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Proc. n. 118/2009 R.G. – Sentenza del 17.7.2009 n. 129/2009 Reg. dep. - Presidente Mancino – Estensore Saponara.

Azione disciplinare – Decadenza – Termine di decorrenza – Conoscenza della notizia del fatto da parte del titolare dell’azione.

Per l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine annuale di decadenza per l’esercizio dell’azione disciplinare può farsi riferimento al momento di (ritenuta) conoscenza del fatto da parte del Procuratore Generale della Cassazione, pur in assenza di una data certa di ricezione della notizia stessa risultante da annotazione specifica. (Fattispecie relativa alla gestione organizzativa da parte di un magistrato di una scuola di preparazione a concorsi, non autorizzabile da parte del C.S.M. ai sensi delle disposizioni in materia di incarichi extragiudiziari).

 

 

 

i n c o l p a t o

 

dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 e, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, 3 lett. d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver: mancato ai suoi doveri e tenuto una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato, compromettendo al tempo stesso il prestigio dell’ordine giudiziario.

In particolare, il dott. Zincani, dal 30 gennaio 1995 – anno di costituzione dell’associazione privata “Forum” – e ininterrottamente fino  tutto il corso del 2007, ha organizzato, coordinato e diretto, nella veste di promotore e presidente del consiglio direttivo dell’associazione, nonché di direttore scientifico della medesima, una attività autonoma, professionale e continuativa, di gestione di corsi di preparazione a concorsi per l’accesso in magistratura, ordinaria e amministrativa, nell’avvocatura dello Stato e nella pubblica amministrazione, nonché per l’abilitazione all’esercizio della libera professione legale. Tale attività è stata svolta a Bologna nell’ambito di una struttura organizzata, avente una sede legale, una segreteria e una distinta sede operativa di svolgimento dei corsi; le caratteristiche della struttura sono state pubblicizzate e divulgate attraverso un sito web; per la partecipazione ai corsi, aventi cadenza e durata annuali, era prevista una quota annuale di iscrizione (nel 2007, di 959,00 Euro), con possibilità di agevolazioni economiche per i meno abbienti. L’organizzazione didattica si è sviluppata secondo un modulo principale di seminari teorico pratici a numero chiuso (nel 2007, 80 partecipanti) nelle diverse materie di studio, nonché con attività collaterali di partecipazione a incontri di studio, conferenze, convegni e con simulazioni di casi giudiziari, con il supporto di documentazione e orientamento bibliografico da parte della associazione.

Tale attività, che per le caratteristiche sopra sintetizzate e per la continuità nel tempo, si qualifica come svolgimento organizzato di un servizio di formazione finalizzato all’accesso a professioni del settore giuridico, non è autorizzabile, secondo la disciplina legislativa (art. 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e la normativa secondaria del C.S.M. (risoluzione n. 5114 dell’8 giugno 1981, sulla gestione delle scuole da parte di magistrati; circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987, sugli incarichi extragiudiziari, capo 15, come integrata e modificata dalla circolare n. 21686 del 12 ottobre 2005), per incompatibilità con l’esercizio della funzione giurisdizionale e per la riserva della stessa attività alle scuole di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 398 del 1997.

 

Conclusioni delle parti

 

Il Procuratore Generale svolge la requisitoria e conclude per l’assoluzione dell’incolpato perché il fatto non costituisce illecito disciplinare per difetto dell’elemento psicologico.

 

La Difesa conclude per l’assoluzione.

 

 

Svolgimento del procedimento

 

-          Con nota del 18.1.2008 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione comunicava l’avvio di azione disciplinare nei confronti del Dott. Vito Zincani per l’incolpazione emarginata.

-          Il Dott. Vito Zincani, interrogato il 7.7.2008 dal Sost. Proc. Gen. Dott. Velardi, contestava l’addebito depositando ampia memoria difensiva, sottoscritta anche dal difensore Dott. Gianfranco Gilardi.

-                     Con nota del 27.2.2009 il Procuratore Generale chiedeva fissarsi il dibattimento.

-                     In data 6.7.09 il Dott. Zincani depositava altra memoria difensiva.

-                     All’udienza dibattimentale è comparso il Dott. Zincani assistito dal difensore Dott. Gilardi.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’assoluzione per difetto dell’elemento psicologico.

La difesa si è riportata alle memorie depositate nelle quali ha chiesto l’assoluzione da ogni addebito e in subordine la decadenza dell’azione disciplinare ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

 

 

Motivi della decisione

 

La Sezione Disciplinare, pur avendo attentamente esaminate le argomentazioni svolte dalla difesa e dal Procuratore Generale, non ritiene di pronunziare l’assoluzione nel merito e quindi escludere l’addebito ma ritiene di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare per decadenza dei termini.

E ciò perché difetta l’evidenza dell’insussistenza dell’illecito disciplinare o della mancanza dell’elemento soggettivo mentre è certamente fondata l’ipotesi della decadenza dell’azione disciplinare invocata, peraltro, dal dott. Zincani a pag. 7 della memoria da lui depositata il 6 luglio 2009.

Occorre a tale riguardo individuare la data in cui il Procuratore Generale ha avuto conoscenza della valenza disciplinare dell’attività svolta dal Dott. Zincani.

Che fosse notorio, anche negli ambienti del C.S.M., del coinvolgimento del Dott. Zincani nell’associazione Studi Giuridici Forum non può essere messo in dubbio.

Basta leggere una comunicazione del Movimento Giustizia (allegata alla memoria Zincani) del 4 luglio 2007.

 

Incarico Zincani e la questione delle scuole private di preparazione al concorso in magistratura.

 

Nel corso della seduta di plenum di qualche settimana fa è stata discussa una proposta della Quarta Commissione di autorizzazione del dott. Vito Zincani all’incarico di collaborazione presso la Commissione Parlamentare sui Rifiuti. L’incarico, gratuito, non avrebbe comportato di per sé particolari ostacoli all’autorizzazione, anche in considerazione del fatto che l’interessato non risultava aver svolto nell’ultimo quinquennio alcun incarico autorizzato dal CSM.

 

Proprio quest’ultimo dato, tuttavia, determinava l’intervento del Cons. Fresa il quale rappresentava la non rispondenza al vero dell’assenza di attività extragiudiziaria del dott. Zincani, in relazione al quale è pendente in Quarta Commissione, dal lontano 1998, una pratica riguardante l’organizzazione è l’insegnamento, da parte del medesimo, di una scuola di preparazione al concorso di accesso in magistratura, sita a Bologna. Pratica sospesa e mai definita nell’arco di tre consiliature.

 

Poiché l’organizzazione, le gestione ed ogni tipo di partecipazione dei magistrati (ivi compreso l’insegnamento) a scuole di preparazione all’accesso alle magistrature ed alle altre professioni legali sono attività vietate ai sensi del terzo comma del Capo 15 della vigente circolare CSM sugli incarichi extragiudiziari, si apriva un serrato dibattito in sede plenaria, che portava tra l’altro il PG della Cassazione, Delli Priscoli, a chiedere la trasmissione degli atti ravvisando una ipotesi di illecito disciplinare.

 

La pratica riguardante il dott. Zincani tornava in Commissione, ove poi si riteneva di formulare proposta di diniego della richiesta autorizzazione, tenuto conto della intensa attività del magistrato interessato quale collaboratore e docente della predetta Scuola.

Nessun ulteriore impulso, tuttavia, si è avuto sinora in merito alla definizione della pratica riguardante la Scuola di Bologna. Presso la quale continuano ad insegnare Zincani ed altri noti magistrati. Il problema non riguarda, peraltro solo la Scuola Zincani, essendo voce diffusa (anche se difficile da provare) che altri magistrati gestiscono scuole di preparazione al concorso per uditore”.

 

In questo comunicato si lamenta, in sostanza, l’inerzia del C.S.M. (durata oltre 10 anni!). Ed è questo l’argomento usato dallo Zincani e dal P.G. per sostenere la buona fede ed il difetto dell’elemento psicologico. In definitiva il dott. Zincani si riteneva coperto da tale inerzia.

Comunque il punto è un altro.

Quando questa notorietà ha attinto l’Ufficio del Procuratore Generale?

Si riporta quanto scrive lo Zincani:

“Il primo atto del procedimento è costituito dalla stampa dell’home page del sito dell’Associazione “Forum” (fogli da 1 a 7 del fascicolo disciplinare), peraltro di dubbia collocazione temporale dal momento che i primi fogli (da 1 a 5) recano la data di stampa 31 gennaio 2007, quelli successivi (6 e 7) la data del 5 aprile 2007, senza che si conosca la data in cui la Procura Generale ha proceduto alla stampa del sito prendendo conoscenza dei fatti.

 

Stando a quel che si legge nella missiva 20 aprile 2007, con la quale il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione si è rivolto al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna chiedendo di svolgere accertamenti in merito alla mia attività di insegnamento, tale attività sarebbe emersa da comunicati pubblicitari estratti dal sito internet dell’Associazione Studi Giuridici “Forum” (cfr. doc. agli atti).

 

Nell’allegata copia dell’home page del sito ( non estratti pubblicitari, dunque) figura il timbro della Procura Generale con la data del 20 marzo 2007.

 

La mancata specificazione da parte del Procuratore Generale circa il come e il quando egli ha avuto conoscenza della notizia di possibile rilievo disciplinare, finisce per ledere le garanzie dell’incolpato.

 

Se, infatti, tale conoscenza discende direttamente dalla consultazione del sito internet, si vorrebbe sapere da chi tale iniziativa (coincidente con la mia domanda al posto di Avvocato generale presso la Corte d’Appello di Bologna) sia stata suggerita e, soprattutto, in quale data esattamente essa sia avvenuta, dal momento che il dominio risale al 1995 e sin da allora il suo contenuto, rimasto pressochè invariato, era a disposizione di chiunque.

 

Del resto all’interno dello stesso Consiglio Superiore le attività da me svolte nel campo della formazione furono definite “notorie”; e bisogna chiedersi se di fronte a fatti pubblici e notori sia consentito al Procuratore Generale della Corte di Cassazione decidere a sua discrezione quando iniziare l’azione disciplinare, che in questo caso sarebbe in ritardo di oltre 10 anni.

 

Ulteriore segnale di incertezza circa l’esatta origine del procedimento si rinviene nella nota 17.7.2007 (cfr. doc. agli atti), nella quale il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, rivolgendo nuova richiesta di informazioni sui miei impegni nell’ambito dell’Associazione “Forum”, e contraddicendo la propria precedente comunicazione, esplicitamente afferma:”anche tale iniziativa come quella precedente consegue alla trasmissione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di numerosi verbali consiliari”.

 

Resta quindi imprecisato se l’iniziativa disciplinare discenda dalla stampa del sito internet ovvero dalla trasmissione di verbali da parte del CSM; ed in quest’ultimo casi resta ugualmente imprecisato di quali verbali si tratti, e se gli stessi siano stati trasmessi prima del gennaio 2007”.

 

Orbene, attesa la notorietà dell’attività svolta dal Dott. Zincani nell’Associazione Forum e dei numerosi verbali consiliari inviati alla Procura Generale, è da ritenere ragionevolmente che alcuni di questi siano stati trasmessi prima del gennaio 2007 e quindi più di un anno prima del 22 gennaio 2008, data di inizio dell’azione disciplinare.

Se vi fosse incertezza la stessa dovrebbe essere valutata a favore dell’incolpato.

Ma quanto sopra detto e specialmente il contenuto del comunicato del Movimento della Giustizia autorizza a ritenere che quei verbali siano stati inviati molto prima del 2007 e cioè durante l’iter della pratica pendente presso la 4°  Commissione.

Per questo la Sezione Disciplinare di fronte alle richieste di pronunzia del merito ritiene fondata l’eccezione di decadenza.

 

P.Q.M.

 

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti gli artt. 15, 18 e 19 del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109,

 

dichiara

 

non doversi procedere nei confronti del dott. Vito Zincani perché il procedimento disciplinare è estinto per decadenza dei termini.

 

Roma, 17 luglio 2009

 

 

Il Relatore ed Estensore                                                      Il Presidente

(Michele Saponara)                                                    (Nicola Mancino)

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