Get Adobe Flash player

Cassazione - Sezioni unite civili - sentenza 13 ottobre – 9 novembre 2009, n.  23668 - Presidente Prestipino – Rel. Merone – Ric. T.

 

Doveri del magistrato – Ufficio giudiziario minorile – Ordine di prelevamento forzoso di minori per assegnarli a un genitore – Interferenza in giudizio pendente presso altra autorità giudiziaria – Provvedimento adottato in caso non consentito dalla legge – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Doveri del magistrato – Ufficio giudiziario minorile – Autoassegnazione di procedimento – Inosservanza grave delle disposizioni sul servizio giudiziario - Illecito disciplinare

Doveri del magistrato – Ufficio giudiziario minorile – Nomina di consulente tecnico con compiti di collaborazione continuativa – Indebito affidamento di attività di ufficio – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare per violazione del disposto dell’art. 2.1 lett. m) del d.lgs. n. 109 del 2006, per adozione di provvedimento non consentito dalla legge la condotta del magistrato operante presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori che, per negligenza grave e inescusabile disponga a mezzo dei carabinieri il prelievo forzoso di minorenni per assegnarli a un genitore, interferendo nell’attività del giudice competente. Viola l’art. 2.1 lett. n) del d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta del medesimo magistrato che svolga – in esito a denunzia - attività di indagine (informale) senza aver ricevuto regolare assegnazione del procedimento da parte del dirigente dell’ufficio. La reiterata nomina da parte del p.m. minorile del medesimo consulente tecnico, per lo svolgimento di attività di ufficio, anche mediante predisposizione di una postazione all’interno del palazzo di giustizia, instaurando una sorta di collaborazione continuativa, integra l’indebito affidamento ad altri di attività rientrante nei compiti del magistrato, come prevista dall’art. 2.1 lett. o) del d.lgs. n. 109 del 2006.

Fatto


Con sentenza del 23 gennaio 2009 (dep. l'11 febbraio 2009), la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha inflitto al dr. R.T., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, la sanzione disciplinare dell'ammonimento, avendolo giudicato responsabile della violazione del dovere di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, di esercitare le funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza ed equilibrio, nel rispetto della dignità delle persone, in relazione ad una serie di episodi verificatisi tra la fine del omissis e la fine del omissis. In particolare, il dr. T. è stato incolpato.

“a) di avere adottato, il giorno di Natale del omissis, un provvedimento abnorme col quale ordinava ai Carabinieri del Pronto intervento di recarsi immediatamente presso l'abitazione della madre dei minori A. e V.C., rispettivamente di omissis e omissis anni, e di “prelevare forzosamente” gli stessi consegnandoli al padre, M.C.; assumendo tale iniziativa al di fuori di qualsiasi potere attribuito dalla legge al P.M. minorile e nonostante la pendenza presso il Tribunale per i minorenni di Roma di un regolare procedimento ex artt. 336 e 330 cod. civ. (n. 2390/2003), nel corso del quale il giudice aveva disposto - tra l'altro - l'affidamento dei minori al Servizio sociale del omissis (decreto del 1 aprile 2005) e la nomina di un CTU (decreto del 21 settembre 2006); emanando in tal modo un provvedimento in un caso non consentito dalla legge per negligenza grave e inescusabile, interferendo nella attività del giudice competente e ledendo i diritti personali dei due minori e della loro madre N.M.G., condotta prevista dall'art. 2, comma 1, lett. (m) del d.lgs. n. 109 del 2006;
b) per avere disposto ed eseguito, immediatamente dopo il provvedimento di cui al capo precedente, ulteriori accertamenti del PM, anche a mezzo di un consulente tecnico che nominava nella persona della dott.ssa A.F., e per avere proceduto quindi alla audizione dei minori e dei genitori degli stessi, assumendo in tal modo atti abnormi perché non previsti da alcuna disposizione di legge e oggettivamente interferenti con la procedura in corso davanti al giudice competente, nominando oltretutto indebitamente quale proprio ausiliare un soggetto che era già investito, quale Garante dell'infanzia del omissis, dei compiti relativi all'affidamento dei minori disposto dal TM; condotta prevista dall'art. 2, comma 1, lett. (ff) del d.lgs. n. 109 del 2006;

c) per avere ricevuto in data omissis da M.G. e P.P., quali genitori del minore E.M., un esposto-denuncia, indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed alla Procura della Repubblica presso il TM di Roma, relativo a fatti asseritamente commessi da terzi in danno del minore; per avere sentito “informalmente” e senza verbalizzazione gli esponenti, senza aver ricevuto regolare assegnazione del procedimento; per avere delegato alla sezione di pg presso la Procura minorile la identificazione dei soggetti indicati nell'esposto quali autori di condotte lesive nei riguardi del minore; per avere quindi, sempre senza alcun provvedimento formale di assegnazione e senza verbalizzare l'atto, sentito i due soggetti terzi e per avere proceduto solo in seguito a detti atti alla iscrizione del procedimento nei registri dell'ufficio; violando in tal modo gravemente le disposizioni date dal Procuratore della Repubblica presso il TM circa l’assegnazione dei procedimenti e l'apertura degli stessi; condotta prevista dall'art. 2, comma 1, lett. (n) del d.lgs. n. 109 del 2006; adottando altresì provvedimenti - quali la convocazione a mezzo pg e la audizione senza alcuna formalità di soggetti terzi, estranei al nucleo familiare del minore - non previsti da alcuna disposizione di legge; condotta prevista dall'art. 2, comma 1, lett. (ff), del d. lgs. cit.
d) perché, avendo avuto in assegnazione il omissis una segnalazione civile relativa allo stato di disagio della minore G.G., atto proveniente dalla dott.ssa F.A., ed avendo successivamente nominato la stessa esponente, al di fuori da ogni procedura prevista dalla legge, quale proprio consulente tecnico, ed avendo creato in tal modo una evidente commistione tra ruoli fra loro incompatibili, prima di investire il competente TM per gli eventuali provvedimenti a tutela della minore, istruiva la segnalazione sentendo tra l'altro a verbale i genitori; condotta prevista dall'art. 2, comma 1, lett. (ff), del d.lgs. n. 109 del 2006.

e) per avere ripetutamente affidato alla dott.ssa F.A. attività rientranti nei propri compiti di PM minorile, in particolare affidandole sistematicamente incarichi qualificati come “consulenza tecnica” in procedimenti civili di competenza del Tribunale per i minorenni, incaricandola di sentire le parti e i minori, di assumere informazioni presso i servizi sociali riguardo alle procedure ed alle segnalazioni ricevute, instaurando in tal modo una sorta di collaborazione continuativa con la stessa, sino ad assegnarle di fatto una stanza nella sede della Procura della Repubblica presso il TM; condotta proseguita sino al omissis, nonostante gli inviti ricevuti per iscritto dal Procuratore sin dal omissis; condotta che costituisce violazione dell'art. 2, comma 1, lett. (o) e - dal omissis - anche dell'art. 2, comma 1, lett. (n) del d.lgs. n. 109 del 2006”.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre il T. sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.



Diritto


Il ricorso non può trovare accoglimento.

1. Preliminarmente, va rilevato che, secondo il giudice “a quo”, i fatti storici attribuiti all'incolpato non sono stati contestati, e questa statuizione non è oggetto di censura. La difesa del T. si è incentrata sulla tesi della legittimità giuridica dei provvedimenti adottati e dei comportamenti tenuti. Quindi, non è contestato, ad esempio, che l'incolpato ha trattato fascicoli prima che gli venissero assegnati (contravvenendo così alle disposizioni del Procuratore Capo) ha assunto dichiarazioni senza procedere alla verbalizzazione, ha assegnato una postazione di lavoro alla dott.ssa F. all'interno del palazzo giudiziario, disattendendo anche gli inviti scritti del Procuratore Capo. Tutti fatti costituenti illeciti disciplinari, in relazione ai quali le tesi giuridiche prospettate dall'incolpato, relative alla pretesa legittimità delle iniziative che sarebbero state adottate sempre nell'interesse dei minori, sono del tutto irrilevanti, anche se si dovesse condividere la cultura interventista (errata, secondo la Sezione disciplinare) che secondo il giudice “a quo” ha ispirato l'attività del dr. T.. Vale a dire, anche ammesso che le tesi giuridiche prospettate dal dr. T. e non condivise dal CSM, circa la legittimità sostanziale dei suoi interventi, fossero condivisibili, resterebbe comunque un nucleo minimo di violazioni disciplinari che legittimerebbe la sanzione minima dell'ammonimento irrogata in concreto. Quando, come nella specie, per una pluralità di illeciti disciplinari venga irrogata la pena minima prevista e sia certo che almeno una delle violazioni contestate sia stata commessa, non è necessario che si proceda all'esame della legittimità del giudizio di colpevolezza per ciascuno degli altri episodi contestati, perché la riduzione del carico di responsabilità non avrebbe alcun rilievo ai fini della determinazione della sanzione, essendo impossibile una reformatio in melius.
Nella specie, però, per meglio verificare se effettivamente vi siano segmenti dei fatti addebitati al T. che siano rimasti fuori della portata delle censure prospettate con i motivi di ricorso, si rende necessario il loro breve ma analitico esame.

 

2. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 2.2 del d.lgs. 109/2006, modificato dalla legge 269/2006. In particolare, il ricorrente sostiene che:

a) la prassi di nominare consulenti non è stata instaurata dal dr. T., come si legge a p. 6 della motivazione, ma era vigente da almeno 20 anni;

b) non è vero che alla dr.ssa F. sia stata assegnata una postazione stabile;

c) la qualificazione dei fatti contestati al magistrato è frutto soltanto del lavoro di interpretazione delle norme giuridiche di esclusiva competenza del Procuratore minorile, tanto è vero che lo stesso dr. T. aveva prospettato al CSM un quesito in relazione ai capi di incolpazione sub b) (interferenze con atti abnormi in procedure pendenti dinanzi al giudice), d) (determinazione della commistione tra ruoli incompatibili della dr.ssa F.) ed e) (“stabilizzazione” del ruolo di consulente della dr.ssa F.) ed il CSM aveva declinato la richiesta proprio sul rilievo che si trattava della interpretazione di norme giuridiche che rientrava tra i compiti del magistrato;

d) la stessa Sezione disciplinare riconosce che i fatti addebitati al dr. T. sono frutto di una cultura interventista superata e che la violazione della legge “è avvenuta fuori da ogni direzione abusiva”; per cui si tratterebbe di comportamenti dovuti a mere interpretazioni inconsapevolmente sbagliate e comunque non dolosi;

e) comunque, il ruolo del PM minorile è molto ampio, proprio per garantire la tutela sostanziale dei minori, anche sulla base di recenti interventi legislativi e della Corte Costituzionale.
In realtà, il fatto che la prassi di nominare consulenti fosse ben radicata prima che se ne avvalesse il dr. T. è questione di merito e comunque irrilevante, perché come si legge a p. 6 della motivazione della sentenza impugnata, la censura rivolta al magistrato non riguarda soltanto la prassi di nominare consulenti, bensì la prassi di nominare stabilmente la dr.ssa F., con attribuzione anche di una postazione di lavoro all'interno del palazzo, nonostante i richiami dei capi dell'ufficio. Quindi, giustamente il giudice disciplinare ha ritenuto che l'incolpato abbia “agito al di fuori di ogni schema normativo”. Basterebbe già questo a giustificare l'irrogazione dell'ammonimento.

Nella parte in cui la difesa del dr. T. nega la circostanza di avere assegnato alla dr.ssa F. una stabile collocazione viene prospettata una questione di merito inammissibile in questa sede.

Lo stesso dicasi per quanto attiene al rilievo che la vicenda in esame sfuggirebbe ad ogni valutazione disciplinare, trattandosi di interventi ispirati ad una legittima interpretazione delle norme, come aveva riconosciuto anche il CSM non dando seguito al quesito prospettato dallo stesso dr. T.. A parte la considerazione che i fatti posti in essere in violazione delle direttive dei capi dell'ufficio o in maniera del tutto informale (come le audizioni non verbalizzate), in relazione ai quali lo stesso incolpato non pone alcun problema interpretativo (e quindi già di per sé giustificano l'irrogazione della sanzione), la censura è inammissibile perché il ricorrente invoca fatti extraprocessuali e comunque denuncia una contraddizione che non “risulta dal testo del provvedimento impugnato” (v. art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.).

Quanto al preteso carattere non doloso dei fatti commessi dal dr. T., che lo stesso giudice disciplinare avrebbe riconosciuto nello scrivere che tali fatti sarebbero stati commessi al di fuori di “ogni direzione abusiva”, va osservato, innanzitutto, che almeno per alcuni degli illeciti contestati, la responsabilità disciplinare non richiede il dolo, ma è sufficiente la colpa grave (“negligenza grave ed inescusabile” nell’adottare provvedimenti nei casi non consentiti: art. 2, comma 1, lett. m, d. lgs. 109/2006). Quanto poi alla pretesa incongruenza della motivazione nella parte in cui si legge che la violazione di legge è “avvenuta fuori da ogni direzione abusiva”, non si tratta di una locuzione che vanifica il profilo soggettivo dell'illecito. Si tratta invece di una valutazione che attiene al complessivo comportamento del dr. T., ai fini della determinazione della sanzione (che in presenza di tanti episodi avrebbe potuto comportare la irrogazione di una sanzione disciplinare superiore a quella minima), nel senso che il giudice disciplinare ha ritenuto che il comportamento del dr. T., sebbene reiterato e in spregio alle disposizioni dei capi, non fosse determinato da una volontà persistente di agire contra legem o praeter legem. Una formula, non molto chiara, per giustificare l'irrogazione della sanzione minima e che non attiene al giudizio sull'an della responsabilità disciplinare, ma soltanto sul quantum della sanzione applicabile.

Infine, il ricorrente assume che, contrariamente a quanto ritiene il giudice disciplinare, il ruolo del PM minorile è molto più ampio di quello che vorrebbe assegnargli lo stesso giudice “a quo”, dovendo garantire con la dovuta celerità la tutela sostanziale dei minori. La censura, in parte nuova, è generica, perché non analizza in relazione alle singole incolpazioni i parametri normativi di riferimento che avrebbero reso legittimi i comportamenti del dr. T.. Manca un esame analitico ed autosufficiente di ciascun episodio e della relativa e specifica asserita “copertura” normativa. Comunque, quale che sia l'interpretazione delle norme di diritto minorile, prospettata dal ricorrente, la stessa non giustifica il comportamento tenuto dal dr. T. in violazione delle regole organizzative e di procedura dell'ufficio. L'interpretazione dalle norme non può costituire un alibi per tenere comportamenti “anarchici”. Peraltro, non risulta che il magistrato abbia mai eccepito di avere giustificato le proprie iniziative con formali provvedimenti motivati, che ne consentissero il controllo giurisdizionale. In altri termini, il magistrato è libero di interpretare le norme di diritto, ma deve farlo nel rispetto dei ruoli e dell'organizzazione dell'ufficio di appartenenza, oltre che delle più elementari regole di procedura, che servono a garantire una gestione trasparente del ruolo di ciascuno, senza “invasioni di campo”.

 

3. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 403 c.c., in relazione al primo capo di incolpazione. La tesi sostenuta dal ricorrente è che l'intervento del Natale omissis era consentito in forza del citato art. 403 c.c. Il giudice disciplinare, invece ha rilevato, in punto di fatto, che il PM “è intervenuto in una controversia tra due genitori relativa appunto alle modalità di frequentazione dei minori da parte del genitore non affidatario, fuori di qualunque competenza del PM” (p. 5 della sentenza impugnata). Dunque, non si fa alcun cenno alla specifica fattispecie di cui all'art. 403 c.c., né il ricorrente lamenta una omessa pronuncia sul punto. Ne deriva che trattasi di un nuovo, inammissibile, motivo difensivo, che, tra l'altro presuppone che l'accertamento, in punto di fatto, della sussistenza dei presupposti specificamente elencati nella citata disposizione civilistica (“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”), che nulla hanno a che fare con l'odierna vicenda, nella quale non risulta che si trattasse di minori abbandonati da trasferire in un luogo sicuro. Il PM è intervenuto, illegittimamente, trasferendo manu militari i minori da un genitore all'altro, ignorando il regolare procedimento già instaurato presso il Tribunale per i Minorenni.

Gli altri motivi riguardano esclusivamente i capi di imputazione nn. 3, 4 e 5 (b, c, d ed e nella elencazione sopra riportata), per cui, non essendo idonei in nessun caso a determinare una reformatio in melius della sentenza impugnata, restando comunque ferma la responsabilità per il primo capo di incolpazione che da solo giustifica l'applicazione della sanzione minima dell'ammonimento, vanno dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

Ma i due ulteriori motivi sono inammissibili anche sotto altro profilo che giova esaminare ex art. 363, terzo comma, c.p.c.

 

4. Con il terzo motivo, infatti, viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 RDL 1404/1934 e viene sostenuta la tesi che, in relazione al terzo capo di imputazione, legittimamente il PM era intervenuto, sussistendo i presupposti di cui al citato art. 25 (recante Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere).

Il motivo è ulteriormente inammissibile per carenza di interesse, perché la sentenza impugnata, sul punto si regge su una doppia ratio decidendi: la prima costituita dalla affermazione della mancanza dei presupposti che giustificavano l'intervento ex art. 25, censurata con il motivo in esame; la seconda costituita invece dalla affermazione che già era stato investito il Tribunale e ciò comunque escludeva ogni competenza del PM, e questa ratio non è stata impugnata. Peraltro, la censura, anche nella parte in cui prospetta la possibilità dell'intervento ex art. 25 citato è inammissibile perché richiede un accertamento in fatto della sussistenza dei presupposti richiesti dallo stesso art. 25 (“manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere” da parte del minore) che non rientra tra i compiti di questa Corte. In realtà, erroneamente, il ricorrente dà per scontata la sussistenza dei presupposti per applicare la citata deposizione, che invece anche il giudice disciplinare ha escluso.

 

5. Con il quarto ed ultimo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 72, primo e secondo comma, c.p.c., in relazione al secondo quarto e quinto capo di incolpazione, il ricorrente sostiene di non avere mai affidato compiti di valutazione alla dr. F. e comunque di avere agito nel rispetto delle regole. La censura tende ad ottenere una inammissibile rivalutazione del merito della vicenda processuale, in relazione al carattere valutativo o meno dei compiti affidati alla consulente (che però richiederebbe un esame in fatto dei singoli provvedimenti di affidamento dell'incarico) e alla sussistenza dei presupposti che legittimavano l'intervento del PM. Peraltro, non sono investiti da censura i profili relativi al comportamento del dr. T., in relazione al rispetto delle disposizioni dei capi dell'ufficio.

 

6. Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

 

 

 

Share