<!--[endif]-->
Cassazione - Sezioni unite civili - sentenza 13 ottobre – 4 novembre 2009, n. 23320 - Presidente Prestipino – Rel. Macioce – Ric. Notari
Regole tabellari - Criteri di individuazione del giudice relatore - Violazione - Lesione del prestigio dell’ordine giudiziario - Illecito disciplinare – Sussistenza.
La condotta del magistrato che, nella qualità di presidente di sezione, si autoassegni (in violazione delle disposizioni tabellari) numerose cause di tipo seriale, pur non determinando vizi di carattere processuale, costituisce illecito disciplinare per la lesione del prestigio dell’ordine giudiziario derivante dall’inosservanza di disposizioni in materia di riparto dei carichi di lavoro dettate per la credibilità del giudice e per la tutela del cittadino.
Svolgimento del processo
Alfredo NOTARI, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, a suo tempo incolpato di violazione dell'art. 18 R.D.L. n. 511 del 1946 sotto diversi profili e tratto a giudizio disciplinare per rispondere della incolpazione residuale, dopo l'irrevocabile assoluzione del magistrato dal reato di cui all'art. 323 C.P.(incolpazione consistente nell'avere sistematicamente assegnato a sé medesimo i procedimenti instaurati con il patrocinio di due avvocati, procedimenti a carattere seriale e generalmente decisi in senso favorevole alle parti da loro rappresentate, in molti casi facendo redigere, su moduli predisposti, le relative sentenze agli stessi legali), venne dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con decisione del 30.3.2009 depositata il 15.4.2009, riconosciuto responsabile della predetta incolpazione e condannato alla sanzione della perdita di anzianità per mesi sei.
Nella sentenza disciplinare la Sezione del Consiglio ha affermato, per quel che rileva, che l'assoluzione irrevocabile del magistrato non costituiva ostacolo all'esercizio dell'azione disciplinare, posto:
- che la Corte di Napoli nella sua sentenza assolutoria aveva escluso il delitto di cui all'art. 323 C.P. negando la sussistenza di alcun danno a terzi o di alcun vantaggio per il reo sulla base dell'argomento della non configurabilità di alcuna concreta perdita di chances da parte delle società di capitali parte del giudizio;
- che ad avviso dello stesso Giudice tutte le irregolarità nella procedura di (auto) assegnazione dei procedimenti avevano rilevanza solo in sede di impugnazione, senza alcuna rilevanza sul piano disciplinare;
- che entrambe dette argomentazioni erano prive di alcun fondamento, visto che la non applicabilità della ipotesi della perdita di chances a società di capitali era congettura affatto inconsistente e che non incideva in sede disciplinare la opinione giuridica sulla rilevanza solo endoprocessuale delle violazioni delle regole tabellari, che pertanto non fuoriuscivano dai limiti della giurisdizione penale.
La Sezione ha quindi valutato che i fatti accertati in sede penale evidenziavano la irregolarità della autoassegnazione delle cause proposte dai due legali contro le socc. Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, sia per la indebita scelta del magistrato decidente sia per l'attrazione alla causa in tal guisa indebitamente assegnata anche di tutte le altre della serie; i fatti erano stati acclarati anche sulla base delle dichiarazioni del cancelliere della Sezione e di altri testi, quali due magistrati dello stesso Ufficio, ed avevano portato a chiarire che dei 465 ricorsi proposti da uno dei due legali contro le Ferrovie dello Stato ben 394 erano stati autoassegnati al Notari, anche a seguito di strumentali cancellazioni e riassunzioni e con l'effetto di sottrarre i ricorsi al necessario riequilibrio dei ruoli dei giudice della sezione.
Ha osservato la Sezione disciplinare che l'osservanza delle regole tabellari era ed è fondamentale per la credibilità del giudice e per la tutela del cittadino, sì che la loro inosservanza, pur allo stato non rilevante sul piano del sistema dei vizi del processo, non può che avere una ricaduta sul piano disciplinare: pertanto l'avere il Notari deliberatamente deciso di autoassegnarsi numerose cause di tipo seriale costituiva comportamento integrante grave lesione del prestigio dell'ordine giudiziario.
Per l'annullamento di tale decisione il Notari ha proposto ricorso depositato il 14.5.2009 articolando quattro motivi. Nessuna difesa è stata proposta dell'Amministrazione della Giustizia.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che le censure esposte nel ricorso non meritino condivisione, sì che l'impugnazione deve essere rigettata.
Con il primo motivo si è censurata la violazione della norma che impone al giudice disciplinare di acquisire l'accertamento dei fatti oggetto della decisione penale irrevocabile (nel mentre la sentenza disciplinare avrebbe fondato la sua valutazione su quella condannatoria data nella prima decisione di merito), nonché la mancata applicazione della più favorevole previsione di cui all'art. 20 del d.legs. n. 109 del 2006 che tipizza e rende inderogabile la pronunzia assolutoria per insussistenza del fatto.
Quanto al primo profilo, è agevole rilevare il fraintendimento della affermazione della sentenza disciplinare nel quale è incorso il ricorrente. La Sezione del CSM, infatti, ha in più punti della pronunzia affermato con estrema chiarezza la medesimezza dei fatti accertati dal primo giudice e dalla sentenza di appello, sol affermando che il giudice del gravame avrebbe dato a tali fatti una diversa, opinabile, qualificazione giuridica quanto ad effetti e rilevanza: è al proposito significativo rammentare che al punto 2-a pag. 5 della decisione si legge, conclusivamente, che “...Ritiene il Collegio che i fatti posti nella struttura della incolpazione sono stati accertati, senza alcuna riforma sul punto, dalla prima sentenza penale” e che tali fatti sono stati ampiamente riportati, nel successivo punto 2-b, facendo interamente capo alla sentenza del GUP presso il Tribunale di Napoli.
Quanto al secondo profilo, non vi è alcuna possibilità di applicazione alla specie della norma, invocata nel motivo, di cui all'art. 32 bis del d.legs. n. 106 del 2006 (aggiunto dall'art. 1 della legge n. 269 del 2006) per la quale ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (come certamente accade nella specie) continuano ad applicarsi le norme del previgente RDL n. 511 del 1946, e sempre che esse siano più favorevoli rispetto a quelle del decreto del 2006. L'invocazione ha nella specie l'obiettivo di veder applicare l'art. 20 del d.legs. 106/2006 perché recante una disciplina della efficacia della sentenza assolutoria penale ben più favorevole all'incolpato rispetto a quella di cui all'art. 29 c. 3 del RDL del 1946 (la norma del 2006 ricollegando alla sentenza penale di assoluzione l'efficacia di giudicato quanto all'accertamento della insussistenza del “fatto” nel mentre la prima norma conferiva efficacia preclusiva al solo accertamento irrevocabile dei “fatti”).
Nella vicenda in disamina, infatti, emerge ex actis che l'azione disciplinare venne ad iniziare, nelle forme e con gli effetti di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 916 del 1958 (vd. S.U. n. 27172 del 2006) in data 14.7.2004 sì che la anteriorità al nuovo regime tanto dei fatti ascritti quanto dell'azione disciplinare rende affatto inapplicabile la norma di cui all'art. 32 bis invocata dal ricorrente.
Ed infatti, come ampiamente esaminato, in sede di prima esegesi della richiamata normativa transitoria, dalla sentenza di queste Sezioni unite n. 27172 del 2006 (seguita dalle sentenze n. 1821, n. 16625, n. 23830, n. 25815 del 2007 e quindi dalle sentenze n. 2732 e n. 15997 del 2009), il comma 2 del riferito art. 32 bis va letto in collegamento con il primo, il quale stabilisce che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore”, così circoscrivendo l'ambito di operatività della disciplina transitoria, con la fissazione di un limite costituito dalla data di inizio del procedimento disciplinare: per cui soltanto se questo è stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma per fatti commessi precedentemente, l'applicabilità delle disposizioni del R.D.L. n. 511 del 1946 è subordinata alla condizione dell'essere “più favorevoli” all'incolpato.
Con la menzionata prima pronunzia di queste Sezioni Unite si è infatti rilevato che il comma 2 apporta una deroga alla regola generale dettata dal primo, sicché la sua sfera di applicabilità non può essere più ampia e non include quindi le ipotesi in cui, come quella in disamina, non solo la commissione del fatto, ma anche l'inizio dell'azione disciplinare, risalgono ad epoca anteriore al 19 giugno 2006, giorno dal quale le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 109 del 2006, a norma del suo art. 32, “sono efficaci”.
L'interpretazione così imposta dal coordinamento sistematico dei commi primo e secondo del citato art. 32 bis trova ulteriore conferma nel rilievo che il suddetto comma 2, prevedendo l'applicabilità, ove più favorevoli, pure di disposizioni relative al procedimento, non può che riferirsi ad atti ed attività procedimentali ancora da compiere. “Con ciò spiegandosi anche la peculiare formulazione dell'esaminata disposizione transitoria che non fa invero riferimento alla retroattività della legge successiva (ove) più favorevole, né enuncia il principio generale di applicabilità della norma più favorevole (suscettibile di coprire anche quella evenienza), ma si limita invece a prevedere esclusivamente l'ultrattività della disciplina previgente (ove) più favorevole nei procedimenti appunto, promossi, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109 del 2006, per fatti commessi anteriormente alla data stessa. La ratio di una siffatta disciplina transitoria essendo, del resto, chiaramente riconducibile alla gestione del passaggio da un sistema di atipicità a quello, opposto, di tipicità dell'illecito.
Nel contesto del quale se è ragionevole la comparazione della incolpazione, per fatti antecedenti, formulata alla stregua della normativa sopravvenuta con il trattamento che i medesimi fatti avrebbero ricevuto in applicazione della disciplina vigente all'epoca della loro commissione, non altrettanto ragionevole sarebbe, all'inverso, la valutazione di incolpazioni formulate sulla base dei precedenti parametri dell'illecito atipico in termini di rispondenza, od eccedenza, rispetto ai nuovi schemi tipizzati, cui non avrebbe potuto evidentemente, a quel momento, farsi anticipato riferimento” (in tal senso S.U. n. 1821 del 2007 cit.).
Con il secondo motivo si è quindi contestata la errata applicazione della sanzione della perdita di anzianità, esclusa dall'applicabile art. 12 d.legs. 109/06 per comportamenti quali quelli addebitati. La censura è priva di fondamento alla luce delle considerazioni appena rassegnate con riguardo alla non applicazione alla specie del regime transitorio di cui al citato art. 32 bis: resta quindi applicabile la previsione sanzionatoria di cui all'art. 19 del RDL 511 del 1946 e non già quella, invocata come più favorevole perché non avrebbe consentito per l'incolpazione accertata la comminazione della sanzione della perdita dell'anzianità, di cui all'art. 12 del d.legs. 109 del 2006.
Con il terzo motivo si è denunziato che la carenza di motivazione sulla vicenda, lamentata con il primo motivo, essendo rivelatrice della assenza o scarsità dell'apparato probatorio a carico dell'incolpato, avrebbe dovuto imporre quantomeno il proscioglimento ai sensi dell'art. 19 comma 2 primo periodo del d.legs. 109 del 2006. La censura è priva di consistenza posto che, da un canto, la prospettazione della carenza di motivazione è priva - nel motivo in disamina - di alcuna autosufficienza e si risolve in un mero, inammissibile, rinvio generico alla carenza di motivazione stigmatizzata in altre censure o nelle premesse del ricorso e che, dall'altro canto, la totale infondatezza delle censure contenute nel primo motivo (alla trattazione del quale si rinvia) e nel quarto motivo (della cui inammissibilità si tratterà appresso) rende priva di alcuna plausibilità la ipotesi difensiva di una prova insufficiente che, pervero alla stregua dell'applicabile art. 35 comma 2 del RDL n. 511 del 1946, avrebbe dovuto imporre quantomeno il proscioglimento dubitativo dell'incolpato.
Con il quarto motivo si è ampiamente contestata l'esattezza delle considerazioni dispiegate dalla Sezione sulla arbitrarietà delle autoassegnazioni, negando ad esse fondamento costituzionale ed evidenziando i travisamenti delle risultanze probatorie rispetto alle puntuali copiose documentazioni versate agli atti.
Le censure sono non condivisibili in diritto ed inammissibili in fatto.
Sotto il primo versante, invero, non ha fondamento la tesi del ricorrente per la quale non avendo la violazione delle regole “tabellari” alcuna immediata rilevanza processuale né, tampoco, incidenza sul principio di garanzia del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., ne resterebbe esclusa anche la rilevanza disciplinare. Ed invero queste Sezioni Unite, con formulazione di un principio al quale il Collegio intende dare seguito ed applicando ratione temporis la norma di cui all'art. 18 RDL n. 511 del 1946, hanno statuito (vd. S.U. n. 23733 del 2007) che costituisce illecito disciplinare la rilevante e reiterata violazione delle regole dettate per la ripartizione dei carichi di lavoro (e sottoposte ad approvazione del C.S.M.), costituendo lesione del prestigio dell'ordine giudiziario la consapevole sottrazione all'osservanza di disposizioni che sono volte ad assicurare un modello di trasparenza dell'attività giurisdizionale.
Giova del resto rammentare che siffatto illecito risulta, nella previsione del d.legs. n. 109 del 2006, espressamente regolato all'art. 2 lett. N) ivi contemplandosi - con tipizzazione specifica dell'illecito - la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, una previsione che rende eloquente il requisito di rilevanza della violazione tabellare che era ben presente anche nel regime previgente, quello della gravità o significatività dell'episodio o della reiterazione di men grave sottrazione.
E la sentenza disciplinare in disamina ha avuto cura di evidenziare come il Notari abbia violato ripetutamente, significativamente ed ingiustificatamente la regola tabellare sulla assegnazione dei ricorsi in materia di lavoro tanto in sede di anomala autoassegnazione dei “capo fila” dei ricorsi stessi (inducente una conseguente assegnazione seriale, consistente, ripetuta e dispiegata in ampio arco di tempo) quanto in sede di mancato riequilibrio dei ruoli contenziosi.
Sotto il secondo profilo di censura, si rileva che il ricorrente prospetta grave omissione nel non avere la sentenza disciplinare dato ragione della scelta di non considerare le circostanze di cui agli allegati da 2 a 21, circostanze che vengono riproposte e sintetizzate nella loro sostanza: ebbene con riguardo a tutte le circostanze dedotte, la doglianza appare inammissibile, per diverse ragioni che si sintetizzano come appresso.
1. per un primo gruppo di deduzioni né viene precisata (né comunque si scorge) la loro rilevanza con riguardo alla valutazione di sussistenza della incolpazione (punti da 2 ad 8), risolvendosi la censura nella mera esposizione sintetica di risultanze documentali che non si appunta su specifici passaggi argomentativi che, dalla loro omessa valutazione, risulterebbero viziati;
2. per un secondo gruppo di allegazioni la censura si risolve in una mera inammissibile proposta di rivalutazione dei fatti esaminati dalla sentenza disciplinare (punti da 9 a 15), risolventesi nella offerta di una valutazione più benigna di dati documentali o testimoniali;
3. per un terzo gruppo di prospettazioni la assoluta inconferenza della censura sulla inesistente o irrilevante prassi di delegare ai professionisti attività redazionali (punti da 16 a 21) è resa palese dal fatto, ignorato nella censura, che la sentenza disciplinare (punto 3 pagg. 6 e 7) conferisce rilievo assorbente alla sola parte della incolpazione afferente la violazione delle tabelle ma nulla dice con riguardo alla parte dell'addebito relativa alle contestate deleghe di riempimento di moduli di sentenze.
Per più versi, quindi, e nei termini suindicati, il secondo profilo del quarto motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non è luogo a regolare le spese del giudizio, essendo mancata alcuna difesa dell'Amministrazione della Giustizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.