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Sentenza del 26.6.2009 -  n. 101/2009 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara.

 

Giudizio di rinvio dopo annullamento della Cassazione - Dovere di uniformarsi al principio di diritto statuito – Inottemperanza da parte del giudice – Grave violazione di legge - Illecito disciplinare – Sussistenza.

 

Configura grave violazione di legge la condotta del magistrato che, non uniformandosi quale giudice di rinvio ai principi di diritto enunziati dalla Corte di Cassazione, secondo il disposto dell’art. 627 c.p.p., riproponga pedissequamente il contenuto della (sua) motivazione oggetto di annullamento, determinando così una negligenza inescusabile (fattispecie in tema di annullamento da parte della Cassazione di ordinanza cautelare con rinvio al tribunale del riesame, in cui non è stata ritenuta rilevante la composizione collegiale del’organo giudicante, trattandosi di addebito riferito alla motivazione e quindi solo al suo estensore).

Incolpato

 

della  violazione  di  cui  all'  art.  e  lett.  g)  d.lgs  109/2006,  perché,  nella  qualità  di presidente  della  sezione  del  riesame  del  Tribunale  di  ..........  ed  estensore  del provvedimento emetteva,  in grado di appello, ex art. 310  c.p.p. l'ordinanza 31.3.06 nel  procedimento a  carico di °°°° ed  altri  contenente grave violazione dell'art. 627  c.p.p..

Ed  invero,  il  provvedimento,  pronunciato  in  sede  di  rinvio  a  seguito dell'annullamento  ad  opera  della  Corte  di  legittimità  dell'analoga  ordinanza emessa  dal  medesimo  Tribunale  e  dal  medesimo  estensore  in  data  23.5.05, rivelava  la  totale  sottrazione  all' obbligo  di  uniformarsi  in  via  assoluta  ed inderogabile  alIa  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  per  ciò  che  concerne  ogni questione  di  diritto  con  essa  decisa  ed  incorreva  nella  violazione  del  divieto  di fondare  la  nuova  decisione  sugli  stessi  argomenti  ritenuti  errati  o  illogici  dalla Suprema Corte.

Veniva,  infatti,  omesso  I'esame  di  tutti  i  punti  diritto  indicati  nella  sentenza  di annullamento,  specie  in  punto  di  configurabilità  della  ipotesi  criminosa  di  cui all'art.  416  c.p.,  ed,  esplicitamente,  l' estensore si  limitava a  reiterare e  trascrivere testualmente,  facendo ad  esso  integrale invio ricettizio,  il contenuto dell'ordinanza annullata (che... costituisce parte essenziale del presente provvedimento").

 

 

 

Svolgimento del procedimento

A)  - II  15.3.2005  il  Pubblico  Ministero  presso  il  Tribunale  di  ..........  chiedeva applicazione di misura degli arresti  domiciliari nei  confronti di °°°° e altri per i delitti di cui  agli artt. 416  c.p. e 633  commi I e II del  c.p.

- il30.3.2005  il GIP  della stesso Tribunale respingeva detta richiesta.

- il 9.4.2005  il PM depositava atto  d'appello avverso l'ordinanza di rigetto.

- il23.5.2005  il Tribunale di .........., composto dai dott. *****, ----- e #### e presieduto dallo stesso *****,  accoglieva il ricorso del P.M.  e disponeva la misura degli  arresti  domiciliari per alcuni  imputati e quella dell'obbligo di presentazione per altri.

- Con  sentenza del  12.1.2006,  la  seconda sezione penale  della Corte di Cassazione annullava l'ordinanza del  23.5.2005  del Tribunale di ..........,  ravvisandovi  i vizi  di inosservanza ed  erronea applicazione della  legge (nella specie dell'art. 416  c.p.)  e di  mancanza  e  manifesta  illogicità  della  motivazione,  denunziati  dai  difensori degli  imputati e rinviava al Tribunale per nuovo esame.

- Con  sentenza  del  31.3.2006  il  Tribunale  di  ..........,  pronunziandosi  in  sede  di rinvio,  confermava la decisione adottata il23.5.2005.

- Avverso detto provvedimento proponevano ricorso gli  imputati °°°° ed altri.

- Con  sentenza del  30.11.2006  la Corte di Cassazione,  in  accoglimento  dei  ricorsi, annullava I' ordinanza impugnata e rinviava per nuovo esame al Tribunale di .......... in diversa composizione personale.

Secondo  la  Corte,  il  Tribunale  avrebbe  violato  I'art.  627  c.p.p.  che  prescrive  al giudice  di  rinvio,  l' obbligo  assoluto  ed  inderogabile  di  uniformarsi  alla sentenza della Corte di Cassazione,  per ciò  che concerne ogni questione  di diritto con essa decisa.

-Tale  violazione  e  comunque  Ie  anomalie  attinenti  all' ordinanza  del  Tribunale della  liberta,  determinando  il  Presidente  del  Collegio,  dott.  +++++  ad investire  la  Procura  Generale  per  eventuali  determinazioni:  evidentemente  di carattere disciplinare.

B)  - A  seguito  di  tale  segnalazione,  il  Procuratore  Generale  presso  la  Corte  di Cassazione,  con  nota  del  15.1.08, promuoveva  azione  disciplinare  nei  confronti del  dott.  *****,  per  gli  addebiti  di  cui  al  capo  di  incolpazione emarginato.

- Interrogato,  il  5.5.2008,  dal  Sost.  Procuratore Generale  dott. ,,,,,,,  il  dott. *****  depositava  memoria  difensiva  nella  quale  contestava  di  avere  inteso "ribellarsi'  alla Corte di Cassazione e sosteneva che, aver ricapitolato  gli elementi di  fatto,  che  a  suo  avviso  avevano  determinato le misure,  anche  mediante  una motivazione per relationem a provvedimenti conosciuti perfettamente dalle parti e comunque  interamente  riprodotti,  era  state  un  procedimento  sempre  dichiarato legittimo dalla Corte.

Contestava,  comunque,  che  in  detto  provvedimento  potesse  ravvisarsi  l'errore macroscopico  o  la  negligenza  inescusabile  richiesti  dalla  legge  per  sottoporre  a giudizio disciplinare un provvedimento giurisdizionale.

- Con  nota  del  12.2.2009,.  il  Sostituto  Procuratore  Generale,  ritenuto  che dall' espletata  istruttoria  e precisamente  dalle  argomentazioni difensive  di cui alla memoria  depositata  il 21.4.08  non  erano  rimasti  esclusi  gli  addebiti,  chiedeva fissarsi udienza per la discussione orale.

C)  - All'udienza fissata per  il 26 giugno c.a. e comparso  il dott. *****  assistito dal dott.  §§§§§  il  quale  ha  depositato  una  memoria  difensiva  e, illustratala,  ha  chiesto  l'assoluzione del dott.  *****:  riprendendo  l'argomento già affrontato  dallo  stesso,  secondo  cui,  trattandosi  di  un  provvedimento collegiale,  la  decisione  doveva  ritenersi  presa  all'unanimità  dai  componenti  del collegio o  comunque  con accettazione da parte loro  senza riserva  alcuna  e quindi anch'essi suscettibili di procedimento disciplinare.

In quanta  al tema da affrontare  in sede di rinvio, posta che gli elementi di fatto già acquisiti non erano in contestazione,  avrebbe  dovuto procedere  ad una valutazione più approfondita per un diverso e migliore coordinamento.

Il  che non ha fatto dando luogo a un nuovo vizio di motivazione e conseguentemente  annullamento.

Concludeva,  comunque,  che  siffatta  ordinanza,  sia pur viziata,  restava  comunque nell' ambito  della  giurisdizione  come  provvedimento  contro  il quale  erano  stati esperiti  i  rimedi  giurisdizionali  e  giammai  avrebbe  potuto  essere  assunto  a fondamento di un' azione disciplinare.

II  che  sarebbe  di  estrema  pericolosità per  la  stessa  funzionalità  ed  indipendenza della giustizia.

- II Procuratore Generale  ha  concluso per  l'affermazione di  responsabilità del dott. ***** proponendo la sanzione dell'ammonimento. II difensore ha concluso per l'esclusione dell'addebito.

 

Motivi della decisione

 

La Sezione disciplinare decide di accogliere la richiesta del Procuratore Generale e di disattendere le argomentazioni della difesa.

Secondo  questa,  la  eventuale  responsabilità  disciplinare  avrebbe  dovuto  essere estesa all'intero Collegio  trattandosi  di provvedimento  collegiale.

L'argomento è privo  di  pregio  atteso  che,  una  volta  assunta  la  decisione  collegiale,  la responsabilità  della  motivazione  ricade  sull'estensore.

Comunque  l'eventuale  e non contestata  responsabilità degli altri componenti  il Collegio non  esclude quella del dott. *****.

Secondo  l'art.  627  n.  3  del  codice  di  procedura  penale,  il  giudice  di  rinvio  si uniforma  alla  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  per  ciò  che  concerne  ogni questione di diritto con essa decisa. Secondo la Corte di Cassazione  (Sez. Unite n. 4460  del  19.1.l994): "l'obbligo  del  Giudice  di  rinvio  di  uniformarsi  alla sentenza della Cassazione è assoluto ed  inderogabile" .

Inoltre  "in  tema  di  giudizio  di  rinvio  a  seguito  di  annullamento  per  vizio  di motivazione,  il  giudice  e vincolato  sia  dall' obbligo  di  esaminare  le questioni  di diritto che, a seguito di indicazione della  cassazione, devono essere affrontate,  sia dal  divieto  di  fondare  la  nuova  decisione  sugli  stessi  argomenti  ritenuti  illogici dalla  Suprema Corte.

Ciò  non  toglie  che  egli  possa  pervenire,  sulla  scorta  di argomentazioni  diverse  da  quelle  censurate  in  sede  di  legittimità,  nonchè integrando  e completando  quelle già svolte, alla stessa decisione precedentemente annullata. Casso  Pen., sez. V,  11  giugno  1999, n. 2136  (c.c. 6 maggio  1999) Lezzi G. (RV213765)".

Orbene dall'esame delle ordinanze 23.5.05 e 31.3.06 emesse dal tribunale di .......... (  sia  pure  diversamente  composto  ma  sempre  presieduto  dal  dott.  *****)  si rileva  che  la  seconda,  emessa  in  sede  di  rinvio  a  seguito  di  annullamenti  della Corte di Cassazione,  riprende il contenuto della prima  ritenuto, questo, come parte essenziale del provvedimento. Quindi violazione conclamata dell'art. 627.

Indubbiamente tale violazione  integra quella disciplinare  di cui all'art. 2  lettera g. del DLGS  109/2006.

Che  quella  contestata  al  dott. *****  sia una  grave  violazione  di  legge  risulta dalla  lettura  dell'art.  627  n.  3  c.p.p.  nonchè  dalla  costante  giurisprudenza  della Corte di Cassazione.

- Non  rileva se  detta  violazione  sia  stata  determinata  da  ignoranza  o  negligenza inescusabile.  Anche  se,  a  ben  vedere,  sarebbe  offensivo  ritenere  che  il  dott. *****  ignorasse  il dettato di cui  all'art.  627  e  la giurisprudenza di  legittimità applicativa.

Non  rimane  pertanto  che  ricorrere  alla  ipotesi  alternativa  prevista dalla  lettera  g): negligenza  inescusabile,  ovverosia  pigrizia  di  riesaminare  la  questione motivazionale  alla  luce  del  principio  enunciato  della  Corte  di  Cassazione.

Ciò senza ipotizzare  la ribellione! Riesce difficile, infatti, immaginare o ammettere che il Giudice,  soggetto  alla  legge, voglia  deliberatamente  disapplicarla!  Piace  di più ritenere che lo ha fatto per negligenza  (o pigrizia).

Che  la  stessa  sia  inescusabile  e  di  tutta  evidenza. Rivedere  la motivazione era un obbligo inderogabile e, pertanto, non avervi ottemperato non ha scusanti.

L'  argomento  difensivo  secondo  cui  ipotizzare,  nel  comportamento  del  dott. *****  un  addebito  disciplinare,  sarebbe  un  vulnus  per  l' autonomia  della giurisdizione non ha pregio.

A tale stregua,  infatti,  l' ipotesi di cui  alla lettera g del DLGS  109 sarebbe  di difficile  applicazione.

Alla  luce delle  considerazioni di cui innanzi la responsabilità del dott. *****  risulta evidente.

In quanta alla sanzione  si ritiene congrua quella minima dell'ammonimento.

 

P.Q.M.

 

la Sezione disciplinare del C.S.M.,

visti gli artt.  18 e  19 del decreto legislativo  23 febbraio 2006, n.  109,

dichiara

il  dott.  Francesco  *****  responsabile  della  incolpazione  ascrittagli  e  gli infligge la sanzione disciplinare dell'ammonimento.

 

Roma, 26.6.2009

 

Il relatore e estensore                                                                    II Presidente

(Michele Saponara)                                                                (Nicola Mancino)

 

 

 

 

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