Notiziario del Movimento per la Giustizia n. 35 dell' 8 dicembre 2003 Nuova pagina 1

SOMMARIO

1. LA NUOVA CIRCOLARE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' PARENTALI (artt. 18 e 19 O.G.)
2. IL GRUPPO DI STUDIO PER LA SELEZIONE DI CRITERI DI ESAME DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
3. FUORI RUOLO
4. LA NUOVA CIRCOLARE PER LE TABELLE DEGLI UFFICI DEI GIUDICI DI PACE
5. SULLA PERMANENZA DECENNALE DEGLI EX-PRETORI
6. LE TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
7. NOMINE FORMATORI
8. PERPLESSITA'
9. DA E VERSO LA CAMPANIA
10. INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI IN REGIONE
DALLE COMMISSIONI


1. LA NUOVA CIRCOLARE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' PARENTALI (artt. 18 e 19 O.G.)
Nelle sedute plenarie del 3 e 4 dicembre il Consiglio ha esaminato ed approvato all'unanimità la nuova circolare in tema di incompatibilità di sede per magistrati legati da rapporti parentali, di coniugio o di stabile convivenza con avvocati o che tali rapporti hanno con altri magistrati.
La discussione in plenum, dopo l'intervento introduttivo del relatore Arbasino, ha registrato una completa convergenza nella condivisione della proposta da parte di tutti i consiglieri, e ciò costituisce conferma della serietà, completezza ed equilibrio che ha caratterizzato i lavori della prima commissione. Il tema sul tappeto era di non poco conto e se fosse stato affrontato in una ottica di difesa corporativa da parte dei magistrati e di finalità inutilmente rigorose (e quindi punitive) da parte dei laici il risultato sarebbe stato sicuramente deludente. La Commissione ha invece convenuto su un lavoro rigoroso ed oggettivo elaborato dopo aver esaminato numerosi casi pendenti, aver eseguito una ampia ricognizione della giurisprudenza amministrativa in materia, aver acquisito atti consiliari sul tema ed approfondito gli aspetti relativi alle novità intervenute in merito all'esercizio della professione forense. L'elaborazione e la stesura del testo (il relatore è stato validamente coadiuvato dal magistrato segretario Luisa Savoia) ha richiesto considerevole impegno anche perché dopo una prima stesura della circolare in forma "discorsiva" si è optato per un "articolato" che rendeva con maggior chiarezza i principi.
L'intervento del Consiglio era indefettibile giacchè non solo la disciplina legislativa è contenuta nell'ordinamento giudiziario (art. 18 e 19) e nella legge sulle guarentigie (art.2) ma le stesse distinte circolari in materia risalivano al 1982 e 1985. La stasi di normazione primaria e secondaria e la conseguente genericità ed incompletezza della stessa aveva, di fatto, attribuito la piu' ampia discrezionalità al CSM con conseguenze facilmente intuibili sulla parità di trattamento premiando anche chi (e non sono pochi) con scarsa sensibilità approfittava delle incertezze normative, della condiscendenza dei dirigenti degli uffici e della lunghezza dei tempi per mantenere in essere situazioni di incompatibilità: i "puniti" erano coloro (fortunatamente non pochi) che responsabilmente evitavano spontaneamente l'insorgere della situazione. Deve poi considerarsi che l'incertezza che regnava in materia metteva in difficoltà gli stessi magistrati in occasione delle domande di trasferimento in sedi ove operavano parenti come avvocati.
Noi riteniamo che, nel complesso, non vi sia stato, come riportato dalla stampa, un "giro di vite" nella disciplina ma una razionalizzazione ed adeguamento dei criteri con uno sforzo di preordinare gli strumenti valutativi rapportandoli alle specifiche caratteristiche dei singoli uffici. Ciò comporta la presenza di regole che vincolano non solo i magistrati ma anche i dirigenti degli uffici e, come è evidente, integra anche un'autolimitazione dell'esercizio del potere discrezionale da parte del Consiglio e quindi, per i colleghi, una garanzia di parità di trattamento.
Un altro aspetto sul quale si è intervenuti è stato quello della rilevazione delle situazioni di incompatibilità. Sino ad ora la dichiarazione era redatta dal magistrato su modulo cartaceo e così era stato in occasione dell'ultimo censimento generale risalente al 1996. Ma in realtà non vi era alcun sistema che garantisse che tutti i magistrati italiani avessero risposto al censimento ed avessero segnalato quindi le situazioni di potenziale rilevanza. Col sistema informatico che è stato realizzato su idea del relatore verranno inserite due schede nella casella personale di ogni magistrato in Cosmag che consentiranno di rendere la dichiarazione in occasione del censimento o comunque di aggiornare la posizione in occasione di modifiche intervenute ( chi non fosse in grado di farlo da solo può compilare un modulo cartaceo e far compilare il modulo informatico alla segreteria magistrati della suo ufficio che accederà al sistema tramite "Valeria"). In tal modo si avrà la possibilità di controllare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione da parte di tutti i magistrati.

Più che illustrare, ancora una volta, i principi generali seguiti ( sul punto abbiamo dato informazioni nel tempo ed anche recentemente dopo l'approvazione da parte della commissione) riteniamo utile indicare sinteticamente ( coi correlativi limiti) come trovano in concreto applicazione gli stessi (la circolare in edizione integrale è stata trasmessa nella lista del Movimento

Rapporti parentali con avvocati
Posto che la disciplina interessa i parenti sino al secondo grado, gli affini sino al primo grado, i coniugi ed i conviventi e che la rilevanza dell'esercizio della professione forense avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato riguarda non solo la persona fisica del parente avvocato ma anche
eventuali colleghi di studio, associati o la società della quale il parente è partecipe, le regole di valutazione dei casi sono, di massima e salvo le specificità dei singoli casi, le seguenti:
· Tribunali Ordinari. Se il tribunale opera secondo una struttura tabellare che distingue i settori civile penale lavoro ed inoltre all'interno del settore civile operano sezioni specializzate l'incompatibilità non sussiste se non si realizza un'identità di materia trattata e cio' vale non solo per i settori ma anche, all'interno del settore civile, con riferimento alla trattazione da parte del magistrato di materia specialistica che non è trattata, di fatto, dal parente avvocato.
Nel tribunale diviso in settori civile penale lavoro senza "sub settori" l'incompatibilità non sussiste se il magistrato e l'avvocato operano in settori diversi. Nei tribunali invece organizzati con sezione unica promiscua opera una generale previsione di incompatibilità in considerazione della stessa promiscuità delle materie trattate dal magistrato e, generalmente, dallo stesso avvocato. Solo se la struttura organizzativa tabellare adottata preveda per tutti i magistrati l'attribuzione esclusiva della materia penale o civile o del lavoro può valutarsi, insieme agli altri elementi, l'esclusione dell'incompatibilità.
· Sezione distaccata di Tribunale: se il magistrato opera in sezione distaccata in via esclusiva il parente avvocato non potrà esercitare avanti alla stessa ma potrà svolgere l'attività presso il Tribunale. Analogamente nel caso inverso mentre se il magistrato è addetto solo parzialmente alla sezione distaccata si dovrà aver riguardo ai criteri della materia trattata da entrambi ed alle caratteristiche dell'esercizio della professione forense.
· Tribunale per i Minorenni: in questo caso vale la specialità della materia e quindi il parente avvocato non dovrà trattare la materia per escludere l'incompatibilità
· Tribunale e Uffici di Sorveglianza: in questi casi la destinazione del magistrato al Tribunale di sorveglianza e l'esercizio della avvocatura nel settore penale da parte del parente non determina di per sé l'incompatibilità ma avrà rilievo l'intensità dell'esercizio della professione avanti ai suddetti uffici giudiziari.
· Magistrati distrettuali: è esclusa, di regola, la incompatibilità.
· Corte di Appello: valgono i criteri generali indicati già per i tribunali che dovranno però essere integrati col grado di intensità dell'esercizio della attività difensiva in appello tenuto anche conto del circondario di attività del parente avvocato. Quindi la esistenza di un parente che svolge attività nel civile non comporta necessariamente la incompatibilità col parente magistrato addetto ad una sezione civile della corte di appello (a meno che non vi sia identità di materia specialistica) ma occorre una valutazione sulla entità e rilevanza della attività professionale avanti alla Corte. Regole piu' restrittive valgono per le Corti di appello di piccole dimensioni o per le sezioni distaccate delle stesse.Viene ritenuta non rilevante la eventuale dichiarazione del parente avvocato con la quale questi si impegna a non svolgere attività davanti all'ufficio di secondo grado.
· Procura della Repubblica: l'esercizio di attività nel settore penale da parte del parente avvocato comporta di regola incompatibilità che puo' essere esclusa solo se risulti rigorosamente la trattazione da parte dell'uno o dell'altro la esclusiva trattazione di materia specialistica.
· Procura Generale della Repubblica: valgono i criteri generali indicati per la Corte di Appello
· Capi degli Uffici: di regola i parenti avvocati non possono esercitare nella sede se non in situazioni particolari da apprezzare caso per caso (es. parente iscritto come praticante avvocato ovvero che svolga modesta attività esclusivamente in ben determinato settore specialistico). In relazione ai magistrati preposti ad uffici requirenti, attesa la materia penalistica trattata, la incompatibilità può essere esclusa nel caso in cui, avuto anche riguardo alle dimensioni dell'ufficio, il parente svolga esclusiva attività nel settore civile.

Rapporti parentali con magistrati
La disciplina interessa i rapporti parentali sino al terzo grado, di affinità sino al secondo grado nonché i rapporti di coniugio e di stabile convivenza. Và ricordato che l'art. 19 O.G. prevede una generale incompatibilità per i magistrati parenti che operano nello stesso ufficio salvo deroga a seguito di valutazione da parte del CSM.
· Uffici giudicanti di modeste dimensioni. Nei Tribunali e nelle Corti organizzati con sezioni uniche promiscue l'incompatibilità può essere esclusa solo se si accerta che, è possibile assicurare che i magistrati interessati svolgano stabilmente l'attività in distinte materie, senza intralci per gli altri servizi dell'ufficio, ivi compresa la composizione dei collegi ed il rispetto di equa e razionale distribuzione del lavoro.
· Uffici giudicanti di ampie dimensioni. Nei Tribunali e nelle Corti organizzati con due o più sezioni l'incompatibilità è essere esclusa se i magistrati interessati sono collocati in sezioni diverse tra loro o se nella stessa sezione purché questa abbia un organico numericamente consistente, che consente lo svolgimento delle attività giudiziarie senza intralci organizzativi e nel rispetto del divieto della presenza simultanea dei magistrati interessati nello stesso collegio.
· Interferenze funzionali tra settori diversi dello stesso ufficio. Questo caso riguarda i magistrati parenti che operano nell'ambito dello stesso ufficio in settori distinti ma tra loro funzionalmente collegati (GIP/ Giudicante penale). In questo caso si ritiene che la incompatibilità non può essere esclusa salvo che, per le dimensioni dell'ufficio, sia possibile evitare, con idonei accorgimenti, rilevanti intralci che evitino il verificarsi sistematico di interferenze tra le attività dei magistrati interessati.
· Il magistrato in sezione distaccata. L'incompatibilità tra magistrati parenti che operino l'uno in sezione distaccata e l'altro presso la sede centrale non dà luogo, di regola, a situazione di incompatibilità pur se impegnati nella stessa materia.
· Tribunali per i minorenni e Tribunali di sorveglianza. Valgono le regole che si sono indicate sopra per "gli uffici giudicanti" considerando le dimensioni, generalmente modeste di questi uffici..
· Corte di Cassazione. I magistrati parenti addetti alla Corte di Cassazione possono fare parte della stessa sezione, purché si rispetti il divieto di compresenza nei medesimi collegi giudicanti.
· Uffici inquirenti / requirenti. La incompatibilità tra parenti è esclusa purchè, tenuto conto della dimensione dell'ufficio, possano operare senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio.
· Dirigenti degli uffici. Sussiste la situazione di incompatibilità tra il dirigente dell'ufficio ed il parente magistrato che opera all'interno dello stesso. L'incompatibilità potrà essere verificata anche con riferimento al rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado intercorrente tra il Presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni o tra il Presidente della Corte di Appello o il Procuratore Generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto rispettivamente ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni, in ragione del pericolo di interferenze sul corretto esercizio da parte dei predetti magistrati dirigenti del potere di sorveglianza, a norma delle disposizioni degli artt. 14 e 16 R.D.L.vo 31 maggio 1946 n. 511.

Un caso che si è ritenuto responsabilmente di affrontare sin dall'inizio dei lavori ed in modo del tutto "spontaneo" è stato quello del rapporto parentale o di coniugio o di stabile convivenza tra magistrati che, pur appartenendo ad uffici diversi, siano interessati da relazioni funzionali (ad es. Pubblico Ministero e giudice per le indagini preliminari o giudice penale sia monocratico che collegiale, giudice di primo grado e giudice in grado di appello). E' parso evidente che una simile situazione fosse potenzialmente lesiva della "apparenza" di imparzialità della funzione in modo ben piu' marcato che non quella di due magistrati parenti operanti nello stesso ufficio nei termini già sopra precisati. Si è quindi ritenuto che tale situazione possa essere suscettibile di rilievo ai fini dell'art. 2 L.G. ove la dimensione degli uffici e la relativa struttura organizzativa non consenta di evitare stabili interferenze di attività tra i magistrati interessati. Solo su questo punto della circolare si è appuntata l'attenzione del laico cons. Schietroma il quale ha proposto un emendamento (respinto a larghissima maggioranza) col quale si tendeva a "irrigidire" la disposizione sancendo, con una disposizione di normazione secondaria, una nuova forma di incompatibilità.
Unitamente alla circolare è stato deliberato un censimento generale che interessa tutti i magistrati: ci riserviamo di illustrare nel prossimo notiziario la procedura di rilevazione, la procedura di esame delle situazioni da parte del CSM e le caratteristiche delle "schede informatiche".

In conclusione siano consentite alcune osservazioni " di costume" del relatore della pratica. I lavori sono stati molto lunghi e faticosi, ogni tentativo di coinvolgere consiglieri non facenti parte della commissione su un tema di così grande rilievo è risultato del tutto vano. Solo dopo la delibera di plenum non solo ho appreso dalla "Padania" del 5 dicembre che il merito della delibera era del Ministro Castelli (lo ha detto lui in una intervista rilasciata a quella testata) ma ho anche rilevato dal notiziario di Unicost una rivendicazione della paternità dell'apertura della pratica sulla rivisitazione della circolare ed un contributo determinante alla realizzazione della circolare stessa.
Sul primo punto non si contesta la " sensibilità" dei colleghi nel chiedere di aprire la procedura ma la verità storica è che la prima commissione appena insediatasi dopo l'inizio della presente consiliatura aveva deciso di sospendere un censimento deliberato "in limine" dalla prima commissione "uscente" (realizzato con l'arcaico sistema in essere) proprio per dare corso ad una rielaborazione della materia regolamentare e dei sistemi di rilevazione: nelle more vi è stata la richiesta dei Colleghi di Unicost.
Quanto al secondo punto si deve rilevare che l'unica norma richiamata nel notiziario è quella che concerne la disciplina dei tribunali a sezione unica promiscua e che la impostazione dei consiglieri del gruppo di Unicost era contrapposta a quella della maggioranza degli altri consiglieri, i quali ritenevano che in quella situazione si dovesse prevedere una rigida incompatibilità. Si sosteneva, al contrario, che per escludere la incompatibilità era sufficiente che venisse assicurato con opportuni accorgimenti tabellari che non vi fossero interferenze tra il magistrato ed il parente (ma anche coniuge o convivente) che esercitasse la professione in quella (piccola) sede (con buona pace dell'aspetto relativo alla "immagine" ed anche della par condicio tra avvocati). La soluzione della circolare non è di compromesso, non è stata proposta dai consiglieri di Unicost ma dal relatore, ed è una conseguenza dei criteri oggettivi che si sono seguiti: sempre riferiti, rigorosamente, alla organizzazione tabellare dell'Ufficio (approvata dal CSM).
Spiace aver dovuto concludere l'esposizione su temi seri rispondendo a rivendicazioni che sarebbe stato meglio evitare.

2. IL GRUPPO DI STUDIO PER LA SELEZIONE DI CRITERI DI ESAME DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
A completamento dell'importante delibera approvata nel luglio di quest'anno, relativa alla rivisitazione delle modalità di compilazione dei pareri in sede di progressione in carriera, di cui l'aspetto più significativo attiene al prelievo a campione di una serie di provvedimenti del magistrato da sottoporre a valutazione, il plenum ha designato un gruppo di studio incaricato di individuare la tipologia dei provvedimenti da acquisire.
Si tratta di un compito impegnativo, poiché diretto a selezionare le caratteristiche dei provvedimenti, tenendo conto delle funzioni svolte dal magistrato, al fine di acquisire elementi significativi di riscontro (per un periodo di almeno quattro bimestri) su cui deve basarsi il rapporto informativo del dirigente dell'ufficio.
Per la composizione del gruppo di studio, composto da due magistrati con funzioni semidirettive (uno requirente e l'altro giudicante), quattro magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, un avvocato indicato dal Consiglio Nazionale Forense, un componente dell'Ufficio studi ed un magistrato segretario del C.S.M. (questi ultimi con funzioni di coordinamento), sono stati individuati colleghi con specifica competenza nel settore, maturata all'interno del Consiglio Superiore o dei Consigli Giudiziari.
Questa la composizione del gruppo di studio:
Dott. Claudio VIAZZI, Presidente di Sezione civile del Tribunale di Genova;
Dott. Renato Nunzio PAPA, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
Dott. Gastone ANDREAZZA, Giudice penale del Tribunale di Bassano del Grappa;
Dott. Mauro LAMBERTUCCI, Giudice civile del Tribunale di Roma;
Dott. Vincenzo ROSELLI, Consigliere della Corte di Appello di Roma;
Dott. Ippolisto PARZIALE, Giudice civile del Tribunale di Roma;
Avv. Francesco MORGESE, Componente del Consiglio Nazionale Forense;
Dott. Carlo COCO, Magistrato segretario del C.S.M.;
Dott. Bruno GIANGIACOMO, Magistrato addetto all'Ufficio studi del C.S.M., coadiuvato con riferimento alle problematiche del settore civile, dalla Dott.ssa Irene TRICOMI.

3. FUORI RUOLO
Il dott. GASPARE STURZO (Trib. Tivoli) è stato destinato f.r. al Consiglio dei Ministri in qualità di esperto nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

4. LA NUOVA CIRCOLARE PER LE TABELLE DEGLI UFFICI DEI GIUDICI DI PACE
Approvata dal plenum la nuova circolare, proposta dall'Ottava Commissione (rel. Aghina), sulle tabelle degli uffici del giudice di pace relative al biennio 2004-2005.
Sulla base di un monitoraggio operato presso gli uffici e delle indicazioni raccolte in una serie di incontri, sono state introdotte le seguenti principali novità:
1) Si è specificata la necessità di introdurre in tutti gli uffici criteri oggettivi, predeterminati e controllabili in merito all'assegnazione degli affari tra i giudici di pace;
2) Si è introdotto il principio di garantire a tutti i magistrati onorari un pari carico di assegnazioni, diversificate sia per qualità che per quantità di provvedimenti, provvedendo di conseguenza - ove l'afflusso di procedimenti penali sia inferiore a quello degli affari civili - ad una "compensazione" con opposizioni alle ingiunzioni amministrative;
3) E' stata eliminata la possibilità di comporre sezioni specializzate all'interno del settore civile;
4) E' stata specificata la necessità che le funzioni di giudice per le indagini preliminari siano attribuite, negli uffici suddivisi in sezioni distinte, nell'ambito dei giudici di pace assegnati al settore penale;
5) E' stato introdotto l'obbligo di previa consultazione di tutti i magistrati dell'ufficio per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni.

5. SULLA PERMANENZA DECENNALE DEGLI EX-PRETORI
In risposta ad quesito proposto dal Presidente del Tribunale di Bologna, diretto ad accertare le modalità del computo del limite decennale di permanenza tabellare nel medesimo posto, con specifico riferimento all'eventuale continuità di assegnazione rinvenibile tra le funzioni svolte presso il soppresso ufficio di pretura e successivamente presso il tribunale, il plenum ha fissato i seguenti principi:
1) la circolare consiliare in data 8.4.1999 sull'attuazione del Giudice unico raccomandava, per la prima assegnazione dei magistrati nel nuovo ufficio unico, qualora i nuovi uffici o sezioni risultino dall'unione dei due uffici o sezioni già esistenti presso il Tribunale e la Pretura, "che i magistrati di tali uffici o sezioni vengano assegnati di diritto, senza incidenza alcuna sul periodo di computo del periodo di permanenza minima al fine di ulteriori trasferimenti interni", e, quanto alle sezioni distaccate, per consentire il rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. n. 51/1998, "che i magistrati già assegnati alle sezioni distaccate delle ex preture passino di diritto alla corrispondente sezione staccata di Tribunale, se istituita, ferma restando, comunque, l'esclusione della permanenza dei giudici (ex pretori) nella stessa sede distaccata per oltre dieci anni". La medesima circolare precisava poi che, nei casi in cui un magistrato venga designato in tabella per un ufficio o una sezione esistenti presso il Tribunale e la Pretura (si fa l'esempio delle sezioni incaricate delle esecuzioni in materia civile, ma analoga ratio ricorre per le eventuali competenze specializzate in materia di locazioni, di lavoro, di volontaria giurisdizione e di G.I.P.), ad uno dei quali era in precedenza addetto, si considera verificata una assegnazione di diritto del magistrato "allo stesso posto tabellarmente individuato", che non può, quindi, incidere (in maniera interruttiva) sul computo del periodo di permanenza minima nel posto al fine di ulteriori trasferimenti interni. Con ciò intendendosi che, in tali ipotesi, la continuità di permanenza nel medesimo posto, assicurata
dalla identità di funzioni svolte pur dopo l'assegnazione al nuovo ufficio unico, non comporta la decorrenza di un nuovo periodo minimo rilevante in tema di legittimazione a successivi trasferimenti interni;
2) conseguentemente la nozione di "stesso ufficio" deve essere individuata, in termini generali, attraverso la considerazione unitaria dell'ufficio soppresso (pretura) con quello al quale le relative competenze sono state trasferite (tribunale ordinario), atteso che, nel disegno della riforma, i
magistrati già assegnati alle preture entrano di diritto a far parte dell' organico dei tribunali (art. 34 D.lgs. n. 51 / 1998), senza che ciò costituisca assegnazione ad altro ufficio o destinazione ad altra sede.
Pertanto, in tutti i casi in cui viene positivamente riconosciuta l'identità del posto tabellare rispetto a quello in precedenza occupato, il periodo massimo di permanenza decennale nel medesimo posto va verificato con riferimento sia all'assegnazione precedente all'entrata in vigore della riforma, sia alla designazione operata con riguardo al nuovo ufficio unico;
3) il contenuto dell'espressione "stesso posto", con riferimento all' identità della materia trattata (cfr. delibera in data 30.7.2002 di risposta a quesito concernente continuità nelle funzioni di giudice dell'esecuzione), va dunque interpretato alla luce delle finalità che la norma secondaria si propone: evitare fenomeni di personalizzazione nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, possibilità di condizionamenti e di un affievolirsi dell' impegno del magistrato e favorire la diffusione delle competenze ed un incremento della professionalità (cfr., da ultimo, circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2002-2003, punto 38.4);
4) in difetto delle predette condizioni si osserva invece che, in conformità alla Relazione ministeriale alla riforma, "la devoluzione delle competenze del pretore ad un ufficio giudiziario preesistente, tuttavia, in ragione del nuovo ruolo di giudice unico di primo grado e della concorrente sua caratterizzazione come giudice prevalentemente monocratico, individua nel tribunale ordinario < un ufficio sostanzialmente diverso da quello attualmente designato con il medesimo nomen >; - ritenuto che, in applicazione degli indicati criteri, il rapporto di continuità fra le materie trattate dagli ex pretori è individuabile con riferimento alle competenze di carattere specialistico già evidenziate (esecuzioni, locazioni, lavoro, ove non riassorbite dalla rideterminazione delle relative piante organiche, volontaria giurisdizione e G.I.P.), e non invece, ex se, con riferimento alle funzioni giudicanti civili e penali monocratiche ordinarie, e ciò anche in considerazione della contemporanea intervenuta rideterminazione complessiva delle relative competenze a seguito delle modificazioni introdotte prima dal D.lgs. n. 51/1998 e poi dalla legge n. 479/1999, dell'ampia devoluzione di materie in entrambi i settori ai Giudici di pace, della depenalizzazione ex D.lgs. n. 507/1999 e degli effetti prodotti con caratteri di generalità dall'applicazione del disposto dell'art. 227 del D.lgs. n. 51/1998; - osservato che la mobilità interna conseguente all'applicazione del predetto limite di permanenza - come disciplinata dal punto 46 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2002-2003, con riferimento sia alla graduazione in caso di pluralità di spostamenti nell'ambito della stessa sezione sia allo spatium deliberandi annuale consentito al magistrato interessato - va attuata a partire dal momento di maturazione e di rilievo del raggiungimento da parte del magistrato del limite decennale, con opportuna preordinazione, peraltro, a regime, in relazione alle scadenze che si prospettano imminenti, e va fatta confluire, possibilmente ed in concreto, nella periodicità e nelle forme indicate dalla medesima circolare al punto 39 per i concorsi interni, nonché in occasione ed in vista della formazione delle tabelle biennali di organizzazione dell'ufficio.
Si tratta di una decisione consiliare che per la particolare complessità tecnica abbiamo riportato pedissequamente dal testo della delibera, ma che comunque potrà essere oggetto di complessiva rivisitazione, quanto al principio di mobilità per superamento del limite tabellare di permanenza decennale, nell'ambito della prossima circolare sulle tabelle degli uffici giudiziari 2004/2005.
Riteniamo difatti che l'esperienza della precedente, accentuata mobilità indifferenziata all'interno degli uffici, ma si concilii con la funzionalità organizzativa degli stessi e, soprattutto, vada raccordata con il nuovo assetto complessivo dell'organico della magistratura.

6. LE TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Se pure ormai in prossimità delle scadenza del loro periodo di validità, molte le tabelle degli uffici giudiziari vagliate dal plenum in settimana.
Approvate le tabelle dei seguenti uffici: Procura di Sanremo, Procura di Torino, Procura di Bergamo, Tribunale di Cremona, Tribunale di Modena;
Approvate con osservazioni da recepire nelle tabelle 2004/2005 le seguenti tabelle: Procura di Varese, Procura di Busto Arsizio, Tribunale di Treviso, Tribunale di Vicenza;
Approvate parzialmente, con indicazioni da recepire nelle tabelle 2004/2005 le seguenti tabelle: Procura di Lecco, Procura di Brescia, Tribunale di Padova, Procura di Vigevano, Tribunale di Cosenza, Tribunale di Mantova, Corte d'Appello di Brescia, Tribunale per i minori di Brescia, Tribunale di Fermo, Tribunale di Rimini, Tribunale di Sassari, Procura di Oristano.
Non approvate le tabelle della Procura Generale di Brescia e del Tribunale di sorveglianza di Milano.

7. NOMINE FORMATORI
Nominato referente per la formazione per il distretto di Venezia (settore civile) il dott. ROBERTO SIMONE (trib. di Venezia).

8. PERPLESSITA'
Frequentemente il plenum del CSM si trova investito a deliberare (in sedute segretate per intuibili ragioni di privacy), su istanze di colleghi che chiedono il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una serie di infermità (di competenza della quarta commissione).
Tra le patologie più diffusamente dedotte: l'artrosi (per attività lavorativa in ambienti umidi ed il trasporto di fascicoli), affezioni cardiache (stress), incidenti automobilistici occorsi "in itinere" ecc.
Si segnala per la sua inconsueta originalità la pratica esaminata qualche tempo fa dal plenum, chiamato a valutare la dipendenza da causa di servizio delle infermità (ferite l.c. al labbro, frattura degli incisivi ed altre lesioni dentarie) dedotte da un magistrato (e comprovate da certificazione clinica) come derivate da "infortunio sul lavoro".
In sostanza le infermità, riconducibili secondo l'assunto del richiedente ad un evento traumatico, erano ricollegate alla caduta notturna del magistrato, all'interno della sua abitazione, poichè "inciampato nei fascicoli processuali", portati seco per preparare l'udienza del giorno successivo.
Attesa la singolarità della richiesta, ed anche per l'assenza di qualsiasi riscontro diretto a comprovare l'eziologia dell'evento, abbiamo votato contro (insieme a soli altri due consiglieri).
Nonostante un altissimo numero di astenuti, con 11 voti a favore e 5 contrari, il plenum ha riconosciuto al collega l'equo indennizzo per la menomazione dell'integrità fisica derivata da un'infermità ritenuta come dipendente da causa di servizio.
Le perplessità in argomento derivano dalla valenza che da alcuni si è ritenuto ricavare dalla fattispecie, inerente al riconoscimento dell'ambito lavorativo all'attività di studio svolta dal magistrato presso il suo domicilio.
Se difatti l'affermazione di principio è senz'altro condivisibile, la vicenda che ha originato la delibera meritava forse (ma è un pleonasmo..) maggiori riflessioni.


DALLE COMMISSIONI

QUINTA COMMISSIONE
Definita in settimana la proposta per l'incarico semidirettivo di Presidente di sezione del Tribunale di Paola con l'indicazione con voto unanime dell dott. GIOVANNI SPINOSA (p.m. a Bologna) in conseguenza dell'intervenuta revoca della dott.ssa FAUSTA MARIA PALAZZO (Trib. Brindisi), precedentemente proposta;