Il caso Ferreri-Novara: non ci potevamo credere (e non solo noi…)
Se avessimo avviato questa rubrica (destinata agli eventi consiliari unbelievable) all'inizio del della nuova consiliatura, il numero zero sarebbe stato certamente dedicato, nel gennaio del 2003, alla delibera con cui il plenum del C.S.M. ritenne di dover conferire l'incarico direttivo di presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta al collega ANTONIO NOVARA (consigliere della corte d'Appello di Palermo), nel ballottaggio con il dott. PIERGIORGIO FERRERI (giudice del Tribunale per i minorenni di Palermo).
Una scelta quantomai contrastata, in cui il dott. Novara prevalse per 14 voti (6 dei togati di Unicost; 2 di quelli di MI, Buccico, Spangher, Ventura-Sarno, Marotta, Marvulli e Favara), rispetto ai 12 ricevuti da Ferreri (indicato dai 5 colleghi di MD, i 3 del Movimento, Rognoni, Di Federico, Berlinguer e Schietroma).
Una decisione oggetto di vivaci commenti nelle diverse mailing-list, a seguito di un dibattito di plenum aspro e sofferto (si segnala l'ascolto sul sito www.radioradicale.it, accessibile anche dal nostro sito, con particolare riguardo agli interventi di Aghina, Fici e Salvi) e della netta spaccatura determinatasi in sede di votazione. Una delibera che avevamo, già all'epoca, ritenuto esemplificativa di come si andava formando e consolidando una determinata maggioranza (Unicost-MI-Polo) e che avevamo ritenuto anche indicativa di un modo di interpretare (rectius: di disapplicare) le circolari in materia, in ragione, nella più benevola delle ipotesi, di implicazioni "culturali" assai poco condivisibili.
Questa la nostra valutazione dei fatti trasmessa all'epoca "in rete".
In merito alla comparazione dei candidati, abbiamo ritenuto e sostenuto la prevalenza del dottor Ferreri in virtù dei seguenti (plurimi) parametri previsti dalla circolare in materia: a) maggiore anzianità di carriera; b) esercizio specifico di funzioni minorili (per quasi 25 anni); c) esperienza in funzioni minorili di primo grado (per tutto il periodo indicato); d) doti organizzative (ricavabili dall'esercizio di fatto per circa un anno della direzione del Tribunale per i minori di Palermo; e) numerosissime pubblicazioni e relazioni in materia minorile, in diverse sedi congressuale, nonché in corsi organizzati dal C.S.M.; f) lusinghiere valutazioni del Consiglio Giudiziario.
Nonostante il quadro descritto, la maggioranza consiliare ha ritenuto di poter dare prevalenza alla candidatura del dottor Novara (per nove anni in servizio presso la sezione della corte d'appello con competenza anche in materia minorile), sulla base della sua esperienza professionale maturata anche in uffici diversi da quello minorile e nonostante che lo stesso non avesse mai (si ripete: mai) svolto funzioni minorili in primo grado; senza poi considerare l'assoluta mancanza di produzione scientifica in argomento.
Va tenuto conto che, ai fini delle attitudini agli incarichi direttivi per gli uffici minorili, la circolare "attribuisce rilievo" (pur senza che costituisca titolo preferenziale), "alla professionalità ed all'esperienza specifica acquisita nel settore minorile, desunta dalla qualità e dalla durata, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, della pregressa attività giudiziaria e dall'impegno culturale esplicato in questo settore".
Senza voler dubitare dell'idoneità di Novara a ricoprire l'incarico conferitogli, ci era sembrato veramente difficile comprendere quale "rilievo" fosse stato conferito al positivo esercizio, per quasi venticinque anni, da parte di Ferreri di funzioni giudiziarie identiche a quelle dell'ufficio cui aspirava, e quindi alla qualità e durata del suo impegno professionale.
Al contrario, detta attività è stata valutata come elemento negativo della maggioranza consiliare chi gli ha preferito Novara, valorizzando un unico parametro della circolare ("positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse"), rispetto a tutti gli altri in cui prevaleva Fererri.
Avevamo ritenuto e continuiamo a ritenere sconcertante tale valutazione, anche perché in fattispecie sostanzialmente analoga, relativa ad altro ufficio direttivo minorile (dove però entrambi i concorrenti potevano vantare un'esperienza in uffici minorili di I grado), i giudici amministrativi di I e II grado avevano reiteratamente affermato la prevalenza della prolungata esperienza negli uffici minorili, annullando la decisione contraria del C.S.M.
Oltre al dato normativo, appare del tutto singolare che nel corso della discussione sia stata "penalizzata" la specializzazione del magistrato (come detto tema non esclusivo della valutazione), utilizzando terminologie quali: "ingabbiamento monoculturale", "pericolo dell'iperspecializzazione", dato che, sostanzialmente, la prolungata esperienza di Ferreri nel settore minorile aveva finito per pregiudicarne paradossalmente la valutazione da parte della maggioranza del Consiglio.
Successivamente alla decisione del plenum, in nostro comunicato avevamo (tra l'altro) dichiarato: "Del tutto evidente come la forza dei numeri si sia imposta su quella (a nostro avviso del tutto palese) dei criteri puntualmente previsti dalla circolare in materia. Preoccupa la formazione di una maggioranza consiliare che ci appare ben lontana dalla sensibilità comune della gran parte della magistratura, ed in particolare di quella addetta a delicate funzioni specializzate".
La replica dei consiglieri di Unicost, facendo riferimento ad un deliberato della corrente in sede congressuale, rilevava la sintonia della loro posizione "all'atteggiamento critico verso la costituzione di moduli organizzativi in cui venga compressa oltre il consentito l'idea che la giurisdizione è cultura della garanzia e del metodo e non cultura dei contenuti", criticando l'eccesso di specializzazione, che "…oltre a garantire un'efficienza a senso unico con scarsa possibilità di confronto più generale, espone diritti e garanzie alla irresistibile "forza delle cose", alla logica della tecnica assurta da strumento a fine..".
Il nostro "apprezzamento" per la "coerenza" della posizione di Unicost, non ci poteva però esimere dal prendere le distanze da una linea culturale diretta (a nostro avviso) ad esaltare un'irrealistica "onnicompetenza funzionale" del magistrato e che, soprattutto, non poteva certo prevalere sulle circolari del C.S.M.
In seguito la nomina di Novara, valutata come archetipo di un'impostazione culturale diretta a privilegiare nella valutazione per gli incarichi direttivi la polivalenza di esperienze a scapito di una specifica specializzazione, finendo per "premiare" anche chi non abbia alcuna cognizione del settore di destinazione, ha costituito oggetto di ripetuti interventi e discussioni.
Anche da ultimo, in un intervento nella nostra lista, il cons. Meliadò ha inteso ribadire la correttezza interpretativa di una scelta così discutibile.
Con sentenza del 17 dicembre 2003 (depositata l'11 marzo 2004) il T.A.R. del Lazio, accogliendo il ricorso del dott. Ferreri, ha annullato la delibera di nomina del nuovo Presidente del Tribunale per i minori di Caltanissetta ritenendola illegittima, in quanto viziata da violazione di legge ed eccesso di potere.
"Ferma restando la valutazione positiva delle esperienze di entrambi i candidati occorre evidenziare - ha osservato il giudice amministrativo - che nel caso di specie il Consiglio non ha considerato con la dovuta attenzione che elemento essenziale della circolare più volte richiamata è quello relativo proprio alla valorizzazione della professionalità e competenza specifica nel settore per cui occorre conferire l'incarico. Tale aspetto deve essere preso in considerazione in via prioritaria, ancorché non esclusiva, data anche la specialità del settore minorile. Il dottor Ferreri, oltre ad avere una maggiore anzianità rispetto al collega, ha acquisito negli anni di carriera passati nelle aule della giustizia minorile, una esperienza ed una conoscenza profonda della materia, non comparabile con la professionalità del dottor Novara, sempre nel settore specifico, che deve trovare il suo naturale sbocco nello svolgimento di funzioni direttive. Appare illogico ed irragionevole che la specializzazione nella materia diventi un fattore negativo di giudizio, annullando anche gli altri requisiti richiesti dalla circolare, quali l'anzianità e le pregresse esperienze professionali, tali da portare il C.S.M. ad assegnare il posto ad altro candidato, che non ha mai, come riportato nella delibera impugnata, svolto funzioni di giudice minorile di primo grado".
Da quanto esposto risulta che il C.S.M. ha adottato una delibera illegittima"
Lungi da noi naturalmente ritenere che ogni decisione del plenum del Consiglio da noi non condivisa possa conseguentemente essere soggetta all'intervento "decapitatorio" del giudice amministrativo (peraltro nel caso in esame intervenuto solo in prima istanza).
Ci sono però alcune scelte, il cui contenuto ci appare in palese contrasto con le circolari in materia, che appaiono ictu oculi contenere vizi di legittimità , ed a queste dedichiamo la "rubrica" in oggetto.
Il nostro "non ci potevamo credere" è stato confortato dal giudizio del T.A.R. di Roma.