SOMMARIO
1.DELIBERA A TUTELA DEL P.M. BOCCASSINI
2.FUORI RUOLO
3.NOMINE DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI
4.INTERPELLO PER LA COMMISSIONE DI CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO
5.INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI: QUALE COERENZA?
6.TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
7.L'INCONTRO COI CAPI DI CORTE, I PROCURATORI GENERALI ED I RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
8. IL CSM E GLI UFFICI GIUDIZIARI DI PARMA
DALLE COMISSIONI
1.DELIBERA A TUTELA DEI P.M. BOCCASSINI
Dopo oltre due anni dai fatti è stata approvata dal plenum una delibera a tutela della Boccassini (p.m. a Milano), accusati da organi di stampa (in un articolo di Lino Jannuzzi) di aver partecipato in Svizzera ad un "summit" insieme con la dott.ssa Del Ponte diretto a concertare strategie investigative in danno del Presidente del Consiglio (il testo della delibera è stato trasmesso in lista).
La delibera è stata approvata con il voto contrario dei cons. Buccico, Spangher e Marotta, mentre il cons. Di Federico, coerente con una tesi più volta espressa in plenum, si è allontanato dall'aula, ritenendo che il CSM non possa intervenire in argomento.
Ampio il dibattito sviluppatosi in plenum, dove non abbiamo mancato di sottolineare l'ormai sostanziale "virtualità " degli interventi a tutela di colleghi oggetto di attacchi e diffamazioni che, pur costituendo l'unico strumento di tutela del libero esercizio della giurisdizione da parte dei magistrati, si rivelano ormai uno strumento debole e non tempestivo.
2.FUORI RUOLO
Escono dal ruolo della magistratura i colleghi:
ANNA MARIA LA MARRA (Trib. Nola) destinata all'ufficio legislativo del ministero della giustizia;
PAOLO CATALLOZZI (Trib. Salerno) destinato all'ufficio legislativo del ministero dell'economia e delle finanze.
3.NOMINE DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI
Nominati in settimana dal plenum all'unanimità due "direttivi":
All'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri il dott. GIUSEPPE PIETRO CARBONE (Procuratore per i minori di Reggio Calabria);
all'incarico di Presidente del Tribunale per i minori di Firenze il dott. GIAN FRANCO CASCIANO (giudice del Tribunale di sorveglianza di Firenze).
Unanime deliberazione anche per l'incarico semidirettivo di Presidente di sezione di corte d'Appello di Trento, cui è stato nominato il dott. FLORINDO NUZZI (cons. appello Brescia).
4.INTERPELLO PER LA COMMISSIONE DI CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO
Approvato l'interpello per acquisire la disponibilità dei colleghi (con anzianità di appello) per la composizione della commissione del prossimo concorso per uditore giudiziario (già trasmesso in lista), il cui bando è ormai imminente ed è stato già trasmesso dal ministero al C.S.M. per un parere che sarà reso nella prossima settimana.
Apportate alcune modifiche per i criteri di selezione: in particolare è stata prevista l'esclusione per chiunque abbia già svolto detto incarico, per tutti i direttivi o semidirettivi, per chiunque sia onerato di incarichi di referente per la formazione o per l'informatica, ovvero sia componente di Consiglio Giudiziario; per chi presti servizio in uffici con vacanza di organico superiore al 25%.; per chi sia componente del consiglio direttivo di una Scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero vi abbia insegnato per più di nove ore.
5.INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI: QUALE COERENZA?
Dopo le recenti polemiche derivate dalle esternazioni del cons. Di Federico sugli incarichi extragiudiziari affidati ai magistrati, va segnalata la singolare votazione intervenuta in plenum dove non è stata accolta la richiesta del cons. Aghina (6 voti a favore e 6 voti contrari) del ritorno in commissione di una richiesta di autorizzazione ad un incarico di insegnamento per un approfondimento diretto ad accertare l'ampiezza dell'attività forense svolta dal docente universitario conferente l'incarico presso il magistrato richiedente l'autorizzazione. Si tratta di dati di conoscenza previsti nella domanda di autorizzazione ad incarichi extragiudiziari, e quindi dobbiamo con sorpresa registrare il voto contrario espresso dai cons. Mammone, Marotta, Buccico, Spangher, Tenaglia e Di Federico, e quindi anche di chi aveva reclamato il massimo rigore nella valutazione delle autorizzazioni alle attività extragiudiziarie.
6.TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Approvate dal plenum le tabelle dei seguenti uffici giudiziari: Tribunale di Asti, Tribunale di Verona e Procura di Chieti.
7.L'INCONTRO COI CAPI DI CORTE, I PROCURATORI GENERALI ED I RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
Si è svolto, presso il Consiglio, nei giorni 26 e 27 gennaio un incontro di componenti della prima e settima commissione con i capi di corte, i procuratori generali ed i rappresentanti dei consigli giudiziari per una illustrazione delle nuove circolari sulle incompatibilità per ragioni parentali e sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari e per un dibattito sugli aspetti di maggior rilievo.
L'incontro, molto partecipato, è stato certamente positivo e la discussione ha contribuito a chiarire aspetti controversi ma anche a mettere in luce alcune problematiche.
In relazione alla circolare sulle incompatibilità per ragioni parentali si sono registrate sostanziali adesioni ai criteri "guida" seguiti ed alla definizione delle specifiche discipline relative ai singoli uffici. Qualcuno ha osservato che per i tribunali organizzati in sezione unica promiscua doveva essere prevista una incompatibilità assoluta senza clausola derogatoria. Altro ha rilevato la mera tendenza, a base della circolare, ad evitare concrete interferenze tra l'attività dei parenti.
Sul primo punto si è precisato che la norma prevede una generale incompatibilità e che la clausola derogatoria riguarda il caso in cui, per comprovate ragioni organizzative, il dirigente ritenga di assegnare a tutti i giudici della sezione materie appartenenti esclusivamente o al settore civile o al settore penale: non ha quindi rilievo al fine di escludere la incompatibilità l'attribuzione al singolo giudice interessato di materia diversa da quella trattata dal parente esercente la professione forense. Quanto al secondo aspetto si è contestata simile interpretazione in quanto, pur essendo quella di evitare interferenze una esigenza primaria, purtuttavia i criteri adottati tenevano conto anche di elementi di rilievo quali la dimensione della sede e la organizzazione dell'ufficio definita nei programmi organizzativi approvati dal CSM.
Altri argomenti specifici affrontati possono essere così sintetizzati:
· la circolare non riguarda il rapporto parentale con magistrati onorari: in questo caso (non contemplato dall'art. 19 OG) la rimozione della eventuale situazione pregiudizievole per la immagine della funzione dovrà avvenire con riguardo alla posizione del giudice onorario.
· relativamente ai magistrati distrettuali si è spiegato che la ragione della mancata previsione di una incompatibilità discende dalla specificità della funzione svolta che comporta, di regola, permanenze non stabili in diversi uffici giudiziari del distretto. Eventuali situazioni di tipo parentale riguardanti specifiche sede del distretto debbono comportare o la mancata designazione in supplenza del magistrato distrettuale o la revoca della designazione avvenuta.
· Il riferimento "trattazione esclusiva di materia specialistica", rilevante ai fini di escludere la incompatibilità , deve essere inteso con riguardo ad una specifica materia relativa ad un ben determinato settore di rilevanza giuridica e non una pluralità di materie solo genericamente accomunate per esigenze di organizzazione dell'ufficio.
· La definizione di esercizio abituale della professione forense in corte di appello deve fondarsi, in presenza degli altri elementi "convergenti" nel rappresentare una situazione di potenziale incompatibilità , sulla rilevazione della effettiva intensità di esercizio della professione avanti alla corte e non su mere dichiarazioni di funzionari riguardanti una generica frequentazione degli uffici.
Molto discussi sono stati gli aspetti procedimentali.
Ha destato una certa preoccupazione l'affermazione di un capo di ufficio che ha dedotto la inesigibilità di una dichiarazione del magistrato sulla esistenza di situazioni parentali pregiudizievole dei "suoi interessi". Questa impostazione tradisce una diffusa convinzione al riguardo ma deve essere fortemente contestata richiamando l'esigenza primaria di tutela della funzione giudiziaria e quindi affermando chiaramente l'obbligo del magistrato a rendere la dichiarazione.
Alcune osservazioni hanno riguardato i poteri dei consigli giudiziari come definiti dall'art. 50 della circolare e si è lamentato che gli stessi non possono assumere iniziative per approfondire la conoscenza della situazione e non possano chiedere parere al consiglio dell'ordine forense. Su questo punto si è risposto che la nuova procedura di segnalazione delle condizioni di incompatibilità richiede (diversamente dal passato) l'inserimento di una serie di informazioni che dovrebbero essere, di regola, sufficienti a consentire la formulazione del parere. Inoltre la prevista richiesta di informazioni ai capi degli uffici consente di acquisire utili elementi, anche documentali (esempio in relazione alla intensità dell'esercizio della attività professionale). Quanto al parere del consiglio dell'ordine forense si è ritenuto, per un piu' snello e celere svolgimento della procedura di riservare al CSM tale facoltà sia per consentire la valutazione della necessità del parere all'esito della procedura (e quindi evitare inutili richieste di routine) sia per evitare altrettanto inutili duplicazioni di richiesta.
La prima Commissione ha poi recepito una richiesta di differimento dei tempi di effettuazione del censimento motivata con una eccessiva concentrazione di impegni dei consigli giudiziari in relazione alle scadenze dei termini per la presentazione dei programmi organizzativi degli uffici e per la nomina dei giudici di pace. Il termine iniziale per la dichiarazione, come deliberato dal plenum del 4.2.2004, decorre dal 1 aprile 2004 e scade il 31 maggio 2004.
La discussione relativa alla circolare sulle tabelle è stata molto ampia ed ha toccato alcuni aspetti che, come era facile prevedere, hanno suscitato perplessità . In particolare è stata lamentata la generalizzata conservazione del limite decennale di permanenza nel medesimo posto che comporta, in particolare in uffici di ridotte dimensioni, rilevanti difficoltà . Noi avevamo proposto, in occasione della approvazione della circolare, un emendamento che comportava la sostanziale abolizione del limite ma, come si ricorderà , la maggioranza del plenum era stata di contrario avviso. Altro aspetto molto dibattuto è stato quello relativo alla scelta del Consiglio di "scadenzare" gli avvicendamenti all'ufficio GIP/GUP iniziando dai "decennali" e quindi, dalla metà del 2005, di coloro che hanno maturato i sei anni di permanenza: in realtà la scelta è stata quasi obbligata per consentire un graduale ricambio tenendo conto del fatto che alla data del gennaio 2006 i magistrati che hanno maturato il limite dei sei anni dovranno necessariamente lasciare l'ufficio per rispetto del limite posto da norma di legge.
Altri argomenti trattati hanno riguardato il potere di coordinamento della DDA da parte del procuratore che abbia riservato a sé la direzione e le funzioni degli aggiunti inseriti nella stessa mentre non sono state avanzati rilievi alla scelta della procedura semplificata per la presentazione del programma organizzativo.
8. IL CSM E GLI UFFICI GIUDIZIARI DI PARMA
La situazione degli uffici giudiziari di Parma, sui quali gravano complesse e delicate procedure derivanti dalla vicenda Parmalat, è oggetto di costante attenzione da parte del Consiglio.
La prima commissione ha deliberato la apertura della procedura di trasferimento di ufficio del Procuratore di Parma il quale era indagato in procedimento penale che derivava da relazioni da lui intrattenute con un esponente del mondo bancario parmense a sua volta indagato dalla locale procura per il caso Parmalat. Questa situazione, oltre alle valutazioni relative alla condotta del procuratore nella vicenda oggetto del procedimento pendente avanti all'a.g. di Firenze, aveva prodotto un negativo effetto sulla funzionalità dell'ufficio in quanto il procuratore stesso non aveva potuto, per evidenti ragioni, svolgere appieno il suo ruolo nella delicata vicenda "Parmalat".
Il settore civile di quel tribunale sarà interessato da un rilevante numero di procedure connesse allo stato della società e la settima commissione ha ottenuto di avviare una pratica volta ad esaminare la situazione al fine di poter intervenire con la adozione dei provvedimenti necessari per affrontare la situazione con adeguati strumenti organizzativi.
DALLE COMMISSIONI
TERZA COMMISSIONE
Una doverosa e sintetica informazione sul prossimo bando di trasferimento e sulla contestuale individuazione delle 308 sedi vacanti da destinare agli uditori giudiziari, che saranno convocati a Roma alla fine di marzo, per la difficile scelta (ed ai quali rivolgiamo un affettuoso augurio).
Le sedi attualmente vacanti di I grado sono circa 410 ed entro la fine di febbraio si dovrebbe raggiungere il numero di 430/440 (senza tener conto dei 15/20 posti di magistrato distrettuale rimasti privi di aspiranti legittimati). Nei primi giorni di marzo tutte le sedi vacanti saranno suddivise in due gruppi: uno di 308 sedi da destinare agli uditori e l'altro di 120/130 da pubblicare per i trasferimenti ordinari, A questo secondo elenco verranno aggiunti i 15/20 posti di magistrato distrettuale rimasti privi di aspiranti, nonché tutti i posti di appello attualmente vacanti (60/70).
Nel rimandare ad un più dettagliato consuntivo - a conclusione di un percorso avviato alla fine dello scorso mese di marzo (quando le sedi vacanti e disponibili erano poco più di zero e dovevano essere reperite le sedi da destinare agli uditori) - possiamo anticipare, con soddisfazione, che è stato raggiunto l'obiettivo di definire i bandi avviati nei mesi di marzo, aprile e luglio (I grado, II grado e distrettuali) prima della menzionata scadenza (residueranno circa 15 posti di magistrato distrettuale e 5/6 posti di I e II grado). Con pari soddisfazione segnaliamo, altresì, che sono state definite - con estrema celerità - le procedure avviate per il trasferimento, con precedenza assoluta, dei beneficiari della legge 133 del 1998; una tale circostanza consentirà al Consiglio di assegnare ai nuovi uditori le sedi "già disagiate" lasciate scoperte da coloro che hanno garantito una permanenza quinquennale.
Anche con riferimento al terzo scaglione di beneficiari del diritto di prescelta (quelli che hanno maturato il diritto a gennaio) è rimasta confermata la percentuale precedente, in quanto - anche per questo terzo scaglione - soltanto un terzo degli aventi diritto si è avvalso immediatamente del beneficio. Forniremo, comunque, nei prossimi giorni un quadro dettagliato e definitivo sul "movimento" dei disagiati verso le sedi ambite, specificando, per ogni opportuna considerazione, le sedi disagiate "lasciate" e quelle di destinazione, ottenute con precedenza assoluta.
QUINTA COMMISSIONE
Proposti per l'incarico di Presidente del Tribunale di Trieste il dott. ARRIGO DE PAULI (Pres. del Tribunale di Gorizia) con 5 voti (Buccico, Menditto, Primicerio, Schietroma e Stabile), e la dott.ssa ALESSANDRA BOTTAN (Pres. del Tribunale per i minori di Trieste) con 1 voto (Aghina);
Per l'incarico di Avvocato generale presso la Procura Generale della Cassazione sono stati proposti il dott. GIANFRANCO CIANI (sost. Proc. Gen. Cassazione con 5 voti (Aghina, Buccico, Menditto, Primicerio e Stabile), ed il dott. RENATO CLDERONE (avv. Gen. Corte d'Appello di Roma) con 1 voto (Schietroma).
Per l'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma sono stati proposti il dott. NINO ABBATE (sost. Proc. Gen. Cassazione) con 4 voti (Buccico, Primicerio, Stabile e Schietroma) ed il dott. GIOVANNI FERRARA (pres. gip/gup Tribunale di Roma) con 2 voti (Aghina e Menditto). Si è così determinata una divisione nella commissione per l'attribuzione di uno dei più rilevanti incarichi direttivi in uffici giudiziari. Il voto di Aghina è stato determinato, in virtù dei parametri previsti dalla circolare, dall'assenza da parte del dott. Abbate (ultimo peraltro in anzianità di carriera in una "fascia" di 17 aspiranti) di qualsiasi pregressa esperienza in uffici requirenti di primo grado, nonché di svolgimento di pregressi incarichi direttivi. La successiva, prematura scomparsa del dott. Abbate, commemorato nel plenum dell'undici febbraio, in cui sono stati ricordati anche i meriti associativi di un collega distintosi alla guida dell'ANM e successivamente quale componente del CSM, comporterà un ulteriore esame della proposta da parte della commissione, che dovrà espletare una nuova votazione.
Qui di seguito le proposte deliberate dalla commissione in materia di incarichi semidirettivi:
dott. GIUSEPPE DEL BENE (cons.appello Napoli) per l'incarico di Pres. sez. appello lavoro Napoli (per la revoca del dott. Stallone), all'unanimità ;
dott. UGO DE CRESCIENZO (giudice del Trib. di Alba) per l'incarico di Pres. di sezione del Tribunale di Vercelli (per la revoca del dott. Cappelleri) all'unanimità ;
a seguito delle revoche dei dott. MONTELLA, FIGURELLI e STALLONE, sono stati proposti per l'incarico di Pres. sez. appello Napoli sono stati proposti: il dott. FILIPPO INGALA (cons. appello Napoli) e FRANCESCO D'ARIENZO (Pres. sez. Trib. Napoli) all'unanimità ; il dott. GIUSEPPE DE FALCO GIANNONE (cons. appello Napoli) con i voti dei cons. Buccico, Primicerio e Stabile, e il dott. GIOVANNI FRAGOLA RABUANO (Pres. sez. Trib. Napoli) con i voti di Aghina e Menditto.
Nel periodico appuntamento con la quinta commissione, dedicato all'espletamento della procedura del "concerto" sulle proposte per gli incarichi direttivi, il ministro Castelli ha richiesto un approfondimento sulle otto proposte della commissione per altrettanti incarichi di Presidente di sezione della Cassazione, derivato da un'azione giudiziaria promossa dal dott. Vitalone, ritenuto non legittimato in detti concorsi, dinanzi al giudice amministrativo.