Cassazione - Sezioni unite civili - sentenza 13 ottobre – 26 ottobre 2009, n. 22585 - Presidente Prestipino – Rel. Tirelli – Ric. Di Taranto
Doveri del magistrato – Partecipazione all’udienza - Ritardo – Illecito disciplinare – Sussistenza.
La mancata presentazione in udienza da parte del pubblico ministero, pur ripetutamente compulsato in proposito, configura illecito disciplinare per violazione dei doveri di ufficio che si concreta nell’inosservanza di una norma organizzativa fondamentale, perché preposta ad assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia.
Motivi della decisione
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge in fatto che il giorno 24/10/2007, in cui avrebbe dovuto svolgere le funzioni di Pubblico Ministero davanti alla Sezione penale del Tribunale di Busto Arsizio, il sostituto Procuratore Sabrina Ditaranto si è presentata in ufficio dopo che l'udienza era già cominciata e benché invitata dal Procuratore Dott. Dettori a raggiungere subito la relativa aula, ha omesso di recarvisi, costringendo così il Capo dell'Ufficio a sostituirla dapprima con la Dott.ssa Margio, poi con il Dott. Pirro ed infine con la Dott.ssa Roveda.
Informatone dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha promosso l'azione disciplinare nei confronti della Dott.ssa Ditaranto per “aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti (artt. 1 e 2, lett. d e n del D. Lgs n. 109/2006), in quanto “nell'esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, malgrado fosse stata già sottoposta a procedimento disciplinare per analogo comportamento, pur essendo stata incaricata di rappresentare l'Ufficio del Pubblico Ministero (in) udienza... si sottraeva a tale attività del proprio servizio senza dare alcun tempestivo avvertimento e rendendosi non rintracciabile nonché per avere, una volta giunta in ufficio fra le ore 10 e le ore 10,15, opposto un rifiuto alla richiesta del Procuratore della Repubblica, che le prescriveva di recarsi senza indugio in udienza dove fino ad allora era stata sostituita da altro magistrato”.
Ultimata l'istruttoria e fissata l'udienza dibattimentale, la Sezione Disciplinare ha sentito come testimone il Dott. Dettori, che ha confermato la sua relazione scritta, chiarendo che verso le ore 9,20/9,30 del 24/10/2007, aveva ricevuto una telefonata del presidente della sezione penale Dott. Novik, dal quale aveva saputo che il collegio giudicante era in attesa perché la Dott.ssa Ditaranto non si era ancora presentata; che era stato perciò costretto a sostituirla con la Dott.ssa Margio e, di supporto, con il Dott. Pirro; che verso le ore 10/10,15 era finalmente comparsa la Dott.ssa Ditaranto, che “tranquillissima” ed in “condizioni fisiche del tutto normali”, gli aveva detto di essersi dimenticata il cellulare a casa e di non avere, per questo, potuto avvertire del ritardo in cui era incorsa a causa di un repentino malessere da cui era stata colta mentre veniva in auto da Milano; che le aveva da parte sua intimato di recarsi subito in udienza, avvisandola che avrebbe comunicato l'accaduto agli organi competenti; che verso le ore 11 aveva però appreso dal Dott. Pirro che la Dott.ssa Ditaranto non aveva ottemperato all'ordine; che l'aveva pertanto pregato di andare dalla collega per verificarne le intenzioni; che il Dott. Pirro gli aveva poco dopo riferito che la Dott.ssa Ditaranto, da lui trovata alla scrivania intenta a fumare ed a scrivere al computer, aveva dichiarato di non poter andare in udienza perché dato il proposito del Procuratore di segnalare il fatto, doveva recarsi al Pronto Soccorso per certificare il suo malessere; che un altro sostituto (il Dott. Gaglio) l'aveva in seguito informato che prima di venire nel suo ufficio, la Dott.ssa Ditaranto si era recata al bar per sorbire tranquillamente un caffè.
La Sezione Disciplinare ha giudicato tale ricostruzione precisa, dettagliata e credibile in quanto pur “senza ritenere di dover giungere all'affermazione, fatta dal Procuratore nella sua relazione, che il malessere della Dott.ssa Ditaranto (fosse) stato il frutto di una “scena” o di una simulazione, doveva comunque convenirsi che “esso non (era) stato impeditivo dello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero in udienza”, anche perché per sua stessa ammissione, l'incolpata era riuscita a portare ugualmente il figlio a scuola ed era migliorata nel corso del viaggio, arrivando a Busto Arsizio in buone condizioni fisiche, come del resto confermato dalla circostanza che gli stessi accertamenti medici espletati nell'immediatezza dei fatti non avevano evidenziato altri sintomi se non quelli conseguenti ad un episodio di ansia reattiva collegato al dialogo con il Procuratore.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato, altresì, che la Dott.ssa Ditaranto avrebbe potuto in ogni caso servirsi di un'utenza fissa per avvisare l’ufficio del ritardo, la Sezione Disciplinare le ha comminato la sanzione dell'ammonimento per violazione dell'art. 2, lett. n) del D. Lgs n. 109/2006, essendosi concretato il suo comportamento scorretto nella inosservanza di una norma organizzativa fondamentale, perché preposta ad assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia attraverso “la presenza in udienza di un pubblico ministero predeterminato ed a tal fine preparato”.
La Ditaranto ha impugnato l'anzidetta pronuncia, deducendo con il primo motivo “violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cpp in relazione all'art. 2 comma 1 lett. n), 18, 19 del D. Lgs n. 109 del 2006 e 195 cpp”, in quanto la Sezione Disciplinare aveva omesso di escutere ex officio i due sostituti indicati come testi di riferimento dal Procuratore ed aveva creduto a quest'ultimo pur avendolo ritenuto inattendibile quanto meno nella parte relativa alla pretesa riconducibilità del malessere ad una furbizia della Ditaranto che, invece, non aveva inventato nulla, ma si era trovata in condizioni di legittimo impedimento, rimanendo poi ricoverata per una intera settimana.
Con il secondo motivo, la Ditaranto ha invece dedotto “violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cpp in relazione all'art. 2 lett. n) del decreto legislativo n. 109/2006 e 521 cpp”, in quanto oltre a pronunciare condanna per un fatto diverso da quello contestato, la Sezione Disciplinare aveva contraddittoriamente dapprima affermato e poi negato la gravità del comportamento ascritto all'incolpata, ritenendo inescusabile una violazione di norme interne che, a detta degli stessi giudici disciplinari, non aveva arrecato alcun apprezzabile pregiudizio né alle parti, né al collegio giudicante e né agli altri sostituti della Procura.
Così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che in assenza di richiesta di parte, la Sezione Disciplinare non era tenuta ad escutere di ufficio i testi di riferimento del Dott. Dettori (v., in materia penale, C. Cass. 2005/1151 e 2007/6522), ma poteva utilizzarne la deposizione alla sola condizione di spiegare le ragioni per le quali la trovava credibile.
E la Sezione non si è sottratta a tale compito, chiarendo in modo ampio e coerente i motivi per i quali non essendovi contestazioni sul ritardato arrivo e sulla mancata partecipazione all'udienza, doveva escludersi che ciò potesse essersi verificato per legittimo impedimento della Ditaranto, che oltre ad essere riuscita ad accompagnare il figlio, era giunta a Busto Arsizio in buone condizioni e, nonostante ciò, non si era affatto precipitata nell'aula della Sezione penale o dal Procuratore, ma si era fermata a prendere un caffè al bar ed anche dopo il colloquio con il Capo dell'Ufficio, era rimasta in uno stato tale da poter svolgere le funzioni di Pubblico Ministero, com'era d'altronde dimostrato dalla circostanza che il collega Pirro l'aveva trovata in stanza a fumare e lavorare al computer, mentre i medici del Pronto Soccorso le avevano riscontrato solo i postumi di un episodio di ansia reattiva curabile, “al bisogno”, con due pasticche di lexotan al giorno.
Trattandosi di argomentazione immune da vizi logici o giuridici, il primo motivo del ricorso dev'essere di conseguenza rigettato; al pari, del resto, del secondo, a proposito del quale è sufficiente sottolineare che nel pronunciare condanna, la Sezione Disciplinare non ha esorbitato dalla contestazione, ma si è limitata ad escludere la configurabilità di una delle due violazioni ascritte alla incolpata, ritenendo l'esistenza dell'altra con motivazione anche in tal caso congrua e, perciò, non sindacabile in questa sede di legittimità.
Nulla per le spese, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero e della qualità di parte in senso solo formale del Procuratore Generale.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.