Sentenza del 26.6.2009 - n. 101/2009 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara.
Giudizio di rinvio dopo annullamento della Cassazione - Dovere di uniformarsi al principio di diritto statuito – Inottemperanza da parte del giudice – Grave violazione di legge - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Configura grave violazione di legge la condotta del magistrato che, non uniformandosi quale giudice di rinvio ai principi di diritto enunziati dalla Corte di Cassazione, secondo il disposto dell’art. 627 c.p.p., riproponga pedissequamente il contenuto della (sua) motivazione oggetto di annullamento, determinando così una negligenza inescusabile (fattispecie in tema di annullamento da parte della Cassazione di ordinanza cautelare con rinvio al tribunale del riesame, in cui non è stata ritenuta rilevante la composizione collegiale del’organo giudicante, trattandosi di addebito riferito alla motivazione e quindi solo al suo estensore).
Incolpato
della violazione di cui all' art. e lett. g) d.lgs 109/2006, perché, nella qualità di presidente della sezione del riesame del Tribunale di .......... ed estensore del provvedimento emetteva, in grado di appello, ex art. 310 c.p.p. l'ordinanza 31.3.06 nel procedimento a carico di °°°° ed altri contenente grave violazione dell'art. 627 c.p.p..
Ed invero, il provvedimento, pronunciato in sede di rinvio a seguito dell'annullamento ad opera della Corte di legittimità dell'analoga ordinanza emessa dal medesimo Tribunale e dal medesimo estensore in data 23.5.05, rivelava la totale sottrazione all' obbligo di uniformarsi in via assoluta ed inderogabile alIa sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa ed incorreva nella violazione del divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti errati o illogici dalla Suprema Corte.
Veniva, infatti, omesso I'esame di tutti i punti diritto indicati nella sentenza di annullamento, specie in punto di configurabilità della ipotesi criminosa di cui all'art. 416 c.p., ed, esplicitamente, l' estensore si limitava a reiterare e trascrivere testualmente, facendo ad esso integrale invio ricettizio, il contenuto dell'ordinanza annullata (che... costituisce parte essenziale del presente provvedimento").
Svolgimento del procedimento
A) - II 15.3.2005 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di .......... chiedeva applicazione di misura degli arresti domiciliari nei confronti di °°°° e altri per i delitti di cui agli artt. 416 c.p. e 633 commi I e II del c.p.
- il30.3.2005 il GIP della stesso Tribunale respingeva detta richiesta.
- il 9.4.2005 il PM depositava atto d'appello avverso l'ordinanza di rigetto.
- il23.5.2005 il Tribunale di .........., composto dai dott. *****, ----- e #### e presieduto dallo stesso *****, accoglieva il ricorso del P.M. e disponeva la misura degli arresti domiciliari per alcuni imputati e quella dell'obbligo di presentazione per altri.
- Con sentenza del 12.1.2006, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione annullava l'ordinanza del 23.5.2005 del Tribunale di .........., ravvisandovi i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge (nella specie dell'art. 416 c.p.) e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, denunziati dai difensori degli imputati e rinviava al Tribunale per nuovo esame.
- Con sentenza del 31.3.2006 il Tribunale di .........., pronunziandosi in sede di rinvio, confermava la decisione adottata il23.5.2005.
- Avverso detto provvedimento proponevano ricorso gli imputati °°°° ed altri.
- Con sentenza del 30.11.2006 la Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorsi, annullava I' ordinanza impugnata e rinviava per nuovo esame al Tribunale di .......... in diversa composizione personale.
Secondo la Corte, il Tribunale avrebbe violato I'art. 627 c.p.p. che prescrive al giudice di rinvio, l' obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione, per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
-Tale violazione e comunque Ie anomalie attinenti all' ordinanza del Tribunale della liberta, determinando il Presidente del Collegio, dott. +++++ ad investire la Procura Generale per eventuali determinazioni: evidentemente di carattere disciplinare.
B) - A seguito di tale segnalazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con nota del 15.1.08, promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. *****, per gli addebiti di cui al capo di incolpazione emarginato.
- Interrogato, il 5.5.2008, dal Sost. Procuratore Generale dott. ,,,,,,, il dott. ***** depositava memoria difensiva nella quale contestava di avere inteso "ribellarsi' alla Corte di Cassazione e sosteneva che, aver ricapitolato gli elementi di fatto, che a suo avviso avevano determinato le misure, anche mediante una motivazione per relationem a provvedimenti conosciuti perfettamente dalle parti e comunque interamente riprodotti, era state un procedimento sempre dichiarato legittimo dalla Corte.
Contestava, comunque, che in detto provvedimento potesse ravvisarsi l'errore macroscopico o la negligenza inescusabile richiesti dalla legge per sottoporre a giudizio disciplinare un provvedimento giurisdizionale.
- Con nota del 12.2.2009,. il Sostituto Procuratore Generale, ritenuto che dall' espletata istruttoria e precisamente dalle argomentazioni difensive di cui alla memoria depositata il 21.4.08 non erano rimasti esclusi gli addebiti, chiedeva fissarsi udienza per la discussione orale.
C) - All'udienza fissata per il 26 giugno c.a. e comparso il dott. ***** assistito dal dott. §§§§§ il quale ha depositato una memoria difensiva e, illustratala, ha chiesto l'assoluzione del dott. *****: riprendendo l'argomento già affrontato dallo stesso, secondo cui, trattandosi di un provvedimento collegiale, la decisione doveva ritenersi presa all'unanimità dai componenti del collegio o comunque con accettazione da parte loro senza riserva alcuna e quindi anch'essi suscettibili di procedimento disciplinare.
In quanta al tema da affrontare in sede di rinvio, posta che gli elementi di fatto già acquisiti non erano in contestazione, avrebbe dovuto procedere ad una valutazione più approfondita per un diverso e migliore coordinamento.
Il che non ha fatto dando luogo a un nuovo vizio di motivazione e conseguentemente annullamento.
Concludeva, comunque, che siffatta ordinanza, sia pur viziata, restava comunque nell' ambito della giurisdizione come provvedimento contro il quale erano stati esperiti i rimedi giurisdizionali e giammai avrebbe potuto essere assunto a fondamento di un' azione disciplinare.
II che sarebbe di estrema pericolosità per la stessa funzionalità ed indipendenza della giustizia.
- II Procuratore Generale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del dott. ***** proponendo la sanzione dell'ammonimento. II difensore ha concluso per l'esclusione dell'addebito.
Motivi della decisione
La Sezione disciplinare decide di accogliere la richiesta del Procuratore Generale e di disattendere le argomentazioni della difesa.
Secondo questa, la eventuale responsabilità disciplinare avrebbe dovuto essere estesa all'intero Collegio trattandosi di provvedimento collegiale.
L'argomento è privo di pregio atteso che, una volta assunta la decisione collegiale, la responsabilità della motivazione ricade sull'estensore.
Comunque l'eventuale e non contestata responsabilità degli altri componenti il Collegio non esclude quella del dott. *****.
Secondo l'art. 627 n. 3 del codice di procedura penale, il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Secondo la Corte di Cassazione (Sez. Unite n. 4460 del 19.1.l994): "l'obbligo del Giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Cassazione è assoluto ed inderogabile" .
Inoltre "in tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice e vincolato sia dall' obbligo di esaminare le questioni di diritto che, a seguito di indicazione della cassazione, devono essere affrontate, sia dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici dalla Suprema Corte.
Ciò non toglie che egli possa pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, nonchè integrando e completando quelle già svolte, alla stessa decisione precedentemente annullata. Casso Pen., sez. V, 11 giugno 1999, n. 2136 (c.c. 6 maggio 1999) Lezzi G. (RV213765)".
Orbene dall'esame delle ordinanze 23.5.05 e 31.3.06 emesse dal tribunale di .......... ( sia pure diversamente composto ma sempre presieduto dal dott. *****) si rileva che la seconda, emessa in sede di rinvio a seguito di annullamenti della Corte di Cassazione, riprende il contenuto della prima ritenuto, questo, come parte essenziale del provvedimento. Quindi violazione conclamata dell'art. 627.
Indubbiamente tale violazione integra quella disciplinare di cui all'art. 2 lettera g. del DLGS 109/2006.
Che quella contestata al dott. ***** sia una grave violazione di legge risulta dalla lettura dell'art. 627 n. 3 c.p.p. nonchè dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.
- Non rileva se detta violazione sia stata determinata da ignoranza o negligenza inescusabile. Anche se, a ben vedere, sarebbe offensivo ritenere che il dott. ***** ignorasse il dettato di cui all'art. 627 e la giurisprudenza di legittimità applicativa.
Non rimane pertanto che ricorrere alla ipotesi alternativa prevista dalla lettera g): negligenza inescusabile, ovverosia pigrizia di riesaminare la questione motivazionale alla luce del principio enunciato della Corte di Cassazione.
Ciò senza ipotizzare la ribellione! Riesce difficile, infatti, immaginare o ammettere che il Giudice, soggetto alla legge, voglia deliberatamente disapplicarla! Piace di più ritenere che lo ha fatto per negligenza (o pigrizia).
Che la stessa sia inescusabile e di tutta evidenza. Rivedere la motivazione era un obbligo inderogabile e, pertanto, non avervi ottemperato non ha scusanti.
L' argomento difensivo secondo cui ipotizzare, nel comportamento del dott. ***** un addebito disciplinare, sarebbe un vulnus per l' autonomia della giurisdizione non ha pregio.
A tale stregua, infatti, l' ipotesi di cui alla lettera g del DLGS 109 sarebbe di difficile applicazione.
Alla luce delle considerazioni di cui innanzi la responsabilità del dott. ***** risulta evidente.
In quanta alla sanzione si ritiene congrua quella minima dell'ammonimento.
P.Q.M.
la Sezione disciplinare del C.S.M.,
visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,
dichiara
il dott. Francesco ***** responsabile della incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione disciplinare dell'ammonimento.
Roma, 26.6.2009
Il relatore e estensore II Presidente
(Michele Saponara) (Nicola Mancino)