipotesi di reato o, per meglio dire, non offrono elementi sufficienti per ritenere integrato un qualche reato, rimanendo ignoto l’esito del tentativo di contatto con un membro del collegio (le dichiarazioni del Barbieri all’amico potrebbero essere millantatorie) ed avendo, di contro, acquisito la circostanza certa dell’esito negativo per il Pellegrino dell’appello proposto”.
Emerge, pertanto, agli atti acquisiti nell’odierno procedimento disciplinare che si è trattato di un intervento indiretto del dott. Barbieri, che non ha sortito effetti, con telefonate che vanno dal 3 maggio al 26 luglio 2006 e che sono coincidenti con il periodo di definizione della causa civile presso la Corte di appello di Roma alla quale era interessato il suo amico medico.
6. La vicenda di Luigi Limongi.
Il quarto episodio contestato al dott. Barbieri riguarda la “ricerca di notizie in favore di tale Luigi Limongi, coinvolto in una causa presso il tribunale civile di Lagonegro: il dottor Barbieri, per il tramite della cancelleria, avrebbe ottenuto il numero di telefono del giudice procedente dott. Roberto Notaro”.
Secondo la nota in data 26 giugno 2007 dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia “Barbieri, che in passato è stato Presidente del Tribunale di Lagonegro, sfrutta la conoscenza del personale amministrativo di detto Ufficio per acquisire informazioni anche in merito ad una causa civile ivi pendente, alla quale è interessato Luigi Limongi.
Barbieri, in particolare, oltre ad ottenere notizie circa l’oggetto della causa ed il nominativo del giudice procedente, dott. Roberto Notaro, riesce a procurarsi il suo recapito telefonico allo scopo dichiarato di mettersi in contatto con lui per perorare la causa del Limongi, il quale effettivamente ottiene un provvedimento favorevole (… tel. 26.4.06 ore 11,38; 12.5.06 ore 12,29; 23.5.06 ore 12,48; 30.5.06 ore 10,27; 15.6.06 ore 16,43; 22.8.06 ore 19,11).
Il dott. Barbieri, in sede di interrogatorio dinanzi al Procuratore generale, ha precisato che Limongi è un operaio che egli aveva conosciuto a Maratea “al quale era stata sequestrata un’autovettura in sede amministrativa” e che lo aveva interpellato sulla questione. Anche in questo caso il dott. Barbieri, senza rendersi conto del grave disvalore deontologico del fatto, ammette sostanzialmente di essersi attivato (“Poiché non era in grado di spiegarmi i termini giuridici della questione, chiesi al cancelliere Biagio Costanzo, che era stato con me al Tribunale di Lagonegro, di informarsi presso il difensore di Limongi. Comunque non ho mai telefonato al Giudice Notaro e solo dopo un paio di mesi il Limongi mi disse che l’esito della causa era stato negativo”).
In merito a questa condotta dell’incolpato, che risulta protrattasi sino al 22 agosto 2006 e, quindi, oggetto di apprezzamento in sede disciplinare ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 109/2006, è stata acquisita documentazione comprovante la chiusura delle indagini in sede penale presso la Procura di Catanzaro e la comunicazione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. al dott. Barbieri che, in quella sede, risulta imputato, in concorso col cancelliere Costanza “del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 326 cod. pen. perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Barbieri quale Capo della Direzione Generale Magistrati presso il Ministero della Giustizia (già Presidente del Tribunale di Lagonegro), Costanzo quale Cancelliere presso il Tribunale di Lagonegro, pubblici ufficiali, violando i doveri inerenti alle loro funzioni ed al loro servizio che impongono di garantire la riservatezza delle informazioni nella loro disponibilità, e, comunque, abusando della loro qualità, rivelavano notizie che dovevano rimanere segrete, ed in particolare con riguardo alla conoscibilità di atti relativi alla vicenda di Luigi Limongi.
E’ il caso riguardante tale Limongi Luigi (fratello di uno dei prestatori d’opera impegnati nei lavori di rifacimento della casa di Maratea di Barbieri) che, nel contenzioso civile con un rivenditore di automobili, tale Chiacchio, pendente davanti al giudice Roberto Notaro del Tribunale di Lagonegro, è interessato ad ottenere l’assegnazione temporanea di un autoveicolo. Secondo quanto emerge dalla concatenazione logico-cronologica delle conversazioni telefoniche il risultato atteso viene conseguito grazie all’intervento di tale Costanza Biagio, dipendente del tribunale di Lagonegro, incaricato da Barbieri di consultare il fascicolo processuale, di riferirgliene il contenuto e metterlo in contatto col giudice Notaro del quale il Costanza gli riferisce il recapito telefonico”.
Come già precedentemente detto, non risulta ad oggi documentato l’esercizio dell’azione penale e, quindi, non sussistono i presupposti di legge per sospendere l’odierno procedimento disciplinare, sia pure limitatamente all’esame di questa vicenda.
Peraltro, per quanto in questa sede possa interessare, i contorni della vicenda per il profilo deontologico sono assai chiari, non essendo revocabile in dubbio che il dott. Barbieri si è attivato presso un cancelliere di Lagonegro conosciuto ai tempi risalenti all’incarico di Presidente del Tribunale di quella sede, affinché questi gli fornisse i dati relativi alla causa civile concernente il suo conoscente Limongi. Anche in questo caso, si assiste ad una concatenazione logica tra intercettazioni telefoniche e causa civile e ad un risultato non raggiunto dal dott. Barbieri.
7. La vicenda di Giampiero De Maria.
Il quinto episodio contestato al dott. Barbieri riguarda la “ricerca di notizie in un procedimento penale pendente avanti alla Procura della Repubblica di Paola (sost. dott. Facciolla)…”, riguardante tale Giampiero, poi identificato in Giampiero De Maria.
Secondo la nota in data 26 giugno 2007 dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia “il Barbieri si interessa anche di una vicenda relativa al sequestro dell’area portuale di Diamante (Cosenza), disposto dalla Procura della Repubblica di Paola in persona del sostituto dott. Facciolla. Più precisamente, un tale Giampiero, preoccupato del pregiudizio che siffatto provvedimento cagionerà ai suoi interessi, si rivolge al Barbieri manifestando addirittura il sospetto che il dott. Facciolla sia stato condizionato da un suo ex compagno di scuola ora titolare di un’impresa interessata ai lavori di riammodernamento del porto.
Barbieri manifesta la consueta disponibilità ed effettivamente si attiva contattando tale Luciano, che indubbiamente si identifica nel dott. Luciano D’Emmanuele, Procuratore della Repubblica di Paola, al quale chiede informazioni circa la natura e le ragioni del sequestro in questione. Il dott. D’Emmanuele fornisce informazioni minime, omettendo di soddisfare le ulteriori domande volte a conoscere ogni dettaglio ed adducendo, in proposito, di non essere stato informato dal collega Facciolla. Barbieri, però, non demorde e gli propone un incontro di lì a qualche giorno, in occasione dell’abituale soggiorno di fine settimana a Maratea. Subito dopo chiama Giampiero, gli riferisce il contenuto della conversazione e dichiara che ‘bisogna cominciare una nuova battaglia e soprattutto bisogna … bisogna … io ci .. mi vedo con lui (D’Emmanuele) a fine settimana … e quindi io vengo venerdì mattina … e quindi, insomma, tra venerdì e sabato lo vedrò’.
Qualche giorno dopo, Barbieri chiama nuovamente Giampiero e gli comunica di essere stato ‘autorizzato’ ad invitarlo a ‘fare tranquillamente un salto da lui’ per parlare ‘un pochettino’.
Nei giorni seguenti Giampiero informa Barbieri di aver seguito il suo consiglio. Nonostante la cautela nel parlare, dal tenore della conversazione si desume chiaramente che Giampiero si è recato dal Procuratore della Repubblica ed ha incontrato anche il dott. Facciolla, il quale si è mostrato freddo e sbrigativo (‘… io poi ci sono andato lì, abbiamo parlato … e quindi … niente, poi all’ultimo comunque insomma ha chiamato quel … quella persona lì direttamente. E lì poi abbiamo notato, insomma, una certa freddezza da parte dell’altra persona. Infatti ha chiuso subito il discorso, ha detto: ‘No, no, io devo andare. Devo andare via perché ho un sacco di cose da fare’ quando lui stesso l’ha chiamato e ha detto: ‘Vieni qua perché insomma … un attimo una cosa che interessa a te pure, visto che l’hai fatta tu … Poi si è … si è vista proprio là … che c’è stato giusto due minuti. … Molto freddo è stato, pochissime parole” (… tel. 5.5.06 ore 21,35; 8.5.06 ore 10,19; 8.5.06 ore 12,47; 13.5.06 ore 17,39 e 17,41; 21.5.06 ore 22,14)”.
Il procuratore ed il sostituto di Paola, dott.ri D’Emmanuele e Facciolla, sentiti dal Procuratore generale il 16 aprile 2008, hanno confermato sostanzialmente l’episodio descritto. In particolare, il dott. Facciolla ha affermato di aver ricevuto “direttamente o indirettamente sollecitazioni da parte del dott. Vincenzo Barbieri” in relazione al sequestro dell’area portuale di Diamante ed anche il dott. D’Emmanuele ha dichiarato che “effettivamente all’inizio dell’estate del 2006, ricevetti una telefonata o più d’una, dal dott. Barbieri che io conosco da tempo, in cui mi chiedeva di ricevere delle persone che gestivano un rimessaggio di imbarcazioni da diporto su una banchina del porto di Diamante che avevamo sequestrato noi. Dopo qualche giorno si presentarono una signora anziana con un familiare che esposero le loro ragioni per ottenere un dissequestro anche temporaneo, condizionato a lavori di messa in sicurezza che si offrirono di eseguire a loro spese”.
Il dott. D’Emmanuele, in sede dibattimentale, ha confermato la precedente deposizione. Ha confermato in particolare il contatto telefonico avuto con il dott. Barbieri che lo aveva chiamato perché aveva necessità che alcune persone di Diamante esponessero a voce una vicenda relativa al sequestro dell’area portuale, chiedendogli se c’era possibilità di riceverle. La testimonianza ha confermato che il Procuratore era a conoscenza del processo e ricevette le due persone (madre e figlio). All’incontro - che fu rapido e non sortì alcun effetto - fu presente anche il dott. Facciolla. Tra l’altro, il sequestro fu annullato poi dal Tribunale del riesame.
Anche il dott. Facciolla, sentito in sede testimoniale, ha confermato di essere stato presente al colloquio con la signora ed il figlio ed ha riferito in particolare che la signora nell’occasione aveva più volte fatto riferimento al dott. Barbieri. Il dott. Facciolla ha anche riferito di essere andato via presto, perché non gli piaceva quel tipo di situazione, in cui, tra l’altro, si parlava di danni e di imbarcazioni bloccate.
Il dott. Barbieri, in sede di interrogatorio dinanzi al Procuratore generale, ha precisato che “anche Giampiero De Maria era persona che avevo conosciuto a Maratea e frequentato durante le vacanze”, che un giorno gli telefonò rappresentandogli il timore di un sequestro dell’area portuale, che egli si limitò “a chiedere telefonicamente notizie sull’eventuale sequestro al dott. D’Emmanuele”, suo amico e collega e che, successivamente, a richiesta del De Maria, chiese “al dott. D’Emmanuele di riceverlo in data che avrebbe concordato con l’interessato”.
In sede penale l’episodio risulta archiviato il 2 febbraio 2008 dal GIP di Salerno, che richiama integralmente la motivata richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ove si legge in particolare che “a tale conclusione deve pervenirsi – impregiudicata, come è ovvio, ogni valutazione dei competenti organi circa l’eventuale rilievo disciplinare dei fatti emersi dalle conversazioni telefoniche intercettate – alla luce di un dato incontestabile …tali contatti (quelli tra il dott. Barbieri ed il De Maria) … lungi dal configurare ipotesi di abuso d’ufficio, non hanno minimamente inciso sulle determinazioni che l’Ufficio inquirente ha assunto, anche successivamente, con riguardo all’area portuale di Diamante”. Afferma inoltre il pubblico ministero procedente che “esula, pertanto, dalla condotta degli indagati, qualsivoglia intento di sollecitare e di garantire al privato interessato l’adozione di un atto illegittimo, al precipuo scopo di assicurargli un ingiusto vantaggio patrimoniale: la ‘segnalazione’ del Barbieri e la disponibilità manifestata dal collega a ricevere il De Maria e ad ascoltarne le ragioni, costituiscono condotte del tutto irrilevanti in sede penale, sulle quali potrebbe al più formularsi un giudizio di inopportunità, che tuttavia non compete a quest’Ufficio”. Né, secondo il pubblico ministero “può ravvisarsi … l’ipotesi di reato p. e p. dall’art. 326 c.p.: allorquando nel corso della telefonata del giorno 8/5/2006 il dr. Barbieri, dopo un primo contatto con il Procuratore di Paola, conferma al De Maria l’esistenza del paventato sequestro, il provvedimento è già in esecuzione, tanto è vero che, come emerge dal tenore della relativa intercettazione, l’interessato è stato raggiunto telefonicamente dalla notizia della presenza in loco della P.G. (e sembrerebbe dello stesso P.M. titolare delle indagini), impegnata nella relativa attività….”.
Anche in questa vicenda, dunque, il contorno del profilo deontologico è assai chiaro, risultando comprovato l’interessamento del dott. Barbieri, con interventi (cinque, sei contatti telefonici con il Procuratore di Paola) che non sortiscono effetti e che, pur tuttavia, sono significativi.
8. La vicenda di Roberto Belviso.
Il sesto ed ultimo episodio contestato al dott. Barbieri riguarda la “ricerca di notizie, presso il sostituto procuratore della Repubblica, dott.ssa Diana De Martino in relazione all’arresto per droga di tale Roberto Belviso, figlio di un magistrato deceduto. In tale occasione il dott. Barbieri avrebbe fatto presente che la madre dell’indagato si era rivolta a lui ‘con il cuore a pezzi’”.
Secondo la nota in data 26 giugno 2007 dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia “Barbieri contatta la collega Diana De Martino (sostituto procuratore della Repubblica di Roma) e le chiede informazioni circa l’arresto di Roberto Belviso per questioni di droga, rappresentandole che si tratta del figlio del suo ‘ex Presidente del Tribunale di Lecco’, ora deceduto, e che la madre del ragazzo si è rivolta a lui ‘con il cuore a pezzi’. La De Martino conferma che l’arresto è avvenuto per detenzione di oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente e Barbieri chiede quale iter procedurale intenda seguire e tenta di capire se la collega ritenga adeguato come difensore l’avv. Mattia La Marra. La De Martino precisa che il Belviso è incensurato e dichiara che, allo stato, non intende procedere con rito direttissimo e che chiederà la convalida dell’arresto al GIP; le successive determinazioni dipenderanno dall’atteggiamento, collaborativo o no, che il Belviso assumerà.
Barbieri, concludendo la conversazione, ringrazia la collega e le comunica che la nomina dell’avv. La Marra è opportuna in quanto egli è ‘benvoluto’ ed ha una sorella magistrato che è in servizio presso l’Ufficio legislativo. Barbieri, infine, rappresenta che se il Belviso collaborerà si potrà ‘aiutarlo’ e ‘metterlo fuori’, dato che è incensurato (… tel. 20.7.06 ore 12,07-12,19)”.
Sentita dal Procuratore generale il 13 maggio 2008, la dott.ssa De Martino ha confermato di essere stata contattata telefonicamente dal dott. Barbieri in merito alla vicenda dell’arresto di Roberto Belviso. In sede dibattimentale, la dott.ssa De Martino ha confermato la precedente deposizione ed ha dichiarato che conosceva il dott. Barbieri perché vi aveva lavorato insieme, che questi la chiamò facendole presente la circostanza e che lei interpretò la telefonata nel senso che il dott. Barbieri voleva rappresentarle che dietro il ragazzo c’era una persona perbene. Significativa è l’affermazione della teste secondo la quale, per come rammenta la telefonata, la raccomandazione era implicita.
Pure il dott. Barbieri, del resto, in sede di interrogatorio dinanzi al Procuratore generale, ha confermato il contenuto della telefonata in questione.
Anche in questa vicenda, dunque, il profilo deontologico è nitido, risultando comprovato l’interessamento del dott. Barbieri, al quale segue, comunque, la richiesta della custodia cautelare in carcere da parte del pubblico ministero contattato e la disposizione degli arresti domiciliari da parte del GIP.
9. La disciplina applicabile e la responsabilità dell’incolpato.
L’odierno procedimento disciplinare è stato promosso nella vigenza del d.lgs. n. 109/2006 per fatti commessi, in parte, dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo e, in parte, anteriormente.
La condotta del dott. Barbieri è in ogni caso unitariamente contestata e riguarda fatti commessi dal mese di aprile 2006 sino al mese di ottobre 2006; questi fatti integrano, secondo la prospettazione accusatoria, la violazione dei doveri di riserbo e di correttezza e si concretano, in buona sostanza, in una serie di ingiustificate interferenze nelle attività giudiziarie di altri magistrati.
Devono quindi essere applicate le nuove norme contestate, previste dagli artt. 1 e 2, primo comma, lett. e) del d.lgs. n. 109/2006 in base al principio secondo il quale “nel caso in cui, nel corso di un procedimento disciplinare a carico di magistrati iniziato prima del 19 giugno 2006, siano contestati anche fatti compiuti in data successiva, la disciplina sostanziale applicabile a tali fatti è quella dettata con il d.lgs. 23/02/2006 n. 109, senza che sia possibile accertare quale sia la disciplina più favorevole, rispetto a quella di cui al r.d. legislativo 31/05/1946 num. 511; ciò in applicazione del generale principio di legalità ed irretroattività della disciplina sanzionatoria, il quale comporta l’assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi” (da ultimo, Cass., Sez. Un. Civ., n. 28871 del 9 dicembre 2008).
Le nuove norme applicabili fissano, peraltro, in maniera più puntuale e rigorosa i limiti dell’illecito deontologico per “l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato” e limitano indubbiamente la discrezionalità del giudice, più ampia nella vecchia normativa nella effettuazione del concreto apprezzamento della lesione del prestigio dell’ordine giudiziario e della credibilità della funzione giudiziaria esercitata. Inoltre, ai sensi della nuova normativa (art. 12), i comportamenti previsti dall’art. 2, primo comma, lett. e) comportano una sanzione non inferiore alla censura.
Per le condotte del dott. Barbieri antecedenti la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 109/2006, pur tenuto conto del relativo art. 32 bis, non può porsi nel caso di specie un problema di trattamento più favorevole della disciplina abrogata perché l’applicazione ad esse dell’art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 determinerebbe per l’incolpato, nella ipotesi di affermazione di responsabilità, l’irrogazione, nell’odierno procedimento disciplinare, di due sanzioni distinte, quella ai sensi della norma abrogata per le condotte antecedenti il 19 giugno 2006 e quella prevista dal nuovo sistema disciplinare per le condotte successive alla predetta data.
La complessiva condotta del dott. Barbieri - così come comprovata in atti, anche a prescindere dalle intercettazioni telefoniche, in forza delle testimonianze acquisite in sede dibattimentale e delle stesse ammissioni dell’incolpato - dimostra l’indubbia propensione del magistrato a ricorrere al sistema delle segnalazioni e delle raccomandazioni in soccorso di amici e conoscenti coinvolti in procedimenti giudiziari penali o parti in causa in processi civili. Il dott. Barbieri, abitudinariamente e sfruttando, anche implicitamente, la circostanza di ricoprire l’alto incarico di Direttore generale del Ministero della giustizia, che si occupa proprio della posizione dei magistrati, ha contattato colleghi magistrati, cancellieri ed alti ufficiali dell’Arma dei Carabinieri al fine di acquisire indebitamente notizie riguardanti diversi processi e di incidere in qualche modo, proprio in forza della sua particolare posizione, sull’ordinario iter delle procedure decisionali, non riuscendovi nei sei episodi contestati e, pur tuttavia, rassicurando in diverse occasioni i suoi interlocutori telefonici in ordine al suo attivo interessamento.
Questa condotta, come si è già detto in relazione ai singoli episodi esaminati, integra la violazione dei doveri di riserbo e correttezza e la fattispecie tipizzata di illecito disciplinare della ingiustificata interferenza nell’attività di altri magistrati, ai sensi degli artt. 1 e 2, primo comma, lett. e) del d.lgs. n. 109/2006 (cfr. Sez. Disc. CSM, ord. n. 84 del 26 settembre 2008 e, nel sistema abrogato, Sez. Disc. CSM, n. 82 del 15 settembre 2007; Sez. Disc. CSM, n. 52 dell’11 maggio 2007; Sez. Disc. CSM, n. 83 del 12 maggio 2006).
Invero, nel linguaggio comune, per interferenza si intende un incontro di azioni, iniziative, interessi, idee diverse, che influiscono l’una sull’altra determinando spesso, ma non necessariamente, un contrasto. Per interferenza giudiziaria deve dunque intendersi ogni azione o iniziativa di intromissione o inframmettenza, diretta ad influire sull’autonomo percorso decisionale del magistrato o dei magistrati preposti alla trattazione di un processo in sede giurisdizionale. Detta intromissione o inframmettenza può realizzarsi direttamente, tramite il contatto diretto con il magistrato assegnatario del processo, ovvero indirettamente, tramite interposte persone, che possono essere altri magistrati non assegnatari del processo, cancellieri, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o, in genere, tutti quegli operatori del diritto o semplici ausiliari che, per la loro particolare posizione, si trovano a diretto contatto con il magistrato assegnatario del fascicolo processuale.
Quando l’intromissione nell’attività giudiziaria di altro magistrato viene realizzata in ragione dei propri uffici, e cioè per motivi attinenti l’esercizio della propria giurisdizione, si rimane nell’ambito delle regole processuali e deontologiche, quando non si eserciti, anzi, un dovere o una facoltà previste dalla stessa normativa processuale. Quando invece l’intromissione non dipende dall’esercizio legittimo di attività giurisdizionale o non è affatto connessa all’esercizio delle funzioni giudiziarie, essa è sempre ingiustificata e realizza l’ipotesi di cui alla lett. e) del d.lgs. n. 109/2006, che è tesa a preservare, appunto, i valori di correttezza e riserbo nell’esercizio delle funzioni giudiziarie ed a tutelare, tra l’altro, la soggezione di ogni magistrato soltanto alla legge (art. 101 Cost.) e la sua indipendenza da ogni influenza esterna come interna all’ordine giudiziario (art. 104).
Più specificamente, va ribadito che l’indipendenza di ciascun giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza e concerne non solo l'ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche singoli organi, ordinari (art. 107 Cost.) e speciali (art. 108 Cost.), al fine di assicurare che l’attività giurisdizionale, nelle sue varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne (Cass., Sez. Un. Civ., n. 9097 del 3 maggio 2005).
Certo, l’interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato può realizzarsi secondo varie modalità, che vanno dalla semplice richiesta di informazioni sino a vere e proprie pressioni atte a condizionare in concreto la corretta formazione dell’iter decisionale di un giudice o di un pubblico ministero e, semmai, anche a realizzare gli effetti distorsivi del condizionamento giudiziario. In questa ultima ipotesi, invero, la fattispecie tipica di cui alla lett. e) dell’art. 2 cede il passo all’altra fattispecie tipica di cui al successivo art. 4, lett. d), secondo la quale integra illecito disciplinare “qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita”.
Nell’ipotesi minimale, invece, di semplice ed isolata richiesta di informazioni, quando questa non sia determinata dall’esigenza di favorire qualcuno o di millantare credito, pur configurandosi la fattispecie tipica di illecito disciplinare, si rimane in genere nell’ambito del fatto di scarsa rilevanza e, quindi, entro i limiti della condotta disciplinarmente irrilevante.
Tra le ipotesi limite descritte, dell’interferenza di scarsa rilevanza e dell’interferenza costituente reato, si possono individuare una serie di comportamenti pienamente rientranti nell’ambito dell’art. 2, lett. e) del d.lgs. n. 109/2006.
Si ricordano, ad esempio, nella vigenza del sistema disciplinare abrogato, il caso della condanna di un magistrato che, comunicando per telefono con il pubblico ministero ed il GIP assegnatari, aveva manifestato il proprio interessamento per la posizione processuale di persona sottoposta ad indagini penali (Cass., Sez. Un. Civ., n. 1338 del 9 febbraio 1998) ed il caso della condanna di un magistrato che aveva sollecitato la definizione della posizione di un imputato detenuto, da lui indicato come “fraterno e fidato amico” (Cass., Sez. Un. Civ., n. 12529 dell’11 dicembre 1997). Si ricorda ancora che è stato più recentemente affermato il principio secondo cui, in caso di interessamenti, sia pure in termini generali, contenenti più o meno espliciti attestati di stima nei riguardi di soggetti coinvolti nei procedimenti, pur in mancanza di prove del rapporto di strumentalità tra interessamento e risultato favorevole, resta la grave inopportunità delle insistenti richieste di informazioni, “inopportunità che supera la soglia del disciplinarmente rilevante perché il dovere di correttezza che incombe sul magistrato gli impedisce di tenere comportamenti che, pur non arrivando a costituire indebite pressioni, siano idonei a creare condizionamenti o apparenze di condizionamenti sull’autorità che svolge le indagini, per il fatto di costituire manifestazioni di specifico interesse alla vicenda processuale in corso” (Sez. Disc. CSM, n. 52 del 14 maggio 2004, confermata da Cass., Sez. Un. Civ., n. 10604 del 20 maggio 2005).
Sino ad arrivare al più recente caso del procuratore aggiunto condannato per aver ripetutamente chiesto a sostituti del suo ufficio notizie in merito agli sviluppi di alcuni procedimenti penali in corso (Sez. Disc. CSM, n. 82 del 15 settembre 2007, confermata da Cass., Sez. Un. Civ., n. 2732 del 5 febbraio 2009).
Tra questi casi si collocano a buon diritto le condotte realizzate dal dott. Barbieri nei sei episodi in contestazione, che si ritengono particolarmente gravi proprio perché provengono da un magistrato che, per il particolare ruolo rivestito, gode di notevole autorevolezza.
Nella vicenda del mons. Camaldo, come si è visto, l’interessamento nei confronti dell’amico prelato indagato - realizzato nella descritta modalità indiretta - è andato ben oltre rispetto alla mera curiosità ed alla semplice richiesta di informazioni attinenti a notizie di stampa. Si sono evidenziate in atti tre telefonate ed almeno due contatti personali tra il dott. Barbieri e l’ufficiale dell’Arma ed è risultata una significativa concomitanza tra le telefonate effettuate e lo sviluppo delle indagini, poi giunte ad archiviazione nei confronti sia del mons. Camaldo, sia dello stesso dott. Barbieri.
Nella vicenda del prof. Chiariello l’interessamento si è invece realizzato in maniera diretta, tramite contatti telefonici proprio con il pubblico ministero che stava procedendo per accertare eventuali responsabilità e colpe mediche professionali connesse alla morte di un paziente. Detto interessamento si è in particolare realizzato, non solo con la richiesta di notizie processuali, ma anche con la pressante richiesta al pubblico ministero procedente di interrogatorio degli indagati, tra i quali quello dell’amico medico.
Nella vicenda della causa civile in cui era parte il prof. Pellegrino, si è trattato di un intervento indiretto del dott. Barbieri che non ha sortito effetti. L’incolpato ha contattato il fratello della collega che si occupava della causa. Le relative telefonate sono state effettuate tra il 3 maggio ed il 26 luglio 2006, in coincidenza con il periodo di definizione della causa, trattenuta a sentenza il 26 maggio.
Nella vicenda della causa civile in cui era parte Luigi Limongi, fratello di uno dei prestatori d’opera impegnati nei lavori di rifacimento della casa di Maratea del dott. Barbieri, l’interessamento è avvenuto in maniera indiretta tramite il cancelliere del Tribunale di Lagonegro, ove l’incolpato aveva svolto le funzioni di presidente. Sono emersi in questo caso sei contatti telefonici intercorsi tra i mesi di aprile ed agosto 2006 e si è evidenziata anche qui una concatenazione logica tra le intercettazioni telefoniche e la causa civile, che si è conclusa sfavorevolmente per l’amico del dott. Barbieri.
Anche nella vicenda del sequestro del porto di Diamante, gli interventi diretti del dott. Barbieri verso il Procuratore della Repubblica di Paola non hanno sortito effetti ma sono risultati significativi, per il profilo deontologico, i cinque, sei contatti telefonici intercorsi tra i due magistrati. Il Procuratore infatti, proprio a seguito delle insistenze del suo interlocutore, si è indotto a ricevere l’amico del dott. Barbieri, De Maria e la madre di questi, la quale più volte, nel corso del breve colloquio avuto anche con il titolare dell’indagine, ha fatto il nome del dott. Barbieri.
Infine, nella vicenda legata all’arresto per droga di Roberto Belviso, figlio di un magistrato deceduto, già presidente del Tribunale di Lecco, ove il dott. Barbieri aveva lavorato, l’interessamento è avvenuto mediante contatto telefonico diretto con il pubblico ministero procedente.
In tutte queste vicende il dott. Barbieri ha richiesto ed ottenuto informazioni e previsioni sullo stato e l’esito di procedimenti giudiziari, così implicitamente segnalando, direttamente o indirettamente, al magistrato titolare del fascicolo l’interessamento per le sorti processuali dell’una o dell’altra parte.
Il complessivo quadro probatorio ha evidenziato, dunque, una condotta del dott. Barbieri rilevante in via disciplinare, proprio per la serie di interessamenti notevoli per numero e tipologia, concentrati in alcuni mesi del 2006 e che, peraltro, non possono non essere collegati all’importante ruolo ministeriale rivestito dall’odierno incolpato.
La circostanza che queste condotte non hanno avuto effettiva influenza sui procedimenti penali o civili in corso, come si è detto, non giustifica il dott. Barbieri, la cui responsabilità disciplinare va in questa sede affermata. La mancata determinazione di effetti giudiziari favorevoli per i soggetti segnalati o raccomandati dal dott. Barbieri, tuttavia, ben può essere valutata ai fini della determinazione della sanzione nella misura minima prevista per legge della censura.
P.Q.M.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,
dichiara
il dott. Vincenzo Barbieri responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare della censura.
Roma, 9 febbraio 2009
Il Relatore ed Estensore Il Presidente
(Mario Fresa) (Nicola Mancino)

 

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