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Proc. n. 22/2009 - Sentenza del 18.9.2009 – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

 

Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di Procuratore della Repubblica – Ammissione di  laureato in giurisprudenza quale “collaboratore” a titolo gratuito alle attività dell’ufficio – Adozione di provvedimento non previsto dalle norme vigenti – Violazione del dovere di riservatezza su atti coperti da segreto – Sussistenza.

 

Configura sia l’ipotesi di adozione di provvedimento non previsto dalle norme vigenti (art. 2.1 lett. ff del D. lgs.vo n. 109/2006) che la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione (art. 2.1 lett. u del D. lgs.vo n. 109/2006), la condotta del Procuratore della Repubblica che con un proprio provvedimento ad hoc autorizzi per oltre un anno l’attività di “supporto” all’interno dell’ufficio di un laureato in giurisprudenza interessato ad acquisire esperienza in vista di un futuro concorso in magistratura, determinando così l’accesso da parte di questi a procedimenti in corso di trattazione e coperti dal segreto, con divulgazione esterna di notizie riservate (Fattispecie per cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura e quella accessoria del trasferimento ad altro ufficio non direttivo).

i n c o l p a t a

 

dell'illecito disciplinare di cui all'art. 18 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (tipizzato dall'art. 2, primo comma, lettere ff) e u) del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109) perché nella sua qualità di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, il 29 aprile 2005 emetteva un provvedimento del tutto anomalo ed abnorme, non consentitole da alcuna disposizione di legge o regolamentare. Con tale atto autorizzava tal Ceccani Antonio, interessato ad acquisire esperienza in vista di un futuro concorso in magistratura, a svolgere gratuitamente e volontariamente "attività di supporto" alla Procura di Frosinone: si arrogava, quindi, il potere di assumere, pur se gratuitamente, a sua discrezione "collaboratori" dell'Ufficio da lei diretto, ben sapendo che nessuna norma le consentiva tanto. Autorizzava inoltre il Ceccani, nel corso del rapporto, durato circa un anno, a prendere visione dei fascicoli relativi ai procedimenti penali pendenti presso il suo ufficio, così consentendo la divulgazione di notizie che dovevano rimanere segrete e violando il dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, con lesioni dei diritti degli indagati. In tal modo emetteva un provvedimento non previsto dalle norme vigenti sulla base di errore macroscopico e di grave ed inescusabile negligenza; violava inoltre il disposto di norme imperative (artt. 326 c.p. e 329 c.p.p.), rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, con conseguente compromissione del prestigio e della credibilità dell'ordine giudiziario.

 

Conclusioni delle parti

 

Il Procuratore Generale conclude chiedendo irrogarsi la sanzione disciplinare dell’ammonimento.

La Difesa conclude chiedendo l’assoluzione.

 

Svolgimento del procedimento

 

Con rapporti pervenuti alla Procura generale presso la Corte di cassazione il 2 e 3 luglio 2007, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma segnalava un provvedimento ritenuto abnorme della dott.ssa Margherita Gerunda, con funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

In particolare, trasmetteva la documentazione ed il provvedimento in data 29 aprile 2005 a firma della dott.ssa Gerunda, del seguente tenore:

“Oggetto: dott. Ceccani Antonio nato a Ferentino il 26.02.1981 ed ivi residente in via Stazione 337, dottore in Giurisprudenza iscritto all’albo dei praticanti dal 27.05.05.

Il Procuratore della Repubblica

Ritenuto che il nominato in oggetto ha dato la sua disponibilità a collaborare presso questi uffici allo scopo di acquisire esperienza in vista del futuro concorso in magistratura;

Che lo stesso si impegna a svolgere i compiti che gli verranno affidati mantenendo il più assoluto segreto su qualunque fatto o notizia di cui potrebbe venire a conoscenza durante la permanenza in questi uffici

autorizza

il dott. Antonio Ceccani, a svolgere, gratuitamente e volontariamente attività di supporto presso questo ufficio.”

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in data 30 gennaio 2008, iniziava l’azione disciplinare nei confronti della dott.ssa Gerunda per la violazione di cui agli artt. 1 e 2, lett. ff) del d.lgs. n. 109/2006 perché – nella sua qualità di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone – aveva emesso il suindicato provvedimento, definito “del tutto anomalo ed abnorme” e “non consentitogli da alcuna disposizione di legge o regolamentare”.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in data 17 aprile 2008 procedeva alla contestazione all’incolpata e, in data 19 maggio 2008, la dott.ssa Gerunda - alla presenza del nominato difensore di fiducia, avv. Michele Damiani - rendeva l’interrogatorio contestando l’addebito, asserendo che aveva redatto il predetto provvedimento autorizzatorio in attuazione dell’art. 16, secondo comma, della legge n. 398/1997 e precisando di non aver affidato al dott. Ceccani l’esame diretto del fascicolo processuale. Allegava quindi documentazione ed una memoria difensiva in cui ribadiva di aver proceduto ad attuare una norma di difficile interpretazione.

Il Procuratore generale, in data 3 marzo 2009, integrava il capo di incolpazione contestando alla dott.ssa Gerunda anche la violazione dell’art. 2, lett. u) del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 in quanto, avendo autorizzato il dott. Ceccani a prendere visione dei fascicoli relativi a procedimenti penali pendenti presso il suo ufficio, aveva consentito la divulgazione di notizie che dovevano rimanere segrete e violato il dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, con lesioni dei diritti degli indagati.

Successivamente, venivano sentiti, quali persone informate dei fatti, il cancelliere Arcangelo Del Monte e lo studente interessato Antonio Ceccani.

Richiesta dal Procuratore Generale la fissazione del dibattimento con nota del 21 aprile 2009, la dott.ssa Gerunda veniva tratta a giudizio con decreto ritualmente comunicato.

All’udienza del 18 settembre 2009, venivano ritenute l’insussistenza del legittimo impedimento addotto dall’interessata e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in relazione all’art. 15, quarto comma, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede la possibilità, per l’incolpato, di difendersi da solo, congiuntamente con il nominato difensore di fiducia.

Acquisita documentazione, data lettura degli atti processuali ed espletata l’istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il rappresentante della Procura generale concludeva per la condanna della dott.ssa Gerunda alla sanzione dell’ammonimento, mentre la difesa concludeva per l’assoluzione dell’incolpata.

La sezione disciplinare ha deciso quindi dando lettura del dispositivo.

 

Motivi della decisione

 

1. Deve essere chiarita preliminarmente la ragione del rigetto della istanza di rinvio dell’udienza formulata dal difensore della dott.ssa Gerunda e della trattazione del dibattimento nella contumacia dell’incolpata ai sensi dell’art. 487 c.p.p. (cfr. Cass., sez. V pen., 23 novembre 2005 n. 46857).

L’istanza di rinvio dell’udienza è stata depositata l’11 settembre 2009 e si fonda sulla seguente certificazione, datata 3 settembre 2009, del dott. Giorgio Battaglia, responsabile dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., Reparto di Endoscopia Chirurgica, diagnostica ed operativa: “Si certifica che la signora Margherita Gerunda è attesa alle ore 09.00 del 17 settembre 2009 presso l’ambulatorio del Servizio di Endoscopia dell’Istituto Oncologico Veneto per ulteriori accertamenti clinici in dipendenza delle patologie derivate dall’ingestione di soda caustica di cui al pregresso ricovero in questo nosocomio”.

In udienza, il difensore dell’incolpato ha insistito invano per il rinvio del dibattimento. In tema di impedimento a comparire dell’imputato, invero, non ignora questa Sezione disciplinare il senso e la portata dell’art. 486, primo comma, c.p.p., applicabile al procedimento disciplinare, in quanto compatibile, ai sensi dell’art. 18, quarto comma, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ed anche del previgente art. 34, ult. comma, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511.

Più in particolare, con riferimento ai caratteri che deve presentare l’impedimento a comparire, non ignora questa Sezione disciplinare i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, i quali richiedono che l’impedimento sia grave ed assoluto, ed anche attuale, cioè sussistente in relazione all’udienza per la quale il soggetto è stato citato, in quanto l’impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, come non altrimenti superabile (Cass., sez. V pen., 6 ottobre 2005 n. 43373; Cass., sez. un. pen., 27 settembre 2005 n. 36635; Cass., sez. V pen., 14 dicembre 2004 n. 3392; CSM, sez. dic., 19 maggio 2009 n. 75; 21 aprile 2008 n. 40).

La giurisprudenza della Corte di cassazione, in effetti, ha progressivamente focalizzato il punto di equilibrio tra le esigenze di celebrazione dei giudizi e la tutela costituzionale del diritto alla salute rimettendo al giudice la valutazione della assolutezza dell'impedimento, ma richiedendo una adeguata motivazione quando il giudice ritenga di disattendere la certificazione medica (Cass., sez. VI pen., 26 febbraio 2008, n. 24398), motivazione che, in regime di non autonoma impugnabilità dell'ordinanza, può essere riservata in sede di sentenza.

Tra l’altro il giudice, nel valutare la certificazione sanitaria, deve attenersi alla natura della infermità dedotta, avvalendosi delle regole di esperienza ed esporre il proprio convincimento, motivandolo adeguatamente e logicamente (Cass., sez. V pen., 15 dicembre 2004 n. 3400) e la  Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha il potere di valutare discrezionalmente le certificazioni mediche prodotte, nei giudizi di sua competenza, a sostegno di un'istanza di rinvio, che deve essere rigettata ove il certificato medico prodotto non esprima in termini di certezza la sussistenza di un grave impedimento (cfr. Cass., sez. un. civ., 8 aprile 2004 n. 3321, v. anche Cass., sez. un. civ., 3 giugno 1985 n. 3282).

Nel caso di specie, va osservato che la certificazione sanitaria prodotta attesta unicamente che la dott.ssa Gerunda era attesa il 17 settembre 2009 per “ulteriori accertamenti clinici”, mentre non ne attesta il ricovero ospedaliero e non è accompagnata dal relativo referto medico; essa è generica e, soprattutto, non attesta l’impedimento dell’interessata con riferimento alla data di udienza del 18 settembre 2009.

Difetta quindi ogni prova documentale attestante la gravità, l’assolutezza e l’attualità dell’impedimento della dott.ssa Gerunda, non potendosi ritenere idonea a documentare l’effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la certificazione sanitaria che attesti soltanto la fissazione di un appuntamento presso la struttura sanitaria per accertamenti clinici, senza indicazione del ricovero ospedaliero alla data di udienza e, quindi, senza attestazione dell’assoluta impossibilità per la paziente di essere presente in dibattimento (cfr. Cass., sez. II pen., 22 maggio 2007 n. 22186; Cass., sez. IV pen., 5 maggio 2006 n. 21752; Cass.. sez. I pen., 7 luglio 2004 n. 38290).

Deve essere conclusivamente riaffermato il difetto di legittimo impedimento a comparire da parte della dott.ssa Gerunda.

 

2. Il difensore della dott.ssa Gerunda ha chiesto il rinvio dell’udienza anche in considerazione del fatto che egli avrebbe dovuto svolgere la difesa in sede disciplinare congiuntamente con l’incolpata, per i diversi profili di competenza. Ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, quarto comma, del d.lgs. n. 109 del 2006, con riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità per l’incolpato di difendersi personalmente ed in maniera congiunta con il nominato difensore di fiducia.

Sul terreno della difesa, il nuovo ordinamento che regola la disciplina dei magistrati ha previsto (art. 15 citato) che l’incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.

Poiché la natura giurisdizionale del processo disciplinare era indiscussa anche nel previgente ordinamento, l’unica innovazione della normativa vigente sta nell’aver recepito l’insegnamento della Corte Costituzionale che, in accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge sulle guarentigie, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma medesima nella parte in cui escludeva che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare potesse farsi assistere da un avvocato del libero foro (Corte Cost., 16 novembre 2000 n. 497).

Questa opzione, resa possibile dalla sentenza della Corte Costituzionale e poi sancita dalla nuova disciplina, non esclude peraltro la facoltà di autodifesa dell’interessato e ciò si evince proprio dal tenore letterale della norma vigente (l’incolpato può farsi assistere…), collegato all’immutata ratio, che caratterizza il procedimento disciplinare a carico di magistrati, soggetti qualificati e professionalmente attrezzati a svolgere funzioni processuali. Nel sistema abrogato la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto al magistrato incolpato il diritto di difendersi personalmente e, conseguentemente, aveva ritenuto che non costituisse violazione del suo diritto di difesa il fatto che, in difetto di una sua espressa richiesta al riguardo, non gli fosse stato nominato un difensore di ufficio (Cass., sez. un. civ., 20 dicembre 2006 n. 27172).

Pertanto, l’art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006 ribadisce in buona sostanza che nel procedimento disciplinare non è affermato nessun obbligo di difesa tecnica, come invece è previsto nel processo penale (e ciò anche in quanto le sanzioni irrogate e le misure cautelari, pur precedute da procedimenti giurisdizionali, hanno carattere meramente amministrativo in quanto collegate alla persistenza del rapporto di servizio tra l’incolpato e l’Amministrazione) e prevede tre possibilità alternative per l’incolpato: nominare difensore un magistrato, nominare difensore un avvocato del libero foro, difendersi da solo (CSM, sez. disc., 7 dicembre 2007 n. 106). Del resto, la giurisprudenza formatasi nel regime della vecchia normativa riteneva che l’art. 34 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 - nella parte in cui prevedeva non già l'obbligo, ma la mera facoltà dell'incolpato di farsi assistere da un difensore, in relazione alle speciali esigenze del procedimento ed all’attitudine di chi fosse professionalmente investito della funzione giurisdizionale a far derivare esclusivamente dalla propria valutazione tecnica la linea difensiva circa i comportamenti contestatigli - escludesse l’applicabilità dell’art. 304 dell’abrogato c.p.p., nella parte in cui imponeva all’inquirente di nominare un difensore di ufficio, ove l’imputato non avesse ottemperato all’invito a nominarne uno di propria fiducia (Cass., sez. un. civ., 20 dicembre 2006, n. 27172). Si riteneva, più esplicitamente, che l’autodifesa dell’incolpato fosse una scelta del legislatore in concreto idonea ad assicurare il diritto di difesa, tenuto conto della peculiarità del procedimento disciplinare e proprio in considerazione della  preparazione e qualificazione professionale del magistrato incolpato (Cass., sez. un. civ., 29 novembre 1995 n. 12323; 30 gennaio 1985 n. 556), tanto che alla nomina del difensore di ufficio, ancora oggi, si procede solo quando l’interessato non abbia manifestato l’intenzione di  non fare ricorso alla difesa di un collega o di un professionista.

Quel che viceversa non è possibile - secondo il più recente e costante orientamento della Sezione disciplinare - è che l’incolpato si avvalga di due difensori (un magistrato ed un avvocato del libero foro, due avvocati del libero foro, due magistrati) o anche, come nel caso di specie, che si difenda personalmente e congiuntamente con un avvocato. Diversamente opinando, in tal modo, si eluderebbe proprio il predetto divieto. L’orientamento è conforme alla giurisprudenza di legittimità, sia con riferimento al sistema abrogato (Cass., sez. un., 3 agosto 2009 n. 17903; 17 febbraio 2009 n. 3758; 22 dicembre 2003 n. 19660), sia con riferimento al sistema vigente (Cass., sez. un., 8 luglio 2009 n. 15976, a conferma di CSM, sez. disc., ord. 4 febbraio 2009 n. 11), per cui risulta “determinante l’interpretazione letterale degli artt. 15 e 22 d.lgs. n. 109/2006, laddove ammettono la nomina a difensore di ‘altro magistrato’ o di ‘un avvocato’”.

Questa Sezione disciplinare, conseguentemente, interpreta la norma sulla base del suo tenore letterale e della disgiuntiva (“o”) presente nel disposto di legge, nonché del carattere peculiare del procedimento disciplinare, che consente, appunto (diversamente dagli altri procedimenti giurisdizionali), anche l’autodifesa dell’interessato (CSM, sez. disc., 7 dicembre 2007 n. 106). In questo caso, però, la scelta di autodifendersi, preclude la nomina di altro difensore.

La ricostruzione logico sistematica dell’istituto della difesa in sede disciplinare evidenzia la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, quarto comma, sollevata dal difensore della dott.ssa Gerunda. Invero, la scelta del legislatore di limitare ad un solo soggetto la difesa dell’incolpato in sede disciplinare è razionale e tiene conto delle peculiarità del processo disciplinare a carico di magistrati, soggetti qualificati e professionalmente attrezzati a svolgere funzioni processuali, capaci quindi di difendersi anche da soli. Non vi sono pertanto possibili profili di contrasto con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto alla difesa (art. 24 Cost.), del diritto al contraddittorio ed al giusto processo (art. 111 Cost.). Né potrebbe ragionevolmente ipotizzarsi che questa scelta del legislatore diventi irrazionale nel momento in cui non prevede che il magistrato che voglia difendersi da solo possa anche munirsi di difensore di fiducia.

Per di più, nel presente giudizio la dedotta questione di legittimità costituzionale non appare nemmeno rilevante, sia perché in nessun atto del fascicolo processuale (e tanto meno nella delega conferita al difensore, v. fg. 22 del fascicolo del P.G.) risulta la volontà della dott.ssa Gerunda di difendersi da sola, sia perché l’incolpata medesima, non essendo comparsa in udienza senza addurre legittimo impedimento, non avrebbe comunque potuto svolgere la sua difesa, ritualmente esercitata invece dall’avv. Michele Damiani.

 

3. La dott.ssa Gerunda è chiamata a rispondere, in relazione alla violazione dei doveri di correttezza e di riserbo, di due fattispecie tipiche di illecito disciplinare descritte dall’art. 2:

- l’adozione di un provvedimento non previsto da norme vigenti sulla base di un errore macroscopico e di grave e inescusabile negligenza (lett. ff));

- la divulgazione di notizie che dovevano rimanere segrete, con violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, idonea a ledere i diritti degli indagati (lett. u).

Il primo profilo contestato involge preliminarmente il delicato problema di stabilire quando si abbia interpretazione delle norme di diritto e quando si abbia invece violazione di legge (problema già esaminato in precedente sentenza di questa Sezione disciplinare, pure concernente la dott.ssa Gerunda: v. CSM, sez. disc., 19 dicembre 2008 n. 139).

Invero, l’esclusione dell’attività di interpretazione dall’ambito delle responsabilità disciplinari - ribadita nel secondo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 (“Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare”) - non solo costituisce il punto cardine di tutto il sistema, ma anche il termine di riferimento per comprendere il significato e la portata delle eccezioni al principio della insindacabilità dell’attività giudiziaria.

La prima, ovvia considerazione è che tutto ciò che è interpretazione di legge non può essere violazione della stessa e non può dar luogo a responsabilità disciplinare. Ciò non significa che l’attività di interpretazione del diritto sia del tutto libera od abbia una discrezionalità, per così dire, senza limiti, ma soltanto che la definizione normativa della violazione di legge in tema disciplinare deve portare a comprendere nell’ambito dell’interpretazione, appunto, l’intera area della discutibilità, confinando il terreno della violazione di legge soltanto entro i limiti della palese indiscutibilità.

Peraltro, l’utilizzazione dell’aggettivo “grave”, che caratterizza per diversi profili le predette fattispecie incriminatici, richiama non soltanto all’importanza della norma violata ed all’entità del danno prodotto ma anche alla gravità dell’errore, vale a dire al suo carattere macroscopico, palese, evidente ed ingiustificabile, verificabile come tale al di là di ogni ragionevole dubbio e di ogni possibile discussione, e per questo solo “inescusabile”.

Dunque, l’errore nell’applicazione di norme può essere sanzionato in via disciplinare quando sia la conseguenza, appunto, di una grave ed inescusabile negligenza e non quando sia la conseguenza di una consapevole scelta interpretativa, pur opinabile, non ortodossa o, addirittura, del tutto minoritaria, purché non si ponga del tutto al di fuori del sistema ordinamentale.

Con riferimento specifico alla fattispecie di cui alla lett. ff) dell’art. 2 d.lgs. n. 109/2006, va affermato che essa si riferisce ai casi in cui sia stato emesso un provvedimento non consentito al magistrato ordinario o che erroneamente il magistrato ordinario abbia creduto di potere pronunciare a causa di un macroscopico inescusabile errore (cfr. CSM, sez. disc., 18 luglio 2008 n. 87). L’ipotesi disciplinare è riconducibile agli illeciti commessi dal magistrato nell’esercizio delle funzioni, che non sono soltanto quelli strettamente connessi all’esercizio di funzioni giurisdizionali, ben potendo individuarsi - tra le funzioni proprie di ogni magistrato, e di un Procuratore della Repubblica in particolare - anche funzioni amministrative ed organizzative.

Nel caso di specie, ci si trova indubbiamente di fronte ad un atto “abnorme” nel significato che, tradizionalmente, attribuisce la giurisprudenza di legittimità, e cioè di un atto a tal punto “anomalo” da non essere inquadrabile in alcun modello legale.

Invero, quel che viene più propriamente contestato all’incolpata è di essersi di fatto arrogata un potere giudiziario inesistente, quale quello di aver autorizzato un giovane laureato, desideroso di apprendere i meccanismi processuali e di acquisire esperienza in vista di un possibile concorso in magistratura, a prestare attività di collaborazione e di supporto presso l’ufficio della Procura della Repubblica di Frosinone.

La dott.ssa Gerunda si è difesa affermando che aveva inteso adottare il provvedimento in attuazione dell’art. 16, secondo comma, del d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398; che la sua iniziativa ha avuto carattere sperimentale e temporaneo, come previsto dalle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e dai pareri del relativo Ufficio studi; che essa è stata assunta previa valutazione degli interessi pubblici coinvolti e che, analoga iniziativa, è stata adottata anche da altre Procure della Repubblica.

La tesi difensiva, diretta tra l’altro a dimostrare che l’art. 16 citato è norma di difficile interpretazione e che, quindi, il provvedimento in esame non può definirsi abnorme, è recisamente smentita dall’esame della norma stessa, dalle richiamate delibere del C.S.M. e dagli stessi provvedimenti di altri Procuratori della Repubblica, allegati alla memoria scritta.

Invero, l’art. 16, secondo comma, legge n. 398/1997 testualmente dispone che “Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all' articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all' articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai”.

La norma ha dunque ad oggetto le Scuole specializzazione per le professioni legali e non può trovare applicazione al di fuori di queste.

Né il C.S.M. ha mai autorizzato provvedimenti di questo tipo. Vero è che il Consiglio, con delibera del 23 luglio 2007 (Prot. P17497/2007), che richiama precedenti delibere di analogo tenore e, in particolare, una delibera del 9 gennaio 2003, diversamente riafferma “l’orientamento favorevole allo svolgimento presso gli uffici giudiziari di attività di formazione, in particolare l’espletamento di tirocini e di stages formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza”, prevedendo la possibilità di stipula di convenzioni tra uffici giudiziari e Scuole di specializzazione che prevedano tali attività formative presso gli uffici giudiziari, con affiancamento di magistrati e che devono trovare “forme di articolazione compatibili”, con “esclusione” quindi dei soggetti non appartenenti all’ordine giudiziario “dall’assistenza ad attività e dall’esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali”.

Il provvedimento del Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, allegato dalla difesa, lungi dal costituire un provvedimento analogo rispetto a quello oggi in contestazione, non fa altro che attuare le precedenti direttive consiliari, al fine di poter stipulare apposita “convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento” con le Università di Roma.

Il provvedimento della dott.ssa Gerunda si pone del tutto al di fuori della previsione dell’art. 16, secondo comma, del d.lgs. n. 398/1997 e delle circolari consiliari richiamate. Esso in effetti non ha ad oggetto la stipula di apposita convenzione con Università e Scuole di specializzazione a fini formativi, ma dispone direttamente l’assunzione, gratuita e volontaria, di un giovane laureato, iscritto all’albo dei praticanti avvocati, al fine di collaborazione e di supporto con l’ufficio della Procura.

E’ peraltro evidente che un conto è la possibilità di stipulare convenzioni per percorsi formativi all’interno di uffici giudiziari, altro conto è autorizzare nominativamente un soggetto ad operare all’interno del proprio ufficio, collaborando e supportando l’ufficio stesso, com’è appunto specificato nel provvedimento, che non richiama attività di formazione alcuna, tanto meno quella prevista dall’art. 16 citato, e com’è confermato dalla stessa incolpata in sede di interrogatorio dinanzi al P.G., in cui ha tra l’altro specificato che l’iniziativa era volta anche “ad acquisire un qualche aiuto stante la notoria carenza di personale qualificato”.

Non di opinabile e criticabile attività interpretativa si è dunque trattato nella fattispecie, ma dell’emissione di un provvedimento lontano dal mondo del diritto positivo e dalle competenze di un Procuratore della Repubblica. Si configura, conseguentemente, la fattispecie tipica di cui alla lett. ff) dell’art. 2, in quanto il provvedimento, adottato in violazione dei doveri di correttezza e di riserbo, non è nemmeno in astratto consentito dalla legge, è lesivo della credibilità e del prestigio dell’ordine giudiziario ed è pure, almeno potenzialmente, lesivo dei diritti degli indagati.

Invero, per il secondo profilo di incolpazione, quello della divulgazione di notizie che dovevano rimanere segrete, con violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, idonea a ledere i diritti degli indagati (lett. u), l’istruttoria dibattimentale ha confermato quanto già risultava per tabulas e dall’istruttoria del Procuratore generale. In particolare, il Dirigente di cancelleria, sig. Arcangelo Del Monte, in servizio presso la Procura di Frosinone nello stesso periodo in cui il dott. Ceccani era stato “assunto”, ha riferito che il neolaureato aiutava il Procuratore della Repubblica ed assisteva all’attività di questi, studiava qualche fascicolo che il Procuratore gli passava, aveva disponibilità momentanea ed autonoma dei fascicoli processuali alla presenza della Polizia giudiziaria e degli altri segretari, concordava con il Procuratore il provvedimento da firmare. A specifica domanda sul se questa situazione avesse determinato malumori, lamentele e proteste tra il personale di segreteria, il Del Monte ha chiarito che “qualcuno poteva reclamare un po’”.

Il testimone risulta attendibile perché estraneo ai fatti di causa e perché i fatti sono avvenuti proprio nei luoghi ove il Dirigente di cancelleria in quel tempo lavorava. Il teste assunto su indicazione della difesa, Carmine Vitale, Luogotenente dei Carabinieri ed ufficiale di Polizia giudiziaria in servizio presso la Procura di Frosinone, non smentisce quanto affermato dal Dirigente di cancelleria, ma dice solo di non aver visto il dott. Ceccani prendere fascicoli ed esaminarli.

Entrambi i testi escussi in dibattimento hanno riferito di non aver mai avuto contezza di eventuali ordini del Procuratore, diretti a vietare al ragazzo l’accesso diretto ai fascicoli processuali. La circostanza si pone perfettamente in linea con il dato, processualmente acquisito, della visione dei fascicoli processuali da parte del dott. Ceccani e con il tenore stesso del provvedimento abnorme che, nel prevedere collaborazione e supporto del giovane nell’ufficio di Procura, stabiliva che lo stesso si sarebbe impegnato “a svolgere i compiti che gli verranno affidati mantenendo il più assoluto segreto su qualunque fatto o notizia di cui potrebbe venire a conoscenza durante la permanenza in questi uffici” (fg. 54 del fascicolo del P.G.).

Dunque, la dott.ssa Gerunda ha preso in considerazione nel provvedimento la eventualità che il Ceccani, nell’ambito della predetta attività di collaborazione - di fatto durata circa un anno e mezzo, con frequenza in ufficio di non più di due volte a settimana, come affermato dallo stesso ragazzo, sentito in sede istruttoria dal Procuratore generale - avrebbe potuto conoscere atti secretati o, comunque, riservati, attinenti alle indagini svolte dai pubblici ministeri di Frosinone. Ciò nonostante, per un anno e mezzo di frequentazione, non ha adottato iniziative, formali o informali, di segno contrario ed ha consentito che persona estranea all’ordine giudiziario ed agli uffici giudiziari, frequentasse i locali della Procura per “acquisire esperienza in vista del futuro concorso in magistratura” e prestasse qualche aiuto stante la notoria carenza di personale qualificato”.

Questo comportamento della dott.ssa Gerunda integra la violazione della lett. u) dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, che consta di due fattispecie in un certo senso distinte ma entrambe ricollegabili alla violazione del dovere di riserbo.

La prima si concreta nella divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione.

Essa realizza non solo e non tanto una generica violazione del dovere di riservatezza del magistrato, quanto una violazione di quello specifico dovere di riservatezza che nasce dall’obbligo di non rivelazione dei segreti di ufficio. L’attività di divulgazione consiste nel rendere noto un fatto o una notizia, anche ad una sola persona, che a sua volta possa operare nello stesso senso. La condotta invero può concretizzarsi anche nella semplice comunicazione ad una persona del contenuto di atti che debbono rimanere segreti o dei quali vi sia divieto di pubblicazione o, come più specificamente nel caso di specie è avvenuto, nel consentire ad una persona la visione di atti secretati o riservati.

E’ dunque sicuramente illecito il comportamento della dott.ssa Gerunda che indebitamente ha esteso, comprendendovi il dott. Ceccani, la cerchia dei soggetti che per legge devono avere conoscenza degli atti o dei provvedimenti processuali. Tale illecito, come noto, non richiede necessariamente il dolo, essendo sufficiente ad integrarlo, come è avvenuto nel caso di specie, anche la semplice negligenza, grave ed inescusabile, consistita nell’aver redatto il provvedimento abnorme con il quale l’autrice si è posta anche la semplice eventualità che il giovane laureato avrebbe potuto venire a conoscenza di atti secretati o non divulgabili e non ha successivamente posto in essere atti certi, contrari alla previsione provvedimentale, diretti a vietare la visione dei fascicoli processuali da parte del dott. Ceccani.

Ma il comportamento della dott.ssa Gerunda integra anche la seconda fattispecie prevista dalla lett. u), che si concreta nella violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti. Tale figura di illecito, che ha rafforzato la tutela della riservatezza delle indagini preliminari e degli affari pendenti o definiti, richiede, a differenza di quanto previsto nella prima fattispecie, che la violazione sia in concreto idonea a ledere indebitamente diritti altrui, e ciò è avvenuto nel caso di specie, poiché l’acquisizione di dati o notizie processuali, segrete o riservate in quanto contenute in fascicoli del pubblico ministero procedente in sede di indagini preliminari, è senz’altro potenzialmente idonea a ledere i diritti degli indagati, con pericolo non astratto ma concreto di pregiudizio per gli stessi (cfr. nel sistema abrogato, Cass, sez.un. civ., 9 luglio 1998 n. 11732, nell’ampia ed articolata motivazione), pur se la disponibilità dei fascicoli stessi fosse avvenuta da parte del giovane laureato non in via ordinaria, ma in via eccezionale, come affermato dalla difesa della incolpata in sede di discussione dibattimentale.

 

4. L’ipotesi accusatoria a carico della dott.ssa Gerunda, di violazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare di cui alle lett. ff) ed u) dell’art. 2 del d.lgs. n. 109/2006, risulta pertanto provata alla luce delle risultanze dibattimentali, documentali e testimoniali.

Poiché i fatti ascritti sono stati commessi prima del 19 giugno 2006, data di entrata in vigore del nuovo sistema disciplinare, mentre l’azione disciplinare è iniziata dopo quella data, è applicabile l’art. 32 bis che, in queste ipotesi (primo comma), prevede (secondo comma) che “continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli articoli … del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511”.

La Sezione disciplinare ha pertanto proceduto ad una valutazione in concreto dei fatti addebitati, in riferimento sia all’art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 sia alle predette fattispecie tipiche, onde verificare se la fattispecie atipica prevista nel sistema abrogato fosse più favorevole rispetto alle nuove norme applicabili.

La valutazione di quale sia la disposizione più favorevole richiede infatti un raffronto, nella loro integralità, delle norme da applicare e, quindi, la individuazione, in rapporto alla specificità dei fatti attribuiti al soggetto cui la normativa deve applicarsi, di quella tra le norme che determini in concreto il trattamento migliore (Cass., sez. un., 19 novembre 2007 n. 23830; 18 giugno 2008 n. 16541; CSM, sez. disc., 27 aprile 2009 n. 68; 30 maggio 2008 nn. 57 e 58; 16 giugno 2008 n. 50; 16 maggio 2008 n. 49; 18 aprile 2008 nn. 36 e 38; 22 febbraio 2008 n. 14; 9 novembre 2007 n. 96).

Orbene, come in precedenza accennato anche attraverso richiami giurisprudenziali, le fattispecie tipiche esaminate traggono la loro origine proprio dagli arresti giurisprudenziali operati nella materia disciplinare nel vigore dell’art. 18 r.d.lgs. n. 511/1946. Ne consegue che i comportamenti della dott.ssa Gerunda, dai quali come si è visto è derivata anche la lesione del prestigio dell’ordine giudiziario anche per il discredito conseguente alla emanazione di un provvedimento abnorme da parte di un Procuratore della Repubblica, sarebbero stati passibili di sanzione anche per effetto dell’abrogato art. 18.

Peraltro, il trattamento sanzionatorio previsto in presenza della violazione delle nuove norme non comporta - come parimenti avveniva nel sistema abrogato - un minimo edittale, al di sotto del quale la Sezione disciplinare non possa andare e, quindi, tanto nel nuovo come nel vecchio regime normativo, si può partire, nella valutazione della sanzione applicabile in concreto alla dott.ssa Gerunda, dalla più lieve prevista dall’ordinamento.

Dunque, deve ritenersi che l’art. 18 non è norma in questo caso più favorevole rispetto all’art. 2, lett. ff) e u) del d.lgs. n. 109/2006, con conseguente applicazione della disciplina vigente.

Quanto al trattamento sanzionatorio, si deve tenere conto, anzitutto della gravità dei fatti considerati, che sono eclatanti e che hanno suscitato scalpore in quanto commessi da un Procuratore della Repubblica. Si deve altresì tenere conto che la dott.ssa Gerunda, con sentenza di questa Sezione disciplinare 19 dicembre 2008 n. 139, passata in giudicato in quanto confermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 19 agosto 2009 n. 18373), ha sanzionato per altro provvedimento, grave ed abnorme in quanto non previsto da norme vigenti (l’allontanamento di un ragazzo portatore di handicap da una scuola), la stessa odierna incolpata alla sanzione della censura (“tenuto conto della gravità del fatto e tenuto conto altresì della indiscussa buona fede della dott.ssa Gerunda, che risulta peraltro indenne da precedenti disciplinari”).

Dunque, la circostanza che i fatti oggi addebitati alla dott.ssa Gerunda, oggettivamente considerati, non sono meno gravi rispetto a quello in precedenza sanzionato e che l’incolpata è ora recidiva, rende impossibile applicare una sanzione minore della censura, che si reputa pertanto sanzione equa e adeguata al caso di specie.

 

5. Infine, va considerato che le condotte tenute dall’incolpata nella qualità di Procuratore della Repubblica di Frosinone, consistite in ripetuti atti abnormi ed in fortissime cadute di professionalità nell’esercizio delle funzioni, con oggettivo scadimento in loco del suo prestigio proprio per effetto della sua condotta e con relativo discredito, non solo del magistrato Gerunda, ma delle corrispondenti funzioni direttive dalla stessa esercitate, determinano l’assoluta inopportunità di una sua permanenza nell’ufficio ricoperto, in quanto detta permanenza appare in contrasto con il buon andamento della giustizia. La giustizia ha invero bisogno di un Procuratore della Repubblica che sia un punto di riferimento, dentro e fuori l’ufficio, nella interpretazione del diritto e nella applicazione delle norme, siano esse sostanziali, processuali, ordinamentali o meramente organizzative. La dott.ssa Gerunda, con questi atti e comportamenti, ha dimostrato di non esserlo più. Per questo, se ne rende necessario l’allontanamento.

Anche in questo caso, la vecchia normativa, l’art. 21, sesto comma, del r.d.lgs. n. 511/46, non è più favorevole rispetto alla vigente, prevedendo anch’essa, come l’art. 13, primo comma, del d.lgs. n. 109/2006, che la Sezione disciplinare, quando infligga una sanzione più grave dell’ammonimento, “può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito d’ufficio”.

Distinguendosi dalla più generica disposizione del sesto comma dell’art. 21 del r.d.lgs. n. 511, che ricollegava come si è visto la possibilità della sanzione accessoria solo all’accertamento di un illecito disciplinare ed alla concreta applicazione di una sanzione maggiore della minima prevista (quella dell’ammonimento), la nuova normativa indica puntualmente i presupposti della sanzione accessoria.

Essi sono: a) l’accertamento di un illecito disciplinare; b) la concreta applicazione di una sanzione superiore a quella dell’ammonimento e diversa dalla rimozione (che, essendo sanzione espulsiva, determina la cessazione del rapporto di impiego rendendo superfluo il trasferimento); c) l’accertamento, nei casi in cui  l’illecito non sia dipeso dalla violazione prevista dall’art. 2 comma primo lett. a) o in cui non sia stata  inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni, della situazione di contrasto tra la permanenza del magistrato nell’ufficio ed il buon andamento dell’amministrazione della giustizia.

La sussistenza di tutti e tre i presupposti della sanzione accessoria ne impone, ai sensi dell’art. 13, primo comma, del d.lgs. n. 109/2006, il trasferimento ad altro ufficio non direttivo.

 

P.Q.M.

 

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,

Visti gli artt. 13, 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

 

dichiara

 

la dott.ssa Margherita Gerunda responsabile della incolpazione ascrittale; le infligge la sanzione disciplinare della censura e ne dispone il trasferimento ad altro ufficio non direttivo.

Roma, 18 settembre 2009

 

 

Il Relatore ed Estensore                                                                Il Presidente

(Mario Fresa)                                                                            (Nicola Mancino)

 

 

 

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