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SOMMARIO
1.LA NUOVA CIRCOLARE SUI GIUDICI ONORARI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI
2. FUORI RUOLO
3. INCARICHI SEMIDIRETTIVI
4. LE SEDI AGLI UDITORI GIUDIZIARI
5. UN NUOVO REGIME PER LE REVOCHE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO
6. PROGRESSIONE IN CARRIERA NON "AUTOMATICA"
7. NOMINE REFERENTI PER LA FORMAZIONE
8. PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE "ESTERNA"
9. PROGETTO EUROPEO SULLE PARI OPPORTUNITA' IN MAGISTRATURA
10. GIUDICI DI PACE ULTRASETTANTACINQUENNI
DALLE COMMISSIONI

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1.LA NUOVA CIRCOLARE SUI GIUDICI ONORARI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI
Approvata la circolare che dispone il rinnovo triennale della componente onoraria dei Tribunali per i minorenni (e delle sezioni minorili delle Corti d'Appello).. Si tratta di circa 1089 giudici onorari minorili (in uffici di primo e secondo grado) in scadenza nel dicembre 2004.
Sulla scia di quanto operato qualche settimana fa per il rinnovo degli esperti dei Tribunali di sorveglianza, anche in questa occasione l'ottava commissione consiliare ha rivisitato le disposizioni in materia di status della m.o. per cui la circolare (già trasmessa in lista) contiene alcune interessanti novità , che qui di seguito sinteticamente si elencano:
1) E' stato incentivato il ricambio (anche generazionale) dei giudici minorili, prevedendo che dopo il terzo triennio non possano essere disposte ulteriori conferme se non nel caso di mancanza di aspiranti qualificati;
2) E' stata introdotta una più adeguata verifica delle classifiche degli aspiranti, mediante l'intervento consultivo del Consiglio Giudiziario (precedentemente escluso dal concorso nelle procedure di nomina);
3) E' stata disposta una procedimentalizzazione per le ipotesi di decadenza e revoca dalle funzioni, diretta a garantire il contraddittorio con l'interessato, ma anche a prevedere modalità di una sua sospensione immediata dall'incarico in casi di particolare gravità ;
4) Sono stati meglio precisati i criteri di valutazione dei titoli preferenziali di selezione degli aspiranti, dando adeguato risalto al coevo esercizio di attività lavorativa qualificata nel settore dell'assistenza sociale;
La circolare verrà distribuita negli uffici giudiziari corredata da un apposito modello per la presentazione della domanda da parte degli aspiranti che in ogni caso gli interessati possono richiedere per email al nostro ufficio di segreteria presso il CSM: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

2.FUORI RUOLO
Continua l'attività fuori ruolo dall'ordine giudiziario per la dott.ssa IRENE TRICOMI (magistrato addetto all'ufficio studi del C.S.M.), destinata al ruolo di assistente di studio alla Corte Costituzionale presso il neonominato giudice costituzionale il dott. Alfredo Quaranta, fino alla scadenza del suo mandato.

3.INCARICHI SEMIDIRETTIVI
Deliberata dal plenum (con voto unanime) la nomina a Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica del Tribunale di Torino del dott. PIETRO FORNO (p.m. a Milano), ed a Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Trieste del dott. EDUARDO MUZJ (sost. proc. gen. presso la Procura Generale di Roma).

4. LE SEDI AGLI UDITORI GIUDIZIARI
Al plenum del 10 marzo è stato approvato l'elenco delle 308 sedi da destinare agli uditori, che saranno chiamati a Roma per operare la scelta il prossimo 30 marzo.
Come abbiamo già segnalato, la relativa proposta della Terza Commissione era stata fissata all'ordine del giorno del plenum del 4 marzo 2004, seguendo la procedura d'urgenza ex art. 45 del regolamento, così come, d'altra parte, è sempre avvenuto per le pratiche di questo genere, almeno negli ultimi nove anni. A richiesta - insindacabile e potestativa - di uno dei consiglieri è stato, però, disposto il rinvio al plenum successivo, circostanza questa che ha ridotto ulteriormente il tempo a disposizione del Consiglio, degli uffici interessati ed ovviamente dei giovani colleghi.
Il Consiglio deve infatti approvare la graduatoria definitiva degli uditori, ancora suscettibile di variazione in relazione all'elenco delle sedi a copertura necessaria, oggetto anch'esso della deliberazione in esame, per le quali è riconosciuto un diritto di prelazione in favore degli uditori ivi residenti da almeno un quadriennio; gli uffici interessati devono indicare a quale settore i nuovi magistrati saranno in concreto destinati; i magistrati interessati devono, invece, raccogliere ogni utile elemento di valutazione (professionale e logistico) per arrivare all'appuntamento del 30 marzo con la maggiore consapevolezza possibile.
A loro, in particolare, va il nostro pensiero ed il nostro incoraggiamento; ma anche un invito affettuoso a considerare, in positivo, il difficile momento della scelta della loro prima funzione; un momento nel quale si realizzerà in concreto un obiettivo perseguito, per anni, con fatica, tenacia ed inquietudine. Molti di loro dovranno - è vero - allontanarsi per qualche anno, dai luoghi dei loro affetti e nei quali già aspirano di rientrare presto; ma, al contempo, si avviano ad esercitare una funzione che, pur nell'attuale difficile contesto, è comunque di grandissimo interesse e offre straordinarie occasioni di servizio. Auguri a tutti loro, dunque !

5. UN NUOVO REGIME PER LE REVOCHE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO
Purtroppo (ed il segnale è indubbiamente negativo) sono state approvate soltanto due delle tre proposte di modifica della circolare sui trasferimenti (n. 15098 del 13 novembre 1993 e successive modificazioni), finalizzate ad elidere taluni aspetti della procedura particolarmente insidiosi per la funzionalità dei lavori della Terza Commissione.
Siamo delusi per essere rimasti soli nel sostenere l'approvazione della terza modifica, che pure, in un primo momento, era stata votata all'unanimità dalla Terza Commissione. Ma, oltre che delusi, siamo anche preoccupati non soltanto perché il Consiglio non è riuscito ad individuare un meccanismo di accelerazione delle procedure, quando queste restano bloccate in attesa del parere ex art. 190 ord. Giud. o di altre incombenze istruttorie; ma anche perché il Consiglio ha ancora una volta mostrato sacche di resistenza (in questo caso maggioritarie) ad innovazioni a nostro giudizio del tutto immotivate e, quel più grave, dimostrative di una scarsa consapevolezza delle difficoltà operative della Terza Commissione e della prioritaria esigenza di garantire a questa ogni agilità operativa.
La prima delle proposte approvate (assolutamente marginale e comunque utile da conoscere) riguarda le modalità di compilazione e trasmissione delle domande; viene infatti indicato espressamente che le specifiche istruzioni cui ci deve attenere nella redazione delle domande sono rinvenibili nel vademecum consultabile sul sito intranet www.cosmag.it; così come viene specificato, per conformare il dato paranormativo alla prassi operativa della Terza Commissione, che le domande presentate mediante diverse modalità rispetto a quelle prescritte verranno prese in considerazione soltanto nei casi specificamente documentati di caso fortuito o forza maggiore.
La seconda proposta approvata (che, invece, è assai significativa e che deve essere ben conosciuta da tutti gli interessati ad una procedura di trasferimento) interviene sull'annoso regime delle revoche delle domande di trasferimento, che costituisce una delle cause di maggiori difficoltà per lo spedito procedere dei lavori della Terza Commissione.
Al punto 13 del paragrafo V, è stato introdotto un terzo comma alla stregua del quale la revoca relativa ad un determinato posto, formulata dall'interessato dopo la relativa proposta, si intende effettuata anche in merito a tutte le domande presentate o confermate che seguono nell'ordine di preferenza, salvo che l'interessato non indichi analiticamente la o le residue sedi per le quali intende confermare le domande di trasferimento.
Si è avuto, invero, modo di registrare come assai frequentemente, a fronte di una proposta di trasferimento per la sede indicata come prima nell'ordine di preferenze, il magistrato interessato si limita a revocare la domanda della sede in questione, senza nulla dedurre o disporre riguardo alle sedi ulteriormente indicate. Ciò impone alla Terza Commissione di rivalutare le graduatorie delle ulteriori sedi, non di rado revocando d'ufficio proposte già formulate e già comunicate agli interessati. Si registra poi, pressoché puntualmente, che il magistrato interessato, dopo aver revocato, la sede (più ambita) per la quale era stato proposto, viene poi a revocare, con distinte dichiarazioni, le sedi indicate in posizione subordinata man mano che intervengono le relative proposte in sua favore. L'appesantimento dei lavori che da ciò ne conseguiva sono di facile intuizione.
La soluzione adottata è quella di considerare implicitamente revocate - salvo espressa dichiarazione contraria - tutte le sedi indicate in via subordinata rispetto a quella con riferimento alla quale interviene una revoca espressa. L'interessato può evitare la conseguenza attraverso una esplicita dichiarazione di volontà di conferma delle sedi indicate in posizione subordinata rispetto a quella per la quale viene manifestata una revoca espressa.
La terza proposta - quella non approvata - riguardava ancora il regime delle revoche, con un intervento mirato alla fase della proposta.
Per comprenderne appieno il significato va rappresentato che assai spesso la Terza Commissione, dopo aver effettuato la valutazione comparativa di diversi aspiranti, attribuendo il relativo punteggio, non è in grado di effettuare la formale proposta di trasferimento, poiché, con riferimento al magistrato proponibile, non è ancora pervenuto il prescritto parere ex art. 190 ord. giud. (comunque tempestivamente richiesto dall'interessato), ovvero si devono effettuare degli accertamenti istruttori per valutare eventuali profili di incompatibilità . La relativa procedura resta così sospesa ed in alcuni casi questa sospensione si protrae per parecchi mesi. Quando, poi, perviene il menzionato parere, ovvero si completano gli accertamenti, non è raro il caso che il magistrato proposto eserciti il diritto di revoca, così rendendo vana (con valutazione ex post) la lunga attesa per la definizione della sua proposta.
Per scongiurare situazioni di questo genere, che non infrequentemente determinano l'inutile stallo della procedura per parecchi mesi, la proposta (non accolta) prevedeva la possibilità per la Terza Commissione di formulare una proposta di trasferimento condizionata (all'esito del parere o dei necessari accertamenti istruttori) e di far decorrere i tre giorni per l'esercizio dell'eventuale diritto di revoca dalla relativa comunicazione.
Come abbiamo anticipato questa terza proposta è stata votata in plenum soltanto dai tre consiglieri del Movimento ed ha raccolto il conforto di una mezza dozzina di astensioni. Torneremo sull'argomento perché, a nostro giudizio, merita un doveroso approfondimento per comprendere fino in fondo quanto sia difficile fare i conti non soltanto con le difficoltà reali, ma anche quelle frutto di incomprensibili resistenze.

6. PROGRESSIONE IN CARRIERA NON "AUTOMATICA"
Nonostante le recenti polemiche sul ridotto rigore in sede di progressione in carriera da parte dell'organo di autogoverno, l'attualità dimostra che - ove siano esaustive ed approfondite le fonti di informazione - il C.S.M. è in grado di operare valutazioni improntate a motivata severità .
Due proposte relative a progressione in carriera esaminate in settimana dal plenum meritano di essere sinteticamente segnalate.
Il dott. M.G., consigliere presso una Corte di Appello, è stato proposto per la "idoneità alle funzioni direttive superiori". Egli presenta un profilo professionale che il consiglio giudiziario aveva ritenuto di piena idoneità alle funzioni per laboriosità equilibrio e capacità professionale. Nel curriculum però è presente un neo risalente a dieci anni addietro e riguardante una condotta professionale che lo aveva portato ad essere sottoposto a procedimento penale per delitto ex art. 323 CP, conclusosi con sentenza del GIP di non luogo a procedere, e ad un procedimento disciplinare in relazione al quale era stato dichiarato non doversi procedere perché l'azione disciplinare non era stata promossa nei termini. Il fatto, così come ricostruito in sede penale, è piuttosto complesso ma può essere così sintetizzato: il dott. M.G. aveva trattato quale P.M. un procedimento sul quale, secondo i criteri di organizzazione, non aveva competenza gestendo lo status libertatis di una persona, detenuta anche per altro titolo, al fine di favorirne la collaborazione onde ricavare elementi a carico di un parlamentare ex magistrato col quale aveva in corso una controversia civile, ottenendo dal GIP, all'insaputa dei magistrati titolari dell'altro procedimento, una forma di detenzione extramuraria della persona dopo averlo fatto portare dapprima in una Caserma della Guardia di Finanza e poi presso una scuola allievi agenti di PS.
La proposta della commissione era di riconoscere l'idoneità alle funzioni direttive superiori per l'episodicità della condotta. Nel dibattito di plenum si è rilevato come in sede disciplinare l'episodio non fosse stato in realtà valutato e come anche un singolo episodio poteva essere indice di scarso equilibrio e scarsa professionalità . La maggioranza del plenum ha votato per il ritorno della pratica in commissione col voto contrario del consiglieri Riello, Stabile e De Nunzio ed alcune astensioni.
L'altro caso riguarda il dott. F.M., giudice presso un Tribunale, valutato per la nomina a magistrato di Corte di Appello. Con delibera del 24.11.1999 il CSM aveva deliberato la non nomina a magistrato d'appello sulla base di una rigorosa valutazione con effetti negativi sul giudizio inerente la correttezza deontologica, il suo equilibrio e capacità di agire con la prudenza e la ponderazione che si richiedono ad un magistrato desunta da due precedenti disciplinari conclusisi uno nel 1997 con la censura e l'altro nel 1998 con la perdita di sei mesi di anzianità .
Il giudizio quindi doveva essere espresso tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel biennio successivo alla prima valutazione.
Il competente consiglio giudiziario ha formulato un parere di idoneità alle funzioni in presenza di un parere di altro consiglio giudiziario, ove il magistrato avrebbe dovuto svolgere le funzioni, di "non valutabilità " mentre positiva era la valutazione per periodo svolto nella sede di diretta competenza e successivo al rientro in ruolo.
La proposta della commissione ha rilevato che la valutazione per la progressione in carriera deve ancorarsi a dati che documentino in forma oggettiva l'attività svolta dal dott. F.M. nel biennio 1998-2000 e che in tale periodo, durante il quale il magistrato aveva operato presso altra sede, vi era stato un rilievo di "non valutabilità " sia per una "sinteticissima relazione" sia perché nel periodo di destinazione a sezione penale (12 ottobre - 9 novembre) l'interessato " non ha partecipato ad alcuna udienza perché, pur essendo stato designato quale componente dei collegi giudicanti di quattro udienze di fatto non vi ha partecipato in quanto ogni volta collocato in congedo straordinario per motivi di salute per un solo giorno".
Il plenum ha quindi votato all'unanimità la proposta della commissione di non nomina a magistrato di corte di appello.

7. NOMINE REFERENTI PER LA FORMAZIONE
Investito dell'incarico di Referente per la formazione presso la Procura Generale della Corte di Cassazione il dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO (mag. d'appello destinato alla Proc. Gen. della Cassazione).

8. PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE "ESTERNA"
A seguito di una serie di richieste provenienti da organismi esterni, il plenum ha approvato una delibera che faculta il C.S.M. a predisporre un protocollo di convenzione per l'utilizzazione da parte di terzi di moduli formativi organizzati dal Consiglio per i magistrati ordinari. Si tratta di un significativo riconoscimento sia dell'utilità di una "contaminazione" dell'attività di formazione aperta anche a ad altri enti (si pensi ad es. alla magistratura militare, all'avvocatura dello Stato, di enti pubblici, ecc.), sia del rilievo della formazione svolta dal C.S.M., che assurge ancor di più a centrale punto di riferimento per quanti, operanti nel settore giurisdizionale, guardano alla formazione della magistratura come ad un modello cui partecipare.

9. PROGETTO EUROPEO SULLE PARI OPPORTUNITA' IN MAGISTRATURA
A seguito della promozione da parte del Comitato per le pari opportunità in magistratura di un progetto comunitario sul tema "Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale", per cui opera un gruppo di lavoro costituito ad hoc, che ha già predisposto un questionario per il rilevamento di dati statistici, è stata deliberata l'organizzazione a Roma, in data 2° aprile 2004, di un primo incontro tra i partners europei compartecipi dell'iniziativa.

10. GIUDICI DI PACE ULTRASETTANTACINQUENNI
A seguito dell'accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un giudice di pace di Ancona, che aveva impugnato il provvedimento consiliare con cui veniva respinta la sua richiesta di conferma nell'incarico per altri due anni oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età , il plenum si è visto costretto a dare esecuzione al provvedimento amministrativo, riammettendo in servizio nella sede precedentemente occupata il giudice di pace per ulteriori due anni.
Si tratta di un provvedimento in cui peraltro il C.S.M. non ha mancato si reiterare l'avviso contrario a quanto dedotto nel parere reso dal Consiglio di Stato, con un'interpretazione fondata sull'art.20 L.48/2001, rilevando come non possa essere protratto l'esercizio delle funzioni oltre i 75 anni.
La delibera rischia di costituire un (pericoloso) precedente per numerosi giudici di pace dichiarati decaduti dalle funzioni onorarie al compimento del settantacinquesimo anno di etÃ

DALLE COMMISSIONI

TERZA COMMISSIONE
L'individuazione delle sedi per gli uditori è venuta ad interferire, anche quest'anno, con la scelta delle sedi da inserire nel prossimo bando di pubblicazione per trasferimenti ordinari, che avrebbe dovuto essere deliberato con la procedura d'urgenza al plenum dell'11 marzo e che, invece, a seguito della richiesta di altro consigliere, è stato rinviato al plenum del 17 marzo.
Alcuni colleghi sono rimasti delusi nel merito delle scelte operate e di ciò non possiamo che dolerci. Riteniamo, tuttavia, che, complessivamente considerata, la summa divisio delle sedi disponibili sia stata sostanzialmente condivisa dalla stragrande maggioranza dei colleghi che segue i lavori del Consiglio; ovvero che, quanto meno, sia stato compreso lo sforzo operato per l'accelerazione delle procedure e per la razionalizzazione delle scelte.
Ci sono ancora ulteriori possibilità di miglioramento e, tuttavia, è bene sapere che le difficoltà sono tantissime ed i margini di manovra assai ristretti. L'importante è che venga mantenuto un rapporto di fiducia nella Istituzione consiliare, che non può che trarre giovamento dalla considerazione e dal rispetto degli amministrati, la cui vigile attenzione critica contribuirà a non abbassare la guardia.
Siamo, dunque, soddisfatti dei risultati ottenuti ed, al contempo, consapevoli che da domani si ricomincia. Fra diciotto mesi (poco più o poco meno) dovranno infatti essere individuate le sedi per i futuri uditori (oggi impegnati nelle prove orali); e, poi, nei prossimi anni, il nuovo C.S.M. dovrà fare altrettanto per i 380 nuovi magistrati che oggi preparano i quiz o le prove orali. Mentre si discute già di un nuovo imminente bando per ulteriori 350 posti che, tuttavia, secondo le intenzioni manifestate dal ministero, che ha già trasmesso al Consiglio una bozza del bando, dovrebbe essere distanziato di circa un anno dal primo che è stato già avviato (con relativa presentazione delle domande nel 2005), per evitare così (o almeno contenere) il pericolo di sovrapposizioni.
Dobbiamo, dunque, continuare a programmare a medio e lungo termine, per non lasciare questo Consiglio impreparato (e così anche quello prossimo) e per seguire con piena consapevolezza una politica del personale, che sia equa e funzionale allo stesso tempo.
In questo inizio di marzo 2004 si chiude un capitolo con la individuazione delle 308 per gli uditori e l'avvio di una pubblicazione relativa a circa 180 posti di primo grado ed oltre 70 posti di II grado. Seguirà , nei prossimi mesi, un ulteriore aumento di organico di competenza del Ministro e, quindi, un'ulteriore pubblicazione, intermedia rispetto a quella successiva di fine 2005-inizio 2006, quando si riproporrà la contestuale esigenza di individuare le sedi per gli uditori.
In questa primavera e nei mesi di giugno e luglio le priorità in materia sono le seguenti: a) consentire alla struttura di prendere fiato e definire gli adempimenti delle attività di questi ultimi mesi; b) avviare i lavori per la definizione del nuovo bando, perché la sua definizione sia mantenuta in tempi ragionevoli; c) sollecitare il Ministro per la distribuzione degli aumenti di organici, soprattutto per avviare quella mobilità verso l'alto, che è l'unico sistema per avere dei margini di manovra alla prossima scadenza di fine 2005.

QUINTA COMMISSIONE
Completato il commissione l'iter per la nomina del nuovo Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia: due le proposte che approderanno in plenum dopo il concerto del Ministro, quella di MARIO RESTA (Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento) con due voti (Primicerio e Stabile) e quella di GIOVANNI TAMBURINO (f.r. quale Direttore dell'ufficio studi del D.A.P.) con due voti (Buccico e Menditto); astenuti Aghina e Schietroma.
Queste invece le proposte per incarichi semidirettivi definite in settimana dalla commissione all'unanimità :
a) per l'incarico di Presidente di sezione lavoro del Tribunale di S.Maria Capua Vetere è stato proposto il dott. CLAUDIO D'ISA (cons. appello Napoli) a seguito della revoca del dott. Lauro;
b) per l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Catania: il dott. BRUNO CARLO DI MARCO (sost. proc. gen. Presso la Corte d' Appello di Catania);
c) per l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Modena (2 posti): la dott.ssa ELEONORA FELICI DE MARCO (sost. proc. gen. Presso la Corte d' Appello di Bologna) e il dott. FLAVIO DE SANTIS (cons. appello Bologna);
d) per l'incarico di Presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano (3 posti): il dott. ERNESTO PERNA LA TORRE (cons. Cassazione), la dott.ssa CLOTILDE MARIA CALIA (cons. appello Roma), il dott. GIACOMO DEODATO (Presidente di sezione del Tribunale di Milano).
Per l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Napoli (3 posti) sono stati proposti con voto unanime il dott. LUIGI BUONAJUTO (Presidente di sezione del Tribunale di S.Maria C.V.) e la dott.ssa BIANCAMARIA DIURNO (cons. Appello Napoli), mentre il dott. OSCARO BOBBIO (Presidente di sezione del Tribunale di S.Maria C.V.) è stato proposto con 2 astensioni (Aghina e Schietroma).

SETTIMA COMMISSIONE
E' all'esame della commissione una delicata questione riguardante il rapporto tra incompatibilità parentale e limite di ultradecennalità . Il quesito è stato posto da un presidente di tribunale ove uno dei presidenti delle due sezioni penali (entrambe trattano promiscuamente la materia) ha maturato il limite decennale di permanenza avendo due figli che esercitano presso quella sede la professione forense nel settore civile (ed in ragione della collocazione tabellare al penale il CSM aveva ritenuto la non incompatibilità ). L'adempimento della procedura prevista dalla circolare sulle tabelle per rimuovere la situazione di ultradecennalità comporterebbe necessariamente (in ragione della identità di materia trattata dalle due sezioni penali) la destinazione del magistrato al settore civile con conseguente verificarsi di una situazione di incompatibilità per ragioni parentali.
Le soluzioni al riguardo proponibili possono essere due. L'una ha riguardo al regime delle incompatibilità parentali quale previsto dalla nuova circolare che ha fatto espresso riferimento all'assetto tabellare dell'ufficio. Ne consegue che allorché il suo adempimento determina il realizzarsi di una situazione di incompatibilità la stessa deve essere rimossa col mutamento di sede dell'interessato. Secondo l'altra impostazione l'esigenza di impedire il verificarsi di una causa di incompatibilità parentale può configurare la situazione derogatoria alla ultradecennalità costituita dai rilevanti disservizi conseguenti al trasferimento dell'ultradecennale.
E' nostra opinione che la coerenza con i principi espressi dai sostenitori del generalizzato limite decennale dovrebbe suggerire di considerare come proprio la permanenza oltre il limite decennale, in virtù della clausola derogatoria, determinerebbe quella situazione di "ingessatura" dell'ufficio, che, con la imposizione del limite, si è voluta contrastare: il presidente di sezione rimarrebbe al suo posto al penale vita natural durante impedendo altresì la rotazione, all'interno dell'ufficio, tra gli altri presidenti di sezione ai fini di arricchimento del proprio bagaglio professionale.

OTTAVA COMMISSIONE
Nella prossima settimana avrà luogo a Roma il primo dei due incontri programmati dalla commissione dedicato al "Ruolo del vice procuratore onorario nel procedimento davanti al Tribunale monocratico ed al giudice di pace". Si tratta della prima iniziativa formativa a livello centrale dedicata esclusivamente alla partecipazione di vice procuratori onorari provenienti da tutti gli uffici di Procura.

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