SOMMARIO
1. LA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA MAGISTRATURA
2. DODICI NUOVI CONSIGLIERI IN CASSAZIONE
3. LA CONFERENZA DEI CONSIGLI EUROPEI DELLA GIUSTIZIA
4. TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
5. SUL RUOLO DEL CSM IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI
6. IL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
7. INCARICHI SEMIDIRETTIVI
8. AMMISSIONI AD INCONTRI DI STUDIO COMUNITARI
9. IL CONTENZIOSO SUGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI
DALLE COMMISSIONI
1. LA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA MAGISTRATURA
Dopo quattro ore di discussione, pazientemente ascoltata dal ministro Castelli (di cui non era previsto alcun intervento a norma di regolamento), il plenum del CSM ha approvato con 21 voti favorevoli e 5 contrari (i laici del Polo) la Relazione al Parlamento sullo stato dell'amministrazione della giustizia, dedicata quest'anno alla formazione professionale.
Nel corso del dibattito sono stati valorizzati i meriti dell'attività di formazione svolta dal C.S.M, per tramite della nona commissione e del Comitato Scientifico, anche mediante l'ausilio della "rete" della formazione decentrata a livello distrettuale
Sono stati sottolineati i dati numerici che segnano un costante incremento dell'offerta formativa e dei partecipanti alle iniziative di studio, ora anche a livello comunitario, in un processo volto alla formazione di un diritto comune europeo.
E' stato rilevato il recente intensificarsi dell'impegno consiliare rivolto alla formazione della magistratura onoraria, nonché rivendicata l'apertura delle iniziative di formazione a realtà esterne alla magistratura ordinaria.
Più in generale si è ribadita la necessità della previsione di una "scuola" destinata in forma stabile alla formazione professionale della magistratura, ma collegata all'organo di autogoverno, tenendo ben distinti compiti formativi e valutativi.
Un'analisi distruttiva dell'attività di formazione è stata svolta negli interventi dei cons. Di Federico e Luccico, ed in particolare quest'ultimo, con riferimento all'attività di organizzazione delle attività formative, ha parlato di "Waterloo della magistratura italiana".
Il documento approvato dal plenum costituisce un ampio rendiconto delle attività predisposte dal Consiglio in tema di formazione (è inserito nel sito www.movimentoperlagiustizia.it), ed attesta come sia del tutto ingenerosa la valutazione di "episodica e frammentaria" dell'attività di formazione del C.S.M. contenuta nella Relazione introduttiva al D.D.L. di riforma dell'Ordinamento Giudiziario.
2. DODICI NUOVI CONSIGLIERI IN CASSAZIONE
Dopo un iter particolarmente contrastato, il plenum ha deliberato con quindici voti a favore della proposta (Unicost, laici del Polo, M.I., Favara e Marvulli), il trasferimento in Cassazione in qualità di consiglieri della Corte dei colleghi: RAFFAELE DI LELLA (magistrato di Appello destinato alla Corte di Cassazione), GRAZIA CORRADINI (Presidente del Trib. per i minori di Cagliari), PAOLO ANTONIO BRUNO (magistrato di Appello destinato alla Corte di Cassazione), CIRO PETTI (Presidente di sezione del Tribunale di Foggia), PAOLO LOREFICE (cons. Appello Roma), FRANCESCO TIRELLI (magistrato di Appello destinato alla Corte di Cassazione), RENATO BERNABAI (cons. Appello Roma), FRANCO MANCINI (Presidente del Tribunale di Varese), MARINA ANNA TAVASSI (cons. Appello Milano), PAOLO D'ALESSANDRO (assistente di studio presso la Corte Costituzionale), VINCENZO DI CERBO (magistrato fuori ruolo destinato all'Ufficio Europeo Brevetti), FAUSTO CARDELLA (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tortona).
Una precedente proposta, per dieci dodicesimi identica a quella poi approvata, era stata oggetto di vivaci critiche da parte di alcuni consiglieri della "maggioranza", specie sui criteri di attribuzione dei punteggi per i vari parametri di circolare, intesa a mettere radicalmente in discussione la validità delle scelte operate in sede istruttoria, tanto da determinare il ritorno della pratica in terza commissione.
Ci è apparsa pertanto singolare la ritrovata, ampia condivisione della nuova proposta, sostanzialmente limitatasi unicamente, intervenendo proprio sull'attribuzione dei precedenti punteggi, all'inserimento nel novero dei selezionati (in un ampio numero di aspiranti) del dott. PETTI e della dott.ssa TAVASSI.
I voti dei consiglieri del Movimento, di MD e del cons. Berlinguer, sono andati quindi all'originaria proposta, che prevedeva, secondo l'ordine di merito, l'accesso in Cassazione, al posto dei due colleghi menzionati, dei dott. ENRICO DE SIMONE (Trib. Roma) ed ELPIDIO SIMEONI (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori de L'Aquila).
3. LA CONFERENZA ANNUALE DEI CONSIGLI EUROPEI DELLA GIUSTIZIA
Approvato dal plenum il programma della prima Conferenza dei Consigli Europei della Giustizia, che si terrà a Roma in data 20/21 maggio p.v.
Si tratta di un importante appuntamento realizzato dall'istituenda Rete dei Consigli della Magistratura e dei Services Courts, in cui sarà determinata formalmente la nascita e la struttura organizzativa del Network, che collegherà tra di loro, con finalità di scambio, comparazione e diffusione di esperienze le istituzioni autonome responsabili del sostegno al potere giudiziario.
4. TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Approvate in settimana le seguenti tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2002/2003: Tribunale di sorveglianza di Catania, Procura per i minori di Catania, Tribunale di Pisa, Tribunale di Modica, Corte d'Appello di Messina e Procura di Ragusa (con esclusione della facoltà per il Procuratore della Repubblica di coassegnarsi procedimenti di particolare rilevanza per reati contro la P.A.).
Una interessante questione ha riguardato l'esame delle tabelle del Tribunale di Lucca e del Tribunale di Grosseto. E' stata rigettata la proposta (condivisa unicamente dai consiglieri Di Federico, De Nunzio, Tenaglia, Primicerio, Riello e Stabile) diretta ad individuare per ciascuno dei due uffici un unico magistrato quale destinatario esclusivo di tutti i processi di appello avverso le sentenze dei giudici di pace nel settore penale. L'ampia maggioranza del plenum (16 voti) ha ritenuto di non poter condividere una previsione diretta a precostituire un gravame sostanzialmente uninominale per una materia abbisognevole di più ampia diffusione sia per motivi organizzativi che culturali, anche per evitare il rischio di attribuire ad un unico giudice del circondario l'indirizzo giurisprudenziale in argomento.
Approvati anche i primi progetti organizzativi per il biennio 2004/2005 per la Procura di Modica la Procura di Caltagirone, il Trib. minori Caltanissetta, Trib. minori Campobasso, Proc. gen. App. Campobasso, Trib. minori Bologna, Trib. Crema, Trib. minori Sassari, Procura Melfi e Proc. gen. App. Potenza.
5. SUL RUOLO DEL CSM IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI
Estremamente problematica, per le sue rilevanti implicazioni, la discussione insorta in plenum in merito alla sindacabilità da parte del Consiglio dei criteri organizzativi adottati all'interno degli uffici giudiziari nell'assegnazione dei procedimenti, per i riflessi conseguenti alla conseguente individuazione del magistrato destinatario del procedimento.
Il problema si è posto presso il Tribunale di Perugia, in occasione della individuazione del GIP competente a decidere sulla richiesta di archiviazione (opposta), relativa alla vicenda della "intercettazione" al bar Mandara.
A seguito del trasferimento ad altro incarico del GIP assegnatario (coordinatore della sezione), l'autoassegnazione del fascicolo, operata dal nuovo coordinatore, ha provocato richieste di chiarimenti da parte del Procuratore della Repubblica e rilievi di altri GIP, che hanno dedotto la violazione dei criteri tabellari di distribuzione degli affari. Il presidente f.f. del Tribunale ha dunque, formulato al CSM un quesito per sapere se rientrava nei suoi poteri presidenziali il controllo della osservanza dei criteri tabellari di distribuzione degli affari da parte dei magistrati preposti alle sezioni.
Nella proposta (adottata a maggioranza) dalla settima commissione, partendo dalla ricostruzione normativa alla base dei poteri del presidente del Tribunale (articoli 42 bis, 47 e 7 ter, comma 1, O.G.), si rilevava come allo stesso dovesse riconoscersi un potere di formazione e impulso, interno ed esterno, dell'organizzazione dell'ufficio. Individuato nell'art. 14, comma 4, RDL 511/1946 (e nella disposizione del punto 16 della vigente circolare sulle tabelle) il fondamento del potere di vigilanza sul rispetto del programma organizzativo e delle direttive e delibere in materia tabellare; si è riconosciuto al capo dell'ufficio giudiziario il potere di intervenire direttamente sulle diverse situazioni concernenti il rispetto delle regole tabellare, esercitando "un potere di controllo sostitutivo" che deriva, appunto, dalla potestà di direzione, di proposta e di vigilanza.
Nel corso del dibattito sono state avanzate perplessità da molti consiglieri, che hanno sostenuto la carenza di potere di assegnazione in capo al presidente del tribunale, allorché questo sia attribuito ad un presidente di sezione, nonché (e in particolare) l'impossibilità di un intervento modificativo della designazione in un procedimento in corso da parte del CSM, tenuto unicamente ad interventi di natura disciplinare in caso di violazione dei provvedimenti organizzativi.
E' emersa altresì la necessità (già inutilmente segnalata in commissione dai cons. Arbasino e Marini) di richiedere sull'adottato provvedimento di assegnazione il parere del Consiglio Giudiziario.
Il plenum ha, quindi, deliberato il ritorno della pratica in commissione, che dovrà valutare gli orientamenti emersi in plenum.
Il tema (a prescindere dal procedimento che lo ha originato, la cui rilevanza accresce, però, le oggettive difficoltà che il Consiglio deve superare) riveste grande interesse, tenuto conto della principale obiezione, che è stata avanzata alla linea seguita dalla commissione.
E' stato, in particolare, rilevato come la violazione delle regole attinenti la assegnazione dei processi non determinano (art. 33, comma 2, c.p.p.) la nullità degli atti ex art. 178 lett. b) c.p.p., con la conseguenza che non sarebbe più possibile un intervento - peraltro ab externo - che muti il giudice designato anche irregolarmente.
Se è vero, infatti, che "non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici" (art. 33, comma 2, c.p.p.), ipotizzare un contenzioso - in merito all'assegnazione di un singolo e ben individuato procedimento - in seno al sistema dell'autogoverno (con il coinvolgimento del capo dell'Ufficio, del Consiglio Giudiziario, del Consiglio Superiore della Magistratura, con le sue articolazioni e le sue dinamiche valutative e decisionali, senza contare le eventuali impugnative innanzi al giudice amministrativo) potrebbe significare la realizzazione di una procedura parallela in merito alla stessa fattispecie, l'una di competenza del magistrato procedente, con i suoi rimedi interni di carattere processuale e la sua dichiarata irrilevanza delle irregolarità tabellari; e l'altra affidata al sistema dell'autogoverno, preposto a garantire ab externo il rispetto delle regole ordinamentali, primarie e secondarie, preposte a rendere effettivo il principio del giudice naturale precostituito per legge.
Per altro verso, occorre considerare che, secondo la stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 419 del 1998), pur dovendosi ritenere che il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge non implica che i criteri di assegnazione fissati dalla normativa secondaria siano elementi costitutivi della capacità del giudice, "questo non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi".
Potrebbe, dunque, ritenersi - e questo è stato l'orientamento che ha fin qui ispirato le determinazioni della Settima Commissione - che il problema debba essere affrontato considerando che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che pongono la disciplina tabellare tendono a dare concreta attuazione al principio costituzionale del giudice naturale precostituito e che tale principio non sarebbe adeguatamente tutelato, ove si dovesse affermare la totale discrezionalità (salvi gli effetti disciplinari) che di fatto regolerebbe la assegnazione dei procedimenti ove non vi fosse un sistema di controllo, non già volto alla materiale assegnazione del procedimento ad un giudice piuttosto che all'altro, ma alla verifica del rispetto del criterio tabellare di assegnazione.
In altri termini, potrebbe ritenersi che, se pure è vero che la violazione delle regole tabellari non rileva ai fini della nullità degli atti posti in essere dal giudice irregolarmente designato, ciò non significa che, sul piano ordinamentale, non debba essere corretta la violazione con una designazione rispettosa dei criteri e senza che ciò incida, proprio per il disposto dell'art. 33, comma 2, c.p.p., sulla validità degli atti compiuti.
Tema difficile e delicato (e di grande interesse per tutti gli uffici ed i colleghi), su cui dovrà pronunziarsi il plenum in via definitiva.
6. IL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
Per dare concreta attuazione alle attività di formazione ed aggiornamento professionale destinate alla magistratura onoraria, oggetto della circolare approvata dal CSM in data 16.4.2004, che ha istituito presso ogni distretto le "Commissioni per la formazione della magistratura onoraria" a composizione mista, è stata approvata una delibera (rel. Aghina), che ha previsto un'adeguata forma di finanziamento delle Commissioni, sul modello di quanto già previsto per la Formazione decentrata dei magistrati togati.
Già negli anni precedenti il Consiglio ha previsto lo stanziamento di notevoli somme destinate alla formazione dei giudici di pace ma con deludenti risultati di spesa (nel 2003 soltanto le Corti d'Appello di Ancona, Catanzaro, Roma, Palermo, Salerno e Venezia hanno utilizzato i fondi, ma per una spesa complessiva di soli Euro 5.500).
L'auspicio è che le istituende commissioni (la cui nomina è prevista nel mese di giugno), sapranno ben operare, a far data dal mesi di settembre, utilizzando il cospicuo importo di Euro 310.000.000 complessivamente stanziato per sostenere un progetto di particolare importanza.
In ragione del numero dei magistrati onorari in servizio presso i vari distretti, è stato così destinato per ciascuna corte d'Appello l'importo di:
-- Euro 6.200 (per i distretti di Campobasso, Potenza, Perugia, Caltanissetta e Trento);
-- Euro 9.000 (Ancona, Messina, Trieste, L'Aquila, Reggio Calabria, Salerno e Brescia);
-- Euro 12.000 (Cagliari, Lecce, Catanzaro, Genova, Bari e Catania);
-- Euro 16.000 (Venezia, Firenze, Bologna e Palermo);
-- Euro 20.000 (Torino, Roma, Napoli e Milano).
7. INCARICHI SEMIDIRETTIVI
Conferito l'incarico semidirettivo di Presidente di sezione lavoro della Corte d'Appello di Potenza al dott. PIO FERRONE (cons. Appello Potenza).
8. AMMISSIONI AD INCONTRI DI STUDIO COMUNITARI
Sulla base delle non molte domande di ammissione presentate per incontri di studio organizzati dall' Ecole Nazionale de la Magistrature francese (lingua ufficiale il francese), sono stati selezionati per il Seminario di Saint Cyr au Mont d'Or su "Le risposte alla criminalità organizzata transnazionale", i dott PIETRO SUCHAN (p.m. Firenze) e LAURA BERTOLE' VIALE (sost. Proc. Gen. Milano).
9. IL CONTENZIOSO SUGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI
Da qualche tempo a questa parte il Consiglio è stato investito di un nuovo contenzioso di carattere amministrativo, relativo all'impugnativa proposta da alcuni magistrati davanti al TAR dei provvedimenti con cui sono state rigettate richieste di autorizzazione all'espletamento di incarichi extragiudiziari.
Detti ricorsi hanno prevalentemente ad oggetto la nuova prassi consiliare con cui è stato predeterminato un limite annuo di ore di insegnamento autorizzabili in ragione della specifica tipologia dell'incarico, di cui si è più volte riferito in sede di notiziario.
Anche nell'ultimo plenum sono intervenute pratiche di questo tenore, per cui si è condivisa l'esigenza di esaminare al più presto una nuova circolare che rivisiti la materia degli incarichi extragiudiziari, perché la prassi consiliare trovi compiuta e testuale definizione nella normazione secondaria in materia.
DALLE COMMISSIONI
QUINTA COMMISSIONE
Proseguono le proposte per incarichi semidirettivi, dirette ad esaurire il novero dei posti a concorso.
Proposti in settimana (all'unanimità ):
- la dott.ssa MARIA MONACO (Trib. Salerno) per l'incarico di Presidente di sez. lavoro del Trib. di S. Maria Capua Vetere (a seguito della revoca della dott.ssa Alaia Robustella);
- il dott. ROBERTO FENIZIA (Pres. sez. Trib. Genova) per l'incarico di Presidente di sezione g.i.p. Tribunale di Genova;
- per tre posti di Presidente di sezione del Tribunale di Bolzano:
il dott. CHRISTIAN MEYER (p.m. Bolzano); la dott.ssa FRANCESCA MUSCETTA (Trib. Bolzano); la dott.ssa ELISABETH ROIOLO (Trib. Bolzano);
- per due posti di Presidente di sezione di Corte d'Appello di Trieste:
il dott. MARIO TRAMPUS (Presidente sez. g.i.p. Trieste) ed il dott. ENZO TUREL (Trib. Udine);
- per due posti di Presidente di sezione del Tribunale di Palermo:
il dott. SERGIO LARI (Procuratore aggiunto a Palermo) con i voti di Aghina, Primicerio e Stabile;
il dott. GIOACCHINO NATOLI (p.m. a Palermo) con i voti di Aghina, Primicerio e Stabile;
il dott. GIOACCHINO SCADUTO (Trib. Palermo) con i voti di Buccico e Menditto;
il dott. TOMMASO VIRGA (cons. appello Palermo) con il voto di Buccico.
OTTAVA COMMISSIONE
A seguito della pubblicazione di alcuni articoli sulla rivista "Diritto & Giustizia", su richiesta dei cons. Aghina e Marini era stata aperta una pratica diretta ad accertare la denunziata situazione di dissesto di alcuni uffici del giudice di pace del circondario del Tribunale di S.Maria Capua Vetere.
Acquisiti nuovi, gravi, elementi in sede di valutazione delle proposte di conferma di alcuni giudici di pace in servizio presso le sedi di Aversa e Trentola Ducenta, l'ottava commissione ha deciso di recarsi presso il Tribunale di S.Maria C.V. e l'ufficio del giudice di pace di Aversa, per procedere ad una serie di audizioni.
L'iniziativa, del tutto inconsueta nell'attività della commissione, diretta ad accelerare gli accertamenti imposti dalla gravità delle acquisizioni, ha evidenziato un quadro estremamente allarmante, da tempo - ma sino ad ora inutilmente - denunziato anche in sede penale.
Alcuni organi di stampa hanno riportato dettagli delle distorsioni giudiziarie riscontrate presso gli uffici sammaritani, che costituiranno materia di valutazione per la commissione; resta lo sconcerto per l'insufficiente rete di controlli sull'attività dei giudici di pace della zona, atteso che l'intervento del Consiglio Superiore è derivato da notizie di stampa e da approfondimenti istruttori in sede di conferma e non, come avrebbe dovuto accadere in via ordinaria, per effetto di tempestive segnalazioni degli organi preposti alla sorveglianza e all'esercizio dell'azione disciplinare.