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NEWS CSM n. 33 del 17 novembre 2003 Nuova pagina 1

NEWS DAL C.S.M.

Pubblichiamo le notizie sui lavori del CSM della settimana inviate dai nostri Consiglieri Fici, Aghina ed Arbasino,

Buona lettura

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SOMMARIO

1. NUOVO CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO
2. FUORI RUOLO
3. TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
4. DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI
5. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER I GIUDICI DI PACE
DALLE COMMISSIONI


1. NUOVO CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO
Sembra ormai certo l'imminente annunzio da parte del ministro Castelli di un nuovo, imminente bando di concorso per uditore giudiziario, inevitabilmente realizzato con le medesime procedure dei precedenti (prova selettiva compresa).
Si tratta sicuramente di una buona notizia, che offre (se pure in grave ritardo) una risposta ai tanti appelli in argomento operati dalla magistratura associata e dal C.S.M. (anche nel corso dei plenum alla presenza di Ciampi e Castelli).
Va dato merito in particolare alla terza commissione consiliare, ed in particolare al suo presidente cons. Fici, quale primo atto del secondo anno di attività, di avere attivato le procedure necessarie per l'indizione del concorso, operando un'esplicita richiesta in tal senso al ministro della Giustizia.

2. FUORI RUOLO
Il dott. STEFANO DAMBRUOSO (sost. proc. a Milano) è stato destinato quale esperto del ministero della Giustizia in seno alla rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali di Vienna.

3. TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Approvate in settimana, con riserva di integrazioni e modifiche su quelle ormai prossime per il biennio 2004/2005, le tabelle dei seguenti uffici giudiziari: Tribunale di Ravenna, Tribunale di Sciacca, Tribunale di Marsala, Procura di Termini Imprese, Tribunale di Palermo, Tribunale di Termini Imprese.
Approvate solo in parte le tabelle del Tribunale di Trapani, della Corte d'Appello di Bologna e del Tribunale di Reggio Emilia.
Non approvato il programma organizzativo della Procura di Sciacca.

4. DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI
Due nuovi "direttivi" sono stati deliberati in settimana dal plenum: il dott. OTTAVIO ABBATE (Presidente del Tribunale di Sala Consilina) è stato nominato all'unanimità Presidente del Tribunale di Castrovillari.
L'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia è stato assegnato al dott. ANTONIO LA VENUTA (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera) con 15 voti a favore e 9 astenuti (Movimenti, MD e Rognoni). L'astensione è derivata dalla mancata presentazione da parte dell'aspirante di un parere aggiornato del Consiglio Giudiziario che consentisse una puntuale (e necessaria) valutazione della sua più recente attività direttiva, che è stato possibile ricavare solo parzialmente aliunde dal contenuto del fascicolo personale e dall'esame del programma organizzativo dell'ufficio di origine.
Varati all'unanimità i primi semidirettivi della nuova "gestione" della quinta commissione: BRUNO ALFONSO ARCURI (cons. appello Catanzaro) è stato nominato Presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro; FABRIZIO GENTILI (Trib. Roma) Presidente di sezione del Tribunale di Tivoli.

5. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER I GIUDICI DI PACE
Per risolvere una difformità interpretativa riscontrata nella "gestione" del procedimento disciplinare a carico dei giudici di pace in sede decentrata, l'ottava commissione ha disposto un approfondimento sulla possibilità da parte del titolare dell'azione disciplinare (il Presidente della Corte d'Appello) di delegare una serie di atti all'interno del suo ufficio.
Recependo un conforme parere dell'ufficio studi, il plenum ha approvato una delibera che limita alla sola proposta formulata al Consiglio Giudiziario la natura di atto personalissimo da parte del Presidente della Corte d'Appello, che può quindi delegare a terzi ogni altra attività procedimentale.

DALLE COMMISSIONI

PRIMA COMMISSIONE
E' stata approvata in Prima Commissione la modifica delle circolari relative alle incompatibilità. La proposta di modifica sarà portata per l'approvazione in plenum all'inizio di dicembre.
La questione della incompatibilità ha sempre costituito oggetto di aspre polemiche, spesso strumentali, in Consiglio e fuori. Inoltre l'attuale disciplina dei casi concreti di incompatibilità e le stesse procedure per accertarne la sussistenza erano causa di notevoli incertezze e di rigidità applicative.
Era dunque necessario affrontare con determinazione il tema, anche al fine di rendere sempre più trasparente la gestione degli uffici e di offrire criteri, per quanto possibile, chiari e predeterminati, cui i colleghi potessero improntare le proprie scelte.
Non vi è dubbio, infatti, che la sedimentazione nel tempo di modifiche normative nell'ordinamento e di decisioni del Consiglio avesse reso quella della incompatibilità una zona grigia, nella quale convivevano situazioni inaccettabili e incompatibilità solo formali.
La modifica si è resa necessaria anche per una serie di altre ragioni.
Innanzitutto l'introduzione del Giudice unico ha ovvi riflessi sulla individuazione del concetto di "ufficio giudiziario", rispetto al quale valutare la sussistenza dell'incompatibilità. Basti pensare alla soppressione delle Preture e al loro accorpamento ai Tribunali. Era dunque necessario fornire indicazioni di carattere generale, onde evitare da un lato un'eccessiva estensione delle incompatibilità e dall'altra incertezze applicative.
Si è dunque ritenuto di dare rilievo alle articolazioni del concetto di ufficio, tenendo conto delle Sezioni distaccate e degli uffici di sorveglianza e minorili.
Si è poi inteso individuare criteri predeterminati (per quanto possibile) che consentano di valutare preventivamente le diverse situazioni. In tale direzione un rilievo fondamentale ha assunto - nei fatti e nelle decisioni del CSM - la specializzazione crescente e l'ampiezza delle previsioni tabellari (si pensi alla questione dei sub-settori, su cui la consiliatura precedente discusse a lungo).
Si sciolgono così punti di incertezza interpretativa del Consiglio e si evitano inutili appesantimenti delle situazioni di incompatibilità. Il riconoscimento del rilievo dell'organizzazione tabellare e dell'esistenza delle specializzazione anche nei settori ha infatti un notevole riflesso deflativo sulle incompatibilità, senza però intaccare l'immagine di imparzialità del magistrato e l'efficienza dell'ufficio.
Anche le modalità di esercizio della professione forense sono radicalmente mutate. Innanzitutto è mutata la disciplina normativa, per esempio rendendo di fatto assai poco rilevante il dato - in passato preponderante - della iscrizione all'Albo professionale per individuare il circondario di esercizio abituale della professione. Si sono poi sempre più affermate forme di esercizio della professione non individuali. Infine, i settori di specializzazione si vanno estendendo anche nella professione.
Era poi necessario definire con chiarezza le situazioni rilevanti ex art. 2 L.G. e in particolare il coniugio e la convivenza (nonché le fasi di scioglimento di entrambi).
Anche per ciò che concerne l'incompatibilità ex art. 19 (tra colleghi) la mutata sensibilità in tema di modalità dell'esercizio della funzione imponeva che si esaminasse in particolare l'aspetto dell'incompatibilità derivante dall'esercizio di funzioni "interferenti" (non previste dalla circolare precedente), ancor più che quello connesso con l'esercizio di funzioni omologhe. Si pensi ai casi in cui il magistrato svolge le sue funzioni in ufficio con funzioni valutative dell'operato del congiunto (appello rispetto al primo grado, nella medesima materia; giudice penale rispetto al pubblico ministero; tribunale riesame rispetto a gip). Tale criterio è, naturalmente, temperato da quello dell'effettiva interferenza tra le funzioni (ad esempio, in considerazione della dimensione della sede, dell'effettiva suddivisione in sub-settori ecc.).
Paolo Arbasino è il relatore della proposta di nuova circolare che ha raccolto i contributi delle diverse componenti e della struttura tecnica.
La circolare, nella sua originaria stesura in forma "discorsiva", era già stata portata al plenum a settembre, ma la volontà di presentazione di un articolato, allo scopo di rendere piu' efficace il dettato normativo, ha determinato il ritorno della pratica in commissione i cui lavori hanno portato ad un approfondimento di alcuni aspetti.
Occorre premettere che i margini di modifica della circolare sono fortemente condizionati dalla giustizia amministrativa, giacché è necessario conformarsi ai principi di interpretazione della legge che si sono ormai consolidati.
Entro questi limiti, si è voluto recepire la sempre maggiore sensibilità - sia all'interno della magistratura che all'esterno - per il tema della incompatibilità, evitando però di adottare regole troppo rigide, così da rendere difficile oltre il necessario la gestione degli ormai diffusi rapporti familiari "trasversali" o tra colleghi.
Su questo aspetto ci si è fortemente impegnati, cercando di evitare troppo rigide preclusioni, incompatibili con l'orientamento della giustizia amministrativa e inutilmente penalizzanti.
Un punto qualificante a tal proposito era quello relativo agli uffici di minore dimensione, individuati attraverso il dato tabellare (esistenza di una sezione unica promiscua). Nella prima stesura della circolare non era stata raggiunta una soluzione che consentisse da un lato di indicare criteri prevedibili di incompatibilità, ma che al tempo stesso consentissero di evitare un'assoluta rigidità. Non vi è dubbio, infatti, che nelle sedi più piccole, ove vi è una sezione promiscua, è pressoché impossibile distinguere i settori di attività del magistrato ed è anche presumibile che il congiunto professionista eserciti non possa operare in ambiti specializzati ed eserciti nei diversi settori. I problemi derivanti dalle incompatibilità, anche sul piano organizzativo, crescono esponenzialmente con la riduzione della dimensione della sede.
Nella nuova stesura si è giunti a una formulazione che sembra risolvere (per quanto possibile) il problema, prevedendo che la situazione 1di incompatibilità sia superabile da previsioni tabellari che comportino una netta separazione delle attribuzioni dei singoli magistrati nei diversi settori (e sempre che il professionista non eserciti anche nel settore cui è addetto il magistrato).
Alla circolare seguirà un monitoraggio generalizzato, che utilizzerà un modulo informatizzato e che dovrebbe consentire, per il futuro, di segnalare solo le modificazioni rispetto alla situazione precedente.
I punti essenziali della circolare sono i seguenti:
1. La bozza disciplina congiuntamente le ipotesi di cui agli artt. 18 e 19, che invece erano prima trattate separatamente (cioè con due circolari diverse). Si tratta di una scelta motivata soprattutto da ragioni di semplificazione, visto che molti concetti sono comuni alle due situazioni. E tuttavia vi sono implicazioni più generali: infatti la distinzione tra i due articoli rispondeva - nel disegno originario del legislatore - anche a una differenziazione sostanziale degli interessi tutelati. Nell'art. 18 viene in primo piano la tutela dell'immagine della giurisdizione, rispetto all'esercizio della professione da parte di congiunti (imparzialità - parità di condizione degli avvocati ecc.); nell'art.19 viene in questione soprattutto l'aspetto della funzionalità dell'ufficio. Si è discusso a lungo se mantenere la separazione anche delle circolari. Alla fine si è ritenuto più opportuno semplificare la materia, pur mantenendo negli aspetti sostanziali le differenze anzidette.
2. Sono stati introdotti due criteri fondamentali per la valutazione dell'incompatibilità in concreto (e cioè al di là del dato meramente formale dell'iscrizione del professionista all'Albo): la suddivisione dell'ufficio in settori e la dimensione dell'ufficio. Sul primo criterio ci si è molto impegnati, in quanto esso costituisce il vero discrimine delle situazioni rilevanti. Quello della dimensione dell'ufficio costituisce un paramento ulteriore di valutazione della incompatibilità in concreto, facendosi riferimento più puntualmente "all'organizzazione tabellare dell'ufficio che è anche riflesso delle dimensioni e della relativa sede giudiziaria". Ciò implica anche il rilievo alle articolazioni interne tabellari degli uffici e la previsione di ipotesi più articolate rispetto al passato. Si tratta di una radicale modificazione, che da un lato rende molto più chiari i confini dell'incompatibilità e dall'altra offre un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi.
3. Per le sezioni distaccate (di particolare rilievo dopo l'abolizione delle Preture) si opta per la tendenziale insussistenza della incompatibilità, quando il congiunto non vi svolga attività professionale, se non in via marginale considerata anche la dimensione della sezione.
4. La questione delle Corti d'appello merita attenzione: si prevede una tendenziale incompatibilità quando i settori sono analoghi. L'incompatibilità è più estesa rispetto alla previsione dell'esercizio abituale della professione "davanti all'ufficio al quale il magistrato appartiene" (circolare precedente). Il criterio è però temperato dalla necessità di accertare in concreto che vi sia comunque un esercizio di attività professionale presso la Corte (naturalmente anche da parte di altri professionisti, in qualche maniera collegati al congiunto) con valutazione del relativo grado di intensità. L'impegno a non trattare procedimenti nel secondo grado non è di per sé ritenuto sufficiente ad evitare l'accertamento in concreto. Detto in altri termini, se ad esempio il congiunto esercita la professione nel penale, davanti al Tribunale, si affermerà l'incompatibilità con il congiunto magistrato in Corte d'Appelo - anch'egli nel settore penale - a meno che non risulti che né il congiunto avvocato, né altri professionisti a lui legati (soci, associati ecc.) esercitino con una certa continuità in appello.
5. Si dà rilievo all'autonomia di Tribunale per i minorenni e di Tribunale di sorveglianza.
6. I PM ripetono le previsioni di incompatibilità da quelle previste per gli uffici di riferimento.
7. La dirigenza dell'ufficio rende più stringenti le ipotesi di incompatibilità.
8.Per i magistrati distrettuali non si configurano incompatibilità (questa potrebbe essere una forte incentivazione).
9. Particolare rilievo viene dato all'esercizio della professione nelle diverse forme di associazione, anche di fatto, o di società.
10. L'incompatibilità con riferimento ai praticanti iscritti nell'albo che abilita all'esercizio della professione per i procedimenti ex Pretura rileva solo quando, per l'inserimento in studi professionali o per altre ragioni (ad esempio, esercizio abituale della professione nello stesso sub-settore del congiunto), tale situazione può rilevare ex art.2. Tale possibilità rende comunque necessaria la comunicazione della esistenza della situazione di fatto agli organi di autogoverno.
11. La parte relativa al rapporto di coniugio ed assimilati non pone problemi particolari, essendo stati risolti quelli che si erano prospettati in origine circa la rilevanza delle situazioni di fatto. Si segnala però la definizione degli obblighi di dichiarazione e la previsione che la presenza di "gruppi familiari" determini comunque l'esame dei rapporti bilaterali (salva una clausola di chiusura).
12. Per ciò che riguarda l'art. 19, il punto più rilevante è l'affermazione del valore della imparzialità, piuttosto che del buon andamento, come fondante la previsione normativa. Notevoli le conseguenze (peraltro nella scia delle decisioni consolidate): "è quindi la sola comune attività presso l'ufficio che può determinare un'immagine di reciproco condizionamento".
13. Anche in questo caso è di notevole rilievo la dimensione dell'ufficio e la sua articolazione tabellare.
14. La dimensione dell'ufficio assume rilievo fondamentale per le situazioni di incompatibilità riconducibili a interferenza tra le funzioni (art. 2, ad esempio pm/giudice; primo grado/appello). Vi è in questo una previsione più rigida rispetto alla circolare precedente (che disciplinava dettagliatamente i casi da evitare con "gli opportuni provvedimenti" dei dirigenti, mentre faceva solo un riferimento di chiusura all'art.2, in relazione alla "frequenza e qualità" delle situazione anzidette) che recepisce una diversa e ormai diffusa sensibilità.
15. La fase procedimentale prevede alcune semplificazioni. Innanzitutto essa è collegata alla rilevazione informatica delle situazioni di incompatibilità, con la conseguenza che queste verranno mano a mano aggiornate, dopo il primo censimento generalizzato. L'obbligo di dichiarazione della esistenza di un parente avvocato è assoluto (quindi anche quando il parente eserciti la professione in un luogo lontano e senza alcuna interferenza con l'ufficio nel quale opera il magistrato: ciò è reso necessario sia dalle modificazioni della disciplina dell'iscrizione all'Albo, sia con la diffusione di strutture societarie o di associazione che operano sull'interno territorio nazionale). E' il dirigente dell'ufficio che fa una prima valutazione dell'effettiva sussistenza di ipotesi rilevanti ex art. 18. In tale ultimo caso si procede con la raccolta delle informazioni e il parere del C.G.
16. E' poi prevista la possibilità di audizione del magistrato interessato, prima dell'apertura della procedura. Si tratta di un'innovazione importante (che recepisce una prassi che si andava diffondendo), che può evitare situazioni traumatiche e che è coerente con le finalità della normativa, tendente alla risoluzione di situazioni potenzialmente dannose per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, attraverso il bilanciamento di interessi diversi.

QUINTA COMMISSIONE
L'incontro con il ministro Castelli, dedicato al "concerto" sugli incarichi direttivi proposti dalla commissione, ha visto la richiesta di approfondimento in ordine alle proposte per gli incarichi direttivi di Presidente della Corte d'Appello di Potenza (per le doglianze di un aspirante) e di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugina (per la sussistenza di un'iscrizione penale a carico di uno dei proposti).
Proposto per l'incarico semidirettivo di Presidente di sezione lavoro presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria (a seguito di revoca del dott. Tropeano) il dott. PASQUALE ADORNO (cons. appello Reggio Calabria).
Ben maggiori difficoltà si sono registrate per l'incarico di Presidente di sezione presso la Corte d'Appello di Venezia, dove sono intervenute due proposte: per il dott. LIONELLO MARINI (consigliere di Cassazione) con i voti di Primicerio, Stabile e Schietroma, e per il dott. FRANCO ASILI (cons. appello Venezia) con i voti di Aghina e Menditto.
Si è trattato a nostro avviso di un "concorso" del tutto particolare, dove si sono introdotti (e per la prima volta) nuovi criteri interpretativi della circolare, tra cui la valorizzazione preferenziale della provenienza dalla Cassazione per un posto di merito, nonchè l'assimilazione della valutazione della laboriosità del magistrato come genericamente dedotta dal dirigente dell'ufficio a quella risultante dagli analitici prospetti statistici comparati previsti dalla circolare.
La materia sarà oggetto della discussione del plenum.



Ernesto Aghina Paolo Arbasino Giuseppe Fici
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